Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i
quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato,
da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali";
b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita'
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla
quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni
di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le
attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento
del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta
afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c)
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente:
"prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni"
sono soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di
euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno
del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,
con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono
sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50
euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di
approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di
separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui
diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte
eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle
seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio
comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del
totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al
contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003",
sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per
cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi
decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga
esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno
2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si
applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni
di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,
e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di
costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25
per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 60.000 euro".
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000
dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la
Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa
statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo
di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le
regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25
e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito
complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli
interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata,
comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni
caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il
soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali,
filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute
senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004,
previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre
2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle
annualita' di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "33 unita'".
35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento
del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per
la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana
e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le
disponibilita' di cui al presente comma sono destinate
prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di
crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti:
"produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le
seguenti: "compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di
energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta
relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi
per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e
la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi
della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla
data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni
di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro
per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme
di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma
riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e'
consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate
dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31
ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo
2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in
applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'
all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi
termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di
cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le
seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a
tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato
entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia'
effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle
medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,
ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di
accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla
definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da
parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione
di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e'
tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese
su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa',
possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro
anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87
per ettolitro anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento
dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale
copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53
dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta
successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite
dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno
1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le
parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti:
"nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento
della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma
3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a
carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione
di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di
euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la
provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di
Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da
decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica
l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi
dell'attivita' didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da
essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di
programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare
ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse
strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche
l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali
programmi e attivita'.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori
strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi
comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure
professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione delle politiche comunitarie e per
l'internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario
annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale
dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad
accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della
legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il
2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e'
incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare
al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del
Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, societa',
persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le
seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex
Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici
fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di
base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni
effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del
Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima
di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'
delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento
della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle
operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'
e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato,
l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli
organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario
possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento,
agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a
un'attivita' patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con
corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di
mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre,
indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da
garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono
ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti
rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al
ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede
istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione
specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si
effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da
16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa'
direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le
quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati
e di una commissione per la gestione.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo
di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991,
n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze
economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore
dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge
13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile
1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro
per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi
dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA
spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa
vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti
territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di
cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni
e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle
unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio
associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalita' di
cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura
non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera
o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto
ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e
Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a
carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti
delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei
predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello
del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione
del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,
pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in
misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei
comuni.
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di
debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato
conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di
imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli
anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito, nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori
esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la
cui dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli
stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unita'
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli
affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il
quinto comma sono inseriti i seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero
ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di
cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero
degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al
competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata
del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure
previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto
versamento viene data comunicazione, a cura della competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono
soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono
inserite le seguenti: "di ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni
per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per
semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di
cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle
procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo
febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force per
l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e'
autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di
3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da
destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2
per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di
euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005
con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e
di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di
200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento
alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa
nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in
campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse e alla determinazione della quota da destinare
all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo
periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate
dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti
locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad
esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il
mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli
anni successivi, sara' effettuata una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto
stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno
2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie
protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al
trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti
risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di
200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti
disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la
procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di
apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile,
alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore
della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e
ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario. Sono altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente
operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e
dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e'
comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari
dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita'
statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o
dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere
collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento
penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche
se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge,
per un periodo pari a quello della durata complessiva della
sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali
divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il
medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto
diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in
attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n.
508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le
regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al
comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile
di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere
personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180
unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo
determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il
personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino
alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito
in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una
graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004,
assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni
per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a
1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta
eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al
ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una
percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce
demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino
all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente
comma.
61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004
sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un
anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,
puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le
convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai
conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui
all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo
34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al
31 dicembre 2004.
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo
determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali,
fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si
applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
straordinarie esigenze operative del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di
personale civile con professionalita' nei settori socio-educativo
tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di
mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure
l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo
determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto
per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi,
questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad
invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo
previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino
da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del
personale con contratto a tempo determinato e' stabilita
dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore
di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le
universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani
previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490
unita' nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma e'
inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del
Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate
eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti
ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto
amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi
regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di
mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici
interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale
ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni.
Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni
possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio
presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al
personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla
Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete
esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze
armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei
trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8
agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze
passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente
comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche
alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la
domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini
dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso
le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di
viaggio aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro,
riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli
stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate
in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,
non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui
all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva, posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31
dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella
posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono
rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto
personale. Al predetto personale e' attribuita la decorrenza
economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati
maturati prima del 1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la
rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal
predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di
diritto con compensazione delle spese di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di
legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura
generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti centrale e la relativa Procura generale compete
l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il
periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte
d'appello di Roma.
80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e'
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti
economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di
seconda lingua prevista per il personale di magistratura
dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita
dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro,
e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per
l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a
lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella
disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di
50.000 abitanti.
83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)
- 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e
contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle
alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4,
comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita'
terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze,
definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle
informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli
indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla
droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al
Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in
attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle
azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente
altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri
di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni
statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole:
"Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti:
"Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85
si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni
organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo
2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per
assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora
concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni
vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui
all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono
ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno
ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti
di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi
di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero
quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque
classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche
disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di
scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o
sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o
il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti
alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate,
anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma
1".
89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti
a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002,
prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma
sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in
possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno
agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il
trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli
interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano
straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento
delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro
per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento,
nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati,
altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo
medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni
iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004
in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95,
lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di
agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente".
100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, e' aggiunto il seguente comma:
"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo
comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente
all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente
articolo".
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da
destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che
istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di
accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i
cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente
superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo
complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti
contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione
dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di
cui al comma 101.
103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e
102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per
gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad
euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere
sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale
dell'INPS.
105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
inserito il seguente:
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori
fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera'
disponibile ai fini di una nuova assunzione".
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le
parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali,"
sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali
classificati,".
108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una
dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni
successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei
cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa,
proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi
negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono
utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione
e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione
abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione
principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore
degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al
comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione
dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio,
nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone
speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono
alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e'
condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune
sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi
stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla
condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri
immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere
stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo
complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello
massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo
determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui
territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto
dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e
dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di
disagio abitativo.
114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione
delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non
puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla
locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione
di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque
anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere
esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del
conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui
al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per
cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112,
possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri
di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai
contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche
differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli
interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004
per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e
disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un
importo pari a 67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116,
limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati
previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo,"
sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del
decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono
operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita'
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti
sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita'
civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima,
fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere
difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle
aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con
l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il
trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non
configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e'
soppressa.
122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento
immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta
e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da
essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui
al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione
del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e
24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e'
annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo
decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni imponibili".
123. L'efficacia delle disposizioni del comma 122 e' subordinata
alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo
41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per
cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50
per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione".
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo
studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,
previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da
identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di
alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla
Fondazione IME, per l'anno 2004.
127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza
ospedaliera con l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica
avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli
operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla
realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di
Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo
svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il
limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui
alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al
reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i
soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare
contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura
finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.
285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48,
dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti:
"nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di
regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei ministri" e' soppresso.
130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano
con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la strada
statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ",
nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,".
132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data
del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le
disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide le certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere
relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133,
valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro
per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro
e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente
dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le
unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del
comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31
ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta'
di acquisto".
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far
carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di
cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche'
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in
sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si
applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il
lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione
nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal
trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra
indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato
di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere
avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non
accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.
Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del
trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il
diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia'
maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo
del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di
formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente comma.
138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le
imprese dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle
seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del
rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non
superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso
stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si
realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui
o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per
la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci
alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno
quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione
dell'evento".
141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle
comunita' montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5
milioni di euro quelli destinati alle province.
142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria
costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle
funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in
relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di
previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale delle
aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto
I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,
sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico
Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di
euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di
Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire
alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di
risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1
dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle
condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la
piu' efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale,
nonche' al fine di rafforzare significativamente i risultati
dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C
che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un
tirocinio teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche
amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34,
comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano
state interessate da una rideterminazione o da una diversa
distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni
pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti
di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non
superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al
31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti
percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai
propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la
protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad
avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente
costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e'
pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A
decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di
previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota
del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni
provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le
violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' destinata, limitatamente
all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le modalita'
previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed
aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del
lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili
per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse
e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di
funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle
Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per
l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed
efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in
incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa
di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed
euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di
posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di
vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e
2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i
relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti
posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del
concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge
26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno
2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a
decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio
2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per
l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel
progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale
specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle
percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse
di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro
da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del
settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto
dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono
incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e
dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita'
dell'attivita' di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita' appartenenti al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione
economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con
progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.
158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma
54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono
essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi gia' emanati in
applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive
modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della
predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati
nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12
novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti
ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi
dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo
50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal
servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli
agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei
sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della
giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa
graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento
delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere
dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero
degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge
25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo
7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
499, dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti
pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse
strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165".
162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato
in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle
collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota,
stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze".
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni
di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi
incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di
controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita
degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma
99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei
risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni
definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e
del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio
decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali
risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma
2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e
finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo
modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad
appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di
cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di
produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e' abrogato, ad eccezione dell'ultimo
periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e 7. Il comma 6
dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma
1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano
rilevanza nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le
seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i
parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";
b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i
principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 e' abrogato.
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per
l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta
qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono
soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad
utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla
CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il
rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso
proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su
specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di
approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente
interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di
spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o
detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o
la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'
corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°
dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il
limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso
dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e
fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della
detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale,
il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei contributi
statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non
puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale,
con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o
indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei
confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o
noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione
che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori
di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via
cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il
solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori
10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di
circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda
punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e
trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate
dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di
produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet
della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento,
pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con
indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e
video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel
settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5
milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate
alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel
Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni
nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del
progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di
30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo
speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura
delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per
l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione
necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da
parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un
reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le
modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti
requisiti, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo
anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche'
il personale docente presso le universita' statali, possono
acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella
didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a
disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I
benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa
apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non
regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le
modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal
presente comma.
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle
fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal
Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto
elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate
all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio
2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo stesso".
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del
credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo
151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le
necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di
adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191,
assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione
dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
comma 52, le parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta
tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e
di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del
comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione
all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di
cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre
finalita' fino al 31 dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere
sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25
ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in
essere rate di mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora
anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per
importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in
quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30
giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate
degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n.
118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di
competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative
al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle
relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono
trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18,
e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi
contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle
imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le
calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali,
ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".
22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere
consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di
interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e'
fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della
rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in
riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e
sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un
milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per
gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico
operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali
che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di
svolgere attivita' di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento
assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere
trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti
dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli
interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio
1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle
province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste
dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al
comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per
l'anno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno
quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e
di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita'
risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di
ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai
commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove
risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31
presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio,
al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi
entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce
il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella
realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con
gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma
nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma
comprende:
a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel
"programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con
delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui
all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli
interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse
idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d),
previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli
gia' inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la
gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di
programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e'
assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione del programma
delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive
modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il
95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine e' attribuito alle
stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma
2, dello stesso decreto legislativo.
39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni
interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti
alle province di cui al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni
speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio
montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli
interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e
successive modificazioni, nonche' quelle previste al punto 2 della
delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite all'ISMEA.
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo
Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che
risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche' nei relativi
rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle
risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di
cui al comma 43.
45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo':
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia
a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a
medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese
operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva
cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori
nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95
della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche
produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la
istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni
biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualita'.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in
materia di:
a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti
agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita'
degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la
massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre
universita' o con istituti di ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione
ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari
dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine
e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,
figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono
commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata
sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del
contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a
ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo'
essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta
indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made
in Italy".
50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle
operazioni doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso
l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee
apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca
dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da
quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il
trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a
dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in
numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7,
comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di
240 giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n.
417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del
citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma
53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di
merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi
comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi
destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela
del "made in Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e'
disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed
il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la
specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere
con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in
una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a
contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed
il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico
ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 54.
56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l),
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo
della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al
comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore
dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di
finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo
"sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di
importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico
doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica
dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle
amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei
rispettivi procedimenti ed attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i
Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una
durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un
apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30
milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal
2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o
l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi
della normativa europea in materia di origine, nonche' per il
potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico
particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei
mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di
apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale
vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio
nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni
organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta
prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico
complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun
emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per
l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede
alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari
italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine
e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e
forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di
contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli
interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla
luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e
dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di
ulteriori 530 unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei
posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante
l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3
di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e
32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, dopo la parola: "Livorno," e' inserita la seguente:
"Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza
del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con
uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto
previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni
di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di
salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i
requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad
effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di
giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in
materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari,
l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei
decreti di cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa
da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei
prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei
decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia
stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di
cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e'
istituita dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione
con la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano
e del made in Italy, con sede in Roma.
69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in
Italy ha finalita' di valorizzazione dello stile italiano, nonche'
obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle
produzioni italiane di qualita'.
70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a
valere sulle risorse di cui al comma 61.
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2003 e 2004".
72. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito,
senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale
anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in
materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed
intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della
giustizia, sono definite le modalita' di composizione e di
funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la
rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli
uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli
uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti
uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e
delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese
nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per
la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta'
industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono
stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per
l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle
dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala all'autorita' giudiziaria, per le iniziative di
sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di
proprieta' intellettuale.
80. L'autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto
dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o
distribuzione, la violazione di un diritto di proprieta'
intellettuale o industriale, puo' disporre anche d'ufficio, previo
assenso dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la
distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e'
proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il
termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate
di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale
promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a
queste collegati.
83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle
attivita' di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro
delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo
23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle
seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di
beni e di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.
215, disposte in attuazione del 5° bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni
di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale
carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate
dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma
dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i
rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli
eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di
tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni
1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le
modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo
9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica
entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali
e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono
stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono
autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5
milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la
Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti
di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario
di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto
mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento
della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute
piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della
medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione".
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio
1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione
di euro a decorrere dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione
di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2
maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n.
433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le
seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi
nell'intero territorio regionale,".
99. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo
comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti
fiduciari per il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato
alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari
concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti
all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo'
essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di
mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia
Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10
milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato
anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti
pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il
riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo
per l'anno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di
contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo
9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa e'
autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e
stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla
data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A
tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a
Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli
istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta
giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale
contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere,
con spese legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto
produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per
gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da
Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e
comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di
minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di
imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli
cofinanziati dalle regioni.
107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse
del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo
le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle
passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di
cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo
generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere
condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per
configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti
di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione,
trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati
nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e
grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e
comunitaria.
110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi
di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare,
il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106
a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione
dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di
programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o
statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei
lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese
medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una
dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali
due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il
presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali
di gestione del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al
comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi
interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in
attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione,
contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui
al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai
sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare
la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di
crediti delle societa' per azioni interamente partecipate dallo
Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma
3-bis, la societa' interessata stipula apposita convenzione con
l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di
un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa
esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta"".
118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale
remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni
di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali,
dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del
debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e'
ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e
i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli
stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la
restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i
concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue
degli atti.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate
precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base
di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano"
sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla
lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del
presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico
bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:
"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico".
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite
le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai
farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle
seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla
presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito
un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile,
previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento
aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse
confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti
d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle
esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della
spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa
le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla
base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i
risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle
attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati
nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di
programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel
2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite
dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa
localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio,
revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di
programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono
inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che
sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la
concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1,
lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto
della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto
da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo
2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a
quello nel quale e' stata presentata l'istanza di cui alla citata
lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla
lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del
2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo
sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si
applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle
concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano
un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera
stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano
economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la
realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le
risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma
7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato
unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i
soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di
finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da
Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca
europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita'
di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti
finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano
economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di
approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso
dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa
alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135,
il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore
originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario
per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio,
per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei
confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il
debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al
rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione
degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese
possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono
determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al
comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano
economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il
metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di
prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di
produttivita', prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa
altresi' riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard
prefissati per un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del
differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito
nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle
risorse, sostenuti nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel
comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle
ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della
tariffa non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente,
la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il
sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e
degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in
70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini
dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143
e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera
ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La
presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile
ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere,
entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione
della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando
richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dal seguente:
"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento".
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' inserito il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004".
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare
infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per
l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e'
autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno
2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che,
ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente
generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare
complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto
a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota
finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto
dell'ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli
accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999,
n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla
rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il
presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune
interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle
disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del
comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo
del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare
efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono
soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture
aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 139, e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni
di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento
(CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al
meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal
dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del
contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse
applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del
contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del
settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di
beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti
di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato,
volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di
leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione
sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa e'
preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni
oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari
dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e
produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito
un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota
parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei
maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di
IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per
i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte
sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7
milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno
2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le
opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle
comunita' locali.
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in
conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e
fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma
101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le
tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonche' dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca
avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture
specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione
scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente
istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di
euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi
dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo
ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere
ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni,
congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita'
editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al
recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici,
architettonici e museali di particolare pregio o significato e
interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro
nazionale di studi leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in
particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e'
assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30
milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un
policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza
nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per
consentire iniziative di collaborazione e partenariato
internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro
600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni
all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative
modifiche si applicano i tempi e le modalita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003
della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli
anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita'
per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei
sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni
di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,
senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e
corrispettivi, modalita' di attuazione, ivi compresi la
realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche
infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di
informazione all'utenza.
172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in
sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio
universale.
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni
sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni
edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data".
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del
Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il
termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato
articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo
di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste
dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di
impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti
nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni
legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita'
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione
di investimenti. La quota di concorso e' fissata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e
alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,
dopo la parola: "disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1°
gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle
seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della
Fiera di Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle
imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di
comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per
cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire
il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95
milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta
sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque
essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni
pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero
stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non
distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni
senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per
una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli
diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il
nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni
o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di
prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe'
finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di
elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o
altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta
non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro
titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di
imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della
carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono
indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte
non spettante si rendono applicabili le norme in materia di
accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal
1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di
stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima
di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi
previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita'
di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che
fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria
relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati,
rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i
soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre
tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188
e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria,
per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle
emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a
carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare
le domande entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui
anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi
e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di
un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289".
192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere
finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali
finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito
esistente della societa' stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo
periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono
sostituite dalla seguente: "inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati
nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle
scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno
tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti
interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e
n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento
del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore
importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per
quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002,
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di
pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno
2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle
scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui
al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per
l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti
dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica
della loro validita' da parte del CONI e dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una
sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta
l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del
concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la
cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei
citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione
prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi
concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi
dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica
sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per
il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti
sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e'
pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle
scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato
dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di
riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della
lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai
decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e'
consentito versare il residuo debito maturato a titolo di
integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di
pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun
anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata
nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata
decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari
dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei
concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle
ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a
titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito,
quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal
presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad
essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il
seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e'
stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1°
maggio 2004".
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "pari al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle
societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni
debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli
importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di
cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i
versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due
rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198
comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di
ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio
di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2,
che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani
sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di
eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con
contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta
pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a
tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro
per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile
limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al
numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione
europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della
societa' sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre
anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per
l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi
tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio
2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro
il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei
programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione
sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250,
nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i
relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51,
comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche'
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,".
207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai
vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per
gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni"
sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le
disposizioni";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di
agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di
dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui
all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la
somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della
legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003".
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in
particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la
concessione dei contributi.
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare
all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle
piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto
merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da esse
acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione
ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli
importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali
della nautica da diporto e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per
l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di
contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle
imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali
dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio
fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono
definite le modalita' di assegnazione dei contributi.
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e'
effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie,
finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico
dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita'
di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna
societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per
l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione
della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio
decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni
direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore
inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1,
comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo
ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia'
quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un
pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto
concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite
dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per
quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono
affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il
seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono
partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche
agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze
in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione
delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione".
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle
seguenti: "puo' essere effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione
di alienazione" sono soppresse.
221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma,
numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente
partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di
Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo'
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a
mezzo di societa' controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere
inferiore al 60 per cento".
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di
proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4
marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai
cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi
dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in
proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso
dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e
le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e
assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita'
diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da
amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non puo' essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo
45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista
dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507.
226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre
1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio
dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli
oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella
misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici
servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive,
nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti,
prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve
essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la
titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare
di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti
dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo
3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che
rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie
o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere
effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di
iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che
l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.
Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento
debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse
azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la
vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'
impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui
all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini
dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il
Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi
rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto
comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per
l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci
aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del
provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al
concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli
interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il
mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci
stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle
delibere di scioglimento della societa', di trasferimento
dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla
singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la
partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri
un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e'
parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare
sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine
di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto
di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato
riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i
Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui
statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,
la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro
dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri
speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e
delle attivita' produttive, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati
i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro
utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello
Stato.
231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la
clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati
alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi
Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130
milioni di euro per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della
spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in
comodato gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale
all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5,
criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o
integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con
gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o
integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia
avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo
alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi'
escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa
data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica,
salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del
gestore.";
c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto
di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma
4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al
presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni
sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del
proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi
maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa
generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle
direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore
inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione
degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale gia' individuati, ai siti interessati dalla presenza di
amianto, nonche' alle aree industriali prioritarie, ivi comprese
quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei
soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo
straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare
l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui
all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per
l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2512):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti), il 30 settembre 2003.
Deliberato dall'assemblea, nella seduta del 3
ottobre 2003, lo stralcio dell'art. 21 (che forma l'atto
S.2512-bis); dell'art. 22 (che forma l'atto S.2512-ter);
dell'art. 37 (che forma l'atto S.2512-quater); dell'art. 46
(che forma l'atto S.2512-quinquies); dell'art. 49 (che
forma l'atto S.2512-sexies).
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 4 ottobre 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª,
della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, il 14, 15, 16, 20,
27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2003, il 3, 4, 5 novembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 5 novembre 2003
(atto n. 2512/A - relatore sen. Ferrara e sen. Grillotti).
Esaminato in aula il 6, 10, 11, 12 novembre 2003 ed
approvato il 13 novembre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4489):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 17 novembre 2003, con parere delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione il 20, 25, 26, 27
novembre 2003; il 2, 3, 4 dicembre 2003.
Relazione scritta presentata il 4 dicembre 2003
(atto n. 4489/A - relatore on. Blasi e on. Giorgetti).
Esaminato in aula il 9, 10, 12, 15, 16 dicembre 2003
e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2512-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 18 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 19 dicembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2003.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 30 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.