DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

HOME APPROFONDIMENTI RASSEGNA STAMPA FORUM BLOG ANNUNCI RASSEGNA DIFESA
   
   

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

  Sistema  dei  parametri  stipendiali per il personale non dirigente
delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86.
(GU n. 173 del 28-7-2003 - Suppl. Ordinario n.121)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 7  della  legge  29 marzo  2001,  n.  86,  che ha
delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi
del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento
civile  e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di quello
dirigente;
  Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti  gli  articoli 33,  comma  2,  e  80,  comma  58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole
e forestali e dell'economia e delle finanze;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:

Capo I
Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
 

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  al personale delle Forze di
polizia  e  delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui
al   decreto   legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modificazioni,    escluso   quello   destinatario   del   trattamento
stipendiale od economico dirigenziale.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 della legge 28
          dicembre  2001,  n. 448, Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2002):
              «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
          posti   a  carico  del  bilancio  statale  derivanti  dalla
          contrattazione   collettiva   nazionale,  ivi  comprese  le
          risorse   da  destinare  alla  contrattazione  integrativa,
          comportanti  ulteriori  incrementi nel limite massimo dello
          0,5   per   cento   dall'anno   2003,   sono  quantificati,
          complessivamente,  in  1.240,48  milioni di euro per l'anno
          2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
          48  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n 165, fermo
          restando  che  quanto  disposto  dall'art. 24, comma 3, del
          citato  decreto  legislativo  si  applica a decorrere dalla
          data  di definizione della contrattazione integrativa. Fino
          a  tale  data i compensi di cui al medesimo art. 24, commna
          3,  restano  attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
          conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei fondi unici
          di  amministrazione,  e  comunque  di quelle destinate alla
          contrattazione  integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
          all'interno  delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
          del personale.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate  in 454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per   ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze  di  polizia  di cui al decreto legislalivo
          12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
              3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2002, in aggiunta a quanto
          previsto  dal  comma  2,  sono  stanziate  le somme di 5,16
          milioni  di  euro  e  di 9,30 milioni di euro da destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia.
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli  oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
          di  cui  al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              7.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi  contrattuali  per  il  biennio  2002  -  2003  del
          personale  dei  comparti degli enti pubblici non economici,
          delle   regioni,   delle  autonomie  locali,  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di
          ricerca  e  sperimentazione  e  delle  universita', nonche'
          degli  enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto
          legislativo   n.   165   del  2001,  e  gli  oneri  per  la
          corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di
          cui  all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          165  del  2001,  sono  a  carico  delle  amministrazioni di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono,
          anche   per   la  contrattazione  integrativa,  ai  criteri
          indicati  per  il personale delle amministrazioni di cui al
          comma  1  e  provvedono  alla quantificazione delle risorse
          necessarie per i rinnovi contrattuali».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 33 e dell'art. 80,
          comma   58,   della   legge   27  dicembre  2002,  n.  289,
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
              «Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul
          controllo  della  contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
          di  quanto  disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
          contrattazione  collettiva nazionale previste dall'art. 16,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
          bilancio  statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003,   di   570   milioni   di  euro  da  destinare  anche
          all'incentivazione  della produttivita'. All'art. 16, comma
          1,  primo  periodo,  della citata legge n. 448 del 2001, le
          parole:   "per   ciascuno  degli  anni  del  biennio"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
              2.  Le  risorse  previste  dall'art. 16, comma 2, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
          destinare   ai  trattamenti  economici,  finalizzati  anche
          all'incentivazione della produttivita', del personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
          modificazioni,   mediante   l'attivazione   delle  apposite
          procedure  previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
          del  1995.  A  decorrere  dall'anno  2003  e' stanziata una
          ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
          euro  da  destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
          Forze  di  polizia,  osservate le procedure di cui all'art.
          19,  comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
          di   euro   da   destinare  ai  funzionari  della  carriera
          prefettizia  e  2 milioni di euro da destinare al personale
          della  carriera  diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
          dall'art.  16,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  per  la  progressiva  attuazione  del disposto di cui
          all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
          le  ulteriori  somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
          di  150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
          approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
          personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e
          degli  ufficiali  di  grado  corrispondente  delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  militare e delle Forze armate, in
          armonia   con   i  trattamenti  economici  della  dirigenza
          pubblica  e  tenuto  conto  delle  disposizioni del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sono  stanziati  35
          milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
          al   fine   di   assicurare   una  graduale  valorizzazione
          dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del
          ruolo  dei  commissari  e qualifiche o gradi corrispondenti
          della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
          e  delle  Forze  armate, anche attraverso l'attribuzione di
          trattamenti   perequativi   da  disporre  con  decreto  del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro
          dell'interno e gli altri Ministri interessati.
              3.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
          oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui al decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  costituiscono
          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione,  delle  universita', nonche' degli enti di
          cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, e successive modificazioni, e gli oneri per
          la  corresponsione dei miglioramenti economici al personale
          di   cui   all'art.   3,  comma  2,  del  predetto  decreto
          legislativo,   sono   a  carico  delle  amministrazioni  di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
          criteri  previsti per il personale delle amministrazioni di
          cui  al  comma  1  del  presente articolo e provvedono alla
          quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
          dei  medesimi  benefici  economici individuando le quote da
          destinare all'incentivazione della produttivita'.
              5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          dopo  le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
          inserite  le  seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca".
              6.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
          peculiarita'  dell'attivita'  svolta  nel  soccorso tecnico
          urgente  dal  personale  del  settore  aeronavigante  e dal
          personale  specialista  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  che richiede elevati livelli di specializzazione in
          rapporto  alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
          ed  anche  al fine di garantire il progressivo allineamento
          alle  indennita' corrisposte al personale specialista delle
          Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
          dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          del  24 maggio  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 2000, sono
          incrementate  di  euro  1.640.000  e  di  euro  290.000  da
          destinare,  con  modalita' e criteri da definire in sede di
          contrattazione  integrativa, rispettivamente ai profili del
          settore  aeronavigante  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   istituiti   dall'art.  28  dello  stesso  contratto
          collettivo   nazionale  ed  al  personale  in  possesso  di
          specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
          di   nucleo.   Per  le  medesime  finalita'  sono  altresi'
          incrementate  le  risorse  di  cui  al comma 1 del presente
          articolo  di  un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
          al  trattamento  accessorio dei padroni di barca, motoristi
          navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei
          distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              7.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
          confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui
          all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
          del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto
          Ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito
          presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
          personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione
          penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti
          penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
          centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico
          emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le
          responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita'
          stesse».
              «Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse).
              (Omissis).
              58.  Gli  effetti  economici dei decreti legislativi di
          cui  all'art.  7  della  legge  29 marzo  2001,  n.  86, da
          adottare   entro   il   31 maggio  2003,  sono  determinati
          utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art.
          16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
          Nota all'art. 1:
              -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
          «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate.».
                               Art. 2.
                  Sistema dei parametri stipendiali
  1.   A   decorrere   dal  1° gennaio  2005,  al  personale  di  cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte  integrante del presente
decreto,   con   contestuale   soppressione  dei  previgenti  livelli
stipendiali.
  2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado
sono  attribuiti  dopo  otto  anni di effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.
  3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e'
determinato  dal  prodotto  tra  il valore del punto di parametro e i
parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
  4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del
punto   di  parametro  e'  fissato  in  euro  149,15  annui  lordi  e
l'attribuzione  dei  parametri di cui al comma 1 avviene in base alle
qualifiche   o   ai   gradi  rivestiti,  nonche'  alle  posizioni  di
provenienza  al  1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5,
che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto.  Nelle
medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla
stessa  data in applicazione del sistema di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
  5.  Fermi  restando  i parametri stabiliti dal presente decreto, la
determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali derivanti dai rinnovi
degli  accordi  sindacali  e  dalle  procedure  di  concertazione,  a
decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del
punto di parametro.
                               Art. 3.
            Effetti del sistema dei parametri stipendiali
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  nello stipendio basato sul
sistema  dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai
livelli  retributivi,  l'indennita'  integrativa speciale, gli scatti
gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
  2.  Il  conglobamento  dell'indennita'  integrativa  speciale nello
stipendio  di  cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini
della  base  pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive  modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma
10,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335, e non ha effetti diretti e
indiretti  sul  trattamento  complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
  3.  Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita'
integrativa   speciale   in  godimento  nei  livelli  retributivi  di
provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
  4.   Nello  stipendio  di  cui  al  comma  1  non  confluiscono  la
retribuzione  individuale  di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005,
l'assegno  funzionale  e  gli  emolumenti  diversi da quelli indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
  5.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui
al   comma   1   hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo 82   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio   1957,   n.   3,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
previdenziali  e  assistenziali  e  relativi  contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e i contributi di
riscatto.
  6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  nel  caso  di  acces-so a
qualifiche   o   gradi   superiori  di  ruoli  diversi  che  comporta
l'attribuzione  di  un  parametro inferiore a quello in godimento, al
personale  interessato  e'  attribuito  un assegno personale utile ai
fini   del   calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  e  della  base
pensionabile  di  cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni,   da   riassorbire   all'atto  della  promozione  alla
qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo  al  parametro  di  provenienza e quello spettante nel nuovo
parametro.
  7.  La  corresponsione  degli stipendi, nonche' delle anticipazioni
stipendiali  di  cui  all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del
presente  decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai
sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  8.   Le   disposizioni   del   presente   decreto,  ai  fini  della
determinazione  dell'indennita'  di  ausiliaria,  di  cui  al decreto
legislativo  30 aprile  1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti
del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
          Note all'art. 3:
              -  La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 10, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335:
              «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
          15  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724, in materia di
          assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.  3,  reca  il  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
          Se ne riporta l'art. 82:
              «Art.  82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia».
              -  La  legge  11  luglio  1980,  n.  312, reca il nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato. Se ne trascrive l'art. 172:
              «Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso».
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1965, n. 165, reca:
          «Attuazione  delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97,
          lettera  g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
          materia  di armonizzazione al regime previdenziale generale
          dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato del
          pubblico impiego».
                               Art. 4.
        Effetti sulla retribuzione individuale di anzianita'
  1.  La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi,
eventualmente  in  godimento  al  1° gennaio  2005,  calcolata  sulla
retribuzione  individuale  di anzianita', confluisce alla stessa data
nella medesima retribuzione.
  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di
anzianita',  compresa  anche  quella  eventualmente  rideterminata ai
sensi  del  comma  1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o
rivalutazione.

Capo II
Disposizioni transitorie e finali
 

                               Art. 5.
           Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali
  1.  Al  personale  di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2003,   e'   corrisposta   in  un'unica  soluzione,  in  aggiunta  al
trattamento  economico  in  godimento  e  senza effetti ai fini degli
scatti  eventualmente  attribuiti  e  da  attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente
decreto,  in  relazione  alle  qualifiche,  ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.
  2.  Al  personale  di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2004,   e'   corrisposta   in  un'unica  soluzione,  in  aggiunta  al
trattamento  economico  in  godimento  e  senza effetti ai fini degli
scatti  eventualmente  attribuiti  o  da  attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente
decreto,  in  relazione  alle  qualifiche,  ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.
  3.  Le  anticipazioni  stipendiali di cui al presente articolo sono
utili  nei  limiti  degli importi percepiti ai fini del calcolo della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n  177, e
successive  modificazioni,  e  dell'indennita' di buonuscita a favore
del  personale  comunque  cessato dal servizio con diritto a pensione
nel biennio 2003 e 2004.
  4.  Le  anticipazioni  di  cui  al  presente articolo non producono
effetti  ai  fini  della determinazione della paga degli allievi vice
ispettori,  vice  periti  tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche
corrispondenti.
          Nota all'art. 5:
              -  La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza».
                               Art. 6.
                  Effetti sui trattamenti economici
  1.  I  benefici  economici derivanti dall'applicazione del presente
decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad
essere  corrisposti  in  relazione  al  grado  o  alla  qualifica  di
appartenenza  e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata
in  vigore  del  medesimo  decreto,  fatto  salvo quanto previsto dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
  2.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a
quando  non  interverranno  i miglioramenti stipendiali derivanti dai
rinnovi  degli  accordi sindacali e dalle procedure di concertazione,
il  parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi
corrispondenti,  indicato  nelle  tabelle  1  e  2,  non  modifica il
trattamento   stipendiale,  comprensivo  dell'indennita'  integrativa
speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata
in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
                               Art. 7.
      Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
                 e qualifiche e gradi corrispondenti
  1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  agli  ispettori  capo  e
qualifiche  e  gradi  corrispondenti  delle  Forze di polizia e delle
Forze  armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o
grado,  e'  attribuito,  dal  giorno  successivo  al  compimento  del
suddetto   requisito,  il  trattamento  economico  previsto  per  gli
ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica  sicurezza  e
qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita'
nella medesima qualifica o grado.
  2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma 1  e'  riassorbito all'atto
dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
                               Art. 8.
                    Disposizioni per il personale
                       della Polizia di Stato
  1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio  2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a  decorrere  dalla  medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per  l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del  predetto  scatto,  il  parametro  previsto, rispettivamente, per
l'assistente  capo  e  per  il  sovrintendente  capo con otto anni di
anzianita'  nella  qualifica  di  cui  alla  tabella  1,  allegata al
presente decreto.
  2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo  con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1   allegata  al  presente  decreto,  e'  attribuito  con  decorrenza
1° gennaio   2005  anche  al  personale  con  la  medesima  qualifica
destinatario  della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 53, che ha gia' maturato
alla  medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.
  3.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza  entro  il
31 dicembre  di  ciascun  anno,  dal  2003  al  2008,  il  periodo di
permanenza   nella  qualifica  utile  ai  fini  dell'attribuzione  al
parametro  previsto  per  la  medesima  qualifica  con  otto  anni di
anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4,
5,  6,  e  7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza
1° gennaio  2005  agli  ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di
pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre
al   31 dicembre   2002   e   non  hanno  maturato  i  requisiti  per
l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
  4.   Agli   ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica
sicurezza,  destinatari  della  disciplina  transitoria  prevista dai
commi  4  e  5  dell'articolo  19 del decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n.  53,  che  assumono  a  decorrere  dal  1° gennaio  2005 la
denominazione   di   «sostituto  commissario»,  di  cui  all'articolo
31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  335, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il
parametro   previsto   per  la  posizione  apicale  del  ruolo  degli
ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
  5.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza  entro  il
31 dicembre  di  ciascuno  anno,  dal  2002  al 2007, il requisito di
anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per
il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui
all'articolo  31-quater  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile    1982,   n.   335,   e   successive   modificazioni,   e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e'  di  9  anni  per  il  personale  che  acquisisce  la qualifica di
ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica sicurezza nel
2001,  successivamente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli
tecnici  e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia
di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
    a) il  comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
  «1.   Gli   ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica
sicurezza  che  al  1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici
anni  di  effettivo  servizio nella qualifica, possono partecipare ad
una  specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma
restando   la  qualifica  rivestita,  assumono  la  denominazione  di
"sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
    b) il   comma   1  dell'articolo  31-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal
seguente:
  «1.  I  periti  tecnici  superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica,
possono   partecipare  ad  una  specifica  selezione  per  titoli,  a
conclusione  della  quale,  ferma  restando  la  qualifica rivestita,
assumono  la  denominazione  di  "sostituto  direttore  tecnico"  con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
    c) il   comma   1  dell'articolo  15-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
  «1.  Gli  orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di
ogni  anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica,  possono partecipare ad una specifica selezione per titoli
a  conclusione  della  quale,  ferma restando la qualifica rivestita,
assumono  la  denominazione  di  "primo livello" con decorrenza dallo
stesso 1° gennaio.».
          Note all'art. 8:
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, reca:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
          delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
          Stato».  Se  ne riportano gli articoli 16 e 19. Si riporta,
          altresi',   il   testo   di   quest'ultimo  articolo,  come
          modificato  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art. 16. - 1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti
          capo,  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente   decreto,   lo  scatto  aggiuntivo  di  cui  agli
          articoli 12-bis  e  24-octies  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con
          le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato   quattro   anni   di   effettivo  servizio  nella
          qualifica,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  matura  quattro  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.
              2.  Si  osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
          dell'art. 12-bis e 2, 3 e 4 dell'art. 24-octies del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
              3.  Il  personale  di  cui  al comma 1 che alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non risulta in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dagli  articoli 12-bis,
          commi  2  e  3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 335, lo
          scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito
          con   decorrenza   dal   giorno   successivo  a  quello  di
          acquisizione dei medesimi requisiti».
              «Art.  19.  -  1.  Agli  ispettori  superiori-sostituti
          ufficiali   di   pubblica  sicurezza,  inquadrati  in  tale
          qualifica  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a) del
          decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 197, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,   con   la   medesima  decorrenza,  gli  scatti
          aggiuntivi  previsti  dagli articoli 31-ter e 31-quater del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335.  I  medesimi  assumono,  con  la stessa decorrenza, la
          denominazione anche di "sostituto commissario"».
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, agli ispettori
          superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica sicurezza, che
          hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
          anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo
          di  cui  all'art.  31-ter  del decreto del Presidente della
          Repubblica  21 aprile  1982,  n.  335, e' attribuito con la
          medesima decorrenza.
              3.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 31-ter del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335,  per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di
          ispettore   superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica
          sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al
          2007,  il  periodo  di  permanenza nella qualifica utile ai
          fini  dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato,
          per  ciascun  anno,  rispettivamente,  in 1, 2, 3, 4, 5 e 6
          anni.
              4.  Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  ed  assume  anche  la  denominazione di
          "sostituto  commissario"  di  cui  all'art.  31-quater  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335,  dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e
          sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
          superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza,
          ovvero,  di sette anni se ha superato la prima selezione di
          cui   all'art.   14,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
              5.  Per  gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
          pubblica  sicurezza  che alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  non  risultino in possesso dei requisiti
          previsti  dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  335,  gli  scatti  aggiuntivi  e  la  denominazione dei
          «sostituto  commissario»  di  cui  al  comma  1 e lo scatto
          aggiuntivo  di  cui  al comma 2 del presente articolo, sono
          riconosciuti  con decorrenza dal giorno successivo a quello
          di  acquisizione  dei  medesimi  requisiti. Per il medesimo
          personale  il periodo minimo di permanenza nella qualifica,
          previsto   dal   comma 4,   e'   aumentato  di  un  periodo
          corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti
          previsti dallo stesso comma.
              6.   Si   osservano   le   disposizioni  relative  alle
          condizioni   soggettive  per  l'attribuzione  dei  predetti
          benefici,  di  cui  ai  commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e
          31-quater,  nonche' quelle di cui all'art. 31-quinquies del
          medesimo  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335».
              «Art.  19.  -  1.  Agli  ispettori  superiori-sostituti
          ufficiali   di   pubblica   sicurezza  inquadrati  in  tale
          qualifica  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a) del
          decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 197, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,   con   la   medesima  decorrenza,  gli  scatti
          aggiuntivi  previsti  dagli articoli 31-ter e 31-quater del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335.  I  medesimi  assumono,  con  la stessa decorrenza, la
          denominazione anche di "sostituto commissario"».
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, agli ispettori
          superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica sicurezza, che
          hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
          anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo
          di  cui  all'art.  31-ter  del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335, e' attribuito con la
          medesima decorrenza.
              3. (Comma abrogato).
              4.  Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  ed  assume  anche  la  denominazione di
          «sostituto  commissario»  di  cui  all'art.  31-quater  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335,  dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e
          sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
          superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza,
          ovvero,  di sette anni se ha superato la prima selezione di
          cui   all'art.   14,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
              5.  Per  gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
          pubblica  sicurezza  che alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  non  risultino in possesso dei requisiti
          previsti  dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  335,  gli  scatti  aggiuntivi  e  la  denominazione dei
          «sostituto  commissario»  di  cui  al  comma  1 e lo scatto
          aggiuntivo  di  cui  al comma 2 del presente articolo, sono
          riconosciuti  con decorrenza dal giorno successivo a quello
          di  acquisizione  dei  medesimi  requisiti. Per il medesimo
          personale  il periodo minimo di permanenza nella qualifica,
          previsto   dal   comma 4,   e'   aumentato  di  un  periodo
          corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti
          previsti dallo stesso comma.
              6.   Si   osservano   le   disposizioni  relative  alle
          condizioni   soggettive  per  l'attribuzione  dei  predetti
          benefici,  di  cui  ai  commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e
          31-quater,  nonche' quelle di cui all'art. 31-quinquies del
          medesimo  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  reca:  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia  di  Stato  che espleta funzioni di polizia». Se ne
          trascrivono  gli  l'articoli l5-quinquies  e  31-quater. Si
          trascrive   anche   il   testo  dell'art.  31-quater,  come
          modificato,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.    15-quinquies   (Orchestrale   perito   tecnico
          superiore  di  "primo livello"). - 1. Fermo restando quanto
          previsto   dal  comma 2,  gli  orchestrali  periti  tecnici
          superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
          di  attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui all'art.
          15-quater,  possono  partecipare ad una specifica selezione
          per   titoli   a  conclusione  della  quale  conseguono  un
          ulteriore  scatto  aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
          qualifica  rivestita,  anche  la  denominazione  di  "primo
          livello".
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione  piu'  grave  del  richiamo
          scritto.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma  1,  anche con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2.  Si  applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4.   L'attribuzione  dell'ulteriore  scatto  aggiuntivo
          decorre,   anche  con  effetto  retroattivo  rispetto  alla
          conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al  comma  1,  l'individuazione  dei  titoli valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria  finale sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno».
              «Art.    31-quater    (Ispettore    superiore-sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). -
          1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  gli
          ispettori   superiori-sostituti   ufficiali   di   pubblica
          sicurezza  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
          di  attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui all'art.
          31-ter,  possono partecipare ad una specifica selezione per
          titoli,  a  conclusione della quale conseguono un ulteriore
          scatto  aggiuntivo,  assumendo, fermo restando la qualifica
          rivestita,    anche    la   denominazione   di   «sostituto
          commissario».
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione disciplinare piu' grave del
          richiamato scritto.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comnma  1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  2.  Si applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4.   L'attribuzione  dell'ulteriore  scatto  aggiuntivo
          decorre,  anche con effetto retroattivo, rispetto alla data
          di  conclusione  della  selezione,  dal  1° gennaio di ogni
          anno.
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al  comma  1,  l'individuazione  dei  titoli valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria  finale sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno.
              6.  Agli  ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di
          pubblica  sicurezza  "sostituti commissari", possono essere
          attribuite,  nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26,
          comma  5,  le funzioni di vice dirigente di uffici o unita'
          organiche  in  cui,  oltre  al funzionario preposto, non vi
          siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo
          direttivo    speciale.   Con   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore  generale  della  pubblica sicurezza sono
          individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere
          affidate  le  funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni
          di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art.
          26, comma 5».
              «Art.    31-quater    (Ispettore    superiore-sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). -
          1.  Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
          sicurezza  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          quindici   anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,
          possono  partecipare ad una specifica selezione per titoli,
          a  conclusione  della  quale,  ferma  restando la qualifica
          rivestita,   assumono   la   denominazione   di  «sostituto
          commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione disciplinare piu' grave del
          richiamato scritto.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma  1,  anche con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  2.  Si applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al  comma  1,  l'individuazione  dei  titoli valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria  finale sono determinati con
          decreto dei Ministro dell'interno.
              6.  Agli  ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di
          pubblica  sicurezza  "sostituti commissari", possono essere
          attribuite,  nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26,
          comma  5,  le funzioni di vice dirigente di uffici o unita'
          organiche  in  cui,  oltre  al funzionario preposto, non vi
          siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo
          direttivo    speciale.   Cen   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore  generale  della  pubblica sicurezza sono
          individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere
          affidate  le  funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni
          di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art.
          26, comma 5».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  337,  reca:  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o   tecnica».   Se   ne  riporta  l'art.  31-quinquies.  Si
          trascrive,  altresi',  il testo dello stesso articolo, come
          modificato  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto
          direttore  tecnico").  -  1. Fermo restando quanto previsto
          dal  comma  2, i periti tecnici superiori che al 1° gennaio
          di  ogni  anno  abbiano  maturato  otto  anni  di effettivo
          servizio  nella  qualifica dalla data di attribuzione dello
          scatto   aggiuntivo  di  cui  all'art.  31-quater,  possono
          partecipare  ad  una  specifica  selezione  per  titoli,  a
          conclusione  della  quale  conseguono  un  ulteriore scatto
          aggiuntivo,   assumendo,   fermo   restando   la  qualifica
          rivestita,  anche  la denominazione di "sostituto direttore
          tecnico".
              2. E'  escluso  dalla  selezione  di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione disciplinare piu' grave del
          richiamo scritto.
              3. Per  il  personale  che  abbia  presentato  istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma 1,  anche  con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2.  Si  applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. L'attribuzione   dell'ulteriore   scatto  aggiuntivo
          decorre,   anche  con  effetto  retroattivo  rispetto  alla
          conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
              5. Le  modalita'  di svolgimento della selezione di cui
          al  comma 1,  l'individuazione  dei  titoli  valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria finale, sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno.
              6. Ai  periti  tecnici  superiori  "sostituti direttori
          tecnici"   possono   essere   affidate,  nell'ambito  delle
          funzioni  di  cui all'art. 24, comma 5, le funzioni di vice
          dirigente  di  uffici  o  unita' organiche in cui, oltre al
          funzionario  preposto,  non  vi  siano altri funzionari del
          ruolo  dei  direttori  tecnici  o  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento  dei  direttori  tecnici.  Con decreto del capo
          della  polizia-direttore  generale della pubblica sicurezza
          sono  individuati  gli uffici nell'ambito dei quali possono
          essere  affidate  le  funzioni  predette, nonche' ulteriori
          funzioni  di  particolare  rilevanza  tra  quelle di cui al
          medesimo art. 24, comma 5».
              «Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto
          direttore tecnico"). - 1. I periti tecnici superiori che al
          1° gennaio  di  ogni anno abbiano maturato quindici anni di
          effettivo  servizio nella qualifica, possono partecipare ad
          una  specifica  selezione  per  titoli, a conclusione della
          quale,  ferma  restando la qualifica rivestita, assumono la
          denominazione   di   "sostituto   direttore   tecnico"  con
          decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
              2. E'  escluso  dalla  selezione  di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione disciplinare piu' grave del
          richiamo scritto.
              3. Per  il  personale  che  abbia  presentato  istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma 1,  anche  con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2.  Si  applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5. Le  modalita'  di svolgimento della selezione di cui
          al  comma 1,  l'individuazione  dei  titoli  valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria finale, sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno.
              6. Ai  periti  tecnici  superiori  "sostituti direttori
          tecnici"   possono   essere   affidate,  nell'ambito  delle
          funzioni  di  cui all'art. 24, comma 5, le funzioni di vice
          dirigente  di  uffici  o  unita' organiche in cui, oltre al
          funzionario  preposto,  non  vi  siano altri funzionari del
          ruolo  dei  direttori  tecnici  o  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento  dei  direttori  tecnici.  Con decreto del capo
          della  polizia-direttore  generale della pubblica sicurezza
          sono  individuati  gli uffici nell'ambito dei quali possono
          essere  affidate  le  funzioni  predette, nonche' ulteriori
          funzioni  di  particolare  rilevanza  tra  quelle di cui al
          medesimo art. 24, comma 5».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1987, n. 240, reca: «Nuovo ordinamento della banda musicale
          della Polizia di Stato». Se ne riporta l'art. 15-quinquies.
          Si trascrive, inoltre, il testo dello stesso articolo, come
          modificato,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.    15-quinquies   (Orchestrale   perito   tecnico
          superiore  di  "primo livello"). - 1. Fermo restando quanto
          previsto   dal  comma 2,  gli  orchestrali  periti  tecnici
          superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
          di  attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui all'art.
          15-quater,  possono  partecipare ad una specifica selezione
          per   titoli   a  conclusione  della  quale  conseguono  un
          ulteriore  scatto  aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
          qualifica  rivestita,  anche  la  denominazione  di  "primo
          livello".
              2. E'  escluso  dalla  selezione  di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione  piu'  grave  del  richiamo
          scritto.
              3. Per  il  personale  che  abbia  presentato  istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15,  comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma 1,  anche  con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2.  Si  applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. L'attribuzione   dell'ulteriore   scatto  aggiuntivo
          decorre,   anche  con  effetto  retroattivo  rispetto  alla
          conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
              5. Le  modalita'  di svolgimento della selezione di cui
          al  comma 1,  l'individuazione  dei  titoli  valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria  finale sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno.».
              «Art.    15-quinquies   (Orchestrale   perito   tecnico
          superiore  di "primo livello"). - 1. Gli orchestrali periti
          tecnici superiori che al primo gennaio di ogni anno abbiano
          maturato   quindici   anni   di  effettivo  servizio  nella
          qualifica,  possono  partecipare ad una specifica selezione
          per  titoli  a  conclusione  della quale, ferma restando la
          qualifica  rivestita,  assumono  la denominazione di "primo
          livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
              2. E'  escluso  dalla  selezione  di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione  piu'  grave  del  richiamo
          scritto.
              3. Per  il  personale  che  abbia  presentato  istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma 1,  anche  con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2.  Si  applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5. Le  modalita'  di svolgimento della selezione di cui
          al  comma 1,  l'individuazione  dei  titoli  valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria  finale sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno».
                               Art. 9.
                    Disposizioni per il personale
                      dell'Arma dei carabinieri
  1.  Agli  appuntati  scelti  e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina  transitoria  di  cui  all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio
2005,  che  maturano  a  decorrere  dalla  medesima  data i requisiti
temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e'
attribuito,  in  luogo  del  predetto  scatto, il parametro previsto,
rispettivamente,  per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con
otto  anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al
presente decreto.
  2.  Il  parametro  previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo  con  otto  anni  di  anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  anche  al  personale  con  il medesimo grado destinatario della
disciplina  transitoria  di  cui  all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83, che ha gia' maturato
alla  medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.
  3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza  nel  grado  utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto  per  il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e'  fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni.  Il  predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  ai  marescialli  aiutanti  che  hanno acquisito il grado tra il
2 settembre  e  il  31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico   di   cui  all'articolo  38-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
    a) il  comma  3  dell'articolo  38-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «3.  I  marescialli  aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino,
nel  corso  dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel
triennio   precedente   abbiano  ottenuto,  in  sede  di  valutazione
caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e
nell'ultimo   biennio   non   abbiano   riportato   alcuna   sanzione
disciplinare  piu'  grave  del  "rimprovero"  e  non si trovino nelle
condizioni  di  cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva
per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»;
    b) il   comma   3   dell'articolo   30  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
  «3.  I  marescialli  aiutanti,  comunque  in servizio al 1° gennaio
2005,  che  al  31 agosto  1995  rivestivano  il grado di maresciallo
maggiore,  la  qualifica  di  "carica  speciale"  o di "aiutante" del
disciolto   ruolo  sottufficiali  i  quali  alla  medesima  data  del
1° gennaio  2005  non  risultano  in possesso dei requisiti di cui al
comma  3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  198,  e  successive  modificazioni,  conseguono  la  qualifica di
"luogotenente",  con  decorrenza  dal  giorno  successivo a quello di
maturazione  dei  requisiti  di cui allo stesso comma 3 dell'articolo
38-ter,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni,  ferme  restando  le  condizioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo.»;
    c) il  comma  4  dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
  «4.  Per  il  conferimento della qualifica di luogotenente riferito
agli  anni  2005,  2006,  2007  e  2008,  in  deroga  ai requisiti di
anzianita'  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 38-ter, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  198, e successive modificazioni, e
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo
articolo,  ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima
nel  grado  di  sette  anni  per il personale con anzianita' di grado
compresa  tra  il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette
anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra
il  1° gennaio  1996  e  la  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.»;
    d) il   comma   6   dell'articolo  30,  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
  «6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra
il  15 aprile  2001  ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri
requisiti  e  le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto
legislativo  12 maggio  1995, n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione  alla  procedura  selettiva  per  il conseguimento della
qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado  di  maresciallo  aiutante  di cui alla tabella C3, allegata al
presente decreto.»;
    e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' aggiunta la
tabella C allegata al presente decreto.
          Note all'art. 9:
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, reca:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
          dell'Arma  dei  carabinieri».  Se  ne riporta l'art. 30. Si
          trascrive,  inoltre,  il  testo del medesimo articolo, come
          modificato,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  30  (Norme  transitorie).  -  1. Ai  marescialli
          aiutanti  comunque  in  servizio  alla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  al  31 agosto  1995
          rivestivano  il grado di maresciallo maggiore, la qualifica
          di  "carica  speciale"  o di "aiutante" del disciolto ruolo
          dei  sottufficiali,  e'  attribuito  l'inquadramento con il
          proprio    grado   ed   anzianita'   nella   qualifica   di
          "luogotenente",   fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              2. Ai  marescialli  aiutanti  che  abbiano conseguito o
          conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto e' attribuito, con
          la   medesima   decorrenza,  lo  scatto  aggiuntivo,  fermi
          restando  gli  altri requisiti e condizioni di cui all'art.
          38-ter,  commi 1  e  2,  del  decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto.
              3. Ai  marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
          2 settembre  1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito lo
          scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento
          della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri
          requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3,
          del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,  come
          introdotto  dall'art.  28  del  presento  decreto, in luogo
          degli  otto  anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo
          ivi  previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni
          nel grado.
              4. Ai  marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
          1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  cio'  e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi
          del   comma 2,  per  il  conferimento  della  qualifica  di
          "luogotenente",   fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni  richiesti  dall'art.  38-ter,  commi 2 e 3, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni
          dall'attribuzione  dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e'
          richiesta  una  permanenza  di almeno 7 anni e sei mesi nel
          grado.
              5. Dal  2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
          previsti  dai  commi  3  e 4 del presente articolo, nonche'
          accertati  quelli  di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
          dall'art.   28   del  presente  decreto,  la  qualifica  di
          "luogotenente"  e'  conferita  ai  marescialli  aiutanti di
          maggiore   anzianita'   in   ordine   di  ruolo  fino  alla
          concorrenza dei posti annualmente disponibili.
              6. Per  i  marescialli aiutanti che conseguono il grado
          con decorrenza:
                a) dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto al 31 dicembre 2002;
                b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
                c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
                d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
                e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
                f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
          il   periodo   di   permanenza  nel  grado  utile  ai  fini
          dell'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo, fermi restando
          gli  altri  requisiti  e condizioni di cui all'art. 38-ter,
          commi 1  e  2,  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198,  come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e'
          fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
              7. Per  i  marescialli  aiutanti di cui al comma 1 che,
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non
          risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-ter,
          comma 1,  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
          come  introdotto  dall'art.  29  del  presente  decreto, il
          trattamento   economico  ivi  previsto  e'  attribuito  con
          decorrenza  dal  giorno successivo a quello di acquisizione
          dei   medesimi   requisiti.   Si  applica  quanto  disposto
          dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto.
              8. Per  i  marescialli  aiutanti di cui al comma 2 che,
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non
          risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 39-ter,
          comma 1,  del  decreto  legislativo 1° maggio 1995, n. 198,
          come  introdotto  dall'art.  28  del  presente  decreto, il
          trattamento   economico  ivi  previsto  e'  attribuito  con
          decorrenza  dal  giorno successivo a quello di acquisizione
          dei   medesimi   requisiti.   Si  applica  quanto  disposto
          dall'art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto.  Ai  fini  del  conferimento  della  qualifica  di
          "luogotenente",  per lo stesso personale, il periodo minimo
          di  permanenza  nel  grado  previsto  nei  commi 3  e 4, e'
          aumentato  di  un  periodo corrispondente a quello compreso
          tra  la  data  di  entrata in vigore del presente decreto e
          quella  di  attribuzione  dello scatto aggiuntivo di cui al
          presente comma.
              9. Per  i  marescialli  aiutanti di cui al comma 1 che,
          alla  data  di  entrata  in  vigore del presene decreto non
          risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-ter,
          comma 3,  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
          come  introdotto  dall'art. 28 del presente decreto, ovvero
          per  il  personale di cui al comma 7, il conferimento della
          qualifica   di  "luogotenente"  ha  decorrenza  dal  giorno
          successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
          Si  applica  quanto  disposto dall'art. 38-ter, comma 2 del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              10. Ai  brigadieri  capi comunque in servizio alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  lo scatto
          aggiuntivo   e'   attribuito,   fermi  restando  gli  altri
          requisiti  di  cui  all'art. 37-bis del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  198, come introdotto dall'art. 27 del
          presente decreto, con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato  4  anni  di  permanenza nel grado, con decorrenza
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
              11. Agli  appuntati  scelti  comunque  in servizio alla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
          aggiuntivo   e'   attribuito,   fermi  restando  gli  altri
          requisiti  e  condizioni di cui all'art. 37-ter del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art.   27   del  presente  decreto,  con  le  seguenti
          modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato  4 anni  di  permanenza  nel grado, con decorrenza
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
              12. Al  personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto non risulti in
          possesso  dei  requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma
          1,  e  37-ter,  comma 1,  del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotti dall'art. 27 del presente
          decreto,   il   trattamento   economico   ivi  previsto  e'
          attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
          acquisizione  dei  medesimi  requisiti.  Si  applica quanto
          disposto  dagli  articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2
          del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,  come
          introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
              13. Dall'anno  2001 al 2005 il rapporto percentuale fra
          le  promozioni  disponibili  per  le forme di avanzamento a
          maresciallo  aiutante  di  cui  all'art.  38-bis,  comma 1,
          lettere  a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della
          difesa,  per  consentire  una  completa utilizzazione della
          disponibilita' di promozioni.
              14. A  decorrere  dal  1° gennaio  2002, in deroga alle
          disposizioni   sull'avanzamento  del  personale  dei  ruoli
          ispettori  e  sovrintendenti,  il  personale che riveste il
          grado   di   maresciallo   capo,  maresciallo  ordinario  e
          vicebrigadiere,  iscritto  nel  quadro  di  avanzamento per
          l'anno  2001  e  non promosso, e' promosso, nell'ordine del
          proprio  ruolo,  al grado superiore con decorrenza, ai soli
          fini  giuridici,  dal  31 dicembre del 2001. A tal fine, il
          giudizio   espresso   dalla   commissione   permanente   di
          avanzamento  di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
          n.  212,  in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre
          2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione
          di cui al presente comma.
              15. Le  promozioni  attribuite ai sensi del comma 14 ai
          marescialli  capi  non  concorrono  alla determinazione del
          limite  di  promozioni  di  cui all'art. 38-bis del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              16. Con   decreto   del   Ministro  della  difesa  sono
          apportate   disposizioni   integrative  e  correttive  alle
          disposizioni  attuative  dell'art. 39, comma 4, del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure
          dell'avanzamento   "a   scelta   per  esami"  al  grado  di
          maresciallo  aiutante,  con  previsione  che tali procedure
          potranno  al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte,
          articolate  su  questionari  a risposta multipla su materie
          tecnico-professionali e di cultura generale».
              «Art.  30  (Norme  transitorie).  -  1. Ai  marescialli
          aiutanti  comunque  in  servizio  alla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  al  31 agosto  1995
          rivestivano  il grado di maresciallo maggiore, la qualifica
          di  "carica  speciale"  o di "aiutante" del disciolto ruolo
          dei  sottufficiali,  e'  attribuito  l'inquadramento con il
          proprio    grado   ed   anzianita'   nella   qualifica   di
          "luogotenente",   fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              2. Ai  marescialli  aiutanti  che  abbiano conseguito o
          conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto e' attribuito, con
          la   medesima   decorrenza,  lo  scatto  aggiuntivo,  fermi
          restando  gli  altri requisiti e condizioni di cui all'art.
          38-ter,  commi 1  e  2,  del  decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto.
              3. I  marescialli  aiutanti,  comunque  in  servizio al
          1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado
          di  maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale"
          o  di  "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali
          alla  medesima  data  del  1° gennaio 2005 non risultano in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38-ter
          del   decreto   legislativo   12 maggio  1995,  n.  198,  e
          successive   modificazioni,   conseguono  la  qualifica  di
          "luogotenente",  con  decorrenza  dal  giorno  successivo a
          quello  di  maturazione  dei  requisiti  di cui allo stesso
          comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le
          condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
              4. Per  il conferimento della qualifica di luogotenente
          riferito  agli  anni  2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai
          requisiti  di  anzianita'  previsti  dal  comma 3 dell'art.
          38-ter,  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
          successive   modificazioni,  e  fermi  restando  gli  altri
          requisiti  e  le condizioni di cui al medesimo articolo, ai
          marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel
          grado  di  sette  anni  per  il personale con anzianita' di
          grado  compresa  tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre
          1995  e  di  sette  anni  e  sei  mesi per il personale con
          anzianita'  di  grado  compresa tra il 1° gennaio 1996 e la
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              5. Dal  2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
          previsti  dai  commi  3  e 4 del presente articolo, nonche'
          accertati  quelli  di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
          dall'art.   28   del  presente  decreto,  la  qualifica  di
          "luogotenente"  e'  conferita  ai  marescialli  aiutanti di
          maggiore   anzianita'   in   ordine   di  ruolo  fino  alla
          concorrenza dei posti annualmente disponibili.
              6. Per  i  marescialli aiutanti con anzianita' di grado
          compresa  tra  il  15 aprile  2001  ed il 31 dicembre 2007,
          fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
          dall'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198,  e  successive  modificazioni,  per  l'ammissione alla
          procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di
          luogotenente  e'  richiesto  il requisito di anzianita' nel
          grado  di  maresciallo  aiutante  di  cui  alla tabella C3,
          allegata al presente decreto.
              7. (Comma abrogato).
              8. (Comma abrogato).
              9. (Comma abrogato).
              10. Ai  brigadieri  capi comunque in servizio alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  lo scatto
          aggiuntivo   e'   attribuito,   fermi  restando  gli  altri
          requisiti  di  cui  all'art. 37-bis del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  198, come introdotto dall'art. 27 del
          presente decreto, con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato  4  anni  di  permanenza nel grado, con decorrenza
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
              11. Agli  appuntati  scelti  comunque  in servizio alla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
          aggiuntivo   e'   attribuito,   fermi  restando  gli  altri
          requisiti  e  condizioni di cui all'art. 37-bis del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art.   27   del  presente  decreto,  con  le  seguenti
          modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato  4 anni  di  permanenza  nel grado, con decorrenza
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
              12. Al  personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto non risulti in
          possesso  dei  requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma
          1,  e  37-ter,  comma  1, del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotti dall'art. 27 del presente
          decreto,   il   trattamento   economico   ivi  previsto  e'
          attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
          acquisizione  dei  medesimi  requisiti.  Si  applica quanto
          disposto  dagli  articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2
          del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,  come
          introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
              13. Dall'anno  2001 al 2005 il rapporto percentuale fra
          le  promozioni  disponibili  per  le forme di avanzamento a
          maresciallo  aiutante  di  cui  all'art.  38-bis,  comma 1,
          lettere  a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della
          difesa,  per  consentire  una  completa utilizzazione della
          disponibilita' di promozioni.
              14. A  decorrere  dal  1° gennaio  2002, in deroga alle
          disposizioni   sull'avanzamento  del  personale  dei  ruoli
          ispettori  e  sovrintendenti,  il  personale che riveste il
          grado   di   maresciallo   capo,  maresciallo  ordinario  e
          vicebrigadiere,  iscritto  nel  quadro  di  avanzamento per
          l'anno  2001  e  non promosso, e' promosso, nell'ordine del
          proprio  ruolo,  al grado superiore con decorrenza, ai soli
          fini  giuridici,  dal  31 dicembre del 2001. A tal fine, il
          giudizio   espresso   dalla   commissione   permanente   di
          avanzamento  di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
          n.  212,  in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre
          2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione
          di cui al presente comma.
              15. Le  promozioni  attribuite ai sensi del comma 14 ai
          marescialli  capi  non  concorrono  alla determinazione del
          limite  di  promozioni  di  cui all'art. 38-bis del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              16. Con   decreto   del   Ministro  della  difesa  sono
          apportate   disposizioni   integrative  e  correttive  alle
          disposizioni  attuative  dell'art. 38, comma 4, del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure
          dell'avanzamento   "a   scelta   per  esami"  al  grado  di
          maresciallo  aiutante,  con  previsione  che tali procedure
          potranno  al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte,
          articolate  su  questionari  a risposta multipla su materie
          tecnico-professionali e di cultura generale».
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  191,
          dispone l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri».
          Se  ne  trascrive l'art. 38-ter. Si trascrive, altresi', il
          testo  dello  stesso articolo, come modificato, a decorrere
          dal   1° gennaio   2005,   dal   decreto   legislativo  qui
          pubblicato:
              «Art.  38-ter  (Attribuzione ai marescialli aiutanti di
          uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente").
          -  1.  Ai  marescialli  aiutanti che abbiano maturato sette
          anni  di  permanenza  nel  grado  e'  attribuito uno scatto
          aggiuntivo,  ferma restando l'anzianita' di grado posseduta
          ed  il  livello  funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo
          non  e' attribuito al personale che nel triennio precedente
          abbia  ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una
          classifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente
          o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare
          piu' grave della "consegna di rigore".
              2. Per    il    personale   sospeso   precauzionalmente
          dall'impiego,   rinviato   a  giudizio  o  ammesso  a  riti
          alternativi  per  delitto  non colposo, ovvero sottoposto a
          procedimento   disciplinare   di   stato,   l'arttribuzione
          avviene,  anche  con effetto retroattivo e fermi restando i
          requisiti  di  cui al comma 1, al venir meno delle predette
          cause  impeditive,  salvo  che  le stesse non comportino la
          cessazione dal servizio permanente.
              3. Ai  marescialli  aiutanti  che abbiano maturato otto
          anni  dall'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo di cui al
          comma 1,  che  nel triennio precedente abbiano ottenuto, in
          sede   di   valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di
          "eccellente"  o  giudizio equivalente e nell'ultimo biennio
          non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione disciplinare piu'
          grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di
          cui  al  comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per
          titoli",  la  qualifica  di  "luogotenente",  cui  consegue
          l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
              4. Le  modalita' di svolgimento per la selezione di cui
          al  comma 3,  il  numero  delle  qualifiche  da  conferire,
          l'individuazione  dei titoli valutabili, tra i quali assume
          rilevanza   preferenziale   il   comando   della   stazione
          territoriale,  i  punteggi minimi e massimi da attribuire a
          ciascuno   di   essi,  la  composizione  della  commissione
          esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite
          con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante
          generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  pubblicato  sul
          Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
              5. Il  numero delle qualifiche da conferire annualmente
          viene   stabilito   in   misura   non   superiore  ad  1/22
          dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
              6. Il  conferimento  della qualifica decorre, anche con
          effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
          selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
              7. Gli  scatti  di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti
          all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».
              «Art.  38-ter  (Attribuzione ai marescialli aiutanti di
          uno  scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente")
          - 1. (Comma abrogato).
              2. Per    il    personale   sospeso   precauzionalmente
          dall'impiego,   rinviato   a  giudizio  o  ammesso  a  riti
          alternativi  per  delitto  non colposo, ovvero sottoposto a
          procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene,
          anche  con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti
          di  cui  al  comma 1,  al  venir  meno delle predette cause
          impeditive,   salvo   che   le  stesse  non  comportino  la
          cessazione dal servizio permanente.
              3. I  marescialli  aiutanti che abbiano maturato ovvero
          maturino,  nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita'
          di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in
          sede   di   valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di
          "eccellente"  o  giudizio equivalente e nell'ultimo biennio
          non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione disciplinare piu'
          grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di
          cui  al  comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per
          titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
              4. Le  modalita' di svolgimento per la selezione di cui
          al  comma 3,  il  numero  delle  qualifiche  da  conferire,
          l'individuazione  dei titoli valutabili, tra i quali assume
          rilevanza   preferenziale   il   comando   della   stazione
          territoriale,  i  punteggi minimi e massimi da attribuire a
          ciascuno   di   essi,  la  composizione  della  commissione
          esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite
          con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante
          generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  pubblicato  sul
          Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
              5. Il  numero delle qualifiche da conferire annualmente
          viene   stabilito   in   misura   non   superiore  ad  1/22
          dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
              6. Il  conferimento  della qualifica decorre, anche con
          effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
          selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
              7. (Comma abrogato)».
                              Art. 10.
                    Disposizioni per il personale
                 del Corpo della Guardia di finanza
  1.  Agli  appuntati  scelti  e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a  decorrere  dalla  medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per  l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del  predetto  scatto,  il  parametro  previsto, rispettivamente, per
l'appuntato  scelto  e  per  il  brigadiere  capo  con  otto  anni di
anzianita'  nel  grado  di  cui  alla tabella 1, allegata al presente
decreto.
  2.  Il  parametro  previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo  con  otto  anni  di  anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  anche  al  personale  con  il medesimo grado destinatario della
disciplina   transitoria   di   cui   all'articolo  11,  del  decreto
legislativo  28 febbraio  2001,  n.  67,  che  ha  gia' maturato alla
medesima  data  la  prescritta  anzianita'  per  l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.
  3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza  nel  grado  utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto  per  il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e'  fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni.  Il  predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  ai  marescialli  aiutanti  che  hanno acquisito il grado tra il
2 settembre  e  il  31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico   di   cui  all'articolo  58-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
    a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 199, e successive modificazioni, e'
sostituita   dalla   seguente:  «a)  nell'anno  per  il  quale  viene
effettuata  la  selezione dei titoli per il conferimento della citata
qualifica,   abbiano   maturato  ovvero  maturino  quindici  anni  di
anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;»;
    b) il   comma   2   dell'articolo   12  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Ai  marescialli  aiutanti,  comunque in servizio al 1° gennaio
2005,  che  hanno  conseguito  il  grado  di maresciallo maggiore del
preesistente  ruolo  sottufficiali,  compresi  coloro  a cui e' stata
attribuita   la  qualifica  di  "aiutante"  e  la  nomina  a  "carica
speciale",  con  decorrenza  anteriore al 1° settembre 1995, i quali,
alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei
requisiti  di  cui  all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c),
del  decreto  di  inquadramento,  la  qualifica  di  luogotenente  e'
conferita   con   decorrenza   dal  giorno  successivo  a  quello  di
maturazione  dei  requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo
58-quater  del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni
indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»;
    c) il   comma   4   dell'articolo   12  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
  «4.   Per   le   procedure   di  conferimento  della  qualifica  di
luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai
requisiti   di   anzianita'   previsti   dal   comma 1,  lettera  a),
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando
gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini
della  partecipazione  alla  selezione per titoli per il conferimento
della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta
una  permanenza  minima  nel grado di sette anni per il personale con
anzianita'   di  grado  compresa  tra  il  1° settembre  1995  ed  il
31 dicembre  1995,  e  di  sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita'  di  grado  compresa  tra  il 1° gennaio 1996 ed il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
    d) il   comma   5   dell'articolo   12  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
  «5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il
10 aprile  2001  ed  il  31 dicembre  2007, in deroga ai requisiti di
anzianita'  previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater
del  decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di
cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione
per  titoli  per  il  conferimento della qualifica di luogotenente e'
richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella
B allegata al presente decreto.»;
    e) il  periodo  in  calce  alla  tabella  «F» allegata al decreto
legislativo  27 febbraio  1991,  n. 79, concernente il «Riordinamento
della  banda  musicale  della  Guardia di finanza», e' sostituito dal
seguente:  «Il  personale  appartenente  al  Ruolo "Esecutori", fermo
restando  il  possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 58-quater,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto,
previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di
avanzamento.»;
    f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 67, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
          Note all'art. 10:
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  199, in materia di nuovo
          inquadramento  del  personale non direttivo e non dirigente
          del  Corpo della Guardia di finanza». Se ne trascrivono gli
          articoli 11 e 12. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art.
          12,  come  modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  11  (Disposizioni  transitorie  per i brigadieri
          capo  e  gli  appuntati scelti). - 1. Ai brigadieri capo in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,  in  possesso dei requsiti di cui all'art. 73-ter,
          commi 1  e  3,  del  decreto  di  inquadramento,  lo scatto
          aggiuntivo  di  cui al medesimo articolo, e' attribuito con
          le seguenti modalita':
                a) con  decorrenza  dalla medesima data di entrata in
          vigore  del presente decreto, al personale che, alla stessa
          data,   abbia  gia'  maturato  quattro  anni  di  effettivo
          servizio nel grado;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  maturera'  quattro  anni di effettivo servizio nel
          grado.
              2. Agli  appuntati  scelti  in  servizio  alla  data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, in possesso dei
          requisiti   di   cui   all'art.   73-bis   del  decreto  di
          inquadramento,  lo  scatto  aggiuntivo  di  cui al medesimo
          articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) con  decorrenza  dalla medesima data di entrata in
          vigore  del presente decreto, al personale che, alla stessa
          data,   abbia  gia'  maturato  quattro  anni  di  effettivo
          servizio nel grado;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  maturera'  quattro  anni di effettivo servizio nel
          grado.
              3. Gli  scatti  aggiuntivi  di  cui ai commi 1 e 2 sono
          riassorbibili   in   caso   di   passaggio  ad  un  livello
          retributivo superiore».
              «Art.  12  (Disposizioni  transitorie per i marescialli
          aiutanti).  -  1. A  decorrere  dall'entrata  in vigore del
          presente  decreto,  in  deroga  ai  requisiti di anzianita'
          previsti  dai  commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e
          58-quater  del  decreto  di  inquadramento,  ai marescialli
          aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
          della Guardia di finanza, che:
                a) hanno  conseguito il grado di maresciallo maggiore
          del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
          e'  stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina
          a   "carica   speciale",   con   decorrenza   anteriore  al
          1° settembre 1995:
                  1) e'    attribuito    il   trattamento   economico
          aggiuntivo   di   cui   all'art.   58-ter  del  decreto  di
          inquadramento,  fermo  restando  il possesso, alla medesima
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dei
          requisiti  di  cui  alle  lettere  b), c) e d) previsti dal
          medesimo articolo;
                  2) e'  conferita,  nell'ordine  di  iscrizione  nel
          ruolo  di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui
          all'art.   58-quater  del  decreto  di  inquadramento,  con
          l'attribuzione  del  relativo  trattamento economico, fermo
          restando  il  possesso,  alla  medesima  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  dei  requisiti di cui alle
          lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
                b) hanno  conseguito ovvero conseguano tale grado con
          decorrenza  anteriore  alla data di entrata in vigore dello
          stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
          dall'art.   58-ter  del  decreto  di  inquadramento,  fermo
          restando  il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
          c) e d) previsti dal medesimo articolo.
              2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che,
          alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, non
          risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
                a) 58-ter,  comma  1, lettere b) e c), del decreto di
          inquadramento,  il  trattamento  economico  ivi previsto e'
          attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
          maturazione dei medesimi requisiti;
                b) 58-quater,  comma  1, lettere b) e c), del decreto
          di   inquadramento,  il  conferimento  della  qualifica  di
          luogotenente  ha  decorrenza dal giorno successivo a quello
          di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si
          applica  anche  nei  confronti  del  personale  a cui viene
          attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai
          sensi della lettera a) del presente comma.
              3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che,
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non
          risulti  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 58-ter,
          comma  1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il
          trattamento   economico  ivi  previsto  e'  attribuito  con
          decorrenza  dal  giorno  successivo a quello di maturazione
          dei  medesimi  requisiti.  Ai  fini  del conferimento della
          qualifica  di  luogotenente,  per  lo  stesso personale, il
          periodo  minimo  di permanenza nel grado stabilito al comma
          4,  e'  aumentato  di  un  periodo  corrispondente a quello
          compreso  tra  la  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto  e  quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo,
          come disposta dal presente comma.
              4. Dall'anno  2002  e  fino all'anno 2008, in deroga ai
          requisiti  di  anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
          dell'art.  58-quater  del  decreto di inquadramento e fermi
          restando  gli  altri requisiti di cui al medesimo articolo,
          ai   marescialli  aiutanti  cui  e'  attribuito  lo  scatto
          aggiuntivo  ai  sensi  del comma 1, lettera b), ai fini del
          conferimento  della qualifica di luogotenente, e' richiesta
          una  permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di
          sette  anni  per  il  personale  con  anzianita'  di  grado
          compresa  tra  il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di
          sette  anni  e  sei mesi per il personale con anzianita' di
          grado  compresa  tra  il 1° gennaio 1995, e di sette anni e
          sei  mesi per il personale con anzianita' di grado compresa
          tra  il  1° gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata
          in vigore dal presente decreto.
              5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali
          necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui
          all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente
          alle  promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al  31 dicembre  2007,  in  deroga  alla  norma  di  cui al
          comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano
          le  disposizioni di cui alla tabella B allegata al presente
          decreto.
              6. Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, si
          applicano,  con  le modalita' di cui al successivo art. 15,
          comma 5,  anche nei confronti del personale appartenente al
          ruolo  "esecutori"  della  banda  musicale  del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  comunque  in  servizio  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto».
              «Art.  12  (Disposizioni  transitorie per i marescialli
          aiutanti).  -  1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore del
          presente  decreto,  in  deroga  ai  requisiti di anzianita'
          previsti  dai  commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e
          58-quater  del  decreto  di  inquadramento,  ai marescialli
          aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
          della Guardia di finanza, che:
                a) hanno  conseguito il grado di maresciallo maggiore
          del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
          e'  stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina
          a   "carica   speciale",   con   decorrenza   anteriore  al
          1° settembre 1995:
                  1) e'    attribuito    il   trattamento   economico
          aggiuntivo   di   cui   all'art.   58-ter  del  decreto  di
          inquadramento,  fermo  restando  il possesso, alla medesima
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dei
          requisiti  di  cui  alle  lettere  b), c) e d) previsti dal
          medesimo articolo;
                  2) e'  conferita,  nell'ordine  di  iscrizione  nel
          ruolo  di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui
          all'art.   58-quater  del  decreto  di  inquadramento,  con
          l'attribuzione  del  relativo  trattamento economico, fermo
          restando  il  possesso,  alla  medesima  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  dei  requisiti di cui alle
          lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
                b) hanno  conseguito ovvero conseguano tale grado con
          decorrenza  anteriore  alla data di entrata in vigore dello
          stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
          dall'art.   58-ter  del  decreto  di  inquadramento,  fermo
          restando  il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
          c) e d) previsti dal medesimo articolo.
              2. Ai  marescialli  aiutanti,  comunque  in servizio al
          1° gennaio   2005,   che   hanno  conseguito  il  grado  di
          maresciallo  maggiore del preesistente ruolo sottufficiali,
          compresi  coloro  a cui e' stata attribuita la qualifica di
          "aiutante"  e la nomina a "carica speciale", con decorrenza
          anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data
          del   1° gennaio   2005,  non  risultino  in  possesso  dei
          requisiti  di cui all'art. 58-quater, comma 1, lettere b) e
          c),   del   decreto   di  inquadramento,  la  qualifica  di
          luogotenente   e'   conferita  con  decorrenza  dal  giorno
          successivo  a  quello  di  maturazione dei requisiti di cui
          alle  lettere  b)  e  c) dell'art. 58-quater del decreto di
          inquadramento,  ferme  restando le condizioni indicate alla
          lettera d) dello stesso articolo.
              3. (Comma abrogato).
              4. Per  le procedure di conferimento della qualifica di
          luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in
          deroga  ai  requisiti  di  anzianita' previsti dal comma 1,
          lettera    a),   dell'art.   58-quater   del   decreto   di
          inquadramento  e  fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni  di  cui  al  medesimo  articolo,  ai fini della
          partecipazione   alla   selezione   per   titoli   per   il
          conferimento    della   qualifica   di   luogotenente,   ai
          marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel
          grado  di  sette  anni  per  il personale con anzianita' di
          grado  compresa  tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre
          1995,  e  di  sette  anni  e  sei mesi per il personale con
          anzianita'  di  grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il
          giorno  precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
              5. Ai  marescialli  aiutanti  con  anzianita'  di grado
          compresa  tra  il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in
          deroga  ai  requisiti  di  anzianita' previsti dal comma 1,
          lettera a),    dell'art.    58-quater    del   decreto   di
          inquadramento  e  fermi restando gli altri requisiti di cui
          al  medesimo  articolo,  ai  fini della partecipazione alla
          selezione per titoli per il conferimento della qualifica di
          luogotenente  e'  richiesta una permanenza minima nel grado
          come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.
              6. Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, si
          applicano,  con  le modalita' di cui al successivo art. 15,
          comma 5,  anche nei confronti del personale appartenente al
          ruolo  "esecutori"  della  banda  musicale  del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  comunque  in  servizio  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto».
              - Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca
          l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in   materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale  non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza».  Se  ne  riporta  l'art. 58-quater. Si trascrive,
          inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a
          decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto qui pubblicato:
              «Art.   58-quater   (Conferimento  della  qualifica  di
          "luogotenente"   ai   marescialli   aiutanti).   -   1.  Ai
          marescialli  aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e'
          conferita,  nel  limite  dei  posti  di  cui al comma 2, la
          qualifica  di  luogotenente, previa selezione per titoli, a
          condizione che:
                a) nell'anno   per   il  quale  viene  effettuata  la
          selezione  dei  titoli  per  il  conferimento  della citata
          qualifica,  abbiano  maturato  ovvero  maturino  otto  anni
          dall'acquisizione  del  beneficio economico di cui all'art.
          58-ter;
                b) abbiano   riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,   nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  di
          "eccellente" o giudizio equivalente;
                c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
          piu' gravi del rimprovero;
                d) non  si  trovino  in  una  delle condizioni di cui
          all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
              2. Il  numero delle qualifiche da conferire annualmente
          viene  stabilito con determinazione dal comandante generale
          o  dell'autorita'  dal  medesimo  delegata,  in  misura non
          superiore  ad  un  ventesimo  dell'organico previsto per il
          grado di maresciallo aiutante.
              3. La  selezione  e' effettuata da apposita commissione
          nominata  con  determinazione  dal  comandante  generale  o
          dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta
          da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza e'
          composta,  oltre  che  dal  presidente,  da  due  ufficiali
          superiori  del  Corpo,  membri,  un ufficiale inferiore del
          Corpo,   membro   e   segretario   della   commissione,  un
          maresciallo  aiutante  luogotenente  del Corpo, membro. Nei
          confronti  della  commissione  giudicatrice si applicano le
          disposizioni  di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
              4. I  criteri  e le modalita' per l'effettuazione della
          selezione,  la  data  in cui vanno posseduti i requisiti di
          cui  al  comma 1,  nonche'  l'individuazione  dei titoli da
          valutare  sono  stabiliti con determinazione del comandante
          generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
              5. Le  nomine  alla  qualifica  di luogotenente vengono
          attribuite  con  determinazione  del  comandante generale o
          dell'autorita'   dal   medesimo  delegata,  con  decorrenza
          1° gennaio   dell'anno   di   riferimento   delle  relative
          procedure.
              6. Al  maresciallo  aiutante luogotenente e' attribuito
          il trattamento economico di cui alla tabella I del presente
          decreto.
              7. All'atto   dell'acquisizione   della   qualifica,  i
          marescialli  aiutanti  luogotenenti potranno essere ammessi
          alla  frequenza  di  corsi  i  cui lineamenti e durata sono
          stabiliti  con  determinazione  del  comandante  generale o
          dell'autorita' dal medesimo delegata».
              «Art.   58-quater   (Conferimento  della  qualifica  di
          "luogotenente"   ai   marescialli   aiutanti).   -   1.  Ai
          marescialli  aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e'
          conferita,  nel  limite  dei  posti  di  cui al comma 2, la
          qualifica  di  luogotenente, previa selezione per titoli, a
          condizione che:
                a) nell'anno   per   il  quale  viene  effettuata  la
          selezione  dei  titoli  per  il  conferimento  della citata
          qualifica,  abbiano  maturato ovvero maturino quindici anni
          di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;
                b) abbiano   riportato   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,   nell'ultimo  triennio,  la  qualifica  di
          "eccellente" o giudizio equivalente;
                c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
          piu' gravi del rimprovero;
                d) non  si  trovino  in  una  delle condizioni di cui
          all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c).
              2. Il  numero delle qualifiche da conferire annualmente
          viene  stabilito con determinazione del comandante generale
          o  dell'autorita'  dal  medesimo  delegata,  in  misura non
          superiore  ad  un  ventesimo  dell'organico previsto per il
          grado di maresciallo aiutante.
              3. La  selezione  e' effettuata da apposita commissione
          nominata  con  determinazione  dal  comandante  generale  o
          dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta
          da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza e'
          composta,  oltre  che  dal  presidente,  da  due  ufficiali
          superiori  del  Corpo,  membri,  un ufficiale inferiore del
          Corpo,   membro   e   segretario   della   commissione,  un
          maresciallo  aiutante  luogotenente  del Corpo, membro. Nei
          confronti  della  commissione  giudicatrice si applicano le
          disposizioni  di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
              4. I  criteri  e le modalita' per l'effettuazione della
          selezione,  la  data  in cui vanno posseduti i requisiti di
          cui  al  comma 1,  nonche'  l'individuazione  dei titoli da
          valutare  sono  stabiliti con determinazione del comandante
          generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
              5. Le  nomine  alla  qualifica  di luogotenente vengono
          attribuite  con  determinazione  del  comandante generale o
          dell'autorita'   dal   medesimo  delegata,  con  decorrenza
          1° gennaio   dell'anno   di   riferimento   delle  relative
          procedure.
              6. Al  maresciallo  aiutante luogotenente e' attribuito
          il trattamento economico di cui alla tabella I del presente
          decreto.
              7. All'atto   dell'acquisizione   della   qualifica,  i
          marescialli  aiutanti  luogotenenti potranno essere ammessi
          alla  frequenza  di  corsi  i  cui lineamenti e durata sono
          stabiliti  con  determinazione  del  comandante  generale o
          dell'autorita' dal medesimo delegata.».
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  199, in materia di nuovo
          inquadramento  del  personale non direttivo e non dirigente
          del  Corpo della Guardia di finanza». Si riporta il periodo
          in calce alla tabella F:
              «Nei  confronti  del personale del ruolo "esecutori" si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  58-ter  del
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, e successive
          modificazioni.  Fermo restando il possesso dei requisiti di
          cui  all'art.  58-quater,  comma 1,  del  medesimo  decreto
          legislativo,   tale  personale  consegue  la  qualifica  di
          luogotenente,  a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita'
          espresso dalla competente commissione di avanzamento».
                              Art. 11.
                    Disposizioni per il personale
                 del Corpo di polizia penitenziaria
  1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina   transitoria   prevista   all'articolo   18  del  decreto
legislativo  28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005,
che  maturano  a  decorrere dalla medesima data i requisiti temporali
ivi   previsti   per   l'attribuzione   dello  scatto  aggiuntivo  e'
attribuito,  in  luogo  del  predetto  scatto,  il parametro previsto
rispettivamente  per  l'assistente  capo e per il sovrintendente capo
con  otto  anni  di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1,
allegata al presente decreto.
  2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo  con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1   allegata  al  presente  decreto,  e'  attribuito  con  decorrenza
1° gennaio   2005  anche  al  personale  con  la  medesima  qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del
decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 76, che ha gia' maturato
alla  medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.
  3.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore  entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita'
nella    medesima   qualifica   e'   fissato,   per   ciascun   anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e'
attribuito  con  decorrenza  1° gennaio 2005 agli ispettori superiori
che  hanno  acquisito  tale  qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre
2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo  di  cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 76.
  4.   Agli   ispettori   superiori   destinatari   della  disciplina
transitoria  prevista  dai  commi  4 e 5 dell'articolo 21 del decreto
legislativo  28 febbraio  2001,  n.  76, che assumono a decorrere dal
1° gennaio  2005  la  denominazione  di sostituto commissario, di cui
all'articolo  30-quater  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443,   e   successive   modificazioni,   e'   attribuito,   in  luogo
dell'ulteriore  scatto  aggiuntivo,  il  parametro  previsto  per  la
posizione  apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1 allegata al presente decreto.
  5.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il
requisito  di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla
selezione  per  il  conseguimento  della  denominazione  di sostituto
commissario  di  cui  all'articolo  30-quater del decreto legislativo
30 ottobre   1992,   n.   443,   e   successive   modificazioni,   e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e'  di  9  anni  per  il  personale  che  acquisisce  la qualifica di
ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
  6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  il  comma 1 dell'articolo
30-quater   del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato  quindici  anni  di effettivo servizio nella qualifica, sono
ammessi,  a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale,   ferma   restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  la
denominazione  di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso
1° gennaio.».
          Note all'art. 11:
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, reca:
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino
          del   personale   non   direttivo   del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria».  Se ne trascrivono gli articoli 18 e 21. Si
          trascrive,  inoltre, il testo dell'art. 21, come modificato
          a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              «Art.   18.   -   1.   Agli   assistenti   capo  ed  ai
          sovrintendenti  capo,  in  servizio alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto, lo scatto aggiuntivo di cui
          agli  articoli  11-bis  e  21-bis  del  decreto legislativo
          30 ottobre  1992,  n.  443, come introdotti rispettivamente
          dagli  articoli  2  e 6 del presente decreto, e' attribuito
          con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato  almeno  quattro  anni di effettivo servizio nella
          qualifica,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  matura  quattro  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.
              2. Si  osservano  le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
          degli  articoli  11-bis  e  21-bis  citati  al  comma 1 del
          presente articolo.
              3. Per  il personale di cui al comma 1 che alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non risulta in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dai  commi 2  e 3 degli
          articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre
          1992,   n.   443,  come  introdotti  rispettivamente  dagli
          articoli  2  e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo
          e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello
          di acquisizione dei medesimi requisiti».
              «Art.  21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in
          tale  qualifica  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,   con   la   medesima  decorrenza,  gli  scatti
          aggiuntivi  previsti  dagli articoli 30-ter e 30-quater del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotti
          dall'art. 15 del presente decreto. l medesimi assumono, con
          la   stessa  decorrenza,  la  denominazione  di  "sostituto
          commissario".
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, agli ispettori
          superiori  che hanno conseguito o conseguono tale qualifica
          con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  in servizio alla stessa data, lo scatto
          aggiuntivo  di  cui all'art. 30-ter del decreto legislativo
          30  ottobre  1992,  n.  443,  introdotto  dall'art.  15 del
          presente  decreto,  e' attribuito a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              3.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 30-ter del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotto
          dall'art.  15  del  presente  decreto, per il personale che
          acquisisce  la qualifica di ispettore superiore entro il 31
          dicembre  di  ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di
          permanenza  nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
          dello  scatto  aggiuntivo  e'  fissato,  per  ciascun anno,
          rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
              4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  e assume la denominazione di "sostituto
          conimissario",   di  cui  all'art.  30-quater  del  decreto
          legislativo  30  ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art.
          15  del  presente  decreto,  a  decorrere dalla data in cui
          matura  l'anzianita'  di sette anni e sei mesi di effettivo
          servizio  nella  qualifica di ispettore superiore ovvero di
          sette  anni  se  ha  superato  la  prima selezione prevista
          dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 200.
              5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto non risultino in possesso
          dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del
          decreto   legislativo   30   ottobre  1992,  n.  443,  come
          introdotto  dall'art.  15  del presente decreto, gli scatti
          aggintivi  e la denominazione di "sostituto commissario" di
          cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del
          presente  articolo  sono  riconosciuti  con  decorrenza dal
          giorno  successivo  a  quello  di acquisizione dei medesimi
          requisiti.  Per  il medesimo personale il periodo minimo di
          permanenza  nella  qualifica,  previsto  dal  comma  4,  e'
          aumentato  di un periodo corrispondente a quello occorrente
          per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
              6.   Si   osservano   le   disposizioni  relative  alle
          condizioni   soggettive  per  l'attribuzione  dei  predetti
          benefici  di  cui  agli  articoli  30-ter,  commi  1  e  2,
          30-quater,  commi  2  e  3,  e  30-quinquies,  comma 1, del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotti
          dall'art. 15 del presente decreto».
              «Art.  21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in
          tale  qualifica  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,   con   la   medesima  decorrenza,  gli  scatti
          aggiuntivi  previsti  dagli articoli 30-ter e 30-quater del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotti
          dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con
          la   stessa  decorrenza,  la  denominazione  di  "sostituto
          commissario".
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, agli ispettori
          superiori  che hanno conseguito o conseguono tale qualifica
          con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  in servizio alla stessa data, lo scatto
          aggiuntivo  di  cui all'art. 30-ter del decreto legislativo
          30  ottobre  1992,  n.  443,  introdotto  dall'art.  15 del
          presente  decreto,  e' attribuito a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              3. (Comma abrogato).
              4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  e assume la denominazione di "sostituto
          commissario",   di   cui  all'art.  30-quater  del  decreto
          legislativo  30  ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art.
          15  del  presente  decreto,  a  decorrere dalla data in cui
          matura  l'anzianita'  di sette anni e sei mesi di effettivo
          servizio  nella  qualifica di ispettore superiore ovvero di
          sette  anni  se  ha  superato  la  prima selezione prevista
          dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 200.
              5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto non risultino in possesso
          dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del
          decreto   legislativo   30   ottobre  1992,  n.  443,  come
          introdotto  dall'art.  15  del presente decreto, gli scatti
          aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di
          cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del
          presente  articolo  sono  riconosciuti  con  decorrenza dal
          giorno  successivo  a  quello  di acquisizione dei medesimi
          requisiti.  Per  il medesimo personale il periodo minimo di
          permanenza  nella  qualifica,  previsto  dal  comma  4,  e'
          aumentato  di un periodo corrispondente a quello occorrente
          per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
              6.   Si   osservano   le   disposizioni  relative  alle
          condizioni   soggettive  per  l'attribuzione  dei  predetti
          benefici  di  cui  agli  articoli  30-ter,  commi  1  e  2,
          30-quater,  commi  2  e  3,  e  30-quinquies,  comma 1, del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotti
          dall'art. 15 del presente decreto».
              -  Il  decreto  legislativo  30  novembre 1992, n. 443,
          reca:  «Ordinamento  del  personale  del  Corpo  di polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15  dicembre 1990, n. 395». Se ne riporta l'art. 30-quater.
          Si  riporta, altresi', il testo del medesimo articolo, come
          modificato  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.   30-quater   (Ispettore   superiore   "sostituto
          commissario").  -  1.  Gli  ispettori superiori che abbiano
          maturato  otto  anni  di effettivo servizio nella qualifica
          dalla  data  di  attribuzione  dello scatto aggiuntivo sono
          ammessi,   a   domanda,  ad  una  selezione  per  titoli  a
          conclusione  della  quale  conseguono  un  ulteriore scatto
          aggiuntivo   e,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita,
          assumono la denominazione di "sostituto commissario".
              2.  E'  escluso  dalla  selezione  di cui al comma 1 il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio
          precedente  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della censura.
              3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
          rinviato  a  giudizio  o  ammesso ai riti alternativi per i
          delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  19  marzo  1990,  n.  55 e successive modificazioni,
          ovvero   sottoposto   a   procedimento   disciplinare   per
          l'applicazione   di   una   sanzione   piu'   grave   della
          deplorazione,  la selezione per l'attribuzione dello scatto
          aggiuntivo   e  per  l'assunzione  della  denominazione  di
          "sostituto  commissario"  di cui al comma 1, avviene, anche
          con  effetto  retroattivo, dopo la definizione dei relativi
          procedimenti,  fermo  restando  quanto previsto dal comma 2
          del   presente   articolo.  Si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
              4.    L'attribuzione    dello   scatto   aggiuntivo   e
          l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario"
          decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data
          di  conclusione  della  selezione,  dal  1° gennaio di ogni
          anno.
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al  comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti
          commissario"  da  individuare  annualmente, la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  i  titoli  valutabili,
          nonche'  i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi e la
          specificita'  delle  mansioni  da  attribuire  ai  predetti
          ispettori  superiori "sostituti commissario" sono stabiliti
          con decreto del Ministro della giustizia».
              «Art.   30-quater   (Ispettore   superiore   "sostituto
          commissario").  -  1.  Gli  ispettori  superiori  che al 1°
          gennaio  di  ogni  anno  abbiano  maturato quindici anni di
          effettivo   servizio   nella  qualifica,  sono  ammessi,  a
          domanda,  ad  una selezione per titoli, a conclusione della
          quale,  ferma  restando la qualifica rivestita, assumono la
          denominazione  di  "sostituto  commissario"  con decorrenza
          dallo stesso 1° gennaio.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione  di cui al comma 1 il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio
          precedente  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della censura.
              3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
          rinviato  a  giudizio  o  ammesso ai riti alternativi per i
          delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  19  marzo  1990,  n.  55 e successive modificazioni,
          ovvero   sottoposto   a   procedimento   disciplinare   per
          l'applicazione   di   una   sanzione   piu'   grave   della
          deplorazione,  la selezione per l'attribuzione dello scatto
          aggiuntivo   e  per  l'assunzione  della  denominazione  di
          "sostituto  commissario"  di cui al comma 1, avviene, anche
          con  effetto  retroattivo, dopo la definizione dei relativi
          procedimenti,  fermo  restando  quanto previsto dal comma 2
          del   presente   articolo.  Si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al  comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti
          commissario"  da  individuare  annualmente, la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  i  titoli  valutabili,
          nonche'  i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi e la
          specificita'  delle  mansioni  da  attribuire  ai  predetti
          ispettori  superiori "sostituti commissario" sono stabiliti
          con decreto del Ministro della giustizia».
                              Art. 12.
                    Disposizioni per il personale
                   del Corpo forestale dello Stato
  1.  Agli  assistenti  capo  ed  ai sovrintendenti capo e qualifiche
equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma
1  dell'articolo  30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
in  servizio  al  1° gennaio  2005,  che  maturano  a decorrere dalla
medesima  data  i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione
dello  scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto,
il  parametro  previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per
il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di
cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
  2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo,  e  qualifiche  equiparate,  con  otto anni di anzianita' nella
qualifica  di  cui  alla  tabella  1 allegata al presente decreto, e'
attribuito  con  decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la
medesima  qualifica  destinatario della disciplina transitoria di cui
all'articolo  30,  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n.  87,  che  ha  gia'  maturato  alla  medesima  data  la prescritta
anzianita'    per    l'attribuzione    dello    scatto    aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
  3.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore  o  qualifica  equiparata  entro  il 31 dicembre di ciascun
anno,  dal  2003  al  2008, il periodo di permanenza nella qualifica,
utile  ai  fini  dell'attribuzione  del  parametro  previsto  per  la
medesima  qualifica  con  otto  anni  di  anzianita'  e' fissato, per
ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto
parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori
superiori  ed  ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica
dal  2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti
per  l'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30,
comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
  4.  Agli  ispettori  superiori  ed  ai periti superiori destinatari
della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30
del  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n.  87, che assumono a
decorrere  dal  1° gennaio  2005 la denominazione di «scelto», di cui
agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.   201,   e  successive  modificazioni,  e'  attribuito,  in  luogo
dell'ulteriore  scatto  aggiuntivo,  il  parametro  previsto  per  la
posizione  apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1, allegata al presente decreto.
  5.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore  e  perito  superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno,
dal  2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini
dell'ammissione   alla   selezione   per   il   conseguimento   della
denominazione  di  «scelto»  di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del
decreto   legislativo   12 maggio   1995,   n.   201,   e  successive
modificazioni,  e',  rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni.
Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la
qualifica  di  ispettore  superiore  e  perito  superiore  nel  2001,
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
    a) il  comma  1  dell'articolo  21-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «1.  Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato  quindici  anni  di  effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi,  a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale,   ferma   restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
    b) il  comma  1  dell'articolo  47-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «1.  I  periti  superiori  che  al  1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato  quindici  anni  di  effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi,  a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale,   ferma   restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
  7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n.  87,  le  parole:  «di  cui  agli  articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater,  47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative
alle   condizioni   soggettive   di   cui  ai  com-mi  2  e  3  degli
articoli 21-ter  e  47-ter  e  quelle  di  cui  agli articoli 21-bis,
21-quater, 47-bis.».
          Note all'art. 12:
              -  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 87,
          contiene «Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino
          delle  carriere del personale non direttivo e non dirigente
          del  Corpo  forestale dello Stato. Se ne riporta l'art. 30.
          Si  riporta, altresi', il medesimo articolo come modificato
          a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              «Art.   30.   -   1.   Agli   assistenti   capo  ed  ai
          sovrintendenti  capo  e  qualifiche  equiparate in servizio
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, lo
          scatto  aggiuntivo  previsto,  rispettivamente,  dai  commi
          1-bis  e  1-quater  dell'art.  49  del  decreto legislativo
          12 maggio   1995,  n.  201,  introdotti  dall'art.  28  del
          presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato   quattro   anni   di   effettivo  servizio  nella
          qualifica,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                b)  al  restante personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  matura  quattro  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.
              2.   Ai   vice   sovrintendenti  ed  agli  ispettori  e
          qualifiche  equiparate, in servizio alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  l'emolumento  pensionabile
          previsto,  rispettivamente,  dai  commi  1-ter  e  1-sexies
          dell'art.  49  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
          201,  introdotti  dall'art.  28  del  presente  decreto, e'
          attribuito con le seguenti modalita':
                a) al personale che alla suddetta data abbia maturato
          tre  anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
          con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al restante personale con decorrenza dalla data in
          cui  matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
          qualifica.
              3.   Ai  vice  ispettori  e  qualifiche  equiparate  in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,   l'emolumento   pensionabile   di  cui  al  comma
          1-quinquies  dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto,
          e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in   cui   matura  un  anno  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica.
              4.  Agli  ispettori  capo  e qualifiche equiparate che,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          abbiano  maturato  dieci  anni  di  anzianita' riconosciuta
          nella  qualifica,  il trattamento economico di cui al comma
          1-septies  dell'art.  49  del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  201,  come introdotto dall'art. 28, comma 1, del
          presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
              5.  Al  personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella
          qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,  a  decorrere  da quest'ultima data, gli scatti
          aggiuntivi  di  cui  agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e
          47-ter  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 201,
          introdotti,  rispettivamente,  dagli  articoli 11  e 26 del
          presente  decreto.  Il  medesimo  personale  assume, con la
          stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto".
              6.  Salvo  quanto  previsto  al comma 5, agli ispettori
          superiori  e  qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
          conseguono  tale  qualifica  con  decorrenza anteriore alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
          alla   stessa  data,  lo  scatto  aggiuntivo  di  cui  agli
          articoli 21-bis  e  47-bis,  e'  attribuito con la medesima
          decorrenza.
              7.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-bis e
          47-bis,  per  il  personale  che acquisisce la qualifica di
          ispettore  superiore,  o  qualifica  equiparata,  entro  il
          1° gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di
          permanenza  nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
          dello  scatto  aggiuntivo  e'  fissato  per ciascun anno di
          detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
              8.  Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
          scatto    aggiuntivo    di   cui,   rispettivamente,   agli
          articoli 21-ter  e  47-ter,  ed  assume la denominazione di
          "scelto"  a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita'
          di  sette  anni  e  sei  mesi  di  effettivo servizio nella
          qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale
          che  e'  stato  inquadrato  nella  qualifica  di  ispettore
          superiore  o  qualifica equiparata avendo superato la prima
          selezione  prevista  dal  comma  6 dell'art. 53 del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 201, consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  di cui agli articoli 21-ter e 47-ter ed
          acquisisce  la denominazione di "scelto" dopo sette anni di
          servizio utile nelle predette qualifiche.
              9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate,
          che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
          risultino  in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e
          3  dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli
          scatti  aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al
          comma  5  e  lo  scatto  aggiuntivo  di  cui al comma 6 del
          presente  articolo,  sono  riconosciuti  con decorrenza dal
          giorno  successivo  a  quello  di acquisizione dei medesimi
          requisiti.  Per  il medesimo personale il periodo minimo di
          permanenza   nella  qualifica,  previsto  dal  comma 8,  e'
          aumentato  di un periodo corrispondente a quello occorrente
          per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
              10.  Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si
          osservano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 21-bis,
          21-ter,  21-quater,  47-bis,  47-ter, 47-quater e 49, commi
          1-bis,  1-ter,  1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies,
          1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  201,  introdotti  dal presente decreto, ad eccezione di
          quella   relativa   al   requisito  dell'anzianita'  minima
          richiesta nella qualifica.».
              «Art.   30.   -   1.   Agli   assistenti   capo  ed  ai
          sovrintendenti  capo  e  qualifiche  equiparate in servizio
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, lo
          scatto  aggiuntivo  previsto,  rispettivamente,  dai  commi
          1-bis  e  1-quater  dell'art.  49  del  decreto legislativo
          12 maggio   1995,  n.  201,  introdotti  dall'art.  28  del
          presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato   quattro   anni   di   effettivo  servizio  nella
          qualifica,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  matura  quattro  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.
              2.   Ai   vice   sovrintendenti  ed  agli  ispettori  e
          qualifiche  equiparate, in servizio alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  l'emolumento  pensionabile
          previsto,  rispettivamente,  dai  commi  1-ter  e  1-sexies
          dell'art.  49  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
          201,  introdotti  dall'art.  28  del  presente  decreto, e'
          attribuito con le seguenti modalita':
                a) al personale che alla suddetta data abbia maturato
          tre  anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
          con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al restante personale con decorrenza dalla data in
          cui  matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
          qualifica.
              3.   Ai  vice  ispettori  e  qualifiche  equiparate  in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,   l'emolumento   pensionabile   di  cui  al  comma
          1-quinquies  dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto,
          e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in   cui   matura  un  anno  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica.
              4.  Agli  ispettori  capo  e qualifiche equiparate che,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          abbiano  maturato  dieci  anni  di  anzianita' riconosciuta
          nella  qualifica,  il trattamento economico di cui al comma
          1-septies  dell'art.  49  del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  201,  come introdotto dall'art. 28, comma 1, del
          presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
              5.  Al  personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella
          qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,  a  decorrere  da quest'ultima data, gli scatti
          aggiuntivi  di  cui  agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e
          47-ter  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 201,
          introdotti,  rispettivamente,  dagli  articoli 11  e 26 del
          presente  decreto.  Il  medesimo  personale  assume, con la
          stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto".
              6.  Salvo  quanto  previsto  al comma 5, agli ispettori
          superiori  e  qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
          conseguono  tale  qualifica  con  decorrenza anteriore alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
          alla   stessa  data,  lo  scatto  aggiuntivo  di  cui  agli
          articoli 21-bis  e  47-  bis, e' attribuito con la medesima
          decorrenza.
              7. (Comma abrogato).
              8.  Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
          scatto    aggiuntivo    di   cui,   rispettivamente,   agli
          articoli 21-ter  e  47-ter,  ed  assume la denominazione di
          "scelto"  a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita'
          di  sette  anni  e  sei  mesi  di  effettivo servizio nella
          qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale
          che  e'  stato  inquadrato  nella  qualifica  di  ispettore
          superiore  o  qualifica equiparata avendo superato la prima
          selezione  prevista  dal  comma  6 dell'art. 53 del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 201, consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo di cui agli articoli 21- ter e 47-ter ed
          acquisisce  la denominazione di "scelto" dopo sette anni di
          servizio utile nelle predette qualifiche.
              9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate,
          che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
          risultino  in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e
          3  dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli
          scatti  aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al
          comma  5  e  lo  scatto  aggiuntivo  di  cui al comma 6 del
          presente  articolo,  sono  riconosciuti  con decorrenza dal
          giorno  successivo  a  quello  di acquisizione dei medesimi
          requisiti.  Per  il medesimo personale il periodo minimo di
          permanenza   nella  qualifica,  previsto  dal  comma 8,  e'
          aumentato  di un periodo corrispondente a quello occorrente
          per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
              10.  Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si
          osservano   le   disposizioni   relative   alle  condizioni
          soggettive  di  cui  ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e
          47-ter  e  quelle  di  cui agli articoli 21-bis, 21-quater,
          47-bis,   47-ter,  47-quater  e  49,  commi  1-bis,  1-ter,
          1-quater,  1-  quinquies,  1-sexies,  1-septies, 1-octies e
          1-nonies  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
          introdotti  dal  presente  decreto,  ad eccezione di quella
          relativa  al  requisito  dell'anzianita'  minima  richiesta
          nella qualifica».
              -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca:
          «Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».
          Se   ne   trascrivono  gli  articoli 21-ter  e  47-ter.  Si
          trascrivono inoltre, i medesimi articoli, come modificati a
          decorrere  dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui
          pubblicato:
              «Art.  21-ter  (Riconoscimento  della  denominazione di
          "scelto"  agli  ispettori  superiori).  -  1. Gli ispettori
          superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
          di  attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui all'art.
          21-bis,  possono partecipare ad una specifica selezione per
          titoli,   per  il  riconoscimento  della  denominazione  di
          "scelto",   con   l'attribuzione  di  un  ulteriore  scatto
          aggiuntivo,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita, nel
          rispetto di quanto previsto dal comma 2.
              2.  E'  escluso  dalla selezione di cui al commna 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore  a  "ottimo  con punti dieci" o che nel
          biennio    precedente    abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare  piu'  grave della sospensione dallo stipendio
          superiore a sei giorni.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione  piu'  grave  della  censura,  la selezione per il
          riconoscimento  di "scelto", anche con effetto retroattivo,
          e'    effettuata   dopo   la   definizione   dei   relativi
          procedimenti,  fermo  restando quanto previsto dal comma 2.
          Si  applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
          95  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3.
              4.  Il  riconoscimento  di  "scelto" decorre, anche con
          effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
          selezione,  dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
          maturazione dell'anzianita'.
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
          i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
          di  formazione  della  graduatoria finale e la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  sono  determinati  con
          decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
              6.  Agli  ispettori  superiori  "scelti" possono essere
          affidate,  nell'ambito  delle  funzioni di cui all'art. 14,
          comma  2,  funzioni  vicarie  del  responsabile  di  unita'
          organiche  operative in cui, oltre al funzionario preposto,
          non  vi  siano  altri  direttivi.  Con decreto del capo del
          Corpo  forestale  dello  Stato  sono  individuate le unita'
          nell'ambito  delle  quali agli ispettori superiori "scelti"
          possono  essere  affidate  le  funzioni  predette,  nonche'
          ulteriori  funzioni  di particolare rilevanza tra quelle di
          cui al medesimo art. 14, comma 2».
              «Art.  47-ter  (Riconoscimento  della  denominazione di
          "scelto"  ai periti superiori). - 1. I periti superiori che
          al  1°  gennaio  di ogni anno abbiano maturato otto anni di
          effettivo   servizio   nella   qualifica   dalla   data  di
          attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo  dell'art.  47-bis,
          possono  partecipare ad una specifica selezione per titoli,
          per  il  riconoscimento della denominazione di "scelto" con
          l'attribuzione  di  un  ulteriore  scatto aggiuntivo, fermo
          restando quanto previsto dal comma 2.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore  a  "ottimo  con punti dieci" o che nel
          biennio    precedente    abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare  piu'  grave  della  riduzione dello stipendio
          superiore a sei giorni.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione  piu'  grave  della  censura,  la selezione per il
          riconoscimento  della  denominazione di "scelto", anche con
          effetto  retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei
          relativi  procedimenti,  fermo restando quanto previsto dal
          comma  2.  Si  applicano  le  disposizioni  contenute negli
          articoli 94   e   95   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4.  Il  riconoscimento della denominazione di "scelto",
          fermo  restando  la qualifica rivestita, decorre, anche con
          effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
          selezione,  dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
          maturazione   dell'anzianita',   nel   rispetto  di  quanto
          previsto al comma 2.
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
          i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
          di  formazione  della  graduatoria finale e la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  sono  determinati  con
          decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
              6.   Ai   periti   superiori  "scelti"  possono  essere
          affidate,  nell'ambito  delle  funzioni di cui all'art. 40,
          funzioni  vicarie  del  responsabile  di  unita'  organiche
          operative  in  cui,  oltre  al funzionario preposto, non vi
          siano  altri  direttivi.  Con  decreto  del  capo del Corpo
          forestale   dello   Stato   sono   individuate   le  unita'
          nell'ambito  delle quali ai periti superiori scelti possono
          essere  affidate  le  funzioni  predette, nonche' ulteriori
          funzioni  di  particolare  rilevanza  tra  quelle di cui al
          medesimo art. 40».
              «Art.  21-ter  (Riconoscimento  della  denominazione di
          "scelto"  agli  ispettori  superiori).  -  1. Gli ispettori
          superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          quindici  anni  di  effettivo servizio nella qualifica sono
          ammessi,   a  domanda,  ad  una  selezione  per  titoli,  a
          conclusione   della  quale,  ferma  restando  la  qualifica
          rivestita,   assumono  la  denominazione  di  "scelto"  con
          decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore  a  "ottimo  con punti dieci" o che nel
          biennio    precedente    abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare  piu'  grave della sospensione dallo stipendio
          superiore a sei giorni.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione  piu'  grave  della  censura,  la selezione per il
          riconoscimento  di "scelto", anche con effetto retroattivo,
          e'    effettuata   dopo   la   definizione   dei   relativi
          procedimenti,  fermo  restando quanto previsto dal comma 2.
          Si  applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
          95  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
          i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
          di  formazione  della  graduatoria finale e la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  sono  determinati  con
          decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
              6.  Agli  ispettori  superiori  "scelti" possono essere
          affidate,  nell'ambito  delle  funzioni di cui all'art. 14,
          comma  2,  funzioni  vicarie  del  responsabile  di  unita'
          organiche  operative in cui, oltre al funzionario preposto,
          non  vi  siano  altri  direttivi.  Con decreto del capo del
          Corpo  forestale  dello  Stato  sono  individuate le unita'
          nell'ambito  delle  quali agli ispettori superiori "scelti"
          possono  essere  affidate  le  funzioni  predette,  nonche'
          ulteriori  funzioni  di particolare rilevanza tra quelle di
          cui al medesimo art. 14, comma 2».
              Art.  47-ter  (Riconoscimento  della  denominazione  di
          "scelto"  ai periti superiori). - 1. I periti superiori che
          al  1° gennaio  di ogni anno abbiano maturato quindici anni
          di  effettivo  servizio  nella  qualifica  sono  ammessi, a
          domanda,  ad  una selezione per titoli, a conclusione della
          quale,  ferma  restando la qualifica rivestita, assumono la
          denominazione  di  "scelto"  con decorrenza dallo stesso 1°
          gennaio.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore  a  "ottimo  con punti dieci" o che nel
          biennio    precedente    abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare  piu'  grave  della  riduzione dello stipendio
          superiore a sei giorni.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione  piu'  grave  della  censura,  la selezione per il
          riconoscimento  della  denominazione di "scelto", anche con
          effettivo  retroattivo,  e'  effettuata dopo la definizione
          dei  relativi  procedimenti, fermo restando quanto previsto
          dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli
          articoli   94   e  95  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
          i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
          di  formazione  della  graduatoria finale e la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  sono  determinati  con
          decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
              6.   Ai   periti   superiori  "scelti"  possono  essere
          affidate,  nell'ambito  delle  funzioni di cui all'art. 40,
          funzioni  vicarie  del  responsabile  di  unita'  organiche
          operative  in  cui,  oltre  al funzionario preposto, non vi
          siano  altri  direttivi.  Con  decreto  del  capo del Corpo
          forestale   dello   Stato   sono   individuate   le  unita'
          nell'ambito  delle quali ai periti superiori scelti possono
          essere  affidate  le  funzioni  predette, nonche' ulteriori
          funzioni  di  particolare  rilevanza  tra  quelle di cui al
          medesimo art. 40».
                              Art. 13.
                    Disposizioni per il personale
                         delle Forze armate
  1.  Per  il  personale che acquisisce il grado di primo maresciallo
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza  nel  grado  utile,  ai  fini  dell'accesso  al  parametro
previsto  per  tale  grado  con  otto  anni di anzianita' di grado e'
fissato,  per  ciascun  anno,  rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni.  Il  predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  ai  primi  marescialli  che  hanno  acquisito  il  grado tra il
2 settembre  e  il  31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni.
  2.   Il   trattamento  di  cui  all'articolo  34-bis,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, cosi'
come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile
ai  fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in
godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto
del passaggio al parametro successivo.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
    a) il  comma  2  dell'articolo  6-bis,  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «2.  I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni
di  permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i
criteri  stabiliti  dall'articolo  35  della legge 10 maggio 1983, n.
212.  Agli  stessi,  se  idonei,  viene  attribuita  la  qualifica di
"luogotenente"  secondo  la  graduatoria  di  merito  a decorrere dal
giorno  successivo  al compimento del quindicesimo anno di permanenza
nel grado.»;
    b) il   comma  1  dell'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile  2001  ed  il  31 dicembre  2007,  ai  fini dell'inclusione
nell'aliquota  di  valutazione  di  cui  all'articolo  6-bis  per  il
conferimento   della   qualifica  di  luogotenente  e'  richiesto  il
requisito  di  anzianita'  nel grado di primo maresciallo di cui alla
tabella B4, allegata al presente decreto.»;
    c) al  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, e' aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;
    d) le  disposizioni  di  cui  al presente decreto si applicano in
quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
          Note all'art. 13:
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          dispone:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate».  Se ne riportano gli
          articoli  6-bis,  6-ter  e 34-bis. Si riporta, altresi', il
          testo  degli  articoli  6-bis  e  6-ter,  come modificati a
          decorrere  dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui
          pubblicato:
              «Art.  6-bis  (Attribuzione ai primi marescialli di uno
          scatto  aggiuntivo  e della qualifica di "luogotenente"). -
          1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi
          marescialli  che  abbiano compiuto sette anni di permanenza
          nel  grado  e'  attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto
          aggiuntivo  non e' attribuito al personale che nel triennio
          precedente   abbia   ottenuto   in   sede   di  valutazione
          caratteristica  una  qualifica  finale  inferiore  a "nella
          media"  o  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  sanzione
          disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
              2.  I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette
          anni  dall'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo di cui al
          comma   1,   sono  valutati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dall'art.  35  della  legge  10 maggio 1983, n. . 212. Agli
          stessi,   se  idonei,  viene  attribuita  la  qualifica  di
          "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere
          dal   giorno  successivo  al  compimento  dell'ottavo  anno
          dall'attribuzione  del  predetto  scatto aggiuntivo. A tale
          attribuzione  di  qualifica consegue il conferimento di uno
          scatto aggiuntivo.
              3.  Gli  scatti  di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti
          all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
              4.  Con  decreto  dirigenziale  vengono  determinate al
          31 dicembre  di ciascun anno le aliquote di valutazione dei
          primi  marescialli  da  valutare  per  l'attribuzione della
          qualifica  di  "luogotenente".  In  relazione alle esigenze
          funzionali  ed  ordinative  di  ciascuna  Forza armata, con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  viene  stabilito il
          numero  delle  qualifiche  da  attribuire, che comunque non
          deve  superare  la misura di un ventiduesimo degli organici
          del medesimo grado stabiliti all'art. 3.
              5.  Ai  primi marescialli luogotenenti sono attribuiti,
          nell'ambito  delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, gli
          incarichi  di  piu'  rilevante  responsabilita' individuati
          dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
              6.   I   primi  marescialli  luogotenenti  hanno  rango
          preminente   sui   pari   grado;   fra   primi  marescialli
          luogotenenti  si  tiene  conto  della  data di conferimento
          della  qualifica,  anche nel caso di pari grado con diversa
          anzianita'.
              7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di
          concerto  con  il  Ministro dell'interno, il Ministro delle
          finanze,  il  Ministro della giustizia ed il Ministro delle
          politiche    agricole    e    forestali,    determina    le
          caratteristiche   del   distintivo   della   qualifica   di
          "luogotenente".  Sino all'emanazione del suindicato decreto
          i  distintivi  di  qualifica sono provvisoriamente adottati
          con   determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa».
              «Art.  6-ter  (Norme  transitorie). - 1. In deroga alle
          disposizioni  dell'art.  6-bis, comma 1, fermi restando gli
          altri  requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
          e   all'art.   6-quater,  fino  all'anno  2007,  lo  scatto
          aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
                a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con
          decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
                b) promossi alla data del 1° gennaio:
                  2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
                  2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
                  2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
                  2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
                  2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
                  2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
              2.  Fino  al  2020, allo scopo di assicurare l'armonico
          sviluppo  del  ruolo,  il  conferimento  della qualifica di
          "luogotenente"  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  6-bis,
          avviene:
                a) per  l'anno  2001,  includendo in aliquota tutti i
          sottufficiali  che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
          il   grado   di   maresciallo  maggiore  con  qualifica  di
          "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
          della  difesa  con  proprio  decreto determina il numero di
          qualifiche  da  attribuire  che,  comunque, non deve essere
          superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali
          di  ciascuna  Forza armata, a sette volte l'entita' massima
          delle   qualifiche   attribuibili  ai  sensi  del  comma  4
          dell'art. 6-bis;
                b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
          delle  esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata  e  della trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale  di  cui alla legge 14 novembre
          2000,  n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
          determina  annualmente  i  criteri  per  il  progressivo  e
          graduale    aumento    delle   anzianita'   richieste   per
          l'inserimento   nell'aliquota  di  valutazione  nonche'  il
          numero  di  qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
          non  potra'  comunque  essere superiore al doppio di quelle
          attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
              «Art.  34-bis  (Attribuzione di un assegno personale di
          riordino).  - 1. Ai sottufficiali in servizio alla data del
          31 dicembre  2000,  inquadrati nel ruolo dei marescialli ai
          sensi  dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196,  a  decorrere  dal 15 marzo 2001, e' attribuito un
          assegno   personale  pensionabile  di  riordino  pari  alla
          differenza  tra  il  livello  retributivo di appartenenza e
          quello:
                a) del  primo  maresciallo,  per  i sottufficiali che
          alla  predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado
          di maresciallo capo e gradi corrispondenti;
                b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i
          sottufficiali  che  alla predetta data del 31 dicembre 2000
          rivestono   il  grado  di  maresciallo  ordinario  e  gradi
          corrispondenti;
                c) del  maresciallo ordinario e gradi corrispondenti,
          per  i soltufficiali che alla predetta data del 31 dicembre
          2000   rivestono   il   grado   di   maresciallo   e  gradi
          corrispondenti.
              2.  L'assegno di cui al presente articolo e' cumulabile
          con   gli   emolumenti  previsti  dagli  articoli 31-ter  e
          31-quater  da  attribuirsi  in  deroga  ai limiti temporali
          rispettivamente  di  un anno e tre anni e sei mesi, e viene
          riassorbito  all'atto della promozione al grado superiore o
          dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'art.
          31-sexies».
              «Art.  6-bis  (Attribuzione ai primi marescialli di uno
          scatto  aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1.
          (Comma abrogato).
              2.  I  primi  marescialli,  dopo  che  siano  trascorsi
          quattordici   anni   di   permanenza  nel  grado  di  primo
          maresciallo  sono  valutati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dall'art.  35  della  legge  10 maggio  1983,  n. 212. Agli
          stessi,   se  idonei,  viene  attribuita  la  qualifica  di
          "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere
          dal  giorno  successivo al compimento del quindicesimo anno
          di permanenza nel grado.
              3. (Comma abrogato).
              4.  Con  decreto  dirigenziale  vengono  determinate al
          31 dicembre  di ciascun anno le aliquote di valutazione dei
          primi  marescialli  da  valutare  per  l'attribuzione della
          qualifica  di  "luogotenente".  In  relazione alle esigenze
          funzionali  ed  ordinative  di  ciascuna  Forza armata, con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  viene  stabilito il
          numero  delle  qualifiche  da  attribuire, che comunque non
          deve  superare  la misura di un ventiduesimo degli organici
          del medesimo grado stabiliti all'art. 3.
              3.  Ai  primi marescialli luogotenenti sono attribuiti,
          nell'ambito  delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, gli
          incarichi  di  piu'  rilevante  responsabilita' individuati
          dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
              6.   I   primi  marescialli  luogotenenti  hanno  rango
          preminente   sui   pari   grado;   fra   primi  marescialli
          luogotenenti  si  tiene  conto  della  data di conferimento
          della  qualifica,  anche nel caso di pari grado con diversa
          anzianita'.
              7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di
          concerto  con  il  Ministro dell'interno, il Ministro delle
          finanze,  il  Ministro della giustizia ed il Ministro delle
          politiche    agricole    e    forestali,    determina    le
          caratteristiche   del   distintivo   della   qualifica   di
          "luogotenente".  Sino all'emanazione del suindicato decreto
          i  distintivi  di  qualifica sono provvisoriamente adottati
          con   determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa».
              «Art.  6-ter  (Norme  transitorie).  -  1.  Per i primi
          marescialli   con  anzianita'  di  grado  compresa  tra  il
          15 aprile   2001   ed   il   31 dicembre   2007,   ai  fini
          dell'inclusione   nell'aliquota   di   valutazione  di  cui
          all'art.  6-bis  per  il  conferimento  della  qualifica di
          luogotenente  e'  richiesto  il requisito di anzianita' nel
          grado  di  primo  maresciallo  di  cui  alla  tabella «B4»,
          allegata al presente decreto.
              2.  Fino  al  2020, allo scopo di assicurare l'armonico
          sviluppo  del  ruolo,  il  conferimento  della qualifica di
          "luogotenente"  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  6-bis,
          avviene:
                a) per  l'anno  2001,  includendo in aliquota tutti i
          sottufficiali  che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
          il   grado   di   maresciallo  maggiore  con  qualifica  di
          "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
          della  difesa  con  proprio  decreto determina il numero di
          qualifiche  da  attribuire  che,  comunque, non deve essere
          superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali
          di  ciascuna  Forza armata, a sette volte l'entita' massima
          delle   qualifiche   attribuibili  ai  sensi  del  comma  4
          dell'art. 6-bis;
                b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
          delle  esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata  e  della trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale  di  cui alla legge 14 novembre
          2000,  n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
          determina  annualmente  i  criteri  per  il  progressivo  e
          graduale    aumento    delle   anzianita'   richieste   per
          l'inserimento   nell'aliquota  di  valutazione  nonche'  il
          numero  di  qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
          non  potra'  comunque  essere superiore al doppio di quelle
          attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
              -  La  legge  10 maggio  1983, n. 212, reca: «Norme sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza». Se ne riporta l'art. 35:
              «Art.   35.   -  Le  commissioni  esprimono  i  giudizi
          sull'avanzamento  a  scelta  dichiarando innanzitutto se il
          sottufficiale  sia  idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato  idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
              Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
          giudicati  idonei,  attribuendo a ciascuno di essi un punto
          di merito secondo i criteri di seguito indicati.
              Ogni componente della commissione assegna distintamente
          per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
          seguenti complessi di elementi:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
                b) benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  professionali  dimostrate
          durante  la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
          particolare  riguardo al servizio prestato presso reparti o
          in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
          unita',   nonche'  numero  ed  importanza  degli  incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possedute;
                c)  doti  culturali  e  risultati di corsi, esami, ed
          esperimenti.
              Le  somme  dei punti assegnati per ciascun complesso di
          elementi  di  cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
          il  numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
          centesimo,  sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto
          e'  quindi  diviso  per  tre,  calcolando  il  quoziente al
          centesimo.  Detto  quoziente costituisce il punto di merito
          attribuito  al  sottufficiale dalla commissione. Sulla base
          della  graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
          commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
              I  quadri  d'avanzamento  a  scelta sono pubblicati nei
          fogli  d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
          del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Comando generale del Corpo della guardia di finanza.
              Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del
          punteggio  conseguito  e,  se non idonei, delle motivazioni
          del giudizio di non idoneita'.
              Contro  i  predetti  atti  sono  ammessi tutti i rimedi
          amministrativi  e  giurisdizionali  previsti dalle norme in
          vigore.
              Il  personale  appartenente  ai ruoli dei marescialli e
          dei  sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e
          a   tal   fine  e'  incluso  nell'aliquota  di  valutazione
          dell'anno  successivo.  Lo stesso, qualora giudicato per la
          seconda  volta  non  idoneo,  potra'  essere  ulteriormente
          valutato  nel  quarto  anno  successivo  ad  ogni  giudizio
          negativo.  A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione
          e,  se  giudicato  idoneo,  promosso a scelta con le stesse
          modalita'  e  con  le  stesse decorrenze attribuite ai pari
          grado con i quali e' stato portato in avanzamento».
                              Art. 14.
              Disposizioni particolari sul trattamento
                  economico del personale militare
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e
gradi   corrispondenti   appartenenti   al  complemento  o  in  ferma
prefissata  e  rafferma  e'  attribuito uno stipendio rispettivamente
pari  all'80,74  per  cento  e  all'88,55  per  cento dello stipendio
parametrale dei pari grado in servizio permanente.
  2.  Con  la  medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di
truppa  in  ferma  breve o prefissata nonche' agli allievi ufficiali,
agli  allievi  marescialli  ed  agli  allievi delle carriere iniziali
delle  forze  di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate
sono  attribuite  le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali
vigenti  rispetto  al  valore  dello  stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
                              Art. 15.
                             Abrogazioni
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
    a) gli  articoli 138  e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni;
    b) gli  articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
    c) gli  articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies,
28-bis,  31.1,  31-quater  e  31-quinquies,  comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive
modificazioni;
    d) gli  articoli 15-ter,  15-quater  e 15-quinquies, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e
successive modificazioni;
    e) gli  articoli 11-bis,  19-bis,  21-bis,  28-bis, 29-bis, 30.1,
30-ter,  30-quater,  comma  4, e 30-quinquies del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
    f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter,
31-quater,  31-quinquies  e  39-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;
    g) gli  articoli 37-bis,  37-ter,  38-ter,  commi  1 e 7, 54-bis,
54-ter,  54-quater,  54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
    h) gli  articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies
del   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni;
    i) gli  articoli  21-bis,  21-ter,  comma  4,  21-quater, 47-bis,
47-ter,  comma  4,  47-quater  e  49,  commi da 1-bis a 1-decies, del
decreto   legislativo   12 maggio   1995,   n.   201,   e  successive
modificazioni;
    l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e
successive modificazioni;
    m) l'articolo  32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;
    n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
    o) l'articolo 19,   comma   3,   e   l'articolo 21   del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;
    p) l'articolo  12,  comma  3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n 67;
    q) l'articolo   21,   comma   3,   e  l'articolo 23  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    r) l'articolo  30,  commi  7,  8  e  9,  del  decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
    s) l'articolo  30,  comma  7, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87.
          Note all'art. 15:
              - La  legge  11 luglio 1980, n. 312, concerne il «Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  reca  l'«Ordinamento  del  personale della
          polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di polizia». Si
          trascrive  il  testo  dell'art. 31-quater come modificato a
          decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo
          ai  periti  tecnici  superiori).  -  1.  Ai  periti tecnici
          superiori  che  abbiano  maturato  sette  anni di effettivo
          servizio  nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto
          aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
              2.  Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale
          che  nel  triennio  precedente  abbia riportato un giudizio
          inferiore  a  «buono»  o  che  nel biennio precedente abbia
          riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
          deplorazione.
              3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
          rinviato  a  giudizio  o  ammesso ai riti alternativi per i
          delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  19  marzo  1990,  n. 55, e successive modificazioni,
          ovvero   sottoposto   a   procedimento   disciplinare   per
          l'applicazione   di   una   sanzione   piu'   grave   della
          deplorazione,   l'attribuzione   dello   scatto  aggiuntivo
          avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
          dei  relativi  procedimenti, fermo restando quanto previsto
          dal  comma  2. Si applicano le disposizioni contenute negli
          articoli   94   e  95  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1987,  n.  240,  concerne il «Nuovo ordinamento della banda
          musicale della polizia di Stato.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15-quinquies del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
          240,  come  modificato  a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              «Art.    15-quinquies   (Orchestrale   perito   tecnico
          superiore  di  «primo  livello». - 1. Fermo restando quanto
          previsto  dal  comma  2,  gli  orchestrali  periti  tecnici
          superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
          di  attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui all'art.
          15-quater,  possono  partecipare ad una specifica selezione
          per   titoli   a  conclusione  della  quale  conseguono  un
          ulteriore  scatto  aggiuntivo, assumendo, fermo restando la
          qualifica  rivestita,  anche  la  denominazione  di  «primo
          livello».
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente
          abbia  riportato  una  sanzione  piu'  grave  del  richiamo
          scritto.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui
          al  comma  1,  anche con effetti retroattivi, e' effettuata
          dopo   la  definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  2.  Si applicano le
          disposizioni  contenute  negli articoli 94 e 95 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al  comma  1,  l'individuazione  dei  titoli valutabili, la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  nonche'  i
          punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
          formazione  della  graduatoria  finale sono determinati con
          decreto del Ministro dell'interno.».
              - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n. 443,
          concerne  l'«Ordinamento del personale del Corpo di polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre 1990, n. 395».
              -  L'art.  30-quater del decreto legislativo 30 ottobre
          1992,  n.  443, in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato
          alle note all'art. 11.
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,
          dispone l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non direttivo delle Forze armate».
              -  L'art. 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196,  in  vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle
          note all'art. 13.
              - Si  trascrive, inoltre, il testo dell'art. 38-ter del
          decreto   legislativo  12  maggio  1995,  n.  198,  recante
          l'«attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di
          reclutamento,   stato  ed  avanzamento  del  personale  non
          direttivo  e  non dirigente dell'Arma dei carabinieri, come
          modificato  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  38-ter  (Attribuzione ai marescialli aiutanti di
          uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»).
          - 1. (Comma abrogato).
              2.   Per   il   personale   sospeso   precauzionalmente
          dall'impiego,   rinviato   a  giudizio  o  ammesso  a  riti
          alternativi  per  delitto  non colposo, ovvero sottoposto a
          procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene,
          anche  con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti
          di  cui  al  comma  1,  al  venir meno delle predette cause
          impeditive,   salvo   che   le  stesse  non  comportino  la
          cessazione dal servizio permanente.
              3.  Ai  marescialli  aiutanti che abbiano maturato otto
          anni  dall'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo di cui al
          comma  1,  che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in
          sede   di   valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di
          «eccellente»  o  giudizio equivalente e nell'ultimo biennio
          non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione disciplinare piu'
          grave del «rimprovero» e non si trovino nelle condizioni di
          cui  al  comma 2, e' conferita con procedura selettiva «per
          titoli»,  la  qualifica  di  «luogotenente»,  cui  consegue
          l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
              4.  Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui
          al  comma  3,  il  numero  delle  qualifiche  da conferire,
          l'individuazione  dei titoli valutabili, tra i quali assume
          rilevanza   preferenziale   il   comando   della   stazione
          territoriale,  i  punteggi minimi e massimi da attribuire a
          ciascuno   di   essi,  la  composizione  della  commissione
          esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite
          con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante
          Generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  pubblicato  sul
          Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
              5.  Il numero delle qualifiche da conferire annualmente
          viene   stabilito   in   misura   non   superiore  ad  1/22
          dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
              6.  Il  conferimento della qualifica decorre, anche con
          effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della
          selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
              7. (Comma abrogato).».
              -  Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca:
          «Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in   materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale  non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza».
              -  Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca
          «attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».
              - Si trascrivono i testi degli articoli, 21-ter, 47-ter
          e  49  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in
          vigore  dal  1°  gennaio  2005, come modificati dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  21-ter  (Riconoscimento  della  denominazione di
          «scelto»  agli  ispettori  superiori).  -  1. Gli ispettori
          superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato
          otto  anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data
          di  attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui all'art.
          21-bis,  possono partecipare ad una specifica selezione per
          titoli,   per  il  riconoscimento  della  denominazione  di
          «scelto»,   con   l'attribuzione  di  un  ulteriore  scatto
          aggiuntivo,  ferma  restando  la  qualifica  rivestita, nel
          rispetto di quanto previsto dal comma 2.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore  a  «ottimo  con punti dieci» o che nel
          biennio    precedente    abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare  piu'  grave della sospensione dallo stipendio
          superiore a sei giorni.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione  piu'  grave  della  censura,  la selezione per il
          riconoscimento  di «scelto», anche con effetto retroattivo,
          e'    effettuata   dopo   la   definizione   dei   relativi
          procedimenti,  fermo  restando quanto previsto dal comma 2.
          Si  applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
          95  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
          i  punteggi  da attribuire a ciascuno di essi, le modalita'
          di  formazione  della  graduatoria finale e la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  sono  determinati  con
          decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
              6.  Agli  ispettori  superiori  «scelti» possono essere
          affidate,  nell'ambito  delle  funzioni di cui all'art. 14,
          comma  2,  funzioni  vicarie  del  responsabile  di  unita'
          organiche  operative in cui, oltre al funzionario preposto,
          non  vi  siano  altri  direttivi.  Con decreto del capo del
          Corpo  forestale  dello  Stato  sono  individuate le unita'
          nell'ambito  delle  quali agli ispettori superiori «scelti»
          possono  essere  affidate  le  funzioni  predette,  nonche'
          ulteriori  funzioni  di particolare rilevanza tra quelle di
          cui al medesimo art. 14, comma 2».
              «Art.  47-ter  (Riconoscimento  della  denominazione di
          «scelto»  ai periti superiori). - 1. I periti superiori che
          al  1° gennaio  di  ogni anno abbiano maturato otto anni di
          effettivo   servizio   nella   qualifica   dalla   data  di
          attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo  dell'art.  47-bis,
          possono  partecipare ad una specifica selezione per titoli,
          per  il  riconoscimento della denominazione di «scelto» con
          l'attribuzione  di  un  ulteriore  scatto aggiuntivo, fermo
          restando quanto previsto dal comma 2.
              2.  E'  escluso  dalla  selezione di cui al comma 1, il
          personale  che  nel  triennio precedente abbia riportato un
          giudizio  inferiore  a  «ottimo  con punti dieci» o che nel
          biennio    precedente    abbia   riportato   una   sanzione
          disciplinare  piu'  grave  della  riduzione dello stipendio
          superiore a sei giorni.
              3.  Per  il  personale  che  abbia  presentato istanza,
          sospeso  cautelarmente  dal servizio, rinviato a giudizio o
          ammesso  ai  riti alternativi per i delitti di cui all'art.
          15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e   successive  modificazioni,  ovvero  sottoposto  a
          procedimento   disciplinare   per   l'applicazione  di  una
          sanzione  piu'  grave  della  censura,  la selezione per il
          riconoscimento  della  denominazione di «scelto», anche con
          effetto  retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei
          relativi  procedimenti,  fermo restando quanto previsto dal
          comma  2.  Si  applicano  le  disposizioni  contenute negli
          articoli   94   e  95  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              4. (Comma abrogato).
              5.  Le  modalita' di svolgimento della selezione di cui
          al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche'
          i  punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita'
          di  formazione  della  graduatoria finale e la composizione
          della   commissione   esaminatrice,  sono  determinati  con
          decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
              6.   Ai   periti   superiori  «scelti»  possono  essere
          affidate,  nell'ambito  delle  funzioni di cui all'art. 40,
          funzioni  vicarie  del  responsabile  di  unita'  organiche
          operative  in  cui,  oltre  al funzionario preposto, non vi
          siano  altri  direttivi.  Con  decreto  del  capo del Corpo
          forestale   dello   Stato   sono   individuate   le  unita'
          nell'ambito  delle quali ai periti superiori scelti possono
          essere  affidate  le  funzioni  predette, nonche' ulteriori
          funzioni  di  particolare  rilevanza  tra  quelle di cui al
          medesimo art. 40».
              «Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Al personale dei
          ruoli  del  Corpo  forestale dello Stato di cui al presente
          decreto  legislativo  spetta,  dal 1° settembre 1995, oltre
          l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli
          retributivi  con  gli  scatti  stipendiali  come  stabilito
          dall'art.  43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla
          base  della  equiparazione  di cui alle tabelle A e B. Agli
          allievi  dei  corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44
          compete  il  trattamento economico previsto per gli allievi
          dei  corsi  della polizia di Stato in analoga situazione di
          stato.
              1-bis. - 1-decies. (Abrogati).
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 marzo
          1997,  n.  85  (Disposizioni  in materia di avanzamento, di
          reclutamento  e  di  adeguamento  del trattamento economico
          degli  ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
          delle Forze di polizia), come modificato a decorrere dal 1°
          gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
              «Art. 3. - 1. (Comma abrogato).
              2. (Comma abrogato).
              3.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento
          dei  ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
          il   trattamento   stipendiale  corrispondente  al  livello
          VII-bis   e'   attribuito  agli  ufficiali  del  Corpo  che
          rivestono  la qualifica iniziale e quello corrispondente al
          livello  VIII  agli  ufficiali  aventi  una  anzianita'  di
          servizio  effettivo  nel ruolo pari a quella dei commissari
          della Polizia di Stato.
              4.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento
          dei  ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da
          attuare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  le disposizioni dell'art. 40 della
          legge  15  dicembre  1990, n. 395, trovano applicazione nei
          confronti    del    personale   appartenente   ai   profili
          professionali  ascrivibili  all'ex  carriera  direttiva, di
          qualifica  corrispondente  a  quella  dei  commissari e dei
          dirigenti della Polizia di Stato.
              5.      I     trattamenti     stipendiali     derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo, compresi quelli
          derivanti  dall'attribuzione  di  uno  scatto gerarchico in
          applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio
          1980,  n.  312,  ai  commissari  capo  ed ai maggiori ed al
          personale    delle    Forze   di   polizia   di   qualifica
          corrispondente,    assorbono    l'autonoma    maggiorazione
          stipendiale  corrisposta  dal  1° gennaio  1996 al medesimo
          personale,  in  attesa  del  riordino  degli  inquadramenti
          retributivi.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli   ufficiali   dell'Arma   dei  carabinieri,  a  norma
          dell'art.   1  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78, come
          modificato  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato.
              «Art.  32  (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
          Dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  provvedimento
          legislativo  di  cui  all'art.  71  del decreto legislativo
          emanato  ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i
          gradi  e  le  qualifiche  dei ruoli normali degli ufficiali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza  con  i  funzionari delle altre Forze di polizia di
          cui  all'art.  16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981,
          n.  121,  per effetto del presente decreto e degli articoli
          3,  4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
          e' stabilita come di seguito:
                a) generale  di corpo d'armata: dirigente generale di
          livello B;
                b) generale di divisione: dirigente generale;
                c) generale di brigata: dirigente superiore;
                d) colonnello: primo dirigente;
                e) tenente    colonnello-maggiore:    vice   questore
          aggiunto;
                f) capitano: commissario capo;
                g) tenente: commissario.
              2.  Analoghe  modalita'  di  equiparazione si applicano
          agli  ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
          ai  funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
          equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
              3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
          effetti  dell'equiparazione  disposta  dai commi 1 e 2 sono
          estesi   agli   ufficiali   in   servizio   permanente  dei
          corrispondenti  gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica,  nonche'  agli  ufficiali piloti in ferma
          dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
              3-bis. (Comma abrogato)».
              - La   legge   30   novembre  2000,  n.  356,  reca  le
          disposizioni  riguardanti il personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia.
              - L'art.  19  del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
          n.  53,  in  vigore  dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle
          note all'art. 8.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2001,   n.  67  «Disposizioni
          integrative  e correttive del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento  del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia  di  finanza»,  come  modificato a decorrere dal 1°
          gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
              «Art.  12  (Disposizioni  transitorie per i marescialli
          aiutanti).  -  1. A  decorrere  dall'entrata  in vigore del
          presente  decreto,  in  deroga  ai  requisiti di anzianita'
          previsti  dal  comma 1, lettera a), degli articoli 58-ter e
          58-quater  del  decreto  di  inquadramento,  ai marescialli
          aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
          della Guardia di finanza, che:
                a) hanno  conseguito il grado di maresciallo maggiore
          del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
          e'  stata attribuita la qualifica di «aiutante» e la nomina
          a   «carica  speciale»,  con  decorrenza  anteriore  al  1°
          settembre 1995:
                  1)   e'   attribuito   il   trattamento   economico
          aggiuntivo   di   cui   all'art.   58-ter  del  decreto  di
          inquadramento,  fermo  restando  il possesso, alla medesima
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dei
          requisiti  di  cui  alle  lettere  b), c) e d) previsti dal
          medesimo articolo;
                  2)  e'  conferita,  nell'ordine  di  iscrizione nel
          ruolo  di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui
          all'art.   58-quater  del  decreto  di  inquadramento,  con
          l'attribuzione  del  relativo  trattamento economico, fermo
          restando  il  possesso,  alla  medesima  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  dei  requisiti di cui alle
          lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
                b) hanno  conseguito ovvero conseguano tale grado con
          decorrenza  anteriore  alla data di entrata in vigore dello
          stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
          dall'art.   58-ter  del  decreto  di  inquadramento,  fermo
          restando  il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
          c) e d) previsti dal medesimo articolo.
              2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che,
          alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, non
          risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
                a) 58-ter,  comma  1, lettere b) e c), del decreto di
          inquadramento,  il  trattamento  economico  ivi previsto e'
          attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
          maturazione dei medesimi requisiti;
                b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di
          inquadramento,   il   conferimento   della   qualifica   di
          luogotenente  ha  decorrenza dal giorno successivo a quello
          di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si
          applica  anche  nei  confronti  del  personale  a cui viene
          attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai
          sensi della lettera a) del presente comma.
              3. (Comma abrogato).
              4.  Dall'anno  2002  e fino all'anno 2008, in deroga ai
          requisiti  di  anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
          dell'art.  58-quater  del  decreto di inquadramento e fermi
          restando  gli  altri requisiti di cui al medesimo articolo,
          ai   marescialli  aiutanti  cui  e'  attribuito  lo  scatto
          aggiuntivo  ai  sensi  del comma 1, lettera b), ai fini del
          conferimento  della qualifica di luogotenente, e' richiesta
          una  permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di
          sette  anni  per  il  personale  con  anzianita'  di  grado
          compresa  tra  il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di
          sette  anni  e  sei mesi per il personale con anzianita' di
          grado  compresa  tra  il  1°  gennaio  1996  ed  il  giorno
          precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
              5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali
          necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui
          all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente
          alle  promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al  31  dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma
          1,  lettera  a),  del medesimo art. 58-ter, si applicano le
          disposizioni  di  cui alla tabella «B» allegata al presente
          decreto.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo, si
          applicano,  con  le modalita' di cui al successivo art. 15,
          comma  5, anche nei confronti del personale appartenente al
          ruolo  «Esecutori»  della  banda  musicale  del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  comunque  in  servizio  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto».
              - Si  trascrive,  inoltre,  il  testo  dell'art. 21 del
          decreto   legislativo   28   febbraio  2001,  n.  76,  come
          modificato  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, dal decreto
          legislativo qui pubblicato.
              «Art.  21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in
          tale  qualifica  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,   con   la   medesima  decorrenza,  gli  scatti
          aggiuntivi  previsti  dagli articoli 30-ter e 30-quater del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotti
          dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con
          la   stessa  decorrenza,  la  denominazione  di  «sostituto
          commissario».
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, agli ispettori
          superiori  che hanno conseguito o conseguono tale qualifica
          con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  in servizio alla stessa data, lo scatto
          aggiuntivo  di  cui all'art. 30-ter del decreto legislativo
          30  ottobre  1992,  n.  443,  introdotto  dall'art.  15 del
          presente  decreto,  e' attribuito a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              3. (Comma abrogato).
              4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  e assume la denominazione di «sostituto
          commissario»,   di   cui  all'art.  30-quater  del  decreto
          legislativo  30  ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'art.
          15  del  presente  decreto,  a  decorrere dalla data in cui
          matura  l'anzianita'  di sette anni e sei mesi di effettivo
          servizio  nella  qualifica di ispettore superiore ovvero di
          sette  anni  se  ha  superato  la  prima selezione prevista
          dall'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 200.
              5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto non risultino in possesso
          dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del
          decreto   legislativo   30   ottobre  1992,  n.  443,  come
          introdotto  dall'art.  15  del presente decreto, gli scatti
          aggiuntivi e la denominazione di «sostituto commissario» di
          cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del
          presente  articolo  sono  riconosciuti  con  decorrenza dal
          giorno  successivo  a  quello  di acquisizione dei medesimi
          requisiti.  Per  il medesimo personale il periodo minimo di
          permanenza  nella  qualifica,  previsto  dal  comma  4,  e'
          aumentato  di un periodo corrispondente a quello occorrente
          per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
              6.   Si   osservano   le   disposizioni  relative  alle
          condizioni   soggettive  per  l'attribuzione  dei  predetti
          benefici  di  cui  agli  articoli  30-ter,  commi  1  e  2,
          30-quater,  commi  2  e  3,  e  30-quinquies,  comma 1, del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, introdotti
          dall'art. 15 del presente decreto».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2001,   n.  83  (Disposizioni
          integrative  e correttive del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
          alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale  non  direttivo  e  non  dirigente  dell'Arma dei
          carabinieri),  come  modificato  a decorrere dal 1° gennaio
          2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
              «Art.  30  (Norme  transitorie).  -  1.  Ai marescialli
          aiutanti  comunque  in  servizio  alla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  al  31  agosto 1995
          rivestivano  il grado di maresciallo maggiore, la qualifica
          di  «carica  speciale»  o di «aiutante» del disciolto ruolo
          dei  sottufficiali,  e'  attribuito  l'inquadramento con il
          proprio    grado   ed   anzianita'   nella   qualifica   di
          «luogotenente»,   fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto
          legislativo   12  maggio  1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              2.  Ai  marescialli  aiutanti  che abbiano conseguito o
          conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto e' attribuito, con
          la   medesima   decorrenza,  lo  scatto  aggiuntivo,  fermi
          restando  gli  altri requisiti e condizioni di cui all'art.
          38-ter,  commi  1  e  2,  del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto.
              3.  Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
          2  settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la
          scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento
          della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri
          requisiti e condizioni di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3,
          del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  198, come
          introdotto  dall'art.  28  del  presento  decreto, in luogo
          degli  otto  anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo
          ivi  previsto,  e' richiesta una permanenza di almeno sette
          anni nel grado.
              4.  Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal
          1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  cio'  e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi
          del  comma  2,  per  il  conferimento  della  qualifica  di
          «luogotenente»,   fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni  richiesti  dall'art.  38-ter,  commi 2 e 3, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni
          dall'attribuzione  dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e'
          richiesta  una  permanenza  di almeno sette anni e sei mesi
          nel grado.
              5.  Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti
          previsti  dai  commi  3  e 4 del presente articolo, nonche'
          accertati  quelli  di cui all'art. 38-ter, commi 2 e 3, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto
          dall'art.   28   dei  presente  decreto,  la  qualifica  di
          «luogotenente»  e'  conferita  ai  marescialli  aiutanti di
          maggiore   anzianita'   in   ordine   di  ruolo  fino  alla
          concorrenza dei posti annualmente disponibili.
              6.  Per  i marescialli aiutanti che conseguono il grado
          con decorrenza:
                a) dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto al 31 dicembre 2002;
                b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
                c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
                d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
                e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
                f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
          il   periodo   di   permanenza  nel  grado  utile  ai  fini
          dell'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo, fermi restando
          gli  altri  requisiti  e condizioni di cui all'art. 38-ter,
          commi  1  e  2,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198,  come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e'
          fissato rispettivamente in uno, due, tre, quattro, cinque e
          sei anni.
              7. (Comma abrogato).
              8. (Comma abrogato).
              9. (Comma abrogato).
              10.  Ai  brigadieri capi comunque in servizio alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  lo scatto
          aggiuntivo   e'   attribuito,   fermi  restando  gli  altri
          requisiti di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 12
          maggio  1995,  n.  198,  come  introdotto  dall'art. 27 del
          presente decreto, con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato   quattro   anni  di  permanenza  nel  grado,  con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
              11.  Agli  appuntati  scelti  comunque in servizio alla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
          aggiuntivo   e'   attribuito,   fermi  restando  gli  altri
          requisiti  e  condizioni di cui all'art. 37-ter del decreto
          legislativo   12  maggio  1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art.   27   del  presente  decreto,  con  le  seguenti
          modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato   quattro   anni  di  permanenza  nel  grado,  con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
              12.  Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto non risulti in
          possesso  dei  requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma
          1,  e  37-ter,  comma  1, del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  198,  come  introdotti dall'art. 27 del presente
          decreto,   il   trattamento   economico   ivi  previsto  e'
          attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di
          acquisizione  dei  medesimi  requisiti.  Si  applica quanto
          disposto  dagli  articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2
          del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  198, come
          introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
              13.  Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra
          le  promozioni  disponibili  per  le forme di avanzamento a
          maresciallo  aiutante  di  cui  all'art.  38-bis,  comma 1,
          lettere  a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente
          decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della
          difesa,  per  consentire  una  completa utilizzazione della
          disponibilita' di promozioni.
              14.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2002, in deroga alle
          disposizioni   sull'avanzamento  del  personale  dei  ruoli
          ispettori  e  sovrintendenti,  il  personale che riveste il
          grado   di   maresciallo   capo,  maresciallo  ordinario  e
          vicebrigadiere,  iscritto  nel  quadro  di  avanzamento per
          l'anno  2001  e  non promosso, e' promosso, nell'ordine del
          proprio  ruolo,  al grado superiore con decorrenza, ai soli
          fini  giuridici,  dal  31 dicembre del 2001. A tal fine, il
          giudizio   espresso   dalla   commissione   permanente   di
          avanzamento  di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
          n.  212,  in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre
          2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione
          di cui al presente comma.
              15.  Le  promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai
          marescialli  capi  non  concorrono  alla determinazione del
          limite  di  promozioni  di  cui all'art. 38-bis del decreto
          legislativo   12  maggio  1995,  n.  198,  come  introdotto
          dall'art. 28 del presente decreto.
              16.   Con   decreto  del  Ministro  della  difesa  sono
          apportate   disposizioni   integrative  e  correttive  alle
          disposizioni  attuative  dell'art. 38, comma 4, del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure
          dell'avanzamento   «a   scelta   per  esami»  al  grado  di
          maresciallo  aiutante,  con  previsione  che tali procedure
          potranno  al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte,
          articolate  su  questionari  a risposta multipla su materie
          tecnico-professionali e di cultura generale».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo   28 febbraio   2001,   n.   87   «Disposizioni
          integrative  e correttive del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  201,  in  materia di riordino delle carriere del
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale
          dello  Stato»,  come  modificato a decorrere dal 1° gennaio
          2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
              «Art.   30.   -   1.   Agli   assistenti   capo  ed  ai
          sovrintendenti  capo  e  qualifiche  equiparate in servizio
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, lo
          scatto  aggiuntivo  previsto,  rispettivamente,  dai  commi
          1-bis  e  1-quater  dell'art. 49 del decreto legislativo 12
          maggio  1995,  n. 201, introdotti dall'art. 28 del presente
          decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato   quattro   anni   di   effettivo  servizio  nella
          qualifica,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in  cui  matura  quattro  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.
              2.   Ai   vice   sovrintendenti  ed  agli  ispettori  e
          qualifiche  equiparate, in servizio alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  l'emolumento  pensionabile
          previsto,  rispettivamente,  dai  commi  1-ter  e  1-sexies
          dell'art.  49  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
          201,  introdotti  dall'art.  28  del  presente  decreto, e'
          attribuito con le seguenti modalita':
                a) al personale che alla suddetta data abbia maturato
          tre  anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
          con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al restante personale con decorrenza dalla data in
          cui  matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
          qualifica.
              3.   Ai  vice  ispettori  e  qualifiche  equiparate  in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,   l'emolumento   pensionabile   di  cui  al  comma
          1-quinquies  dell'art. 49 del decreto logislativo 12 maggio
          1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto,
          e' attribuito con le seguenti modalita':
                a) al  personale  che  alla  suddetta data abbia gia'
          maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto;
                b) al  restante  personale, con decorrenza dalla data
          in   cui   matura  un  anno  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica.
              4.  Agli  ispettori  capo  e qualifiche equiparate che,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          abbiano  maturato  dieci  anni  di  anzianita' riconosciuta
          nella  qualifica,  il trattamento economico di cui al comma
          1-septies  dell'art.  49  del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  201,  come introdotto dall'art. 28, comma 1, del
          presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
              5.  Al  personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella
          qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          attribuiti,  a  decorrere  da quest'ultima data, gli scatti
          aggiuntivi  di  cui  agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e
          47-ter,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201,
          introdotti,  rispettivamente,  dagli  articoli  11 e 26 del
          presente  decreto.  Il  medesimo  personale  assume, con la
          stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto».
              6.  Salvo  quanto  previsto  al comma 5, agli ispettori
          superiori  e  qualifiche equiparate, che hanno conseguito o
          conseguono  tale  qualifica  con  decorrenza anteriore alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio
          alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli
          21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza.
              7. (Comma abrogato).
              8.  Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  di  cui, rispettivamente, agli articoli
          21-ter  e  47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a
          decorrere  dalla  data  in cui matura l'anzianita' di sette
          anni  e  sei  mesi di effettivo servizio nella qualifica di
          ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato
          inquadrato   nella   qualifica  di  ispettore  superiore  o
          qualifica  equiparata  avendo  superato  la prima selezione
          prevista  dal  comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo
          12   maggio  1995,  n.  201,  consegue  l'ulteriore  scatto
          aggiuntivo  di  cui  agli  articoli  21-ter,  e  47-ter  ed
          acquisisce  la denominazione di «scelto» dopo sette anni di
          servizio utile nelle predette qualifiche.
              9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate,
          che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
          risultino  in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e
          3  dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli
          scatti  aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al
          comma  5  e  lo  scatto  aggiuntivo  di  cui al comma 6 del
          presente  articolo,  sono  riconosciuti  con decorrenza dal
          giorno  successivo  a  quello  di acquisizione dei medesimi
          requisiti.  Per  il medesimo personale il periodo minimo di
          permanenza   nella  qualifica,  previsto  dal  comma 8,  e'
          aumentato  di un periodo corrispondente a quello occorrente
          per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
              10.  Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si
          osservano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 21-bis,
          21-ter,  21-quater,  47-bis,  47-ter, 47-quater e 49, commi
          1-bis,  1-ter,  1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies,
          1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  201,  introdotti  dal presente decreto, ad eccezione di
          quella   relativa   al   requisito  dell'anzianita'  minima
          richiesta nella qualifica.
                              Art. 16.
                        Clausola finanziaria
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno
2004  ed  a  638  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2005, si
provvede:  quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni
di  euro  a  decorrere  dal  2004,  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo
periodo,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni
di  euro  per  l'anno  2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500
milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma
2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.   La   spesa  derivante  dal  presente  decreto  e'  soggetta  a
monitoraggio  ai  sensi  del  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In  caso  di  accertamento  di livelli effettivi di spesa superiori a
quelli  indicati  nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere,
quale  finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi
degli  accordi  sindacali ed alle procedure di concertazione relative
alle categorie di personale interessato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Note all'art. 16:
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n.  448,  e  dell'art.  33, comma 2 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse.
              - Il   decreto-legge   6   settembre   2002,   n.  194,
          convertito,  con modificazioni nella legge 31 ottobre 2002,
          n.  246,  dispone  «misure  urgenti  per  il  controllo, la
          trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».

 

ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE
 
Tabella 1 (FF.PP)
Tabella 2 (FF.AA)
Tabella 3 (FF.PP)
Tabella 4 (FF.PP)
Tabella 5 (FF.AA)
Tabella 6 (FF.PP)
Tabella 7 (FF.AA.)
Tabella A/1 (FF.PP)
Tabella A/2 (FF.PP)
Tabella A/3 (FF.AA)
Tabella B/1 (FF.PP)
Tabella B/2 (FF.PP)
Tabella B/3 (FF.AA) 
Tabelle C - D - E
 
 

 


 

 

 

 

Google
Web www.forzearmate.org

 

 

 


Iscriviti alla nostra NEWS LETTER gratuita!

Periodicamente ti informeremo sulle novita' di interesse del personale, e della Difesa in generale!