HOME APPROFONDIMENTI RASSEGNA STAMPA FORUM BLOG ANNUNCI RASSEGNA DIFESA
   

 

   

LEGGE FINANZIARIA 2004

 

 

LEGGE 24 dicembre 2003, n.350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(GU n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n.196)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

(Risultati differenziali)

 

1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da

finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600

milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni

debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il

livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui

all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo

complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad

interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004,

resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro

per l'anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da

finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto

conto degli effetti della presente legge, e' determinato,

rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di

euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per

le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato

e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in

315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni

2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'

determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000

milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e'

determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in

310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si

intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare

prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con

ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate

rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono

interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da

finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura

finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per

fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con

la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza

economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale

finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento

di programmazione economico-finanziaria.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di entrate)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i

quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota

e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo

d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella

misura del 3,75 per cento".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.

313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,

come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al

2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";

b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004"

sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la

formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato,

da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31

dicembre 2004.

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto

serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del

beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di

cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole e forestali.

5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui

all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla

seguente:

"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del

codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non

svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla

coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con

riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei

criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e

forestali";

b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:

"Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita'

dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui

all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte

eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare

corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla

quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti

diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c),

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando

all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o

soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore

aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di

redditivita' del 15 per cento.

3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al

terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e'

determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle

operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti

dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il

coefficiente di redditivita' del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai

soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d),

nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni

di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la

determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le

modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino

della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore

aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";

c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le

operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in

essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,

eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto

articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi

2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non

incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7

aprile 2003, n. 80".

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il

seguente:

"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le

attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di

servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,

l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta

relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento

del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta

afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione

del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la

determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le

modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino

della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore

aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:

"conservazione, valorizzazione,";

2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c)

dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 597," sono soppresse;

3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente:

"prevalentemente";

4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni"

sono soppresse;

b) il secondo comma e' abrogato.

9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di

euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno

2006, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228.

10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";

2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003

almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno

del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o

compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,

nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno

del 3,5 per cento";

3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5

per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"

sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10

per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,

con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla

differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o

compensi annotati nelle scritture contabili";

b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle

seguenti: "dai commi 4 e 5";

c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare

dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si

applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad

imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media

risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni

imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni

ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,

relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti

i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle

disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,

lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni;

b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni;

c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni";

e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,

relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono

preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito

accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello

dichiarato";

f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono

sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo

comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo

d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le

condizioni di cui al comma 4";

g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

"11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della

licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista

dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del

1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,

per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi

dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano

constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di

emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in

giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo

19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il

provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La

disposizione di cui al presente comma non si applica se i

corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50

euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate

prima della data di entrata in vigore del presente decreto";

h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a

5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore

a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:

"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:

"si sono avvalsi dei regimi forfettari";

i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di

approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i

soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di

separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti

titolari di partita IVA";

l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il

periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di

cui al comma 4".

11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui

diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'

pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte

eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il

Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico

aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime

aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle

seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio

comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;

percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di

100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela

dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del

totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al

contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle

strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003",

sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono

inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti

istanza di trattazione";

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge

28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23

marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio

1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per

cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi

decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga

esigenza.

15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero

del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi

di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno

2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al

41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si

applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5

dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni

di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la

occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,

e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di

costruzione.

16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno

2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del

valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25

per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto

pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro

l'importo massimo di 60.000 euro".

17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000

dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'

ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle

seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".

18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di

compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui

all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°

agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere

derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite

massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.

20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo

2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo

presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle

seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi

trenta giorni";

c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la

Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo

riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i

quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione

dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai

principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di

spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle

regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali

riferibili al loro territorio".

21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli

aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera

a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a

decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre

2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni

legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non

conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa

statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di

entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo

di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto

stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai

profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle

norme statali che disciplinano il tributo.

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le

regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti

legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa

statale vigente in materia.

24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio

2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2005".

25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.

342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite

dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta

sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma

deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di

versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente

secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel

2005 e 25 per cento nel 2006.

26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della

legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con

riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in

corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura

dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento

e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta

sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma

deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di

interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui

redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel

2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione

dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato

l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di

amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria

conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono

funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire

funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'

bancaria conferitaria".

27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25

e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,

alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al

decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 22 ottobre 2001, n. 408.

28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito

complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali

citati redditi di terreni e da abitazione principale,".

29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli

interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,

possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche

in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'

essere superiore a 15.000 euro.

30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata,

comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33,

comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni

caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il

soggetto attuatore.

31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e

successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie

riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano

anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali,

filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute

senza fini di lucro.

32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:

", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla

revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004,

previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di

pubblico interesse".

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle

norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento

dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre

2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle

annualita' di imposta 1999 e successive.

34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite

dalle seguenti: "33 unita'".

35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di

monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento

del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per

la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare

prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere

dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.

36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi

corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni

per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non

siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui

all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio

di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri

delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del

tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge

devono essere riversati allo Stato;".

37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:

"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:

"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",

anche mediante iscrizione a ruolo,".

38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana

e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e'

autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le

disponibilita' di cui al presente comma sono destinate

prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di

crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla

legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede

principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente

comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per

l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988,

n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,

n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti:

"produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le

seguenti: "compresi i grossisti".

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'

sostituito dal seguente:

"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas

per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le

imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita

ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi

liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni

delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,

ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di

energia elettrica".

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti

edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con

decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale

attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che

la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'

comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta

relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo

conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di

pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per

ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di

imposta.

42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi

per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio

indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12,

comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di

definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e

la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo

12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio

1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi

della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla

data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni

di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre

1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre

1981, n. 692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi

rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta

in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono

state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento

entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:

a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la

definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli

articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma

restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare

entro il 16 marzo 2004 e' pari:

1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo

rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le

persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i

versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro

per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i

versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme

di 3.000 e 6.000 euro;

b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma

riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e'

consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle

dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1

del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8

della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato

la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo

9 della medesima legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di

cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di

nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per

i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31

ottobre 2003;

e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate

dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente

legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con

esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte

sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al

contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata

la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di

accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o

integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo

54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi

alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o

integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro

la prima data di pagamento degli importi per la definizione o

l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con

esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a

rimborso di quanto gia' pagato;

f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del

presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre

2002, n. 289;

g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31

ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,

comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle

disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni

originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo

precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle

dichiarazioni integrative presentate.

45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge

27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e

delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente

legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo

2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.

Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in

applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le

persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la

somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in

tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo

periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato

dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326.

46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica

e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore

della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti

pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture

private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle

dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'

all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di

entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi

termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme

dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso

articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in

particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata

legge n. 289 del 2002.

47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli

articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche

relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per

il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre

2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di

cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita'

detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le

seguenti disposizioni:

a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate

nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31

dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a

tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi

periodi previsti dalle vigenti disposizioni;

b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le

attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti

ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta

successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai

fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;

c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato

entro il 16 marzo 2004.

48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di

contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i

quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono

ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti

al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,

non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali

di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e'

stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al

contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro

il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in

vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili

per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi

dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando

la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui

al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in

vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i

termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di

accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione

delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il

perfezionamento della definizione di cui al citato decreto

legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al

contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.

49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite

dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di

entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,

pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia

intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono

versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate

anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari

importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute

superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro

il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono

calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.

50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni

degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via

telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono

rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero

dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle

entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del

decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in

vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia'

effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed

adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi

dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle

medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,

ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di

accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle

sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di

constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,

lettera a), numeri 1) e 2).

52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di

reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno

dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti

dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non

sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma

5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla

definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai

sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le

percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,

previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi

adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di

settore, ovvero dei parametri.

53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:

"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno

2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di

euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione

entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al

primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,

con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle

allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5

agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".

54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il

comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui

all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante

trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da

parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei

ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo

scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione

di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono

conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e'

tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese

su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori

commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma

digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa',

possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti

gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la

cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un

notaio".

55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"

sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per

grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono

sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15

per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro

anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87

per ettolitro anidro".

56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento

dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito

dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale

copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53

dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di

imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta

successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per

ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui

all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti

impianti di distribuzione di carburante.

57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito

dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono

inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista

dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale e per le relative pertinenze,";

b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite

dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione

prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,

concorrono".

58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i

contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate

provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in

base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno

1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei

contribuenti.

59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le

parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono

sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti,

nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di

affari non superiore a cinquantamila euro".

60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi

dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della

Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti:

"nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,

lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i

predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento

della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma

3-bis e' inserito il seguente:

"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della

trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a

carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna

dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico

Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti

dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei

compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione

di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT

nell'anno precedente".

62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8

dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di

euro.

63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di

registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma

5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del

10 per cento.

64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.

448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:

"100 milioni di euro".

65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle

seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la

provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di

Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Lecco".

66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,

lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito,

limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.

67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da

decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli

idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di

poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di

argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica

l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle

disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della

Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della

Commissione europea.

68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:

"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da

parte della Commissione europea".

69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo

comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota

destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui

a decorrere dal 2004.

70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il

funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo

che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai

dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e

contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia

superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio

precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente

alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per

ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'

italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella

distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del

sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle

opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai

corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi

dell'attivita' didattica.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale

italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per

il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da

essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al

fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente

incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive,

procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato

per ciascun ente.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di

programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e

private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare

ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse

strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche

l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali

programmi e attivita'.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori

strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere

accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi

comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi

didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure

professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per

l'attuazione delle politiche comunitarie e per

l'internazionalizzazione delle imprese.

5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario

annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale

dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad

accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in

collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi

speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema

satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della

legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del

decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il

2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli

fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5,

del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e'

incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a

quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200

milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la

proroga delle missioni internazionali di pace.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare

al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del

Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione

alle competenti Commissioni parlamentari.

10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma

5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla

estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, societa',

persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le

seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex

Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre

2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006

per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento

della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre

2003.

11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici

fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per

essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di

base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni

effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31

dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del

Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo

dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima

di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita'

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'

delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento

della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero

dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle

operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni

pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'

e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.

15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del

perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni

pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato,

l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero

dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo

dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo

modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,

le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli

organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad

eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di

servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per

finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario

possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle

aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di

cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,

solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento,

agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,

l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le

cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a

un'attivita' patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con

corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di

mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da

un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre,

indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da

garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni

e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni

pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato

articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma

consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla

normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di

effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di

bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono

disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della

Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la

manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati

sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il

recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature

tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad

utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei

limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti

mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla

realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo

appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti

concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di

impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi

pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui

concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli

investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche

anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a

favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della

legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani

urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse

regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla

valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono

ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti

rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al

ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede

istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione

specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il

bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si

effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente

l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di

esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono

disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

sentito l'ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e

nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli

articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da

16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi

individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli

indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'

autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa'

direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le

quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della

citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati

e di una commissione per la gestione.

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede

mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo

di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.

289.

24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991,

n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze

economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore

dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge

13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile

1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio

2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro

per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi

dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti

locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7

dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23

dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA

spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa

vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti

territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in

cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di

compartecipazione.

26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di

Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori

restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di

cui al comma 25.

27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni

e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle

unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio

associato di servizi.

28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di

utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con

l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per

spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalita' di

cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,

ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura

non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera

o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori

connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a

carico degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero

dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e'

autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario

anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui

all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere

presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95

per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto

ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF,

quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'

a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta

formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e

delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto

legislativo n. 56 del 2000.

31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e

delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e

Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme

previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale

all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali

risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.

32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a

carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli

adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del

decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti

delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei

predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello

del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra

Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3

agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4

dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,

nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione

del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al

comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del

finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra

Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3

agosto 2000, di cui al comma 32.

34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi

che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a

qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni

singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate

dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre

2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,

pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso

programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo

49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in

misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui

all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.

244, e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei

comuni.

36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000

abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,

fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime

finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale

ordinario per gli investimenti.

37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di

debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato

conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di

imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli

anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.

38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2003".

39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'

istituito, nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 -

Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori

esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la

cui dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli

stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unita'

previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La

ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli

affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale

del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla

Corte dei conti.

40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il

quinto comma sono inseriti i seguenti:

"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero

ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di

cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero

degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al

competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e

delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici

consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta

Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata

del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure

previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione

degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto

versamento viene data comunicazione, a cura della competente

direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento

del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio

centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".

41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono

soppresse.

42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono

inserite le seguenti: "di ciascun anno".

43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni

per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per

semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di

cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle

procedure amministrative relative alle organizzazioni non

governative.

44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo

febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per

l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force per

l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e'

autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di

3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di

apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del

Ministero della salute".

46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005

gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla

contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da

destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della

produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2

per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di

euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal

2005.

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per

l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale

in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro

per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005

con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e

di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei

Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal

primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di

200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio

del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive

modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento

alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa

nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in

campo internazionale.

48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri

contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di

cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui

all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.

468.

49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed

enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri

derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'

quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al

personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai

sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In

sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo

47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i

comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative

risorse e alla determinazione della quota da destinare

all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto

massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma

46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.

50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio

contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo

periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai

fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di

cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre

2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le

regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate

dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,

come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti

locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del

trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad

esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre

1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro

tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli

enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il

mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli

anni successivi, sara' effettuata una riduzione sul trasferimento

nella misura del 10 per cento annuo.

52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in

relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa

sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto

stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno

2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far

fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale

2002-2003.

53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,

comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i

Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto

divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a

figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non

sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie

protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni

autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di

entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con

la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto

legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel

limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le

assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed

istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla

data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad

applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui

all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal

fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al

trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti

risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le

universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni

autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio

2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,

e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente

legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio

sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e

autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del

14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in

vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma

si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,

anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni

pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di

200 unita'.

54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive,

motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento

delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti

disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello

Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici

non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui

all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente

ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale

fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno

stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280

milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la

procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni

richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di

apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito

delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e'

prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a

compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni

internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,

alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile,

alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore

della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e

ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei

vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei

vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore,

primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e

dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione

comparativa a professore universitario. Sono altresi'

prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da

parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in

correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente

operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e

dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva

restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo

di polizia penitenziaria.

56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e'

comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari

dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita'

statale.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o

dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere

collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento

penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche

se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della

presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,

dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino

del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge,

per un periodo pari a quello della durata complessiva della

sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali

divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il

medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto

diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano

ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e

procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle

relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in

attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n.

508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia

nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,

degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei

Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la

disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le

regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio

sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al

comma 60.

59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile

di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la

Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere

personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180

unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione

pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali

specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale

in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo

determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il

personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino

alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito

in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una

graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004,

assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni

per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del

presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3

milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a

1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di

cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative

all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.

225.

60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo

accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede

di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni

regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di

stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato

per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle

procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta

eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario

nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle

cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto

conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione

demografica, dei profili professionali del personale da assumere,

della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle

spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio

sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente

assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al

ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una

percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto

dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,

comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato

del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto

alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce

demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale

devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di

stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti

di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui

al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30

giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino

all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le

province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che

non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per

l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,

previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al

passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il

cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della

mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con

decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono

individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,

volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo

indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente

comma.

61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di

personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004

sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un

anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di

valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore

ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e

successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa

dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16

gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel

rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a

71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di

pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo

tra le amministrazioni interessate.

62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della

giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati

ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con

contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi

dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il

Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi

fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi

dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,

puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni

di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le

convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai

conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo

indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui

all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e

delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di

personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con

il personale interessato alla predetta conversione sono comunque

prorogati al 31 dicembre 2004.

64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e

dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo

34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al

31 dicembre 2004.

65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono

avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto

previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa

previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo

determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato

nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,

non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno

2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano

applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali,

fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non

abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si

applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale

infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto

scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle

straordinarie esigenze operative del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di

personale civile con professionalita' nei settori socio-educativo

tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di

mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure

l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo

determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2004 e 2005.

67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie

nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto

per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti

suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,

quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del

personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in

posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi,

questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la

ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite

con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui

all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad

invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio

previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo

previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente

periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di

mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino

da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro

provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del

personale con contratto a tempo determinato e' stabilita

dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni

contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore

di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le

universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte

comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per

l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al

miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui

oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti

o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento

ordinario delle universita'.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle

procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad

ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici

con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una

riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a

quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui

all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie

politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento

della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di

finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal

Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei

fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette

amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze

armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani

previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.

448.

70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri

ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri e'

autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno

2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di

carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490

unita' nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione

ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma e'

inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del

Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali

concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a

concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate

eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti

ordinari.

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto

amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi

regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono

avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle

vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di

mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del

personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici

interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle

amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni

sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con

il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale

ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni.

Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni

possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del

demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma

5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad

altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio

presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre

amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con

decreto del Ministro per la funzione pubblica.

72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le

maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al

personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla

Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive

modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,

n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,

si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete

esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze

armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi

di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei

trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8

agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo,

ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.

121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze

passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente

comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con

i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le

norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di

procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle

gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche

alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre

1989, n. 425, e successive modificazioni.

74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la

domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia

giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini

dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di

trasferimento di sede.

75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale

appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso

le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o

in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,

comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra

istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima

fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di

viaggio aereo nella classe economica.

76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare,

limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in

deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,

direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita'

socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di

20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro,

riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli

stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti

dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate

in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1°

dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,

non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva

stabilizzazione occupazionale.

77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di

cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui

all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed

al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal

decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del

Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera

direttiva, posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31

dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,

nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere,

ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella

posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono

rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto

personale. Al predetto personale e' attribuita la decorrenza

economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata

in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati

maturati prima del 1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la

rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal

predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di

diritto con compensazione delle spese di lite.

79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di

legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura

generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del

Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte

dei conti centrale e la relativa Procura generale compete

l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il

periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte

d'appello di Roma.

80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e'

determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro

dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio

dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione

dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da

apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del

1978.

81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti

economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di

seconda lingua prevista per il personale di magistratura

dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita

dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata

in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.

82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'

autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro,

e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove

convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per

l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a

lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella

disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di

50.000 abitanti.

83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303, e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)

- 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e

contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle

alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al

quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane

connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al

Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4,

comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e

successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita'

terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della

prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze,

definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione,

l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle

informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli

indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione

antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive

modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre

amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla

droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze

stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al

Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in

attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle

azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente

altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri

di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni

statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,

che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".

84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole:

"Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti:

"Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".

85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con

eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".

86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85

si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni

organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'

emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo

2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per

assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora

concluse.

88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni

vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal

dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello

svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a

norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale

di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui

all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere

disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei

criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono

ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno

ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti

di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi

di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero

quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque

classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con

almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche

disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto

rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di

scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di

scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o

sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o

il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti

alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate,

anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma

1".

89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste

dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,

gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di

specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,

destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti

a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai

ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002,

prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma

sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da

individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio

destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a

classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in

possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno

agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il

trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli

interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi

richieste, d'ufficio.

91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano

straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento

delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto

2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo

1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a

decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro

per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e

per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica

superiore e per l'educazione degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema

di istruzione.

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento,

nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai

sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati,

altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo

medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di

istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni

iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali

continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi

rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9

marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,

comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della

gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

(ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla

lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della

gestione artigiani.

96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi

complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004

in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95,

lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al

comma 95, lettera b).

97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono

ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui

all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui

al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro

attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato

dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati

anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di

2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza,

rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,

dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:

"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".

99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in

fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di

agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero

23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia

dello stesso che e' posto a carico del committente".

100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

182, e' aggiunto il seguente comma:

"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo

comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio

dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente

all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente

articolo".

101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro

del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale

per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e

detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a

40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare

all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,

comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di

15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da

destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e

tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che

istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di

accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,

destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i

cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali

destinati a soggetti privi di lavoro.

102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,

sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di

previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente

superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito

dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma

5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'

dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al

predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti

dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme

pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad

integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese

quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive

modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,

nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti

pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto

speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad

esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di

previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il

personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale

addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,

prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo

complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare

inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al

primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti

contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione

dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di

cui al comma 101.

103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e

102.

104. In relazione alle competenze riconosciute alle province

autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle

relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per

gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad

euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal

1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per

ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo

periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere

sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale

dell'INPS.

105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della

paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'

inserito il seguente:

"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti

alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori

fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a

richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente

non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella

stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la

propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un

posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e

previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso

devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla

domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera'

disponibile ai fini di una nuova assunzione".

106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della

paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le

parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali,"

sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali

classificati,".

108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una

dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni

successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei

cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa,

proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi

negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari.

110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono

utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione

e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione

abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione

principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.

111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle

disponibilita' di cui al comma 108:

a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore

degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al

comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione

dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio,

nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi

interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;

b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone

speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono

alla determinazione della base imponibile dei percettori.

112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e'

condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune

sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi

stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla

condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri

immobiliari.

113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere

stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo

complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello

massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo

determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui

territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto

dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e

dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di

disagio abitativo.

114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione

delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non

puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla

locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione

di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque

anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere

esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del

conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui

al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per

cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.

115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112,

possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri

di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai

contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche

differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli

interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.

116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le

politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21,

comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato

dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004

per le seguenti finalita':

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e

disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9

gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di

handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un

importo pari a 67 milioni di euro.

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116,

limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati

previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla

formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai

contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,

lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.

119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21

aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo,"

sono soppresse.

120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che

abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del

decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le

disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18

febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8

agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono

operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita'

fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti

sociali costituenti.

121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita'

civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima,

fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere

difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle

aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con

l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a

carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il

trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non

configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla

competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.

545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e'

soppressa.

122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento

immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo

14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta

e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da

essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito

dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli

articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui

al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione

del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa

imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e

24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma

comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al

relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e'

annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo

decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel

terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le

cessioni sono considerate operazioni imponibili".

123. L'efficacia delle disposizioni del comma 122 e' subordinata

alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione

europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del

Consiglio, del 17 maggio 1977.

124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo

41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per

cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30

per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50

per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum

deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento

del valore di tutte le quote in circolazione".

125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo

studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,

previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da

identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia

(IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di

alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla

Fondazione IME, per l'anno 2004.

127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza

ospedaliera con l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica

avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli

operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5

milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla

realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di

Torino.

128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo

svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il

limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal

2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri

derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui

alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al

reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i

soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare

contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di

attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura

finanziaria di cui al presente comma.

129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.

285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48,

dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti:

"nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle

finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di

regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del

Consiglio dei ministri" e' soppresso.

130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano

con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la strada

statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite

d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.

448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ",

nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento

trasfusionale o con idrossiurea,".

132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data

del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici

previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo

1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le

disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La

disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che

hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono

sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano

valide le certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere

relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133,

valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro

per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236.

133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,

della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono

estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro

e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente

dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le

unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del

comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta

in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31

ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla

normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta'

di acquisto".

135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20

gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma

2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre

2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:

"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle

seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e

2004".

136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20

gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma

3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre

2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere

derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite

di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la

medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.

137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite

massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far

carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di

cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,

puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie

preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non

utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le

parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite

dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e

nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del

Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati

alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori

produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di

lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di

trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di

mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni

di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche'

concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti

trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in

sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei

trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si

applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il

lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione

nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal

trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra

indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato

di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere

avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del

lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione

professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti

regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un

livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello

delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento

di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di

essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo

frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa

integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione

ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non

accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.

Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione

guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del

trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il

diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o

previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia'

maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo

del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di

formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50

chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in

ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte

le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il

presente comma.

138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,

n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.

172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31

dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre

il 31 dicembre 2004";

b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le

imprese dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle

seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del

rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non

superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso

settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso

stabilimento".

139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla

base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente

disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.

140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002,

n. 166, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si

realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui

o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per

la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci

alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno

quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese

preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione

dell'evento".

141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle

comunita' montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5

milioni di euro quelli destinati alle province.

142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria

costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le

province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli

effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di

extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,

n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del

predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle

funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle

finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in

relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di

previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli

andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal

decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque

milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni

sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale delle

aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.

144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo,

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto

2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto

I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,

sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico

Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di

euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore

dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione

liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di

Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire

alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo

dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di

risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis,

comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1

dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive

modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle

condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.

146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la

piu' efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale,

nonche' al fine di rafforzare significativamente i risultati

dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto

dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere a tempo

indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C

che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un

tirocinio teorico-pratico retribuito.

147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche

amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34,

comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano

state interessate da una rideterminazione o da una diversa

distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,

all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni

pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti

di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non

superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al

31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti

percentuali indicati.

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai

propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la

protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad

avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con

convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione

nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso

personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri

continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.

149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.

127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione

di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi

pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente

costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e'

pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A

decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di

previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione

dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota

del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle

sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni

provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le

violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' destinata, limitatamente

all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le modalita'

previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo

percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed

aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del

lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale,

delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili

per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse

e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'

istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di

funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a

decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del

Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze

informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite

l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni

parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione

del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo

stato di previsione.

152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle

Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per

l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del

Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le

unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro

dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale

del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla

Corte dei conti.

153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed

efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni

istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche

dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in

incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa

di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed

euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di

posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di

vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai

vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e

2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i

relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti

posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale

misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del

concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con

decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del

concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con

decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre

2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre

2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate

in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di

programmazione ed approvazione.

154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge

26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno

2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.

155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno

2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a

decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al

riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio

2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della

Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica

inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale

dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai

sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per

l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti

normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del

personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle

Forze di polizia.

156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel

progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale

specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle

percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse

di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed

amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20

giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro

da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di

contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore

operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del

settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto

dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al

personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio

presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la

contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono

incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al

trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e

dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita'

dell'attivita' di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita' appartenenti al

profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni

corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione

economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con

progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del

settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli

oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di

282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.

158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma

54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli

ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F

allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono

essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in

ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi gia' emanati in

applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive

modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla

dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della

predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati

nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12

novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti

ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi

dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo

50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal

servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli

agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per

qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei

sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure

autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della

giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette

assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa

graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in

deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,

n. 443.

159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri

e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento

delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze

diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere

dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero

degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,

al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio

centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni

parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione

del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo

stato di previsione.

160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il

comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge

25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo

7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.

499, dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti

pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti

stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle

politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse

strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio

1999, n. 165".

162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato

in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle

collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge

27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota,

stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze".

164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni

di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre

1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento

dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi

incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196

dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle

somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di

controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita

degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma

99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei

risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni

definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e

del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio

dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il

perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio

decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali

risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma

2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e

finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria

rispetto al previgente sistema";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo

modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad

appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica

e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di

cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di

produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di

contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di

erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare

a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli

Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".

166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e

successive modificazioni, e' abrogato, ad eccezione dell'ultimo

periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e 7. Il comma 6

dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma

1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono

abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano

rilevanza nazionale";

b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le

seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i

parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e servizi

comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".

167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono

inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";

b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.

168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i

principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";

b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.

169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono

inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il

secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 e' abrogato.

170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per

l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta

qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,

aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e

dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono

soppresse.

171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad

utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla

CONSIP Spa.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il

rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso

proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su

specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di

approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro

consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie

imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

Art. 4.

(Finanziamento agli investimenti)

1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio

radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del

relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio

idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per

l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in

tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente

interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150

euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di

spesa di 110 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto

alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o

detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o

la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'

corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,

praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al

servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°

dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il

limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso

dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e

fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della

detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale,

il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del

primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei contributi

statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non

puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale,

con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o

indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei

confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o

noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione

che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori

di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via

cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione

via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato

dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'

incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il

solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori

10 milioni di euro.

6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive

modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di

circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda

punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e

trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate

dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel

limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.

7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per

ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della

convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di

produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della

legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei

seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet

della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento,

pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con

indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e

video delle sedute.

8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel

settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge

16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5

milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate

alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel

Paese.

9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese

relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le

tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC

ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli

strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni

nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del

progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono

disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,

emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre

2002, n. 289.

10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di

30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo

speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura

delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei

ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per

l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione

necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da

parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un

reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno

d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro

i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le

modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti

reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti

requisiti, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo

anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di

organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'

cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.

11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di

ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche'

il personale docente presso le universita' statali, possono

acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella

didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a

disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I

benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa

apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi

informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non

regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le

modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal

presente comma.

12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle

fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal

Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto

elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di

2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10,

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate

all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio

2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al

fondo stesso".

14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del

credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo

151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le

necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di

adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191,

assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed

autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la

liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione

dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti

dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma

1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385.

15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al

comma 52, le parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta

tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e

di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del

comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione

all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di

cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre

finalita' fino al 31 dicembre 2006".

16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere

sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25

ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della

medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in

essere rate di mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento

della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora

anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per

importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in

quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30

giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate

degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.

68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n.

118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di

competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative

al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento

impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".

18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67,

comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle

relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8

luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono

trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66

della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18,

e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche

agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi

contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle

imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le

calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2

della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere

sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602.

21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il

comma 15 e' inserito il seguente:

"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali,

ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2

dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze

di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al

comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".

22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il

comma 17 e' inserito il seguente:

"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal

comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,

del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere

consentito fino a venti rate trimestrali costanti".

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge

29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di

interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e'

fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della

rateizzazione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in

riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003"

sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".

26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e

sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la

sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un

milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per

gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico

operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali

che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di

svolgere attivita' di pesca o di allevamento.

28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del

decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento

assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui

all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del

17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere

trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima

regione.

29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti

dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli

interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio

1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle

province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste

dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura

adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al

comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2

della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e'

approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per

l'anno 2004.

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi

infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno

quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e

di 50 milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita'

risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di

ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai

commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove

risorse idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31

presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio,

al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi

entro il 30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e

forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce

il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in

relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella

realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con

gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma

nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma

comprende:

a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel

"programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21

dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con

delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle

procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui

all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli

interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse

idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e

delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma

35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai

singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d),

previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli

gia' inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la

gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di avanzamento

delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli

interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di

programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla

progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo

strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e'

assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione del programma

delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui

alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,

approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive

modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto

legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il

95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le

funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine e' attribuito alle

stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma

2, dello stesso decreto legislativo.

39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni

interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un

contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

2006.

40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni

interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti

alle province di cui al comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni

possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni

speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio

montano.

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli

interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e

successive modificazioni, nonche' quelle previste al punto 2 della

delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui

all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,

sono trasferite all'ISMEA.

43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo

Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che

risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche' nei relativi

rapporti giuridici e finanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle

risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di

cui al comma 43.

45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo':

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia

a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie

imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a

medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese

operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva

cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori

nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95

della Commissione, del 7 luglio 1995.

46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche

produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari

di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di

euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la

istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni

biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti

tipici e di qualita'.

47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in

materia di:

a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti

agroalimentari;

b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e

biomedici;

c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;

d) genomica funzionale e proteomica.

48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita'

degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la

massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre

universita' o con istituti di ricerca.

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione

ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci

indicazioni di provenienza costituisce reato ed e' punita ai sensi

dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la

stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari

dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine

e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,

figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il

prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono

commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana

per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita

al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata

sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del

contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a

ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa

indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo'

essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta

indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made

in Italy".

50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle

operazioni doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso

l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee

apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca

dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da

quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il

trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante

interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati

personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui

esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a

dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in

numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7,

comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di

240 giorni di missione continuativa nella medesima localita',

previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n.

417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del

citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma

53.

51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di

merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi

comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi

destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela

del "made in Italy".

52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e'

disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed

il comandante generale della Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000

euro annui a decorrere dall'anno 2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la

specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere

con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in

una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a

contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a

carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed

il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico

ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo

diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'

affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di

cui al comma 54.

56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l),

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo

della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al

comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore

dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di

finanza.

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo

"sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di

importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle

attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni

diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico

doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica

dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle

amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei

rispettivi procedimenti ed attivita'.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i

Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti

amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni

doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le

amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una

durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo

2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un

apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30

milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal

2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna

promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche

attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o

l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci

integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi

della normativa europea in materia di origine, nonche' per il

potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico

particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei

mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di

apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi

periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale

vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio

nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni

organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto

formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non

superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta

prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma

5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28

settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi

restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico

complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il

riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun

emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per

l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

novembre 1999, n. 469.

62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede

alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari

italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".

63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine

e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite

con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle

attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e

forestali e per le politiche comunitarie.

64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di

contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli

interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla

luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e

dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della

guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di

ulteriori 530 unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei

posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante

l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3

di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5

milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e

32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, dopo la parola: "Livorno," e' inserita la seguente:

"Manfredonia,".

66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza

del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con

uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del

Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto

previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni

di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di

salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i

requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad

effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di

giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in

materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari,

l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei

prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei

decreti di cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa

da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei

prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei

decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia

stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di

cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e'

istituita dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione

con la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano

e del made in Italy, con sede in Roma.

69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in

Italy ha finalita' di valorizzazione dello stile italiano, nonche'

obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle

produzioni italiane di qualita'.

70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa

pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a

valere sulle risorse di cui al comma 61.

71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"per gli anni 2003 e 2004".

72. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito,

senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale

anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in

materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed

intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a

contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro

le pratiche commerciali sleali.

73. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari

esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della

giustizia, sono definite le modalita' di composizione e di

funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la

rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle

politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli

uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli

uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti

uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e

delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese

nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla

contraffazione e alla concorrenza sleale.

75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5

milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un

fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per

la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta'

industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali

sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.

77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono

stabilite dal decreto di cui al comma 73.

78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa

pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per

l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle

dotazioni del fondo di cui al comma 61.

79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'

produttive segnala all'autorita' giudiziaria, per le iniziative di

sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di

proprieta' intellettuale.

80. L'autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto

dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o

distribuzione, la violazione di un diritto di proprieta'

intellettuale o industriale, puo' disporre anche d'ufficio, previo

assenso dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,

il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la

distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta

salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e'

proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il

termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del

provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto,

nella Gazzetta Ufficiale.

82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge

25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate

di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di

internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale

promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a

queste collegati.

83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle

attivita' di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro

delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5

marzo 2001, n. 57.

84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo

23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:

"delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle

seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di

beni e di servizi".

85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",

nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.

215, disposte in attuazione del 5° bando".

86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi

dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,

per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni

di euro annui.

87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17,

comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite

di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.

88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli

interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai

sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale

carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze.

89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate

dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma

dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i

rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni

interessati sono disciplinati da apposita convenzione.

90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge

27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli

eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti

agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di

tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis

dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,

che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni

1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le

modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo

9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica

entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal

2004.

91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di

ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali

e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il

Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con

contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono

stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli

interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge

23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono

autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5

milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due

ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere

dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la

Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del

Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti

autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2006".

93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti

di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui

all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura,

rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.

94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario

di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto

mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento

della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute

piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della

medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,

n. 219, e ne cura l'esecuzione".

95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili

danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge

26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il

coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio

1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione

di euro a decorrere dall'anno 2005.

96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione

di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti

delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della

legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno

quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto

idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2

maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di impegno

quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n.

433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le

seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi

nell'intero territorio regionale,".

99. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo

comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli,

iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti

fiduciari per il finanziamento degli studi.

100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato

alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari

concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti

all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo'

essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di

mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree

sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti

prestiti fiduciari.

101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia

Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10

milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato

anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti

pubblici e privati.

103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2

dicembre 1991, n. 390.

104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il

riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione

di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo

per l'anno 2004 di euro 250.000.

105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di

contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,

dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,

dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo

9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa e'

autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e

stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla

data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A

tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a

Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli

istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta

giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale

contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere,

con spese legali compensate.

106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto

produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per

gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da

Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e

comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di

minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di

imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi

e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli

cofinanziati dalle regioni.

107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse

del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare,

esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese

produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo

le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di

minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle

passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la

ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di

cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo

generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere

condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per

configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della

Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti

di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese

operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali

in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione,

trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati

nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e

grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e

comunitaria.

110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi

di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare,

il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della

partecipazione al capitale.

111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106

a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e

di 45 milioni di euro per l'anno 2005.

112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione

dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di

programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o

statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei

lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese

medesime.

113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una

dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto

di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali

due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a

livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il

presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il

medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali

di gestione del Fondo.

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al

comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi

interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in

attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione,

contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui

al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante

norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle

seguenti: "cinque anni".

117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti

dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai

sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal

capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa

convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.

1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare

la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di

crediti delle societa' per azioni interamente partecipate dallo

Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma

3-bis, la societa' interessata stipula apposita convenzione con

l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di

un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico

di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa

esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate

competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio

della societa' che l'ha richiesta"".

118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi

del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale

remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni

di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali,

dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile

1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del

debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 112.

119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e'

ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e

i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli

stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la

restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i

concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue

degli atti.

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112.

121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,

concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate

precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici

finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle

seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a

concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base

di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto

conto dei costi diretti e indiretti del servizio".

122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano"

sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla

lettera b) del comma 7 del presente articolo,".

124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del

presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico

bancario".

125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:

"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al

demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da

diritti di uso civico".

126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite

le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai

farmacisti".

127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";

b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:

"TS";

c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle

seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o".

128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla

presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui

all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito

un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile,

previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma

1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento

aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse

confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27

dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti

d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della

predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.

130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle

esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di

incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi

finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole

misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della

spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa

le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla

base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma

2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i

risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle

attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati

nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di

programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel

2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,

ricerca, acqua e rischio idrogeologico";

b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite

dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa

localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato

complessivo di impiego delle risorse assegnate".

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio,

revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di

programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono

inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate

alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che

sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la

concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1,

lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto

della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto

da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione

del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo

2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a

quello nel quale e' stata presentata l'istanza di cui alla citata

lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla

lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del

2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo

sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si

applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai

sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),

ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.

443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle

concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano

un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera

stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere

accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano

economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la

realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le

risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma

7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella

misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato

unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i

soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di

finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da

Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca

europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati

all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti

da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE

deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita'

di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti

finanziatori.

136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano

economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di

approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso

dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non

sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto

finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa

alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135,

il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore

originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore

e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario

per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio,

per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono

destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei

confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il

debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al

rilascio della nuova concessione.

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione

degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese

possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono

determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al

comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano

economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il

metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di

prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi

precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di

produttivita', prefissato per un periodo quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa

altresi' riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard

prefissati per un periodo quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del

differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito

nel piano finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da

mutamenti del quadro normativo;

d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo

ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle

risorse, sostenuti nell'interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel

comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da

sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle

ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della

tariffa non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente,

la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il

sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e

degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre

2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.

144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale

per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui

all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in

70 milioni di euro.

145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge

28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini

dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143

e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera

ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La

presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile

ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente

assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere,

entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione

della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando

richiesti dalle vigenti disposizioni.

146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e' sostituito dal seguente:

"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia

fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore

al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto

di ribasso superiore al 20 per cento".

147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e' inserito il seguente:

"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e'

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita'

anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo

garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le

eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei

quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei

confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La

mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina

la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte

del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la

concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia

copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano

anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°

gennaio 2004".

148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare

infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per

l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e'

autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno

2004.

149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che,

ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive

disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente

generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare

complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto

a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota

finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto

dell'ultimazione dei lavori.

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta

giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli

accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui

all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano

stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999,

n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,

comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla

rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il

presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune

interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di

programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle

disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del

comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla

realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.

443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1°

agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo

del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare

efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di

gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi

centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui

rilevanza culturale trascende i confini nazionali".

152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre

1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e,

contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono

soppresse.

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture

aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,

n. 139, e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni

di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento

(CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al

meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal

dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di

euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del

contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da

parte della Commissione europea.

154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse

applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del

contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre

1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a

valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio

1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il

completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del

settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5

agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di

beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali

servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti

di leasing operativo ai sensi del comma 156.

156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato,

volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali

servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di

leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa

vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione

sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa e'

preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni

oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari

dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.

157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e

produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito

un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33

milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le

modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota

parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei

maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di

IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per

i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte

sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi

sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono

essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7

milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno

2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le

opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle

comunita' locali.

159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di

ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in

conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e

fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo

di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,

sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma

101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le

tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonche' dei

destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.

160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca

avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture

specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione

scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente

istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di

euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione

di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto

nazionale per la fisica della materia (INFM).

162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi

dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata

la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo

ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di

Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.

164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere

ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni,

congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita'

editoriali.

165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al

recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici,

architettonici e museali di particolare pregio o significato e

interesse storico, sociale o culturale.

166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro

nazionale di studi leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000

euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in

particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e'

assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di cui

all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28

ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31

ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30

milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un

policlinico universitario.

168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza

nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per

consentire iniziative di collaborazione e partenariato

internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della

legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro

600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2,

comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni

all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative

modifiche si applicano i tempi e le modalita' di cui,

rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre

2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003

della Commissione, del 3 giugno 2003.

170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli

anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita'

per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388.

171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei

sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto

corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni

di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,

senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e

corrispettivi, modalita' di attuazione, ivi compresi la

realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche

infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di

informazione all'utenza.

172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in

sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio

universale.

173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.

353, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni

sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni

edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata

per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici

nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti

civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta

realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli

strumenti urbanistici vigenti a tale data".

174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del

Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il

termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato

articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo

di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui

all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste

dal comma 3 del medesimo articolo 57.

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e

dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di

impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la

decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti

nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni

legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento

di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni

finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche

amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita'

nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione

di investimenti. La quota di concorso e' fissata con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il

Ministro competente.

178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e

alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata

in vigore della presente legge.

179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,

dopo la parola: "disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1°

gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente

articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse.

180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle

seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della

Fiera di Padova".

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle

imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di

comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per

cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa

delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'

di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire

il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95

milioni di euro.

182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal

bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta

sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque

essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella

relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta

utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni

pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero

stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non

distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad

eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni

senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per

una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli

diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il

nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad

incentivarne l'acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni

o di servizi;

g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di

prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle

caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe'

finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di

elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate

dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose

esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e

degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le

societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o

che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o

altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al

regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito

imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta

non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro

titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di

imposta successivo.

185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della

carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono

indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte

non spettante si rendono applicabili le norme in materia di

accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste

ai fini delle imposte sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28

dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal

1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di

stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in

concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima

di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi

previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.

250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita'

di trasmissione.

188. I termini finali per il completamento degli investimenti che

fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,

n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria

relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria,

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati,

rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i

soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre

tranche.

189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188

e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.

190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria,

per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle

emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a

carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare

le domande entro il 31 gennaio 2004.

191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;

b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui

anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi

e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di

un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato

con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi

riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14

aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il

disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.

289".

192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere

finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali

finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito

esistente della societa' stessa.

193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo

periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono

sostituite dalla seguente: "inclusi".

194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari

incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno

1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati

nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle

scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno

tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti

interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati

rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e

n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,

mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento

del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,

aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore

importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per

quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002,

maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario

praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari

importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre

2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e

maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario

praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di

pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno

2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle

scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui

al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per

l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti

dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica

della loro validita' da parte del CONI e dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una

sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta

l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del

concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento

delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore

nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la

cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei

citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si

estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione

prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi

concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi

dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica

sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per

il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti

sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e'

pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle

scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato

dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di

riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della

lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai

decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e'

consentito versare il residuo debito maturato a titolo di

integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento

degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni

2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di

pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun

anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata

nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata

decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari

dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della

fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore

nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei

concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle

ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a

titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito,

quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal

presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei

decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad

essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il

seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera

b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e'

stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,

e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1°

maggio 2004".

196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "pari al 30 per cento".

197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto,

in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle

societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".

198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni

debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli

importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di

cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i

versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due

rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre

2004 e al 30 aprile 2005.

199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198

comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di

ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.

200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio

di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2,

che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani

sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di

eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con

contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta

pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a

tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro

per dipendente.

201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile

limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al

numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente

risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:

a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione

europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della

societa' sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre

anni precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per

l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;

c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi

tributari.

202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre

alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante

ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini

del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio

2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro

il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5

milioni di euro per l'anno 2005.

204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti

istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei

programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione

sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.

205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il

comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per

i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione

all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250,

nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i

relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51,

comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche'

relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali

aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali

aeroporti nazionali,".

207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai

vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per

gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.

208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni"

sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le

disposizioni";

b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di

agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di

dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale,

la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".

209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo

2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui

all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la

somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005

e 2006.

210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della

legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono

sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003".

211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni

attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in

particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la

concessione dei contributi.

212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro

per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare

all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino

in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.

213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle

piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della

Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto

merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da esse

acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione

ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.

214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono disciplinate le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli

importi dei contributi di cui al comma 212.

215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali

della nautica da diporto e' istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con

dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per

l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.

216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di

contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle

imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali

dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio

fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.

217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono

definite le modalita' di assegnazione dei contributi.

218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e'

effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie,

finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico

dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita'

di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna

societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro delle attivita' produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per

l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione

della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il

Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio

decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni

direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore

inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati

finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e

non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1,

comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive

modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo

ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia'

quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il

collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un

pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";

b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con

il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto

concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite

dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per

quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono

affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle

disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il

seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono

partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";

c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche

agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze

in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione

delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione

della partecipazione".

219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle

seguenti: "puo' essere effettuato anche".

220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione

di alienazione" sono soppresse.

221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il

comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma,

numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente

partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di

Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo'

cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".

222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono

sostituiti dai seguenti:

"1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal

comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a

mezzo di societa' controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere

inferiore al 60 per cento".

223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.

560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di

proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4

marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai

cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi

dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in

proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso

dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione

delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e

le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore

alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e

assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita'

diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da

amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione

non puo' essere modificato.

225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo

45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,

attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista

dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.

415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.

507.

226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre

1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto

legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio

dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli

oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella

misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della

convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".

227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il

comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente

dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle

telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici

servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e

finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive,

nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione

alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti,

prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve

essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una

clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la

titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare

di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti

dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo

3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che

rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale

rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie

o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle

finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro

dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere

effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di

iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che

l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.

Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di

opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto

diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che

rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di

esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento

debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato

dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non

puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto

diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che

rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse

azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,

su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la

vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante

secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.

Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'

impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al

tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui

all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la

ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto

di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal

Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini

dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il

Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi

rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto

comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui

al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve

essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione

effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per

l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque

quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci

aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del

provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al

concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli

interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora

dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il

mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al

citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.

58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci

stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di

opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai

patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale

del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio

arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle

delibere di scioglimento della societa', di trasferimento

dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede

sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica

dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente

articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e'

impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al

tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".

228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,

come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla

singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la

partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri

un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e'

parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare

sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine

di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto

di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato

riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.

229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i

Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui

statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,

la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro

dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri

speciali.

230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e

delle attivita' produttive, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati

i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro

utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello

Stato.

231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la

clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati

alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.

232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del

decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi

Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130

milioni di euro per l'anno 2004.

233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della

spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in

comodato gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale

all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici

consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo

dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti

monopolistici, possono introdurre regole che assicurino

concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati

prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5,

criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento

del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o

integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con

gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti

commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla

gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di

concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di

evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo

24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21

dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o

integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con

procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i

lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai

sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto

ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia

l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia

avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo

alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le

procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";

b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi'

escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1°

ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse

direttamente partecipate a tale data a condizione che siano

concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'

originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa

data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale

attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi

indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine

equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate

nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica,

salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in

una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi

di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del

gestore.";

c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:

"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto

di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento

delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'

partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del

settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le

condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese

italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza

ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel

primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano

garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".

235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma

4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:

"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al

presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate

alla data di entrata in vigore della presente legge.

236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni

sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del

proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi

maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono

autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa

generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.

237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle

direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore

inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione

degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse

nazionale gia' individuati, ai siti interessati dalla presenza di

amianto, nonche' alle aree industriali prioritarie, ivi comprese

quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei

soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2

della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,

sono elevati a 500 euro mensili.

239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo

straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare

l'emergenza profughi.

240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui

all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto

dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il

finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano

essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per

ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle

Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il

fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale

destinato alle spese in conto capitale.

241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del

bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa

permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,

sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5

agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della

legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il

rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno

dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano

determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure

indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge

5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi

indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte

degli importi determinati nella medesima Tabella.

244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle

autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale

restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle

misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale

recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F

allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici

possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri,

nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna

disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,

ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a

valere sulle autorizzazioni medesime.

246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le

misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono

indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi

stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di

previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati

nell'allegato 2 alla presente legge.

248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori

spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove

finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte

corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il

prospetto allegato.

249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui

all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la

somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per

l'anno 2004.

251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si

fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla

presente legge.

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2512):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze

(Tremonti), il 30 settembre 2003.

Deliberato dall'assemblea, nella seduta del 3

ottobre 2003, lo stralcio dell'art. 21 (che forma l'atto

S.2512-bis); dell'art. 22 (che forma l'atto S.2512-ter);

dell'art. 37 (che forma l'atto S.2512-quater); dell'art. 46

(che forma l'atto S.2512-quinquies); dell'art. 49 (che

forma l'atto S.2512-sexies).

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede

referente, il 4 ottobre 2003, con pareri delle commissioni

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª,

della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della

commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, il 14, 15, 16, 20,

27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2003, il 3, 4, 5 novembre 2003.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 2003

(atto n. 2512/A - relatore sen. Ferrara e sen. Grillotti).

Esaminato in aula il 6, 10, 11, 12 novembre 2003 ed

approvato il 13 novembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4489):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede

referente, il 17 novembre 2003, con parere delle

commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni

regionali.

Esaminato dalla V commissione il 20, 25, 26, 27

novembre 2003; il 2, 3, 4 dicembre 2003.

Relazione scritta presentata il 4 dicembre 2003

(atto n. 4489/A - relatore on. Blasi e on. Giorgetti).

Esaminato in aula il 9, 10, 12, 15, 16 dicembre 2003

e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2512-B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede

referente, il 18 dicembre 2003 con pareri delle commissioni

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e

della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 19 dicembre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2003.

Avvertenza:

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -

serie generale - del 30 gennaio 2004 si procedera' alla

ripubblicazione del testo della presente legge corredato

delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del

regolamento di esecuzione del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla

emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

14 marzo 1986, n. 217.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google
Web www.forzearmate.org

 

 

 


Iscriviti alla nostra NEWS LETTER gratuita!

Periodicamente ti informeremo sulle novita' di interesse del personale, e della Difesa in generale!
 
   


           
   

 

LEGGE FINANZIARIA ANNO 2004