HOME APPROFONDIMENTI RASSEGNA STAMPA FORUM BLOG ANNUNCI RASSEGNA DIFESA
   
   

RIORDINO DELLE CARRIERE DEI SOTTUFFICIALI

 

 

FORZA ARMATA CARABINIERI

RIORDINO DELLE CARRIERE
DEI SOTTUFFICIALI

 

Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 83

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 63

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta' e' elevato a 28 anni";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.".

Art. 2
(Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
g) statura non inferiore al limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzai o destituiti dai pubblici uffici;
i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
k) non essere imputati per delitti non colposi ne essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.".

Art. 3
(Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 6 deI decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.".

Art. 4
(Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli arruolati volontari di cui:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
b) all'articolo 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata."
b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti.
"2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

Art. 5
(Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, alla lettera a), la parola "trentesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo".

Art. 6
(Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, m 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti delI'Arma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:
a) nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntamenti scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi, previsto dal comma 4.
Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di cui alla lettera a) ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b). Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di cui al presente comma.
2. E' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non sia rinviato a giudizio ne ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ne sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ne sia sospeso dal servizio, o ne si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio dei relativi corsi.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1 lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
4. Il bando per il concorso di cui al comma 1, lettera a) indica, altresi', le materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. Al predetto corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in una graduatoria finale di merito, approvata con determinazione ministeriale.
5. L'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), consiste in risposte ad un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti che, se vincitori del concorso, frequentano un corso di qualificazione il cui superamento, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a vicebrigadiere. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
6. Coloro i quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado; l'anzianita' di grado; l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
7. E' dimesso dai corsi di cui ai commi 3 e 4 e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione;
d) non superi gli esami finali dei corso di aggiornamento e formazione professionale;
e) sia stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
f) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 9.
8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa, dai corsi di cui ai commi 3 e 4 sono adottati con determinazione del direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.
10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel Regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.".

Art. 7
(Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter".
b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", di cui 13.500 marescialli aiutanti.".

Art. 8
(Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la parola "addestrativi" sono aggiunte le seguenti: "e di insegnamento";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.".

Art. 9
(Modifiche all'art. 14 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:
1) un terzo ai brigadieri capi;
2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri,
3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei".
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a).".
c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"7. Ferme restando le altre disposizione di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), e' determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili.
Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, e' rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili.

Art. 10
(Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Ammissione al corso biennale). - 1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
6) non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso.
3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni;
4) stato civile di celibe nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
5) siano in possesso della idoneita' psico-fisica prevista dal decreto dei Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
6) siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 974;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
9) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978. n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
10) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici;
3. I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi."

Art. 11
(Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 16 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Ammissione al corso semestrale). - 1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi."

Art. 12
(Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

L'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
" Art. 17 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto.
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
4. La successione, le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.".

Art. 13
(Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole "maresciallo aiutante s. UPS" con le seguenti: "maresciallo aiutante luogotenente".

Art. 14
(Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "dieci a venti ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto a trenta trentesimi";
b) al comma 2, le parole "all'accertamento psico-attitudinale" sono sostituite dalle seguenti: "agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica";
c) al comma 3, al primo periodo, la parola "ventesimi" e' sostituta dalla seguente: "trentesimi" ed al secondo periodo le parole "dieci ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto trentesimi";
d) al comma 4, le parole " e requisiti professionali" sono soppresse;
e) al comma 5, le parole "al valore dell'Esercito" sono precedute dalle seguenti: "al valore dell'Arma dei carabinieri,"
f) al comma 6, le parole "l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti: "la Scuola Marescialli";
g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa."

Art. 15
(Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "della lingua estera" sono sostituite dalle seguenti: "delle lingue estere";
b) al comma 3, le parole "ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra dieci ed i venti ventesimi consegue" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene".

Art. 16
(Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo le parole "se provenienti" inserire le seguenti: "dagli ufficiali di complemento dell'Arma o".

Art. 17
(Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 , il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 6, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".

Art. 18
(Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".

Art. 19
(Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Nomina a maresciallo). - 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che abbiano superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e 23, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Istituto di istruzione per il personale del ruolo.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che abbiano superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che abbiano superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno."

Art. 20
(Aggiunta dell'art. 24-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis (Sospensione delle nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale). - 1. Le nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessazione delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 35, comma 2."

Art. 21
(Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1985, n. 198)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Reclutamento dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una san ione di stato, o siano sospesi dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere.
3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.
5. I vincitori dei concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso.
6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.
7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri col grado rivestito e senza detrazione e di anzianita', il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.
8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione dei Comandante generale dell'Anna dei carabinieri su proposta del Comandante delI'Istituto d'istruzione.
10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale di ruolo".

Art. 22
(Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole " maresciallo aiutante s.UPS" con le seguenti.- " maresciallo aiutante luogotenente".

Art 23
(Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".

Art. 24
(Aggiunta dell'articolo 30-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente:
"Art. 30-bis (Rientro in servizio a domanda dall'aspettativa). - 1. Il militare in aspettativa per infermita', che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio."

Art. 25
(Modifiche all'art. 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole "della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53" sono sostituite dalle parole "della commissione di cui all'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212",
b) al medesimo comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Per il personale di cui ai comma precedenti, ai soli fini dei computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento dei personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni."
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B".";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo . o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.";
f) il comma 9 è soppresso.

Art. 26
(Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis 21 medesimo decreto legislativo)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoti degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo , o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.";
b) al comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.".
2. Dopo l'articolo 35 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente:
"Art. 35-bis (Altre cause di esclusione dall'avanzamento). - 1. Il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1, comma 1, che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro.".

Art. 27
(Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 37 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 37-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti). - 1. Agli appuntati scelti che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 37-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi). - 1 . Ai brigadieri capi che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito una scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.".

Art. 28
(Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e aggiunta degli art. 38-bis e 38-ter il medesimo decreto legislativo)

1. All'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, le parole "Ispettori" ed il riferimento alla tabella "CI ", ovunque ricorrano, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2002.

2. Dopo l'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 38-bis (Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esami" dei marescialli capi). - 1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta, al quale sono ammessi i marescialli capi:
1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella "C1" allegata al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli, anni precedenti;
b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta per esami".

Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a nella medie o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, 'rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

Art. 29
(Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 54-bis (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli aiutanti ai sensi dell'articolo 38 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto ai marescialli aiutanti in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.".

"Art. 54-ter (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri). 1. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

"Art. 54-quater (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli). - 1. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annua lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita',di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

"Art. 54-quinquies (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari). - 1. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".

"Art. 54-sexies (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli capi)
Ai marescialli capi e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:
a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni' dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore";
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.".

"Art. 54-septies (Cause impeditive all'attribuzione dell'emolumento pensionabile). - 1. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile ai sensi degli articoli 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e 54-sexies, avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti previsti nei predetti articoli 54-ter, 54-quater 54-quinquies e 54-sexies al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.".

Art. 30
(Nome transitorie)

1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado.

4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi dei comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado.

5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui " all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.

7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorre dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma.

9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.

11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.

12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37- bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto.

13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro dell difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre dei 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

15. Le promozioni attribuite ai semi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto.

16. Con decreto dei Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami'" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale.

Art. 31
(Disposizioni varie)

1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni dei presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 12 della legge 1 febbraio 1989. n. 53, e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata in vigore dei presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.

3. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa previgente al presente decreto.

4. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, devono intendersi applicabili anche al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente:
"2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.

7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "A", "F' e "I" allegate al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tabelle "C1" e "C2" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto.

8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con la legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 32
(Clausola finanziaria)

1. La spesa derivante dal presente decreto e' valutata in 21.960 milioni di lire nei 2001, 29.595 milioni di lire nel 2002, 29.276 milioni di lire nel 2003, 30.774 milioni di lire nel 2004, 33.611 milioni di lire nel 2005, 33.734 milioni di lire nel 2006, 33.746 milioni di lire nel 2007 e 33.817 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabella A
(Art. 1, comma 2)

Tabella C1
(Art. 32, comma 3)

GRADI

FORME DI AVANZAMENTO

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO

DA

A

Maresciallo Capo Maresciallo A. s.UPS

Scelta per esami o scelta

4 anni (1)
8 anni

Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo

Anzianità

7 anni

Maresciallo Maresciallo Ordinario

Anzianità

2 anni

(1) il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, richiesto per la partecipazione alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni 1 per l'anno 2002, ad anni 2 per l'anno 2003 e ad anni 3 per l'anno 2004.

 

Tabella C2
(Art. 32, comma 3

GRADI

FORME DI AVANZAMENTO

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO

DA

A

Brigadiere Brigadiere Capo

Scelta

7 anni

Vice Brigadiere Brigadiere

Anzianità

7 anni

 

Tabella F
(Art. 54)


GRADI


Livello

Scatti gerarchici (1)

Scatti aggiuntivi (1)

Maresciallo Aiutante s.UPS "luogotenente"

VII-bis

0

2*

Maresciallo Aiutante s.UPS

VII-bis

0

1*

Maresciallo Aiutante s.UPS

VII-bis

0

 
Maresciallo Capo

VII

0

 
Maresciallo Ordinario

VI-bis

1

 
Maresciallo

VI

2

 
Brigadiere Capo

VI-bis

0

1**

Brigadiere Capo

VI-bis

0

 
Brigadiere

VI

1

 
Vice Brigadiere

VI

0

 
Appuntato Scelto

V

3

1***

Appuntato Scelto

V

3

 
Appuntato

V

2

 
Carabiniere Scelto

V

1

 
Carabiniere

V

0

 

*       Art. 38-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
**     Art.37-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
***   Art. 37-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
(1)   Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi, ove previsti, non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.

 

Tabella I
(Art. 44, comma 4)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORCHESTRALI ED ARCHIVISTA
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Maresciallo ordinario ........................................... livello VI bis;
Maresciallo capo .................................................. livello VII;
Maresciallo aiutante ............................................. livello VII bis;
Maresciallo aiutante ............................................. livello VII bis+1 scatto aggiuntivo;
Maresciallo aiutante "luogotenente" ..................... livello VII bis+2 scatti aggiuntivi.

Le disposizioni di cui agli articoli 38-ter nonché quelle transitorie si applicano, in quanto compatibili, anche al personale della Banda dell'Arma dei carabinieri.
 

 


 

 

 

 

 

Google
Web www.forzearmate.org

 

 

 


Iscriviti alla nostra NEWS LETTER gratuita!

Periodicamente ti informeremo sulle novita' di interesse del personale, e della Difesa in generale!