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CODICE PENALE MILITARE DI PACE

 

 

LIBRO TERZO

 

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE.

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

 

Art. 261. Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.

 

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;

2) al segretario, il cancelliere.

 

Art. 261 bis. Procedimenti riguardanti i magistrati.

 

Quando per i militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d’appello si verificano le condizioni previste dall’articolo 11(1) del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo, con la sostituzione, all’ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d’appello o della sezione distaccata di corte d’appello, determinato nel modo seguente:

a)  dalla corte militare d’appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

b)  dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

c)   dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma.

 

(1) Articolo riportato a pagina 175.

 

Titolo II

 

DELL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

 

Capo I

 

Della giurisdizione militare.

 

Art. 262. Unicità della giurisdizione militare.

 

La giurisdizione militare è unica per tutte le Forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

 

Art. 263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.

 

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi "dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato".

 

Art. 264. Connessione di procedimenti (1).

 

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l’autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo (2).

 

(1) Così sostituito dall’art. 8, legge 23.3.56, n. 167

(2) L’art 13, 2°comma, c.p.p., così disciplina, ora, la connessione fra i reati militari: "Fra i reati comuni e i reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art.16, comma 3°. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario".

 

 

Capo III

 

Effetti della connessione dei procedimenti

sulla competenza dei tribunali militari.

 

 

Art. 265. Proscioglimento di alcuno degli imputati.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

 

Art. 266. Effetti della connessione sulla competenza dell’autorità giudiziaria militare e su quella dell’Alta Corte di giustizia.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

 

 

Art. 267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero.

 

Presso i corpi di spedizione all’estero, l’esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

 

 

Art. 268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.

 

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

 

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Delle azioni.

 

 

Art. 269. Officialità dell’azione penale.

 

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l’azione penale è pubblica, e quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d’ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di reato.

 

 

Art. 270. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (1).

 

(1)Dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n°60, in data 22 febbraio 1996.

 

Capo II

 

DEL GIUDICE.

 

Sezione I

 

Organi della giurisdizione militare.

 

 

Art. 271. Disposizione generale.

 

La legge relativa all’ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

 

Sezione II

 

Della competenza.

 

§ 1

 

Della competenza dei tribunali militari.

 

 

Art. 272. Competenza dei tribunali militari.

 

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

 

Art. 273. Reati commessi in navigazione o all’estero.

 

Le disposizioni originarie dell’articolo devono così ritenersi sostituite, in tempo di pace dagli artt. 8, secondo comma, e 9 della L. 7 maggio 1981, n° 180:

 

- art. 8, 2° comma - "La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato";

- art. 9 - "Per i reati commessi all’estero è competente il tribunale militare di Roma".

 

Art. 274. Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.

 

Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l’imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell’arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

 

 

Art. 275. Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile, in tempo di pace, per implicita soppressione del Tribunale Supremo Militare - legge 180/81).

 

Art. 276. Effetti della connessione sulla competenza per territorio.

 

(Implicitamente soppresso dall’art. 16 legge 180/81).

 

 

§2

 

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO.

 

 

Art. 277. Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

Art. 278. Competenza speciale dei tribunali militari di bordo.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

Art. 279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

Art. 280. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo diversi.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

Art. 281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

Art. 282. Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

 

§ 3

 

Della competenza dei tribunali militari

presso forze armate concentrate.

 

 

Art. 283. Tribunali all’interno e all’estero.

 

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

 

 

Sezione III

 

Dei conflitti di competenza.

 

Art. 284. Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.

 

Si applicano le corrispondenti norme dettate dagli artt. 28 e 32 C.p.p.:

 

- Art. 28. (Casi di conflitto) - "1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

 

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione".

 

- Art. 32. (Risoluzione del conflitto) - "1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le norme previste dall’art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2".

 

Sezione IV

 

Della rimessione dei procedimenti.

 

 

Art. 285. Casi di rimessione e norme relative.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

 

Art. 286. Effetti del procedimento per rimessione.

 

( Disposizione da ritenere non più applicabile).

 

Art. 287. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

 

Al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

 

Sezione V

 

Della incompatibilità, dell’astensione

e della ricusazione del giudice.

 

 

Art. 288. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

 

Per l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative all’incompatibilità, all’astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell’articolo seguente.

 

Art. 289. Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.

 

Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 (ora 34 e 35) del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o della Corte militare di appello, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:

 

1) colui che è stato offeso dal reato;

2) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l’imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;

3) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell’imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;

4) l’ufficiale che ha proceduto ad atti di indagini preliminari.

 

 

Capo III

 

DELLE PARTI.

 

Sezione I

 

Del pubblico Ministero.

 

 

Art. 290. Esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

 

Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l’azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.

 

Art. 291. Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica.

 

Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica:

 

1) vigila sull’osservanza delle leggi, sull’ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;

2) fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;

3) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

 

 

Sezione II

 

Dell’imputato (1).

 

Art. 292. Dubbio sulla identità personale dell’imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.

 

 

Art. 293. Difensori.

 

 

Art. 294. Disciplina dei difensori militari.

 

 

Art. 295. Disciplina dei difensori non militari.

 

(1) Disposizioni da ritenere implicitamente abrogate.

 

 

Capo IV

 

DEGLI ATTI PROCESSUALI.

 

Sezione I

 

Delle notificazioni e delle copie degli atti.

 

 

Art. 296. Obbligo d’osservanza delle norme processuali.

 

Nei procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.

 

Art. 297. Rilascio di copie, di estratti o di certificati.

 

Sul punto è da ritenersi applicabile l’art. 116 c.p.p.:

 

- Art. 116. (Copie, estratti e certificati) - "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114".

 

Art. 298. Notificazione degli atti.

 

In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all’ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.

 

Art. 299. Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate.

 

Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall’autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all’autorità procedente l’attestato della fatta intimazione.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l’obbligo di curare l’immediata intimazione.

Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l’avviso può essere notificato a cura dell’Arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la sua relazione all’autorità procedente.

 

 

Sezione II

 

Delle nullità.

 

 

Art. 300. Nullità non sanabili.

 

Le nullità stabilite dall’articolo 185 (ora 178) del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d’ufficio.

 

Titolo IV

 

DELLA ISTRUZIONE.

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI.

 

Sezione I

 

Degli atti preliminari alla istruzione.

 

§ 1

 

Degli atti di polizia giudiziaria militare.

 

 

Art. 301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

 

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente:

 

1) dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate;

2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 221 (ora 57) del codice di procedura penale.

 

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

 

Art. 302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare.

 

Le persone indicate nell’articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

 

Art. 303. Arresti, ispezioni o perquisizioni.

 

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

 

 

Art. 304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica.

 

Terminate le operazioni, le persone indicate nell’articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica.

Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

 

 

Art. 305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

 

Le persone indicate nell’articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l’ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica.

 

§ 2

 

Degli atti di polizia giudiziaria

del procuratore militare della Repubblica.

 

 

Art. 306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria.

 

Il procuratore militare della Repubblica può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell’articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.

 

Art. 307. Assistenza del cancelliere.

 

Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.

 

 

Sezione II

 

Della libertà personale dell’imputato.

 

§ 1

 

Dell’arresto.

 

Art. 308. Arresto in flagranza.

 

Dell’arresto è compilato processo verbale. L’arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle Forze armate dello Stato.

 

 

Art. 309. Arresto fuori dei casi di flagranza.

 

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 74 del 19 marzo 1985.)

 

Art. 310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’autorità militare.

 

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

 

Art. 311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’autorità militare.

 

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all’arresto dell’imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare, l’Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all’Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l’imputato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

 

Art. 312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica.

 

Il procuratore militare della Repubblica, appena l’arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all’interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell’articolo 389 o nell’articolo 390 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà.

 

 

§ 2

 

Dei mandati.

 

 

Art. 313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 318. Esecuzione dei mandati.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

§ 3

 

Della custodia cautelare.

 

 

Art. 319. Scarcerazione dell’imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; Inoppugnabilità dell’ordinanza relativa.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

 

Art. 320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare.

 

Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.

 

 

Art. 321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

§ 4

 

Della libertà provvisoria.

 

 

Art. 322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

 

Capo II

 

DELLA ISTRUZIONE FORMALE.

 

Sezione I

 

Disposizioni generali.

 

 

Art. 324. Casi in cui è obbligatoria l’istruzione formale.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 326. Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Sezione II

 

Disposizioni speciali.

 

§ 1

 

Delle ispezioni, delle perquisizioni

e degli esperimenti giudiziali.

 

 

Art. 327. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall’autorità militare da parte del giudice istruttore militare.

 

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l’accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

 

Art. 328. Esperimenti giudiziali.

 

Ferma la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 312 (ora 219) del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l’ordine dei luoghi militari.

 

 

§ 2

 

Dei periti e dei consulenti tecnici.

 

 

Art. 329. Nomina del perito.

 

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

 

Art. 330. Consulenti tecnici.

 

(Abrogato).

 

Art. 331. Incapacità o incompatibilità del perito.

 

Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito o del consulente tecnico, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l’ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all’istruzione.

 

 

Art. 332. Termine per la presentazione della relazione del perito.

 

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell’articolo 321(ora 231) del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

 

 

§ 3

 

Degli interpreti.

 

 

Art. 333. Nomina dell’interprete.

 

Quando è necessario ricorrere all’opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

 

 

Art. 334. Incapacità o incompatibilità dell’interprete.

 

Oltre i casi d’incapacità o d’incompatibilità dell’interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l’ufficio d’interprete l’ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.

 

§ 4

 

Del sequestro per il procedimento penale.

 

 

Art. 335. Sequestro in luoghi dipendenti dall’Autorità militare.

 

 

Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dall’Autorità militare, si osservano, per l’accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

Al sequestro si procede alla presenza dell’autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

 

Art. 336. Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio (1).

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 256 del codice di procedura penale.

 

Art. 337. Nomina del custode delle cose sequestrate.

 

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 344 (ora 259) del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.

 

§ 5

 

Dei testimoni.

 

 

Art. 338. Segreto professionale.

 

(Disposizione da ritenere non più valida).

 

Art. 339. Segreto d’ufficio.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Sezione III

 

Della chiusura della istruzione formale.

 

 

Art. 340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 342. Sentenza di incompetenza.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell’imputato.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 344. Sentenza di proscioglimento.

 

Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale e di questo codice.

 

Art. 345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

 

Art. 346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore.

 

La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

 

Art. 347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore.

 

(Abrogato).

 

Art. 348. Impugnazione della sentenza istruttoria.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 349. Assenza dell’imputato.

 

Se l’imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal codice di procedura penale; e se l’imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all’ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell’uno o dell’altra.

 

Capo III

 

DELLA ISTRUZIONE SOMMARIA.

 

 

Art. 350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore.

 

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio.

 

La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

 

 

Capo IV

 

DELLA RIAPERTURA DELL’ISTRUZIONE.

 

 

Art. 353. Riapertura dell’istruzione e procedimento relativo.

 

La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.

 

 

 

Titolo V

 

DEL GIUDIZIO.

 

Capo I

 

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

 

Sezione I

 

Degli atti preliminari al giudizio

nei procedimenti con istruzione formale.

 

 

Art. 354. Scelta del difensore: avvertimento da parte del cancelliere.

 

(Abrogato).

 

Art. 355. Nomina d’ufficio del difensore all’imputato latitante.

 

(Abrogato).

 

Art. 356. Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico.

 

(Abrogato).

 

Art. 357. Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione.

 

(Abrogato).

 

Art. 358. Fissazione del dibattimento e notificazione dell’avviso relativo.

 

Il presidente fissa il giorno e l’ora del dibattimento.

L’avviso del giorno e dell’ora fissati per il dibattimento è notificato all’imputato e al difensore. Se l’imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.

Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell’articolo 183 (ora 174) del codice di procedura penale.

 

 

Sezione II

 

Degli atti preliminari al giudizio

nei procedimenti con istruzione sommaria.

 

 

Art. 359. Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità.

 

(Abrogato).

 

Art. 360. Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione.

 

Il decreto di citazione a giudizio contiene:

 

1) le generalità dell’imputato, con le indicazioni prescritte dall’articolo 352 e le altre atte a identificarlo;

2) la identificazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, e l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3) la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

 

Per il termine a comparire si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 358.

Il decreto di citazione è nullo nei casi indicati nell’articolo 412 (ora 429, comma 2 e 555, comma 2) del codice di procedura penale.

Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall’articolo 298.

 

 

Sezione III

 

Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria.

 

 

Art. 361. Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.

 

1° (Comma da ritenere non più applicabile).

2° Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all’oggetto del giudizio.

 

Art. 362. Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione.

 

Quando sia necessario procedere all’esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull’istanza delle parti o anche d’ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell’apertura del dibattimento, delegando all’uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l’autorità giudiziaria ordinaria.

La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento.

 

Art. 363. Notificazione all’imputato estraneo alle Forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici.

 

Le notificazioni all’imputato estraneo alle Forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.

 

Capo II

 

DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA.

 

Art. 364. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

 

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

 

 

Sezione I

 

Del dibattimento.

 

Art. 365. Comparizione dell’imputato.

 

Alla udienza dei tribunali militari, l’imputato deve comparire personalmente.

In nessun caso l’imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza (1).

Se l’imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale (2).

 

(1) Il primo e secondo comma sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.

(2) Il richiamo va, ora, riferito al nuovo codice di procedura penale.

 

 

Art. 366. Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.

 

Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415 e 416 (ora 468) e 417 (ora 508) del codice di procedura penale rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.

 

Art. 367. Reati commessi in udienza; giudizio immediato.

 

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 368. Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nell’istruzione.

 

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 369. Letture permesse di deposizioni testimoniali.

 

Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell’articolo 462 (ora 511-513) del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell’articolo 362 di questo codice.

 

 

Sezione II

 

Della sentenza.

 

 

Art. 370. Deliberazione della sentenza.

 

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 371. Requisiti formali della sentenza.

 

Oltre i requisiti formali richiesti dall’articolo 474 (ora 546) del codice di procedura penale, la sentenza contiene:

 

1) il nome, il cognome e il grado dei giudici che l’hanno deliberata, e l’indicazione dell’arma o corpo a cui appartengono;

2) la indicazione del grado dell’imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.

 

Art. 372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna.

 

Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell’articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.

 

Art. 373. Risarcimento del danno.

 

Con la sentenza di condanna, l’imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente (1).

Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento.

Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l’imputato del danno cagionato dal reato.

 

(1) Per i primi due commi, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 78/1989).

 

 

Sezione III

 

Del processo verbale di dibattimento.

 

 

Art. 374. Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione.

 

Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:

 

1) del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell’arma o corpo a cui appartengono;

2) del grado dell’imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;

3) della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.

 

Le dichiarazioni dell’imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

 

Capo III

 

DEI GIUDIZI SPECIALI.

 

 

Art. 375. Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto.

 

Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

 

 

Sezione I

 

Del giudizio in contumacia.

 

Art. 376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

 

Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell’articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.

 

 

Art. 377. Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia.

 

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 469 del 9 ottobre 1990).

 

 

Art. 378. Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso.

 

Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all’imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

Il ricorso può proporsi anche per il motivo dell’illegale dichiarazione della contumacia.

 

Sezione II

 

Del giudizio direttissimo.

 

Art. 379. Casi e procedura del giudizio direttissimo.

 

(Si osservano le disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale).

 

 

 

Art. 380. Atti del giudizio direttissimo.

 

Nel giudizio direttissimo, se l’imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell’apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l’imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l’imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all’imputato, è fissato per l’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l’imputato rimane in stato di arresto.

 

 

Art. 381. Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.

 

(Si osservano le disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale).

 

Sezione III

 

Del giudizio per decreto (1).

 

(1) Disposizioni da ritenere, in parte, non più applicabili.

 

Art. 382. Casi del giudizio per decreto (1).

 

Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all’esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all’imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente si applica anche:

1) nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1e 7 dell’articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all’imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento (2);

2) nei procedimenti per i reati indicati nel n. 3 dell’articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all’imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento (2);

3) in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell’articolo 506 (ora 459) del codice di procedura penale.

 

(1)  La Corte costituzionale, con ord. 07.07.1988, n. 902, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 382, sollevata in riferimento all’art. 25, comma 1, Cost., perché, per quanto si riferisce al P.M., è escluso che l’art. 382 attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice.

(2) L’originario art. 264 è stato abrogato dall’art. 8 della legge 23.03.1956, n.167; vedasi ora il nuovo testo a pagina 120.

 

Art. 383. Poteri del presidente o del giudice relatore delegato.

 

Nei casi preveduti dai due primi commi dell’articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché l’azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

 

Art. 384. Requisiti formali del decreto penale. Opposizione.

 

Il decreto di condanna contiene:

1) il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;

2) le generalità dell’imputato, e, se questi è militare, l’indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;

3) l’enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell’imputazione;

4) l’indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;

5) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

6) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

7) la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell’articolo 586 (ora 660) del codice di procedura penale, è notificata all’imputato, con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz’altro esecutivo.

 

Art. 385. Procedimento relativo all’opposizione.

 

(Si osservano le disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

 

Art. 386. Denuncia del decreto penale per annullamento.

 

Il procuratore generale militare della Repubblica, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento.

Si provvede in camera di consiglio, e, se viene pronunciata la revoca del decreto, viene ordinata la trasmissione degli atti al procuratore militare della Repubblica competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.

 

 

Capo IV

 

DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO.

 

 

Sezione I

 

Dei casi nei quali si può ricorrere.

 

Art. 387. Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari (1).

 

Art. 388. Ricorso dell’imputato (1).

 

Art. 389. Termine per la presentazione del ricorso (1).

 

(1) Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

 

Sezione II

 

Del ricorso, del procedimento relativo

e della sentenza.

 

 

Art. 390. Dichiarazione di ricorso (1).

 

Art. 391. Notificazione del ricorso del pubblico ministero all’imputato (1).

 

Art. 392. Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso (1).

 

Art. 393. Avviso al difensore (1).

 

Art. 394. Fissazione dell’udienza e conseguenti provvedimenti (1).

 

Art. 395. Deliberazione e sentenza (1).

 

(1) Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

 

Art. 396. Annullamento senza rinvio (1).

 

Art. 397. Annullamento con rinvio (1).

 

Art. 398. Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso (1).

 

Art. 399. Limite dell’applicazione della pena nel giudizio di rinvio (1).

 

(1) Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

 

 

Sezione III

 

Del ricorso straordinario contro le sentenze

del Tribunale Supremo Militare.

 

 

Art. 400. Casi di ricorso. Presentazione dei motivi (1).

 

(1) Disposizione da ritenere non più applicabile (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

 

 

Capo V

 

DELLA REVISIONE.

 

 

Art. 401. Norma generale.

 

Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del codice di procedura penale.

 

Titolo VI

 

DELLA ESECUZIONE.

 

Capo I

 

Disposizioni generali.

 

 

Art. 402. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

 

Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

 

Art. 403. Pluralità di condanne per il medesimo fatto.

 

Agli effetti del ragguaglio delle pene, a termini dell’articolo 579 (ora 669) del codice di procedura penale, nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.

 

 

Capo II

 

Disposizioni speciali.

 

 

Art. 404. Esecuzione della condanna alla pena di morte.

 

(Abrogato dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589).

 

 

Art. 405. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare.

 

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari o appartenga a forze armate spedite all’estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.

 

Art. 406. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario.

 

Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall’autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell’autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.

Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell’articolo 63, e l’ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l’invio del condannato allo stabilimento designato.

 

 

Art. 407. Sostituzione di pene.

 

Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d’ufficio o a richiesta del condannato.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

 

 

Art. 408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena.

 

Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dell’arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione.

Quando riconosce che l’arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l’accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.

Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l’arresto.

Si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione.

 

 

Art. 409. Ufficio militare di sorveglianza.

 

1) L’ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2) Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

3) Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall’articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, numero 663.

4) I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5) Con decreto del presidente della Corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale.

 

Art. 410. Esecuzione di pene pecuniarie.

 

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

 

Art. 411. Esecuzione di pene accessorie.

 

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall’impiego sono eseguite dall’autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il pubblico ministero provvede per l’annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

 

Art. 412. Riabilitazione.

 

Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell’ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

 

 

Capo III

 

DEI PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI

ALLE COSE SEQUESTRATE PER IL PROCEDIMENTO PENALE.

 

 

Art. 413. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario.

 

In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria.

 

 

Capo IV

 

ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

 

 

Art. 414. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

 

Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

E’ escluso il ricorso per revisione.

 

 

Titolo VII

 

DELLA PROCEDURA DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO.

 

 

Art. 415. Istruzione preliminare (1).

 

(1) I Tribunali militari di bordo sono stati soppressi, per il tempo di pace, dall’art. 8 legge 7 maggio 1981, n° 180.

 

Art. 416. Atti di polizia giudiziaria in territorio estero (1).

 

Art. 417. Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare (1).

 

Art. 418. Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d’incompetenza (1).

 

Art. 419. Rinvio diretto a giudizio (1).

 

Art. 420. Ordine di procedere alla istruzione (1).

 

Art. 421. Atti della istruzione (1).

 

Art. 422. Atti da compiersi in territorio estero (1).

 

Art. 423. Chiusura della istruzione (1).

 

Art. 424. Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie (1).

 

Art. 425. Riapertura della istruzione (1).

 

Art. 426. Atti preliminari al giudizio (1).

 

Art. 427. Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento (1).

 

Art. 428. Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia (1).

 

Art. 429. Giudizio in contumacia (1).

 

Art. 430. Ricorso per annullamento (1).

 

Art. 431. Revisione (1).

 

Art. 432. Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena (1).

 

(1) I Tribunali militari di bordo sono stati soppressi, per il tempo di pace, dall’art.8 legge 7 maggio 1981, n° 180.

 

Titolo VIII

 

DELLA ESTRADIZIONE.

 

Art. 433. Estradizione dall’estero.

 

Se occorre chiedere a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare della Repubblica informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.

 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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