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CODICE   PENALE   MILITARE  DI   PACE

 

 

libro primo  

DEI REATI MILITARI, IN GENERALE.  

Titolo I

 

DELLA LEGGE PENALE MILITARE.  

 

Art. 1. Persone soggette alla legge penale militare.

 

La legge penale militare si applica ai  militari  in  servizio alle armi e a quelli considerati  tali.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale  militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli  assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze  armate dello Stato.

 

Art. 2. Denominazioni di “militari”  e di “forze armate dello Stato”.

Il presente codice comprende:

1)   sotto la denominazione di “militari”, quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;

2)   sotto la denominazione di “forze armate dello Stato”, le forze militari suindicate.

 

Art. 3. Militari in servizio alle armi.

Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  ai  militari  in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

1)   relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

2)   relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all’autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se  sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

L’assenza del militare dal servizio alle armi per  licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude  l’applicazione della legge penale militare.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del  provvedimento  s’intende la comunicazione personale di  questo all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie  forze  armate  dello Stato.

 

 

Art. 4. Appartenenti alla Milizia volontaria  per la sicurezza nazionale.

 

(Abrogato).

 

 

Art.  5. Militari considerati in servizio alle armi.

 

Agli  effetti  della  legge  penale  militare, sono  considerati  in  servizio alle armi:

 

1)   gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a’ termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;

2)   i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

3)   i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

4)   i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

5)   i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

6)   ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

 

 

Art.  6. Militari richiamati in servizio alle armi.

 

Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi  la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell’articolo 3.


Art.  7. Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.

 

Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli  5 e 6, ai militari  in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

 

1)   quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all’alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello  Stato); 86 (rivelazione  di  segreti  militari  a  scopo  di  spionaggio); 87 (accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina   in  luoghi  di   interesse   militare  a  scopo  di  spionaggio); 99 (corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell’art. 98 (istigazione od offerta), quando l’istigazione o l’offerta si riferisce ad alcuni  dei reati previsti  negli artt. 84, 85, 86,  87, 88 e 89-bis.

Al militare in  congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli  artt. 96, 101 e 102 di questo codice;

2)   quando commettono i reati previsti negli  artt 157, 158 e 159  (procurata  infermità a fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d’infermità); nell’art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell’art. 238 (reati commessi dal militare a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 e 238 di questo codice;

3)   per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli artt. 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

 

 Art. 8. Cessazione dell’appartenenza alle forze armate dello Stato.

 

Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

 

1)   gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento,    che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

2)   gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento.


Art. 9. Ufficiali di complemento di prima nomina.

 

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

 

 

Art. 10. Assimilati ai militari.  Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati.

 

La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

 

1)   nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;

2)   per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

 

 

Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.

 

La legge penale militare si applica:

 

1)         ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

2)         a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all’atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile, fino allo scioglimento  dell’equipaggio.

 

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

 

 

Art. 12. Determinazione del grado degli assimilati e delle  persone imbarcate.

 

Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra  persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi  il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l’assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell’ordine d’imbarco.


Art. 13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.

 

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili  militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

 

 

Art. 14. Estranei alle forze armate dello Stato.

 

Sono soggette alla legge penale militare le  persone  estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono  a  commettere  un reato militare.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 142,  145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell’art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

 

 

Art. 15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.

 

La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

 

 

Art. 16.     Nullità dell’arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.

 

La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

 


Art. 17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.

 

La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

 

 

 

Art. 18. Reati commessi in territorio estero.

 

Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite  secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a’ termini dell’articolo 260.

 

 

 

Art. 19. Materie regolate da altre leggi penali militari.

 

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla  legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

 

 

 

Art. 20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.

 

La legge determina i casi, nei quali la legge penale  militare di guerra si applica nello stato di pace.

 

 

 

Art. 21. Delitti comuni commessi da militari.

 

( Abrogato dall’articolo 5, legge 23 marzo 1956 n. 167).


Titolo II

 

DELLE PENE MILITARI.

 

Capo I

 

DELLE SPECIE DI PENE MILITARI, IN GENERALE.

 

 

Art. 22. Pene militari principali: specie.

 

Le pene militari principali sono:

 

1) la morte; (1)

2) la reclusione militare.

 

La legge penale militare determina i casi, nei  quali,  per  i reati militari, si applicano le  pene  comuni  dell’ergastolo  e della reclusione.

 

(1) Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi  speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L. 22. 01. 1948, n° 21). L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

 

 

Art. 23. Denominazione e classificazione della reclusione militare.

 

Sotto la denominazione di pene detentive o  restrittive  della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel  primo comma dell’articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.

 

Art. 24. Pene militari accessorie: specie.

 

Le pene militari accessorie sono:

 

1) la degradazione;

2) la rimozione;

3) la sospensione dall’impiego;

4) la sospensione dal grado;

5) la pubblicazione della sentenza di condanna.

 
Capo II

 

DELLE PENE MILITARI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE.

 

 

Art. 25. Pena di morte (1).

 

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.

La  pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.

Le norme per l’esecuzione della pena di morte  sono  stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s’intende equiparata, a ogni effetto, alla  pena di morte con degradazione.

 

(1)  Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 26. Reclusione militare.

 

La pena della reclusione militare si  estende  da  un  mese  a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Se la durata della reclusione militare non  supera  sei  mesi, essa può essere scontata in una  sezione  speciale  del  carcere giudiziario militare.

Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello  destinato agli altri militari.

 

Art. 27. Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.

 

Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna  non importa la degradazione.

Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene  accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della  reclusione militare.


Capo III

 

DELLE PENE MILITARI ACCESSORIE, IN PARTICOLARE.

 

Art. 28. Degradazione.

 

La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:

 

1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della  capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

2)  delle decorazioni.

 

La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena  di morte importa la degradazione.

La condanna all’ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità  nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

 

 Art. 29. Rimozione.

 

La rimozione si  applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo  fa discendere alla  condizione  di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna alla reclusione  militare, salvo che  la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta  per durata superiore a tre anni;

 

 

Art. 30. Sospensione dall’impiego.

 

La sospensione dall’impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dall’impiego.

Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione  dall’impiego durante l’espiazione della pena.


Art. 31. Sospensione dal grado.

 

La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

Fuori dei casi preveduti dall’articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l’espiazione della pena.

 

Art. 32. Pubblicazione della sentenza di condanna.

 

La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede  il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

Il giudice, se  ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

 

 

Art. 33. Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.

 

La condanna pronunciata contro militari in servizio alle  armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

 

1)   la degradazione, se trattasi di  condanna  alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2)   la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel  numero 1, trattasi di delitto non  colposo  contro  la  personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli  articoli  476  a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in  una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

3)   la rimozione, ovvero la sospensione  dall’impiego o dal grado,  secondo  le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31,  in  ogni  altro  caso  di  condanna  alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a  termini degli articoli 63 e 64.

 

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

 

Art. 34. Decorrenza delle pene militari accessorie.

 

Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Le pene della sospensione dall’impiego e della sospensione dal grado decorrono dal  momento  in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale.

 

 

Art. 35.  Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.

 

Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al  condannato  all’ergastolo,  per quanto concerne la sua condizione giuridica.

 

 

Art. 36. Condanna per reati  commessi  con  abuso  di  un  pubblico ufficio.

 

In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell’articolo 31 del codice penale.

 

 

Titolo III

 

DEL REATO MILITARE.

 

Capo I

 

DEL REATO CONSUMATO E TENTATO.

 

 

Art. 37. Reato militare.

 

Qualunque violazione  della  legge  penale  militare  è  reato militare.

E’ reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che,  nei  suoi  elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in  parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell’articolo 22, sono delitti.


Art. 38. Trasgressione disciplinare.

 

Le violazioni dei  doveri  del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati  con  decreto del Presidente della Repubblica, e sono punite con le sanzioni  in essi stabilite.

 

 

Art. 39. Ignoranza dei doveri militari.

 

Il militare non può invocare a propria scusa  l’ignoranza  dei doveri inerenti al suo stato militare (1).

 

(1) Sempreché non si tratti di ignoranza inevitabile (C. Cost. n. 61/95).

 

Art. 40. Adempimento di un dovere.

 

(Abrogato)

 

Art. 41. Uso legittimo delle armi.

 

Non è punibile il militare, che, a fine di  adempiere  un  suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei  quali  il  militare  è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di  coazione  fisica.

 

 

Art. 42. Difesa legittima.

 

Per i reati militari, in luogo dell’articolo  52  del  codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare,  per  esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza  attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi  terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

 

1) di difendere i propri beni contro gli autori  di  rapina, estorsione, o sequestro  di  persona  a  scopo  di rapina  o estorsione, ovvero dal saccheggio;

2)   di respingere gli autori di scalata, rottura  o  incendio alla casa  o  ad  altro  edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte;  ovvero se la casa o l’edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

 

Se il fatto è commesso nell’atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non  ricorrono le condizioni prevedute dal n. 2 del comma precedente, alla pena di  morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla  pena  dell’ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene  sono diminuite da un terzo alla metà.

 

 

Art. 43. Nozione della violenza.

 

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l’omicidio,ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

 

Art. 44. Casi particolari di necessità militare.

 

Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio,  la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del  posto, della nave o dell’aeromobile.

 

Art. 45. Eccesso colposo.

 

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l’ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla  legge o dall’ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.

 

Art. 46. Pena per il delitto tentato.

 

Il colpevole di delitto tentato è punito:

 

1)  con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita  per  il  delitto la pena di morte con degradazione (1);

2)  con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto (1);

3) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo;

4)   negli altri casi, con la pena stabilita per  il  delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

 

(1)  Vedasi nota all’art.22.

 

 

Capo II

 

CIRCOSTANZE DEL REATO MILITARE.

 

Art. 47. Circostanze aggravanti comuni.

 

Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o  circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

 

1)   l’avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

2)   l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

3)   l’avere commesso il  fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

4)   l’avere commesso il fatto alla  presenza di  tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

5)   l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare.

 

Art. 48. Circostanze attenuanti comuni.

 

Oltre le circostanze attenuanti comuni  prevedute dal codice penale, attenuano il  reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o  circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

 

1)  l’avere  commesso  il  fatto  per  eccesso   di   zelo nell’adempimento dei doveri militari;

2)   l’essere il fatto commesso da  militare,  che  non  abbia ancora compiuto trenta giorni  di  servizio  alle  armi,  quando trattasi di reato esclusivamente militare;

3)   l’aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare.

 

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando  il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

 

 

Art. 49. Provocazione.

 

(Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18.7.1984, n. 213).

 

 

Art. 50. Aumento  di  pena  nel  caso  di  una  sola   circostanza aggravante.

 

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla  legge, è  aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe  essere  inflitta  per  il reato commesso.

Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

 

 

Art. 51. Diminuzione di pena  nel  caso  di  una  sola  circostanza attenuante.

 

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non  è  determinata  dalla  legge,  si osservano le norme seguenti:

 

1) alla pena di morte con degradazione (1) è  sostituita  la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2) alla pena di morte mediante fucilazione nel  petto (1) è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;

3)  alla pena dell’ergastolo è sostituita  la  reclusione  da venti a ventiquattro anni;

4)  le altre pene sono diminuite in misura non  eccedente  un terzo.

 

(1)  Vedasi nota all’art.. 22.

 

 

Art. 52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel  caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.

 

Se concorrono più circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di  pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

La pena della reclusione militare  da  applicare  per  effetto degli aumenti non  può  comunque  eccedere  gli  anni  trenta.


La pena da applicare per  effetto  delle  diminuzioni  non  può essere inferiore:

 

1)   a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione(1);

2)   a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di  morte  mediante  fucilazione nel petto (1).

 

(1)  Vedasi nota all’art.22.

 

 

Capo III

 

DEL CONCORSO DI REATI.

 

 

Art. 53. Pena di morte (1).

 

(1)  Vedasi nota all’art.22.

 

 

Art. 54. Concorso di reati che importano l’ergastolo.

 

Al  colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l’ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione (1).

 

(1)  Vedasi nota all’art.22.

 

 

Art. 55.Concorso di reati che importano la reclusione e  di  reati che importano la reclusione militare.

 

Quando concorrono più reati, alcuni  dei  quali  importano  la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate  le norme seguenti:

 

1)   se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la  reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione  militare, che   si  dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che  si  dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.


Art. 56. Limiti dell’aumento di pena.

 

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell’articolo precedente e dell’articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della  più  grave  fra  le pene concorrenti, né, comunque,  eccedere  trenta  anni  per  la reclusione o la reclusione militare.

 

 

 Titolo IV

 

DEL REO.

 

Capo I

 

DELLA RECIDIVA.

 

 

Art. 57. Recidiva facoltativa fra reati comuni  e  reati esclusivamente militari.

 

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere  la  recidiva fra reati preveduti dalla legge  penale comune e reati esclusivamente militari. 

 

 

Capo II

 

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.

 

Art. 58. Circostanze aggravanti.

 

Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da  infliggere  per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui  ricorrono  le  circostanze degli articoli 111e 112 o quelle del secondo comma dell’articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.

La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne  deriva la degradazione, importa, per il militare che  è concorso con l’inferiore, la rimozione.


Art. 59. Circostanze   attenuanti.

 

La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:

 

1)   per l’inferiore che è stato determinato dal superiore  a commettere il reato;

2)   per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima  importanza; eccettuati i casi indicati nell’articolo precedente.

 

 

 

Titolo V

 

DELL’APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA.

 

 

Art. 60. Detenzione ordinata in  via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.

 

La detenzione ordinata in via disciplinare dall’autorità militare in attesa del procedimento penale è  equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza  sia divenuta irrevocabile.

 

 

Art. 61.Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

 

L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.

 

 

Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

 

Nel caso preveduto dall’articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la  pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.


Art. 63. Esecuzione delle  pene  comuni  inflitte  ai  militari  in servizio permanente.

 

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari  in  servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

 

1)   la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione (1);

2)   la pena dell’ergastolo e quella della reclusione,  se  la condanna importa la interdizione perpetua dai  pubblici  uffici, sono  eseguite  nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo  le  norme  stabilite  dalla  legge  e  dai regolamenti militari;

3) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua  dai  pubblici  uffici,  è  sostituita  la reclusione militare per eguale durata,  ancorché  la  reclusione sia inferiore a un mese;

4) alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare  per  non  oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di multa (2);

5)  alla  pena  dell’arresto  è  sostituita  la   reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per  due di arresto;

6)   alla pena dell’ammenda, non  eseguita  per  insolvibilità del condannato, è sostituita  la  reclusione  militare  per  non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di ammenda (2).

 

(1)  Vedasi nota all’art. 22.

(2)  Vedansi art. 136 C.p., artt. 102 e 103 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440 e 21 giugno 1996, n. 206.

 

Art. 64.  Esecuzione delle  pene  comuni  inflitte  ai  militari  in servizio temporaneo.

 

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari  in  servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti  dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

 

1)   se trattasi  dei  reati  indicati  nell’articolo  264, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente;

2)  se  trattasi  di    altro  reato,  si   applicano   le disposizioni dei nn. 1 e  2 dell’articolo  precedente,  se  la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3)   in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

 

 

Art. 65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle  persone  che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di  militare,  o  che prestano di fatto servizio alle armi.

 

Nei casi preveduti dall’articolo 16, per la  esecuzione  delle pene militari si osservano  le  norme seguenti:

 

1)   la pena di morte (1) è eseguita secondo  le  norme  stabilite dall’articolo 25;

2)   alla pena della reclusione militare è sostituita la  pena della reclusione per eguale durata.

 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche  quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna  contro  chi  ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai  militari, gli  iscritti ai corpi   civili militarmente ordinati e le altre  persone  estranee alle forze predette.

 

(1)  Vedasi nota all’art.22.

 

 

Titolo VI

 

DELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE

E DELLA PENA MILITARE.

 

 

Art. 66. Norma generale.

 

Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di  morte (1)  preveduta dalla  legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono  equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione  prevedute dal codice penale.

 

(1)  Vedasi nota all’art.22.


Art. 67.  Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

 

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.

 

(1)  Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 68.  Disposizioni speciali per  i  reati  di  diserzione  e  di mancanza alla chiamata.

 

Per i reati di diserzione e di  mancanza alla chiamata, il termine per  la  prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso  del tempo decorrono, se l’assenza perduri, dal  giorno  in  cui  il militare ha compiuto l’età, per la quale cessa in modo  assoluto l’obbligo  del servizio  militare,  a norma  delle  leggi  sul reclutamento.

Questa disposizione non si applica per i  reati  di allontanamento  illecito  e  di  mancanza  alla  chiamata  per  istruzione.

 

Art. 69. Sospensione condizionale della pena.

 

(Abrogato).

 

Art. 70. Non  menzione della  condanna  nel  certificato del casellario.

 

Il giudice può ordinare che  non sia fatta  menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è  inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni,  purché  ricorrano  le  altre condizioni stabilite dall’articolo 175 del codice penale.

La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie. 

 

Art. 71. Liberazione condizionale.

 

Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della  pena, o almeno tre quarti  se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di  buona condotta, può  essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

La concessione, gli effetti e la  revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge  penale comune, salva la disposizione dell’articolo 76 di questo codice.


Art. 72. Riabilitazione militare.

 

La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non  estingue  le  pene  militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

Nei confronti della persona riabilitata a  norma  della  legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro  effetto penale militare si estinguono con  la  riabilitazione  conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

La sentenza della riabilitazione conceduta a norma  del  comma precedente è  revocata  di  diritto  nei  casi  preveduti  dagli articoli 180 e 181 del codice penale.

 

 

Art. 73. Effetti dell’amnistia, dell’indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente  alla  perdita  del  grado conseguente alla condanna.

 

Salvo  che  il  decreto  disponga   altrimenti,   l’amnistia, l’indulto o la grazia  non  restituisce  il  grado  perduto  per effetto della condanna.

Salvo che la  legge  disponga  altrimenti,  la  riabilitazione militare  non  restituisce il  grado  perduto per effetto della condanna.

 

 

 

Titolo VII

 

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

 

 

Art. 74. Norma generale.

 

Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di  sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del comma precedente, la  pena di morte (1)  preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare  s’intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell’articolo 230,  n. 1 del codice penale.

 

(1)  Vedasi nota all’art. 22.


Art. 75. Divieto di soggiorno.

 

Oltre che nei  casi  indicati  nell’articolo 233 del  codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o  la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare  in uno o più comuni o in una o più province, designati dal  giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

 

 

Art. 76. Sospensione dell’esecuzione di misure di sicurezza.

 

Durante il servizio alle armi, è sospesa la  esecuzione  delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge  penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un  manicomio giudiziario, o in  un  riformatorio  giudiziario,  ovvero  della confisca.

Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l’esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il  tempo corrispondente alla durata  minima  stabilita  dalla  legge,  il Ministro della giustizia può revocare la misura  di  sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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