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Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

 

 

"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n. 173

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto legislativo: 

Titolo I
RUOLI E RECLUTAMENTO 

Capo I
Ruoli degli ufficiali dell'arma dei carabinieri 

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto. 

Art. 2.
Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
c) ruolo tecnico-logistico.

2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.

3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto.

4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.

5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 

Art. 3.
Articolazione del ruolo tecnico-logistico

1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia;
c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria.

2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28. 

Art. 4.
Funzionamento dei ruoli

1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto. 

Capo II
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente 

Art. 5.
Disposizioni generali

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati:
a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.

3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Art. 6.
Ruolo normale

1. Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni.

3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri.

5. Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 

Art. 7.
Ruolo speciale

1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.

2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.

4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.

5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 

Art. 8.
Ruolo tecnico-logistico

1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e siano in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso. 

Art. 9.
Alimentazione dei ruoli

1. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.

2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo. 

Art. 10
Obblighi di servizio

1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.

2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non gia' in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non gia' in servizio permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.

4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Titolo II
AVANZAMENTO 

Capo I
Dell'avanzamento in generale 

Sezione I
Norme fondamentali 

Art. 11.
Requisiti e modalita' per l'avanzamento

1. Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Sezione II
Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di valutazione 

Art. 12.
Commissioni di avanzamento. Generalita'

1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e' formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 

Art. 13.
Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento

1. Per la valutazione dei generali di divisione e' costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi membri della commissione superiore di avanzamento di cui al successivo comma 2.

2. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico logistico quando la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo.

3. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.

4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti: "comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di". 

Art. 14.
Commissione ordinaria di avanzamento

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente;
b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguardi ufficiali di detto ruolo;
e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.

2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Sezione III
Valutazione per l'avanzamento 

Art. 15.
Generalita'

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Sezione IV
Quadri di avanzamento e promozioni 

Art. 16.
Generalita'

1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b).

3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Capo II
Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo 

Art. 17.
Requisiti per la valutazione

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nei gradi inferiori, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.

3. I periodi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.

4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo che non sia diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Art. 18.
Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.

3. I capitani dei ruoli normale e speciale gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'.

4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.

5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.

6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni. 

Art. 19.
Vacanze organiche, promozioni annuali, modalita' per colmare ulteriori vacanze

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico. 

Capo III
Norme particolari 

Art. 20.
Ufficiali inferiori del ruolo normale

1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. I sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;
b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado. 

Art. 21.
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. L'amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente".

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado.

3. L'amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di cinque posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati "eccellente" negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente decreto.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza. 

Capo IV
Avanzamento degli ufficiali del congedo 

Art. 22.
Generalita'

1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese.

2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Arma dei carabinieri. 

Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI 

Art. 23.
Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi vertice

1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto. 

Titolo IV
DEI RUOLI AD ESAURIMENTO 

Art. 24.
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo

1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con decorrenza riferita all'anno di compimento della predetta anzianita' di servizio.

2. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano e di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori.

3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazioni d'anzianita' di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale.

4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale. 

Art. 25.
Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente

1. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente si applica il disposto dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e le anzianita' attribuite nel nuovo inquadramento non sono in alcun modo modificabili. 

Titolo V
DELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI 

Capo I
Del ruolo tecnico-logistico 

Sezione I
Costituzione iniziale 

Art. 26.
Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.

3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 

Art. 27.
Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri

1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. 

Art. 28.
Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri

1. Le anzianita' di grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso.

2. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29. 

Capo II
Transiti tra ruoli 

Art. 29.
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

2. In fase di prima applicazione, per una sola volta, i capitani del ruolo normale aventi anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 1999, nonche' i tenenti colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli Ufficiali di cui al comma 2 avviene:
a) a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 2;
b) conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;
c) acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;
d) con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta di 2 anni, se piu' favorevole rispetto alle modalita' indicate alle lettere b) e c).

4. Agli ufficiali del ruolo speciale che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza sara' rideterminata l'anzianita', ove ne ricorrano le condizioni, con le stesse modalita' di cui al comma 3, lettera b) e c).

5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto ruolo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo, per l'Arma dei carabinieri. 

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI 

Capo I
Norme transitorie 

Art. 30.
Disposizioni varie

1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', ai periodi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione ed all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entrano in vigore al termine del periodo transitorio fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31.

2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di cui all'articolo 13, comma 1, puo' essere convocata dal Ministro della difesa a condizione che ne venga assicurata la composizione con l'intervento di almeno un membro oltre al presidente ed al vice presidente.

4. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 13, comma 2:
a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i piu' anziani in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al comandante generale;
b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico, se non presente in ruolo, e' designato l'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano del comparto cui appartiene l'ufficiale da valutare.

5. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, e' designato un ufficiale dello stesso ruolo, di grado non inferiore a tenente colonnello, della specialita' di appartenenza dell'ufficiale da valutare.

6. Le disposizioni di cui:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001;
b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate per l'anno 2003.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.

8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente decreto riferite all'Accademia debbono intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena.

9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa. 

Art. 31.
Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento

1. Il grado di generale di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta del comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore:
a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.

3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.

4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1998;
- 2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1999;
- 2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000;
b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;
- 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i generali di brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1° gennaio 1992;
- 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000;
- 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 2000.
c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;
- 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;
- 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;
- 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;
- 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;
- 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;
- 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;
- 2008: i colonnelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002.
d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:
- 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;
- 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:
- nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;
- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto;
- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000.

5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita':
a) a Generale di Corpo d'armata:
- 3 per l'anno 2001;
- 2 per l'anno 2002;
- 3 per l'anno 2003;
- 3 per l'anno 2004;
- 5 per l'anno 2005;
b) a Generale di divisione:
- 3 per l'anno 2001;
- 4 per l'anno 2002;
- 4 per l'anno 2003;
c) a Generale di brigata:
- 8 per gli anni 2001, 2003;
- 7 per gli anni 2002, 2004;
d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado.

8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianita' di grado da maggiore 1° gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.

9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto e' aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.

11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo.

12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.

13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:
a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando;
b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e' riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12.

14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.

 

 

Capo II
Norme finali

Art. 32
Equiparazione tra gradi e qualifiche

 

1.      Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.

 

 

2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.

 

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

Art. 33.
Norme varie

1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione.

2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto.

3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.

4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri.

7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma dei carabinieri e". 

Art. 34.
Ufficiali di complemento

1. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la scuola ufficiali carabinieri.

2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indicati i criteri e le modalita' per il reclutamento, nonche' la durata del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62. 

Art. 35.
Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri

1. Oltre alle norme la cui applicazione e' disposta negli articoli precedenti, sono altresi' estese agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri le previsioni di cui agli articoli 58, comma 12, e 65, commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica alle specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri con modalita' analoghe a quelle previste per le altre Forze armate.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnicologistico.

5. Fermi restando l'organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsto dal presente decreto per il ruolo tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.

6. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 36.
Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri

1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri:
a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il Titolo
II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 

Art. 37.
Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non direttivo

1. I volumi organici dei ruoli del personale non direttivo sono cosi' ridotti:
a) ruolo ispettori: n. 219 unita';
b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita'.

2. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38. 

Art. 38.
Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78. 

Art. 39.
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre l97, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 40.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.

 

(Si omette il testo delle Tabelle)

 

 


 

 

 

 

 

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