In materia di reati
militari, integra il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120,
anche il ritardo con il quale venga denunziato lo smarrimento di beni ricevuti
dal militare, per curarne il trasporto a destinazione, dovendosi ritenere
compreso, nel generico dovere di "consegna", anche l'obbligo della
denuncia immediata. (Nella fattispecie, gli imputati, alla cui vigilanza erano
stati affidati alcuni plichi da trasportare, avevano denunciato alla polizia
militare lo smarrimento di uno dei plichi, non nell'immediatezza del fatto,
bensì il giorno successivo. La corte di merito, a seguito di impugnazione del
procuratore militare, aveva affermato la responsabilità penale degli imputati
sostenendo che l'immediatezza della segnalazione di smarrimento era un
connotato essenziale del trasporto del materiale che agli stessi era stato
affidato, giacchè essa avrebbe consentito il più rapido intervento possibile
per il recupero del plico smarrito; quindi, al di là del dovere di vigilanza,
la violata consegna si era dunque concretizzata nella violazione dell'obbligo
suddetto. La suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse
degli imputati contro la suddetta sentenza, enunciando il principio di cui in
massima).
Cass.
pen., sez. I, 26 ottobre 1993
CPMP,
art. 120;