Il giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali : Confederazioni :
FP/CGIL firmato CGIL firmato
FPS/CISL firmato CISL firmato
UIL/PA firmato UIL firmato
CISAL INTESA firmato CISAL firmato
CONFSAL/ UNSA firmato CONFSAL firmato
RDB/PI non firmato RDB - CUB non firmato
FLP firmato UGL firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
Ministeri.per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio
economico 2002 - 2003.
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le
amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8,
comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si applica, altresi':
a) al personale dipendente di nazionalita' italiana, assunto - ai
sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre
1990 n.401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli
Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti
italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del
22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni di cui agli
artt. 18 e 25;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL
del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24
aprile 2002;
c) al personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria di
cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo
quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL puo'
essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le
materie ivi previste.
4. ll riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate con idonea pubblicita' da parte
dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita'
secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la
procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al
comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALICAPO I
ART. 3
RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL del 16 febbraio 1999 con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.
ART. 4
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello,
da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 8,
comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro
trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto
previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante e' inviata entro 5 giorni agli organismi
indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte
pubblica la sottoscrizione e' demandata al Presidente della
delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti
organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale
con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16
febbraio 1999, che e' pertanto disapplicato.
ART. 5
MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE
1. All'art. 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 ,
dopo il terzo alinea e' aggiunto il seguente :
"Criteri generali per l'attuazione della mobilita' volontaria dei
dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche
di una stessa amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al
comma 5".
2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , al termine
dell'ultima frase del punto 3 e' aggiunta la seguente frase: "le
materie per le quali e' prevista l'informazione preventiva e
successiva possono essere integrate nell'ambito della contrattazione
di secondo livello in sede di amministrazione di cui all'art.4, comma
3, lett. A) ".
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6
lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, sono altresi' costituiti
appositi Comitati paritetici, ai quali e' affidato il compito di
acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in
materia di formazione e di aggiornamento professionale per la
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 26 del citato CCNL.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 6
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta
emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di
lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti di un lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di
atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in
modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la
professionalita' o la dignita' del lavoratore stesso nell'ambito
dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato
e, piu' in generale, migliorare la qualita' e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6,
lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di
propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticita', anche
al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle
amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano,
in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di
ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della
figura del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui
al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunita' di attuare,
nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art.
26 del CCNL del 16 febbraio 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti,
attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare
il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene designato tra
i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo e'
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del
Comitato per le pari opportunita', appositamente designato da
quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita'
dei due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l'operativita' dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati
sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
ART. 7
NORMA DI RINVIO
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto
previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10,
comma 2 relativo alle modalita' di accredito dei dirigenti sindacali
presso le amministrazioni, nonche' ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e
loro successive modifiche.
2. In relazione alla questione insorta sull'art. 9 comma 1, del
CCNL del 16 febbraio 1999 relativamente alla fruibilita' dei permessi
sui luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessita' di
procedere ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale
che iniziera' entro il 15 marzo 2003.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALECAPO IIL SISTEMA CLASSIFICATORIO
ART. 8
PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della funzionalita' degli
uffici nonche' promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, le parti convengono sulla opportunita' di confermare
l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 16
febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione
professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di
supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena
armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle
risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione
alla maggiore flessibilita' organizzativa attuata con i contratti
collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la
contrattazione integrativa debba valorizzare, in particolare, i
seguenti principi gia' enunciati nel citato sistema classificatorio:
a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno,
ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la copertura
dei posti;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai
candidati, in relazione alle peculiarita' professionali che
caratterizzano le aree e i profili cui si riferiscono le selezioni.
Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999,
all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli
culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali e' attribuito un peso
equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno
partecipato alla selezione.
c) esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, della
prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla
posizione economica immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale e' attribuito alla formazione continua,
che attraverso una serie organica ed articolata di interventi,
costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale,
di aggiornamento delle competenze, nonche' di affermazione di una
nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena
attuazione all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, in particolare
rendendo disponibili le risorse indicate nel comma 5 della medesima
norma.
4.Le parti si danno reciproco atto della operativita' dei
contratti integrativi gia' stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto
il sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano ad
assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile
iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
ART. 9
COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalita'
dei dipendenti e della qualita' delle prestazioni lavorative
individuali richiedono l'impegno delle parti nel portare avanti il
sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 16
febbraio 1999, quale efficace e concreto strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima applicazione
del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto della
necessita' di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire
anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore gestione
dei processi lavorativi ed un impiego piu' flessibile delle risorse
umane.
3. A tal fine e' istituita, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN -
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei al raggiungimento degli obiettivi suindicati e di formulare
alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema
classificatorio che in particolare esamini la possibilita' di:
- attuare una riduzione degli attuali accessi dall'esterno;
- individuare all'interno delle aree posizioni esclusivamente
economiche e le relative modalita' di sviluppo professionale;
- ricomporre i processi lavorativi attraverso una nuova
declaratoria di area, con l'indicazione di eventuali norme
transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo sistema;
- valutare le implicazioni sulla dotazione organica derivanti
dall'applicazione delle proposte.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale,
saranno adottate sulla base della rappresentativita' espressa dalle
stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. A tale Commissione e' demandato anche il compito di formulare
proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area della
vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del
Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed
organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverra'
con le modalita' e tempi indicati nell'art. 10 della legge 19 luglio
2002 n.145.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVOROCAPO INORME DISCIPLINARI
ART. 10
CLAUSOLE GENERALI
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo IV del CCNL del
16 maggio 1995 come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in
particolare gli artt. 23, 24 e 26 del citato capo IV, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
ART. 11
MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" e' modificata
in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, e' aggiunta la seguente
frase "Il dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d), le parole "della legge 4 gennaio 1968,
n.15" vengono sostituite con "del d. lgs. del 28 dicembre 2000 n. 443
e del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445";
d) al comma 3, lettera q), dopo le parole "interessi finanziari o
non finanziari propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o
di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi".
ART. 12
MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi
disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo
la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all' "art.59, comma 4, del d. lgs. n.
29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma
4, del d. lgs. n. 165 del 2001";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la
sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della
struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti
all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di
continuita' presso quest'ultimo ufficio."
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori
il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare.
Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestivita' ed immediatezza,
che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".
ART. 13
CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza e in
conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001
e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti
criteri generali:
a) il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
anche in relazione:
- alla intenzionalita' del comportamento, alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilita' dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti;
- alle responsabilita' derivanti dalla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra
loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto
dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura
gia' sanzionate nel biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda
della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore
entita' prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute in
un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',
debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si
applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione
del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma
2 presentino caratteri di particolare gravita';
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entita' della
sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravita' della violazione degli obblighi del dipendente, agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di
malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente
in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione,
tenuto conto del rispetto della liberta' di pensiero e di espressione
ai sensi dell'art.1 L. n.300 del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave
all'amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma
precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di
particolare gravita';
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15
giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando, in
relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di
vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a
comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il
dipendente e' privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una indennita' pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25,
comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonche' gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione
non e', in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianita' di
servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle
mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6,
lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio
nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di
mobilita' attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si
sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma
4;
e) continuita', nel biennio, dei comportamenti attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta
a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che
dimostri la piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,
di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in
servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravita'.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie
o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie
di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti
o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale,
sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell' art. 1, commi 1 e 4 septies,
lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed
e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001 n. 97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 16 maggio
1995, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data la massima pubblicita' mediante affissione in ogni posto di
lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.
9. L'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 e' disapplicato. Di
conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 25 devono intendersi
all'art. 25 come rinovellato dal presente contratto.
ART.14
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della
denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia'
avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla
sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97
del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai
sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso e'
riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come
conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6,
lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653
c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione
l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett.
h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato
nell'area e nella posizione economica in cui e' confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
ART. 15
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato di restrizione della liberta' personale, puo' prolungare il
periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva
alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti
dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n.
97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto
previsto dall'art. 14 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001,
nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell' art. 14, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita' verra' conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovra'
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni speciali o
per prestazioni di carattere straordinario nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.
27 del CCNL del 16 maggio 1995.
ART. 16
NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure
vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del 16 maggio
1995 come rinovellato dal presente contratto, qualora piu'
favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.
CAPO II
RAPPORTO DI LAVOROCAPO INORME DISCIPLINARI
ART. 17
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI
NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione
di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto, il
codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le
parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001,
riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo,
dopo la virgola, viene cosi' integrato " fatta salva l'applicazione
dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448".
2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001, le
parti prendono atto che per mero errore materiale, e' stata omessa la
citazione della legge 24 maggio 1970 n. 336. Pertanto il comma 3 del
suddetto articolo viene integrato, dalla data di entrata in vigore
del predetto CCNL, come qui di seguito indicato:"In relazione ai
benefici previsti per gli ex-combattenti e simili continua a farsi
riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni."
3. Con riferimento al personale di cui all'art. 1, comma 2,
lett.a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi
indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
comparto, ivi richiamate in relazione agli istituti per i quali e'
prevista la diretta applicabilita' al personale medesimo, si
intendono modificate o integrate dalle norme contenute nel presente
contratto.
4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono
che, tra le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del CCNL del 16
maggio 2001, sin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo,
sono state ricomprese le risorse gia' destinate alla corresponsione
dell'indennita' rischio radiologico, che continua ad essere
attribuita al personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni
previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale tecnico di
radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto la
denominazione dell'indennita' di rischio e' cambiata in indennita'
professionale.
5. All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL del 16 maggio 2001, il
comma 2 ivi indicato, al termine, e' integrato con il seguente
periodo: "Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i
permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da
gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi,
i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle
competenti autorita'"
6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 viene integrato
con il seguente periodo: "Tra queste ultime assumono particolare
rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1,
della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con
orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i
permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
8 Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del
7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono
quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella
contrattazione integrativa.
ART. 19
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1. Per tutte le controversie individuali e' previsto il tentativo
obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente puo' avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in tema
di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto
di lavoro ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente puo' adire
l'autorita' giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a
prescindere dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle
indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure
indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e
successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui
al comma 1, sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo
stesso ovvero dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9
del d. lgs. n. 165 del 2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del
CCNL del 16 febbraio 1999.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I
ART. 20
STIPENDIO TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonche' di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi
nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 2, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita',
indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' integrativa
speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio
2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in
base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del presente CCNL.
ART. 21
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sull'indennita' di cui agli artt. 13, comma 4 e 15, comma 7 del
presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto
entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' quella
prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita'
integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL,
non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in
atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
ART. 22
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il procedimento di perequazione delle
retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, le
misure attualmente vigenti dell'indennita' d'amministrazione sono
incrementate degli importi e con la decorrenza indicati nelle Tabelle
C e D.
2. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra
amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL
del 16 maggio 2001, al personale viene corrisposta l'indennita' del
comma 1, nella misura spettante presso l'amministrazione di
destinazione.
ART. 23
INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi
dell'art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6 del CCNL 21
febbraio 2001 e' ulteriormente incrementato di un importo pari a
10,90 pro - capite per tredici mensilita' con decorrenza 1° gennaio
2003.
2. Sono, altresi', confermate le modalita' di utilizzo del fondo
di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'art.7 del CCNL
del 21 febbraio 2001.
ART. 24
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle disponibilita'
economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto relativo
al biennio economico 2002 - 2003, sono ricomprese le risorse
specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena
copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio
2001 relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli
istituti di cui all'art. 23 non vengano completamente utilizzate
nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di
amministrazione per l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
confermate le norme dei precedenti CCNL.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I
ART. 25
PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE
1. Il fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo
indeterminato presso le sedi estere, di cui all'art. 10 del CCNL del
12 aprile 2001, e' ulteriormente incrementato di un importo
complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a 530.000 annui
con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in 1.220.000 annui con
decorrenza 1 gennaio 2003. Tali importi sono individuati sulla base
degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante
personale del comparto.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 26
NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non
disapplicate:
- CCNL 1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare riferimento
all'art. 19, nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro e' di
36 ore settimanali; CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12
gennaio 1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile
1996; CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001;
CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di
eventuali interventi legislativi in materia di orario di lavoro, le
parti si incontreranno per ridefinire la disciplina ai sensi
dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 27
DISAPPLICAZIONI
1. - Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
disapplicate le seguenti norme:
a) Con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per la
stipulazione dei contratti integrativi): l'art. 5 del CCNL del 16
febbraio 1999;
b) Con riferimento agli artt. 13 (Codice disciplinare) e 14
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale):
l'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dall'art. 17,
commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio 2001;
c) Con riferimento all'art. 15 (Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale): l'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995;
d) Con riferimento all'art. 16 (Norme transitorie per i
procedimenti disciplinari): l'art. 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16
maggio 1995
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
=====================================================================
Posizione dal 1.1.02 dal 1.1.03
economica
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale r.e. 59,50 66,3 0
Direttore Divisione r.e. 55,30 61,60
C3-S 47,90 53,40
C3 47,90 53,40
C2 43,60 48,60
C1-S 39,80 44,40
C1 39,80 44,40
B3-S 36,50 40,61
B3 36,50 40,61
B2 34,30 38,20
B1 32,60 36,30
A1-S 30,90 34,40
A1 30,90 34,40
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilita'
=====================================================================
Posizione dal 1.1.02 dal 1.1.03 (1)
economica
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale r.e. 18.899,48 26.667,22
Direttore Divisione r.e. 17.178,86 24.784,21
C3-S 15.667,74 22.949,97
C3 14.190,15 21.472,38
C2 12.417,72 19.546,16
C1-S 11.558,70 18.537,36
C1 10.876,46 17.855,12
B3-S 10.548,16 17.406,52
B3 9.487,87 16.346,23
B2 8.598,99 15.375,22
B1 7.906,16 14.619,38
A1-S 7.725,15 14.3 73,71
A1 7.194,75 13.843,31
(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe
l'Indennita' Integrativa Speciale.
Tabella C
Incrementi mensili dell'Indennita' d'amministrazione
Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilita'
Corte dei Conti- Ministero Giustizia - Consiglio di Stato -
Avvocatura di Stato Ministero Giustizia DAP - ex Ministero Commercio
Estero - ex MURST ex PCM Dip.Spettacolo/Turismo/Aree Urbane/Affari
Sociali ex Ministero Trasporti Motorizzazione/Marina
mercantile/Civilavia ex Ministero Beni culturali- Ministero della
Salute
=====================================================================
Posizione Incremento Rideterminato (1)
economica dal 1.1.02 dal 1.1.03
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale r.e. 9,80 10,80
Direttore Divisione r.e. 9,60 10,80
C3-S 9,00 10,00
C3 9,00 10,00
C2 8,00 8,80
C1-S 7,20 8,00
C1 7,20 8,00
B3-S 6,20 7,00
B3 6,20 7,00
B2 5,60 6,40
B1 5,20 5,80
A1-S 4,80 5,40
A1 4,80 5,40
(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto da11.1.2002.
Tabella D
Incrementi mensili dell'Indennita' d'amministrazione
Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilita'
Ministero Comunicazioni-ex Ministero Lavoro -ex Ministero Tesoro e
Bilancio ex Ministero Finanze - Ministero Difesa - Ministero Interno
- ex Ministero Industria ex Ministero Ambiente-ex Ministero Lavori
Pubblici ex Ministero Pubblica Istruzione Ministero Politiche
Agricole - Ministero Affari Esteri
=====================================================================
Posizione Incremento Rideterminato (1)
economica dal 1.1.02 dal 1.1.03
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Generale ne. 27,80 29,00
Direttore Divisione ne. 26,60 27,80
C3-S 20,80 21,80
C3 20,80 21,80
C2 18,60 19,60
C1-S 16,60 17,40
C1 16,60 17,40
B3-S 14,60 15,40
B3 14,60 15,40
B2 13,20 13,80
B1 11,80 12,40
A1-S 10,60 11,20
A1 10,60 11,20
(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto da11.1.2002.
NOTA A VERBALE ARAN
Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3, si
precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del
presente contratto, cui non spetta l'IIS, verra' applicata una
ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
dell'indennita' integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002,
che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute
previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresi',
che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennita'
integrativa speciale sullo stipendio tabellare e' utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art. 6 ed in considerazione della necessita' di
affrontare in modo organico le situazioni di mobbing esistenti nelle
amministrazioni del comparto, le parti raccomandano che le previsioni
in esso contenute abbiano attuazione in tempi rapidi e nell'ambito
delle strutture esistenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 9 le parti convengono che nei lavori
della Commissione sara' dato particolare rilievo alle modalita' per
la riqualificazione professionale del personale appartenente all'area
A, anche in relazione ai processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art. 18, le parti prendono atto della necessita'
di verificare congiuntamente gli altri casi di donazione di organi
(ad es. rene, fegato) per i quali prevedere una particolare tutela
anche, eventualmente, nell'ambito dell'art. 6, comma 1, primo
periodo, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. La verifica dovra'
essere portata a termine entro sei mesi
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 19, le parti prendono atto della necessita'
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali preveda idonee
soluzioni organizzative atte ad evitare situazioni di
incompatibilita' quando venga fatto ricorso alle procedure di cui
all'art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, da parte di dipendenti delle
Direzioni provinciali del Lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 22, le parti affermano che
l'omogeneizzazione dell'indennita' di amministrazione percepita dai
dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. 30
luglio 1999 n. 300, non assume carattere negoziale essendo connessa
con il riassetto delle pubbliche amministrazioni interessate. Le
relative risorse, pertanto, devono essere oggetto di preciso
finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo provvedere
al raggiungimento di tale obiettivo con le risorse derivanti
dall'applicazione dell'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Tuttavia le parti, nell'ambito delle limitate risorse
contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il
processo di riallineamento retributivo perseguito sin dal contratto
collettivo del 16 maggio 1995, attraverso un meccanismo di
perequazione dei valori dell'indennita' stessa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30
aprile 1996, le parti si danno atto della necessita' di procedere,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, alla
verifica della spesa effettivamente sostenuta a fronte dei relativi
stanziamenti per l'eventuale revisione della disciplina e degli
importi attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di
rapporto di lavoro introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001, le parti
sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali
strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro
carattere di sperimentalita', offrono alle amministrazioni ampi
margini di gestione diretta dei servizi, evitando in tal modo il
ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con l'obiettivo di verificare, nell'arco della vigenza
contrattuale, la possibilita' di revisione dell'istituto della
trasferta, le parti confermano i contenuti della dichiarazione
congiunta n. 2 del CCNL del 16 maggio 2001.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria
liberta' personale;
c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) e' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo
A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente
del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo
chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un
apposito percorso formativo;
f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165
del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo
i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di
un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a
fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice
di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in
vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per
avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra'
concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati
requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla
persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali
non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del
Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara'
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia
la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia
potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991
n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga
opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125
del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto
di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del
1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su
richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un
clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli
interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito
ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che
creino disagio.
Art. 6
(Attivita' di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici
interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della
dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare
attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
3. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
5. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di
monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla
Presidente del Comitato Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti
ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita', che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilita' disciplinare. Restano
ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita'
dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i
casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attivita' che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo piu' semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
4. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire
un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di semplificazione dell'attivita' amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attivita'
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilita)
1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita' salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attivita' dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attivita' collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialita)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita' amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne'
affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente
limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode
a titolo personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del
rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati
dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare
la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra
i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di
prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle
seguenti finalita': modalita' di svolgimento dell'attivita'
dell'ufficio; qualita' dei servizi prestati; parita' di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli
uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerita'
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
Roma, 28 febbraio 2003
NOTA A VERBALE N. 1
La FP CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe dovuto destinare
maggiori risorse e materie, direttamente, alla contrattazione
integrativa di posto di lavoro, per intervenire con maggiore
incisivita' sull'organizzazione del lavoro, in coerenza con la
piattaforma presentata.
NOTA A VERBALE N. 2
La FP CGIL esprime la propria riserva sull'art. 1, comma 2, punto
b) del presente CCNL perche' l'accordo citato non e' stato
sottoscritto dalla nostra Organizzazione sindacale in quanto ritenuto
inadeguato a risolvere i gravi e ormai storici problemi degli Uffici
giudiziari.
Esemplificativa a tale proposito e' la mancata regolamentazione
dell'orario di lavoro.
Roma, 14 maggio 2003
Dichiarazione a verbale
CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del Governo di modificare
il contratto sottoscritto con l'ARAN lesiva dell'autonomia della
contrattazione e dei soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta e'
inaccettabile sul piano del metodo, e per quel che attiene al punto
relativo al conglobamento, anche sul piano del merito.
Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi esiti oggettivi la
modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo della
pensione oltre che della indennita' di buonuscita. La pretesa del
Governo di non tener conto di questo esito si poggia, non su una
presunta assenza di copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza
che il Governo usa impedendo la sottoscrizione definitiva del
contratto, azzerandone, di fatto, il risultato contrattuale
raggiunto.
CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la modifica del testo
sottoscritto solo per acquisire il contratto e per non riportare il
percorso contrattuale della categoria al punto zero.
Le scriventi OO.SS., nella convinzione della raggiungibilita'
dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini del
calcolo della pensione, la cui copertura finanziaria e' gia' in atto
presso l' INPDAP, dichiarano fin d'ora l'apertura di una specifica
vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste.
Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale
Laimer Armuzzi
Dichiarazione a verbale
La CISL FPS con riferimento alla richiesta del Governo di
modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte relativa
al conglobamento della I.I.S. nello stipendio, ritiene non
condivisibile tale metodo d'intervento unilaterale che non rispetta
il ruolo e l'autonomia negoziale delle parti.
Tale modifica richiesta dal Governo alla pre-intesa contrattuale
gia' sottoscritta appare quindi elemento di forte prevaricazione, che
peraltro non trova logica motivazione se confrontato con il lineare
sviluppo delle trattative sulla predetta materia avvenuto in sede
ARAN.
Peraltro in sede di sviluppo negoziale le Parti hanno sempre
discusso della computabilita' dell'I.I.S. nello stipendio agli
effetti della indennita' di buonuscita INPDAP, anche in relazione
alla quantificazione corrispondente costo contrattuale da imputarsi
in sede di rinnovo, e tenuto conto che la piu' complessiva
problematica riguardante la riforma previdenziale e' oggetto di
specifico confronto tra il Governo e le OO.SS. Confederali.
Pertanto la CISL FPS conviene di sottoscrivere il CCNL Comparto
Ministeri con le modifiche richieste dal Governo poiche' non alterano
la sostanza delle intese raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed al
solo fine di consentire la conclusione della citata tornata
contrattuale, dimostrando grande senso di responsabilita' nei
confronti dei lavoratori e per non riportare il percorso contrattuale
della categoria ad una pericolosa fase di penalizzante stallo.
La CISL FPS ritiene di sottoscrivere il presente CCNL anche al
fine di non fornire ulteriori alibi al Governo che con metodo
scorretto disconosce l'accordo sul Pubblico Impiego del febbraio
2002, l'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993, impedendo
il rinnovo dei contratti in tutti gli altri comparti del Pubblico
Impiego.
La CISL FPS, nella convinzione della raggiungibilita'
dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini del
calcolo della pensione, anche in considerazione della copertura
finanziaria gia' in atto presso l'INPDAP, dichiara fin d'ora
l'apertura di una specifica vertenza a sostegno delle proprie
richieste.
Roma, 14 maggio 2003
CCNL 2002-2005 Comparto Mnisteri
Dichiarazione a verbale della Confederazione UIL e della
UIL Pubblica Amministrazione
La UIL e la UIL PA esprimono il proprio dissenso, sul piano del
merito e del metodo, per le modifiche apportate dall'ARAN, su
indicazione del Governo, agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo
per il rinnovo del CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio
2003, in quanto lesive dei diritti dei lavoratori.
Infatti, tale atto unilaterale rimette in discussione l'attuale
sistema di relazioni sindacali, altera i rapporti paritetici tra le
parti nella negoziazione, indebolisce il ruolo dei soggetti
contrattuali, ripristina regole di controllo e di intervento
autoritativo estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro
introdotta dal D.Lgs 165/2001.
In particolare, la sterilizzazione degli effetti del conglobamento
dell'IIS nello stipendio sul trattamento pensionistico, rappresenta
una arbitraria decurtazione di un beneficio gia' concordato tra le
parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario.
E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo definire uno
stipendio tabellare di base che viene assoggettato ad un'unica
aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al
momento del calcolo della pensione.
Altrettanto inaccettabile e' la modifica, da perentori a
ordinatori, di alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal
modo, infatti, si introduce un pericoloso fattore di incertezza a
danno dei lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una
materia che, al contrario, necessita di regole precise. Cosi' si
favoriscono gestioni autoritarie e si scaricano sui lavoratori i
ritardi e le inefficienze delle amministrazioni.
La UIL e la UIL PA:
* preso atto dell'atteggiamento dilatorio assunto dalle
controparti nella definizione del CCNL relativo al quadriennio
2002/2005;
* considerato che il CCNL e' scaduto oramai da piu' di sedici
mesi;
* al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri benefici
contrattuali;
* per non vanificare gli effetti di recupero del potere di
acquisto delle retribuzioni;
nel sottoscrivere il presente contratto di lavoro, ribadiscono Il
proprio dissenso sulle modifiche unilaterali apportate e dichiarano
che intraprenderanno tutte le iniziative, di carattere sindacale e
giurisdizionale, finalizzate a riconoscere ai lavoratori del Comparto
Ministeri gli effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini del
calcolo della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini
relativi ai procedimenti disciplinari.
Roma, 14 maggio 2003.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 25 (personale assunto con contratto a
tempo indeterminato presso le sedi estere) le 00.SS CGIL FP - CISL
FPS - UIL PA ritengono che al suddetto personale debba essere
applicata, in materia di trattamento di malattia, la disciplina
prevista dal CCNL 94/97 e successive modificazioni per il personale
dei ministeri.
CGIL FP CISL FPS UIL PA
DICHIARAZIONE CGIL CISL UIL
Cgil Cisl Uil preso atto che l'indennita' di amministrazione del
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali con la contrattazione
integrativa e' stata omogeneizzata con quella dell'ex Dipartimento
dello Spettacolo attraverso l'utilizzo del fondo unico di
amministrazione assumono l'impegno di sostenere a tutti i livelli il
consolidamento degli importi nelle tabelle dell'indennita' di
amministrazione.
Pertanto verranno intraprese tutte le opportune iniziative
contrattuali e legislative alfine di raggiungere tale obiettivo.
Opportune soluzioni dovranno essere assunte per il Ministero della
Sanita' e per quello dell'Infrastrutture.
Roma 28 feb 03
FP CGIL FPS CISL UIL PA
Podda Tarelli Bosco
NOTA A VERBALE
La RdB Pubblico Impiego valuta negativamente l'ipotesi di accrdo
relativa al CCNL 2002- 2005 comparto Ministeri in quanto:
sul piano economico non risponde alle esigenze dell'adeguamento
delle retribuzioni all'inflazione reale e all'aumento del costo della
vita dovuta all'introduzione dell'Euro, prevedendo aumenti
assolutamente distanti dai livelli delle retribuzioni europee;
pur in presenza del blocco reiterato delle assunzioni non affronta
e non prevede alcuna soluzione al problema del precariato confermando
il pieno utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
rinvia, con una fumosa dichiarazione congiunta, la soluzione
all'annoso problema dell'adeguamento del valore dei buoni pasto
consentendo al Governo di incamerare le risorse stanziate ma non
utilizzate per questo istituto ( 60 milioni di euro );
rimanda la definizione del problema dell'ordinamento professionale
ad una istituenda Commissione i cui limiti di azione impediranno di
fatto la soluzione definitiva al giusto inquadramento del personale;
irreggimenta il personale in una gabbia disciplinare repressiva;
non da' certezze in ordine al libero esercizio delle liberta'
sindacali;
La RdB Pubblico Impiego per quanto sopra non sottoscrive l'Ipotesi
di Accordo che sottoporra' alla valutazione dei propri organismi
statutari e al referendum tra i lavoratori del Comparto al fine di
verificare la rispondenza dell'ipotesi di Accordo alle necessita' ed
alle aspettative della categoria.
Roma 28.2.2003
Direzione Nazionale RdB PI
NOTA AL VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI CCNL comparto
ministeri 2002 - 2005 SIGLATO IL 28 febbraio 2003
Analogamente a quanto riportato nella nostra nota gia' allegata
all'ipotesi di CCNL comparto ministeri siglato il 28.02.03, ribadiamo
il nostro totale dissenso all'integrazione di ulteriori modifiche di
articoli contrattuali che aumentano, pesantemente, il giudizio
complessivamente negativo gia' espresso.
Per le considerazioni di cui sopra la FLP ribadisce di non
sottoscrivere il verbale di rettifica degli articoli 12, 20 e 21
dell'ipotesi di CCNL di che trattasi, perche':
* Viene spazzato con un colpo di spugna l'unico elemento positivo
contenuto nell'ipotesi di CCNL e precisamente quella di rendere piu'
omogenee le pensioni del pubblico impiego a quelle del privato
tramite l'operazione di conglobamento dell'I.I.S. nello stipendio
tabellare con i relativi effetti, oltre che sulla Buonuscita, anche
ai fini dell'aumento forfetario del 18% della base pensionabile;
* La nuova formulazione dell'articolo inerente le procedure
disciplinari affievolisce le certezze del diritto per i lavoratori
sui termini previsti nelle fasi intermedie del procedimento
disciplinare.
Infine si contesta il metodo con il quale il Governo
unilateralmente ha bloccato un'ipotesi di contratto gia' siglata da
una parte del sindacato e dal suo agente contrattuale, dimostrando
ancora una volta l'inaffidabilita' dell'attuale sistema di relazioni
sindacali che e' di fatto lesivo delle funzioni e dell'autonomo ruolo
delle OO.SS..
Roma, 14 maggio 2003
FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL
00184 Roma -Via Napoli, 51 tel.064828232 fax.064828090 E-mail:
unsaconfsal@tin.it internet: www.unsaconfsal.it
SEGRETERIA GENERALE
DICHIARAZIONE A VERBALE
CCNL Comparto Ministeri 2002-2005
La Federazione Unsa-Confsal, pur sottoscrivendo il presente CCNL,
intende osservare quanto segue:
1. la mancata disciplina, sia normativa che economica dell'area
della vice-dirigenza, la quale viene demandata ad una commissione
paritetica di futura istituzione, vanifica di fatto la previsione
normativa contenuta nell'art.10 della legge n.145/2002;
2. L'Unsa-Confsal ritiene inoltre indispensabile salvaguardare,
nell'ambito della formulazione del nuovo sistema classificatorio da
parte della Commissione paritetica all'uopo prevista, le specifiche
professionalita' e gradi di responsabilita' esistenti all'interno
delle singole aree, evitando ogni possibile forma di appiattimento;
3. Pur prendendo atto dell'impegno di cui alla dichiarazione
congiunta n.6, questa O.S. ribadisce la necessita' di adeguare, sin
da questa tornata contrattuale il valore dei buoni pasto, fermo da
molti anni e notevolmente inferiore rispetto ad altri settori. Cio'
anche in considerazione delle disponibilita' economiche esistenti sui
corrispondenti capitoli di bilancio, non completamente utilizzati.
4. Si rileva altresi' l'assenza delle opportune specificazioni
volte a consentire l'inserimento dell'indennita' di amministrazione
nella quote "A" della base stipendiale utile ai fini pensionistici;
5. Si esprime, infine, il proprio dissenso sulle norme concernenti
i dipendenti a contratto del Ministero degli Affari Esteri
riscontrando, ancora una volta, un trattamento deteriore riservato
alla categoria in questione sia sul piano giuridico, non essendosi
prevista alcuna norma volta a migliorarne il trattamento normativo (
ad es. assenza per malattie, passaggi interni, aspettative,
formazione, tutela portatori di handicap), sia sul piano del
trattamento economico, giudicandosi del tutto insoddisfacente la sola
previsione di incrementi del Fondo Unico di Amministrazione.
Il dovuto riconoscimento della professionalita' espressa dai
dipendenti in questione, contenuto nella proposta della scrivente
O.S. di revisione del quadro normativo contrattuale, peraltro, non
avrebbe determinato eccessivi incrementi di spesa.
Del tutto arbitraria appare, poi, la discriminazione operata
all'interno della categoria, limitando l'applicazione del CCNL ai
soli impiegati in possesso della cittadinanza italiana,
discriminazione che si pone in evidente contrasto con la normativa
del lavoro nazionale e comunitaria.
In particolare, non si comprende il motivo per il quale al
personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge
locale non debba essere riconosciuto il diritto di elettorato attivo
e passivo per le elezioni delle RSU, non ravvisandosi alcun
impedimento derivante dalla normativa locale del lavoro.
Roma, 28 febbraio 2002
NOTA A VERBALE
La Federazione UNSA-CONFSAL sottoscrive il verbale di rettifica
dell'intesa del 28/02/2003 sul CCNL Comparto ministeri 2002 - 2005
Biennio Economico 2002 - 2003 per l'improrogabile necessita' di
consentire l'erogazione dei miglioramenti economici al personale
interessato che attende da circa 17 mesi di percepire gli arretrati e
l'aumento mensile.
Occorre riconoscere, pero', che l'intesa sul conglobamento dell'
I.I.S. (Indennita' Integrativa Speciale), pur con le precisazioni
apportate, costituisce il pre-riconoscimento di' un diritto che
dovra' trovare la sua naturale definizione nelle iniziative
governative di un provvedimento legislativo specifico, coerente con
le finalita' dei presente documento contrattuale.
CISAL INTESA
DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CCNL 2002-2005 COMPARTO MINISTERI
La scrivente federazione, pur dando atto degli sforzi fatti sia
sul piano normativo che economico, esprime comunque alcune
perplessita' su alcuni punti che ritiene particolarmente
qualificanti.
In particolare:
Per la parte economica:
* gli importi destinati agli incrementi tabellari risultano
insoddisfacenti, in quanto non consentono
di garantire il potere di acquisto delle retribuzioni fortemente
eroso dal riaccendersi del
processo inflattivo e che e' stata la rivendicazione principale
durante tutta la trattativa;
* permane una pesante differenza di importi delle indennita' di
amministrazione tra i diversi
ministeri e anche nell'ambito delle amministrazioni accorpate;
* le risorse destinate alla produttivita' appaiono del tutto
insufficienti, riducendo di fatto la
possibilita' di attivare i percorsi di riqualificazione
professionale.
Per la parte normativa:
* la proposta dell'ARAN di rinviare ad una Commissione Paritetica
la necessaria rivisitazione del
sistema classificatorio non ha trovato concorde la nostra sigla in
quanto detto rinvio non
consente di dare immediata soluzione ai rilievi sollevati dalla
sentenza n. 194/2001 della
Consulta, lasciando il personale in balia di un contenzioso
diffuso e limitando al contempo, la
possibilita' di attivare le riqualificazioni professionali, con il
rischio reale di rinviare il problema
fino alla prossima tornata contrattuale;
* la presa d'atto della operativita' dei contratti integrativi
appare una evidente forzatura sia sul
piano del metodo (i due livelli di contrattazione sono separati)
sia su quello del merito, posto
che i contenuti degli integrativi non sono tra loro omogenei ed
hanno prodotto pareri diversi da
parte della Avvocatura dello Stato;
Inoltre, si deve, purtroppo, registrare che alcune questioni non
hanno trovato risposta nel testo
finale del CCNL.
In particolare:
* l'attuazione della vicedirigenza dovrebbe essere disciplinata
dal contratto, ed e' invece
rimandata ai lavori di una commissione dai tempi incerti ed
indeterminate competenze;
??l'attuazione dell'area dei professionisti sembra nuovamente
differita nei tempi e subordinata
nelle dinamiche della vicedirigenza mentre deve individuare
percorsi e risorse economiche
proprie, ovvero altre forme di riconoscimenti;
* continuano a non essere istituite le posizioni super per le ex
qualifiche funzionali attualmente
sprovviste (B1, B2, C2).
La Federazione ritiene pertanto di sottoscrivere il presente CCNL,
esprimendo le perplessita',
indicate sopra, per tutelare la continuita' negoziale della sigla
rappresentata.
FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE
FLP
00187 ROMA -Via Piave 61 sito internet: Ernail:
flppoSta@5oftHome:.net
tel. 06/42000358 -06/42010899 fax. 06/42010628- 06/23318983-
06/23318985
Segreteria Generale
NOTA AL CCNL COMPARTO MINISTERI 2002- 2005
DICHIARAZIONE A VERBALE
FLP pur prendendo atto che alcuni rilevanti passaggi proposti
nella propria piattaforma contrattuale sono stati recepiti, esprime
contrarieta' rispetto a fondamentali aspetti del CCNL dei dipendenti
del Comparto Ministeri per il quadriennio 2002-2205.
Prioritariamente si rileva che, per la parte riservata alle
relazioni sindacali, il contratto nega i piu' fondamentali principi
di democrazia sindacale, limitando arbitrariamente la liberta'
contrattuale del sindacato e precludendo un effettivo potere di
verifica sui contenuti del CCNL da parte dei lavoratori.
In tal senso si contesta la clausola che esclude dalla
contrattazione di Ministero le sigle che, pur vantando i requisiti
della maggiore rappresentativita', non abbiano stipulato il CCNL, con
l'aggravante che alle stesse vengono addirittura preclusi anche i
diritti sindacali garantiti dal D.Lgs 165/2001; si censura, inoltre,
il mancato inserimento di una disciplina del referendum per la
diretta approvazione del CCNL da parte dei lavoratori.
La FLP, pertanto, appone la propria firma al CCNL dei dipendenti
Ministeriali 2002-2005 in via principale al fine di poter continuare
ad operare, presso le Amministrazioni Statali, per la difesa e la
tutela dei propri associati e di quei valori di liberta' e democrazia
sindacale compressi dal CCNL stesso.
o Cio' premesso si evidenziano gli elementi di dissenso che la FLP
rileva.
sotto l'asQetto economico
* non garantisce un recupero del potere di acquisto degli stipendi
rispetto all'inflazione reale. Le retribuzioni rimangono quindi
ancora ben lontane da quelle europee;
* rende inapplicabile l'istituto della vacanza contrattuale, con
il conseguente ampliarsi dei ritardi nei rinnovi contrattuali;
* non garantisce la perequazione delle indennita' di
amministrazione esistenti nelle diverse amministrazioni del comparto
ministeri; anzi, l'attuale sistema contrattuale esistente, con la
previsione del trascinamento di parte dell'indennita' di
amministrazione sull'indennita' di buon uscita e sul TFR, acuisce la
sperequazione, protraendone gli effetti anche oltre il termine della
vita lavorativa dei dipendenti;
* utilizza quota parte degli stanziamenti contrattuali per
finanziare gli oneri derivanti dal conglobamento dell'indennita'
integrativa speciale nello stipendio tabellare;
* non recepisce la richiesta di adeguamento del valore economico
dei buoni pasto, perseverando di fatto una discriminazione rispetto a
quanto diversamente previsto e attuato in altri comparti di
contrattazione.
Sotto l'aspetto normativo
* sono disattese le aspettative di carriera dei lavoratori
ministeriali con la mancata previsione di un nuovo sistema di
ordinamento professionale;
* in particolare, si registra la mancata previsione, anche in
contrasto con la stessa direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica, dell'omogeneizzazione dei
sistemi ciassificatori esistenti nei differenti comparti con la
necessaria introduzione dell'area D;
* la previsione di cui a11'art. 8, di fatto non risolve i problemi
-relativi alle attuali procedure di riqualificazione in corso nei
diversi ministeri alla luce della sentenza n. 194 della Corte
Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;
* viene istituita una ennesima commissione paritetica per lo
studio di un nuovo sistema ciassificatorio con il preciso scopo di
posticipare al prossimo rinnovo contrattuale giuridico (2006-2009)
qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;
* vengono disattese numerose proposte avanzate dalla FlP su
diverse materie contrattuali, fra le quali:
o mancato adeguamento monte giorni permessi retribuiti ex art. 18;
o mancata abrogazione decurtazione indennita' di amministrazione
su malattie (15 gg); o mancata introduzione della prestazione
lavorativa flessibile per la famiglia;
o mancata previsione di contingenti minimi di ore annuali di
formazione per dipendente;
o mancata previsione norme di raccordo per omogeneizzazione delle
modalita' di applicazione dell'indennita' di trasferta in atto presso
il Ministero della Difesa.
la FLP rilevata inoltre l'assurda e illegittima situazione che si
e' venuta a creare nel Contratto con la esclusione della quota
dell'indennita' integrativa speciale conglobata nello stipendio dal
calcolo ai fini della base pensionabile nonche' con l'eliminazione
della perentorieta' dei termini relativi ai procedimenti
disciplinari, ribadisce il proprio dissenso sulle modifiche apportate
e dichiara la propria intenzione di attivare tutte le azioni
necessarie per ottenere il ripristino di tali Istituti.
Roma, 12 giugno 2003
IL SEGRETARI FLP