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CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

 

 

Libro TERZO

 

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE.

 

..OMISSIS..

 

Titolo IV

 

DEI REATI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA.

 

..OMISSIS..

 

Capo III

 

DEGLI ATTI ILLECITI DI GUERRA.

 

..OMISSIS ..

 

Sezione II

 

Degli atti illeciti contro persone private nemiche

o a danno di beni nemici.

 

 

Art. 185. Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani.

 

Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave , si applicano le pene stabilite dal codice penale.Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle Forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

 

Art. 186. Saccheggio.

 

Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorché presi di assalto, è punito con la morte (1) con degradazione.

 

(1) Vedasi nota all’art. 25.

 

Art. 187. Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico.

 

Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte (1) con degradazione.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti o alle scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico.

 

(1) Vedasi nota all’art. 25.

 

Art.188. Busca.

 

Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle Forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

 

 

Art.189. Omesso impedimento della busca.

 

L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

 

 

 

Capo IV

 

DELLA VIOLAZIONE DEI DOVERI VERSO INFERMI,

FERITI, NAUFRAGHI O MORTI

E VERSO IL PERSONALE SANITARIO.

 

 

 

Art. 190. Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi.

 

E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici.

Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.

 

Art. 191. Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi.

 

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.

 

Art. 192. Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.

 

Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.

Si applica la pena di morte (1) con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

 

(1) Vedasi nota all’art. 25.

 

Art. 193. Spogliazione d'infermi, feriti o naufraghi.

 

Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

Se il colpevole è un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:

 

1) la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2) l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

 

Si applica la pena di morte (1) con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

 

(1) Vedasi nota all’art. 25.

 

Art. 194. Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto.

 

Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle Forze armate.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

 

 

Art. 195. Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto.

 

Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

 

Art. 196. Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere.

 

Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

 

Art. 197. Spogliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti.

 

Chiunque sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

 

Art. 198. Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.

 

Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

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