CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA
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libro primo
DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA,
IN GENERALE.
Titolo I
DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA
E DELLA SUA APPLICAZIONE.
Art. 1. Nozione della legge penale militare di guerra.
La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo
codice, ogni altra legge speciale, o provvedimento che abbia valore di legge, in
materia penale militare attinente alla guerra.
Art. 2. Pubblicazione delle leggi di guerra quando le Forze
armate dello Stato si trovano all'estero.
Le leggi di guerra, emanate quando le Forze armate dello
Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in
mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente
obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.
Art. 3. Legge penale militare di guerra in relazione al
tempo.
La legge penale militare di guerra si applica per i reati da
essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione
dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.
Art. 4. Legge penale militare di guerra in relazione ai
luoghi.
La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da
essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di
guerra o sono considerati tali.
Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale
militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi
in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:
1) quando sia espressamente disposto dalla legge;
2) quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento
alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta
della guerra in generale.
Art. 5. Applicazione della legge penale militare di guerra
in caso di urgente e assoluta necessità.
Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta
necessità lo richiedano, può, con decreto del Presidente della Repubblica,
ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di
guerra, in tutto il territorio dello Stato o in una o più parti di esso.
Nel caso prevenuto dal comma precedente, il territorio,
relativamente al quale è disposta l'applicazione della legge penale militare di
guerra, è equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa al territorio in
stato di guerra.
La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni
altro caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta l'applicazione della
legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di
guerra.
Art. 6. Legge penale militare di guerra in relazione alle
persone.
La legge penale militare di guerra si applica ai militari
appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a
operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi
in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati
permanentemente in servizio.
Art. 7. Nozione della qualità di militare.
Il presente codice comprende:
1) sotto la denominazione di militari, quelli
dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza, i
militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità
di militare, gli assimilati, ancorché di rango, ai militari, e le persone
appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla
guerra;
2) sotto la denominazione di Forze armate dello Stato,
le forze militari suindicate.
Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le
violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le
violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i
militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si
osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.
Art. 8. Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri
distaccate.
L'applicazione della legge penale militare di guerra può,
con decreto del Presidente della Repubblica, ordinarsi, anche in tempo di pace,
per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate
per qualsiasi operazione militare o di polizia.
Art. 9. Corpi di spedizione all'estero.
Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché
in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal
momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di
spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco del corpo di
spedizione.
Per gli equipaggi delle navi militari o degli aeromobili
militari, la soggezione alla legge penale militare di guerra ha inizio dal
momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.
Art. 10. Operazioni militari per motivi di ordine pubblico.
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la
legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un
reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per
motivi d'ordine pubblico.
Art. 11. Mobilitazione delle Forze armate dello Stato.
La mobilitazione generale o parziale delle Forze armate dello
Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze
mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.
Art.12. Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello
Stato italiano.
I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in
custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di
guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto
dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Art.13. Reati commessi da militari nemici contro le leggi e
gli usi della guerra.
Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo
codice,
relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra,
si applicano anche ai militari e
a ogni altra persona
appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso
a danno dello Stato italiano o di
un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un
suddito di questo.
Art.14.
Persone estranee alle Forze armate dello Stato.
Oltre
i casi espressamente enunciati nella legge, la legge
penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle Forze
armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti
dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.
Art.15.
Militari di Stati alleati o associati nella guerra.
Agli
effetti della legge penale militare di guerra,
i reati
commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate
dello Stato italiano a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato
alleato sono considerati come se
fossero commessi a danno di militari o delle Forze armate
dello Stato italiano. La osservanza
di questa
norma è
subordinata alla condizione che lo Stato
alleato garantisca parità
di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato
italiano.
Agli
effetti delle disposizioni di questo
codice, sotto
la denominazione di Stato alleato
s'intende compreso anche lo Stato associato nella guerra.
OMISSIS
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