CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

 

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Gazzetta Ufficiale N. 152 del 03 Luglio 2003)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALICAPO I

 

Il giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha

avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali : Confederazioni :

FP/CGIL firmato CGIL firmato

FPS/CISL firmato CISL firmato

UIL/PA firmato UIL firmato

CISAL INTESA firmato CISAL firmato

CONFSAL/ UNSA firmato CONFSAL firmato

RDB/PI non firmato RDB - CUB non firmato

FLP firmato UGL firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto

Ministeri.per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio

economico 2002 - 2003.

 

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto

il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le

amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8,

comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione

collettiva del 18 dicembre 2002.

2. Il presente contratto si applica, altresi':

a) al personale dipendente di nazionalita' italiana, assunto - ai

sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre

1990 n.401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli

Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti

italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del

22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni di cui agli

artt. 18 e 25;

b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL

del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24

aprile 2002;

c) al personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria di

cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo

quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL puo'

essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le

materie ivi previste.

4. ll riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del

presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.

ART. 2

DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE

DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31

dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 2002

fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di

stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle

amministrazioni interessate con idonea pubblicita' da parte

dell'ARAN.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere

vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni

destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al

comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di

anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con

lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono

integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal

successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme

sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante

tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le

parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad

azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla

data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre

mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai

dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita'

secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del

23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la

procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del

2001.

7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte

economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del

negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione

programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,

secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al

comma precedente.

 

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALICAPO I

ART. 3

RELAZIONI SINDACALI

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal

CCNL del 16 febbraio 1999 con le modifiche riportate ai seguenti

articoli.

ART. 4

TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE

DEI CONTRATTI INTEGRATIVI

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale

per la parte normativa e biennale per la parte economica e si

riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello,

da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie

previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di

negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi

contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono

determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza

annuale.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte

pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta

giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente

contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 8,

comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro

trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la

relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto

previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine,

l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla

delegazione trattante e' inviata entro 5 giorni agli organismi

indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita relazione

illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,

il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte

pubblica la sottoscrizione e' demandata al Presidente della

delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti

organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite

clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro

attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione

dei successivi contratti.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro

cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale

con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16

febbraio 1999, che e' pertanto disapplicato.

ART. 5

MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE

1. All'art. 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 ,

dopo il terzo alinea e' aggiunto il seguente :

"Criteri generali per l'attuazione della mobilita' volontaria dei

dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche

di una stessa amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al

comma 5".

2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , al termine

dell'ultima frase del punto 3 e' aggiunta la seguente frase: "le

materie per le quali e' prevista l'informazione preventiva e

successiva possono essere integrate nell'ambito della contrattazione

di secondo livello in sede di amministrazione di cui all'art.4, comma

3, lett. A) ".

3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6

lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, sono altresi' costituiti

appositi Comitati paritetici, ai quali e' affidato il compito di

acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in

materia di formazione e di aggiornamento professionale per la

realizzazione delle finalita' di cui all'art. 26 del citato CCNL.

 

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 6

COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING

1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta

emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing,

inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di

lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei

confronti di un lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di

atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in

modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,

denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle

condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la

professionalita' o la dignita' del lavoratore stesso nell'ambito

dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal

contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla

risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono

la necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di

contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza

sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze

pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato

e, piu' in generale, migliorare la qualita' e la sicurezza

dell'ambiente di lavoro.

3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6,

lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti,

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,

specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i

seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e

qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di

propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con

particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di

lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare

l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla

prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticita', anche

al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle

amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano,

in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di

ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della

figura del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione

dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.

5. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui

al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunita' di attuare,

nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art.

26 del CCNL del 16 febbraio 1999, idonei interventi formativi e di

aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra

l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore

consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue conseguenze

individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti,

attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche

interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare

il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente

lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da

ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del

presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti

dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene designato tra

i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai

componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo e'

previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione

paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del

Comitato per le pari opportunita', appositamente designato da

quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita'

dei due organismi.

7. Le Amministrazioni favoriscono l'operativita' dei Comitati e

garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In

particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito

lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati

sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.

8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per

la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei

nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati

nell'incarico per un solo mandato.

 

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI

ART. 7

NORMA DI RINVIO

1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto

previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10,

comma 2 relativo alle modalita' di accredito dei dirigenti sindacali

presso le amministrazioni, nonche' ai CCNQ stipulati il 27 gennaio

1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e

loro successive modifiche.

2. In relazione alla questione insorta sull'art. 9 comma 1, del

CCNL del 16 febbraio 1999 relativamente alla fruibilita' dei permessi

sui luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessita' di

procedere ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale

che iniziera' entro il 15 marzo 2003.

 

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALECAPO IIL SISTEMA CLASSIFICATORIO

ART. 8

PRINCIPI DEL SISTEMA

1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di

garantire il progressivo miglioramento della funzionalita' degli

uffici nonche' promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione

amministrativa, le parti convengono sulla opportunita' di confermare

l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 16

febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione

professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di

supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena

armonizzazione con il settore privato.

2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle

risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione

alla maggiore flessibilita' organizzativa attuata con i contratti

collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la

contrattazione integrativa debba valorizzare, in particolare, i

seguenti principi gia' enunciati nel citato sistema classificatorio:

a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno,

ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la copertura

dei posti;

b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai

candidati, in relazione alle peculiarita' professionali che

caratterizzano le aree e i profili cui si riferiscono le selezioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999,

all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli

culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione

professionale ed alle prove selettive finali e' attribuito un peso

equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo

ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno

partecipato alla selezione.

c) esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, della

prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla

posizione economica immediatamente inferiore.

3. Un ruolo fondamentale e' attribuito alla formazione continua,

che attraverso una serie organica ed articolata di interventi,

costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale,

di aggiornamento delle competenze, nonche' di affermazione di una

nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena

attuazione all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, in particolare

rendendo disponibili le risorse indicate nel comma 5 della medesima

norma.

4.Le parti si danno reciproco atto della operativita' dei

contratti integrativi gia' stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto

il sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano ad

assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile

iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.

ART. 9

COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO

1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalita'

dei dipendenti e della qualita' delle prestazioni lavorative

individuali richiedono l'impegno delle parti nel portare avanti il

sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 16

febbraio 1999, quale efficace e concreto strumento di riforma.

2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima applicazione

del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto della

necessita' di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire

anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore gestione

dei processi lavorativi ed un impiego piu' flessibile delle risorse

umane.

3. A tal fine e' istituita, entro trenta giorni dall'entrata in

vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN -

Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente

CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza

idonei al raggiungimento degli obiettivi suindicati e di formulare

alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema

classificatorio che in particolare esamini la possibilita' di:

- attuare una riduzione degli attuali accessi dall'esterno;

- individuare all'interno delle aree posizioni esclusivamente

economiche e le relative modalita' di sviluppo professionale;

- ricomporre i processi lavorativi attraverso una nuova

declaratoria di area, con l'indicazione di eventuali norme

transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo sistema;

- valutare le implicazioni sulla dotazione organica derivanti

dall'applicazione delle proposte.

Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale,

saranno adottate sulla base della rappresentativita' espressa dalle

stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. A tale Commissione e' demandato anche il compito di formulare

proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area della

vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del

Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed

organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverra'

con le modalita' e tempi indicati nell'art. 10 della legge 19 luglio

2002 n.145.

 

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVOROCAPO INORME DISCIPLINARI

ART. 10

CLAUSOLE GENERALI

1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo IV del CCNL del

16 maggio 1995 come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in

particolare gli artt. 23, 24 e 26 del citato capo IV, fatte salve le

modificazioni di cui ai successivi articoli.

ART. 11

MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995

1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le

seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" e' modificata

in "obblighi del dipendente";

b) al termine del comma 1, dopo il punto, e' aggiunta la seguente

frase "Il dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai

principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di

condotta allegato";

c) al comma 3, lettera d), le parole "della legge 4 gennaio 1968,

n.15" vengono sostituite con "del d. lgs. del 28 dicembre 2000 n. 443

e del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445";

d) al comma 3, lettera q), dopo le parole "interessi finanziari o

non finanziari propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o

di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi".

ART. 12

MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995

1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le

seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:

"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi

disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo

la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni

disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di

retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino

a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da

11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso."

b) al comma 4 il riferimento all' "art.59, comma 4, del d. lgs. n.

29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma

4, del d. lgs. n. 165 del 2001";

c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:

"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la

sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della

struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti

all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione

all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di

continuita' presso quest'ultimo ufficio."

d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:

"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori

il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare.

Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque

applicati nel rispetto dei principi di tempestivita' ed immediatezza,

che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

e) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma:

"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia

all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".

ART. 13

CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'

delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza e in

conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001

e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti

criteri generali:

a) il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati

anche in relazione:

- alla intenzionalita' del comportamento, alla rilevanza della

violazione di norme o disposizioni;

- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla

negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche

della prevedibilita' dell'evento;

- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o

attenuanti;

- alle responsabilita' derivanti dalla posizione di lavoro

occupata dal dipendente;

- al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra

loro;

- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare

riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto

dalla legge;

- al comportamento verso gli utenti;

b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura

gia' sanzionate nel biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda

della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore

entita' prevista nell'ambito del medesimo comma.

c) al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute in

un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro

collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la

sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette

infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.

2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o

scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di

retribuzione si applica al dipendente per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di

assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri

dipendenti o nei confronti del pubblico;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti

a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',

debba espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli

infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia

derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi

dell'amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela

del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;

f) insufficiente rendimento;

L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio

dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si

applica per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione

del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma

2 presentino caratteri di particolare gravita';

b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o

arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entita' della

sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o

dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla

gravita' della violazione degli obblighi del dipendente, agli

eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a

trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;

d) svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di

malattia o di infortunio;

e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente

in procedimenti disciplinari;

f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il

pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti

di lavoro, anche con utenti;

g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione,

tenuto conto del rispetto della liberta' di pensiero e di espressione

ai sensi dell'art.1 L. n.300 del 1970;

h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave

all'amministrazione o a terzi;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,

che siano lesivi della dignita' della persona;

j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili

e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione

psicologica nei confronti di un altro dipendente.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6

mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma

precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure

quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di

particolare gravita';

b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15

giorni;

c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,

manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di

pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando, in

relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di

vigilanza o di controllo;

d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a

comportamento negligente;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e

comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza

morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro

dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o

addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di

particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della persona.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il

dipendente e' privato della retribuzione fino al decimo giorno

mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso

una indennita' pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25,

comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonche' gli

assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione

non e', in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianita' di

servizio.

5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si

applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle

mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o

recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato

l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal

servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6,

lett. a);

b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto

dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio

nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di

mobilita' attivata;

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato

dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si

sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il

dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma

4;

e) continuita', nel biennio, dei comportamenti attestanti il

perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta

a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che

dimostri la piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli

obblighi di servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,

di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e

denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione

psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un

danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto

lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche

di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in

servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al

rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua

specifica gravita'.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si

applica per:

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie

o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie

di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in

servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al

rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la

prosecuzione per la sua specifica gravita';

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione

di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a

seguito di presentazione di documenti falsi;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti

o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale,

sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure

provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato:

1. per i delitti indicati nell' art. 1, commi 1 e 4 septies,

lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed

e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;

2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici;

3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27

marzo 2001 n. 97.

7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono

comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi

riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli

obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 16 maggio

1995, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura

delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere

data la massima pubblicita' mediante affissione in ogni posto di

lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di

pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre.

9. L'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 e' disapplicato. Di

conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 25 devono intendersi

all'art. 25 come rinovellato dal presente contratto.

ART.14

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di

rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento

disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento

disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.

Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della

denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia'

avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando

l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un

procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti

oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla

sentenza definitiva.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97

del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai

sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da quando

l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si

conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del

2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso e'

riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto

notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i

successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come

conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6,

lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata

all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto

dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653

c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,

oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata

assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento

medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione

l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett.

h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di

revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di

assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in

altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima

qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del

licenziamento.

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato

nell'area e nella posizione economica in cui e' confluita la

qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia

intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di

premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno

diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al

dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le

indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla

prestazione di lavoro straordinario.

ART. 15

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della

liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione

della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque

dello stato restrittivo della liberta'.

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo

stato di restrizione della liberta' personale, puo' prolungare il

periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva

alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione

della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a

procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'

personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente

attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da

comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare

del licenziamento ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti

dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art.

316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992.

5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n.

97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente

articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso

art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non

definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della

pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del

2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto

previsto dall'art. 14 in tema di rapporti tra procedimento

disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono

corrisposti un'indennita' pari al 50% della retribuzione indicata

all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001,

nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione

individuale di anzianita', ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o

proscioglimento, ai sensi dell' art. 14, commi 6 e 7, quanto

corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di

indennita' verra' conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se

fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o compensi per

servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il

giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del

medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovra'

tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento

disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con

una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente

sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,

escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni speciali o

per prestazioni di carattere straordinario nonche' i periodi di

sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del

giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa

di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non

revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque

anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di

diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento

disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del

procedimento penale.

11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.

27 del CCNL del 16 maggio 1995.

ART. 16

NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione

del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure

vigenti alla data del loro inizio.

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si

applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del 16 maggio

1995 come rinovellato dal presente contratto, qualora piu'

favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.

 

CAPO II

RAPPORTO DI LAVOROCAPO INORME DISCIPLINARI

ART. 17

CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI

NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione

di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto, il

codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta

contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla

raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le

parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,

allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001,

riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo,

dopo la virgola, viene cosi' integrato " fatta salva l'applicazione

dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448".

2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001, le

parti prendono atto che per mero errore materiale, e' stata omessa la

citazione della legge 24 maggio 1970 n. 336. Pertanto il comma 3 del

suddetto articolo viene integrato, dalla data di entrata in vigore

del predetto CCNL, come qui di seguito indicato:"In relazione ai

benefici previsti per gli ex-combattenti e simili continua a farsi

riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive

modificazioni ed integrazioni."

3. Con riferimento al personale di cui all'art. 1, comma 2,

lett.a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi

indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di

comparto, ivi richiamate in relazione agli istituti per i quali e'

prevista la diretta applicabilita' al personale medesimo, si

intendono modificate o integrate dalle norme contenute nel presente

contratto.

4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono

che, tra le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del CCNL del 16

maggio 2001, sin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo,

sono state ricomprese le risorse gia' destinate alla corresponsione

dell'indennita' rischio radiologico, che continua ad essere

attribuita al personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni

previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale tecnico di

radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto la

denominazione dell'indennita' di rischio e' cambiata in indennita'

professionale.

5. All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL del 16 maggio 2001, il

comma 2 ivi indicato, al termine, e' integrato con il seguente

periodo: "Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i

permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di

testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da

gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il

raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi,

i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle

competenti autorita'"

6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 viene integrato

con il seguente periodo: "Tra queste ultime assumono particolare

rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito

dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1,

della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i

permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".

7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con

orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i

permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una

ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione,

senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli

istituti contrattuali applicabili.

8 Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del

7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono

quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella

contrattazione integrativa.

ART. 19

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

1. Per tutte le controversie individuali e' previsto il tentativo

obbligatorio di conciliazione.

2. A tal fine il dipendente puo' avvalersi delle procedure di

conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in tema

di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto

di lavoro ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23

gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.

3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente puo' adire

l'autorita' giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa

possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a

prescindere dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle

indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure

indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e

successive modificazioni e proroghe.

4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui

al comma 1, sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo

stesso ovvero dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9

del d. lgs. n. 165 del 2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del

CCNL del 16 febbraio 1999.

 

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I

ART. 20

STIPENDIO TABELLARE

1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto

dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il

biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e

programmata del biennio precedente nonche' di una anticipazione del

differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi

nell'anno 2002.

2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti

dall'art. 2, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2001, sono

incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita',

indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' integrativa

speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio

2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della

retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto

conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento

economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in

base alle vigenti disposizioni.

4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei

commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite

dall'allegata Tabella B.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi

dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma

6, del presente CCNL.

ART. 21

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul

compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di

quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,

sull'indennita' di cui agli artt. 13, comma 4 e 15, comma 7 del

presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e

previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto

entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20

sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti

al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,

nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti

dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' quella

prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti

maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita'

integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL,

non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in

atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2,

comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

ART. 22

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

1. Allo scopo di favorire il procedimento di perequazione delle

retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, le

misure attualmente vigenti dell'indennita' d'amministrazione sono

incrementate degli importi e con la decorrenza indicati nelle Tabelle

C e D.

2. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra

amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL

del 16 maggio 2001, al personale viene corrisposta l'indennita' del

comma 1, nella misura spettante presso l'amministrazione di

destinazione.

ART. 23

INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi

dell'art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6 del CCNL 21

febbraio 2001 e' ulteriormente incrementato di un importo pari a €

10,90 pro - capite per tredici mensilita' con decorrenza 1° gennaio

2003.

2. Sono, altresi', confermate le modalita' di utilizzo del fondo

di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'art.7 del CCNL

del 21 febbraio 2001.

ART. 24

NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA

1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle disponibilita'

economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto relativo

al biennio economico 2002 - 2003, sono ricomprese le risorse

specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena

copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio

2001 relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro.

2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli

istituti di cui all'art. 23 non vengano completamente utilizzate

nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di

amministrazione per l'esercizio successivo.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano

confermate le norme dei precedenti CCNL.

 

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I

ART. 25

PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE

1. Il fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo

indeterminato presso le sedi estere, di cui all'art. 10 del CCNL del

12 aprile 2001, e' ulteriormente incrementato di un importo

complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a € 530.000 annui

con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in € 1.220.000 annui con

decorrenza 1 gennaio 2003. Tali importi sono individuati sulla base

degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante

personale del comparto.

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 26

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano

confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non

disapplicate:

- CCNL 1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare riferimento

all'art. 19, nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro e' di

36 ore settimanali; CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12

gennaio 1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile

1996; CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001;

CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di

eventuali interventi legislativi in materia di orario di lavoro, le

parti si incontreranno per ridefinire la disciplina ai sensi

dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 27

DISAPPLICAZIONI

1. - Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono

disapplicate le seguenti norme:

a) Con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per la

stipulazione dei contratti integrativi): l'art. 5 del CCNL del 16

febbraio 1999;

b) Con riferimento agli artt. 13 (Codice disciplinare) e 14

(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale):

l'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dall'art. 17,

commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio 2001;

c) Con riferimento all'art. 15 (Sospensione cautelare in caso di

procedimento penale): l'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995;

d) Con riferimento all'art. 16 (Norme transitorie per i

procedimenti disciplinari): l'art. 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16

maggio 1995

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'

 

=====================================================================

Posizione dal 1.1.02 dal 1.1.03

economica

---------------------------------------------------------------------

Ispettore Generale r.e. 59,50 66,3 0

Direttore Divisione r.e. 55,30 61,60

C3-S 47,90 53,40

C3 47,90 53,40

C2 43,60 48,60

C1-S 39,80 44,40

C1 39,80 44,40

B3-S 36,50 40,61

B3 36,50 40,61

B2 34,30 38,20

B1 32,60 36,30

A1-S 30,90 34,40

A1 30,90 34,40

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilita'

 

 

=====================================================================

Posizione dal 1.1.02 dal 1.1.03 (1)

economica

---------------------------------------------------------------------

Ispettore Generale r.e. 18.899,48 26.667,22

Direttore Divisione r.e. 17.178,86 24.784,21

C3-S 15.667,74 22.949,97

C3 14.190,15 21.472,38

C2 12.417,72 19.546,16

C1-S 11.558,70 18.537,36

C1 10.876,46 17.855,12

B3-S 10.548,16 17.406,52

B3 9.487,87 16.346,23

B2 8.598,99 15.375,22

B1 7.906,16 14.619,38

A1-S 7.725,15 14.3 73,71

A1 7.194,75 13.843,31

(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe

l'Indennita' Integrativa Speciale.

Tabella C

Incrementi mensili dell'Indennita' d'amministrazione

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilita'

Corte dei Conti- Ministero Giustizia - Consiglio di Stato -

Avvocatura di Stato Ministero Giustizia DAP - ex Ministero Commercio

Estero - ex MURST ex PCM Dip.Spettacolo/Turismo/Aree Urbane/Affari

Sociali ex Ministero Trasporti Motorizzazione/Marina

mercantile/Civilavia ex Ministero Beni culturali- Ministero della

Salute

 

=====================================================================

Posizione Incremento Rideterminato (1)

economica dal 1.1.02 dal 1.1.03

---------------------------------------------------------------------

Ispettore Generale r.e. 9,80 10,80

Direttore Divisione r.e. 9,60 10,80

C3-S 9,00 10,00

C3 9,00 10,00

C2 8,00 8,80

C1-S 7,20 8,00

C1 7,20 8,00

B3-S 6,20 7,00

B3 6,20 7,00

B2 5,60 6,40

B1 5,20 5,80

A1-S 4,80 5,40

A1 4,80 5,40

(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe

l'incremento corrisposto da11.1.2002.

Tabella D

Incrementi mensili dell'Indennita' d'amministrazione

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilita'

Ministero Comunicazioni-ex Ministero Lavoro -ex Ministero Tesoro e

Bilancio ex Ministero Finanze - Ministero Difesa - Ministero Interno

- ex Ministero Industria ex Ministero Ambiente-ex Ministero Lavori

Pubblici ex Ministero Pubblica Istruzione Ministero Politiche

Agricole - Ministero Affari Esteri

 

=====================================================================

Posizione Incremento Rideterminato (1)

economica dal 1.1.02 dal 1.1.03

---------------------------------------------------------------------

Ispettore Generale ne. 27,80 29,00

Direttore Divisione ne. 26,60 27,80

C3-S 20,80 21,80

C3 20,80 21,80

C2 18,60 19,60

C1-S 16,60 17,40

C1 16,60 17,40

B3-S 14,60 15,40

B3 14,60 15,40

B2 13,20 13,80

B1 11,80 12,40

A1-S 10,60 11,20

A1 10,60 11,20

(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe

l'incremento corrisposto da11.1.2002.

NOTA A VERBALE ARAN

Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3, si

precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del

presente contratto, cui non spetta l'IIS, verra' applicata una

ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura

dell'indennita' integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002,

che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute

previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresi',

che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennita'

integrativa speciale sullo stipendio tabellare e' utile ai fini

dell'indennita' di buonuscita.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione all'art. 6 ed in considerazione della necessita' di

affrontare in modo organico le situazioni di mobbing esistenti nelle

amministrazioni del comparto, le parti raccomandano che le previsioni

in esso contenute abbiano attuazione in tempi rapidi e nell'ambito

delle strutture esistenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento all'art. 9 le parti convengono che nei lavori

della Commissione sara' dato particolare rilievo alle modalita' per

la riqualificazione professionale del personale appartenente all'area

A, anche in relazione ai processi di esternalizzazione dei servizi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

In relazione all'art. 18, le parti prendono atto della necessita'

di verificare congiuntamente gli altri casi di donazione di organi

(ad es. rene, fegato) per i quali prevedere una particolare tutela

anche, eventualmente, nell'ambito dell'art. 6, comma 1, primo

periodo, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. La verifica dovra'

essere portata a termine entro sei mesi

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

In relazione all'art. 19, le parti prendono atto della necessita'

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali preveda idonee

soluzioni organizzative atte ad evitare situazioni di

incompatibilita' quando venga fatto ricorso alle procedure di cui

all'art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, da parte di dipendenti delle

Direzioni provinciali del Lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Con riferimento all'art. 22, le parti affermano che

l'omogeneizzazione dell'indennita' di amministrazione percepita dai

dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. 30

luglio 1999 n. 300, non assume carattere negoziale essendo connessa

con il riassetto delle pubbliche amministrazioni interessate. Le

relative risorse, pertanto, devono essere oggetto di preciso

finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo provvedere

al raggiungimento di tale obiettivo con le risorse derivanti

dall'applicazione dell'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio

1993. Tuttavia le parti, nell'ambito delle limitate risorse

contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il

processo di riallineamento retributivo perseguito sin dal contratto

collettivo del 16 maggio 1995, attraverso un meccanismo di

perequazione dei valori dell'indennita' stessa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

In relazione all'Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30

aprile 1996, le parti si danno atto della necessita' di procedere,

entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, alla

verifica della spesa effettivamente sostenuta a fronte dei relativi

stanziamenti per l'eventuale revisione della disciplina e degli

importi attualmente vigenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di

rapporto di lavoro introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001, le parti

sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali

strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro

carattere di sperimentalita', offrono alle amministrazioni ampi

margini di gestione diretta dei servizi, evitando in tal modo il

ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento

delle attivita' istituzionali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

Con l'obiettivo di verificare, nell'arco della vigenza

contrattuale, la possibilita' di revisione dell'istituto della

trasferta, le parti confermano i contenuti della dichiarazione

congiunta n. 2 del CCNL del 16 maggio 2001.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE

NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1

(Definizione)

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento

indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa

alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero

che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione

nei suoi confronti;

Art. 2

(Principi)

1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:

a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri

come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;

b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad

essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria

liberta' personale;

c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a

denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo

di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;

d) e' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di

fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo

A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e

viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente

del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del

Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo

chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,

mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.

Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire

preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo

d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito

d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della

persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di

Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio

interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un

apposito percorso formativo;

f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta

riservatezza dei soggetti coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di

molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di

quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165

del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo

i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione

relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di

un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti

comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi

delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;

h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a

fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice

di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in

caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura

improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.

2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento

negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in

vigore.

Art. 3

(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a

sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente

potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per

avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al

caso.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra'

concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla

delicatezza dell'argomento affrontato.

3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati

requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato

dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla

dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di

contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4

(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente

oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine

di favorire il superamento della situazione di disagio per

ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla

persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche'

offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire

mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5

(Denuncia formale)

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali

non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del

Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento

indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con

l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al

dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara'

tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei

procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra

forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia

la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia

potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.

3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta

riservatezza dei soggetti coinvolti.

4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991

n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento

disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga

opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il

Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili

alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a

ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino

reciprocamente l'inviolabilita' della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125

del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del

procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il

denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto

di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli

comporti disagio.

6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del

1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento

disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su

richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di

trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del

procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un

clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli

interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con

l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito

ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che

creino disagio.

Art. 6

(Attivita' di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le

aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti

adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle

procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.

2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici

interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della

dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di

comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare

attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei

dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del

rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali

sul posto di lavoro.

3. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le

Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro

le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.

4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato

alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso

di molestie sessuali.

5. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di

monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta

nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale

scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'

a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla

Presidente del Comitato Nazionale di Parita' un'apposita relazione

sullo stato di attuazione del presente Codice.

6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo

d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad

incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti

ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie

sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni

ritenute necessarie.

ALLEGATO 2

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono

specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e

imparzialita', che qualificano il corretto adempimento della

prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale

militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia

penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e

dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto

dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma

3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento

con le previsioni in materia di responsabilita' disciplinare. Restano

ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita'

dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i

casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o

comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o

regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le

previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e

specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai

sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165.

Art. 2

(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale

di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di

rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'

dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il

dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente

l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri

comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine

di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle

sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di

interessi. Egli non svolge alcuna attivita' che contrasti con il

corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare

situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o

all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la

giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie

competenze, si impegna ad adempierle nel modo piu' semplice ed

efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita'

connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone

per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni

di cui dispone per ragioni di ufficio.

4. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire

un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e

l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la

massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.

Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano

titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le

notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni

dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e

delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura

di semplificazione dell'attivita' amministrativa, agevolando,

comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attivita'

loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in

vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la

distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei

limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni

e dei compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e

funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.

Art. 3

(Regali e altre utilita)

1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,

neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita' salvo

quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o

comunque possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti

all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,

regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il

quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un

sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,

salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4

(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di

associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la

propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere

non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento

dell'attivita' dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici

o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad

associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a farlo promettendo

vantaggi di carriera.

Art. 5

Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di

tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che

egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i

predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti

che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,

limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica

all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi

finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la

funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto

grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano

attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in

contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano

coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su

motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari

generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla

propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6

(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di

decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri

ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di

individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di

individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,

procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,

comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in

cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il

dirigente dell'ufficio.

Art. 7

(Attivita' collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi

dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni

alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con

individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio

precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti

all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento

di incarichi remunerati.

Art. 8

(Imparzialita)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,

assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in

contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non

rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente

accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalita' di svolgimento

dell'attivita' amministrativa di sua competenza, respingendo in

particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi

superiori.

Art. 9

(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre

nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei

rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali

nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti

intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa

nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10

(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne'

affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di

decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente

limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente

necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o

attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi

d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per

esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto

dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti

d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee

all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode

a titolo personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione

all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11

(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta

adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le

spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento

proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle

pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni

a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro

da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli

appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro

reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere

informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il

dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a

detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene

informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli

organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a

decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio'

possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua

indipendenza ed imparzialita'.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre

comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e

comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in una

amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del

rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati

dall'amministrazione

nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare

la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra

i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di

prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

Art. 12

(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,

il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'

corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di

intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione

o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui

l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia

concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si

astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle

attivita' relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con

imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per

conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente

dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il

dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in

materia di affari generali e personale.

Art. 13

(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di

controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione

dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano

servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle

seguenti finalita': modalita' di svolgimento dell'attivita'

dell'ufficio; qualita' dei servizi prestati; parita' di trattamento

tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli

uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerita'

delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione

delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e

segnalazioni.

Roma, 28 febbraio 2003

NOTA A VERBALE N. 1

La FP CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe dovuto destinare

maggiori risorse e materie, direttamente, alla contrattazione

integrativa di posto di lavoro, per intervenire con maggiore

incisivita' sull'organizzazione del lavoro, in coerenza con la

piattaforma presentata.

NOTA A VERBALE N. 2

La FP CGIL esprime la propria riserva sull'art. 1, comma 2, punto

b) del presente CCNL perche' l'accordo citato non e' stato

sottoscritto dalla nostra Organizzazione sindacale in quanto ritenuto

inadeguato a risolvere i gravi e ormai storici problemi degli Uffici

giudiziari.

Esemplificativa a tale proposito e' la mancata regolamentazione

dell'orario di lavoro.

Roma, 14 maggio 2003

Dichiarazione a verbale

CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del Governo di modificare

il contratto sottoscritto con l'ARAN lesiva dell'autonomia della

contrattazione e dei soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta e'

inaccettabile sul piano del metodo, e per quel che attiene al punto

relativo al conglobamento, anche sul piano del merito.

Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi esiti oggettivi la

modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo della

pensione oltre che della indennita' di buonuscita. La pretesa del

Governo di non tener conto di questo esito si poggia, non su una

presunta assenza di copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza

che il Governo usa impedendo la sottoscrizione definitiva del

contratto, azzerandone, di fatto, il risultato contrattuale

raggiunto.

CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la modifica del testo

sottoscritto solo per acquisire il contratto e per non riportare il

percorso contrattuale della categoria al punto zero.

Le scriventi OO.SS., nella convinzione della raggiungibilita'

dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini del

calcolo della pensione, la cui copertura finanziaria e' gia' in atto

presso l' INPDAP, dichiarano fin d'ora l'apertura di una specifica

vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste.

Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale

Laimer Armuzzi

Dichiarazione a verbale

La CISL FPS con riferimento alla richiesta del Governo di

modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte relativa

al conglobamento della I.I.S. nello stipendio, ritiene non

condivisibile tale metodo d'intervento unilaterale che non rispetta

il ruolo e l'autonomia negoziale delle parti.

Tale modifica richiesta dal Governo alla pre-intesa contrattuale

gia' sottoscritta appare quindi elemento di forte prevaricazione, che

peraltro non trova logica motivazione se confrontato con il lineare

sviluppo delle trattative sulla predetta materia avvenuto in sede

ARAN.

Peraltro in sede di sviluppo negoziale le Parti hanno sempre

discusso della computabilita' dell'I.I.S. nello stipendio agli

effetti della indennita' di buonuscita INPDAP, anche in relazione

alla quantificazione corrispondente costo contrattuale da imputarsi

in sede di rinnovo, e tenuto conto che la piu' complessiva

problematica riguardante la riforma previdenziale e' oggetto di

specifico confronto tra il Governo e le OO.SS. Confederali.

Pertanto la CISL FPS conviene di sottoscrivere il CCNL Comparto

Ministeri con le modifiche richieste dal Governo poiche' non alterano

la sostanza delle intese raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed al

solo fine di consentire la conclusione della citata tornata

contrattuale, dimostrando grande senso di responsabilita' nei

confronti dei lavoratori e per non riportare il percorso contrattuale

della categoria ad una pericolosa fase di penalizzante stallo.

La CISL FPS ritiene di sottoscrivere il presente CCNL anche al

fine di non fornire ulteriori alibi al Governo che con metodo

scorretto disconosce l'accordo sul Pubblico Impiego del febbraio

2002, l'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993, impedendo

il rinnovo dei contratti in tutti gli altri comparti del Pubblico

Impiego.

La CISL FPS, nella convinzione della raggiungibilita'

dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini del

calcolo della pensione, anche in considerazione della copertura

finanziaria gia' in atto presso l'INPDAP, dichiara fin d'ora

l'apertura di una specifica vertenza a sostegno delle proprie

richieste.

Roma, 14 maggio 2003

CCNL 2002-2005 Comparto Mnisteri

Dichiarazione a verbale della Confederazione UIL e della

UIL Pubblica Amministrazione

La UIL e la UIL PA esprimono il proprio dissenso, sul piano del

merito e del metodo, per le modifiche apportate dall'ARAN, su

indicazione del Governo, agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo

per il rinnovo del CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio

2003, in quanto lesive dei diritti dei lavoratori.

Infatti, tale atto unilaterale rimette in discussione l'attuale

sistema di relazioni sindacali, altera i rapporti paritetici tra le

parti nella negoziazione, indebolisce il ruolo dei soggetti

contrattuali, ripristina regole di controllo e di intervento

autoritativo estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro

introdotta dal D.Lgs 165/2001.

In particolare, la sterilizzazione degli effetti del conglobamento

dell'IIS nello stipendio sul trattamento pensionistico, rappresenta

una arbitraria decurtazione di un beneficio gia' concordato tra le

parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario.

E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo definire uno

stipendio tabellare di base che viene assoggettato ad un'unica

aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al

momento del calcolo della pensione.

Altrettanto inaccettabile e' la modifica, da perentori a

ordinatori, di alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal

modo, infatti, si introduce un pericoloso fattore di incertezza a

danno dei lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una

materia che, al contrario, necessita di regole precise. Cosi' si

favoriscono gestioni autoritarie e si scaricano sui lavoratori i

ritardi e le inefficienze delle amministrazioni.

La UIL e la UIL PA:

* preso atto dell'atteggiamento dilatorio assunto dalle

controparti nella definizione del CCNL relativo al quadriennio

2002/2005;

* considerato che il CCNL e' scaduto oramai da piu' di sedici

mesi;

* al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri benefici

contrattuali;

* per non vanificare gli effetti di recupero del potere di

acquisto delle retribuzioni;

nel sottoscrivere il presente contratto di lavoro, ribadiscono Il

proprio dissenso sulle modifiche unilaterali apportate e dichiarano

che intraprenderanno tutte le iniziative, di carattere sindacale e

giurisdizionale, finalizzate a riconoscere ai lavoratori del Comparto

Ministeri gli effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini del

calcolo della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini

relativi ai procedimenti disciplinari.

Roma, 14 maggio 2003.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento all'art. 25 (personale assunto con contratto a

tempo indeterminato presso le sedi estere) le 00.SS CGIL FP - CISL

FPS - UIL PA ritengono che al suddetto personale debba essere

applicata, in materia di trattamento di malattia, la disciplina

prevista dal CCNL 94/97 e successive modificazioni per il personale

dei ministeri.

CGIL FP CISL FPS UIL PA

DICHIARAZIONE CGIL CISL UIL

Cgil Cisl Uil preso atto che l'indennita' di amministrazione del

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali con la contrattazione

integrativa e' stata omogeneizzata con quella dell'ex Dipartimento

dello Spettacolo attraverso l'utilizzo del fondo unico di

amministrazione assumono l'impegno di sostenere a tutti i livelli il

consolidamento degli importi nelle tabelle dell'indennita' di

amministrazione.

Pertanto verranno intraprese tutte le opportune iniziative

contrattuali e legislative alfine di raggiungere tale obiettivo.

Opportune soluzioni dovranno essere assunte per il Ministero della

Sanita' e per quello dell'Infrastrutture.

Roma 28 feb 03

 

FP CGIL FPS CISL UIL PA

Podda Tarelli Bosco

 

NOTA A VERBALE

La RdB Pubblico Impiego valuta negativamente l'ipotesi di accrdo

relativa al CCNL 2002- 2005 comparto Ministeri in quanto:

sul piano economico non risponde alle esigenze dell'adeguamento

delle retribuzioni all'inflazione reale e all'aumento del costo della

vita dovuta all'introduzione dell'Euro, prevedendo aumenti

assolutamente distanti dai livelli delle retribuzioni europee;

pur in presenza del blocco reiterato delle assunzioni non affronta

e non prevede alcuna soluzione al problema del precariato confermando

il pieno utilizzo delle forme di lavoro flessibile;

rinvia, con una fumosa dichiarazione congiunta, la soluzione

all'annoso problema dell'adeguamento del valore dei buoni pasto

consentendo al Governo di incamerare le risorse stanziate ma non

utilizzate per questo istituto ( 60 milioni di euro );

rimanda la definizione del problema dell'ordinamento professionale

ad una istituenda Commissione i cui limiti di azione impediranno di

fatto la soluzione definitiva al giusto inquadramento del personale;

irreggimenta il personale in una gabbia disciplinare repressiva;

non da' certezze in ordine al libero esercizio delle liberta'

sindacali;

La RdB Pubblico Impiego per quanto sopra non sottoscrive l'Ipotesi

di Accordo che sottoporra' alla valutazione dei propri organismi

statutari e al referendum tra i lavoratori del Comparto al fine di

verificare la rispondenza dell'ipotesi di Accordo alle necessita' ed

alle aspettative della categoria.

Roma 28.2.2003

Direzione Nazionale RdB PI

NOTA AL VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI CCNL comparto

ministeri 2002 - 2005 SIGLATO IL 28 febbraio 2003

Analogamente a quanto riportato nella nostra nota gia' allegata

all'ipotesi di CCNL comparto ministeri siglato il 28.02.03, ribadiamo

il nostro totale dissenso all'integrazione di ulteriori modifiche di

articoli contrattuali che aumentano, pesantemente, il giudizio

complessivamente negativo gia' espresso.

Per le considerazioni di cui sopra la FLP ribadisce di non

sottoscrivere il verbale di rettifica degli articoli 12, 20 e 21

dell'ipotesi di CCNL di che trattasi, perche':

* Viene spazzato con un colpo di spugna l'unico elemento positivo

contenuto nell'ipotesi di CCNL e precisamente quella di rendere piu'

omogenee le pensioni del pubblico impiego a quelle del privato

tramite l'operazione di conglobamento dell'I.I.S. nello stipendio

tabellare con i relativi effetti, oltre che sulla Buonuscita, anche

ai fini dell'aumento forfetario del 18% della base pensionabile;

* La nuova formulazione dell'articolo inerente le procedure

disciplinari affievolisce le certezze del diritto per i lavoratori

sui termini previsti nelle fasi intermedie del procedimento

disciplinare.

Infine si contesta il metodo con il quale il Governo

unilateralmente ha bloccato un'ipotesi di contratto gia' siglata da

una parte del sindacato e dal suo agente contrattuale, dimostrando

ancora una volta l'inaffidabilita' dell'attuale sistema di relazioni

sindacali che e' di fatto lesivo delle funzioni e dell'autonomo ruolo

delle OO.SS..

Roma, 14 maggio 2003

FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL

00184 Roma -Via Napoli, 51 tel.064828232 fax.064828090 E-mail:

unsaconfsal@tin.it internet: www.unsaconfsal.it

SEGRETERIA GENERALE

DICHIARAZIONE A VERBALE

CCNL Comparto Ministeri 2002-2005

La Federazione Unsa-Confsal, pur sottoscrivendo il presente CCNL,

intende osservare quanto segue:

1. la mancata disciplina, sia normativa che economica dell'area

della vice-dirigenza, la quale viene demandata ad una commissione

paritetica di futura istituzione, vanifica di fatto la previsione

normativa contenuta nell'art.10 della legge n.145/2002;

2. L'Unsa-Confsal ritiene inoltre indispensabile salvaguardare,

nell'ambito della formulazione del nuovo sistema classificatorio da

parte della Commissione paritetica all'uopo prevista, le specifiche

professionalita' e gradi di responsabilita' esistenti all'interno

delle singole aree, evitando ogni possibile forma di appiattimento;

3. Pur prendendo atto dell'impegno di cui alla dichiarazione

congiunta n.6, questa O.S. ribadisce la necessita' di adeguare, sin

da questa tornata contrattuale il valore dei buoni pasto, fermo da

molti anni e notevolmente inferiore rispetto ad altri settori. Cio'

anche in considerazione delle disponibilita' economiche esistenti sui

corrispondenti capitoli di bilancio, non completamente utilizzati.

4. Si rileva altresi' l'assenza delle opportune specificazioni

volte a consentire l'inserimento dell'indennita' di amministrazione

nella quote "A" della base stipendiale utile ai fini pensionistici;

5. Si esprime, infine, il proprio dissenso sulle norme concernenti

i dipendenti a contratto del Ministero degli Affari Esteri

riscontrando, ancora una volta, un trattamento deteriore riservato

alla categoria in questione sia sul piano giuridico, non essendosi

prevista alcuna norma volta a migliorarne il trattamento normativo (

ad es. assenza per malattie, passaggi interni, aspettative,

formazione, tutela portatori di handicap), sia sul piano del

trattamento economico, giudicandosi del tutto insoddisfacente la sola

previsione di incrementi del Fondo Unico di Amministrazione.

Il dovuto riconoscimento della professionalita' espressa dai

dipendenti in questione, contenuto nella proposta della scrivente

O.S. di revisione del quadro normativo contrattuale, peraltro, non

avrebbe determinato eccessivi incrementi di spesa.

Del tutto arbitraria appare, poi, la discriminazione operata

all'interno della categoria, limitando l'applicazione del CCNL ai

soli impiegati in possesso della cittadinanza italiana,

discriminazione che si pone in evidente contrasto con la normativa

del lavoro nazionale e comunitaria.

In particolare, non si comprende il motivo per il quale al

personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge

locale non debba essere riconosciuto il diritto di elettorato attivo

e passivo per le elezioni delle RSU, non ravvisandosi alcun

impedimento derivante dalla normativa locale del lavoro.

Roma, 28 febbraio 2002

NOTA A VERBALE

La Federazione UNSA-CONFSAL sottoscrive il verbale di rettifica

dell'intesa del 28/02/2003 sul CCNL Comparto ministeri 2002 - 2005

Biennio Economico 2002 - 2003 per l'improrogabile necessita' di

consentire l'erogazione dei miglioramenti economici al personale

interessato che attende da circa 17 mesi di percepire gli arretrati e

l'aumento mensile.

Occorre riconoscere, pero', che l'intesa sul conglobamento dell'

I.I.S. (Indennita' Integrativa Speciale), pur con le precisazioni

apportate, costituisce il pre-riconoscimento di' un diritto che

dovra' trovare la sua naturale definizione nelle iniziative

governative di un provvedimento legislativo specifico, coerente con

le finalita' dei presente documento contrattuale.

CISAL INTESA

DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CCNL 2002-2005 COMPARTO MINISTERI

La scrivente federazione, pur dando atto degli sforzi fatti sia

sul piano normativo che economico, esprime comunque alcune

perplessita' su alcuni punti che ritiene particolarmente

qualificanti.

In particolare:

Per la parte economica:

* gli importi destinati agli incrementi tabellari risultano

insoddisfacenti, in quanto non consentono

di garantire il potere di acquisto delle retribuzioni fortemente

eroso dal riaccendersi del

processo inflattivo e che e' stata la rivendicazione principale

durante tutta la trattativa;

* permane una pesante differenza di importi delle indennita' di

amministrazione tra i diversi

ministeri e anche nell'ambito delle amministrazioni accorpate;

* le risorse destinate alla produttivita' appaiono del tutto

insufficienti, riducendo di fatto la

possibilita' di attivare i percorsi di riqualificazione

professionale.

Per la parte normativa:

* la proposta dell'ARAN di rinviare ad una Commissione Paritetica

la necessaria rivisitazione del

sistema classificatorio non ha trovato concorde la nostra sigla in

quanto detto rinvio non

consente di dare immediata soluzione ai rilievi sollevati dalla

sentenza n. 194/2001 della

Consulta, lasciando il personale in balia di un contenzioso

diffuso e limitando al contempo, la

possibilita' di attivare le riqualificazioni professionali, con il

rischio reale di rinviare il problema

fino alla prossima tornata contrattuale;

* la presa d'atto della operativita' dei contratti integrativi

appare una evidente forzatura sia sul

piano del metodo (i due livelli di contrattazione sono separati)

sia su quello del merito, posto

che i contenuti degli integrativi non sono tra loro omogenei ed

hanno prodotto pareri diversi da

parte della Avvocatura dello Stato;

Inoltre, si deve, purtroppo, registrare che alcune questioni non

hanno trovato risposta nel testo

finale del CCNL.

In particolare:

* l'attuazione della vicedirigenza dovrebbe essere disciplinata

dal contratto, ed e' invece

rimandata ai lavori di una commissione dai tempi incerti ed

indeterminate competenze;

??l'attuazione dell'area dei professionisti sembra nuovamente

differita nei tempi e subordinata

nelle dinamiche della vicedirigenza mentre deve individuare

percorsi e risorse economiche

proprie, ovvero altre forme di riconoscimenti;

* continuano a non essere istituite le posizioni super per le ex

qualifiche funzionali attualmente

sprovviste (B1, B2, C2).

La Federazione ritiene pertanto di sottoscrivere il presente CCNL,

esprimendo le perplessita',

indicate sopra, per tutelare la continuita' negoziale della sigla

rappresentata.

FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI

E FUNZIONI PUBBLICHE

FLP

00187 ROMA -Via Piave 61 sito internet: Ernail:

flppoSta@5oftHome:.net

tel. 06/42000358 -06/42010899 fax. 06/42010628- 06/23318983-

06/23318985

Segreteria Generale

NOTA AL CCNL COMPARTO MINISTERI 2002- 2005

DICHIARAZIONE A VERBALE

FLP pur prendendo atto che alcuni rilevanti passaggi proposti

nella propria piattaforma contrattuale sono stati recepiti, esprime

contrarieta' rispetto a fondamentali aspetti del CCNL dei dipendenti

del Comparto Ministeri per il quadriennio 2002-2205.

Prioritariamente si rileva che, per la parte riservata alle

relazioni sindacali, il contratto nega i piu' fondamentali principi

di democrazia sindacale, limitando arbitrariamente la liberta'

contrattuale del sindacato e precludendo un effettivo potere di

verifica sui contenuti del CCNL da parte dei lavoratori.

In tal senso si contesta la clausola che esclude dalla

contrattazione di Ministero le sigle che, pur vantando i requisiti

della maggiore rappresentativita', non abbiano stipulato il CCNL, con

l'aggravante che alle stesse vengono addirittura preclusi anche i

diritti sindacali garantiti dal D.Lgs 165/2001; si censura, inoltre,

il mancato inserimento di una disciplina del referendum per la

diretta approvazione del CCNL da parte dei lavoratori.

La FLP, pertanto, appone la propria firma al CCNL dei dipendenti

Ministeriali 2002-2005 in via principale al fine di poter continuare

ad operare, presso le Amministrazioni Statali, per la difesa e la

tutela dei propri associati e di quei valori di liberta' e democrazia

sindacale compressi dal CCNL stesso.

o Cio' premesso si evidenziano gli elementi di dissenso che la FLP

rileva.

sotto l'asQetto economico

* non garantisce un recupero del potere di acquisto degli stipendi

rispetto all'inflazione reale. Le retribuzioni rimangono quindi

ancora ben lontane da quelle europee;

* rende inapplicabile l'istituto della vacanza contrattuale, con

il conseguente ampliarsi dei ritardi nei rinnovi contrattuali;

* non garantisce la perequazione delle indennita' di

amministrazione esistenti nelle diverse amministrazioni del comparto

ministeri; anzi, l'attuale sistema contrattuale esistente, con la

previsione del trascinamento di parte dell'indennita' di

amministrazione sull'indennita' di buon uscita e sul TFR, acuisce la

sperequazione, protraendone gli effetti anche oltre il termine della

vita lavorativa dei dipendenti;

* utilizza quota parte degli stanziamenti contrattuali per

finanziare gli oneri derivanti dal conglobamento dell'indennita'

integrativa speciale nello stipendio tabellare;

* non recepisce la richiesta di adeguamento del valore economico

dei buoni pasto, perseverando di fatto una discriminazione rispetto a

quanto diversamente previsto e attuato in altri comparti di

contrattazione.

Sotto l'aspetto normativo

* sono disattese le aspettative di carriera dei lavoratori

ministeriali con la mancata previsione di un nuovo sistema di

ordinamento professionale;

* in particolare, si registra la mancata previsione, anche in

contrasto con la stessa direttiva della Presidenza del Consiglio dei

Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica, dell'omogeneizzazione dei

sistemi ciassificatori esistenti nei differenti comparti con la

necessaria introduzione dell'area D;

* la previsione di cui a11'art. 8, di fatto non risolve i problemi

-relativi alle attuali procedure di riqualificazione in corso nei

diversi ministeri alla luce della sentenza n. 194 della Corte

Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;

* viene istituita una ennesima commissione paritetica per lo

studio di un nuovo sistema ciassificatorio con il preciso scopo di

posticipare al prossimo rinnovo contrattuale giuridico (2006-2009)

qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;

* vengono disattese numerose proposte avanzate dalla FlP su

diverse materie contrattuali, fra le quali:

o mancato adeguamento monte giorni permessi retribuiti ex art. 18;

o mancata abrogazione decurtazione indennita' di amministrazione

su malattie (15 gg); o mancata introduzione della prestazione

lavorativa flessibile per la famiglia;

o mancata previsione di contingenti minimi di ore annuali di

formazione per dipendente;

o mancata previsione norme di raccordo per omogeneizzazione delle

modalita' di applicazione dell'indennita' di trasferta in atto presso

il Ministero della Difesa.

la FLP rilevata inoltre l'assurda e illegittima situazione che si

e' venuta a creare nel Contratto con la esclusione della quota

dell'indennita' integrativa speciale conglobata nello stipendio dal

calcolo ai fini della base pensionabile nonche' con l'eliminazione

della perentorieta' dei termini relativi ai procedimenti

disciplinari, ribadisce il proprio dissenso sulle modifiche apportate

e dichiara la propria intenzione di attivare tutte le azioni

necessarie per ottenere il ripristino di tali Istituti.

Roma, 12 giugno 2003

IL SEGRETARI FLP
 

 
 

 


 

 

 

 

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