BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO

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Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione
5-02657
presentata da GIUSEPPE MOLINARI mercoledì 3 dicembre 2003 nella seduta n.395


 

MOLINARI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

la banda musicale dell'esercito italiano è nata nel 1964 riunendo da principio i componenti delle bande presidiare;

con la legge n. 121 del 1o marzo 1965 la banda è stata ufficialmente istituita ai sensi dell'articolo 24;

per accedervi il personale doveva conseguire l'idoneità all'arruolamento, superare un esame musicale, frequentare il corso sottufficiali conseguendo la qualifica di sottufficiale «musicante»;

detta qualifica era attribuita anche ai componenti delle altre bande militari;

ci troviamo nella situazione per cui a parità di compiti tra componenti delle diverse bande militari presenti non corrisponde una equipollenza dei trattamenti a discapito dei componenti della banda dell'esercito;

in merito si evidenzia che a seguito del riordino avvenuto nel 1995 il personale già in servizio presso la banda che aveva superato il concorso interno è stato inquadrato senza tenere conto del periodo pregresso con la qualifica di musicante;

ciò avrebbe comportato un diverso tipo di collocazione in ruolo paritetica a quella conferita ai colleghi delle forze di polizia -:

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare in favore dei componenti della banda dell'esercito al fine di consentire l'effettiva equiparazione dei trattamenti economici e di carriera rimuovendo le attuali penalizzazioni.
(5-02657)


RISPOSTA DEL GOVERNO - ON. CICU

 

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02657 Molinari: Iniziative in favore dei componenti della banda musicale dell'esercito.

TESTO DELLA RISPOSTA

La problematica relativa alla costituzione del ruolo musicisti è stata, da tempo, oggetto di attenzione poiché fin dall'entrata in vigore della legge n. 212/1983 sono emerse problematiche o lamentele a causa di un presunto trattamento sperequativo tra i Sottufficiali appartenenti alla banda musicale dell'Esercito, istituita con legge 1o marzo 1965, n. 121 e quelli delle altre Forze Armate/Corpi Armati dello Stato.
In particolare:
l'Arma dei Carabinieri, all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 198/1995 ha inquadrato i propri sottufficiali già immessi nella Banda ai sensi della legge 212/83 con concorsi specifici per la nomina diretta a musicante; il Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ha disposto il riordinamento della Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri prevedendo che gli orchestrali fossero reclutati mediante concorsi pubblici tra coloro che erano in possesso di diploma conseguito in un Conservatorio;
la Polizia di Stato ha operato, a partire dal 1987 e per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 240/1987, il reclutamento degli orchestrali tramite concorso pubblico e inquadrando tutto il personale già effettivo alla Banda nel Ruolo Musicisti conservando l'anzianità di servizio già maturata. All'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197/1995 ha mantenuto l'esclusivo accesso alla Banda previo superamento di concorso;
la Guardia di Finanza, ha inquadrato nella propria Banda ai sensi della legge 882/1965 tutto il personale Musicante, in servizio a quella data senza l'effettuazione di alcun concorso. A partire dal 1991 le modalità di reclutamento sono state allineate a quelle della Polizia di Stato (decreto legislativo n. 79/1991). All'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/1995 ha mantenuto l'esclusivo accesso alla Banda previo superamento di concorso;
l'Aeronautica ha operato con modalità analoghe a quelle dell'Arma dei Carabinieri, reclutando il personale per il Ruolo Musicisti mediante concorso pubblico;
l'Esercito ha reclutato il personale per la propria Banda sulla base della legge n. 212/1983 con i bandi ordinari annuali al pari degli altri Sottufficiali, con identica progressione di carriera e con processo formativo simile presso la Scuola Sottufficiali. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/1995 che ha istituito il Ruolo dei Musicisti, è stato emanato un concorso interno per l'alimentazione del ruolo stesso a cui ha partecipato il personale Musicante, specialità quest'ultima, che fino ad allora costituiva mera specializzazione per la categoria dei Sottufficiali;
la Marina militare ha operato con modalità analoghe a quelle dell'Esercito.

Da tale excursus si evince come alla vigilia dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 196/95, la posizione di stato giuridico dei componenti della banda musicale dell'Esercito era diversa fin dal reclutamento, da quella del personale dell'Arma dei Carabinieri.

Le modalità di transito nel nuovo Ruolo, disposto con l'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 196/1995, sono probabilmente all'origine delle lamentele dei Sottufficiali in argomento i quali, sebbene reinquadrati a mente del predetto decreto legislativo, non essendo stati reclutati tramite alcun concorso pubblico a differenza dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell'Aeronautica militare, ritengono che non sia stato loro riconosciuto il periodo pregresso trascorso presso la Banda.
Ciò detto, a parere dell'Amministrazione non si ravvisano effetti sperequanti né nel trattamento economico né per la carriera derivanti dal reinquadramento operato nel 1995 nei confronti del personale in argomento.
Ne è conferma il fatto che, avverso tali disallineamenti, i predetti Sottufficiali hanno ricorso in sede amministrativa, presso il T.A.R. del Lazio, lamentando l'illegittimità delle procedure dell'inserimento in Ruolo sulla base dei seguenti motivi di diritto:
violazione e falsa applicazione dell'articolo 33, comma 3, del citato D.Lgs;
illegittimità costituzionale del suddetto articolo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza 342 del 22 gennaio 2001, ha rigettato il ricorso precisando nella motivazione che «... proprio l'interpretazione voluta dai ricorrenti determinerebbe un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti immessi nella Banda quali vincitori di concorso e quelli pervenutivi solo per assegnazione da altri reparti e solo successivamente considerati idonei per effetto di un concorso interno, mettendo entrambi i soggetti nella stessa posizione ...».
Sempre sulla base della distinzione correttamente formulata dal citato articolo 33 «... tra Sottufficiali inseriti nella Banda quali vincitori di apposito concorso e Sottufficiali musicisti inseriti nella Banda senza aver superato alcun concorso ...», se non quello interno previsto dal decreto legislativo n. 196/1995, il suddetto giudice amministrativo ha dichiarato infondato il contestato profilo di incostituzionalità.
In conclusione, quindi, è di tutta evidenza che le posizioni di stato giuridico e di carriera del personale della Banda musicale dell'Esercito non siano affatto comparabili con quelle dei componenti della Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia.
Peraltro, analoga considerazione deve essere fatta sotto il profilo del trattamento economico, essendo lo stesso derivante dal grado rivestito dagli interessati.


REPLICA DELL'ON. MOLINARI

 

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), replicando, prende atto della risposta, ineccepibile sul piano burocratico, ma evasiva sul punto relativo alla richiesta di assunzione di volontà politica per eliminare le diseguaglianze lamentate nell'atto di sindacato ispettivo. Da questo punto di vista, rivolge l'invito al Governo a compiere tale scelta politica, riservandosi altrimenti di Assumere una specifica iniziativa legislativa.
 

 


 

 

 

 

 

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Pubblicato il 02/12/2010 15.49.18