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Delitto di violata consegna
Cass. pen., sez. I, 26 ottobre 1993

 

In materia di reati militari, integra il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120, anche il ritardo con il quale venga denunziato lo smarrimento di beni ricevuti dal militare, per curarne il trasporto a destinazione, dovendosi ritenere compreso, nel generico dovere di "consegna", anche l'obbligo della denuncia immediata. (Nella fattispecie, gli imputati, alla cui vigilanza erano stati affidati alcuni plichi da trasportare, avevano denunciato alla polizia militare lo smarrimento di uno dei plichi, non nell'immediatezza del fatto, bensì il giorno successivo. La corte di merito, a seguito di impugnazione del procuratore militare, aveva affermato la responsabilità penale degli imputati sostenendo che l'immediatezza della segnalazione di smarrimento era un connotato essenziale del trasporto del materiale che agli stessi era stato affidato, giacchè essa avrebbe consentito il più rapido intervento possibile per il recupero del plico smarrito; quindi, al di là del dovere di vigilanza, la violata consegna si era dunque concretizzata nella violazione dell'obbligo suddetto. La suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse degli imputati contro la suddetta sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen., sez. I, 26 ottobre 1993

CPMP, art. 120;
 

 

 

 

 

 

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