DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86.
(GU n. 173 del 28-7-2003 - Suppl. Ordinario n.121)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che ha
delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi
del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di quello
dirigente;
Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole
e forestali e dell'economia e delle finanze;
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento
stipendiale od economico dirigenziale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):
«Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello
0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati,
complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno
2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fermo
restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla
data di definizione della contrattazione integrativa. Fino
a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, commna
3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici
di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08
milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislalivo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16
milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002 - 2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici,
delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche'
degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono,
anche per la contrattazione integrativa, ai criteri
indicati per il personale delle amministrazioni di cui al
comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse
necessarie per i rinnovi contrattuali».
- Si riporta il testo dell'art. 33 e dell'art. 80,
comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma
1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le
parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per
la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
ricerca".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse».
«Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse).
(Omissis).
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di
cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da
adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati
utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art.
16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate.».
Art. 2.
Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli
stipendiali.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado
sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e'
determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i
parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del
punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e
l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle
qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di
provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5,
che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle
medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla
stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la
determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi
degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a
decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del
punto di parametro.
Art. 3.
Effetti del sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul
sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai
livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti
gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello
stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini
della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e
indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita'
integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di
provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la
retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005,
l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui
al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di
riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di acces-so a
qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta
l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al
personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai
fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla
qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo
parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni
stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del
presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai
sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti
del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
Note all'art. 3:
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, reca il testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Se ne riporta l'art. 82:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia».
- La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato. Se ne trascrive l'art. 172:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1965, n. 165, reca:
«Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97,
lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di armonizzazione al regime previdenziale generale
dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del
pubblico impiego».
Art. 4.
Effetti sulla retribuzione individuale di anzianita'
1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi,
eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla
retribuzione individuale di anzianita', confluisce alla stessa data
nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di
anzianita', compresa anche quella eventualmente rideterminata ai
sensi del comma 1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o
rivalutazione.
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 5.
Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali
1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2003, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente
decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2004, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente
decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.
3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono
utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e
successive modificazioni, e dell'indennita' di buonuscita a favore
del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione
nel biennio 2003 e 2004.
4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono
effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice
ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche
corrispondenti.
Nota all'art. 5:
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza».
Art. 6.
Effetti sui trattamenti economici
1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente
decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad
essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di
appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a
quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione,
il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi
corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il
trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennita' integrativa
speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata
in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
Art. 7.
Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
e qualifiche e gradi corrispondenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e
qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle
Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o
grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del
suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e
qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita'
nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto
dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Art. 8.
Disposizioni per il personale
della Polizia di Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per
l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di
anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al
presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha gia' maturato
alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il
31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al
parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di
anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4,
5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre
al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai
commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la
denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo
31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il
parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli
ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il
31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di
anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per
il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel
2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli
tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia
di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici
anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad
una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma
restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di
"sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal
seguente:
«1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica,
possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita,
assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
«1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di
ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli
a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita,
assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo
stesso 1° gennaio.».
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
Stato». Se ne riportano gli articoli 16 e 19. Si riporta,
altresi', il testo di quest'ultimo articolo, come
modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 16. - 1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti
capo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli
articoli 12-bis e 24-octies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con
le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 12-bis e 2, 3 e 4 dell'art. 24-octies del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
3. Il personale di cui al comma 1 che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non risulta in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12-bis,
commi 2 e 3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, lo
scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito
con decorrenza dal giorno successivo a quello di
acquisizione dei medesimi requisiti».
«Art. 19. - 1. Agli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale
qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti
aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la
denominazione anche di "sostituto commissario"».
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che
hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo
di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la
medesima decorrenza.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al
2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai
fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato,
per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6
anni.
4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di
"sostituto commissario" di cui all'art. 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e
sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di
cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del
presente decreto non risultino in possesso dei requisiti
previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione dei
«sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto
aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono
riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello
di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo
personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica,
previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo
corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti
previsti dallo stesso comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle
condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti
benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e
31-quater, nonche' quelle di cui all'art. 31-quinquies del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335».
«Art. 19. - 1. Agli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza inquadrati in tale
qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti
aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la
denominazione anche di "sostituto commissario"».
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che
hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo
di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con la
medesima decorrenza.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di
«sostituto commissario» di cui all'art. 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e
sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di
cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del
presente decreto non risultino in possesso dei requisiti
previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione dei
«sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto
aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono
riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello
di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo
personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica,
previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo
corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti
previsti dallo stesso comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle
condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti
benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e
31-quater, nonche' quelle di cui all'art. 31-quinquies del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Se ne
trascrivono gli l'articoli l5-quinquies e 31-quater. Si
trascrive anche il testo dell'art. 31-quater, come
modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico
superiore di "primo livello"). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici
superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art.
15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione
per titoli a conclusione della quale conseguono un
ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo
livello".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo
scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo
decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla
conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno».
«Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). -
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art.
31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per
titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore
scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica
rivestita, anche la denominazione di «sostituto
commissario».
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del
richiamato scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comnma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo
decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data
di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni
anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.
6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza "sostituti commissari", possono essere
attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26,
comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita'
organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi
siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo
direttivo speciale. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere
affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni
di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art.
26, comma 5».
«Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). -
1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
quindici anni di effettivo servizio nella qualifica,
possono partecipare ad una specifica selezione per titoli,
a conclusione della quale, ferma restando la qualifica
rivestita, assumono la denominazione di «sostituto
commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del
richiamato scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale sono determinati con
decreto dei Ministro dell'interno.
6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza "sostituti commissari", possono essere
attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26,
comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita'
organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi
siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo
direttivo speciale. Cen decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere
affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni
di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art.
26, comma 5».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, reca: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica». Se ne riporta l'art. 31-quinquies. Si
trascrive, altresi', il testo dello stesso articolo, come
modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto
direttore tecnico"). - 1. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1° gennaio
di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello
scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-quater, possono
partecipare ad una specifica selezione per titoli, a
conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto
aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica
rivestita, anche la denominazione di "sostituto direttore
tecnico".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del
richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo
decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla
conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale, sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori
tecnici" possono essere affidate, nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 24, comma 5, le funzioni di vice
dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al
funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del
ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad
esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono
essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al
medesimo art. 24, comma 5».
«Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto
direttore tecnico"). - 1. I periti tecnici superiori che al
1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di
effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad
una specifica selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto direttore tecnico" con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del
richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale, sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori
tecnici" possono essere affidate, nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 24, comma 5, le funzioni di vice
dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al
funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del
ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad
esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono
essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al
medesimo art. 24, comma 5».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, reca: «Nuovo ordinamento della banda musicale
della Polizia di Stato». Se ne riporta l'art. 15-quinquies.
Si trascrive, inoltre, il testo dello stesso articolo, come
modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico
superiore di "primo livello"). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici
superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art.
15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione
per titoli a conclusione della quale conseguono un
ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo
livello".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo
scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo
decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla
conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico
superiore di "primo livello"). - 1. Gli orchestrali periti
tecnici superiori che al primo gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione
per titoli a conclusione della quale, ferma restando la
qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo
livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo
scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno».
Art. 9.
Disposizioni per il personale
dell'Arma dei carabinieri
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio
2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti
temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e'
attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto,
rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con
otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al
presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della
disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha gia' maturato
alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il
2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino,
nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel
triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e
nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva
per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»;
b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
«3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio
2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo
maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del
disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del
1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di
"luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo
38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo.»;
c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
«4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito
agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di
anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo
articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima
nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado
compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette
anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra
il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente
decreto.»;
d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
«6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra
il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri
requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della
qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al
presente decreto.»;
e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' aggiunta la
tabella C allegata al presente decreto.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri». Se ne riporta l'art. 30. Si
trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come
modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli
aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995
rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica
di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo
dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il
proprio grado ed anzianita' nella qualifica di
"luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e
condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o
conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con
la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi
restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art.
38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito lo
scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento
della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri
requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come
introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo
degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo
ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni
nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi
del comma 2, per il conferimento della qualifica di
"luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e
condizioni richiesti dall'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni
dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e'
richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel
grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche'
accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di
"luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di
maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla
concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado
con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini
dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando
gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e'
fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-ter,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
come introdotto dall'art. 29 del presente decreto, il
trattamento economico ivi previsto e' attribuito con
decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione
dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto
dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto.
8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 39-ter,
comma 1, del decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 198,
come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, il
trattamento economico ivi previsto e' attribuito con
decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione
dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto
dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di
"luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo
di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e
quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al
presente comma.
9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che,
alla data di entrata in vigore del presene decreto non
risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-ter,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, ovvero
per il personale di cui al comma 7, il conferimento della
qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno
successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
Si applica quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri
requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del
presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri
requisiti e condizioni di cui all'art. 37-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti
modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non risulti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma
1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente
decreto, il trattamento economico ivi previsto e'
attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto
disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come
introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra
le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a
maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1,
lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della
difesa, per consentire una completa utilizzazione della
disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle
disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli
ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il
grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e
vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per
l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del
proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli
fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il
giudizio espresso dalla commissione permanente di
avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre
2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione
di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai
marescialli capi non concorrono alla determinazione del
limite di promozioni di cui all'art. 38-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono
apportate disposizioni integrative e correttive alle
disposizioni attuative dell'art. 39, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure
dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di
maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure
potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte,
articolate su questionari a risposta multipla su materie
tecnico-professionali e di cultura generale».
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli
aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995
rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica
di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo
dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il
proprio grado ed anzianita' nella qualifica di
"luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e
condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o
conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con
la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi
restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art.
38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto.
3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al
1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado
di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale"
o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali
alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in
possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, conseguono la qualifica di
"luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a
quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso
comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente
riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai
requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'art.
38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, e fermi restando gli altri
requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai
marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel
grado di sette anni per il personale con anzianita' di
grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre
1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche'
accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di
"luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di
maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla
concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado
compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007,
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
dall'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla
procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di
luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3,
allegata al presente decreto.
7. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri
requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del
presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri
requisiti e condizioni di cui all'art. 37-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti
modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non risulti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma
1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente
decreto, il trattamento economico ivi previsto e'
attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto
disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come
introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra
le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a
maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1,
lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della
difesa, per consentire una completa utilizzazione della
disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle
disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli
ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il
grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e
vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per
l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del
proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli
fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il
giudizio espresso dalla commissione permanente di
avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre
2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione
di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai
marescialli capi non concorrono alla determinazione del
limite di promozioni di cui all'art. 38-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono
apportate disposizioni integrative e correttive alle
disposizioni attuative dell'art. 38, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure
dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di
maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure
potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte,
articolate su questionari a risposta multipla su materie
tecnico-professionali e di cultura generale».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 191,
dispone l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri».
Se ne trascrive l'art. 38-ter. Si trascrive, altresi', il
testo dello stesso articolo, come modificato, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di
uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente").
- 1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette
anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto
aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta
ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo
non e' attribuito al personale che nel triennio precedente
abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una
classifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente
o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare
piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente
dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti
alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, l'arttribuzione
avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i
requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette
cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto
anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al
comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in
sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio
non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu'
grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per
titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue
l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui
al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire,
l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume
rilevanza preferenziale il comando della stazione
territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a
ciascuno di essi, la composizione della commissione
esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite
con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente
viene stabilito in misura non superiore ad 1/22
dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con
effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti
all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di
uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente")
- 1. (Comma abrogato).
2. Per il personale sospeso precauzionalmente
dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti
alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene,
anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti
di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause
impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente.
3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero
maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita'
di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in
sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio
non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu'
grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per
titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui
al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire,
l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume
rilevanza preferenziale il comando della stazione
territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a
ciascuno di essi, la composizione della commissione
esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite
con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente
viene stabilito in misura non superiore ad 1/22
dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con
effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. (Comma abrogato)».
Art. 10.
Disposizioni per il personale
del Corpo della Guardia di finanza
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per
l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di
anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente
decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della
disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha gia' maturato alla
medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il
2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla seguente: «a) nell'anno per il quale viene
effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata
qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di
anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;»;
b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio
2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del
preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata
attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica
speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali,
alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c),
del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e'
conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo
58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni
indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»;
c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
«4. Per le procedure di conferimento della qualifica di
luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai
requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando
gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini
della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento
della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta
una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il
31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
«5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il
10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di
anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater
del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di
cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione
per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e'
richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella
B allegata al presente decreto.»;
e) il periodo in calce alla tabella «F» allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il «Riordinamento
della banda musicale della Guardia di finanza», e' sostituito dal
seguente: «Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo
restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto,
previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di
avanzamento.»;
f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 67, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza». Se ne trascrivono gli
articoli 11 e 12. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art.
12, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 11 (Disposizioni transitorie per i brigadieri
capo e gli appuntati scelti). - 1. Ai brigadieri capo in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in possesso dei requsiti di cui all'art. 73-ter,
commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto
aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con
le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in
vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa
data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo
servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel
grado.
2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 73-bis del decreto di
inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo
articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in
vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa
data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo
servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel
grado.
3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono
riassorbibili in caso di passaggio ad un livello
retributivo superiore».
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli
aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita'
previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e
58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli
aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore
del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina
a "carica speciale", con decorrenza anteriore al
1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di
inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima
data di entrata in vigore del presente decreto, dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal
medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel
ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui
all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con
l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo
restando il possesso, alla medesima data di entrata in
vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle
lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di
inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e'
attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto
di inquadramento, il conferimento della qualifica di
luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello
di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si
applica anche nei confronti del personale a cui viene
attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai
sensi della lettera a) del presente comma.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-ter,
comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il
trattamento economico ivi previsto e' attribuito con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della
qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il
periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma
4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello
compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo,
come disposta dal presente comma.
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai
requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi
restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo,
ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto
aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del
conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta
una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di
sette anni per il personale con anzianita' di grado
compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di
sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di
grado compresa tra il 1° gennaio 1995, e di sette anni e
sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa
tra il 1° gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata
in vigore dal presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali
necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui
all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente
alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al
comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano
le disposizioni di cui alla tabella B allegata al presente
decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15,
comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al
ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto».
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli
aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita'
previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e
58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli
aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore
del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina
a "carica speciale", con decorrenza anteriore al
1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di
inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima
data di entrata in vigore del presente decreto dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal
medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel
ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui
all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con
l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo
restando il possesso, alla medesima data di entrata in
vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle
lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al
1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di
maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali,
compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di
"aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza
anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data
del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei
requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, lettere b) e
c), del decreto di inquadramento, la qualifica di
luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno
successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui
alle lettere b) e c) dell'art. 58-quater del decreto di
inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla
lettera d) dello stesso articolo.
3. (Comma abrogato).
4. Per le procedure di conferimento della qualifica di
luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in
deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1,
lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di
inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e
condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della
partecipazione alla selezione per titoli per il
conferimento della qualifica di luogotenente, ai
marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel
grado di sette anni per il personale con anzianita' di
grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre
1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado
compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in
deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1,
lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di
inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui
al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla
selezione per titoli per il conferimento della qualifica di
luogotenente e' richiesta una permanenza minima nel grado
come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15,
comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al
ruolo "esecutori" della banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca
l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza». Se ne riporta l'art. 58-quater. Si trascrive,
inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato:
«Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di
"luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai
marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e'
conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la
qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a
condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la
selezione dei titoli per il conferimento della citata
qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni
dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'art.
58-ter;
b) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui
all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente
viene stabilito con determinazione dal comandante generale
o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non
superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il
grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione
nominata con determinazione dal comandante generale o
dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta
da un ufficiale generale della Guardia di finanza e'
composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali
superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del
Corpo, membro e segretario della commissione, un
maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei
confronti della commissione giudicatrice si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della
selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di
cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da
valutare sono stabiliti con determinazione del comandante
generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono
attribuite con determinazione del comandante generale o
dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza
1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative
procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito
il trattamento economico di cui alla tabella I del presente
decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i
marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi
alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono
stabiliti con determinazione del comandante generale o
dell'autorita' dal medesimo delegata».
«Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di
"luogotenente" ai marescialli aiutanti). - 1. Ai
marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e'
conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la
qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a
condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la
selezione dei titoli per il conferimento della citata
qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni
di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;
b) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
piu' gravi del rimprovero;
d) non si trovino in una delle condizioni di cui
all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente
viene stabilito con determinazione del comandante generale
o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non
superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il
grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione
nominata con determinazione dal comandante generale o
dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta
da un ufficiale generale della Guardia di finanza e'
composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali
superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del
Corpo, membro e segretario della commissione, un
maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei
confronti della commissione giudicatrice si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della
selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di
cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da
valutare sono stabiliti con determinazione del comandante
generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono
attribuite con determinazione del comandante generale o
dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza
1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative
procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito
il trattamento economico di cui alla tabella I del presente
decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i
marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi
alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono
stabiliti con determinazione del comandante generale o
dell'autorita' dal medesimo delegata.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza». Si riporta il periodo
in calce alla tabella F:
«Nei confronti del personale del ruolo "esecutori" si
applicano le disposizioni di cui all'art. 58-ter del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di
cui all'art. 58-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, tale personale consegue la qualifica di
luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita'
espresso dalla competente commissione di avanzamento».
Art. 11.
Disposizioni per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005,
che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali
ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e'
attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto
rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo
con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1,
allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha gia' maturato
alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita'
nella medesima qualifica e' fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e'
attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori
che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre
2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 76.
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina
transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal
1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui
all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo
dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la
posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1 allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il
requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla
selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto
commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo
30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso
1° gennaio.».
Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria». Se ne trascrivono gli articoli 18 e 21. Si
trascrive, inoltre, il testo dell'art. 21, come modificato
a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 18. - 1. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui
agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente
dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, e' attribuito
con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del
presente articolo.
3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non risulta in
possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli
articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli
articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo
e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello
di acquisizione dei medesimi requisiti».
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in
tale qualifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti
aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti
dall'art. 15 del presente decreto. l medesimi assumono, con
la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto
commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto
aggiuntivo di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del
presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 30-ter del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto
dall'art. 15 del presente decreto, per il personale che
acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31
dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di
permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto
conimissario", di cui all'art. 30-quater del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art.
15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui
matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di
sette anni se ha superato la prima selezione prevista
dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200.
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata
in vigore del presente decreto non risultino in possesso
dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti
aggintivi e la denominazione di "sostituto commissario" di
cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del
presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal
giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di
permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente
per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle
condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti
benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2,
30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti
dall'art. 15 del presente decreto».
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in
tale qualifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti
aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti
dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con
la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto
commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto
aggiuntivo di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del
presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto
commissario", di cui all'art. 30-quater del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art.
15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui
matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di
sette anni se ha superato la prima selezione prevista
dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200.
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata
in vigore del presente decreto non risultino in possesso
dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti
aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di
cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del
presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal
giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di
permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente
per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle
condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti
benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2,
30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti
dall'art. 15 del presente decreto».
- Il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 443,
reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395». Se ne riporta l'art. 30-quater.
Si riporta, altresi', il testo del medesimo articolo, come
modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto
commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che abbiano
maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica
dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a
conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto
aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita,
assumono la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di
"sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche
con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2
del presente articolo. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e
l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario"
decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data
di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni
anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti
commissario" da individuare annualmente, la composizione
della commissione esaminatrice, i titoli valutabili,
nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la
specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti
ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia».
«Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto
commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che al 1°
gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di
effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a
domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza
dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di
"sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche
con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2
del presente articolo. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti
commissario" da individuare annualmente, la composizione
della commissione esaminatrice, i titoli valutabili,
nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la
specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti
ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia».
Art. 12.
Disposizioni per il personale
del Corpo forestale dello Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche
equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma
1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla
medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto,
il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per
il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di
cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianita' nella
qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e'
attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la
medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 87, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta
anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun
anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica,
utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la
medesima qualifica con otto anni di anzianita' e' fissato, per
ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto
parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori
superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica
dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30,
comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari
della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a
decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «scelto», di cui
agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo
dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la
posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini
dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della
denominazione di «scelto» di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, e', rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni.
Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87, le parole: «di cui agli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, 47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative
alle condizioni soggettive di cui ai com-mi 2 e 3 degli
articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis,
21-quater, 47-bis.».
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
contiene «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato. Se ne riporta l'art. 30.
Si riporta, altresi', il medesimo articolo come modificato
a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi
1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del
presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e
qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile
previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies
dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e'
attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia maturato
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale con decorrenza dalla data in
cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma
1-quinquies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto,
e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura un anno di effettivo servizio nella
qualifica.
4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta
nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma
1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come introdotto dall'art. 28, comma 1, del
presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella
qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti
aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e
47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del
presente decreto. Il medesimo personale assume, con la
stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto".
6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori
superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli
articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima
decorrenza.
7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-bis e
47-bis, per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore, o qualifica equiparata, entro il
1° gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di
permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
dello scatto aggiuntivo e' fissato per ciascun anno di
detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli
articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di
"scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita'
di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale
che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore
superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima
selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter e 47-ter ed
acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di
servizio utile nelle predette qualifiche.
9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e
3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli
scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al
comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del
presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal
giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di
permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente
per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis,
21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies,
1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di
quella relativa al requisito dell'anzianita' minima
richiesta nella qualifica.».
«Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi
1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del
presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e
qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile
previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies
dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e'
attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia maturato
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale con decorrenza dalla data in
cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma
1-quinquies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto,
e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura un anno di effettivo servizio nella
qualifica.
4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta
nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma
1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come introdotto dall'art. 28, comma 1, del
presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella
qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti
aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e
47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del
presente decreto. Il medesimo personale assume, con la
stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto".
6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori
superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli
articoli 21-bis e 47- bis, e' attribuito con la medesima
decorrenza.
7. (Comma abrogato).
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli
articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di
"scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita'
di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale
che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore
superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima
selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21- ter e 47-ter ed
acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di
servizio utile nelle predette qualifiche.
9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e
3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli
scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al
comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del
presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal
giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di
permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente
per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si
osservano le disposizioni relative alle condizioni
soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e
47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater,
47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1- quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e
1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella
relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta
nella qualifica».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».
Se ne trascrivono gli articoli 21-ter e 47-ter. Si
trascrivono inoltre, i medesimi articoli, come modificati a
decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di
"scelto" agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori
superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art.
21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per
titoli, per il riconoscimento della denominazione di
"scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto
aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al commna 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della censura, la selezione per il
riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo,
e' effettuata dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con
effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione dell'anzianita'.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
di formazione della graduatoria finale e la composizione
della commissione esaminatrice, sono determinati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere
affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14,
comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita'
organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto,
non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del
Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita'
nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti"
possono essere affidate le funzioni predette, nonche'
ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di
cui al medesimo art. 14, comma 2».
«Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di
"scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che
al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di
effettivo servizio nella qualifica dalla data di
attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'art. 47-bis,
possono partecipare ad una specifica selezione per titoli,
per il riconoscimento della denominazione di "scelto" con
l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio
superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della censura, la selezione per il
riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con
effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal
comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il riconoscimento della denominazione di "scelto",
fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con
effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione dell'anzianita', nel rispetto di quanto
previsto al comma 2.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
di formazione della graduatoria finale e la composizione
della commissione esaminatrice, sono determinati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori "scelti" possono essere
affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40,
funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche
operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi
siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo
forestale dello Stato sono individuate le unita'
nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono
essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al
medesimo art. 40».
«Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di
"scelto" agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori
superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando la qualifica
rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della censura, la selezione per il
riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo,
e' effettuata dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
di formazione della graduatoria finale e la composizione
della commissione esaminatrice, sono determinati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere
affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14,
comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita'
organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto,
non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del
Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita'
nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti"
possono essere affidate le funzioni predette, nonche'
ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di
cui al medesimo art. 14, comma 2».
Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di
"scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che
al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni
di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a
domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1°
gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio
superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della censura, la selezione per il
riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con
effettivo retroattivo, e' effettuata dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
di formazione della graduatoria finale e la composizione
della commissione esaminatrice, sono determinati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori "scelti" possono essere
affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40,
funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche
operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi
siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo
forestale dello Stato sono individuate le unita'
nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono
essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al
medesimo art. 40».
Art. 13.
Disposizioni per il personale
delle Forze armate
1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro
previsto per tale grado con otto anni di anzianita' di grado e'
fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il
2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, cosi'
come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile
ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in
godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto
del passaggio al parametro successivo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni
di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n.
212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di
"luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal
giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza
nel grado.»;
b) il comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione
nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il
conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il
requisito di anzianita' nel grado di primo maresciallo di cui alla
tabella B4, allegata al presente decreto.»;
c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, e' aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;
d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in
quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
dispone: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate». Se ne riportano gli
articoli 6-bis, 6-ter e 34-bis. Si riporta, altresi', il
testo degli articoli 6-bis e 6-ter, come modificati a
decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 6-bis (Attribuzione ai primi marescialli di uno
scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). -
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi
marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza
nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto
aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio
precedente abbia ottenuto in sede di valutazione
caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella
media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione
disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette
anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al
comma 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti
dall'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. . 212. Agli
stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di
"luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere
dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno
dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale
attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno
scatto aggiuntivo.
3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti
all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al
31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei
primi marescialli da valutare per l'attribuzione della
qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze
funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con
decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il
numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non
deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici
del medesimo grado stabiliti all'art. 3.
5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti,
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, gli
incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati
dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango
preminente sui pari grado; fra primi marescialli
luogotenenti si tiene conto della data di conferimento
della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa
anzianita'.
7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali, determina le
caratteristiche del distintivo della qualifica di
"luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto
i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati
con determinazione del Capo di stato maggiore della
difesa».
«Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. In deroga alle
disposizioni dell'art. 6-bis, comma 1, fermi restando gli
altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
e all'art. 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto
aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con
decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1° gennaio:
2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico
sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di
"luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis,
avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i
sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
il grado di maresciallo maggiore con qualifica di
"aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
della difesa con proprio decreto determina il numero di
qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere
superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali
di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima
delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4
dell'art. 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata e della trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
determina annualmente i criteri per il progressivo e
graduale aumento delle anzianita' richieste per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il
numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle
attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
«Art. 34-bis (Attribuzione di un assegno personale di
riordino). - 1. Ai sottufficiali in servizio alla data del
31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, e' attribuito un
assegno personale pensionabile di riordino pari alla
differenza tra il livello retributivo di appartenenza e
quello:
a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che
alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado
di maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i
sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000
rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti;
c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti,
per i soltufficiali che alla predetta data del 31 dicembre
2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi
corrispondenti.
2. L'assegno di cui al presente articolo e' cumulabile
con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e
31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali
rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene
riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o
dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'art.
31-sexies».
«Art. 6-bis (Attribuzione ai primi marescialli di uno
scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1.
(Comma abrogato).
2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi
quattordici anni di permanenza nel grado di primo
maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti
dall'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli
stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di
"luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere
dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno
di permanenza nel grado.
3. (Comma abrogato).
4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al
31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei
primi marescialli da valutare per l'attribuzione della
qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze
funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con
decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il
numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non
deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici
del medesimo grado stabiliti all'art. 3.
3. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti,
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, gli
incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati
dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango
preminente sui pari grado; fra primi marescialli
luogotenenti si tiene conto della data di conferimento
della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa
anzianita'.
7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali, determina le
caratteristiche del distintivo della qualifica di
"luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto
i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati
con determinazione del Capo di stato maggiore della
difesa».
«Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. Per i primi
marescialli con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini
dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui
all'art. 6-bis per il conferimento della qualifica di
luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado di primo maresciallo di cui alla tabella «B4»,
allegata al presente decreto.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico
sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di
"luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis,
avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i
sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
il grado di maresciallo maggiore con qualifica di
"aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
della difesa con proprio decreto determina il numero di
qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere
superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali
di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima
delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4
dell'art. 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata e della trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
determina annualmente i criteri per il progressivo e
graduale aumento delle anzianita' richieste per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il
numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle
attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza». Se ne riporta l'art. 35:
«Art. 35. - Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto
di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami, ed
esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto
e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del
punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni
del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore.
Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e
a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione
dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la
seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente
valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio
negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione
e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse
modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali e' stato portato in avanzamento».
Art. 14.
Disposizioni particolari sul trattamento
economico del personale militare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e
gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma
prefissata e rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente
pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio
parametrale dei pari grado in servizio permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di
truppa in ferma breve o prefissata nonche' agli allievi ufficiali,
agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali
delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate
sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali
vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 15.
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni;
d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e
successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1,
30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter,
31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis,
54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis,
47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni;
l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e
successive modificazioni;
m) l'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;
n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;
p) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n 67;
q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
s) l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87.
Note all'art. 15:
- La legge 11 luglio 1980, n. 312, concerne il «Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca l'«Ordinamento del personale della
polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si
trascrive il testo dell'art. 31-quater come modificato a
decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto qui pubblicato:
«Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo
ai periti tecnici superiori). - 1. Ai periti tecnici
superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo
servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto
aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale
che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a «buono» o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, concerne il «Nuovo ordinamento della banda
musicale della polizia di Stato.
- Si trascrive il testo dell'art. 15-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico
superiore di «primo livello». - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici
superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art.
15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione
per titoli a conclusione della quale conseguono un
ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
qualifica rivestita, anche la denominazione di «primo
livello».
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo
scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
concerne l'«Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395».
- L'art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato
alle note all'art. 11.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
dispone l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate».
- L'art. 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle
note all'art. 13.
- Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 38-ter del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante
l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, come
modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di
uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»).
- 1. (Comma abrogato).
2. Per il personale sospeso precauzionalmente
dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti
alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene,
anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti
di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause
impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto
anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al
comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in
sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
«eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio
non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu'
grave del «rimprovero» e non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva «per
titoli», la qualifica di «luogotenente», cui consegue
l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui
al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire,
l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume
rilevanza preferenziale il comando della stazione
territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a
ciascuno di essi, la composizione della commissione
esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite
con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente
viene stabilito in misura non superiore ad 1/22
dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con
effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. (Comma abrogato).».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca
«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».
- Si trascrivono i testi degli articoli, 21-ter, 47-ter
e 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in
vigore dal 1° gennaio 2005, come modificati dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di
«scelto» agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori
superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art.
21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per
titoli, per il riconoscimento della denominazione di
«scelto», con l'attribuzione di un ulteriore scatto
aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della censura, la selezione per il
riconoscimento di «scelto», anche con effetto retroattivo,
e' effettuata dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
di formazione della graduatoria finale e la composizione
della commissione esaminatrice, sono determinati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori «scelti» possono essere
affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14,
comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita'
organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto,
non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del
Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita'
nell'ambito delle quali agli ispettori superiori «scelti»
possono essere affidate le funzioni predette, nonche'
ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di
cui al medesimo art. 14, comma 2».
«Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di
«scelto» ai periti superiori). - 1. I periti superiori che
al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di
effettivo servizio nella qualifica dalla data di
attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'art. 47-bis,
possono partecipare ad una specifica selezione per titoli,
per il riconoscimento della denominazione di «scelto» con
l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio
superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art.
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione piu' grave della censura, la selezione per il
riconoscimento della denominazione di «scelto», anche con
effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal
comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita'
di formazione della graduatoria finale e la composizione
della commissione esaminatrice, sono determinati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori «scelti» possono essere
affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40,
funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche
operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi
siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo
forestale dello Stato sono individuate le unita'
nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono
essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al
medesimo art. 40».
«Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Al personale dei
ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente
decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre
l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli
retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito
dall'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla
base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli
allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44
compete il trattamento economico previsto per gli allievi
dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di
stato.
1-bis. - 1-decies. (Abrogati).
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di
reclutamento e di adeguamento del trattamento economico
degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
delle Forze di polizia), come modificato a decorrere dal 1°
gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 3. - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento
dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
il trattamento stipendiale corrispondente al livello
VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che
rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al
livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di
servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari
della Polizia di Stato.
4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento
dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da
attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni dell'art. 40 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei
confronti del personale appartenente ai profili
professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di
qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei
dirigenti della Polizia di Stato.
5. I trattamenti stipendiali derivanti
dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli
derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in
applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio
1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al
personale delle Forze di polizia di qualifica
corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione
stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo
personale, in attesa del riordino degli inquadramenti
retributivi.
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, come
modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato.
«Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo
emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i
gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di
cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli
3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
e' stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di
livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore
aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano
agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono
estesi agli ufficiali in servizio permanente dei
corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. (Comma abrogato)».
- La legge 30 novembre 2000, n. 356, reca le
disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia.
- L'art. 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 53, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle
note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 «Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza», come modificato a decorrere dal 1°
gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli
aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita'
previsti dal comma 1, lettera a), degli articoli 58-ter e
58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli
aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore
del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
e' stata attribuita la qualifica di «aiutante» e la nomina
a «carica speciale», con decorrenza anteriore al 1°
settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di
inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima
data di entrata in vigore del presente decreto dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal
medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel
ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui
all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con
l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo
restando il possesso, alla medesima data di entrata in
vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle
lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di
inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e'
attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di
inquadramento, il conferimento della qualifica di
luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello
di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si
applica anche nei confronti del personale a cui viene
attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai
sensi della lettera a) del presente comma.
3. (Comma abrogato).
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai
requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi
restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo,
ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto
aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del
conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta
una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di
sette anni per il personale con anzianita' di grado
compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di
sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di
grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno
precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali
necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui
all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente
alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma
1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le
disposizioni di cui alla tabella «B» allegata al presente
decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15,
comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al
ruolo «Esecutori» della banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto».
- Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 21 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, come
modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto
legislativo qui pubblicato.
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in
tale qualifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti
aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti
dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con
la stessa decorrenza, la denominazione di «sostituto
commissario».
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto
aggiuntivo di cui all'art. 30-ter del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art. 15 del
presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo e assume la denominazione di «sostituto
commissario», di cui all'art. 30-quater del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art.
15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui
matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di
sette anni se ha superato la prima selezione prevista
dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200.
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata
in vigore del presente decreto non risultino in possesso
dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti
aggiuntivi e la denominazione di «sostituto commissario» di
cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del
presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal
giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di
permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente
per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle
condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti
benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2,
30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti
dall'art. 15 del presente decreto».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri), come modificato a decorrere dal 1° gennaio
2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli
aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995
rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica
di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo
dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il
proprio grado ed anzianita' nella qualifica di
«luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e
condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o
conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con
la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi
restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'art.
38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la
scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento
della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri
requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come
introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo
degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo
ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette
anni nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi
del comma 2, per il conferimento della qualifica di
«luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e
condizioni richiesti dall'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni
dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e'
richiesta una permanenza di almeno sette anni e sei mesi
nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche'
accertati quelli di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di
«luogotenente» e' conferita ai marescialli aiutanti di
maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla
concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado
con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini
dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando
gli altri requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e'
fissato rispettivamente in uno, due, tre, quattro, cinque e
sei anni.
7. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri
requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 27 del
presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato quattro anni di permanenza nel grado, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri
requisiti e condizioni di cui all'art. 37-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti
modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato quattro anni di permanenza nel grado, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non risulti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma
1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come introdotti dall'art. 27 del presente
decreto, il trattamento economico ivi previsto e'
attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto
disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come
introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra
le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a
maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1,
lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente
decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della
difesa, per consentire una completa utilizzazione della
disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle
disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli
ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il
grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e
vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per
l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del
proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli
fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il
giudizio espresso dalla commissione permanente di
avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre
2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione
di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai
marescialli capi non concorrono alla determinazione del
limite di promozioni di cui all'art. 38-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono
apportate disposizioni integrative e correttive alle
disposizioni attuative dell'art. 38, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure
dell'avanzamento «a scelta per esami» al grado di
maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure
potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte,
articolate su questionari a risposta multipla su materie
tecnico-professionali e di cultura generale».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 «Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale
dello Stato», come modificato a decorrere dal 1° gennaio
2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai
sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi
1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente
decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e
qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile
previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies
dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e'
attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia maturato
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale con decorrenza dalla data in
cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma
1-quinquies dell'art. 49 del decreto logislativo 12 maggio
1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto,
e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia'
maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data
in cui matura un anno di effettivo servizio nella
qualifica.
4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta
nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma
1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come introdotto dall'art. 28, comma 1, del
presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella
qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti
aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e
47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del
presente decreto. Il medesimo personale assume, con la
stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto».
6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori
superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli
21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza.
7. (Comma abrogato).
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli
21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a
decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di
ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato
inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o
qualifica equiparata avendo superato la prima selezione
prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto
aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed
acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di
servizio utile nelle predette qualifiche.
9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e
3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli
scatti aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al
comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del
presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal
giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di
permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e'
aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente
per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis,
21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies,
1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di
quella relativa al requisito dell'anzianita' minima
richiesta nella qualifica.
Art. 16.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno
2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni
di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni
di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma
2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto e' soggetta a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a
quelli indicati nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere,
quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi
degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative
alle categorie di personale interessato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dell'art. 33, comma 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse.
- Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni nella legge 31 ottobre 2002,
n. 246, dispone «misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».
ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE
Tabella 1 (FF.PP)
Tabella 2 (FF.AA)
Tabella 3 (FF.PP)
Tabella 4 (FF.PP)
Tabella 5 (FF.AA)
Tabella 6 (FF.PP)
Tabella 7 (FF.AA.)
Tabella A/1 (FF.PP)
Tabella A/2 (FF.PP)
Tabella A/3 (FF.AA)
Tabella B/1 (FF.PP)
Tabella B/2 (FF.PP)
Tabella B/3 (FF.AA)
Tabelle C - D - E
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