Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
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"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000 -
Supplemento Ordinario n. 173
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in
particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le norme sul
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei
Carabinieri;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
117;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore
delle Forze armate;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle finanze;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
RUOLI E RECLUTAMENTO
Capo
I
Ruoli
degli ufficiali dell'arma dei carabinieri
Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31
marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in
servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La successione gerarchica e la
corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata
al presente decreto.
Art.
2.
Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
c) ruolo tecnico-logistico.
2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in
servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo
tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24,
25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.
3. La consistenza complessiva del ruolo
speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche
del ruolo speciale fissate dal presente decreto.
4. Il maestro direttore ed il maestro vice
direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo
speciale.
5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali
di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di
complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del
servizio permanente.
Art.
3.
Articolazione del ruolo tecnico-logistico
1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti
comparti e specialita':
a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita'
commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni
scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia;
c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita'
veterinaria.
2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle
specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del
ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1,
rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni
scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le
condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.
Art.
4.
Funzionamento dei ruoli
1. Le consistenze organiche, i profili di
carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale,
speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al
presente decreto.
Capo
II
Reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente
Art.
5.
Disposizioni generali
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
ovvero del diploma di laurea;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio
incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di
tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono
indicati:
a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di
formazione delle relative graduatorie di merito;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da
personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove
necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Art.
6.
Ruolo normale
1. Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma
dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che
abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad
eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta'
massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e'
stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni.
3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che
concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti
inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo
normale.
4. I candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso
applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalita' sono
disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri.
5. Nel caso di immissione nella accademia o di
conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del
presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei
brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di
carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art.
7.
Ruolo speciale
1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per
titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli
ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media" e che alla data indicata nel bando di concorso,
abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che
abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data
indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine
della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei
mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in
base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati
ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e
terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di
applicazione il corso applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati
ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2,
lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero
ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad
ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli
ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di
carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art.
8.
Ruolo tecnico-logistico
1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie
specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene
mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta'
alla data indicata nel bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti
generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di
concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il
quarantesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso, che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media" e siano in possesso del diploma di laurea
richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della
graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei
mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in
base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Art.
9.
Alimentazione dei ruoli
1. Il numero di posti da mettere annualmente a
concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo'
rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza
organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
2. Le immissioni annuali nel ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze
esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di
detto ruolo.
Art.
10
Obblighi di servizio
1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo
di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto
della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove
anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non gia' in servizio
permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto
dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso
applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di cinque anni, che
assorbe quella da espletare.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad
ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non gia' in servizio permanente,
hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del
rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente
contratta.
4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Titolo
II
AVANZAMENTO
Capo
I
Dell'avanzamento
in generale
Sezione
I
Norme fondamentali
Art.
11.
Requisiti e modalita' per l'avanzamento
1. Per l'avanzamento al grado superiore degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni.
Sezione
II
Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di
valutazione
Art.
12.
Commissioni di avanzamento. Generalita'
1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e'
formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art.
13.
Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento
1. Per la valutazione dei generali di divisione
e' costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di vertice composta
dal Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi membri della
commissione superiore di avanzamento di cui al successivo comma 2.
2. La commissione superiore di avanzamento
dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo
tecnico logistico quando la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo.
3. Assume la presidenza della commissione
superiore di avanzamento il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in
caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di
grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
4. All'Arma dei carabinieri si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche
di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti:
"comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di".
Art.
14.
Commissione ordinaria di avanzamento
1. La commissione ordinaria di avanzamento
dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente;
b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la
valutazione riguardi ufficiali di detto ruolo;
e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare,
quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2. All'Arma dei carabinieri si applicano,
altresi', le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Sezione
III
Valutazione per l'avanzamento
Art.
15.
Generalita'
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con
esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
Sezione
IV
Quadri di avanzamento e promozioni
Art.
16.
Generalita'
1. Il direttore generale della direzione
generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle
graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti
quadri d'avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di
ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di
brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi
nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e di generale di
corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero
dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono
iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote
di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna
aliquota, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b).
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Capo
II
Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Art.
17.
Requisiti per la valutazione
1. L'ufficiale in servizio permanente
effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di
appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun
grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o
di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento,
i periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, indicati nelle
predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in
parte, nei gradi inferiori, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti
periodi debbono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti
organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. I periodi di comando e di attribuzioni
specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli
indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della
difesa.
4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo
che non sia diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di
cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni.
Art.
18.
Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore
generale della direzione generale del personale militare, con apposite
determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno
successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto
tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il
disposto del comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare le cause che
ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da
valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla
base delle anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda
aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti
colonnelli inclusi nella terza aliquota.
3. I capitani dei ruoli normale e speciale gia'
valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati
idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la
promozione ad anzianita'.
4. Gli ufficiali giudicati non idonei
all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di
non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con
anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta
non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno
successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in
quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati
valutati l'ultima volta.
6. Il direttore generale della direzione
generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli
ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver
raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi
inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data
del raggiungimento delle predette condizioni.
Art.
19.
Vacanze organiche, promozioni annuali, modalita' per colmare ulteriori
vacanze
1. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al
presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del
predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal
2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico.
Capo
III
Norme
particolari
Art.
20.
Ufficiali inferiori del ruolo normale
1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. I sottotenenti del ruolo normale che non
superino il corso di applicazione per essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza
organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione
ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma
precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
assoluta;
c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole
della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono
collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma
contratta.
3. Gli ufficiali del ruolo normale che non
conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al
grado di capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo
speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di
servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;
b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa
anzianita' di grado.
Art.
21.
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
1. L'amministrazione della difesa ha facolta'
di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei
capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito
il concorso, abbiano
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente".
2. Il numero massimo dei posti da mettere a
concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo'
eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli
ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso
ruolo aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'amministrazione della difesa ha altresi'
facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale,
previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di cinque posti, di
capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene
bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati "eccellente" negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1,
2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta
rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo
normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui
ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo
20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente decreto.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale
transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati
validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di
provenienza.
Capo
IV
Avanzamento
degli ufficiali del congedo
Art.
22.
Generalita'
1. La durata dei periodi di esperimento
stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e'
elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento
puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese.
2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo
4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Arma dei
carabinieri.
Titolo
III
MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI
Art.
23.
Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi vertice
1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della
tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive
modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto.
Titolo
IV
DEI RUOLI AD ESAURIMENTO
Art.
24.
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo
1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo
tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha
luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari
ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato
complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.
Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con decorrenza
riferita all'anno di compimento della predetta anzianita' di servizio.
2. Finche' non siano raggiunti i volumi
organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano e di maggiore del
ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per
titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo
tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di
una anzianita' minima di grado di un anno per i capitani e di quattro anni per i
maggiori.
3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai
vincitori dei concorsi e' applicata una detrazioni d'anzianita' di un anno per i
capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento
economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di
riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita'
di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della
graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o
maggiore anzianita' di servizio da ufficiale.
4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di
cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal
servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo
speciale.
Art.
25.
Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
1. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento in
servizio permanente si applica il disposto dell'articolo 39 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi
le norme vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente e le anzianita' attribuite nel nuovo inquadramento non sono in alcun
modo modificabili.
Titolo
V
DELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI
Capo
I
Del
ruolo tecnico-logistico
Sezione
I
Costituzione iniziale
Art.
26.
Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica
1. In relazione alle esigenze operative e
funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001
al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove
unita', di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica,
dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici
fissati.
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita'
e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche'
gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni
caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per
almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati
transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente
comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di
appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi
1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti
annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il
loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai
ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se
provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi
dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni.
Art.
27.
Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri
1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani
ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque
anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 3, con esclusione
delle specialita' genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero
che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura,
informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o
diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative
specialita', con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto
del Ministro della difesa.
2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali
di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un
concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita'
del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro della difesa.
3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i
cui effetti decorrono dal 1° gennaio successivo all'anno di accoglimento della
domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e'
effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita'
assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per
gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi
dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni.
4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere
autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e
concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
Art.
28.
Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri
1. Le anzianita' di grado attribuite in sede di
primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico
dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18
del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una
data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso.
2. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo
tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi
uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel
ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne
ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4,
e 5 dell'articolo 29.
Capo
II
Transiti
tra ruoli
Art.
29.
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
1. I capitani del ruolo normale valutati e
giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da
presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna
valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, conservando l'anzianita'
assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o
maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la
predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti
del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di presentazione della predetta domanda.
2. In fase di prima applicazione, per una sola
volta, i capitani del ruolo normale aventi anzianita' di grado non successiva al
31 dicembre 1999, nonche' i tenenti colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo
possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo
speciale, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del
Ministro della difesa.
3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli
Ufficiali di cui al comma 2 avviene:
a) a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di completamento delle
procedure di cui al comma 2;
b) conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di
appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai
sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in
servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre
1990, n. 404;
c) acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali
provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per la
nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;
d) con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta di 2 anni, se piu'
favorevole rispetto alle modalita' indicate alle lettere b) e c).
4. Agli ufficiali del ruolo speciale che
dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di
grado nel ruolo di provenienza sara' rideterminata l'anzianita', ove ne
ricorrano le condizioni, con le stesse modalita' di cui al comma 3, lettera b) e
c).
5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale
ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle
aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per
l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel
ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote
di valutazione di detto ruolo.
6. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e
successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di
cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo,
per l'Arma dei carabinieri.
Titolo
VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo
I
Norme
transitorie
Art.
30.
Disposizioni varie
1. Le disposizioni relative alla determinazione
delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita', ai periodi di comando richiesti per
l'inserimento in aliquota di valutazione ed all'entita' delle promozioni annue,
di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entrano in vigore al
termine del periodo transitorio fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31.
2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle
tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1° gennaio 2001.
3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione
di cui all'articolo 13, comma 1, puo' essere convocata dal Ministro della difesa
a condizione che ne venga assicurata la composizione con l'intervento di almeno
un membro oltre al presidente ed al vice presidente.
4. Per la composizione della commissione di cui
all'articolo 13, comma 2:
a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata
presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i piu' anziani
in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare
l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al
comandante generale;
b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico, se non presente
in ruolo, e' designato l'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano del
comparto cui appartiene l'ufficiale da valutare.
5. Per la composizione della commissione di cui
all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non
presente in ruolo, e' designato un ufficiale dello stesso ruolo, di grado non
inferiore a tenente colonnello, della specialita' di appartenenza dell'ufficiale
da valutare.
6. Le disposizioni di cui:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2001;
b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate
per l'anno 2003.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 3, del presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali che
iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla tabella 1 annessa al
presente decreto.
8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la
formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri,
le disposizioni del presente decreto riferite all'Accademia debbono intendersi
rivolte all'Accademia militare di Modena.
9. I generali di brigata del ruolo normale ed i
colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro
sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei
limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa.
Art.
31.
Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento
1. Il grado di generale di corpo d'Armata
dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e'
conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con
anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997. Il relativo quadro
di avanzamento e' formato, su proposta del comandante generale e designazione
del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi,
in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di
impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al
numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia' previsti dalla
tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta
delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della
difesa, sono promossi al grado superiore:
a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre
il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del
decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge
8 agosto 1996, n. 427.
3. Le eventuali eccedenze organiche determinate
dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere
dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del
ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1
annessa al presente decreto.
4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo
del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le
aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate
secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono inseriti in
aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno
1998;
- 2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno
1999;
- 2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno
2000;
b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota
di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 1° gennaio
1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre
1991;
- 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i generali di
brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita' nel grado di colonnello uguale o
anteriore al 1° gennaio 1992;
- 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno
2000;
- 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre
2000.
c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota
di valutazione, per l'anno:
- 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;
- 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;
- 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;
- 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;
- 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 30 settembre 2000;
- 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 31 dicembre 2000;
- 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non
ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio
2002;
- 2008: i colonnelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non
ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio
2002.
d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di
valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:
- 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale
o anteriore al 31 ottobre 1995;
- 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale
o anteriore al 31 ottobre 1996.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi
anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le
aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in
modo da includere:
- nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente
decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente
e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora
valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella
tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere
annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare
quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione
formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione
alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello
ordinativo dei comandi;
- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei
e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado
non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto;
- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado
pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli
anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base
numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani
aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di
assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le
aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianita' di
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei
pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in
numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la
prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000.
5. Per gli ufficiali del ruolo normale il
numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel
periodo transitorio, nelle seguenti unita':
a) a Generale di Corpo d'armata:
- 3 per l'anno 2001;
- 2 per l'anno 2002;
- 3 per l'anno 2003;
- 3 per l'anno 2004;
- 5 per l'anno 2005;
b) a Generale di divisione:
- 3 per l'anno 2001;
- 4 per l'anno 2002;
- 4 per l'anno 2003;
c) a Generale di brigata:
- 8 per gli anni 2001, 2003;
- 7 per gli anni 2002, 2004;
d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi
anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il
numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della
difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il
grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla
composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla
esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle
promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle
l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura
massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando
il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di
colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali
al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso,
in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
7. Per l'avanzamento al grado di tenente
colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di
valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31
dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi
con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di
permanenza nel grado.
8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale
aventi anzianita' di grado da maggiore 1° gennaio 1994, saranno inclusi in
aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di
permanenza nel grado.
9. Per le aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli
ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo
1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della
tabella 2 allegata al presente decreto e' aumentato in misura da raggiungere il
novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote
stesse.
10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero
delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo
tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto ministeriale in
relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei
transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
11. Per gli anni e nei casi non previsti nel
presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le
disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal
fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno
successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo.
12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli
ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi,
ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado
superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla
tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.
13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di
valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:
a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo
di comando;
b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e' riconosciuto
agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al
precedente comma 12.
14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione
ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle
esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di
elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e'
autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei
ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al
grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei
gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi
organici complessivi.
Capo
II
Norme
finali
Art.
32
Equiparazione tra gradi e qualifiche
1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001,
l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza con i funzionari
delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5,
7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si
applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai
funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato,
equiparando,
altresi', il sottotenente al vice commissario.
3.
A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1,
gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli
ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art.
33.
Norme varie
1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la
precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale
allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado
superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della
valutazione.
2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in
materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove
non diversamente disposto dal presente decreto.
3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata
in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei
carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli
speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.
4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo
ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati
nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si
prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento
al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della
specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le
medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli
ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate
costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
6. In relazione alle esigenze di carattere
sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre
alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle
Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di
prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n.
416, ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale
dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a
pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13
agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23
novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei
carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando
il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma
vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le
invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con
funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui
all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in
esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri.
7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo
40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto
legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma
dei carabinieri e".
Art.
34.
Ufficiali di complemento
1. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei
carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di
complemento presso la scuola ufficiali carabinieri.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
saranno indicati i criteri e le modalita' per il reclutamento, nonche' la durata
del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al
comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della
difesa 11 febbraio 1988, n. 62.
Art.
35.
Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri
1. Oltre alle norme la cui applicazione e'
disposta negli articoli precedenti, sono altresi' estese agli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri le previsioni di cui agli articoli 58, comma 12, e 65,
commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica al
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica
alle specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri con
modalita' analoghe a quelle previste per le altre Forze armate.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le
dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno
essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico
complessivo ed i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la
consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
funzionalita' del sostegno tecnicologistico.
5. Fermi restando l'organico complessivo ed il
numero delle promozioni annuali previsto dal presente decreto per il ruolo
tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto
ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di
nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno
tecnico-logistico.
6. Le assunzioni di personale derivanti
dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure
di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
36.
Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri
1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri:
a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il Titolo
II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1,
della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge
10 maggio 1983, n. 212;
d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies,
della legge 19 maggio 1986, n. 224;
e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n.
404.
2. Al personale di cui al comma 1 non si
applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute
nel presente decreto.
Art.
37.
Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non direttivo
1. I volumi organici dei ruoli del personale
non direttivo sono cosi' ridotti:
a) ruolo ispettori: n. 219 unita';
b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita'.
2. Tali riduzioni saranno praticate
gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio,
mediante appositi decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione
all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al
raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da
assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente
decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38.
Art.
38.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del
presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8
della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art.
39.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
a) l'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78;
c) il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) gli articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
l97, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente
decreto.
(Si omette il
testo delle Tabelle)
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