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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza Anno   2002 - R.g.  n. 11774

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 11774/2002 , proposto da xxxxxxxxx in proprio , ai sensi dell’art. 4, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205, domiciliato in Roma, in xxxxxxxxxx,  

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, - xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex legge,

nei confronti

di xxxxxxxxx, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento

1)     del foglio n. xxxxxxx del 2002, notificato il xxxx 2002, a mezzo raccomandata del xxx 2002) del Comandante del xxxx con il quale è stata respinta l’istanza di accesso agli atti amministrativi proposta dal ricorrente in data xxxxx2002;

2)     del foglio n. xxxxxxx del xxxxxx 2002 allegato al foglio n. xxxxxx del xxxx 2002, notificato a mezzo raccomandata del xxx 2002, del xxxxxx con il quale è stata accolta solo parzialmente l’istanza di accesso del ricorrente agli atti amministrativi, nella parte in cui esclude dal diritto di accesso l’allegato all’atto dispositivo n. xx dell’xxxxx2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 16 dicembre 2002  il Primo Referendario Donatella Scala;

Udito il sig. xxxxxxxxxxx

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 ottobre 2002, e depositato il successivo 11 novembre, il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha impugnato le note con cui l’Amministrazione della Difesa ha accolto solo parzialmente le richieste di accesso dal medesimo formulate in relazione agli atti del procedimento concluso con l’atto dispositivo del compenso di Alta Valenza Operativa, erogato al personale in forza al Gruppo Revisioni presso il xxxxxxx, nella parte in cui è stato escluso l’allegato allo stesso atto dispositivo.

Ha al riguardo dedotto con i motivi di ricorso l’illegittimità per violazione degli artt. 3, 8 10, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere, illogicità della motivazione, incongruità della motivazione, errore nel presupposto, ingiustizia manifesta, sviamento.

Lamenta, in sostanza, vizio procedimentale sotto il profilo dell’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui interporre rimedio giurisdizionale; deduce, quanto al contenuto degli atti impugnati, l’illegittimità del diniego di accesso di atto amministrativo, ed in specie allegato all’atto dispositivo dell’8 marzo 2002, ancorchè parte integrante dello stesso atto, siccome contenente l’elenco del personale beneficiario del compenso di Alta Valenza Operativa, da cui il medesimo è rimasto escluso, in assenza di motivazione al riguardo, ma in ragione di scelta discrezionale della stessa P.A. illegittimamente impeditiva della tutela dell’interesse giuridico del ricorrente.   

L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione, depositando documenti.

Non si è costituito il controinteressato intimato.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2002 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

Ritiene il collegio, in via preliminare, l’ininfluenza sulla legittimità dell’impugnato diniego della rilevata omissione circa l’indicazione della autorità e dei termini entro cui proporre ricorso, in quanto detta mancanza, che di fatto non ha impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa, anche in sede giurisdizionale, avrebbe al più consentito il riconoscimento nei suoi confronti dell’errore scusabile.  

Il ricorso è comunque meritevole di accoglimento.

E’ ormai principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art.22, L. 7 agosto 1990, n. 241,  posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A., trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione.

In linea di principio, dunque, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza.

Ed invero, osserva il Collegio che la conoscenza degli atti amministrativi può essere realizzata pienamente attraverso il diritto di accesso normativamente previsto, costituendo il presupposto per il corretto ed imparziale esercizio dei pubblici poteri, in quanto rende possibile il controllo degli amministrati sugli atti che li riguardano.

Osserva, ulteriormente, il Collegio che il diritto di accesso consente una indefettibile tutela accessoria dei soggetti privati che interloquiscono con le pubbliche amministrazioni, nel presupposto che, come nel caso che ne occupa, i soggetti titolari di interesse giuridicamente qualificato non abbiano altra possibilità per conoscere il contenuto dei documenti amministrativi.

Tanto precisato, deve rilevare il Collegio, con riferimento specifico alla controversia in esame, che non sussistono ragioni legittimamente ostative all’esercizio del diritto fatto valere dal ricorrente con  le istanze tese ad ottenere la copia dell’atto dispositivo di emolumenti in favore dei  militari addetti a servizi operativi e dei relativi allegati.

Ed invero, la stessa Amministrazione ha riconosciuto la posizione giuridicamente qualificata del ricorrente a conoscere degli atti relativi al procedimento de quo, ma ha escluso dall’accesso l’allegato all’atto dispositivo sia in quanto, riferito esclusivamente a soggetti terzi, non include il nominativo del medesimo, sia in ragione della ritenuta non necessarietà ed imprescindibilità dello stesso ai fini della tutela dell’interesse sotteso all’accesso.

Il provvedimento in impugnativa si appalesa, sotto questo profilo, illegittimo, in quanto l’accertamento dell’interesse all’esibizione dei documenti amministrativi va rapportato alle finalità dichiarate dall’istante, ma non può tradursi in un accertamento anche della fondatezza o ammissibilità delle pretese sostanziali, quali quelle che, come nel caso in controversia, devono essere fatte valere in sede giudiziale, esulando dalla competenza dell’amministrazione ogni apprezzamento in tal senso.  

Né può essere interposta la circostanza della riferibilità del documento inerente i pagamenti in questione  a rapporti estranei al ricorrente, non risultando un’adeguata motivazione in ordine alla qualificazione dei documenti come riservati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.

La giurisprudenza amministrativa ha risolto la problematica del conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; infatti, sia la norma primaria (articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, comma secondo, lett. d), sia la norma regolamentare (articolo 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, comma quinto, lett. d), hanno cercato di contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli "atti" di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi.

Pertanto, l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse. (Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 5 del 04-02-1997)

Alla stregua di dette considerazioni, illegittimamente è stato limitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi del ricorrente, pacificamente attivato dal medesimo in funzione strumentale rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, in virtù di un generico richiamo a non meglio specificate esigenze di riservatezza, non essendo state interposte invero esigenze in tal senso normativamente qualificate con valenza specifica di tutela di specifici beni della vita.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento, e va ordinata all’Amministrazione della Difesa di integrare l’accesso con l’allegato all’atto dispositivo del n. 44 dell’8 marzo 2002, come richiesto dalla ricorrente con la nota del 1° agosto 2002.

Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis,  accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ordina ai sensi dell’art.25, legge 7 agosto 1990, n.241, al xxxxx dell'aeronautica Militare, in persona del Comandante pro tempore, di esibire il documento richiesto, come individuato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2002, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente

Dott. Bruno R. Polito        - Consigliere

Dr.ssa Donatella Scala   - Primo Referendario, est.
 

 


 

 

 

 

 

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