CODICE
PENALE MILITARE
DI PACE
|
libro
primo
DEI
REATI MILITARI, IN GENERALE.
Titolo
I
DELLA
LEGGE PENALE MILITARE.
Art.
1. Persone soggette alla legge penale militare.
La
legge penale militare si applica ai militari
in servizio alle armi e a
quelli considerati tali.
La
legge determina i casi, nei quali la legge penale
militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo
assoluto, agli assimilati ai
militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra
persona estranea alle forze armate
dello Stato.
Art.
2. Denominazioni di “militari” e
di “forze armate dello Stato”.
Il
presente codice comprende:
1)
sotto la denominazione di “militari”, quelli dell’Esercito, della
Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma
di legge acquistano la qualità di militari;
2)
sotto la denominazione di “forze armate dello Stato”, le forze
militari suindicate.
Art.
3. Militari in servizio alle armi.
Salvo
che la
legge disponga
altrimenti, ai
militari in servizio alle
armi la legge penale militare si applica:
1)
relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del
provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento,
che li colloca fuori del servizio alle armi;
2)
relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro
presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano
all’autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se
sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del
provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.
L’assenza
del militare dal servizio alle armi per licenza,
ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro
analogo motivo, non esclude l’applicazione
della legge penale militare.
Agli
effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del
provvedimento s’intende la
comunicazione personale di questo
all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora
avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei
corrispondenti mezzi di notificazione delle varie
forze armate
dello Stato.
Art.
4. Appartenenti alla Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale.
(Abrogato).
Art.
5. Militari considerati in servizio alle armi.
Agli
effetti della
legge penale
militare, sono considerati
in servizio alle armi:
1)
gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che
comunque, a’ termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella
posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle
armi;
2)
i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
3)
i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza
alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
4)
i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva,
originaria o sostituita a pene comuni;
5)
i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva
in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
6)
ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma
di legge o dei regolamenti militari.
Art.
6. Militari richiamati in servizio alle armi.
Ai
militari in congedo richiamati in servizio alle armi
la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la
presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei
regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni
dell’articolo 3.
Art.
7. Militari in congedo non
considerati in servizio alle armi.
Fuori
dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti
articoli 5 e 6, ai militari
in congedo illimitato la legge penale militare si applica:
1)
quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa
militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all’alto
tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e
offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione
di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello Stato); 86
(rivelazione di
segreti militari
a scopo
di spionaggio); 87 (accordo
di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di
spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio);
89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina
in luoghi
di interesse
militare a
scopo di
spionaggio); 99 (corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere
fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell’art. 98 (istigazione od
offerta), quando l’istigazione o l’offerta si riferisce ad alcuni
dei reati previsti negli
artt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.
Al
militare in congedo che commette
uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli
artt. 96, 101 e 102 di questo codice;
2)
quando commettono i reati previsti negli
artt 157, 158 e 159 (procurata
infermità a fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e
simulazione d’infermità); nell’art. 212 (istigazione a commettere reati
militari), e nell’art. 238 (reati commessi dal militare a causa del servizio
prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli artt.
160, 214 e 238 di questo codice;
3)
per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi
degli artt. 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3
giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli artt. 205 e
207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28
luglio 1932, n. 1365.
Art.
8. Cessazione dell’appartenenza alle forze armate dello Stato.
Agli
effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate
dello Stato:
1)
gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del
provvedimento, che
stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
2)
gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento.
Art.
9. Ufficiali di complemento di prima nomina.
Agli
effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli
ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di
nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
Art.
10. Assimilati ai militari. Iscritti
ai corpi civili militarmente ordinati.
La
legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai
corpi civili militarmente ordinati:
1)
nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
2)
per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva
in un carcere militare.
Art.
11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.
La
legge penale militare si applica:
1)
ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i
reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
2)
a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento
della notificazione della sua destinazione a bordo fino all’atto di sbarco
regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile, fino allo
scioglimento dell’equipaggio.
Agli
effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le
navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente
trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro
aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di
un comandante militare.
Art.
12. Determinazione del grado degli assimilati e delle
persone imbarcate.
Agli
effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra
persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come
aventi il grado, al quale,
rispettivamente, corrisponde l’assimilazione ovvero il rango in cui furono
collocati nell’ordine d’imbarco.
Art.
13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.
Fuori
dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari
in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale
militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
Art.
14. Estranei alle forze armate dello Stato.
Sono
soggette alla legge penale militare le persone
estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono
a commettere
un reato militare.
Oltre
i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze
armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94,
136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184,
si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle
militari secondo le disposizioni dell’art. 65. Tuttavia, il giudice può
diminuire la pena.
Art.
15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione
di esso.
La
legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il
servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si
trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.
Art.
16. Nullità
dell’arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.
La
legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate
dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la
nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze
stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
Art.
17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di
transito.
La
legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i
reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle
forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Art.
18. Reati commessi in territorio estero.
Fuori
dei casi preveduti dall’articolo precedente, per i reati commessi in
territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite
secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a’
termini dell’articolo 260.
Art.
19. Materie regolate da altre leggi penali militari.
Le
disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla
legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in
quanto non sia da esse stabilito altrimenti.
Art.
20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.
La
legge determina i casi, nei quali la legge penale
militare di guerra si applica nello stato di pace.
Art.
21. Delitti comuni commessi da militari.
(
Abrogato dall’articolo 5, legge 23 marzo 1956 n. 167).
Titolo
II
DELLE
PENE MILITARI.
Capo
I
DELLE
SPECIE DI PENE MILITARI, IN GENERALE.
Art.
22. Pene militari principali: specie.
Le
pene militari principali sono:
1)
la morte;
(1)
2)
la reclusione militare.
La
legge penale militare determina i casi, nei
quali, per
i reati militari, si applicano le pene
comuni dell’ergastolo
e della reclusione.
(1)
Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi
speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L.
22. 01. 1948, n° 21). L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche
per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi
militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena
massima prevista dal codice penale.
Art.
23. Denominazione e classificazione della reclusione militare.
Sotto
la denominazione di pene detentive o
restrittive
della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel
primo comma dell’articolo 18 del codice penale, anche la reclusione
militare.
Art.
24. Pene militari accessorie: specie.
Le
pene militari accessorie sono:
1)
la degradazione;
2)
la rimozione;
3)
la sospensione dall’impiego;
4)
la sospensione dal grado;
5)
la pubblicazione della sentenza di condanna.
Capo II
DELLE
PENE MILITARI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE.
Art.
25. Pena di morte
(1).
La
pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.
La
pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la
condanna importa la degradazione.
Le
norme per l’esecuzione della pena di morte
sono stabilite dai
regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Nei
casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee
alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte
mediante fucilazione nella schiena, questa s’intende equiparata, a ogni
effetto, alla pena di morte con
degradazione.
(1)
Vedasi
nota all’art. 22.
Art.
26. Reclusione militare.
La
pena della reclusione militare si estende
da un
mese a ventiquattro anni, ed
è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del
lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari
approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Se
la durata della reclusione militare non supera
sei mesi, essa può essere
scontata in una sezione
speciale del
carcere giudiziario militare.
Gli
ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano
la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello
destinato agli altri militari.
Art.
27. Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.
Alla
pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari,
è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la
condanna non importa la
degradazione.
Nel
caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene
accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo
alla pena della reclusione
militare.
Capo
III
DELLE
PENE MILITARI ACCESSORIE, IN PARTICOLARE.
Art.
28. Degradazione.
La
degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:
1)
della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della
capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze
armate dello Stato;
2)
delle decorazioni.
La
legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena
di morte importa la degradazione.
La
condanna all’ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità
nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari
in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la
degradazione.
Nel
caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel
comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali
derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.
Art.
29. Rimozione.
La
rimozione si applica a tutti i
militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima;
è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo
fa discendere alla condizione
di semplice soldato o di militare di ultima classe.
La
condanna alla reclusione militare,
salvo che la legge disponga
altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta
per durata superiore a tre anni;
Art.
30. Sospensione dall’impiego.
La
sospensione dall’impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella
privazione temporanea dall’impiego.
Fuori
dei casi preveduti dall’articolo precedente, la condanna alla reclusione
militare importa la sospensione dall’impiego
durante l’espiazione della pena.
Art.
31. Sospensione dal grado.
La
sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e
consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori
dei casi preveduti dall’articolo 29, la condanna alla reclusione militare
importa la sospensione dal grado durante l’espiazione della pena.
Art.
32. Pubblicazione della sentenza di condanna.
La
sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo è
pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata
pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede
il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.
Il
giudice, se ricorrono particolari
motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.
Art.
33. Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti
dalla legge penale comune.
La
condanna pronunciata contro militari in servizio alle
armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale
comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
1)
la degradazione, se trattasi di condanna
alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla
reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
2)
la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel
numero 1, trattasi di delitto non colposo
contro la
personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli
articoli 476
a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice
penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la
pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal
ricovero in una casa di cura o di
custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;
3)
la rimozione, ovvero la sospensione
dall’impiego o dal grado, secondo
le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31,
in ogni
altro caso
di condanna
alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a
termini degli articoli 63 e 64.
La
dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di
tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in
servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune,
importa la degradazione.
Art.
34. Decorrenza delle pene militari accessorie.
Le
pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno
in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Le
pene della sospensione dall’impiego e della sospensione dal grado decorrono
dal momento
in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale.
Art.
35. Condizione giuridica del
condannato alla pena di morte con degradazione.
Il
condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al
condannato all’ergastolo,
per quanto concerne la sua condizione giuridica.
Art.
36. Condanna per reati commessi
con abuso
di un
pubblico ufficio.
In
caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione
dell’articolo 31 del codice penale.
Titolo
III
DEL
REATO MILITARE.
Capo
I
DEL
REATO CONSUMATO E TENTATO.
Art.
37. Reato militare.
Qualunque
violazione della
legge penale
militare è
reato militare.
E’
reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che,
nei suoi
elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in
parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.
I
reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge
penale militare commina una delle pene indicate nell’articolo 22, sono
delitti.
Art.
38. Trasgressione disciplinare.
Le
violazioni dei doveri
del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono
prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati
con decreto del Presidente
della Repubblica, e sono punite con le sanzioni
in essi stabilite.
Art.
39. Ignoranza dei doveri militari.
Il
militare non può invocare a propria scusa
l’ignoranza dei doveri
inerenti al suo stato militare
(1).
(1)
Sempreché non si tratti di ignoranza inevitabile (C. Cost. n. 61/95).
Art.
40. Adempimento di un dovere.
(Abrogato)
Art.
41. Uso legittimo delle armi.
Non
è punibile il militare, che, a fine di adempiere
un suo dovere di servizio,
fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica,
quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere
una resistenza.
La
legge determina gli altri casi, nei quali
il militare
è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di
coazione fisica.
Art.
42. Difesa legittima.
Per
i reati militari, in luogo dell’articolo
52 del
codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
Non
è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare,
per esservi stato costretto
dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza
attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Non
è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi
terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato
costretto dalla necessità:
1)
di difendere i propri beni contro gli autori
di rapina, estorsione, o
sequestro di
persona a
scopo di rapina
o estorsione, ovvero dal saccheggio;
2)
di respingere gli autori di scalata, rottura
o incendio alla casa
o ad
altro edificio di abitazione
o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte;
ovvero se la casa o l’edificio di abitazione, o le loro appartenenze,
sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi
vi si trovi.
Se
il fatto è commesso nell’atto di respingere gli autori di scalata, rottura o
incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze,
e non ricorrono le condizioni
prevedute dal n. 2 del comma precedente, alla pena di
morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci
anni; alla pena
dell’ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le
altre pene sono diminuite da un
terzo alla metà.
Art.
43. Nozione della violenza.
Agli
effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza
si comprendono l’omicidio,ancorché tentato o preterintenzionale, le
lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di
offendere con armi.
Art.
44. Casi particolari di necessità militare.
Non
è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi
stato costretto dalla necessità di impedire l’ammutinamento, la rivolta, il
saccheggio, la devastazione, o
comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del
posto, della nave o dell’aeromobile.
Art.
45. Eccesso colposo.
Quando,
nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso
l’ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla
legge o dall’ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti
dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se
il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.
Art.
46. Pena per il delitto tentato.
Il
colpevole di delitto tentato è punito:
1)
con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è
stabilita per
il delitto la pena di morte
con degradazione
(1);
2)
con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena
stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto
(1);
3)
con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è
l’ergastolo;
4)
negli altri casi, con la pena stabilita per
il delitto, diminuita da un
terzo a due terzi.
(1)
Vedasi nota all’art.22.
Capo
II
CIRCOSTANZE
DEL REATO MILITARE.
Art.
47. Circostanze aggravanti comuni.
Oltre
le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato
militare, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1)
l’avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un
particolare dovere giuridico di esporsi;
2)
l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un
comando;
3)
l’avere commesso il fatto
con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a
bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
4)
l’avere commesso il fatto alla presenza
di tre o più militari, o comunque
in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;
5)
l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi
si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente,
l’uniforme militare.
Art.
48. Circostanze attenuanti comuni.
Oltre
le circostanze attenuanti comuni prevedute
dal codice penale, attenuano il reato
militare, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1)
l’avere commesso
il fatto
per eccesso
di zelo
nell’adempimento dei doveri militari;
2)
l’essere il fatto commesso da militare,
che non
abbia ancora compiuto trenta giorni
di servizio
alle armi,
quando trattasi di reato esclusivamente militare;
3)
l’aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro
militare.
Per
i reati militari, la pena può essere diminuita, quando
il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
Art.
49. Provocazione.
(Dichiarato
illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18.7.1984, n. 213).
Art.
50. Aumento di
pena nel
caso di
una sola
circostanza aggravante.
Quando
ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato
dalla legge, è
aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe
essere inflitta
per il reato commesso.
Nondimeno,
la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell’aumento non può
superare gli anni trenta.
Art.
51. Diminuzione di pena nel
caso di
una sola
circostanza attenuante.
Quando
ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non
è determinata
dalla legge,
si osservano le norme seguenti:
1)
alla pena di morte con degradazione
(1)
è sostituita
la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2)
alla pena di morte mediante fucilazione nel
petto
(1)
è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3)
alla pena dell’ergastolo è sostituita
la reclusione
da venti a ventiquattro anni;
4)
le altre pene sono diminuite in misura non
eccedente un terzo.
(1)
Vedasi nota all’art.. 22.
Art.
52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel
caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.
Se
concorrono più circostanze aggravanti
o attenuanti,
per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di
pena, si applicano le disposizioni del codice penale.
La
pena della reclusione militare da
applicare per
effetto degli aumenti non può
comunque eccedere
gli anni
trenta.
La
pena da applicare per effetto
delle diminuzioni
non può essere inferiore:
1)
a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la
pena di morte con degradazione(1);
2)
a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge
stabilisce la pena di morte
mediante fucilazione nel
petto
(1).
(1)
Vedasi nota all’art.22.
Capo
III
DEL
CONCORSO DI REATI.
Art.
53. Pena di morte
(1).
(1)
Vedasi nota all’art.22.
Art.
54. Concorso di reati che importano l’ergastolo.
Al
colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l’ergastolo, si
applica la pena di morte con degradazione
(1).
(1)
Vedasi nota all’art.22.
Art.
55.Concorso di reati che importano la reclusione e
di reati che importano la
reclusione militare.
Quando
concorrono più reati, alcuni dei
quali importano
la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica,
osservate le norme seguenti:
1)
se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la
reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione
militare, che si
dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;
2)
se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la
reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della
reclusione, che si
dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.
Art.
56. Limiti dell’aumento di pena.
Nel
caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell’articolo
precedente e dell’articolo 73 del codice penale non può essere superiore al
quintuplo della più
grave fra
le pene concorrenti, né, comunque,
eccedere trenta
anni per
la reclusione o la reclusione militare.
Titolo
IV
DEL
REO.
Capo
I
DELLA
RECIDIVA.
Art.
57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e
reati esclusivamente militari.
Il
giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di
escludere la
recidiva fra reati preveduti dalla legge
penale comune e reati esclusivamente militari.
Capo
II
DEL
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.
Art.
58. Circostanze aggravanti.
Nel
caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da
infliggere per il reato
commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui
ricorrono le
circostanze degli articoli 111e 112 o quelle del secondo comma
dell’articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso
nel reato con un inferiore.
La
condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne
deriva la degradazione, importa, per il militare che
è concorso con l’inferiore, la rimozione.
Art.
59. Circostanze attenuanti.
La
pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
1)
per l’inferiore che è stato determinato dal superiore
a commettere il reato;
2)
per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha
prestato opera di minima importanza;
eccettuati i casi indicati nell’articolo precedente.
Titolo
V
DELL’APPLICAZIONE
E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA.
Art.
60. Detenzione ordinata in via
disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.
La
detenzione ordinata in via disciplinare dall’autorità militare in attesa del
procedimento penale è equiparata,
agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che
la sentenza sia divenuta
irrevocabile.
Art.
61.Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli
stabilimenti militari di pena.
L’esecuzione
della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.
I
regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica
stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono
relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla
vigilanza relativa.
Art.
62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Nel
caso preveduto dall’articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato
in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può
essere disposto anche se la pena
inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
Art.
63. Esecuzione delle pene
comuni inflitte
ai militari
in servizio permanente.
Nella
esecuzione delle pene inflitte ai militari
in servizio permanente alle
armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme
seguenti:
1)
la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa
degradazione
(1);
2)
la pena dell’ergastolo e quella della reclusione,
se la condanna importa la
interdizione perpetua dai pubblici
uffici, sono eseguite
nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo
le norme
stabilite dalla
legge e
dai regolamenti militari;
3)
alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua
dai pubblici
uffici, è
sostituita la reclusione
militare per eguale durata, ancorché
la reclusione sia inferiore
a un mese;
4)
alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è
sostituita la reclusione militare per
non oltre tre anni,
computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o
frazione di cinquemila lire, di multa
(2);
5)
alla pena
dell’arresto è
sostituita la
reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per
due di arresto;
6)
alla pena dell’ammenda, non eseguita
per insolvibilità del
condannato, è sostituita la
reclusione militare
per non oltre un anno,
computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o
frazione di cinquemila lire, di ammenda
(2).
(1)
Vedasi nota all’art. 22.
(2)
Vedansi art. 136 C.p., artt.
102
e 103 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440 e
21 giugno 1996, n. 206.
Art.
64. Esecuzione delle
pene comuni
inflitte ai
militari in servizio
temporaneo.
Nella
esecuzione delle pene inflitte ai militari
in servizio temporaneo alle
armi, per reati preveduti dalla
legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
1)
se trattasi dei
reati indicati
nell’articolo 264, si
applicano le disposizioni dell’articolo precedente;
2)
se trattasi
di altro
reato, si
applicano le
disposizioni dei nn. 1 e 2
dell’articolo precedente,
se la condanna importa la
interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3)
in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle
armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
Art.
65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle
persone che non hanno, o che
hanno perduto, la qualità di militare,
o che prestano di fatto
servizio alle armi.
Nei
casi preveduti dall’articolo 16, per la esecuzione
delle pene militari si osservano le
norme seguenti:
1)
la pena di morte
(1)
è eseguita secondo le
norme stabilite
dall’articolo 25;
2)
alla pena della reclusione militare è sostituita la
pena della reclusione per eguale durata.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna
contro chi
ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli
assimilati ai militari, gli
iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati e le altre persone
estranee alle forze predette.
(1)
Vedasi nota all’art.22.
Titolo
VI
DELLA
ESTINZIONE DEL REATO MILITARE
E
DELLA PENA MILITARE.
Art.
66. Norma generale.
Le
disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in
quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e
per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.
Agli
effetti indicati nel comma precedente, la pena di
morte
(1)
preveduta dalla legge penale
militare e la pena della reclusione militare si intendono
equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della
reclusione prevedute dal codice
penale.
(1)
Vedasi nota all’art.22.
Art.
67. Prescrizione: reati punibili con
la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
I
reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte
(1)
mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.
(1)
Vedasi nota all’art. 22.
Art.
68. Disposizioni speciali per
i reati
di diserzione
e di mancanza alla chiamata.
Per
i reati di diserzione e di mancanza
alla chiamata, il termine per la
prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso
del tempo decorrono, se l’assenza perduri, dal
giorno in
cui il militare ha compiuto
l’età, per la quale cessa in modo assoluto
l’obbligo del servizio
militare, a norma
delle leggi
sul reclutamento.
Questa
disposizione non si applica per i reati
di allontanamento illecito
e di
mancanza alla
chiamata per
istruzione.
Art.
69. Sospensione condizionale della pena.
(Abrogato).
Art.
70. Non menzione della
condanna nel
certificato del casellario.
Il
giudice può ordinare che non sia
fatta menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è
inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni,
purché ricorrano
le altre condizioni
stabilite dall’articolo 175 del codice penale.
La
disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono
pene militari accessorie.
Art.
71. Liberazione condizionale.
Il
condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale
abbia scontato metà della pena, o
almeno tre quarti se è recidivo, e
in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di
buona condotta, può essere
ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre
anni.
La
concessione, gli effetti e la revoca
della liberazione condizionale sono regolati dalla legge
penale comune, salva la disposizione dell’articolo 76 di questo codice.
Art.
72. Riabilitazione militare.
La
riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non
estingue le
pene militari accessorie e
gli altri effetti penali militari.
Nei
confronti della persona riabilitata a norma
della legge penale comune,
le pene militari accessorie e ogni altro effetto
penale militare si estinguono con la
riabilitazione conceduta nei
modi stabiliti dalla legge penale militare.
La
sentenza della riabilitazione conceduta a norma
del comma precedente è
revocata di
diritto nei
casi preveduti
dagli articoli 180 e 181 del codice penale.
Art.
73. Effetti dell’amnistia, dell’indulto, della grazia e della riabilitazione
militare relativamente alla
perdita del
grado conseguente alla condanna.
Salvo
che il
decreto disponga
altrimenti, l’amnistia,
l’indulto o la grazia non
restituisce il
grado perduto
per effetto della condanna.
Salvo
che la legge
disponga altrimenti,
la riabilitazione militare
non restituisce il
grado perduto per effetto
della condanna.
Titolo
VII
DELLE
MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.
Art.
74. Norma generale.
Le
disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di
sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme
degli articoli seguenti.
Agli
effetti della disposizione del comma precedente, la
pena di morte
(1)
preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare
s’intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena
della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla
reclusione militare, non si applica la disposizione dell’articolo 230,
n. 1 del codice penale.
(1)
Vedasi nota all’art. 22.
Art.
75. Divieto di soggiorno.
Oltre
che nei casi
indicati nell’articolo 233
del codice penale, al colpevole di
alcuno dei reati contro la fedeltà o la
difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare
in uno o più comuni o in una o più province, designati dal
giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
Art.
76. Sospensione dell’esecuzione di misure di sicurezza.
Durante
il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione
delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge
penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del
ricovero in una casa di cura o di custodia, in un
manicomio giudiziario, o in un
riformatorio giudiziario,
ovvero della confisca.
Alla cessazione del servizio alle armi, o durante
l’esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il
tempo corrispondente alla durata minima
stabilita dalla
legge, il Ministro della
giustizia può revocare la misura di
sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di
sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.
|