LEGGE 30
dicembre 2002, n. 295
(Gazzetta Ufficiale N. 4 del 07 Gennaio 2003)
Disposizioni in
materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale
delle Forze armate con quello delle Forze di polizia.
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di dare concreta
attuazione a quanto previsto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in
materia di completo allineamento economico e funzionale degli
ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia
ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di
sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle
seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e
23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica
di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione
per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i
quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o
corrispondente, ai quali il predetto trattamento e' attribuito
secondo le modalita' previste dal comma 3".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e
il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono,
quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1º gennaio 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo
dell'art. 32:
"Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo
emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i
gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di
cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n.
121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3,
4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e'
stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di
livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore
aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano
agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono
estesi agli ufficiali in servizio permanente dei
corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche
prevista dal presente articolo non si applica agli
ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in
rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga
all'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e
VII-bis.".
- La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
in materia di trattamento economico del personale
militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta
il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli
ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25
anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure
dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art.
1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 486, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei
seguenti importi annui lordi:
=====================================================================
|15 anni di servizio |25 anni di
servizio
=====================================================================
a) capitano |2.100.000 |4.500.000
b) maggiore |2.800.000 |4.500.000
c) tenente colonnello |3.200.000
|4.500.000
d) colonnello |- |4.500.000
2. Gli importi previsti dall'art.
1, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per
gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al
compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di
servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il
grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello,
sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti
importi annui lordi:
=====================================================================
|19 anni di servizio |29 anni di
servizio
=====================================================================
a) tenente |2.100.000 |2.700.000
b) capitano |2.100.000 |2.700.000
c) maggiore |2.800.000 |4.500.000
d) tenente colonnello |3.200.000
|4.500.000
3. A decorrere dal 1 settembre
1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia:
a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio
militare senza demerito per quindici anni dalla nomina ad
ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
al colonnello con relative modalita' di determinazione e
progressione economica;
b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio
militare senza demerito per venticinque anni dalla nomina
ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
al generale di brigata con relative modalita' di
determinazione e progressione economica. Tale beneficio,
quando entra nel computo della liquidazione della pensione
e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto
all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per
l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli
ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per
tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina
ad ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito,
a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e
gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione
economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti
ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il
diretto conseguimento del grado di tenente o
corrispondente, ai quali il predetto trattamento e'
attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3.
3-ter. (Abrogato).
4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal
servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del
trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita,
le condizioni previste dalla normativa precedentemente in
vigore.
5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti
delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio
1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e'
determinato, se piu' favorevole per gli interessati, sulla
base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli
altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado
immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della
cessazione dal servizio.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun
caso comulabili tra loro, ne' con il beneficio di cui al
comma 3 del presente articolo, ne', con gli importi di cui
all'art. 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita' per il personale fino al grado di tenente
colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi
di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di
promozione al grado superiore. Per i colonnelli il
rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base
per l'applicazione della progressione economica per classi
e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado
superiore.
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizioni
in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il
testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di ufficiali delle
Forze armate). - 1. All'art. 5, comma 3, lettera a), della
legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65,
comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
le parole: "nomina a tenente sono sostituite dalle
seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento
della qualifica di aspirante .
2. All'art. 5, comma 3, lettera b), della legge 8
agosto 1990, n.231, come modificata dall'art. 65, comma 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le
parole: "nomina a tenente sono sostituite dalle seguenti:
"nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della
qualifica di aspirante .
3. (comma abrogato).
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001
ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi,
si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e
successivi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 2.
1. Ferme restando le attribuzioni
e le competenze previste dalle
norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di
tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui
sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
professionalita':
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo,
di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro
dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro
assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al
fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli
obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite
e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei
comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da
ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di
settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano
all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di
assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative
connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o
dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo
superiore gerarchico.
Art. 3.
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano solo agli
ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di
cui all'articolo 4.
2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei
benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a
quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si
applicano ai fini economici dal 1º gennaio dell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e
comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli
stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.
Art. 4.
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari
a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
2164):
Presentato dall'on. Lavagnini in data 15 gennaio 2002.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il
5, 7, 14, 20 febbraio 2002, 20 marzo 2002, 9, 23 aprile
2002 e 12 giugno 2002.
Assegnato nuovamente alla IV commissione (Difesa), in
sede legislativa, il 18 settembre 2002, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il
18 settembre 2002 ed approvato in testo unificato con atti
n. 2180 (on. Ascierto), n. 2281 (on. Minniti) e n. 2287
(on. Molinari ed altri).
Senato della Repubblica (atto n.
1728):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 1 ottobre 2002, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 4a commissione, in sede deliberante, il
23 ottobre 2002 e 13 novembre 2002 ed approvato con
modificazioni il 14 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n.
2164-B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 5 dicembre 2002, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede deliberante, il
10 dicembre 2002 ed approvato il 18 dicembre 2002.
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