FORZE ARMATE

CONTRATTO DI LAVORO - BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

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FORZE ARMATE

CONTRATTO DI LAVORO - BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 5 novembre 2004, n.302

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005
(GU n. 298 del 21-12-2004- Suppl. Ordinario n.183)

testo in vigore dal: 5-1-2005

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
       

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, recante
«Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
    Viste  le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento civile e militare, nonche' del personale
delle  Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e
militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
    Viste  le  disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
    Viste  in  particolare  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2,
comma 1,  lettere  a)  e  b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato
decreto  legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento militare in precedenza indicate, nonche'
delle Forze armate;
    Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico
2004-2005   per   il  personale  non  dirigente  delle  Forze  armate
(Esercito,   Marina,   Aeronautica),  concertato  -  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195  -  in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e
dallo  Stato  maggiore  della  difesa,  dalla Sezione COCER Esercito,
dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 maggio  2003, n. 193, recante
«Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non dirigente
delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86»;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  28 ottobre  2004,  con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finaziarie  e in
assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7,
lo  schema  di  provvedimento  riguardante il personale non dirigente
delle Forze armate;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata

    1.  Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2, del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, il presente
decreto  si  applica  al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma
dei   carabinieri   (Esercito,   Marina,   compreso  il  Corpo  delle
Capitanerie  di porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
    2.  Il  presente  decreto  concerne gli aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
    3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato  ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.

      
                               Art. 2.
                           Nuovi stipendi

    1.  Dal  1°  gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze
armate,   stabiliti   dall'articolo 3,   comma 3,   del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati
delle  misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di
cui alla seguente tabella:

======================================================
       |   Incrementi mensili lordi   |Stipendi tabellari annui lordi
Livelli|            (Euro)            |            (Euro)
======================================================
IX     |                         33,90|                     14.844,14
---------------------------------------------------------------------
VIII   |                         30,86|                     13.013,64
---------------------------------------------------------------------
VII-bis|                         29,53|                     12.216,25
---------------------------------------------------------------------
VII    |                         28,19|                     11.421,14
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |                         27,00|                     10.703,57
---------------------------------------------------------------------
VI     |                         25,81|                      9.984,79
---------------------------------------------------------------------
V      |                         24,28|                      9.067,95

    2.   Dal  1° gennaio  2005,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio
2003,  n.  193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento
stipendiale  del  personale  delle  Forze  armate,  individuato nella
tabella  5 allegata al medesimo decreto legislativo, e' rideterminato
nelle misure annue lorde di seguito indicate:

=====================================================
                             |         |  Stipendi annui lordi dal
            Gradi            |Parametro|   1° gennaio 2005 (Euro)
=====================================================
Tenente Colonnello/Maggiore  |   150,00|                    23.175,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano                     |   144,50|                    22.325,25
---------------------------------------------------------------------
Tenente                      |   139,00|                    21.475,50
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente               |   133,25|                    20.587,13
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo Luogote-    |         |
nente                        |   139,00|                    21.475,50
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo (con 8 anni |         |
nel grado)                   |   135,50|                    20.934,75
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo             |   133,00|                    20.548,50
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo           |   128,00|                    19.776,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Ordinario      |   124,00|                    19.158,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo                |   120,75|                    18.655,88
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo (con 8|         |
anni nel grado)              |   122,50|                    18.926,25
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo       |   120,25|                    18.578,63
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore            |   116,25|                    17.960,63
---------------------------------------------------------------------
Sergente                     |   112,25|                    17.342,63
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo Scelto |         |
(con 8 anni nel grado)       |   113,50|                    17.535,75
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo Scelto |   111,50|                    17.226,75
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo        |   108,00|                    16.686,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Scelto      |   104,50|                    16.145,25
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore          |   101,25|                    15.643,13

    3.   I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma 2  assorbono  gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
    4.  Il  trattamento  stipendiale, come rideterminato dal comma 2,
per  la  quota  parte  relativa  all'indennita' integrativa speciale,
conglobata  dal  1° gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai sensi
dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193,  non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e  dell'applicazione  dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo  fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
    5.  Gli  importi  stabiliti  dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,  dall'articolo 2,  comma 3,  del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

      
                               Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi

    1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le
nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione
del  presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo 82   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
    2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto  sono  computati integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,   nel   periodo   di   vigenza   del   presente  schema  di
concertazione,  fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004,
con   diritto   a   pensione,   i   benefici  stipendiali  risultanti
dall'applicazione  del  presente decreto sono computati ai fini della
determinazione  del  trattamento  pensionistico,  per  il 2004, negli
importi  di  cui  all'articolo 2,  comma  1,  e,  per  il 2005, negli
ulteriori  importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al
grado  rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella
B3   allegata   al   decreto  legislativo  30 maggio  2003,  n.  193,
corrispondenti   a   quelli  attribuiti  a  titolo  di  miglioramento
stipendiale  per  l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado,
qualifica ed anzianita':

======================================================
  Gradi e posizioni   |                      |
      economiche      |       Livello        |         Euro
======================================================
Tenente               |                      |
colonnello/Maggiore   |          IX          |                  32,98
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |         VIII         |                  33,56
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |         VIII         |                  31,11
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente        |       VII-bis        |                  29,88
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo      |                      |
luogote- nente        |       VII-bis        |                  32,44
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo con  |                      |
piu' 2 anni e 4 mesi  |                      |
nel grado e           |                      |
destinatario scatto d.|                      |
l.vo 82/2001          |       VII-bis        |                  30,88
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo con  |                      |   1° Mare- sciallo con
piu' di 2 anni e 4    |                      |   meno 2 anni e 4 mesi
mesi nel grado e non  |                      |           nel grado ma
destinatario scatto d.|                      | destinatario scatto d.
l.vo 82/2001          |        30,88         |           l.vo 82/2001
---------------------------------------------------------------------
                      | 1° Mare- sciallo con |
                      | meno 2 anni e 4 mesi |
                      |   nel grado e non    |
                      |destinatario scatto d.|
30,88                 |     l.vo 82/2001     |                VII-bis
---------------------------------------------------------------------
                      |Mare- sciallo capo con|
                      | meno di 10 anni nel  |
29,77                 |        grado         |                    VII
---------------------------------------------------------------------
                      |    Mare- sciallo     |
28,88                 |      ordinario       |                 VI-bis
---------------------------------------------------------------------
28,28                 |    Mare- sciallo     |                     VI
---------------------------------------------------------------------
                      |Sergente maggiore capo|
                      | con piu' 30 anni di  |
                      | serv. e piu' 4 anni  |
28,02                 |      nel grado       |                 VI-bis
---------------------------------------------------------------------
                      |Sergente maggiore capo|
                      | con piu' 30 anni di  |
                      | serv. e meno 4 anni  |
27,61                 |      nel grado       |                  27,61
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo|                      | Sergente maggiore capo
con meno 30 anni di   |                      |    con meno 30 anni di
serv. e piu' 4 anni   |                      |serv. e meno 4 anni nel
nel grado             |        27,61         |                  grado
---------------------------------------------------------------------
VI-bis                |        26,61         |      Sergente maggiore
---------------------------------------------------------------------
VI                    |        26,02         |               Sergente
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |  Caporal maggiore capo
                      |                      |scelto con piu' 16 anni
                      |                      | di serv. e piu' 4 anni
VI                    |        24,23         |              nel grado
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |  Caporal maggiore capo
                      |                      |scelto con piu' 16 anni
                      |                      | di serv. e meno 4 anni
V                     |        26,32         |              nel grado
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |  Caporal maggiore capo
                      |                      |scelto con meno 16 anni
                      |                      | di serv. e meno 4 anni
V                     |        25,43         |              nel grado
---------------------------------------------------------------------
25,43                 |Caporal maggiore capo |                      V
---------------------------------------------------------------------
                      |   Caporal maggiore   |
23,87                 |        scelto        |                      V
---------------------------------------------------------------------
22,31                 | 1° Caporal maggiore  |                      V
---------------------------------------------------------------------
21,44                 |                      |

    4.  Ai  fini  della determinazione del trattamento pensionistico,
gli  importi  di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono
effetti  sugli  scatti  e  sugli emolumenti indicati dall'articolo 3,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30 maggio  2003, n. 193, che, a
decorrere  dal  1° gennaio  2005, confluiscono nello stipendio basato
sul sistema dei parametri.
    5.    La    corresponsione    dei    nuovi   stipendi   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto avviene, in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
    6.   Le   nuove   misure   del  trattamento  stipendiale  di  cui
all'articolo 2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle misure
orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del   compenso   per  lavoro  straordinario  restano  quelle  fissate
dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, riportate nella seguente tabella:

=======================================================
         |           |         |           | Festivo o  |  Notturno
         |           |         |  Feriale  |  notturno  |  festivo
Anno 2004|       Anno|2005     |  (euro)   |   (euro)   |   (euro)
=======================================================
Livelli  |Gradi      |Parametri|           |            |
---------------------------------------------------------------------
         |Tenente    |         |           |            |
         |Colonnello |         |           |            |
IX       |/Maggiore  |   150,00|      13,48|       15,24|       17,58
---------------------------------------------------------------------
VIII     |Capitano   |   144,50|      12,27|       13,87|       16,01
---------------------------------------------------------------------
VIII     |Tenente    |   139,00|      12,27|       13,87|       16,01
---------------------------------------------------------------------
         |Sottote-   |         |           |            |
VII-bis  |nente      |   133,25|      11,71|       13,24|       15,27
---------------------------------------------------------------------
         |1° Mare-   |         |           |            |
         |sciallo    |         |           |            |
         |Luogote-   |         |           |            |
VII-bis  |nente      |   139,00|      11,71|       13,24|       15,27
---------------------------------------------------------------------
         |1° Mare-   |         |           |            |
         |sciallo    |         |           |            |
         |(con 8 anni|         |           |            |
VII-bis  |nel grado) |   135,50|      11,71|       13,24|       15,27
---------------------------------------------------------------------
         |1° Mare-   |         |           |            |
VII-bis  |sciallo    |   133,00|      11,71|       13,24|       15,27
---------------------------------------------------------------------
         |Mare-      |         |           |            |
         |sciallo    |         |           |            |
VII      |Capo       |   128,00|      11,21|       12,67|       14,62
---------------------------------------------------------------------
         |Mare-      |         |           |            |
         |sciallo    |         |           |            |
VI-bis   |Ordinario  |   124,00|      10,74|       12,14|       14,00
---------------------------------------------------------------------
         |Mare-      |         |           |            |
VI       |sciallo    |   120,75|      10,26|       11,60|       13,39
---------------------------------------------------------------------
         |Sergente   |         |           |            |
         |Maggiore   |         |           |            |
         |Capo (con 8|         |           |            |
         |anni nel   |         |           |            |
VI-bis   |grado)     |   122,50|      10,74|       12,14|       14,00
---------------------------------------------------------------------
         |Sergente   |         |           |            |
         |Maggiore   |         |           |            |
VI-bis   |Capo       |   120,25|      10,74|       12,14|       14,00
---------------------------------------------------------------------
         |Sergente   |         |           |            |
VI       |Maggiore   |   116,25|      10,26|       11,60|       13,39
---------------------------------------------------------------------
VI       |Sergente   |   112,25|      10,26|       11,60|       13,39
---------------------------------------------------------------------
         |Caporal    |         |           |            |
         |Maggiore   |         |           |            |
         |Capo Scelto|         |           |            |
         |(con 8 anni|         |           |            |
V        |nel grado) |   113,50|       9,65|       10,91|       12,59
---------------------------------------------------------------------
         |Caporal    |         |           |            |
         |Maggiore   |         |           |            |
V        |Capo Scelto|   111,50|       9,65|       10,91|       12,59
---------------------------------------------------------------------
         |Caporal    |         |           |            |
         |Maggiore   |         |           |            |
V        |Capo       |   108,00|       9,65|       10,91|       12,59
---------------------------------------------------------------------
         |Caporal    |         |           |            |
         |Maggiore   |         |           |            |
V        |Scelto     |   104,50|       9,65|       10,91|       12,59
---------------------------------------------------------------------
         |1° Caporal |         |           |            |
V        |Maggiore   |   101,25| 9,65 10,91|       12,59|

      
                               Art. 4.
                   Importo aggiuntivo pensionabile

    1.   Le   misure  dell'importo  aggiuntivo  pensionabile  di  cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno  2002,  n.  163,  sono  incrementate  dei  seguenti importi
mensili lordi:

=======================================================
                      |   Incrementi dal 1   | Ulteriori incrementi
        Gradi         |  gennaio 2004 Euro   |dal 1 gennaio 2005 Euro
=======================================================
Tenente Colonnello    |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente        |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo      |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo    |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo         |                      |
Ordinario             |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo         |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo|                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore     |                 30,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente              |                 30,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                      |
Scelto                |                 30,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                 29,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore      |                      |
Scelto                |                 29,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore   |                 28,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente CPL    |                 31,00|                  10,00

    2.  Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno  2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=======================================================
                      |  Dal 1 gennaio 2004  |
        Gradi         |         Euro         |Dal 1 gennaio 2005 Euro
=======================================================
Tenente Colonnello    |                226,50|                 236,50
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |                226,50|                 236,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |                224,50|                 234,50
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |                222,50|                 232,50
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente        |                214,50|                 224,50
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo      |                219,50|                 229,50
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo    |                214,00|                 224,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo         |                      |
Ordinario             |                210,00|                 220,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo         |                206,00|                 216,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo|                208,00|                 218,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore     |                204,00|                 214,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente              |                201,00|                 211,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                      |
Scelto                |                201,00|                 211,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                200,00|                 210,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore      |                      |
Scelto                |                199,00|                 209,00
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore   |                194,00|                 204,00
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente CPL    |                206,00|                 216,00

      
                               Art. 5.
              Indennita' operative ed altre indennita'

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004  l'indennita'  di  impiego
operativo  di  base,  prevista  per  i  gradi  di  sergente, sergente
maggiore  e  sergente  maggiore  +  15  dalla  tabella 1, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e'
rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro
180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi.
  2.  In  attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16
della  legge  23  marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
per  le  relative  finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di Euro
945.000  annui,  ferme restando le modalita' di attribuzione previste
nel medesimo articolo 16.
  3.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare
da  parte  della  Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre
societa'  ferroviarie  sono  introitate  nell'apposito  capitolo  del
bilancio  dello  Stato  e successivamente riassegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello
stato  di  previsione  di spesa del Ministero della difesa per essere
ripartite  fra  il personale militare per i servizi resi, anche negli
anni  precedenti,  nello  svolgimento  di  attivita' ferroviarie e di
funzioni  di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto
delle predette societa'.
  4.  In  relazione  ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del
Ministro  della  difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
Difesa,  sentita  la  Rappresentanza  militare,  sono  determinate le
misure  dei  compensi  da  attribuire  alle  categorie  di  personale
effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3.
  5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono   riassegnate,   per   le   medesime   esigenze,  nell'esercizio
finanziario successivo.

      
                               Art. 6.
                   Indennita' di presenza festiva

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  al  personale che presta
servizio  in  un  giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n.  139,  e'  rideterminata  nella  misura  giornaliera lorda di Euro
12,00.

      
                               Art. 7.
             Compensi forfetari di guardia e di impiego

  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno
2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.
  2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri
contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non
hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  4.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  misure del compenso
forfetario  di  guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  13  giugno  2002,  n.  163, sono cosi'
rideterminate:  prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00;
terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.

      
                               Art. 8.
                    Proroga di efficacia di norme

  1.   Al  personale  delle  Forze  armate,  di  cui  all'articolo 1,
continuano  ad  applicarsi,  ove  non  in  contrasto  con il presente
decreto,   le   norme   stabilite  dai  precedenti  provvedimenti  di
recepimento delle concertazioni.

      
                               Art. 9.
                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  Euro  153.140.000  per il 2004 ed in Euro 243.950.000 a
decorrere  dal  2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni
di  spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.5.4.  «Fondi  da  ripartire  per oneri di personale», al capitolo
3027  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per gli anni medesimi.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Martino, Ministro della difesa
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 16

 

 
 

 


 

 

 

 

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