DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461 
             
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il
funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie 
Gazzetta Ufficiale N. 5 del 07
Gennaio 2002 
  
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 
23; 
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63; 
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416; 
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 
686; 
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, 
n. 834; 
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111; 
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 
349; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; 
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662; 
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 2 marzo 2001; 
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie 
locali nella seduta del 22 marzo 2001; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e 
del 4 giugno 2001; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 12 ottobre 2001; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa; 
 
E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
Art. 1. 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per
"impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni
pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' l'appartenente alle Forze di
polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092; b) per "militare" l'appartenente a forze
armate o a corpi ad ordinamento militare; c) per "Amministrazione" la
pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di
appartenenza del dipendente; d) per "Commissione" la Commissione
medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 193, n. 1092; e) per
"Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui
all'articolo 10. 
  
Art.
2. 
Iniziativa a domanda 
 
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o 
subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero 
l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare 
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta 
all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando 
specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di 
servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze 
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al 
servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento 
pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione 
dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata 
dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato 
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza 
dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento. 
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la 
menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione 
del rapporto d'impiego. 
3. La
presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere 
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di 
servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento di 
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni 
dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, 
e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche 
alla definizione della richiesta di equo indennizzo. 
4. La
richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una 
menomazione dell'integrita' fisica o psichica o sensoriale, di 
seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di 
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive 
modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non 
prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa 
sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle 
tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si 
manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, 
elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita' ad 
eziopatogenesi non definita o idiopatica. 
5. La
richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi 
del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal 
decesso. 
6. La
richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai 
commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata 
non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o 
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da 
causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una 
menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da 
quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' 
o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 
7.
Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di 
riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della 
vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di 
privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o della 
tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella 
F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
1978, n. 915. 
 
Art. 3. 
Avvio d'ufficio 
 
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il 
riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio 
dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di 
servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di 
servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter 
divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' 
fisica, psichica o sensoriale. 
2.
L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del 
dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e 
per fatto traumatico ivi riportato. 
  
Art.
4. 
Tutela della riservatezza 
 
1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 
31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le 
tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e 
necessarie in relazione alle finalita' perseguite. 
2.
Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del 
presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti 
interessati. 
3.
Possono essere effettuate, in conformita' agli articoli 3 e 4 
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e 
distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione 
e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione 
scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono 
pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati 
sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni 
normative. 
4.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, 
in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela 
della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS. 
  
Art.
5. 
Istruttoria 
 
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, 
unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio 
dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. 
2.
L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro 
trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta 
inammissibilita' o irricevibilita', respinge la domanda stessa con 
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via 
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il 
termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e 
gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere 
decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione. 
3.
Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 
2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel 
medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto 
dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente 
competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, 
dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni. 
4.
Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha 
prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti 
attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermita' o lesioni 
corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi 
informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta 
stessa. 
5.
Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della 
comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo' comunicare 
l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali 
sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto 
sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia' dichiarato, 
nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al 
procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati 
personali da parte degli uffici competenti. 
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso 
di avvio di ufficio del procedimento. 
  
Art.
6. 
Commissione 
 
1. La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente 
anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della 
conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze sull'integrita' 
fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita' al servizio, e' 
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione 
all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il 
dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente 
del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono 
all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da 
un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare 
ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa. 
2.
La Commissione e' composta di tre ufficiali medici, di cui 
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle 
assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore 
dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui 
delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' 
elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di 
servizio. 
3.
La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni 
di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a 
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e' composta di due 
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato 
con le modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o 
funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di 
appartenenza. 
4.
La Commissione, per esigenze legate alla complessita' 
dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla 
visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 
5.
L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza 
oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra 
la composizione della Commissione. 
6.
La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti 
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un 
componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal 
verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la qualifica 
e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, 
gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la 
determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione 
dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria 
di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il 
giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le 
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato 
dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente 
dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista. 
7.
Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro 
quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento 
conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, il verbale e' inviato direttamente al 
Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione 
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8. 
8.
In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di 
AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il 
consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa 
l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce 
le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto 
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del 
verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 
9.
La data di effettuazione della visita e' comunicata al 
dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di 
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato 
dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da 
effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 
10.
In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la 
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi 
entro trenta giorni dalla prima. 
11.
In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, 
la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti 
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 
12.
Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e 
permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre 
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della 
Commissione stessa. 
13.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno 
e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri 
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di 
accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il 
modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via 
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti 
sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori. 
 
Art.
7. 
Incombenze dell'Amministrazione 
 
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della 
Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale 
invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale 
sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al 
nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio, 
nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. 
2.
Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli 
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella 
quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di 
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci 
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello 
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 
3.
Nel caso di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento 
ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il 
provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro 
trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della 
Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, 
all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la 
possibilita' di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il 
termine di decadenza previsto dall'articolo 2. 
4.
L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con 
provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando 
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione 
sulla conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che 
la domanda e' stata presentata oltre i termini di decadenza. 
  
Art.
8. 
Presentazione diretta di certificazione medica 
 
1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o 
l'avente diritto in caso di morte del dipendente puo' presentare, 
contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o 
concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente 
l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero della 
causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, 
comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso 
le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, 
comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima 
della data di presentazione della domanda stessa. Il competente 
ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di 
inammissibilita' o irricevibilita', inoltra la domanda e la 
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il 
termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, 
allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 
1. 
2.
Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli 
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella 
quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di 
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci 
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello 
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 
3.
L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta, 
previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, 
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 
6, comma 1. Alla visita il dipendente puo' farsi assistere da un 
medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. 
4.
La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o 
sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2. 
 
Art. 9. 
Ricorso alternativo ad altro organismo 
di accertamento medico 
 
1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, 
l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di 
lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche 
territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la 
documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria 
locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati 
all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della 
Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 
15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica 
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 
29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati 
all'articolo 6, comma 1. 
2.
La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura 
seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, 
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7. 
3.
Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di 
polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente 
articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un 
ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o 
amministrazione di appartenenza. 
  
Art.
10. 
Comitato di verifica per le cause di servizio 
 
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio. 
2.
Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore 
a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della 
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura 
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra 
ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di 
Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per 
l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di 
polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e' di volta in 
volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, 
corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due. 
3. I
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non 
piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o 
fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo 
organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, 
comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di 
oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa 
relativa al trattamento economico complessivo. 
4.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' 
nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il 
Presidente del Comitato. 
5.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono 
essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del 
Comitato provenienti dalle diverse magistrature. 
6.
Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilita' di 
riunione plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal 
Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro 
membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e 
funzionari medici. 
7.
Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di 
inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 
dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di 
eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di 
inadempienze o ritardi. 
8.
Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle 
finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente 
di personale, non superiore alle cinquanta unita', appartenente 
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze. 
9.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
stabiliti criteri e modalita' di organizzazione interna della 
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in 
relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non 
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale 
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono 
definiti modalita' e termini per la conclusione delle procedure di 
trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
10.
Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente 
regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 
1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa 
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
11.
Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore 
a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle 
domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti 
organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le 
sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto 
previsto dal comma 10. 
12.
Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono 
essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati 
stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra 
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di 
cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per 
la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato 
per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono 
assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi 
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di 
verifica in relazione alla specificita' di materia o analogia di 
cause di servizio o infermita'. A supporto dell'attivita' dei 
Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui 
contingente, a tal fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi 
di oneri. 
13.
Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per 
l'attivazione dell'articolo 4. 
 
Art. 11. 
Pareri del Comitato 
 
1. Il Comitato accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa 
delle cause produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti 
di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermita' o 
lesione. 
2.
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, 
nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia 
sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio con 
parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione. 
3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 
4.
Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo' 
richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione 
medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui 
all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversita' 
dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la 
visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e delle 
procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' 
di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 
e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso direttamente al 
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del 
comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale. 
  
Art.
12. 
Unicita' di accertamento 
 
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 
dell'infermita' o lesione costituisce accertamento definitivo anche 
nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di 
trattamento pensionistico di privilegio. 
  
Art.
13. 
Atti per via telematica 
 
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento 
sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di validita' di atti e convalida di 
firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico 
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 
31 dicembre 1996, n. 675. 
2.
Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via 
telematica devono essere debitamente motivate nella nota di 
trasmissione degli atti stessi. 
3.
E' in facolta' del dipendente chiedere, in qualunque stato del 
procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte 
dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal 
fine i dati necessari. 
4.
In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante 
diagnosi medica e' inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota 
di comunicazione. 
  
Art.
14. 
Termini e competenza 
 
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di 
infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme 
parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda 
di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla 
data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine 
l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di 
conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore 
parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla 
ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento 
nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del 
Comitato. 
2.
Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei termini 
procedimentali previsti dal presente regolamento ed e' notificato o 
comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei 
successivi quindici giorni. 
3.
In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della 
espressione del parere del Comitato, e' adottato un unico 
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e 
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di 
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini 
procedimentali previsti dal presente regolamento. 
4.
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento 
di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della 
menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale per la 
quale e' stato concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola volta 
chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo gia' 
concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento. 
5.
La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali 
dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento e' del 
responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente 
in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro 
dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa 
amministrazione. 
  
Art.
15. 
Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita' 
 
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al 
servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della 
Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione 
recante tutti gli elementi informativi disponibili. 
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
3.
In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' 
assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, 
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, 
alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti 
necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle 
condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto 
salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle 
Forze di polizia, anche ad ordinamento civile. 
  
Art.
16. 
Accelerazione di procedure 
 
1. L'Amministrazione non puo' chiedere pareri, anche d'ordine 
tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal 
presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo 
comprovate necessita' emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal 
caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per 
trenta giorni. 
  
Art.
17. 
Trattamenti pensionistici di privilegio 
 
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a 
fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonche' di stati 
invalidanti al servizio o di inabilita' non dipendenti da causa di 
servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e 
militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente 
regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito 
dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione 
da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi 
procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
479. 
2.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di 
cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la 
presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di 
privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3. 
 
 
Art.
18. 
Disposizione transitoria 
 
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di 
servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di 
riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento 
di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti 
secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla 
natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini 
del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella 
composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente 
regolamento. 
2.
Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di 
servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 
187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della 
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti 
secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le 
domande successive si applicano le procedure previste dal presente 
regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio. 
3.
Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati 
personali. 
 
 
Art.
19. 
Norme finali e di coordinamento 
 
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti 
disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore 
del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come 
disciplinato dal presente regolamento. 
2.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai 
procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita' 
collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il 
regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da 
causa violenta secondo le vigenti disposizioni. 
3.
Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad 
ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio 
nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di 
riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. 
4.
L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, 
n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 
18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla 
procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la 
presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni 
dalla comunicazione del verbale della Commissione medica. 
5.
Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita' e 
alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa 
di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della 
propria autonomia legislativa e organizzativa. 
 
Art.
20. 
Abrogazioni 
 
1. Sono abrogati: 
 
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 
12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non richiamata 
dall'articolo 19 del presente regolamento; 
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 
1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21; 
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, 
commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166, 170, 
171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; 
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 
349; 
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2001 
 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Frattini, Ministro per la funzione 
pubblica 
Tremonti, Ministro dell'economia e 
delle finanze 
Martino, Ministro della difesa 
Visto, Il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160 
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