Decreto
Legislativo 12/05/1995 Num. 196
(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff.
n. 122, del 27 maggio).
Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei
ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo
1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, ed in particolate l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Ruoli
dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli
e dei musicisti.
Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono
istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni
organiche vigenti: a) ruolo
dei volontari di truppa; b)
ruolo dei sergenti; c)
ruolo dei marescialli; d)
ruolo dei musicisti.
Articolo
2
Ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è
articolato nei seguenti gradi: a) Esercito
1º caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di la classe;
sottocapo di la classe scelto.
c) Aeronautica aviere capo;
1º aviere scelto;
1º aviere capo;
1º aviere capo scelto. 2.
La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
è così costituita: Esercito:
16.722; Marina:
4.615; Aeronautica:
2.250. Nell'ambito della
Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie
di porto, con dotazione di 675 unità.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in
aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al
comma primo del successivo art. 6.
Articolo
3
Ruoli
dei sergenti e dei marescialli.
1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente; sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo; secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo. 2.
Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
aiutante. b) Marina
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di la classe;
aiutante. c) Aeronautica
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di la classe;
aiutante. 3. La
dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è così
costituita: a)
Esercito sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti); b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); c) Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); -- b) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).
Articolo
4
Funzioni
del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente.
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base
del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza,
dell'incarico, nonchè incarichi di comando nei confronti di uno o più
militari. 2. I volontari di
truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle
unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica. 3. Il
personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni
caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia
giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo
prevedono.
Articolo
5
Funzioni
del personale appartenente al ruolo dei sergenti.
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con
responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata
preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti
operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonchè
il comando di più militari e/o mezzi.
2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria
<<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della
Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del
proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi
del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo
6
Funzioni
del personale appartenente al ruolo dei marescialli.
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite
funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale
ambito essi: sono
di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad
uffici; svolgono,
in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura
tecnico-operativa nonchè compiti di formazione e di indirizzo del personale
subordinato; espletano
incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata
specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni
tecnologicamente avanzate. 2.
Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che
implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze
tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche
degli Enti e delle Unità. In tale contesto gli aiutanti:
sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono
sostituire in caso di impedimento o di assenza;
assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento
con piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria
<<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della
Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del
proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi
del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo
7
Volontari
di truppa in ferma breve.
1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono
mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509; Aeronautica
2.250. Nell'ambito della
Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve
delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito
la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del relativo regolamento di
attuazione. 4. I volontari
in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità
operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Articolo
8
Volontari
di truppa in ferma breve.
1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in
relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il
proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza
demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze
di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non
inferiore ad anni 2 è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
leva. 3. I volontari in
ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma
contratta e conseguente proscioglimento.
Articolo
9
Volontari
di truppa in servizio permanente.
1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti
dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2,
in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno
di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto
di: graduatoria
di ammissione alla ferma breve;
attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
qualità morali e culturali;
esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati; numero
e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio posseduto.
2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di
merito di cui al comma precedente mantengono lo status di volontari in ferma
breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini
pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto
ruolo. Gli stessi con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1º
caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta
graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data
dell'incorporazione.
Articolo
10
Reclutamento
nel ruolo dei sergenti.
1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma
dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle
consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente
decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso
interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal
maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal
maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi
corrispondenti. Il Ministero della difesa definirà, di anno in anno,
le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di
cui alla lettera a) eventualmente rimasti coperti possono essere devoluti in
aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria di merito con il grado di sergente.
Articolo
11
Reclutamento
nel ruolo dei marescialli.
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma
dei Carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle
consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle
rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni
due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al
ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,
tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a mesi sei. I
posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere
devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla
Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la
tutela; 5)
siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie
e specialità di assegnazione;
6) compiano il 17º anno di età e non abbiano compiuto il 26º anno di
età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle
domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o
volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da
essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in
servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione
delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età; 3) non abbiano riportato la
sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel
periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a <<nella
media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo
dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del
termine di presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il 40º anno di età;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno
<<superiore alla media>> o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di
rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo
dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla
lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la
definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle
Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei
relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna
Forza armata. 4. Il
personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto
a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da
tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna
Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle
specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti
presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato
della selezione psico-fisica e attitudinale, nonchè alle preferenze espresse
dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonchè
dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle
prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria
di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente con
decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per
sostenere per una sola volta il primo esame utile.
5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto
nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599 e
successive modificazioni. 6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni
previste per i volontari in ferma breve nonchè, in quanto compatibili, le
norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata
o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a
procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o
per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli
esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il
servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause
impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla
ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano
gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in
assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa
determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel
ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con
decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo
proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti
anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una
ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel
servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma
precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento
del corso o di dimissioni.
Articolo
12
Corrispondenza
dei gradi.
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di
cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale
dell'Arma dei Carabinieri è riportata nelle tabelle <<A/1>> ed
<<A/2>> allegate al presente decreto.
Articolo
13
Avanzamento
dei volontari in ferma breve.
1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di
idoneità, i gradi di: a) caporale, comune di 1a classe e aviere
scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione; b) caporal maggiore, sottocapo e primo
aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione. 2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi
corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.
Articolo
14
Avanzamento
nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio
permanente.
1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli
dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge
10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa
vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta; c)
per concorso per titoli di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali. 3.
L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo
quanto stabilito dalle tabelle <<B/1>>, <<B/2>> e
<<B/3>>, allegate al presente decreto.
4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto
alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto
ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo
15
Avanzamento
dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Al 1º caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia cinque
anni complessivi di servizio, è conferito ad anzianità, previo giudizio di
idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal
maggiore scelto e gradi corrispondenti.
2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque
anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di
idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal
maggiore capo e gradi corrispondenti.
3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque
anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di
idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal
maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto
ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del
periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno
computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti
per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o di aspettative per motivi privati.
Articolo
16
Periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di
corsi ed esami.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti
per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o
specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver
superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle <<C/1>>,
<<C/2>>, <<C/3>>, allegate al presente decreto.
Articolo
17
Aliquote
di avanzamento.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e
dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento,
deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al
31 dicembre di ogni anno. 2.
Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del
31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.
3. Dalle predette aliquote è escluso il personale che risulti imputato
in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso
dall'impiego o impedito da infermità temporanea debitamente accertata o in
aspettativa. 4. Qualora,
durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di
avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle
situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o
cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato
formato. 5. Nei riguardi
del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di
servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del
comma 3, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi
nella prima aliquota utile per la valutazione.
Articolo
18
Avanzamento
ad anzianità.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari
di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad
anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste
dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno
successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto
dalle tabelle <<B/l>> e <<B/3>>, allegate al presente
decreto. 2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli
dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per
l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17, è promosso, se
idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe
stato valutato in assenza delle cause impeditive riacquistando l'anzianità
relativa precedentemente posseduta.
Articolo
19
Avanzamento
a scelta.
1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni
di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20,
nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado
superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle
<<B/2>> e <<B/3>>, allegate al presente decreto; b) il restante personale è sottoposto a
seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto
dalle citate tabelle <<B/2>> e <<B/3>>, prendendo
posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima
valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza
previsto dalle citate tabelle <<B/2>> e <<B/3>>,
prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda
valutazione nello stesso anno. 3.
Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di
promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di
cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta prende posto, se idoneo, a seconda
del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado
con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è
promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le
capacità professionali posseduti.
Articolo
20
Avanzamento
al grado di aiutante.
1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a
scelta e per concorso per titoli ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi
corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado
al 31 dicembre di ogni anno. 3.
L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel
limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è
riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è
limitata a non più di due volte. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono
promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine della
graduatoria di merito, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi
corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui
al comma 4. 6. Ai fini
delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in
considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
Articolo
21
Avanzamento
in particolari condizioni.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e
dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel
quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente
valutato perchè raggiunto dai limiti di età o perchè divenuto
permanentemente inabile al servizio incondizionato o perchè deceduto, è
promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a
quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente
inabilità o del decesso. 2.
Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo
giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata
l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento, non può esservi incluso perchè divenuto permanentemente
inabile al servizio incondizionato ovvero perchè deceduto, nonchè al
personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni
anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.
Articolo
22
Avanzamento
straordinario per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo
nei riguardi del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle
proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza
all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di
possedere qualità intellettuali, di cultura professionali, così preclare da
dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del
grado superiore. 2. La
proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale
generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente
dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale
interessato, previo parere favorevole della competente commissione di
avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
4. ll personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti
eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di
più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi
nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la
motivazione. 6. Il
personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base
all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa
anzianità.
Articolo
23
Disposizioni
generali.
1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si
distinguono in: a) volontari di truppa in ferma breve;
b) volontari di truppa in servizio permanente;
c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella
riserva e in congedo assoluto.
Articolo
24
Posizioni
di stato giuridico.
1. Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una
delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa; sospensione dal servizio.
2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna
professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad
occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi
doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27
gennaio 1968, n. 37. 3. Con
decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata,
sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialità e le
categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio
volontario.
Articolo
25
Aspettativa.
1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere
collocati in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre
cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto
in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non
può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa
che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al
militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba frequentare
corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai
ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti
sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di
servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della
legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni.
5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta
dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può
eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato
in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano
trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa
per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo
trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del
trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e
dell'avanzamento. ll militare in aspettativa per motivi privati è richiamato
in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba
frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per
l'accesso ai ruoli superiori. 6.
Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di
guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero
trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per
prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di
servizio è computato per intero. 7.
L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.
Articolo
26
Sospensione
dal servizio.
1. La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale,
disciplinare o penale. 2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che
abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato
da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia
sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità può
essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento
penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia
stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di
carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è
sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della
libertà personale. 3. La
sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento
penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. é revocata, inoltre, quando,
dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio
permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il
procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari
di stato. 4. La sospensione
disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di
notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese
nè superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal
servizio viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con
revoca dell'eventuale eccedenza. 5.
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria
della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la
condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la
sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la
sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e
continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione
dal servizio è computato per metà.
7. La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e
può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio
permanente in aspettativa.
Articolo
27
Cessazione
dal servizio permanente.
1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio
permanente per una delle seguenti cause:
a) età; b) infermità;
c) domanda; d)
inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento. 2.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto
ministeriale. 3. I
volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per
età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella
ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi
permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono
collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. 4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del
cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio
nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente
nella categoria della riserva. 5.
Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa
in servizio permanente che cessano al servizio a domanda al compimento del
venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.
Articolo
28
Ausiliaria.
1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo
cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27,
sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di
necessità. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto
ministeriale sentito il Ministero del tesoro.
2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire
cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con
l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta
l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del
trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perchè
non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a
domanda, essere iscritto in tale categoria.
4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento
della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire
virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con
anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del
collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si
tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo
familiare. 5. Sono estese
al volontario di truppa in ausiliaria le disposizione di cui all'art. 46,
comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo
29
Riserva.
1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati
dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto
in tempo di guerra. 2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla
riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del
sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi
di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle
disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo
30
Norma
di rinvio.
1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano
le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni
ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.
2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954,
n. 599 e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il
presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni
<<sottufficiale>> e <<complemento>> rispettivamente
con le dizioni <<volontario di truppa>> e <<congedo
illimitato>>.
Articolo
31
Trattamento
economico.
1. Con decorrenza dal 1º settembre 1995 è attribuito il trattamento
economico stipendiale risultante dalla Tabella <<D>>, allegata al
presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di
ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di
promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso
livello retributivo. 2. In
aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso
personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello
accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed
economico dal 1º settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1
dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella
posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto
legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo
personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della
legge 2 febbraio 1993, n. 23.
Articolo
32
Disposizioni
diverse.
1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri
dell'Arma dei Carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui
alla Tabella <<A/1>> allegata al presente decreto, fatta eccezione
del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'art. 43,
comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121.
2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge
23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal
sergente o gradi corrispondenti, nonchè il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio
permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, nonchè dell'art. 1, comma 15-bis, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Articolo
33
Bande
musicali.
1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica sono complessi
organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita
della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche,
organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita,
altresì, la banda musicale della Marina militare.
2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive
peculiarità, le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le parole <<Carabinieri>> oppure
<<Arma>> oppure <<Arma dei Carabinieri>> esse devono
intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda
della Banda cui si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito,
quella dell'Esercito;
2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto servizi centrale A.M. quella
dell'Aeronautica; c)
l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78
del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli
appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della
difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda
impiegata; e) le dotazioni organiche di ciascuna
banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78
del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli
degli ufficiali, nonchè dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal
fine: 1)
vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui
appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e
archivisti; 2) le consistenze organiche
relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste
dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;
3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati
negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti
ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;
per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica; f) alle bande musicali non può essere
assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo
orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la
possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per
il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al
soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;
g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III
del decreto legislativo n. 78 del 1991. é inoltre previsto che: 1) ai sottufficiali in servizio
permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983,
n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale
presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e
che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti
nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad
archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi,
aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella
organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti
della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo
dei musicisti della Forza armata di appartenenza; 3) le modalità di svolgimento
dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono
stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato
maggiore di Forza armata;
h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1
dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata
rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,
per la Marina; 3) dal sottocapo di Stato
maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del
decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:
1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica
la tabella E/1 annessa al presente decreto;
2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa
al presente decreto. 3. Per
la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti
disposizioni: a)
il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del
relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è
reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal
presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in
vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di
cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata.
Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza
armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni
di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di
quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla
data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è
nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso
informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di
appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda
è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna
banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto perchè vincitori degli specifici concorsi a norma
delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale
di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo
strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda,
nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella
tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della
progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede
d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a
ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento
di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i
sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza
(bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal
personale di cui al precedente periodo;
e) il concorso interno di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna
Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:
1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed
all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali
diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonchè dal
rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle
norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti; 2) per la formazione delle
graduatorie è nominata per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro
della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello
in servizio permanente effettivo presidente, dal maestro direttore della banda
interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di
segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della
difesa della VII o VIII qualifica funzionale;
3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in
servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle
altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per
un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei
musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla
graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e,
in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria
relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e),
che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una
prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli
propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni
nominate con determinazione:
1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,
per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica; g) le commissioni di cui alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato
maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda
dell'esercito; per
la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e
vice direttore della banda della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e
dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore
della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio
sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo
alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di
appartenenza. 4. Al
personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado
rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di
cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre
1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni ed
integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto.
5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare.
Articolo
34
Inquadramento
nel ruolo dei marescialli.
1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono
inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e
l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi
del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi
corrispondenti, compresi quelli con qualifica di <<aiutante>> o di
<<scelto>>, nonchè i marescialli capi e gradi corrispondenti
utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31
agosto 1995; b)
nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi,
nonchè i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i
marescialli ordinari, nonchè i sergenti maggiori e gradi corrispondenti
utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31
agosto 1995. 2. Sono
determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui
sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
tabella <<C>> allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212,
nell'arco temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di
avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non
promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995,
prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e
straordinari. 4.
L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e
c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianità assoluta di
grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di
anzianità di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere
l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di
anzianità di grado, sono inquadrati alla data del 1º settembre 1996 nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza
mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati
ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di
grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente
maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria
affinchè non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai
sensi del comma 3. 8. I
sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di
sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio
1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal
reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma
eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10
maggio 1983, n. 212. 9. I
sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10
maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al
giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge
stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse
decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in
assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle
presenti disposizioni. 10.
Gli allievi sottufficiali, già arruolati alla data del 1º settembre 1995 e
da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212,
conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di Sergente e
gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono
immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, dopo
due anni dal reclutamento. 11.
I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e
gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo
dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma
volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1º
settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi
in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di
idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni
e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui
al presente comma, sono promossi al grado di maresciallo e gradi
corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei
marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi
corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di
impiego è effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi,
reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno
successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10. 15.
Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di
cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi
comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause
impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi
e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei
pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause
impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla
citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del
presente articolo.
Articolo
35
Inquadramento
nel ruolo dei sergenti.
1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei
sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo
corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a
mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti,
possono, inoltre, partecipare, a domanda, purchè in possesso dell'idoneità
psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi
con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958 e successive modifiche, nonchè i sergenti sia di complemento sia in ferma
volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o
quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i
volontari che: a)
non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di
concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da
non più di un anno; b)
appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità
eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente
inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità
al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o
per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario
da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o
retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per
violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
Articolo
36
Inquadramento
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i
graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati
in congedo da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia
al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:
a) non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del
bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in
congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e
specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento
d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o
Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio
militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal
maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge
11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario
da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o
retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per
violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
Articolo
37
Militari
di truppa in ferma volontaria.
1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva
prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve,
ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi
da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro
confronti delle norme del presente decreto.
2. L'accoglimento della domanda comporta:
a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un
anno della ferma contratta;
b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme
d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato; c) l'applicazione delle disposizioni del
regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537; d) la
facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma
3. 3. Al concorso per il
reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono
partecipare i volontari che:
a) non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del
bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in
congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e
specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente
inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità
al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o
per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario
da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o
retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per
violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle
disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal
presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di
trattamento economico.
Articolo
38
Eccedenze
organiche.
1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei
marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni
annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti
nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente
rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art.
3, comma 3, del presente decreto. 2.
Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa
in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei
sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni
annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti
nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente
rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente
decreto. 3. Fino al
riassorbimento delle eccedenze, la promozione al grado di aiutante si consegue
anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite
del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di
ogni anno.
Articolo
39
Modifiche
alla normativa vigente.
1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è
sostituito dal seguente:
<<2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in
una delle anzidette situazioni.>>.
2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole:
<<... di specializzazione, di specialità...>> sono inserite le
parole: <<di categoria>>.
3. All'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è cancellato il
periodo: <<... e del conferimento delle qualifiche di
"aiutante" o "scelto"...>>.
4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal
seguente: <<Art.
32. -- 1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono
costituite come segue:
presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;
membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano
assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi
corrispondenti, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il
personale da valutare alla data del 1º gennaio dell'anno considerato e che
possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.>>.
5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta
modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è
aggiunto il seguente comma:
<<Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo
è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione
dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non
idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad
ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se
giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze
attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.>>.
6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il
seguente comma: <<Il
personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non
idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di
valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda
volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno
successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di
valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità
e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato
portato in avanzamento.>>. 7.
Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal
seguente: <<1. I sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano
dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e
sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda
dell'idoneità. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella
posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o
in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica.>>.
8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è così
modificato: <<Il
sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche,
retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con
l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta
l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del
trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.>>.
9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
sostituito dal seguente:
<<2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi
della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della
presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal
servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria.
Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono
collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità
fisica.>>. 10. Dopo
il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il
seguente comma: <<A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli
stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404>>.
11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto
dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è emanato entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n.
212, è aggiunto il seguente:
<<L'indennità di volo prevista delle vigenti disposizioni per
gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti è estesa agli ufficiali del
ruolo unico specialisti dell'aeronautica purchè ne siano comunque
sprovvisti>>. 13.
L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:
<<1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite
durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con
diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da
valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche
funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di
complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate
con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli
da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili
professionali della pubblica amministrazione.
3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 è riferita ai casi
in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una
diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il
concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta
corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica
cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto
effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza
delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche
funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento
al lavoro. 5. Le
amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende
autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei
bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la
valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.>>.
14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è
così modificato: <<5.
Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette
giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla
presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita
dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale
vigente per i dipendenti dello Stato al 1º gennaio di ogni anno.>>. 15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche
amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese
nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore
dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma
triennale o quinquennale, è del 20 per cento.
Articolo
40
Abrogazione
e convalida di norme.
1. Sono abrogati: a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1519;
b) la legge 10 marzo 1965, n. 121;
c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43 e 51 della
legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) la legge 6 giugno 1986, n. 254;
e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente
decreto. 2. Le residue
norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro
efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere emanate, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
norme integrative delle disposizioni in esso contenute.
Articolo
41
.
Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si
provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Allegato
1
Tabella A/1
(art. 12, comma 1)
CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON
I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI Descrizione
Volontari in servizio
Gradi
permanente forze armate
Arma Carabinieri -----
-----
-----
1º caporal maggiore (e gradi
carabiniere
corrispondenti) Volontari in
caporal maggiore scelto (e gradi carabiniere
scelto servizio corrispondenti)
permanente
caporal maggiore capo (e gradi
appuntato
corrispondenti)
caporal maggiore capo scelto (e
appuntato scelto
gradi corrispondenti)
Allegato
2
Tabella A/2
(art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA
DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI
DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI Ruolo
Esercito Marina
Aeronautica
Arma
Carabinieri ---
--- ---
---
--- Aiutante
Aiutante Aiutante
Maresciallo
Aiutante |
s.UPS
|
|
Maresciallo capo di Maresciallo Maresciallo |
capo
1a classe di 1a classe capo
| Mare-
| Ruolo scialli
Maresciallo capo di Maresciallo Maresciallo |ispettori
ordinario 2a classe
di 2a classe ordinario |
|
Maresciallo capo di Maresciallo Maresciallo |
3a classe di 3a classe
Sergente 2º
capo Sergente Brigadiere
maggiore scelto
maggiore capo
|
capo
capo
|
| Ruolo Sergenti Sergente
2º capo Sergente
Brigadiere | sovrin- maggiore
maggiore
| tendenti
|
Sergente Sergente
Sergente Vice
Briga- |
diere
Allegato
3
Tabella
B/1
(art. 14, comma 3)
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA
IN SERVIZIO PERMANENTE
GRADO |
FORME
DI AVANZAMENTO |
REQUISITI |
DA |
A |
Caporal
Magg. Capo |
Caporal
Magg. Capo Scelto |
anzianità |
5
anni di anzianità nel grado |
Caporal
Magg. Scelto |
Caporal
Magg. Capo |
anzianità |
5
anni di anzianità nel grado |
1°
Caporal Maggiore |
Caporal
Magg. Scelto |
anzianità |
5
anni di servizio |
Allegato
4
Tabella
B/2
(art. 14, comma 3)
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI
grado
Forme di da
a
avanzamento
Requisiti ---
---
---
--- Sergente
Sergente Maggiore
Scelta 7 anni di permanenza Maggiore Capo
nel grado Sergente
Sergente Maggiore
Scelta 7 anni di permanenza
nel grado
Allegato
5
Tabella B/3
(art. 14, comma 3)
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI
grado
Forme di da
a
avanzamento
Requisiti ---
--- ---
--- Maresciallo
Aiutante
Scelta 8 anni di permanenza nel Capo
grado o "per esami" Maresciallo
Maresciallo Scelta 7 anni di permanenza nel Ordinario Capo
grado Maresciallo
Maresciallo Anzianità
2 anni di anzianità nel
Ordinario
grado
Allegato
6
Tabella C/1
(art. 16, comma 1)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO
gradi
Altra da a
Periodi minimi di
condizione
attribuzioni
specifiche Corsi (2)
---
---
---
---
3 anni di comando di plotone
| o reparti corrispondenti
Maresciallo Maresciallo | oppure 4 anni
di impiego in Ordinario
Capo |
incarichi tecnici o nelle
| specializzazioni (1)
anche
| se compiuti in tutto o
in
parte da Maresciallo. Maresciallo
Maresciallo
Ordinario
3 anni di comando di squadra Sergente Sergente
| o reparti corrispondenti
Maggiore Maggiore | oppure
4 anni di impiego in
Capo
| incarichi tecnici o
nelle
specializzazioni (1). Sergente
Sergente Come sopra.
Maggiore ------------------ (1) Gli incarichi tecnici e le
specializzazioni sono stabiliti con
decreto del Ministro della difesa base alle esigenze della F.A. (2) Il
Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio de-
creto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo
conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle partico- lari necessità di servizio.
Allegato
7
Tabella C/2
(art. 16, comma 1)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA
grado
Corsi Esa-
da
a Periodi
minimi di imbarco Note
(2) mi
--- ---
-----
--- ---
--- Aiutanti
Nocchierie tecnici di mac-
I perio-
chine: 1 anno; Specialisti di
a
delle telecomunicazioni e
fianco
scoperta: 1 anno; Tecnici
indicati
di armi: 1 anno; Elettro- devono
nici: 1 anno; Palombari,
essere
incursori, fucilieri di
effet-
marina, specialisti di
tuati
volo: 1 anno; Specialisti
nel
del servizio amministra-
grado
tivo e logistico: 1 anno;
Nocchieri di porto: 3 an-
ni di titolare di ufficio
minore. Capi
Aiu- Nocchieri e tecnici di mac-
I perio- di 1a tanti
chine: 8 anni; Specialisti di
d'im- classe delle
telecomunicazioni e barco si
scoperta: 8 anni; Tecnici
intendo-
di armi: 7 anni; Elettro-
no pre-
nici: 7 anni; Palombari, stati
in
incursori, fucilieri di
qualun-
marina, specialisti di
que gra-
volo: 7 anni; Specialisti
do
del servizio amministrati-
vo e logistico: 4 anni;
Nocchieri di porto: 3 anni
(1). Capi
Capi Nocchieri e tecnici di
idem come di 2a
di 1a macchine:
6 anni; Specia- sopra
classe classe
listi delle telecomunica-
zioni e scoperta: 6 anni;
Tecnici di armi: 6 anni;
Elettronici: 6 anni; Pa-
lombari, incursori, fuci-
lieri di marina, specia-
listi di volo: 6 anni;
Specialisti
del servizio
amministrativo e logisti-
co: 4 anni. Capi
Capi di 3a di 2a classe
classe 2º
2º Nocchieri e tecnici di
idem come Capo
Capo macchine:
10 anni; Specia-
sopra scelto
listi delle telecomunica-
zioni e scoperta: 10 anni;
Tecnici di armi: 8 anni;
Elettronici: 8 anni; Pa-
lombari, incursori, fuci-
lieri di marina, speciali-
sti di volo: 8 anni; Spe-
cialisti del servizio am-
ministrativo e logistico:
5 anni; Nocchieri di por-
to: 6 anni (1). Ser- 2º
Nocchieri e tecnici di
idem come gente
Capo macchine:
7 anni; Specia-
sopra
listi delle telecomunica-
zioni e scoperta: 7 anni;
Tecnici di armi: 6 anni;
Elettronici: 6 anni; Pa-
lombari, incursori, fuci-
lieri di marina, speciali-
sti di volo: 6 anni; Spe-
cialisti del servizio am-
ministrativo e logistico: 4
anni; Nocchieri di por-
to: 3 anni (1). Sotto-
Sotto- Nocchieri e
tecnici di
idem come capo
capo macchine:
8 anni; Specia-
sopra di 1a di
1a listi delle
telecomunica- classe classe
zioni e scoperta: 8 anni;
scelto Tecnici di
armi: 7 anni;
Elettronici: 7 anni; Pa-
lombari, incursori, fuci-
lieri di marina, specia-
listi di volo: 7 anni;
Specialisti
del servizio
amministrativo e logisti-
co: 4 anni; Nocchieri di
porto: 3 anni (1). Sotto-
Sotto- Nocchieri e
tecnici di
idem come capo
capo macchine:
6 anni; Specia-
sopra di 2a di
1a listi delle
telecomunica- classe classe
zioni e scoperta: 6 anni;
Tecnici di armi: 6 anni;
Elettronici: 6 anni; Pa-
lombari, incursori, fu-
cilieri di marina, spe-
cialisti di volo: 6 anni;
Specialisti del servizio
amministrativo e logisti-
co: 3 anni. ------------------------- (1) Per il personale appartenente
ad abilitazioni tecniche le attri-
buzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in par-
te, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo
(nuclei aerei, Sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazione LORAN,
VTS/PAC, stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo
necessario per il completamento del periodo richiesto. (2) Il Ministro
della difesa ha facoltà di istituire con proprio de-
creto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei
Sottufficiali e delle partico-
lari necessità di servizio.
Allegato
8
Tabella C/3
(art. 16, comma 1)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA gradi
Periodi minimi di
altra
attribuzioni specifiche
condizione da
a
Corsi (1) --- ---
---
--- Maresciallo Aiutante
4 anni di impiego in 1a classe
incarichi della cate-
goria di appartenenza. Maresciallo
Maresciallo 5 anni di impiego in 2a classe 1a classe
incarichi della cate-
goria di appartenenza
anche se svolti in
parte
nel grado di M3. Maresciallo
Maresciallo 3a classe
2a classe Sergente
Sergente Mag- 4 anni di impiego in Maggiore giore Capo
incarichi della cate-
goria di appartenenza. Sergente
Sergente Mag- 4 anni di impiego in
giore
incarichi della cate-
goria di appartenenza. ------------------------- (1) Il Ministro della
difesa ha facoltà di istituire con proprio de-
creto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei
sottufficiali e delle partico-
lari necessità del servizio.
Allegato
9
Tabella D
(art.
31, comma 1)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1º SETTEMBRE 1995
Trattamento
Gradi
Livello Scatti integrativo,
gerarchici(*) accessorio
edeventuale Aiutante
VII bis --- Maresciallo Capo
VII
--- Maresciallo Ordinario
VI bis
+ 1 Maresciallo
VI
+ 2 Sergente Maggiore Capo
VI bis --- Sergente Maggiore
VI
+ 1 Sergente VI
--- Caporal Maggiore Capo Scelto
V
+ 3 Caporal Maggiore Capo
V
+ 2 Caporal Maggiore Scelto
V +
1 1º Caporal Maggiore V
--- ------------------------- (*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è
pari al 2,50% dello stipendio
in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione in-
dividuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti
gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello re-
tributivo). Per il passaggio dal V livello retributivo
al VI/VI livello bis confluisce
esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico,
qualora risulti attribuito.
Allegato
10
Tabella E/1
[art. 33, comma 2, lettera i), n. 1]
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLE BANDE
Direttore.
Grado
Anzianità ---
--- Maggiore e corrispondenti
5 anni Tenente Colonnello ecorrispondenti
--
Vice Direttore.
Grado
Anzianità
---
--- Tenente e corrispondenti
2 anni Capitano e corrispondenti
--
Allegato
11
Tabella E/2
[art. 33, comma 2, lettera i), n. 2]
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI MARESCIALLI DEL RUOLO MUSICISTI Anzianità
Anzianità minima di anni di servizio
dalla nomina nella parte
1a A 1a B 2a
A 2a B
3a A 3a B
-- --
-- --
-- -- da
Maresciallo Ordinario a Maresciallo
Capo
- -
- -
7 7 da
Maresciallo Capo ad Aiutante -
2 6
8 6
8
Allegato
12
Tabella E/3
[art. 33, comma 2, lettera c)]
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO MUSICISTI Maestro Direttore
Maggiore Maestro Vice Direttore
Tenente I parte
A
Aiutante
B
Maresciallo Capo II parte
A
Maresciallo
Capo
B
Maresciallo Capo III parte
A
Maresciallo Ordinario
B
Maresciallo Ordinario Archivista
Maresciallo Ordinario