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CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

 

 

libro primo

 

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA,

IN GENERALE.

 

Titolo I

 

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA

E DELLA SUA APPLICAZIONE.

 

 

Art. 1. Nozione della legge penale militare di guerra.

 

La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo codice, ogni altra legge speciale, o provvedimento che abbia valore di legge, in materia penale militare attinente alla guerra.

 

Art. 2. Pubblicazione delle leggi di guerra quando le Forze armate dello Stato si trovano all'estero.

 

Le leggi di guerra, emanate quando le Forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.

 

Art. 3. Legge penale militare di guerra in relazione al tempo.

 

La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.

 

Art. 4. Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi.

 

La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.

Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:

1) quando sia espressamente disposto dalla legge;

2) quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.

 

Art. 5. Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità.

 

Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessità lo richiedano, può, con decreto del Presidente della Repubblica, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato o in una o più parti di esso.

Nel caso prevenuto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, è equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa al territorio in stato di guerra.

La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.

 

Art. 6. Legge penale militare di guerra in relazione alle persone.

 

La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.

 

 

Art. 7. Nozione della qualità di militare.

 

Il presente codice comprende:

 

1) sotto la denominazione di militari, quelli dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza, i militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità di militare, gli assimilati, ancorché di rango, ai militari, e le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla guerra;

2) sotto la denominazione di Forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.

 

Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.

 

Art. 8. Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate.

 

L'applicazione della legge penale militare di guerra può, con decreto del Presidente della Repubblica, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.

 

Art. 9. Corpi di spedizione all'estero.

 

Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco del corpo di spedizione.

Per gli equipaggi delle navi militari o degli aeromobili militari, la soggezione alla legge penale militare di guerra ha inizio dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

 

Art. 10. Operazioni militari per motivi di ordine pubblico.

 

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico.

 

Art. 11. Mobilitazione delle Forze armate dello Stato.

 

La mobilitazione generale o parziale delle Forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.

 

Art.12. Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.

 

I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Art.13. Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra.

 

Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra,  si applicano anche ai militari  e  a ogni  altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato  italiano o di  un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un  suddito  di questo.

 

Art.14.  Persone estranee alle Forze armate dello Stato.

 

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge  penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti  dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

 

 

Art.15.  Militari di Stati alleati o associati nella guerra.

 

Agli effetti della legge penale militare di  guerra,  i  reati  commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come  se  fossero commessi a danno di militari o delle Forze armate  dello Stato italiano. La osservanza  di  questa  norma  è  subordinata alla condizione che lo Stato  alleato  garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato  italiano.

Agli effetti delle disposizioni di  questo  codice,  sotto  la denominazione di Stato alleato s'intende compreso anche lo Stato associato nella guerra.    

OMISSIS

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CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA  - LIBRO PRIMO