TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
28 maggio 2004, n.136

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n.136

Gazzetta Ufficiale N. 199 del 25 Agosto 2004

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.».

 

Avvertenza:


Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.



Art. 1.
Validita' di contratti di lavoro


1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre
2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
(( 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1
e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )).
(( 4. (Comma soppresso) )).
(( 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1994, n.
167), reca «Disposizioni urgenti in materia di occupazione
e di fiscalizzazione degli oneri sociali».
- Per il comma 4, soppresso in sede di conversione, si
rinvia all'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui
mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi
alluvionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 20 agosto 2004, di cui, per opportuna conoscenza, qui
si riporta il testo:
«Art. 1 (Proroga dei contratti di lavoro presso il
CNIPA). - 1. Il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro
il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la
data del 31 dicembre 2004.».

 

Art. 1-bis.


(( Riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri )).


(( 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al
personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli
marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti
del personale militare appartenente alle categorie del congedo,
neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista
dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni )).
(( 2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di
ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di
cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto,
salvo quanto previsto dal comma 9 )).
(( 3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il
personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 )).
(( 4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di
cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita'
eventualmente previste dalle restanti tabelle )).
(( 5. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote
ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora
valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire
la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione
)).
(( 6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al
comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle aliquote di
avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e' stato gia'
valutato e promosso )).
(( 7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di
permanenza nel grado e' di sei anni )).
(( 8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni
di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al
cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196
del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo )).
(( 9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla
tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado di
provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo
giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi
terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una
commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo
le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del
1983, e successive modificazioni )).
(( 10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria
per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono
inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita'
giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al
presente decreto )).
(( 11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da
attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del
Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della
consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli
determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie
di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni )).
(( 12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria
gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento
per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002
non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al
comma 11 )).
(( 13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi
dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto )).
(( 14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo
maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno
2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata
per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle
Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del
predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive
modificazioni )).
(( 15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del
31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento )).
(( 16. Il trattamento economico spettante per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003 )).
(( 17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di
primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto
aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003 )).
(( 18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella
qualifica o nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica tra il
personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a
ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si
provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei
provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia,
di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 )).
(( 19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per
l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si
provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma
155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )).
(( 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
(( 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6-ter, 16, 17,
19, 20 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.):
«Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
b) Marina
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
c) Aeronautica
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
marescialli e' cosi' costituita:
a) Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi
marescialli);
b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi
marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
c) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi
marescialli)».
«Art. 6-ter (Norme transitorie). - 1. In deroga alle
disposizioni dell'art. 6-bis, comma 1, fermi restando gli
altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
e all'art. 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto
aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con
decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1° gennaio:
2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico
sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di
«luogotenente» ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis,
avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i
sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
il grado di maresciallo maggiore con qualifica di
"aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
della difesa con proprio decreto determina il numero di
qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere
superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali
di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima
delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4
dell'art. 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata e della trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
determina annualmente i criteri per il progressivo e
graduale aumento delle anzianita' richieste per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il
numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle
attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis».
«Art. 16 (Periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente per essere
valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o
categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i
periodi minimi di comando, di attribuzioni specifice, di
servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i
corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2",
"C/3", allegate al presente decreto».
«Art. 17 (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per
l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote
definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni
anno.
2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il
personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto
alle condizioni di cui all'art. 16.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a
riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o
dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi
motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima
della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi
nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione
sospende la valutazione o cancella il personale interessato
dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di
fuori dei predetti casi, le commissioni competenti
ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla
pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la
valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data
comunicazione della sospensione della valutazione e dei
motivi che l'hanno determinata.
5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote,
per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
le condizioni di cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi
del comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4, e' apposta
riserva fino al cessare delle cause impeditive.
6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione.
6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del
servizio permanente di cui all'art. 1 che sia stato
condannato con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto
mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
istituzioni ovvero lesivi del prestigio
dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da
ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di
transito da un ruolo ad un altro».
«Art. 19 (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a
scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui
all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo
art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da
conferire sono cosi' determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli
dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro
d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in
ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo di permanenza previsto
dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;
b) il restante personale e' sottoposto a seconda
valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione
delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno
successivo. Di essi:
1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto
al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle
"B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo
terzo del personale da promuovere in prima valutazione
nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda meta' viene promossa in ordine di
ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo
rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate
tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il
personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.
3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non
anteriore a quella di promozione del pari grado che lo
precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione
per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta,
prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale
attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con
i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause
impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate
nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma
2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i
titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.».
«Art. 20 (Avanzamento al grado di primo maresciallo). -
1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi
corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli
ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo
maresciallo e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze
determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre
di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e
gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso
e' limitata a non piu' di due volte.
4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di
cui al comma 4 e viceversa.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori
del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e
gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di
merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I
marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi
del com-ma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacita' professionali posseduti».
«Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). -
1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo
l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del
ruolo dei marescialli:
a) nel grado primo maresciallo, i marescialli
maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con
qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i
marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
nei quadri d'avanzamento formati entro la data del
31 agosto 1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei
quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995.
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote
straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212,
nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi
agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati,
rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo
promosso dei quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai
precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado
precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli
fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995

rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo
senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel
grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6
vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della
successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e
gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
3.
8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente
contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge
10 maggio 1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle
commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge
stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio
permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi
delle presenti disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di
sergente e gradi corrispondenti al compimento del
dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono
promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti,
previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma
volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995
abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data
immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal
reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed
inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo
alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti
dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento
con rapporto di impiego e' effettuato secondo le
disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti
degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote
determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al
venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i
medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli
stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla
citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
ai sensi del presente articolo».
- Si riporta il testo degli articoli 32, 35 e 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.):
«Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
precedente articolo sono costituite come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali
il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente
maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore
capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e
dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui
appartiene il personale da valutare alla data del
1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte
della Commissione almeno per l'intero anno solare.
1-bis. Per il Corpo della Guardia di finanza, la
commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31
della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali
il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il
meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante
o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto,
rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del
ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e
finanzieri", che possa far parte della Commissione almeno
per l'intero anno solare a cui si riferiscono le
valutazioni da effettuare.
2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di
avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue:
presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia
disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in
ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente
attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette
ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il
ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di
segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo
ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di
valutazione di personale del ruolo ispettori,
sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano
far parte della Commissione almeno per l'intero anno
solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare».
«Art. 35. Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto
di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi ottenuto
e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del
punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni
del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore.
(Abrogato)».
«Art. 46. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio e con anzianita' di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
69, primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n.
113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al
sottufficiale dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria,
durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al
sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del
trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo
trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e'
liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in
ausiliaria prima del richiamo stesso».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2001, n. 133, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 2 del
decreto medesimo:
«Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate). - 1.
L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche
per ciascuna delle categoria di personale indicate
all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A"
allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Commi da 1 a 77: omissis).
78. (Abrogato).
(Commi da 79 a 154: omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia.
(Commi da 156 a 172: omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis.
Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli
organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al
Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 1-ter.
(( Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))
(( 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli di cui all'articolo 23»;
b) il comma 9 e' abrogato )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario). Si
riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 24 (Trattamento economico). (Art. 24 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 13
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
modificato prima dall'art. 9 decreto legislativo n. 387 del
1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del
1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e'
definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, com-ma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. (Abrogato).».

Art. 1-quater.
(( Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo )).
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E' inoltre data facolta' ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione
degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino
al compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data
facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici
ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del
personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34,
comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto
in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro
derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione
di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici e non
rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16, come modificato dal
presente decreto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario):
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - E' in
facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti. E' inoltre data facolta' ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
materia di riduzione programmata del personale di cui
all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente
comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del
pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per i riferimenti al
predetto decreto legislativo si vedano le note all'art.
1-ter):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1.
(Omissis).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
(Commi da 2-bis a 28: omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 22, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario:
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - (Commi
da 1 a 21: omissis).
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio di contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti
dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
(Commi da 23 a 25: omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 53 e 69, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per i riferimenti alla
predetta legge si vedano le note all'art. 1-bis):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Commi da 1 a 52: omissis).
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
 

categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i
limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.
Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
nel limite complessivo di 200 unita'.
(Commi da 54 a 68: omissis).
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo
esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo
le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti
dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
(Commi da 70 a 77: omissis).
78. (Abrogato).
(Commi da 79 a 172: omissis).».

Art. 2.
(( Misure relative alla Societa' Dante Alighieri ))
(( 1. (Comma soppresso) )).
(( 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e
pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la
predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e
finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle
predette condizioni non si considera attivita' commerciale )).
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca
il «Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario). La sezione II
del predetto decreto reca «Disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.».

Art. 3.
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto
di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al
personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni
normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400
del 1988.
Riferimenti normativi:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario). Si riporta il testo dell'art. 12,
come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera h), della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario).

Art. 3-bis.
(( Mobilita' del personale dirigenziale ))
(( 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: «E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei
posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto» )).
(( 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresi',
entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli
incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e del
termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati
prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate
con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto. Si riporta, altresi', il testo degli
articoli 19 e 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
(Per i riferimenti al predetto decreto legislativo si
vedano le note all'art. 1 -ter):
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - (Art.
28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5-bis del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni
di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali
all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro
il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca
dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita'
individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - (Art. 33 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art.
18 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1.».

Art. 3-ter.
(( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali ))

(( 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il
quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso
altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica )).
(( 2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni )).
(( 3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e
provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e
l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per il testo
dell'art. 30 del predetto decreto si rinvia alle note
all'art. 3-bis (per i riferimenti al decreto legislativo n.
165 del 2001 si vedano le note all'art. 1-ter):
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva) (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenite ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita)
(Art. 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in
appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.».
- Si riporta il testo, come modificato dal presente
decreto, degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante
«Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3):
«Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della
mobilita). - (Commi da 1 a 10: abrogati).
11. Il funzionario trasferito e' collocato nei ruoli
della amministrazione ricevente conservando il trattamento
economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove
piu' favorevole, mediante attribuzione di assegno ad
personam pari alla differenza tra il trattamento economico
in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino
al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti
economici.
(Commi da 12 a 14: abrogati).».
«Art. 19 (Collocamento in disponibilita'. Criteri di
utilizzazione). - 1. I segretari non confermati, revocati o
comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono
collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in
relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella
sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel
cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di
servizio.
2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in
disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di
servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della
provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali
piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in
disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli
incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della
graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio
nazionale di amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del
segretario per aspettativa, per mandato politico o
sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato
dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento,
sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di
amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari
in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo
conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari
in disponibilita'.
5. Il consiglio nazionale di amministrazione puo'
concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e
loro organismi od enti strumentali anche economici per
l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel
rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di
incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a
tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale
o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.
6. L'accordo dovra', altresi', definire gli oneri per
le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere
corrisposte da parte della pubblica amministrazione
all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al
fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge.
7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in
posizione di disponibilita' ed utilizzati per le esigenze
dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento nell'ultima sede di
servizio.
8. I segretari comunali e provinciali in posizione di
disponibilita' ed incaricati di reggenza o supplenza hanno
diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario
che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.
9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano
conferiti, durante il periodo di collocamento in
disponibilita', incarichi presso altre pubbliche
amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento
economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello
spettante per l'incarico ricoperto. La presente
disposizione non si applica nella fattispecie prevista
dall'art. 18, comma 14.
10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi
previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario
comunale o provinciale collocato in disponibilita' per
mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure
motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di
ufficio compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo d'indennita' per l'espletamento dei
predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa
disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si
considera la qualifica posseduta.
11. (Abrogato).
12. Durante il periodo in cui il segretario e'
collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale
o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla
legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta
sospeso.
13. Il segretario in disponibilita' puo' in qualunque
momento dichiarare la propria volonta' di accettare nomine
in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a
quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o
di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo.
14. Il segretario in disponibilita', qualora sia
nominato presso una sede di segreteria e non assuma
servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente
dall'iscrizione all'albo.
15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in
qualita' di titolare in altra sede, il segretario viene
cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate
le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo
collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.».

Art. 3-quater.
(( Modifica all'articolo 101 del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali ))

(( 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o
provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando,
aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posi-zione presso altre
amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso» )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 101 del
predetto decreto n. 267 del 2000, come modificato da
presente decreto:
«Art. 101 (Disponibilita' e mobilita) - 1. Il
segretario comunale o provinciale non confermato, revocato
o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di
disponibilita' per la durata massima di quattro anni.
2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
di cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o
per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso
altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri
a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilita' al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli
incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale
o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco,
comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
previsto dalla legge, il termine di collocamento in
disponibilita' resta sospeso.
3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per
mancato raggiungimento di risultati imputabile al
segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante per la
sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennita' rer l'espletamento degli incarichi di cui al
comma 2.
4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio
in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene
collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti
statali ai fini delle procedure di mobilita' per effetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla
cessazione dell'incarico, il segretario comunale o
provinciale viene collocato nella posizione di
disponibilita' nell'ambito dell'anno di appartenenza.».

Art. 3-quinquies.
(( Disposizioni relative alla Commissione
per le adozioni internazionali ))

(( 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le
adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' attribuita un'indennita' nella misura da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per
l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del
1998 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in
maniera di pubblica amministrazione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15 S.O.):
«Art. 2 (Commissione per le adozioni internazionali). -
1. All'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n.
476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 38, legge 4
maggio 1983, n. 184, di seguito riportato).
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati
i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
componenti della Commissione, previsti dal medesimo art. 38
della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste
dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a
6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di
base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base
3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
con esclusione della quota di minori entrate, pari a
1.549.370,70 euro, recate dall'art. 39-quater della legge
4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della citata
legge n. 476 del 1998, e dall'art. 4 della medesima legge
n. 476 del 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n.
133, S.O.):
«Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della
Convenzione e' costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di
cui all'art. 8 dcl decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico
puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica
quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n.
8):
«Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche'
dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 4.
Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali,
puo' continuare ad avvalersi, (( senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato )), di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale
fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione
consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante
il periodo di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 1-quater.
Per i riferimenti al predetto decreto si vedano le note
all'art. 1-ter .

Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le
competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile, (( secondo un programma di
priorita' per gli edifici scolastici e sanitari )), alla redazione di
norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative
alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni. (( Ai fini dell'emanazione delle
norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,
anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del
Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla
richiesta )).
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le
procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, S.O.):
«Art. 52 (L) (Tipo di strutture e norme tecniche)
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). -
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni,
anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
della destinazione dell'opera

, nonche' i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da
quelli in muratura o con ossatura portante in cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu'
piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi deve
essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».

Art. 5-bis.
(( Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici
invernali di Torino del 2006 ))
(( 1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso
d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita
perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla
stazione appaltante a condizione che il completamento integrale
dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse
disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della
richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e
dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che
sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche' sia
assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel
quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali
sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare,
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della
stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla
documentazione loro presentata» )).
Riferimenti normativi:
- La legge 9 ottobre 2000, n. 285, reca «Interventi per
i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242).
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro in materia di
lavori pubblici» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 1994, n. 41, S.O.):
«Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.».

Art. 6.
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
(( «1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto
nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della
Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti
locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non
provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla
richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei
Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che
provvede con deliberazione motivata» )).
Riferimenti normativi:
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca «Riordino della
legislazione in materia portuale» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.). Si
riporta il testo dell'art. 8 della predetta legge, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Presidente dell'autorita' portuale). - 1. Il
presidente e' nominato, previa intesa con la regione
interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima
e comprovata qualificazione professionale nei settori
dell'economia dei trasporti e portuale designati
rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui
competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con
la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna e'
comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione
tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con
atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta
giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati
nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non
pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro
nomina il presidente, previa intesa con la regione
interessata, comunque tra personalita' che risultano
esperte e di massima e comprovata qualificazione
professionale nei settori dell'economia dei trasporti e
portuale.
1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora
entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la
regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna
formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale,
tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta
regionale non provveda alla indicazione della terna entro
trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti questi chiede
al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la
questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con
deliberazione motivata.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorita'
portuale, resta in carica quattro anni e puo' essere
riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione
della presente legge la terna di cui al comma 1 e'
comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione
entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni
gia' pervenute devono essere comunque confermate qualora
gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova
designazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma
1, terzo e quarto periodo.
2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2,
assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20,
commi 1, 2 e 3.
3. Il presidente dell'autorita' portuale:
a) presiede il comitato portuale;
b) sottopone al comitato portuale, per
l'approvazione, il piano operativo triennale;
c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il
piano regolatore portuale;
d) sottopone al comitato portuale gli schemi di
delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative
variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del
segretario generale, nonche' il recepimento degli accordi
contrattuali relativi al personale della segreteria
tecnico-operativa;
e) propone al comitato portuale gli schemi di
delibere riguardanti le concessioni di cui all'art. 6,
comma 5;
f) provvede al coordinamento delle attivita' svolte
nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al
coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad
autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
g) (abrogata dall'art. 2, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30);
h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo
compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di
cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di
legge in materia, esercitando, sentito il comitato
portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme
di attuazione;
i) esercita le competenze attribuite all'autorita'
portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il
comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di
cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non
superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei
relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute
nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione
di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art.
18, commi 1 e 3;
l) promuove l'istituzione dell'associazione del
lavoro portuale di cui all'art. 17;
m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e
provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti
di cui all'art. 26, e, in via subordinata, con le modalita'
di cui all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed
approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto
dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti
al visto del competente ufficio speciale del genio civile
per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla
tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili
di necessita' ed urgenza, provvedimenti di carattere
coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di
escavazione provvede, anche ricorrendo a modalita' diverse
da quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli
interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo'
indire, assumendone la presidenza, una conferenza di
servizi con le amministrazioni interessate;
n) esercita i compiti di proposta in materia di
delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita'
marittima e le amministrazioni locali interessate;
n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia
attribuita dalla presente legge agli altri organi
dell'autorita' portuale.».

Art. 7.
Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico
organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni
di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si
applicano alle societa' ed alle associazioni sportive
dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita'
dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive
modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (per i riferimenti alla predetta
legge si vedano le note all'art. 1-quater):
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a
250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativogestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'art. 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non luciative di utilita' sociale (ONLUS)"
sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni
sportivenazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis, comma, 1, la lettera i-ter) e'
sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali
in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo
d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo
altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del fondo in relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del fondo.
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento
all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche,
compresa l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. (Abrogato).
21. (Abrogato).
22. (Abrogato).
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176):
«Art. 5 (Compiti del consiglio nazionale). - 1. Il
Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e
degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione
dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita'
sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle
federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
nazionali.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i
componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di
competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini
sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e societa'
sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata,
criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva
dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per
l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive
nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di
esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
nazionali sulle societa' sportive di cui all'art. 12 della
legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il
regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo
sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo'
essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di
verificata inadeguatezza dei controlli da parte della
federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale,
il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
delle discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita'
dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle
variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte
dalla Giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto.».

Art. 8.
Disposizioni relative al Ministero della difesa
(( 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente:
«undici» )).
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione,
ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare
dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (( e successive modificazioni )),
e' compensato rendendo (( contestualmente )) indisponibili, al fine
del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti
effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il
predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e
gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di
prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti
gradi prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le
disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza
della spesa.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, nonche' nell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400. (Per i riferimenti alla predetta
legge si vedano le note all'art. 3):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 19, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note all'art.
3-bis (per i riferimenti al predetto decreto si vedano le
note all'art. 1-ter):

Art. 8-bis.
(( Disposizioni in materia di quote di riserva
per le assunzioni obbligatorie ))
(( 1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per
il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale,
negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte )).
Riferimenti normativi:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.0.).
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per i riferimenti al
predetto decreto si vedano le note all'art. 1-ter):
«Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici).
(Art. 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della
legge n. 124 del 1999). - 1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo
di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per gli
istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali
che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso
di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e
disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.
25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso
del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di eta', maggiorati della percentuale media
triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e di
un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto
dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di
formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione
accedono coloro che superano la selezione per titoli
disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del
numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso,
bandito per il numero di posti determinato ai sensi del
comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di
cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti cosi'
determinati e' riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato previo superamento di un esame di
ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
di formazione il predetto personale viene graduato tenendo
conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianita' di servizio maturata quale preside
incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
quello previsto dal decreto di cui all'art. 25, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e
specifica, i contenuti, la durata e le modalita' di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono
disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al
corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del
servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai
posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria e per le
istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito
dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'art. 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale in possesso dei requisiti di
servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina
sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
e' disposta sulla base dei principi del presente decreto,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente
utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data
di approvazione della prima graduatoria non sono piu'
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica
sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che
facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi
settori. L'accoglimento della domanda e' subordinato
all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto col Ministro per la funzione
pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici.».

Art. 8-ter.
(( Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ))
(( 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, e' fissato al 25 agosto 2004 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255 recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n.
193), e' il seguente:
«Art. 4. (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delleassunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza
le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima
fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per le
graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il
termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
Il termine di cui all'art. 3, comma 3, e' fissato al 31
luglio 2001.».

Art. 8-quater.
(( Disposizioni in materia di ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri ))
(( 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare
un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata
complessiva di almeno tre mesi»;
3) al secondo comma, dopo le parole: «I corsi previsti dal
primo» sono inserite le seguenti: «e dal secondo»;
b) all'articolo 108:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono
effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio»;
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: «quattro anni» sono inserite
le seguenti: «, salva la facolta' dell'amministrazione di disporre
l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta
giorni successivi» ed e' soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: «fra sede e sede» sono
inserite le seguenti: «, salva la facolta' dell'amministrazione di
prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per
consentire una ordinata gestione dei movimenti»;
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: «durante il mese di gennaio di
ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita'
specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima»; le
parole: «nel corso dello stesso anno» sono soppresse; dopo le parole:
«rappresentanza diplomatica» sono inserite le seguenti: «e di capo di
consolato generale di I classe»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal
Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che
possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico»;
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: «per gravi ragioni
di salute» sono inserite le seguenti: «o perche' affidati all'altro
genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o
consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice
straniero anche se non deliberati o, in caso di figli naturali
legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il
dipendente all'estero»;
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: «di cui ai
successivi articoli» sono aggiunte le seguenti: «, anche secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge
23 aprile 2003, n. 109».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo
comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari
diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione
anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al
medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire,
entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di
aggiornamento di durata semestrale».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la
previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi
euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emananti ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da
ultimo sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
«Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). -
L'amministrazione degli affari esteri provvede alla
formazione e all'aggiornamento professionale del personale
diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare,
essa organizza per il personale in servizio a Roma i
seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di formazione professionale per i funzionari
diplomatici in prova, della durata di nove mesi,
coincidente con il periodo di prova;
b) corso di aggiornamento per i segretari di
legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi,
propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di
legazione;
c) (abrogata).
L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre
organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di
ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi.
I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del
presente articolo si svolgono a cura dell'istituto
diplomatico, in eventuale collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre
strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro
degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le
modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad
assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai
diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti
prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di
natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti
locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di
informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale
e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.
L'amministrazione provvede ad organizzare per il
personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate
attivita' di preparazione ed informazione, di una durata
complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e'
autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri
aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro
degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le
modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel
presente comma con la previsione in particolare di un
periodo di approfondimento tematico presso la Direzione
generale competente per il Paese o l'organizzazione
internazionale di destinazione, nonche' di contatti con
istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano
questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese
o l'organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a
Roma dal servizio all'estero sono previste apposite
attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto
diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica,
economica e culturale in Italia, con particolare
riferimento agli specifici compiti che il funzionario e'
chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di
missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
particolari in Italia o all'estero per la durata massima di
un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti
studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.
L'amministrazione puo' autorizzare i funzionari
diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la
durata massima di un anno per seguire, in Italia o
all'estero, studi in materie di interesse per
l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai
funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene
corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto
periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di
servizio, del collocamento a riposo e del relativo
trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a
versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e
delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge,
sul trattamento economico spettantegli. Possono essere
autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non
piu' di dieci funzionari contemporaneamente».
- Il testo dell'art. 108 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da
ultimo sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di
ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di
ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione
che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di
effettivo servizio.
(Abrogato).
La valutazione dei consiglieri di legazione
scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo
e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e'
espressa in forma sintetica e senza applicazione di
coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in
particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione
annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della
qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti,
dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o
reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni
politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto,
della cultura, nonche' della personalita' del funzionario
della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado
superiore.».
- Il testo dell'art. 110 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, da
ultimo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
«Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari
diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un
periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni,
salva la facolta' dell'amministrazione di disporre
l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i
sessanta giorni successivi.
(Abrogato).
I funzionari diplomatici non possono rimanere in
servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi,
detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva
la facolta' dell'amministrazione di prevedere proroghe
nella misura massima di trenta giorni per consentire una
ordinata gestione dei movimenti. Successivamente al periodo
di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per
un periodo non inferiore a due anni.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si
considera servizio all'estero anche quello prestato, previa
autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni
internazionali o Stati esteri.
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il
Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute
nel presente articolo, sentito, per i capi di
rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e,
per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di
amministrazione.».
- Il testo dell'art. 110-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44)
recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri», da ultimo modificato dall'art. 18 della legge
23 aprile 2003, n. 109, come ulteriormente modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici
all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici
a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia,
secondo le modalita' specificatamente disciplinate
dall'amministrazione medesima, dei posti all'estero che
devono essere ricoperti, ad eccezione di quelli di capo di
rappresentanza diplomatica e di capo di consolato generale
di I classe. I posti vengono assegnati ai funzionari che
presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti
criteri:
a) specifiche attitudini professionali del candidato
rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla
eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di
lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla
qualita' del servizio precedentemente prestato;
b) esigenza di maturare i requisiti previsti per
l'avanzamento ai gradi superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione
centrale.
I capi dei consolati generali di I classe sono
individuati dal Ministro degli affari esteri fra i
funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu'
idonee per svolgere l'incarico.
Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al
Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi
delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che
a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per
svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
Successivamente alla delibera del Consiglio dei
Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi
di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni
internazionali presso le quali il servizio deve essere
svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce
un'informativa alle competenti commissioni parlamentari
circa le nomine deliberate.».
- Il testo dell'art. 173 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», da
ultimo sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo
27 febbraio 1998, n. 62, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 173 (Aumenti per situazione di famiglia). - 1. In
relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente
all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un
aumento del 20 per cento della sua indennita' di servizio
qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa
retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da
lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita
dalle disposizioni vigenti per esser considerato
fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di
trattamento pensionistico costituito con contributi versati
in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a
carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento
per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della
pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di
nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o
consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da
giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni
figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero
commisurata al 5 per cento dell'indennita' di servizio che
nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo
segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono
pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non
risiedano stabilmente nella sede del titolare
dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non
possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
per gravi ragioni di salute o perche' affidati all'altro
genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione
legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di
provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio
pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o,
in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati
al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
fatta anche eccezione per il coniuge che non possa
risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute
rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di
servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non
sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il
coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per
motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato al 5 per cento.
5. La nozione di stesse trovano applicazione sono
determinati dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 residenza stabile agli
effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i
casi e le condizioni in cui le disposizioni luglio 1991, n.
306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
- Il testo dell'art. 190 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44) recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 190 (Viaggi di trasferimento). - Il personale
del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi
di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi
articoli, anche secondo le modalita' di cui al regolamento
previsto dall'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.
Per i viaggi di trasferimento si intendono quelli
compiuti in occasione di destinazione all'estero, di
trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo
al Ministero.».
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il
testo dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109
(Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del
Ministero degli affari esteri), citato nel soprariportato
art. 190:
«Art. 31. - 1. La materia del trasporto degli effetti
del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
11 aprile 2000, n. 85) recante «Riordino della carriera
diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio
1999, n. 266» come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
«Art. l7 (Norme di attuazione, transitorie e di prima
applicazione). - 1. Fino all'emanazione del regolamento
previsto dal primo comma dell'art. 99-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
introdotto dall'art. 1 del presente decreto, continua ad
applicarsi il regolamento concernente il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,
e successive modificazioni.
2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico
della carriera diplomatica, disposto dall'art. 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si
provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma
1, lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della
legge 28 luglio 1999, n. 266.
3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di
entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono
nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e
di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto
1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi
delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il
presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di
Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle
disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e
quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
5 del presente decreto.
5. Fino allemanazione del regolamento previsto dal
primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
6. Le relazioni previste dal primo comma dell'art.
106-bis del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'art. 7 del
presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, abrogato dal
presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso
degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente
alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art.
107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall'art. 8 del presente
decreto, i funzionari diplomatici gia' in servizio alla
data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado
di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e
mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed
anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di
cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 3 del presente decreto. Peraltro i
funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di
consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto
corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla
promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di
durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102,
primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, i funzionari, diplomatici entrati in servizio dal
1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi
dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno
frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo
art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti
a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un
apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.
8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in
vigore del presente decreto non si applicano, per gli
avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle
seguenti norme:
a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 9 del presente decreto, per quanto
riguarda la promozione al grado di consigliere
d'ambasciata;
b) primo comma, lettere b) e c), dell'art. 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per
quanto riguarda la nomina al grado di Ministro
plenipotenziario.
9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto le nomine al grado di
ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla
predetta data rivestono il grado di Ministro
plenipotenziario di prima classe.
10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata
in vigore del presente decreto si trovano collocati a
disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai
sensi del secondo comma dell'art. 111 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale
vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13
del presente decreto, permangono nella stessa posizione
fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del
collocamento a disposizione. Fintanto che permangano
funzionari collocati a disposizione con incarico speciale,
il numero massimo dei funzionari che possono essere
collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 274 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di
tante unita' quanti sono i funzionari ancora collocati a
disposizione.
11. Per la determinazione del trattamento economico,
disciplinato dall'art. 112, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare
le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione. L'indennita' di posizione
spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, e'
assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti
gli appartenenti allo stesso grado della carriera
diplomatica.».
- Per il testo dell'art. 102, primo comma, lettera b)
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri», si veda nella nota all'art. 8-quater.
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il
testo dell'art. 107, primo comma, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
recante «Ordinamento dell'Amministra

zione degli affari
esteri», citato nel soprariportato art. 17:
«Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). Le
promozioni al grado di consigliere di legazione sono
effettuate fra i segretari di legazione che abbiano
compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di
servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso
del quale:
a) abbiano frequentato con profitto il corso di
aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art.
102 del presente decreto;
(Omissis).».
- Per il testo degli articoli 11-ter e 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 1-bis.

Art. 8-quinquies.
(( Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile ))
(( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto
disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attivita'
convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da
parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte
alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le convenzioni in atto sono
risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta
giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al
Dipartimento della protezione civile i risultati delle attivita'
svolte, nonche', ai fini del rimborso, il quadro delle spese
effettivamente sostenute )).
Riferimenti normativi:
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59,
reca: «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
di protezione civile.».

Art. 8-sexies.
(( Disposizioni relative all'azienda
Policlinico Umberto I di Roma ))
(( 1. La successione prevista dal comma 1, dell'articolo 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che
l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di
durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria
esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei
medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda
Policlinico Umberto I )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1° ottobre
1999, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'azienda
Policlinico Umberto I e per l'azienda ospedaliera
Sant'Andrea di Roma), convertito con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 453 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), e' il seguente:
«Art. 2. - 1. L'azienda Policlinico Umberto I succede
all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso,
relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con
utenti, autorita' competenti e altre amministrazioni, nei
contratti in corso per la costruzione di strutture
destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
in corso per la fornitura di beni e servizi destinati
all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici
mesi; entro tale data il direttore generale risolve i
predetti contratti con l'indizione di nuove procedure,
ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del
contraente, alla revisione in tutto o in parte delle
condizioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e per un periodo massimo di diciotto mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I
e dell'Universita' "La Sapienza", per i debiti, assunti
dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione
dell'assistenza sanitaria;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I e
dell'Universita' "La Sapienza", ovvero la stessa benche'
proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal
giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella
massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno
efficacia e non vincolano l'azienda Policlinico Umberto I,
l'Universita' "La Sapienza" e il commissario di cui al
comma 3;
d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nomina un commissario con il compito di
accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione
dell'assistenza sanitaria da parte dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino
alla data di cessazione della medesima, ed istituisce
apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo
svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo
compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per
l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
poste a carico dei fondi indicati al comma 6.
4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti
dell'Universita' "La Sapienza" e dell'azienda universitaria
Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima
azienda universitaria. L'azienda Policlinico Umberto I e'
tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei
locali, attrezzature ed il personale necessario. Il
commissario puo', per motivate esigenze, avvalersi di
consulenze.
5. Il commissario provvede all'accertamento della massa
attiva e passiva mediante la formazione, entro
duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di
rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili,
delle disposizioni di cui all'art. 87, commi 2, 4 e 5, con
esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonche' 6 e
7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze
ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa
attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi
finanziari all'occorrenza messi a disposizione dalla
regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati
alle regioni con provvedimento legislativo da adottare
nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende
unita' sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo
preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno
all'occorrenza integrate, predispone il piano di estinzione
delle eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro i successivi centoventi
giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, a valere e nei limiti
dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali
passivita', applicando le disposizioni di cui all'art.
90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla
data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art.
88, comma 2», dando priorita' temporale al pagamento dei
crediti per i quali sia stata accolta la proposta di
transazione di cui alla predetta disposizione.
7. L'azienda Policlinico Umberto I assume la qualita'
di sostituto processuale dell'Universita' "La Sapienza" di
Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale
concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a
prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di
trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili
costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede
al comune di Roma ed agli istituti fisioterapici
ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque
connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume
la qualita' di sostituto processuale dei predetti enti nel
contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente
appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.
8-bis. All'onore derivante dal comma 3 del presente
articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Art. 8-septies.
(( Contributo una tantum alle aziende colpite
dalla siccita' nell'annata 1989-1990 ))
(( 1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle
aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata
agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali
interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota
destinata a ciascun ente.
2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del
1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a
lire» )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 6 dicembre
1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle aziende
agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale
siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991,
n. 31 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio
1991, n. 27), come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
«Art. 2. - 1. In relazione agli eventi di cui all'art.
1, i contributi previsti dall'art. 1, secondo comma,
lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e
successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle
aziende agricole singole o associate, di cui all'art. 1,
sono elevati rispettivamente:
a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore
delle aziende agricole aventi diritto, per due annate
agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata
1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze
di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore
delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate
agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata
1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze
di cui all'art. 1, secondo comma lettere b) e c), della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore
delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate
agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata
1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze
di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore
delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre
annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87,
congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui
all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge
15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. E' attribuito un contributo una tantum fino a lire 2
milioni per ettaro, e comunque entro il limite massimo di
cinquanta milioni ad azienda, a favore delle aziende
olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccita'
nell'annata 1989-1990 che abbiano subito un danno superiore
al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e
ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.».

Art. 8-octies.
(( Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino ))
(( 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle
finalita' istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, e'
attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).

Art. 8-nonies.
(( Norme di interpretazione autentica ))
(( 1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione
annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel
senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella
scuola primaria e in qualita' di personale educativo e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di
attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria
di primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le
graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera
h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel
senso che il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente
quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato
come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche
quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo del punto B), della tabella di valutazione
annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
e di universita), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130), e' il seguente:
2. «Tabella di valutazione dei titoli per la
rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1999, n. 297, e successive
modificazioni.
A) (Omissis).
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle
scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione
secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole
paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il
servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in
istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate,
ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino
ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai
precedenti punti B.1 e B.2:
a)e' valutabile solo il servizio di insegnamento
prestato con il possesso del titolo di studio prescritto
dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo
alla classe di concorso o posto per il quale si chiede
l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu'
insegnamenti o in piu' classi di concorso e valutato per
una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o
posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del
punteggio previsto al punto B.1);
c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno,
se prestata con il possesso del prescritto titolo per
l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o
posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese
nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento
prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di
specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il
servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle
scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione
secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione
europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato
in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che
rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della
scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per i
medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle
scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine
e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge
10 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti
penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono
quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e'
collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal
livello del mare;
i) (abrogato).
(Omissis).».

Art. 8-decies.
(( Proroga di termine ))
(( 1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al
decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei
mesi )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 6 del decreto interministeriale 15
luglio 2003, n. 388 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 2004, n. 27) recante «Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 1994, n.
626, e successive modificazioni» e' il seguente:
«Art. 6 (Entrata in vigore). - Il presente decreto
entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

ALLEGATI:

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

 

 
 

 


 

 

 

 

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