REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza
Anno
2002
- R.g.
n. 11774
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
11774/2002 , proposto da xxxxxxxxx in proprio , ai sensi
dell’art. 4, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205, domiciliato in Roma,
in xxxxxxxxxx,
contro
il
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, - xxxxxxxx, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex legge,
nei
confronti
di xxxxxxxxx, non
costituitosi in giudizio,
per
l’annullamento
1)
del foglio n. xxxxxxx del 2002, notificato il
xxxx 2002, a mezzo raccomandata del xxx 2002) del Comandante del
xxxx con il quale è stata
respinta l’istanza di accesso agli atti amministrativi proposta dal ricorrente
in data xxxxx2002;
2)
del foglio n. xxxxxxx
del xxxxxx 2002 allegato al foglio n. xxxxxx
del xxxx 2002, notificato a mezzo raccomandata del xxx 2002, del
xxxxxx con il quale è stata accolta solo parzialmente
l’istanza di accesso del ricorrente agli atti amministrativi, nella parte in
cui esclude dal diritto di accesso l’allegato all’atto dispositivo n. xx
dell’xxxxx2002;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della
causa;
Designato relatore alla camera
di consiglio del 16 dicembre 2002 il
Primo Referendario Donatella Scala;
Udito il sig. xxxxxxxxxxx
Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe,
notificato il 25 ottobre 2002, e depositato il successivo 11 novembre, il
ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha impugnato le note con
cui l’Amministrazione della Difesa ha accolto solo parzialmente le richieste
di accesso dal medesimo formulate in relazione agli atti del procedimento
concluso con l’atto dispositivo del compenso di Alta Valenza Operativa,
erogato al personale in forza al Gruppo Revisioni presso il
xxxxxxx, nella
parte in cui è stato escluso l’allegato allo stesso atto dispositivo.
Ha al riguardo dedotto con i
motivi di ricorso l’illegittimità per violazione degli artt. 3, 8 10, 24 e 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere, illogicità della
motivazione, incongruità della motivazione, errore nel presupposto, ingiustizia
manifesta, sviamento.
Lamenta, in sostanza, vizio
procedimentale sotto il profilo dell’omessa indicazione del termine e
dell’autorità cui interporre rimedio giurisdizionale; deduce, quanto al
contenuto degli atti impugnati, l’illegittimità del diniego di accesso di
atto amministrativo, ed in specie allegato all’atto dispositivo dell’8 marzo
2002, ancorchè parte integrante dello stesso atto, siccome contenente
l’elenco del personale beneficiario del compenso di Alta Valenza Operativa, da
cui il medesimo è rimasto escluso, in assenza di motivazione al riguardo, ma in
ragione di scelta discrezionale della stessa P.A. illegittimamente impeditiva
della tutela dell’interesse giuridico del ricorrente.
L’Avvocatura Generale dello
Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata
Amministrazione, depositando documenti.
Non si è costituito il
controinteressato intimato.
Alla camera di consiglio del 16
dicembre 2002 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
Ritiene
il collegio, in via preliminare, l’ininfluenza sulla legittimità
dell’impugnato diniego della rilevata omissione circa l’indicazione della
autorità e dei termini entro cui proporre ricorso, in quanto detta mancanza,
che di fatto non ha impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di
difesa, anche in sede giurisdizionale, avrebbe al più consentito il
riconoscimento nei suoi confronti dell’errore scusabile.
Il ricorso è comunque
meritevole di accoglimento.
E’
ormai principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all’art.22, L. 7 agosto 1990, n. 241,
posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A., trova
applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione.
In
linea di principio, dunque, l’Amministrazione detentrice dei documenti
amministrativi, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse
personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per
motivate esigenze di riservatezza.
Ed invero, osserva il Collegio
che la conoscenza degli atti amministrativi può essere realizzata pienamente
attraverso il diritto di accesso normativamente previsto, costituendo il
presupposto per il corretto ed imparziale esercizio dei pubblici poteri, in
quanto rende possibile il controllo degli amministrati sugli atti che li
riguardano.
Osserva,
ulteriormente, il Collegio che il diritto di accesso consente una indefettibile
tutela accessoria dei soggetti privati che interloquiscono con le pubbliche
amministrazioni, nel presupposto che, come nel caso che ne occupa, i soggetti
titolari di interesse giuridicamente qualificato non abbiano altra possibilità
per conoscere il contenuto dei documenti amministrativi.
Tanto
precisato, deve rilevare il Collegio, con riferimento specifico alla
controversia in esame, che non sussistono ragioni legittimamente ostative
all’esercizio del diritto fatto valere dal ricorrente con
le istanze tese ad ottenere la copia dell’atto dispositivo di
emolumenti in favore dei militari
addetti a servizi operativi e dei relativi allegati.
Ed
invero, la stessa Amministrazione ha riconosciuto la posizione giuridicamente
qualificata del ricorrente a conoscere degli atti relativi al procedimento de
quo, ma ha escluso dall’accesso l’allegato all’atto dispositivo sia in
quanto, riferito esclusivamente a soggetti terzi, non include il nominativo del
medesimo, sia in ragione della ritenuta non necessarietà ed imprescindibilità
dello stesso ai fini della tutela dell’interesse sotteso all’accesso.
Il
provvedimento in impugnativa si appalesa, sotto questo profilo, illegittimo, in
quanto l’accertamento dell’interesse all’esibizione dei documenti
amministrativi va rapportato alle finalità dichiarate dall’istante, ma non può
tradursi in un accertamento anche della fondatezza o ammissibilità delle
pretese sostanziali, quali quelle che, come nel caso in controversia, devono
essere fatte valere in sede giudiziale, esulando dalla competenza
dell’amministrazione ogni apprezzamento in tal senso.
Né
può essere interposta la circostanza della riferibilità del documento inerente
i pagamenti in questione a rapporti
estranei al ricorrente, non risultando un’adeguata motivazione in ordine alla
qualificazione dei documenti come riservati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27
giugno 1992 n. 352.
La
giurisprudenza amministrativa ha risolto la problematica del conflitto tra
diritto di accesso e riservatezza dei terzi nel senso che l'accesso, qualora
venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve
prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; infatti, sia la norma
primaria (articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, comma secondo, lett. d),
sia la norma regolamentare (articolo 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, comma
quinto, lett. d), hanno cercato di contemperare esigenze diverse, stabilendo che
i richiedenti, di fronte a documenti che riguardano la vita privata o la
riservatezza di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né
trascriverli, ma possono solo prendere visione degli "atti" di quei
procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi.
Pertanto,
l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione
del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la
difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è
necessario alla difesa di quell'interesse. (Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 5 del
04-02-1997)
Alla
stregua di dette considerazioni, illegittimamente è stato limitato il diritto
di accesso ai documenti amministrativi del ricorrente, pacificamente attivato
dal medesimo in funzione strumentale rispetto alla tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, in virtù di un generico richiamo a non meglio
specificate esigenze di riservatezza, non essendo state interposte invero
esigenze in tal senso normativamente qualificate con valenza specifica di tutela
di specifici beni della vita.
Pertanto,
alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è meritevole di
accoglimento, e va ordinata all’Amministrazione della Difesa di integrare
l’accesso con l’allegato all’atto dispositivo del n. 44 dell’8 marzo
2002, come richiesto dalla ricorrente con la nota del 1° agosto 2002.
Sussistono, peraltro,
sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie
il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ordina ai sensi dell’art.25, legge
7 agosto 1990, n.241, al xxxxx
dell'aeronautica Militare, in persona del Comandante pro
tempore, di esibire il documento richiesto, come individuato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 16
dicembre 2002, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Cesare Mastrocola -
Presidente
Dott. Bruno R. Polito
- Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala
- Primo Referendario, est.
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