Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' del personale
delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e
militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, nonche'
delle Forze armate;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico
2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate
(Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 - in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e
dallo Stato maggiore della difesa, dalla Sezione COCER Esercito,
dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante
«Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa verifica delle compatibilita' finaziarie e in
assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7,
lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente
delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente
decreto si applica al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma
dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
Art. 2.
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze
armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati
delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di
cui alla seguente tabella:
======================================================
| Incrementi mensili lordi |Stipendi tabellari annui lordi
Livelli| (Euro) | (Euro)
======================================================
IX | 33,90| 14.844,14
---------------------------------------------------------------------
VIII | 30,86| 13.013,64
---------------------------------------------------------------------
VII-bis| 29,53| 12.216,25
---------------------------------------------------------------------
VII | 28,19| 11.421,14
---------------------------------------------------------------------
VI-bis | 27,00| 10.703,57
---------------------------------------------------------------------
VI | 25,81| 9.984,79
---------------------------------------------------------------------
V | 24,28| 9.067,95
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale,
stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nella
tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, e' rideterminato
nelle misure annue lorde di seguito indicate:
=====================================================
| | Stipendi annui lordi dal
Gradi |Parametro| 1° gennaio 2005 (Euro)
=====================================================
Tenente Colonnello/Maggiore | 150,00| 23.175,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50| 22.325,25
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00| 21.475,50
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente | 133,25| 20.587,13
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo Luogote- | |
nente | 139,00| 21.475,50
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo (con 8 anni | |
nel grado) | 135,50| 20.934,75
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo | 133,00| 20.548,50
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo | 128,00| 19.776,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Ordinario | 124,00| 19.158,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo | 120,75| 18.655,88
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo (con 8| |
anni nel grado) | 122,50| 18.926,25
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo | 120,25| 18.578,63
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore | 116,25| 17.960,63
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25| 17.342,63
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo Scelto | |
(con 8 anni nel grado) | 113,50| 17.535,75
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo Scelto | 111,50| 17.226,75
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo | 108,00| 16.686,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Scelto | 104,50| 16.145,25
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore | 101,25| 15.643,13
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2,
per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le
nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione
del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di
concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004,
con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della
determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli
importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli
ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al
grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella
B3 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento
stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado,
qualifica ed anzianita':
======================================================
Gradi e posizioni | |
economiche | Livello | Euro
======================================================
Tenente | |
colonnello/Maggiore | IX | 32,98
---------------------------------------------------------------------
Capitano | VIII | 33,56
---------------------------------------------------------------------
Tenente | VIII | 31,11
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente | VII-bis | 29,88
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo | |
luogote- nente | VII-bis | 32,44
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo con | |
piu' 2 anni e 4 mesi | |
nel grado e | |
destinatario scatto d.| |
l.vo 82/2001 | VII-bis | 30,88
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo con | | 1° Mare- sciallo con
piu' di 2 anni e 4 | | meno 2 anni e 4 mesi
mesi nel grado e non | | nel grado ma
destinatario scatto d.| | destinatario scatto d.
l.vo 82/2001 | 30,88 | l.vo 82/2001
---------------------------------------------------------------------
| 1° Mare- sciallo con |
| meno 2 anni e 4 mesi |
| nel grado e non |
|destinatario scatto d.|
30,88 | l.vo 82/2001 | VII-bis
---------------------------------------------------------------------
|Mare- sciallo capo con|
| meno di 10 anni nel |
29,77 | grado | VII
---------------------------------------------------------------------
| Mare- sciallo |
28,88 | ordinario | VI-bis
---------------------------------------------------------------------
28,28 | Mare- sciallo | VI
---------------------------------------------------------------------
|Sergente maggiore capo|
| con piu' 30 anni di |
| serv. e piu' 4 anni |
28,02 | nel grado | VI-bis
---------------------------------------------------------------------
|Sergente maggiore capo|
| con piu' 30 anni di |
| serv. e meno 4 anni |
27,61 | nel grado | 27,61
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo| | Sergente maggiore capo
con meno 30 anni di | | con meno 30 anni di
serv. e piu' 4 anni | |serv. e meno 4 anni nel
nel grado | 27,61 | grado
---------------------------------------------------------------------
VI-bis | 26,61 | Sergente maggiore
---------------------------------------------------------------------
VI | 26,02 | Sergente
---------------------------------------------------------------------
| | Caporal maggiore capo
| |scelto con piu' 16 anni
| | di serv. e piu' 4 anni
VI | 24,23 | nel grado
---------------------------------------------------------------------
| | Caporal maggiore capo
| |scelto con piu' 16 anni
| | di serv. e meno 4 anni
V | 26,32 | nel grado
---------------------------------------------------------------------
| | Caporal maggiore capo
| |scelto con meno 16 anni
| | di serv. e meno 4 anni
V | 25,43 | nel grado
---------------------------------------------------------------------
25,43 |Caporal maggiore capo | V
---------------------------------------------------------------------
| Caporal maggiore |
23,87 | scelto | V
---------------------------------------------------------------------
22,31 | 1° Caporal maggiore | V
---------------------------------------------------------------------
21,44 | |
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico,
gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono
effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato
sul sistema dei parametri.
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate
dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, riportate nella seguente tabella:
=======================================================
| | | | Festivo o | Notturno
| | | Feriale | notturno | festivo
Anno 2004| Anno|2005 | (euro) | (euro) | (euro)
=======================================================
Livelli |Gradi |Parametri| | |
---------------------------------------------------------------------
|Tenente | | | |
|Colonnello | | | |
IX |/Maggiore | 150,00| 13,48| 15,24| 17,58
---------------------------------------------------------------------
VIII |Capitano | 144,50| 12,27| 13,87| 16,01
---------------------------------------------------------------------
VIII |Tenente | 139,00| 12,27| 13,87| 16,01
---------------------------------------------------------------------
|Sottote- | | | |
VII-bis |nente | 133,25| 11,71| 13,24| 15,27
---------------------------------------------------------------------
|1° Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Luogote- | | | |
VII-bis |nente | 139,00| 11,71| 13,24| 15,27
---------------------------------------------------------------------
|1° Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|(con 8 anni| | | |
VII-bis |nel grado) | 135,50| 11,71| 13,24| 15,27
---------------------------------------------------------------------
|1° Mare- | | | |
VII-bis |sciallo | 133,00| 11,71| 13,24| 15,27
---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
VII |Capo | 128,00| 11,21| 12,67| 14,62
---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
VI-bis |Ordinario | 124,00| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
VI |sciallo | 120,75| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
|Sergente | | | |
|Maggiore | | | |
|Capo (con 8| | | |
|anni nel | | | |
VI-bis |grado) | 122,50| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
|Sergente | | | |
|Maggiore | | | |
VI-bis |Capo | 120,25| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
|Sergente | | | |
VI |Maggiore | 116,25| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
VI |Sergente | 112,25| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
|Capo Scelto| | | |
|(con 8 anni| | | |
V |nel grado) | 113,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
V |Capo Scelto| 111,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
V |Capo | 108,00| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
V |Scelto | 104,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|1° Caporal | | | |
V |Maggiore | 101,25| 9,65 10,91| 12,59|
Art. 4.
Importo aggiuntivo pensionabile
1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate dei seguenti importi
mensili lordi:
=======================================================
| Incrementi dal 1 | Ulteriori incrementi
Gradi | gennaio 2004 Euro |dal 1 gennaio 2005 Euro
=======================================================
Tenente Colonnello | 32,50| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 32,50| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 32,50| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 32,50| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente | 32,50| 10,00
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo | 32,50| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo | 31,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo | |
Ordinario | 31,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo | 31,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo| 31,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore | 30,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 30,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo | |
Scelto | 30,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo | 29,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore | |
Scelto | 29,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore | 28,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente CPL | 31,00| 10,00
2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=======================================================
| Dal 1 gennaio 2004 |
Gradi | Euro |Dal 1 gennaio 2005 Euro
=======================================================
Tenente Colonnello | 226,50| 236,50
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 226,50| 236,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 224,50| 234,50
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 222,50| 232,50
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente | 214,50| 224,50
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo | 219,50| 229,50
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo | 214,00| 224,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo | |
Ordinario | 210,00| 220,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo | 206,00| 216,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo| 208,00| 218,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore | 204,00| 214,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 201,00| 211,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo | |
Scelto | 201,00| 211,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo | 200,00| 210,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore | |
Scelto | 199,00| 209,00
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore | 194,00| 204,00
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente CPL | 206,00| 216,00
Art. 5.
Indennita' operative ed altre indennita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego
operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente
maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e'
rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro
180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi.
2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16
della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
per le relative finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di Euro
945.000 annui, ferme restando le modalita' di attribuzione previste
nel medesimo articolo 16.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare
da parte della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre
societa' ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del
bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere
ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli
anni precedenti, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di
funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto
delle predette societa'.
4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le
misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale
effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3.
5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio
finanziario successivo.
Art. 6.
Indennita' di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 139, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro
12,00.
Art. 7.
Compensi forfetari di guardia e di impiego
1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno
2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri
contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non
hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso
forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono cosi'
rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00;
terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.
Art. 8.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1,
continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di
recepimento delle concertazioni.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in Euro 153.140.000 per il 2004 ed in Euro 243.950.000 a
decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni
di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 16