Legge 23/06/1990 nr. 169
Legge 23 giugno 1990, n. 169 (in Gazz. Uff., 5 luglio, n. 155). - Norme per il
riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali
carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini
dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi
ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico
1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e
la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987,
nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare
gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma
e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze
statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonché ai fini del
conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso
l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai
rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente
legge. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della
corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti
militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma
prescelto. La corrispondenza è stabilita, previe intese tra il Ministero della
difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli
interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sentito il Consiglio universitario nazionale. 3. Il
riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni: a) anche gli interessati
risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia
militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti
per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;
b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti
dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale; c) che gli esami si
siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli
istituti di istruzione universitaria. 4. Fermo restando quanto previsto dalla
legge 22 maggio 1959, n. 397, in materia di equiparazione al biennio
propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami
superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da
parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano
le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi
di laurea specificati nel comma 1. 5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o
ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base
delle esigenze funzionali della Forza armata.
Articolo 2
1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente
agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.
Articolo 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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