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CODICE PENALE MILITARE DI PACE

 

 

libro secondo

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE.

Titolo I

DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

 

Capo I

 

DEL TRADIMENTO.

Art. 77. Alto tradimento.

Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

E’ punito con l’ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.

 

Art. 78. Istigazione all’alto tradimento; cospirazione; banda armata.

 

E’ punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

 

1) il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell’articolo precedente;

2) il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell’articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.

 

 

Art. 79. Offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica.

 

Il militare che offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

 

 

Art. 80. Offesa al Capo del Governo.

 

(Abrogato).

 

Art. 81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato.

 

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.

 

Art. 82. Vilipendio alla nazione italiana.

 

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

 

Art. 83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato.

 

II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

 

Art. 84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.

 

Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

 

Art. 85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

 

Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l’ergastolo.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.

 

Capo II

 

DELLO SPIONAGGIO MILITARE E DELLA

RIVELAZIONE DI SEGRETI MILITARI.

 

 

Art. 86. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

 

Il militare, che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con l’ergastolo.

 

Art. 87. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

 

Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall’articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

 

 

Art. 88. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio.

 

Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l’ergastolo.

 

Art. 89. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.

 

Il militare che, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, si procura, senza l’autorizzazione dell’autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

 

Art. 89-bis. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio.

 

E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che a scopo di spionaggio:

1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

 

Art. 90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d’interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

 

E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il militare:

1) che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1,o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

3) che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1;

4) che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

 

Art. 91. Rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio.

 

Fuori del caso indicato nell’articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

 

 

Art. 92. Circostanze aggravanti.

 

Se il colpevole del reato preveduto dall’articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.

 

Art. 93. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.

 

Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall’autorità competente, all’ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

 

 

Art. 94. Comunicazione all’estero di notizie non segrete né riservate.

 

Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

 

 

Art. 95. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.

 

Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.

 

Art. 96. Fine di favorire lo Stato italiano.

 

Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

 

Art. 97. Agevolazione colposa.

 

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d’interesse militare ha reso possibile o soltanto agevolato per colpa, l’esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

 

Art. 98. Istigazione od offerta.

 

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l’istigazione o l’offerta non è accolta, ovvero se l’istigazione o l’offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

 

1) con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);

2) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

 

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 99. Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.

 

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

 

Art. 100. Omesso rapporto.

 

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

 

Art. 101. Parificazione degli Stati alleati.

 

Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

 

Art. 102. Circostanza attenuante.

 

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno e del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

 

Titolo II

 

DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE.

 

Capo I

 

DEI REATI IN SERVIZIO.

 

Sezione I

 

DELLA VIOLAZIONE DI DOVERI GENERALI INERENTI AL COMANDO.

 

 

Art. 103. Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.

 

Il comandante, che, senza l’autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).

La condanna importa la rimozione.

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

 

Art. 104. Eccesso colposo.

 

Nei casi indicati nell’articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell’autorizzazione o della necessità, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi: ferma la pena accessoria della rimozione.

 

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 105. Perdita o cattura di nave o aeromobile.

 

Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (1).

La stessa pena si applica:

 

1) al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile stesso;

2) a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile, su cui è imbarcato.

 

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

 

Art. 106. Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.

 

Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente.

 

 

Art. 107. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.

 

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l’investimento, l’incaglio o un’avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l’investimento o una avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell’aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare che cagiona i danni suddetti alla nave o all’aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

 

Art. 108. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile.

 

Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente.

 

Art. 109. Agevolazione colposa.

 

Quando l’esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

 

 

Art. 110. Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d’incendio o di altro sinistro.

 

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d’incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

 

Art. 111. Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.

 

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

 

Art. 112. Violazione del dovere del comandante di essere l’ultimo ad abbandonare la nave, l’aeromobile o il posto, in caso di pericolo.

 

Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell’aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l’ultimo ad abbandonare la nave, l’aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l’aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante la fucilazione nel petto(1).

La condanna importa la rimozione.

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 113. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.

 

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l’assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

 

Art. 114. Usurpazione di comando.

 

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l’ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

In ogni caso, se il fatto ha compromesso l’esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 115. Movimento arbitrario di forze militari.

 

Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

 

Art. 116. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.

 

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

 

Art. 117. Omessa esecuzione di un incarico.

 

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l’incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se l’incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

 

sezione II

 

DELL’ABBANDONO DI POSTO E DELLA VIOLAZIONE DI CONSEGNA.

 

 

Art. 118. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.

 

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

 

1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2) a bordo di una nave o di un aeromobile;

3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

 

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

 

Art. 119. Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.

 

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

 

Art. 120. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.

 

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

 

Art. 121. Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.

 

Il comandante della scorta di un convoglio, che l’abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

 

Art. 122. Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.

 

(Dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 15/06/92, n. 299).

 

Art. 123. Omessa presentazione in servizio.

 

Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.

 

Art. 124. Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.

 

Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti su indicati.

 

Sezione III

 

DELLA VIOLAZIONE DI DOVERI INERENTI A SPECIALI SERVIZI.

 

 

Art. 125. Inosservanza di istruzioni ricevute.

 

L’ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l’esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

 

Art. 126. Militare custode che cagiona per colpa l’evasione di persona arrestata o detenuta.

 

Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all’autorità.

 

 

Art. 127. Divulgazione di notizie segrete o riservate.

 

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall’autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

Art. 128.Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.

 

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l’ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

 

 

Art. 129. Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

 

Il militare addetto al servizio postale telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s’intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.

 

Art. 130. Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

 

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

 

Art. 131. Circostanza aggravante.

 

Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato nocumento al servizio militare, la pena è aumentata.

 

Art. 132. Inadempienza nelle somministrazioni militari.

 

Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all’approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

Art. 133. Requisizione arbitraria.

 

Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

 

Art. 134. Abuso nelle requisizioni.

 

Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove l’abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all’alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.

 

 

Art. 135. Abuso nell’imbarco di merci o passeggeri.

 

Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s’imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

 

 

Art. 136. Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari.

 

Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori, o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

 

 

Sezione IV

 

DELLA VIOLAZIONE DI SPECIALI DOVERI

INERENTI ALLA QUALITÀ MILITARE.

 

 

Art. 137. Manifestazioni di codardia.

 

Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

 

Art. 138. Omesso impedimento di reati militari.

 

Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell’articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

 

1) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione (1) o quella dell’ergastolo;

2 negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

 

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.

 

(1) Vedasi nota all’art.22.

 

 

Sezione V

 

DELLA UBRIACHEZZA IN SERVIZIO.

 

 

Art. 139. Nozione del reato e circostanze aggravanti.

 

Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti.

 

Capo II

 

DEI REATI CONTRO MILITARI IN SERVIZIO.

 

 

Art. 140. Forzata consegna.

 

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

 

 

Art. 141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.

 

Il militare, che non ottempera all’ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

 

Art. 142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

 

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

 

Art. 143. Resistenza alla forza armata.

 

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.

 

Art. 144. Circostanze aggravanti.

 

Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

 

Art. 145. Impedimento a portatori di ordini militari.

 

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

 

 

Art. 146. Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.

 

Il superiore, che minaccia l’inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

 

 

Capo III

 

DEI REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALLE ARMI.

 

Sezione I

 

DELL’ALLONTANAMENTO ILLECITO.

 

 

Art. 147. Nozione del reato; sanzione penale.

 

Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

 

Sezione II

 

DELLA DISERZIONE.

 

 

Art. 148. Nozione del reato; sanzione penale.

 

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

 

1) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2) il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

 

Art. 149. Casi di diserzione immediata.

 

E’ considerato immediatamente disertore:

 

1) il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all’equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell’aeromobile;

2) il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

3) il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

4) il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

5) il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

 

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei nn. 1, 2 e 3; da due a cinque anni nel caso indicato nel n. 4; da cinque a sette anni nel caso indicato nel n. 5.

Nei casi indicati nei nn. 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell’articolo 385 del codice penale.

 

Art. 150. Circostanze aggravanti: passaggio all’estero; previo accordo.

 

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, si reca all’estero, la pena è aumentata.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l’aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.

 

 

Sezione III

 

Della mancanza alla chiamata.

 

 

Art. 151. Nozione del reato; sanzione penale.

 

Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

 

 

Art. 152. Circostanza aggravante: passaggio all’estero.

 

Nei casi preveduti dai primi due commi dell’articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, si reca all’estero, la pena è aumentata.

 

 

Art. 153. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire.

 

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell’articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall’articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.

 

Sezione IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI SECONDA E TERZA.

 

 

Art. 154. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell’assenza.

 

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

 

1) se la durata dell’assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2) se la durata dell’assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

 

Art. 155. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.

 

Nei casi preveduti dal n. 5 dell’articolo 149 e dalla articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

 

Art. 156. Rimozione.

 

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall’ultimo comma dell’articolo 151, importa la rimozione.

 

 

Capo IV

 

Della mutilazione e della simulazione d’infermità.

 

 

Art. 157. Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio militare.

 

Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell’articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

 

Art. 158. Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare.

 

Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

 

 

Art. 159. Simulazione d’infermità.

 

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità.

 

 

Art. 160. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo.

 

 

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

 

1) agli iscritti di leva;

2) ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

 

Art. 161. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.

 

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell’articolo 158.

 

 

Art. 162. Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato.

 

Nel caso di concorso di persone, in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà.

L’aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.

 

 

Art. 163. Pena militare accessoria.

 

Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

 

Capo V

 

Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari.

 

 

Art. 164. Distruzione o alienazione di oggetti d’armamento militare.

 

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall’amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

 

Art. 165. Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.

 

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall’amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

 

 

Art. 166. Acquisto o ritenzione di effetti militari.

 

Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

 

 

Capo VI

 

Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari.

 

 

Art. 167. Distruzione o sabotaggio di opere militari.

 

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (1).

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

 

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 168. Danneggiamento di edifici militari.

 

Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell’articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

 

 

Art. 169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.

 

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all’amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell’aeromobile, o se l’una o l’altro non sia più atto al servizio cui era destinato.

 

 

Art.170. Fatti colposi.

 

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

 

 

Art. 171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.

 

Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

 

1) si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;

2) la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.

 

Art. 172. Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato.

 

Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

 

Titolo III

 

DEI REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE.

 

Capo I

 

Della disobbedienza.

 

 

Art. 173. Nozione del reato e circostanza aggravante.

 

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d’incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

 

Capo II

 

Della rivolta, dell’ammutinamento

e della sedizione militare.

 

Art. 174. Rivolta.

 

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

 

1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all’ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3) abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell’ordine, fatta da un loro superiore.

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione.

 

 

Art. 175. Ammutinamento.

 

Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

 

1) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l’ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l’ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

Art. 176. Provocazione del superiore.

 

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l’inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

 

 

Art. 177. Omesso rapporto.

 

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.

 

 

Art. 178. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.

 

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

 

Art. 179. Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l’autorità del comandante.

 

Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell’aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l’esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, perciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

 

Art. 180. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo (1).

 

Se la domanda, l’esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

 

(1) Vedasi sent. C. Cost. 2 maggio 1985, n. 126.

 

Art. 181. Nei Casi di non punibilità.

 

Casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

 

1) coloro che recedono dall’accordo prima che sia commesso il reato per cui l’accordo è intervenuto, e anteriormente all’arresto ovvero al procedimento;

2) coloro che impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del reato per cui l’accordo è intervenuto.

 

Art. 182. Attività sediziosa.

 

Il militare, che svolge un’attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

 

Art. 183. Manifestazioni e grida sediziose.

 

Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

 

Art. 184. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari.

 

Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un’adunanza di militari, o vi partecipa.

 

Art. 185. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.

 

Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

 

 

Capo III

 

DELLA INSUBORDINAZIONE.

 

 

Art. 186. Insubordinazione con violenza.

 

Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

 

Art. 187. Circostanze aggravanti.

 

Nella ipotesi di cui all’articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

 

Art. 188. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

 

(Abrogato dall’art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

 

Art. 189. Insubordinazione con minaccia o ingiuria.

 

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l’onore, o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.

 

Art. 190. Circostanze aggravanti.

 

Le pene stabilite dall’articolo precedente sono aumentate:

 

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo 339 del codice penale.

 

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.

 

Art. 191. Minaccia o ingiuria in assenza del superiore.

 

(Abrogato dall’art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

 

Art. 192. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

 

(Abrogato dall’art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

 

Art. 193. Funzioni esercitate dal superiore.

 

(Abrogato dall’art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

 

Art. 194. Provocazione del superiore.

 

(Abrogato dall’art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

 

Capo IV

 

Dell’abuso di autorità.

 

Art. 195. Violenza contro un inferiore.

 

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

 

 

Art. 196. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

 

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all’inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

 

 

Art. 197. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

 

(Abrogato dall’art. 7 legge 26/11/85, n° 689).

 

 

Art. 198. Provocazione.

 

Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell’inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

 

 

Capo V

 

DisposizionE comunE ai capi terzo e quarto.

 

Art. 199. Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.

 

Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.

 

 

Capo VI

 

DEL REATO MILITARE DI DUELLO.

 

Sezione I

 

Disposizione generale.

 

 

Art. 200. Disposizioni penali applicabili.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Sezione II

 

Del duello fra superiore e inferiore.

 

 

Art. 201. Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 202. Superiore che sfida l’inferiore; accettazione; duello.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 203. Promozione dell’inferiore.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

 

 

Sezione III

 

Del duello fra eguali.

 

 

Art. 204. Sfida; accettazione; duello.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

 

 

Sezione IV

 

Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.

 

 

Art. 205. Casi di non punibilità.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 206. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 207. Esclusione della rimozione.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 208. Omesso deferimento della vertenza al giurì d’onore.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 209.Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l’abuso di autorità, l’omicidio e la lesione personale.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 210. Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna.

 

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

 

Art. 211. Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle Forze armate dello Stato.

 

 

(Abrogato dall’art. 5, legge 23/03/56, n. 167).

 

 

 

Capo VII

 

Della istigazione a delinquere.

 

 

Art. 212. Istigazione a commettere reati militari.

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione.

La stessa pena si applica se l’istigato è un militare in congedo illimitato, e l’istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l’art. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell’istigato, la condanna importa la rimozione.

 

Art. 213. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

 

Il militare, che commette alcuno dei fatti d’istigazione o di apologia indicati nell’articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

Art. 214. Militari in congedo.

 

Le disposizioni dell’articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché l’istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell’articolo 7 del codice penale militare di pace, l’applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.

 

 

 

Titolo IV

 

REATI SPECIALI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO.

 

Capo I

 

Del peculato e della malversazione militare.

 

 

Art. 215. Peculato militare.

 

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se l’appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

 

 

Art. 216. Malversazione a danno di militari.

 

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

 

 

Art. 217. Peculato e malversazione del portalettere.

 

Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l’appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell’amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

 

 

Art. 218. Peculato militare mediante profitto dell’errore altrui.

 

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell’esercizio di esse, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all’amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

 

Art. 219. Pena accessoria.

 

La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

Capo II

Reati di falso.

 

Art. 220. Falso in fogli di licenza, di via e simili.

 

Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d’ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

 

 

Art. 221. Usurpazione di decorazioni o distintivi militari.

 

Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

 

 

Capo III

Reati contro la persona.

 

Art. 222. Percosse.

 

Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

 

 

Art. 223. Lesione personale.

 

Il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

 

Art. 224. Lesione personale grave o gravissima.

 

Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.

 

Art. 225. Circostanza aggravante e circostanza attenuante.

 

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d’onore, nelle circostanze indicate nell’articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

 

 

Art. 226. Ingiuria.

 

Il militare, che offende l’onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

 

Art. 227. Diffamazione.

 

Il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l’offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

 

Art. 228. Ritorsione. Provocazione.

 

Nei casi preveduti dall’articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

 

Art. 229. Minaccia.

 

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

 

Capo IV

Reati contro il patrimonio.

 

Art. 230. Furto militare.

 

Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.

 

Art. 231. Circostanze aggravanti.

 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell’articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell’articolo stesso:

 

1) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

2) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

3) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

4) 4)      se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che

sia travisata.

 

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61 del codice penale o nell’articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell’articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell’articolo stesso.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

Art. 232. Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell’abitazione dello stesso superiore.

 

Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell’abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61 del codice penale o nell’articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

Art. 233. Furto d’uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.

 

Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

 

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

3) se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

 

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell’articolo 231.

 

Art. 234. Truffa.

 

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

 

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

 

1) se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2)    se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.

La condanna importa la rimozione.

 

 

Art. 235. Appropriazione indebita.

 

Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all’amministrazione militare, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.

 

Art. 236. Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.

 

E’ punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

 

1) il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

2) il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all’amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

 

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

 

Art. 237. Ricettazione.

 

Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MILITARI IN CONGEDO,

AI MOBILITATI CIVILI E ALLE PERSONE ESTRANEE

ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO.

 

Capo I

 

Disposizioni per i militari in congedo.

 

 

Art. 238. Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato.

 

E’ punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi.

 

 

Art. 239. Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato.

 

E’ punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi o considerato tale, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.

 

Art. 240. Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l’uniforme militare.

 

Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l’uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice.

 

Art. 241. Militari in congedo assoluto.

 

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.

 

 

Capo II

 

Disposizioni per i mobilitati civili.

 

 

Art. 242. Mutilazione o infermità procurata o simulazione d’infermità.

 

Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita.

 

Art. 243. Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile.

 

Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare dispensato, all’ammesso a ritardo o all’esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se la durata dell’assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

 

Art. 244. Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

 

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l’autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell’autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

 

 

Art. 245. Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

 

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l’autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l’onore o il decoro, è punibile con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, se l’ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell’autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

 

Art. 246. Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

 

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l’autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.

 

Art. 247. Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

 

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.

Se il colpevole ha reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto dell’inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l’autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

 

 

Art. 248. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

 

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l’onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 del codice penale.

Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

 

 

Art. 249. Violenza a causa d’onore.

 

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa d’onore nelle circostanze indicate nell’articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice.

 

 

Art. 250. Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.

 

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

 

 

Art. 251. Violazioni di disposizioni dell’autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.

 

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato, o che abbia ricevuto dall’autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:

 

1) ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta autorità, relativi all’attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;

2) presenta all’autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3) aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;

5) procede, senza autorizzazione dell’autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.

 

Capo III

 

Disposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantili e per i comandanti di aeromobili civili.

 

 

Art. 252. Pilota che cagiona la perdita, ovvero l’investimento, l’incaglio o l’avaria della nave.

 

Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con l’ergastolo.

Il pilota, che cagiona l’investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

 

1) la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2) la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

 

 

Art. 253. Pilota che abbandona la nave.

 

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

 

Art. 254. Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio.

 

Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Art. 255. Pilota che induce in errore il comandante.

 

Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se l’errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

 

 

Art. 256. Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.

 

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

 

 

Art. 257. Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili.

 

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell’aeromobile, è punito con l’ergastolo.

Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.

 

 

Art. 258. Circostanze attenuanti.

 

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 252 e dal primo comma dell’articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

 

(1) Vedasi nota all’art. 22.

 

Art. 259. Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.

 

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l’assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

Titolo VI

 

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

 

Art. 260. Richiesta di procedimento.

 

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell’articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano.

I reati qui previsti sono uniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del Corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.

Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti all’esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:

1) se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell’unità presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell’unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente;

2) 2)       se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CODICE PENALE MILITARE DI PACE - LIBRO SECONDO