Atto Camera
Interrogazione a
risposta immediata
in Commissione
5-02657
presentata da GIUSEPPE MOLINARI mercoledì 3
dicembre 2003 nella seduta n.395
MOLINARI. - Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
la banda musicale dell'esercito italiano è nata nel 1964 riunendo da principio i
componenti delle bande presidiare;
con la legge n. 121 del 1o marzo 1965 la banda è stata ufficialmente
istituita ai sensi dell'articolo 24;
per accedervi il personale doveva conseguire l'idoneità all'arruolamento,
superare un esame musicale, frequentare il corso sottufficiali conseguendo la
qualifica di sottufficiale «musicante»;
detta qualifica era attribuita anche ai componenti delle altre bande militari;
ci troviamo nella situazione per cui a parità di compiti tra componenti delle
diverse bande militari presenti non corrisponde una equipollenza dei trattamenti
a discapito dei componenti della banda dell'esercito;
in merito si evidenzia che a seguito del riordino avvenuto nel 1995 il personale
già in servizio presso la banda che aveva superato il concorso interno è stato
inquadrato senza tenere conto del periodo pregresso con la qualifica di
musicante;
ciò avrebbe comportato un diverso tipo di collocazione in ruolo paritetica a
quella conferita ai colleghi delle forze di polizia -:
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare in favore dei
componenti della banda dell'esercito al fine di consentire l'effettiva
equiparazione dei trattamenti economici e di carriera rimuovendo le attuali
penalizzazioni.
(5-02657)
RISPOSTA DEL
GOVERNO - ON. CICU
ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-02657 Molinari: Iniziative in favore dei componenti
della banda musicale dell'esercito.
TESTO DELLA RISPOSTA
La problematica relativa alla costituzione del ruolo musicisti è stata, da
tempo, oggetto di attenzione poiché fin dall'entrata in vigore della legge n.
212/1983 sono emerse problematiche o lamentele a causa di un presunto
trattamento sperequativo tra i Sottufficiali appartenenti alla banda musicale
dell'Esercito, istituita con legge 1o marzo 1965, n. 121 e quelli
delle altre Forze Armate/Corpi Armati dello Stato.
In particolare:
l'Arma dei Carabinieri, all'entrata in vigore del Decreto legislativo n.
198/1995 ha inquadrato i propri sottufficiali già immessi nella Banda ai sensi
della legge 212/83 con concorsi specifici per la nomina diretta a musicante; il
Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ha disposto il riordinamento della
Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri prevedendo che gli orchestrali fossero
reclutati mediante concorsi pubblici tra coloro che erano in possesso di diploma
conseguito in un Conservatorio;
la Polizia di Stato ha operato, a partire dal 1987 e per effetto del decreto del
Presidente della Repubblica n. 240/1987, il reclutamento degli orchestrali
tramite concorso pubblico e inquadrando tutto il personale già effettivo alla
Banda nel Ruolo Musicisti conservando l'anzianità di servizio già maturata.
All'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197/1995 ha mantenuto
l'esclusivo accesso alla Banda previo superamento di concorso;
la Guardia di Finanza, ha inquadrato nella propria Banda ai sensi della legge
882/1965 tutto il personale Musicante, in servizio a quella data senza
l'effettuazione di alcun concorso. A partire dal 1991 le modalità di
reclutamento sono state allineate a quelle della Polizia di Stato (decreto
legislativo n. 79/1991). All'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 199/1995 ha mantenuto l'esclusivo accesso alla Banda previo superamento di
concorso;
l'Aeronautica ha operato con modalità analoghe a quelle dell'Arma dei
Carabinieri, reclutando il personale per il Ruolo Musicisti mediante concorso
pubblico;
l'Esercito ha reclutato il personale per la propria Banda sulla base della legge
n. 212/1983 con i bandi ordinari annuali al pari degli altri Sottufficiali, con
identica progressione di carriera e con processo formativo simile presso la
Scuola Sottufficiali. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 196/1995 che ha istituito il Ruolo dei Musicisti, è stato emanato un concorso
interno per l'alimentazione del ruolo stesso a cui ha partecipato il personale
Musicante, specialità quest'ultima, che fino ad allora costituiva mera
specializzazione per la categoria dei Sottufficiali;
la Marina militare ha operato con modalità analoghe a quelle dell'Esercito.
Da tale excursus si evince come alla vigilia dell'entrata in vigore del
Decreto legislativo 196/95, la posizione di stato giuridico dei componenti della
banda musicale dell'Esercito era diversa fin dal reclutamento, da quella del
personale dell'Arma dei Carabinieri.
Le modalità di transito nel nuovo Ruolo, disposto con l'articolo 33 del
citato decreto legislativo n. 196/1995, sono probabilmente all'origine delle
lamentele dei Sottufficiali in argomento i quali, sebbene reinquadrati a mente
del predetto decreto legislativo, non essendo stati reclutati tramite alcun
concorso pubblico a differenza dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e
dell'Aeronautica militare, ritengono che non sia stato loro riconosciuto il
periodo pregresso trascorso presso la Banda.
Ciò detto, a parere dell'Amministrazione non si ravvisano effetti sperequanti né
nel trattamento economico né per la carriera derivanti dal reinquadramento
operato nel 1995 nei confronti del personale in argomento.
Ne è conferma il fatto che, avverso tali disallineamenti, i predetti
Sottufficiali hanno ricorso in sede amministrativa, presso il T.A.R. del Lazio,
lamentando l'illegittimità delle procedure dell'inserimento in Ruolo sulla base
dei seguenti motivi di diritto:
violazione e falsa applicazione dell'articolo 33, comma 3, del citato D.Lgs;
illegittimità costituzionale del suddetto articolo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza 342 del 22
gennaio 2001, ha rigettato il ricorso precisando nella motivazione che «...
proprio l'interpretazione voluta dai ricorrenti determinerebbe un'evidente
disparità di trattamento tra i soggetti immessi nella Banda quali vincitori di
concorso e quelli pervenutivi solo per assegnazione da altri reparti e solo
successivamente considerati idonei per effetto di un concorso interno, mettendo
entrambi i soggetti nella stessa posizione ...».
Sempre sulla base della distinzione correttamente formulata dal citato articolo
33 «... tra Sottufficiali inseriti nella Banda quali vincitori di apposito
concorso e Sottufficiali musicisti inseriti nella Banda senza aver superato
alcun concorso ...», se non quello interno previsto dal decreto legislativo n.
196/1995, il suddetto giudice amministrativo ha dichiarato infondato il
contestato profilo di incostituzionalità.
In conclusione, quindi, è di tutta evidenza che le posizioni di stato giuridico
e di carriera del personale della Banda musicale dell'Esercito non siano affatto
comparabili con quelle dei componenti della Banda musicale dell'Arma dei
Carabinieri e delle altre Forze di Polizia.
Peraltro, analoga considerazione deve essere fatta sotto il profilo del
trattamento economico, essendo lo stesso derivante dal grado rivestito dagli
interessati.
REPLICA DELL'ON. MOLINARI
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U),
replicando, prende atto della risposta, ineccepibile sul piano
burocratico, ma evasiva sul punto relativo alla richiesta di assunzione di
volontà politica per eliminare le diseguaglianze lamentate nell'atto di
sindacato ispettivo. Da questo punto di vista, rivolge l'invito al Governo a
compiere tale scelta politica, riservandosi altrimenti di Assumere una specifica
iniziativa legislativa.
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