LEGGE 18 marzo
2003, n. 42
(Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo
2003)
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante
disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di
guerra.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni
urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3564):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
dal Ministro della difesa (Martino) e dal Ministro
dell'interno (Pisanu) il 22 gennaio 2003.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2003 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, V, XI.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 28, 29
gennaio 2003; il 4, 5, 11, 12 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e approvato il
20 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2023):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 21 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
1a, 3a, 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 febbraio 2003.
Esaminato dalla 4a commissione il 25, 26, 27 febbraio
2003.
Esaminato in aula l'11 marzo 2003 e approvato il
12 marzo 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
17 del 22 gennaio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Art. 2.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice
penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio
1941, n. 303.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4
All'articolo
2:
al comma 1, le parole: "euro 1.930.389" sotto sostituite dalle
seguenti: "euro 2.918.692";
al
comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: ", nella misura intera
incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".
Dopo
l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art.
2-bis. - (Partecipazione italiana ai processi di pace in corsa
per la Somalia e il Sudan). - 1. E' autorizzata la spesa di euro
141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare
alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul
Sudan in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione
militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato
il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in
tutta l'area dei Monti Nuba.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di personale militare). - 1.
All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le
parole: "nello svolgimento di attivita' operative" e' inserita la
seguente: "ovvero".
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del
Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo
1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331"".
All'articolo
3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'indennita' di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta nella misura del 98 per
cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 2";
dopo
il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"
3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla
missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto,
l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera
incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito".
All'articolo
10, al comma 1, le parole: "escluso l'articolo 8, pari
complessivamente a euro 367.330.678" sono sostituite dalle seguenti:
"esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro
397.792.910".
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n. 4
(Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo
2003)
Testo del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, coordinato con la legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni
urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari
internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali
modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art.
1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana
ad operazioni internazionali
1.
Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito
il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato
alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al
30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata: (("Enduring
Freedom")) nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e'
differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale
denominato: (("International Security Assistance Force")) (ISAF), e'
differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 359.549.625.
Riferimenti
normativi:
- Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante "Disposizioni
urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di
conversione 15 giugno 2002, n. 116, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002; si riporta il
testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione militare italiana a
operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in
Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo,
a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 31 dicembre 2002.
Alla stessa data e' diferito il termine per la partecipazione del
personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in
Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 451
del 2001.
2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al
31 dicembre 2002.
3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom",
nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito
al 31 dicembre 2002.
4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale
denominato "International Security Assistance Force" (l.S.A.F.), e'
differito al 31 dicembre 2002.
5. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002.
6. Il termine previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione
di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15".
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante
"Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di
conversione 27 febbraio 2002, n. 15, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002.
Art.
2.
Partecipazione italiana alla missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
1.
E' autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa
di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM",
prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio
dell'Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato
nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista
dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
((nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso
non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio
2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data
di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi
per il rientro nel territorio nazionale, al personale e' corrisposta,
in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento
per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali. L'indennita' e corrisposta in euro, sulla base della
media dei cambi registrati nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre
2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'art.
1, comma 3, la misura del 90 per cento e' calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle
normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in
costanza di missione, al personle militare e della Polizia di Stato
e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di misione i
volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata
delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio
permanente".
Art.
2-bis.
Partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan
((
1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la
partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla
Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonche'
alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista
dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per
garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti
Nuba.))
(( 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.))
(( 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art.
2-ter.
Disposizioni in materia di personale militare
((
1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dopo le parole: "nello svolgimento di attivita' operative" e'
inserita la seguente: "ovvero".))
(( 2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto
del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".))
Riferimenti
normativi:
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 15 del 20 gennaio 2003; si riporta il testo dell'art. 34, comma l,
come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:
Art. 34. (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal
medesimo personale). - 1. Le disposizioni previste dall'art. 1, comma
2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai
fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita'
operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi".
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30
marzo 2001; si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b),
come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:
"1. All'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis).
b) Nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di
un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo
di stato maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del
primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze
organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica
ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonche' i fratelli
qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con
decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui
all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 17 novembre
2000; si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 5:
"3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello
Stato.
4. (Omissis).
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza".
Art.
3.
Trattamento economico
((
1. L'indennita' di missione di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta
nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione
prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2.))
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo
del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al termine di cui
all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in
Afghanistan l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura
prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
(( 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che
partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente
decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera
incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.))
Riferimenti
normativi:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.
15 (v. nota all'art. 2) si riporta il testo dell'art. 14 del medesimo
decreto-legge:
"Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiana in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). - 1. Il
Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma
straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e
quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per
stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri
Paesi dell'area balcania nel campo del contrasto alle attivita' di
criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei
flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della
Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma l, il Ministero
dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento
interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le
Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento
economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennita'
speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50
per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento
economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, il periodo dal 1 gennaio
2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1
giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di
recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego
all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di
missione e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria
estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il
coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1
gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento
una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui
risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati".
- Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, recante "Partecipazione
italiana alla missione di pace in Bosnia", come modificato dalla
legge di conversione 8 agosto 1996, n. 428, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996; si
riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2:
"1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella ex
Jugoslavia di cui all'art. 1, e' attribuito, in aggiunta allo
stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e
continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o
nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di
uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero
previsto dalle norme vigenti per la ex Jugoslavia con l'indennita' di
missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nei contingente di cui
al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della ex
Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con
la crisi jugoslava, e' attribuito il trattamento di missione previsto
dalle norme vigenti per i soldati all'estero".
Art.
4.
Disposizioni in materia contabile
1.
Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano
entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 10.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione
27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui
all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il
limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di
cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di
mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e
chimica.".
Art.
5.
Compagnia di fanteria rumena
1.
Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
e' autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma
1, la spesa di euro 685.664.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio
2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per
il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il
sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire
nel contingente millitare italiano impiegato nella missione
internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di Euro 425.250".
Art.
6.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi
1.
Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio
2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei
programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1
del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 e' autorizzata la
spesa di Euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e
servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione
secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze
navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e'
autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora
impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore delle
difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita'
congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante
"Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore
dell'Albania", come modificato dalla legge di conversione 20 giugno
1997, n. 174, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3,
comma 1:
"1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in
particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1,
e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi,
sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi,
materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi".
Art.
7.
Cessione di materiali
1.
Nell'ambito delle finalita' previste dalla risoluzione 1378
adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e
nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero
della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze
armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale
d'armamento.
Art.
8.
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
1.
Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si
applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
116.
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di
carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro
17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri,
compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai
carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del
presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello
previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451
del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002,
e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002,
non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata
dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, come modificato dalla legge di conversione
15 giugno 2002, n. 116 (v. nota all'art. 1):
"1. L'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei
carabinieri sono regolati con decreto del Ministro delle difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla
legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento
e dei carabinieri ausiliari".
- La legge 20 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", e' pubblicata ne supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001; si
riporta il testo dell'art. 21:
"Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1. In
relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione
dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 79
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno
2003 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo
la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la
completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri
e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali
possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che
abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che,
alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni
di servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve
ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del
70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai
volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e
non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati
nel successivo concorso".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione
27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il
trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di
truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai
volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in
ferma breve".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si
riporta il testo dell'art. 4, comma 2:
"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari
possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri
effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria
dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i
periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 10, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in
base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di
preparazione culturale e professionale e sulla scorta della
documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della
graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i
militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del
corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma
volontaria ed il collocamento in congedo".
Art.
9.
Disposizioni di convalida
1.
Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art.
10.
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
((esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro
397.792.910,)) si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del
Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1,
comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti
normativi:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1995 - serie generale; si riporta il testo dell'art.1, comma 63:
"63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero,
anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati
ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui
all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio
civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale
militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il
seguente trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme
vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme
vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente
parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione
fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle
condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro".
Art.
11.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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