IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate»;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze
armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di
polizia, ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate
relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003;
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse
previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modifiche ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa,
dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla
sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo
schema concertato;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre
2003 dello Stato maggiore della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita'
finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il
personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con
esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.
Art. 2.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono
rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
======================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro
======================================================
1° Caporal maggiore e | |
gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | |
scelto e gradi | |
corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | |
e gradi corrispondenti| 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | |
scelto e gradi | |
corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Sergente e gradi | |
corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore e | |
gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo| |
e gradi corrispondenti| 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo e gradi | |
corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario | |
e gradi corrispondenti| 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo e | |
gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo e gradi| |
corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80.
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le
misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001,
fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui
lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
======================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro
======================================================
Tenente e gradi | |
corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Capitano e gradi | |
corrispondenti | 2.164,80 | 4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Maggiore e gradi | |
corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Tenente colonnello e | |
gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80.
Art. 3.
Indennita' operativa
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il
personale percettore dell'indennita' fondamentale di aeronavigazione
o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n.
78, e di una delle indennita' supplementari previste dall'articolo
13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di
percepire la predetta indennita' supplementare, ha diritto alla
corresponsione della medesima indennita' supplementare in misura pari
ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di
servizio effettivamente prestato con percezione della relativa
indennita' e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi
effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di
entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennita' operative
spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge
23 marzo 1983, n. 78, nonche' dall'articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
Art. 4.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, e' assegnata, a decorrere dal
1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei
buoni pasto.
2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per
l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione
del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di buoni pasto.
Art. 5.
Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale
delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che
intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere
anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00
per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento
viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Art. 6.
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato
per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:
======================================================
Grado | Euro
======================================================
Caporal maggiore capo scelto | 171
Caporal maggiore capo | 171
Caporal maggiore scelto | 170.
Art. 7.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei
precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede
mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo
da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 292