Legge regionale Lazio 11 luglio 2002, n.16.
Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno
del "mobbing" nei luoghi di lavoro
(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 30 luglio 2002, n.21)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dei
princìpi costituzionali enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35 e
37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente
e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato
in materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e
contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del "mobbing"
nei luoghi di lavoro.
2. La Regione individua nella
crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti
dei lavoratori da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro
gli elementi fondamentali per il raggiungimento delle finalità
indicate al comma 1 e per un'ottimale utilizzazione delle risorse
umane nei luoghi di lavoro.
Art. 2
(Definizione del mobbing)
1. Ai fini della presente legge
per "mobbing" s'intendono atti e comportamenti
discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei
confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del
datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata
ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e
propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
2. Gli atti ed i comportamenti di
cui al comma 1 possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od
avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a
soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività
lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque
idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche
e psicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo
professionale posseduto;
l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed
informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad
iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento
professionale;
n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei
confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;
o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore,
consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di
religione.
Art. 3
(Organi paritetici)
1. Gli organi paritetici previsti
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive
modifiche, nell'ambito delle attribuzioni ad essi conferite in
materia di formazione dei lavoratori, assumono iniziative e
programmano interventi per sensibilizzare tutte le componenti del
mondo del lavoro sulle problematiche di cui alla presente legge.
Art. 4
(Istituzione di centri anti-mobbing)
1. Le aziende sanitarie locali
istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni
con associazioni senza fini di lucro, di appositi centri,
opportunamente dislocati sul territorio in relazione ai livelli
occupazionali esistenti nell'ambito pubblico e privato, che
forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di
discriminazioni. I centri, nel caso in cui accertino l'effettiva
esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui
all'articolo 2, assumono, entro sessanta giorni dalla richiesta del
lavoratore, iniziative a tutela del medesimo, ed in particolare:
a) forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del
lavoratore;
b) avviano, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di
sostegno psicologico;
c) nel caso in cui riscontrino la probabile avvenuta insorgenza di
stati patologici determinati od aggravati dal mobbing, indirizzano
il lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario
specialistico;
d) segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione
di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti
idonei per rimuoverne le cause.
2. Nel caso in cui il centro non
accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui
all'articolo 2, il lavoratore interessato può rivolgersi
all'Osservatorio previsto all'articolo 6, richiedendo un'audizione.
3. Ciascun centro deve, in ogni
caso, prevedere nel proprio ambito le seguenti figure professionali:
a) un avvocato esperto in diritto del lavoro;
b) un medico specialista in igiene pubblica;
c) uno psicologo o psicoterapeuta;
d) un sociologo;
e) un assistente sociale.
4. I centri provvedono a
trasmettere periodicamente all'Osservatorio di cui all'articolo 6
dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine
di consentire il monitoraggio e l'analisi dell'incidenza del
fenomeno del mobbing.
Art. 5
(Iniziative degli enti locali)
1. Le province ed i comuni
assumono iniziative per diffondere l'informazione sul fenomeno del
mobbing e per prevenirne l'insorgenza.
2. Nell'ambito delle
contrattazioni collettive decentrate integrative per il comparto
regione enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali
verificano le possibilità e le modalità per l'adozione di idonee
misure, al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni
di mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli
altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
Art. 6
(Osservatorio regionale sul mobbing)
1. E' istituito l'Osservatorio
regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in
materia di lavoro.
2. L'Osservatorio svolge i
seguenti compiti:
a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali,
nonché degli enti pubblici, delle associazioni od enti privati e
delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino
iniziative per le finalità di cui alla presente legge;
b) monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing;
c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di
sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le
amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di
cui alla presente legge.
3. L'Osservatorio è composto da:
a) il direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o
suo delegato, che lo presiede;
b) i direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e
di qualità della vita, o loro delegati;
c) un rappresentante della commissione consiliare permanente
competente in materia di lavoro;
d) il responsabile della struttura regionale competente in materia
di lotta alle diseguaglianze;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del
lavoro, scelti dall'Amministrazione nell'ambito di terne di
nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni
professionali.
4. L'Osservatorio è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il suo
funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno,
adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di
segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato.
5. I componenti dell'Osservatorio
di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica tre
anni e possono essere riconfermati.
6. Ai componenti l'Osservatorio è
corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della
normativa regionale vigente.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui gli
articoli 4 e 5 della presente legge si provvede con deliberazione
della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della
legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e all'istituzione nel
bilancio per l'esercizio 2002 di appositi capitoli da iscrivere all'UPB
H13 concernenti:
a) "Contributi alle ASL per l'istituzione di centri anti
mobbing" con lo stanziamento di euro 20 mila per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004;
b) "Contributo agli enti locali per le iniziative di cui
all'articolo 5" con lo stanziamento di euro 30 mila per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Alla copertura dell'onere di
cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione
dei corrispondenti importi di euro 50 mila degli stanziamenti, per
ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, di cui all'elenco 4 del
bilancio di previsione 2002, capitolo T27501, lettera E); alla
copertura di cassa per l'esercizio 2002 si fa fronte mediante
riduzione del complessivo importo di euro 50 mila dell'UPB T25.
3. Alla spesa per la
corresponsione dei compensi ai componenti dell'Osservatorio di cui
alle lettere e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 6 si fa
fronte con i fondi previsti all'UPB R21 del bilancio regionale di
previsione per l'esercizio 2002 e alla corrispondente UPB del
bilancio relativo agli esercizi successivi.
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