LEGGE 23 agosto 2004, n.226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese
a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono
chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze
del personale volontario di truppa
delle Forze armate)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" e'
sostituito dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" e'
sostituito dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" e'
sostituito dal seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" e'
sostituito dal seguente: "5.924".
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti
categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento)
1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a
venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.
Art. 6.
(Modalita' di reclutamento)
1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alla
rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della
difesa.
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di
caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta,
al compimento del nono mese dall'incorporazione.
Art. 8.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure
percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente.
Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento
di personale volontario nelle zone tipiche
di reclutamento alpino)
1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di
reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini,
fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto
alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con
priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco
alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.
Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari)
1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non
economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di
leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 11.
(Reclutamento)
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato,
con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di
rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze
previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono
essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
Art. 12.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno
della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in
ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Modalita' di reclutamento)
1. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle
ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del
Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e
utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi
nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione
in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei
volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui
al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa,
riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale
in ferma prefissata quadriennale.
Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in
rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo
giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal
maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del
diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal
giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova
valutazione.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale
conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente,
con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
Art. 15.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata
nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla
presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio
iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il
normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati
turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla
normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta
l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma
biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a
carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di
attribuzione del predetto trattamento economico cessa la
corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE
DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE
E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
Art. 16.
(Concorsi)
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento
del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da
ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione
al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono
con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,
del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri
della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche'
delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di
esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle
graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui
al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al
comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita'
di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo forestale dello Stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato,
rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui
al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la
relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di
incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa
sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze
espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero
dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato
in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con
le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le
percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal
Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 17.
(Posti non coperti)
1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi di cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al
quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili)
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per
cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili,
nell' anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla
programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla
relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui
al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si
provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di
ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera b) ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in
congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17.
Art. 19.
(Perdita del grado)
1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto
dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.
CAPO V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza
demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa
che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in
qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, le parole: "di grado" sono
sostituite dalle seguenti: "nel servizio permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al grado di 1°
caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola:
"grado" e' sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".
Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa)
1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con
quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di
invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative
dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al
termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1
della presente legge e alle categorie di volontari in ferma
prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative
alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla
presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma
prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per
il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica, e' richiesto il parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo
le modalita' di cui al comma 2.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23.
(Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica)
1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale
militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in
ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla
presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le
consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di
ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del
Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri
complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C
allegata alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento,
le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale
militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute,
senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di
altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale
militare non direttiva.
4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale
stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a
decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare
determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti,
1.743 volontari in servizio permanente;
b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200
sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150
sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31
dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli
anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato
annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito
indicate:
a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Art. 24.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento
economico dei volontari)
1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve
secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
e' bandito entro il 31 dicembre 2004.
2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e'
riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo
senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il
servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti
eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei
predetti requisiti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve e'
corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma
l.
4. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve
trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma
prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento
dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste
dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza
armata.
Art. 25.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)
1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti
gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli
organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui
al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede
mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di
leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma
4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio
o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi
all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
609.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la
copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del
citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e
5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze
armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I
vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle
relative amministrazioni.
Art. 26.
(Reclutamenti straordinari)
1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di
transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del
servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire
alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali
possono partecipare:
a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di
scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della
domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma
breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due
anni;
b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la
presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati
nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto
regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu'
di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli
dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del
terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.
CAPO VII
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 27.
(Sostituzione dei militari di leva del Corpo
delle capitanerie di porto)
1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio
obbligatorio di leva e' attivato, nel triennio 2004-2006, un
programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo
delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei
volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche
dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui
agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono cosi' rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
Art. 28.
(Consistenze dei volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto)
1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme
restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27,
comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E
allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle
categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i
rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre
categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse
finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in attivita' operative, a decorrere dall' anno 2005 e fino al 31
dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli
anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo
delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
a) 200 unita' nell'anno 2005;
b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007;
c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art. 29.
(Trattamento economico dei volontari in
ferma del Corpo delle capitanerie di porto)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto
e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
3. A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma
biennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del
Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento
economico di cui all'articolo 15, comma I.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del
Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
CAPO VIII
DISPOSTZTONI FINALI
Art. 30.
(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione
di determinate categorie)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono
comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni;
c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni;
d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni;
e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni.
Art. 31.
(Relazione al Parlamento)
1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1
comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi
di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita'
delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della Croce Rossa".
Art. 32.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di
cui al Capo VII, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa
di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, e'
autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro
48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantona-mento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTINO, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4233):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 30
luglio 2003;
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 settembre 2003 con il parere delle
commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;
Esaminato dalla IV commissione il 30 settembre 2003;
1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;
Esaminato in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato
il 5 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2572):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;
Esaminato dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003;
l'11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile
2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato
con modificazioni, il 21 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4233 B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 luglio 2004 con parere delle commissioni
I, V, VIII, IX, XI e XII;
Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29
luglio 2004.
TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006
---------------------------------------------------------------------
Forze annate Anno 2005 Anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Primi marescialli 14.578 14.023
Marescialli 50.784 50.311
Sergenti 11.353 12.633
Volontari in servizio permanente 33.176 35.853
Volontari in ferma breve/prefissata
di quattro anni 34.550 32.571
Volontari in ferma prefissata di
un anno 23.659 19.686
---------------------------------------------------------------------
TABELLA B
(v articolo 8, comma I)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente)
---------------------------------------------------------------------
Volontario in ferma
prefissata di un anno
GRADO e in rafferma annuale
---------------------------------------------------------------------
Soldato, comune di 2a classe, aviere 60 per cento
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Volontario in ferma
prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 aviere 70 per cento
TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2005 392.999.573,06
2006 392.996.596,78
2007 392.890.034,23
2008 392.845.104,00
2009 392.877.594,60
2010 389.102.583,23
2011 344.176.466,82
2012 335.143.557,80
2013 331.324.911,14
2014 322.232.193,54
2015 312.789.792,14
2016 304.788.156,21
2017 298.898.670,81
2018 286.098.679,28
2019 267.427.682,18
2020 229.046.477,63
2021 180.973.393,36
TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)
CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO SERVIZIO FERMA BREVE E FERMA
PERMANENTE PREFISSATA PREFISSATA DI
QUADRIENNALE UN ANNO
E IN RAFFERMA
---------------------------------------------------------------------
2004 1.355 1.420 0
2005 2.245 1.300 1.730
2006 3.500 1.215 560
TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)
ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2004 169.119,36
2005 48.287.301,26
2006 76.476.030,64
2007 76.437.689,08
2008 76.404.162,91
2009 75.993.137,67
2010 75.188.592,32
2011 75.106.850,08
2012 75.022.475,62
2013 74.943.322,41
2014 74.867.621,25
2015 74.787.401,19
2016 (regime) 74.703.881,29
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