LEGGE 2 dicembre 2004, n.299
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LEGGE 2 dicembre 2004, n.299
(Gazzetta Ufficiale N. 294 del 16 Dicembre 2004 )


Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:

Art. 1.
(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
 

 


1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di
eta'" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di eta'";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), e' inserito il
seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della
presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34°
anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo
di appartenenza".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono
essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al
comma 2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sotto-tenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia
superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto
dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero tre anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'art. 11, comma 1 lettera b), del predetto
decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di
immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza
demerito la ferma biennale e non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore
dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e
che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle
Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
in attitudine militare;
4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che, all'atto della presentazione della domanda al
concorso, non abbia superato il trentaquattresimo anno di
eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel
ruolo di appartenenza;
a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado
rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio
per le esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impiegati in attivita' addestrative operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e
che non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta';
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio complessivo;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
che non abbiano completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della Commissione ordinaria di
avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i
titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione
organica dei ruoli.».

Art. 2.
(Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di
Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza
generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti:
"che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati,
nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e
territoriale";
b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli
ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei 3
suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2
suddetti".

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato
d.lgs. n. 490 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori
di avanzamento). - 1-2. (Omissis).
3. La commissione superiore di avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
b) dai Tenenti Generali che siano preposti al comando
di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo,
logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
c) dai due tenenti generali del ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o
stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano
le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dal Sottocapo
di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 2
suddetti Tenenti Generali;
d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e
piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu'
anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non
ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».

Art. 3.
(Transito dei tenenti e dei capitani

dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b)
sono sostituite delle seguenti:
"a) un'eta' non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica".
2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, le parole: "nel numero massimo di cinque posti"
sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 30, commi da 1 a 5, del
d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Transito tra ruoli). - 1. L'Amministrazione
della Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed
esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli
speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le
immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado
superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali
inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i
tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando
abbiano:

a) un'eta' non superiore a quarantuno anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore ad "eccellente".
3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei
ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la
medesima anzianita' di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non
abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1
possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed
esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non
sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in
possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'eta' non superiore a quarantuno anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di
attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli
normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore ad "eccellente".».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del d.lgs. 5 ottobre
2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
2000, n. 248 - S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Transito dal ruolo speciale al ruolo
normale). - 1. L'amministrazione della Difesa ha facolta'
di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel
ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al
31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso,
abbiano:
a) da uno a tre anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di
"eccellente".
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso
per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1,
lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra
un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del
ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo
aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'amministrazione della Difesa ha altresi' facolta'
di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo
normale, previo superamento del corso d'istituto, nel
numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo
speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei ed iscritti in quadro
d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati "eccellente" negli ultimi tre anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo
speciale.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado
assoluta rideterminata al giorno successivo a quella
dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il
medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai
commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai
sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, e dell'art. 29 del
presente decreto.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel
ruolo normale ai sensi del presente articolo sono
considerati validi i periodi di comando e di servizio
prestati nel ruolo di provenienza.».

Art. 4.
(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

1. All'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio di prima nomina" sono
soppresse.

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni varie). - 1.-3. (Omissis).
3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata
interessata, in relazione alle effettive consistenze nei
ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti
pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a
partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli
speciali anche gli ufficiali di complemento.».

Art. 5.
(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non
usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n.
536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una
volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di
complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da
cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti".

Note all'art. 5:
- La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante
«Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e
di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 24 settembre
1980.
- La legge 22 luglio 1971, n. 536, recante «Norme in
materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in
particolari situazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 6 agosto 1971.

Art. 6.
(Aspettativa per riduzione dei quadri)

1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31
dicembre 2005," sono soppresse.
2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31
dicembre 2007," sono soppresse.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a
domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio
1986, n. 224".
4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il
comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro
della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate
esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita'
degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in
aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis
mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti
degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali".
5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri"
sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo
normale".

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 58, comma 12, del
d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni varie). - 1.-11. (Omissis).
12. Il collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri). - 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione
di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di
riferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle
deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g),
e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del
pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 17 giugno 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Ausiliaria). - 1. Il collocamento in
ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a
seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del
limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda,
ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986,
n. 224.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge
19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze
armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza),
pubblicata nella Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 43. - 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione
di quadri ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle
vigenti norme sullo stato giuridico.
2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a
qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel
tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali
competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la
quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di
aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta
a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico e l'indennita' di
buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora
fossero rimasti in servizio fino al limite di eta',
compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di
stipendio;
b) le indennita' di cui agli articoli 67, come
modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge
10 aprile 1954, n. 113;
c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge
22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal
servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri possono chiedere di cessare dal servizio
permanente a domanda. In tal caso ad essi competono,
all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento
pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al
precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di
cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile
1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962,
n. 417, e ulteriormente modificato dall'art. 44 della
presente legge.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno
facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di
disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che
ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni
dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le
norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le
cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono
equiparate a tutti gli effetti a quelle per il
raggiungimento dei limiti di eta'.
6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per
essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le
norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile
1954, n. 113.
6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il
Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in
relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta'
di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli
interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati
in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione
dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e
successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del
comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al
comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei
confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado
apicale dei ruoli normali.
7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei
precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in
servizio solo in caso di mobilitazione.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del d.lgs.
n. 298/2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Norme che si applicano all'Arma dei
carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Il comma 9 dell'art. 65 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si
applica, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo
normale.».

Art. 7.
(Regime transitorio dell'avanzamento)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). -
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le
disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e),
e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno
2009".

Nota all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
v. nota all'art. 1.

Art. 8.
(Modifica all'articolo 31 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli
anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: "i colonnelli" sono
inserite le seguenti: "gia' valutati e quelli".

Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Disciplina del regime transitorio
dell'avanzamento). - 1.-3. (Omissis).
4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo
ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale,
nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti
criteri:
a)-b) (omissis);
c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata
sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
2001: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1996;
2002: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1997;
2003: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1998;
2004: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1999;
2005: i colonnelli gia' valutati e quelli non
ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 30 settembre 2000;
2006: i colonnelli gia' valutati e quelli non
ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 31 dicembre 2000;
2007: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi
nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora
valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al
1° luglio 2002;
2008: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi
nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora
valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al
1° luglio 2002.».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 33 del decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in
aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore,
dall'effettuazione del previsto periodo di comando".

Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Norme varie). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di
tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono
incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado
superiore, anche oltre i periodi minimi di comando
richiesti ai fini della valutazione.
2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le
leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed
avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non
diversamente disposto dal presente decreto.
3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'ammissione al corso
dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il
reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono
regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.
4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad
esaurimento in servizio permanente ed al ruolo
tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in
applicazione delle disposizioni del presente decreto si
prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di
valutazione per l'avanzamento al grado superiore,
dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini
dell'inclusione in aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del
previsto periodo di comando.
5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della
specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta'
e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti
vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate
costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario,
gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri,
oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di
ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti
attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza
di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n.
416, ed all'art. 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano
prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei
carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a
pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge
20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge
23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due
ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il
relativo procedimento si riferisca ai superstiti del
personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli
stessi militari che abbiano riportato le invalidita'
indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di
due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto
alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 11
della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese
in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei
carabinieri.
7. Al quarto periodo del comma 12 dell'art. 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto
dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono
abrogate le parole: «Per l'Arma dei carabinieri e».

Art. 10.
(Disposizioni in materia di trattamento di missione
dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati
o trattenuti in servizio)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, e'
aggiunto il seguente:
"Art 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio
ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori
dalla ordinaria sede di servizio e' esonerato, indipendentemente dal
grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di
viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse gia' previste in
bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
puo' autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il
raggiungimento della localita' di missione e per il rientro nella
sede di servizio, dell'autovettura di proprieta', con rimborso delle
spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui
al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di
missione, al personale di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuto il
diritto al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato
dell'handicap sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in
camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a
quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli
della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in
relazione allo stato di handicap sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio
correlate allo svolgimento della missione, nella localita' di
missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici".

Nota all'art. 10:
- La legge 27 febbraio 1989, n. 79, recante «Nuove
norme in materia di permanenza in servizio dei militari
iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o
civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 1989.

Art. 11
(Vantaggi di carriera)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
"4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998,
agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per
infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con
ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di
carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo
tempo non frequentato.
4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999,
agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di
ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermita'
dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il
corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di
carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo
tempo non frequentato".

Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Vantaggi di carriera). - 1. Il vantaggio di
carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II, della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni,
conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato
Maggiore, non sara' piu' concesso a partire dal Corso di
Stato Maggiore che avra' inizio nell'anno 2001. Per gli
ufficiali che frequenteranno il corso che avra' inizio
nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sara'
attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e
nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione
di anzianita' non superiore a due anni. Per gli ufficiali
che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni
1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sara'
attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e
nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione
di anzianita' non superiore a un anno.
2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4,
quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, conseguibile a seguito della
frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o
dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore
Interforze, non sara' piu' concesso a partire dal Corso che
avra' inizio nell'anno 1999.
3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4,
quadro IV, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici
che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e
successive modificazioni, non sara' piu' concesso a partire
dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.
4. A partire dal corso superiore di Stato Maggiore o
dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore
Interforze, che avra' inizio nell'anno 1999 non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8
della legge 28 aprile 1976, n. 192.
4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio
nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni
di servizio o per infermita' dipendente da causa di
servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato
Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al
quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del
corso a suo tempo non frequentato.
4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio
nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento
dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate
ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di
servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato
Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al
quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del
corso a suo tempo non frequentato.».

Art. 12.
(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo
normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni dell'Esercito)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna "Esercito"
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: "Tenente generale" sono inserite le
seguenti: "Generale di corpo d'armata";
b) prima delle parole: "Maggiore generale" sono inserite le
seguenti: "Generale di divisione";
c) prima delle parole: "Brigadier generale" sono inserite le
seguenti: "Generale di brigata".
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, le parole: "Maggior Generale" sono sostituite dalle
seguenti: "Generale di divisione" e le parole: "Brigadier Generale"
sono sostituite dalle seguenti: "Generale di brigata".
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite dalle
seguenti: "Generali di divisione";
b) al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti generali",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali di corpo
d'armata".

Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo della tabella A dell'art. 10,
comma 1, e dell'art. 12, commi 1 e 3, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificati dalla
presente legge:

«Tabella A
Art. 1, comma 5
SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI

Tabella

·        pag. 37

«Art. 10 (Commissioni di avanzamento.
Generalita).
- 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad
anzianita' e a scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli
ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi
corrispondenti;
b) le commissioni superiori di avanzamento nei
riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello
a Generale di brigata e gradi corrispondenti;
c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei
riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi
grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di
complemento.».

«Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori
di avanzamento).
- 1. Per la valutazione dei Generali di
divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso
ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui
fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore
d'avanzamento.
2. (Omissis).
3. La commissione superiore di avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
b) dai Generali di corpo d'armata che ricoprano le
cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed
ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito;
c) dai due Generali di corpo d'armata del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano
espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che
non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di
comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del
Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato
Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti
Generali di corpo d'armata;
d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e
piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu'
anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non
ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».

Art. 13.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX
della tabella 1 allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di
cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 14.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII
della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi
quadri di cui all'allegato B alla presente legge.

Art. 15.
(Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato C alla
presente legge.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
confronti del personale reclutato nella prima classe dell'Accademia
aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002.

Art. 16.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2802):
Presentato dall'on. Lavagnini ed altri il 29 maggio
2002.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle
commissioni I, V, VII e XI.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il
29 gennaio; 5, 26 febbraio; 4, 5, 19 marzo e 1° ottobre
2003.
Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede
legislativa, il 10 febbraio 2004.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il
3, 10 marzo 2004 e approvato in un testo unificato con atto
n. 3342 (on. Gamba) il 23 marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2866):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 30 marzo 2004, con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, il 7, 21, 28 aprile; 5
maggio; 16 giugno; 22, 29 settembre; 6, 13 ottobre 2004 e
approvato, con modificazioni, il 20 ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 2802-3342/B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 4 novembre 2004, con pareri delle
commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il
4 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, l'11
novembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2866/B):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 17 novembre 2004, con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 23
novembre 2004.

Allegato A (Allegati in fase di caricamento)

·        pag. 10 pag. 17

Allegato B

·        pag. 18 a pag. 29

Allegato C

·        pag. 30 a pag. 32

 

 


 

 

 

 

 

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