Legge
18/12/1964 Num. 1414
(in Gazz. Uff., 4 gennaio, n. 2)
Reclutamento
degli ufficiali dell'Esercito.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
Art. 1. Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente
dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali,
qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge,
anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) avere sempre tenuto buona condotta;
3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale,
il 18º anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita
dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli
ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il
requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui
è bandito il concorso. Gli
aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i
pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla
presente legge; 4) essere riconosciuto in possesso della
idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale
ufficiale.
Articolo
2
Art. 2. La nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito
ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di
tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per
ciascuna arma o servizio. Le
norme per l'espletamento dei concorsi e le modalità per lo svolgimento dei
corsi sono stabilite nel regolamento. Le riserve dei posti previste da leggi speciali in
favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente
superare la metà dei posti messi a concorso.
Il Ministro per la difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine
di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino
disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non
superiore al decimo dei posti messi a concorso.
Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per
rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha
facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione
della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
Articolo
3
Art. 3. Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è
disposto per i servizi tecnici, sono tratti:
1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:
a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito
il diploma di maturità classica o scientifica;
b)dai giovani, anche sè già alle armi, in possesso del diploma di
maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica
rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti
tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del
diploma di abilitazione magistrale;
c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo
o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera
b); 2) dagli
ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei
casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;
3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e
superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi
stabilito, nonchè dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso
di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;
4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di
laurea stabiliti per ciascuna arma, o servizio dalla presente legge, che
vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;
5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito
favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del
corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante
concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente
delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un
corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola
di applicazione delle predette armi;
6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito
favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi,
mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio
permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del
genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette
armi. L'ammissione al
corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle
lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono
ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio.
I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1), sono
ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della
metà dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare. I giovani ammessi all'Accademia militare, che siano
ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere
la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta
qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è
computato nell'anzianità di grado.
I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai
ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare
dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in
Accademia è computato nell'anzianità di grado.
Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti
dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in
ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Articolo
4
Art. 4. La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:
a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data
non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui
hanno partecipato; b)
per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3, da data
non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del
concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono
nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i
provenienti dall'Accademia militare; c)
per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a
quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto,
del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono
nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i
provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3;
d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a
quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto,
del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono
nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i
provenienti dagli ufficiali di complemento.
La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso
di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione
della graduatoria finale del concorso.
Articolo
5
Art. 5. All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente
provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5) e 6)
dell'art. 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono
assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.
Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di
dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di
qualunque grado che:
autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea
per il trasferimento nei servizi tecnici;
siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine
universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di
un titolo professionale;
acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di
elicottero.
Articolo
6
Art. 6. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:
a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare
che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella
annessa alla presente legge;
b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito
concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di
applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi
dell'art. 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso
straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti al
termine del corso stesso;
c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso
del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o
in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale
grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il
reclutamento di cui alle lettere b) e c) è determinato di volta in volta
dal Ministro per la difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un
sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.
I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati
rispettivamente alle precedenti lettere b) e c) sono trasferiti nel ruolo di
complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora
completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad
un mese.
Articolo
7
Art. 7. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col
grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:
a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina; b) dai marescialli in servizio permanente
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di
fanteria, cavalleria; artiglieria e genio che siano in possesso di licenza
di istituto medio di secondo grado.
I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono
nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella
di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai
sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto
la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno
solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.
Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può
superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo
speciale unico. L'aliquota
dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può
superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli
ufficiali di complemento. Resta
fermo il disposto dell'art. 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei
ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che,
valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e
non iscritti in quadro.
Articolo
8
Art. 8. Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo
speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:
il 25º anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare,
di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'art. 3;
il 30º anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di
cui alla lettera c) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 5) e 6)
dell'art. 3; il
32º anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2)
o dai giovani di cui al numero 4) dell'art. 3;
il 40º anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3)
dell'art. 3.
Articolo
9
Art. 9. Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:
{a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il
corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente
legge; b)
dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali,
compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per
titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;
c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito
dalla tabella, lo abbiano superato.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna
delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta
in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare
alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e c) non possono superare
complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per
gli allievi dell'Accademia.
Articolo
10
Art. 10. I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri sono gli stessi di quelli stabiliti
dall'art. 8.
Articolo
11
Art. 11. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi
automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiale di sussistenza) e di
amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:
a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il
corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente
legge; b) dagli ufficiali inferiori di complemento
i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso
per titoli ed esami per essi stabilito;
c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3)
dell'art. 3 che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna
delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta
in volta con determinazione del Ministro per la difesa.
Articolo
12
Art. 12. I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei
sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali
di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti
dall'art. 8.
Articolo
13
Art. 13. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario,
di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati
col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani
anche in servizio militare, forniti di:
a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, per gli ufficiali medici;
b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico
ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di
farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti;
c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in
scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali,
in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per
gli ufficiali commissari; d) diploma di abilitazione all'esercizio
della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.
Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina
a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla
tabella annessa alla presente legge.
I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti),
superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per
conseguire, se laureati in farmacia la laurea e l'abilitazione in chimica o
in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione
in farmacia. I tenenti
che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di
complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora
completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a
un mese.
Articolo
14
Art. 14. L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in
servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali
commissari) e veterinario è di 32 anni.
I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti
con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria
finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.
Al termine del corso applicativo di cui all'art. 13, l'anzianità
relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente
determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Articolo
15
Art. 15. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici
vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti:
a) dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della
motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un
corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e
conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico
dall'art. 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico
pure previsto per ciascun servizio tecnico dall'art. 17;
b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli
normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli
altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di
laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a concorso
per titoli al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato;
c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli
normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il
servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico,
non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e
della Scuola di applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli
ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato;
d) dai giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno
dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di
concorso per titoli ed esami, e nominati tenenti in servizio permanente
abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I
vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con
anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria
stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel
servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso,
anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i
servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in
servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici,
rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del
genio. I tenenti di cui
alle lettere b) e c) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono
aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per
il loro grado. Ai fini
dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui
alle lettere a) e d) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i
corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali.
I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti
durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora
in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 della predetta legge di
avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al
termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il
trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'art. 52
della legge medesima. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso
per ciascuna delle forma di reclutamento di cui al primo comma del presente
articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per
la difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera a) tale numero
non può superare il terzo dei posti messi a concorso.
Articolo
16
Art. 16. Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere a), b) e d)
dell'art. 15, sono le seguenti:
a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della
motorizzazione:
laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
b) per il ruolo del servizio tecnico del genio:
laurea in ingegneria;
c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in fisica;
laurea in matematica e fisica;
d) per il ruolo del servizio tecnico chimico fisico:
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in ingegneria chimica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze biologiche;
laurea in agraria;
laurea in veterinaria;
e) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:
laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze geologiche.
Articolo
17
Art. 17. I corsi superiori tecnici da superare ai fini del
reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:
a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:
corso superiore tecnico di artiglieria;
ovvero uno dei seguenti:
corso di specializzazione elettronica;
corso superiore di specializzazione ottica; corso di ingegneria
aerospaziale; b) per il ruolo del servizio tecnico della
motorizzazione:
corso superiore tecnico della motorizzazione;
c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico: corso superiore tecnico
chimico-fisico; oppure: corso di specializzazione
nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.)
d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:
corso superiore tecnico del genio;
e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:
corso superiore tecnico delle trasmissioni;
ovvero uno dei seguenti:
corso di specializzazione elettronica; corso di specializzazione in
telecomunicazioni - Sezione 1ª e Sezione 2ª - da frequentarsi in due
successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e
telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso
l'Università di Roma;
f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:
corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico
militare. I corsi hanno
durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del
rispettivo servizio. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati,
per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a
due anni.
Articolo
18
Art. 18. Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei
posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per
ciascun corso. I capitani sono trasferiti al termine del corso
superiore tecnico. I
tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a
capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico,
lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei
capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.
Articolo
19
Art. 19. Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio
tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i
capitani questa non sia anteriore di più di quattro anni alla data di
trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di
quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di
provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai
capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.
Ferma la norma di cui al comma precedente, a parità di anzianità
assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi
tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito compilata al
termine del corso superiore tecnico.
Articolo
20
Art. 20. I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 15 della presente legge che non superino il <<corso
superiore tecnico>> rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo
del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso
art. 15 che non superino il <<corso superiore tecnico>> sono
trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio
servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque,
per un periodo non inferiore a un mese.
Articolo
21
Art. 21. Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i
ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di
complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'art. 1 della presente
legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di complemento è di 37
anni. Salvo quanto
disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato
(ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi tecnici, gli
ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dell'Esercito sono
tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio
militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado
che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa
alla presente legge. I
giovani che non superino il relativo corso sono, avviati ai corpi per
completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa.
Salvo il disposto del terzo comma dell'art. 3, sono nominati
sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati
designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del
secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che
abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare e nelle materie di
carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la
sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.
Articolo
22
Art. 22. Fermo il disposto dell'art. 59, lettera a) della legge 10
aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di
prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro per
la difesa. Ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del
successivo art. 23, il servizio di prima nomina è ridotto fino a durata non
inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già trascorso alle
armi. Il servizio è
sempre di un mese per:
gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'art.
53 della legge sullo stato degli ufficiali;
i sottotenenti di complemento provenienti dagli
allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'art. 21.
Articolo
23
Art. 23. L'ammissione al corso di cui all'art. 21 viene effettuata
sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del
titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonchè degli
altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad
ufficiale. Qualora il
numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da
reclutare, è in facoltà del Ministro per la difesa di designare
d'autorità a frequentare il corso di cui all'art. 21 militari alle armi per
il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei
prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di
selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine
della relativa graduatoria.
Articolo
24
Art. 24. L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 116 della legge 10
aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente
di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la
quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di
complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è
collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.
Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di
decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del
decesso.
Articolo
25
Art. 25. La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei
carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente art. 21, può altresì
essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei
carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano
acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto
il periodo minimo di servizio prescritto. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del
comma precedente non frequentano il corso di cui all'art. 21 e non prestano
servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire
la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad
una delle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936,
n. 1225, il limite di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino
ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per
mansioni di ufficio. Le
nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della
riserva di complemento.
Articolo
26
Art. 26. I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di
commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con
le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso
disposto: a)
il titolo di studio o professionale è:
per il ruolo <<ufficiali medici>>, l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
per il ruolo <<ufficiali chimici-farmacisti>>,
l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
per il ruolo <<ufficiali commissari>>, uno dei diplomi di
laurea indicati all'art. 13, lettera c);
per il ruolo del <<servizio veterinario>>, l'abilitazione
all'esercizio della professione di veterinario;
b) il corso di cui all'art. 21 è della durata stabilita dalla
tabella annessa alla presente legge;
c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle
categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in
sostituzione del corso di cui alla precedente lettera b), debbono superare
l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del
rispettivo servizio;
d) il Ministro per la difesa, può designare d'autorità a
frequentare il corso di cui alla precedente lettera b), per la nomina a
sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai
militari indicati nel secondo comma dell'art. 23, anche i militari in
congedo illimitato provvisorio. Gli
ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì
tratti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle
armi e degli altri servizi.
Articolo
27
Art. 27. I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono
reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi è
richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'art.
16 ed il corso di cui all'art. 21 è della durata indicata nella tabella
annessa alla presente legge.
Articolo
28
Art. 28. In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di
guerra: a)
trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e
sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali. I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale
subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente
per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere
trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino
al grado di capitano;
b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'Arma
dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio e nei ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi
tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali
commissari) e veterinario; di sottufficiali in servizio permanente dei
corrispondenti ruoli, purchè non abbiano superato l'età massima prevista
dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo.
I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti
all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni
particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo
eccezionale.
Articolo
29
Art. 29. I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per
merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme
che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste vacanza.
Articolo
30
Art. 30. Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio
permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'art. 134
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.
Articolo
31
Art. 31. In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente
legge può essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa.
Articolo
32
Art. 32. Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
nell'art. 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
<<Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento,
gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento
sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della
riserva di complemento il ruolo unico dei generali>>; nel quadro VII <<Ruolo Speciale Unico
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio>> della
tabella n. 1, annessa alla legge, alla colonna 3, in corrispondenza dei
gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente le parole:
<<2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o
comandi equipollenti>>;
<<3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi
equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di
sottotenente>>;
nel quadro X <<Ruolo del servizio tecnico
chimico-fisico>> della tabella n. 1, annessa alla legge, in
corrispondenza del grado di tenente colonello, le parole inserite nella
colonna 6, sono sostituite dalla seguenti:
<<2 per il 1964; successivamente 1/19 della sommma dei tenenti
colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo>>;
nel quadro XVII <<Ruolo del servizio di commissariato
(ufficiali commissari)>> della tabella n. 1, annessa alla legge, alle
colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole
<<sottotenente>> ed <<anzianità>>, alla colonna 4
la cifra <<60>> è spostata in corrispondenza del grado di
tenente; nella tabella n. 5 annessa alla legge è
aggiunto il seguente quadro:
X. - Ruolo dei servizi tecnici:
-
- Maggiore........| 2 mesi di esperimento pratico presso |
1 anno
| organi del Servizio
| di servizio Capitano........| 2 mesi di esperimento pratico presso
| 1 anno
| organi del Servizio
| di servizio Tenente.........| 2 mesi di esperimento pratico presso
| 1 anno
| organi del Servizio
| di servizio Sottotenente....|
_
| servizio
|
| prima nomina
-
-
Articolo
33
Art. 33. Per un periodo di quattro anni dalla data d'entrata in
vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante
trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi
dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a
concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale
presso la scuola ufficiale dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti
trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al
secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri. Il
numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di
cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con la determinazione
del Ministro per la difesa.
Articolo
34
Art. 34. Nel primo anno di applicazione della presente legge è data
facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale
dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di
optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le
modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la
difesa.
Articolo
35
Art. 35. Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di
commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestono il grado di
sottotenente alla data d'entrata in vigore della presente legge, conseguono
in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso
applicativo previsto dall'art. 13.
Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data
d'entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali
commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a
tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso
applicativo di cui allo stesso art. 13.
Ai tenenti di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di frequentare
il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti
all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo
36
Art. 36. Nella prima applicazione della presente legge è
riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di
artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto
servizio nell'art. 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo
missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani
e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore
della legge medesima. Gli
ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico
sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non
inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di
artiglieria può essere disposto anche se, durante la frequenza del corso
missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.
Articolo
37
Art. 37. I capitani, che alla data d'entrata in vigore della presente
legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano
superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico
conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.
I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso
biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1º gennaio 1962
possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico,
conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.
Articolo
38
Art. 38. I tenenti che al termine della scuola di applicazione
debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il
diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal
regolamento interno della scuola predetta.
Il Ministro per la difesa può concedere, su proposta del comandante
della scuola di applicazione, un prolungamento dei temini di tempo non
superiori ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermità
proveniente da causa di servizio, dà luogo ad una corrispondente detrazione
di anzianità nel grado di tenente.
Articolo
39
Art. 39. In deroga a quanto disposto alla lettera c) dell'art. 7, il
requisito del possesso di licenza d'istituto medio di secondo grado per la
partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi
stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data d'entrata in
vigore della presente legge.
Articolo
40
Art. 40. Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il
reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di
cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito. Fino
a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'art. 2
della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei
corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore.
Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali
dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e
successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle
contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili.
Allegato
1
Tabella 1. - Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13
per gli ufficiali
in servizio permanente.
---------------------------------------------------------------------
Articoli |
| della
|
TITOLO DEL CORSO
| Durata legge
|
| ---------+---------------------------------------------+-------------
6-9-11 | Corso per
allievi dell'Accademia militare | 2
anni
| |
9 |
Corso applicativo per ufficiali inferiori | 1
anno
| di complemento dell'Arma dei carabinieri da |
| transitare in servizio permanente a seguito |
| di concorso
|
|
| 9
| Corso per marescialli dell'Arma dei carabi- |
1 anno | nieri da
transitare nella categoria degli
|
| ufficiali
|
|
| 6
| Corso applicativo per ufficiali nominati |Non inferiore
| tenenti in servizio permanente
| a 6 mesi
|
|
13 |
Corso applicativo per ufficiali nominati
|Non inferiore
| tenenti in servizio permanente nei servizi
| a 6 mesi
| sanitario, di commissariato e veterinario
| 2. - Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli
al- lievi
ufficiali di complemento.
---------------------------------------------------------------------
Articoli |
| della
| TITOLO
DEL CORSO
| Durata
legge | |
---------+---------------------------------------------+-------------
21 |
Corso per allievi ufficiali di complemento |Non inferiore
| delle armi e dei servizi automobilistico,
| a 4 mesi
| di commissariato (ruolo
ufficiali di sus- |
| sistenza) e di amministrazione
|
|
| 26
| Corso per allievi ufficiali di complemento |Non inferiore
| medici, farmacisti, commissari e veterinari |
a 2 mesi
|
| 26
| Esperimento per allievi ufficiali di com- |Non inferiore
| plemento dei servizi sanitario e veterina-
| a 2 mesi
| rio provenienti dai sottufficiali e militari|
| in congedo
|
|
| 27
| Corso per allievi ufficiali di complemento |Non inferiore
| dei servizi tecnici
| a 2 mesi
|