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RIORDINO DELLE CARRIERE

 DEL PERSONALE SOTTUFFICIALE E VOLONTARIO DELL'ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA

 

 

Decreto Legislativo 12/05/1995 Num.  196
(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27 maggio). 

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

    Preambolo

    Il Presidente della Repubblica:   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolate l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;   Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti.

  Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:   a) ruolo dei volontari di truppa;   b) ruolo dei sergenti;   c) ruolo dei marescialli;   d) ruolo dei musicisti.

Articolo 2

Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

  1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:     a) Esercito       1º caporal maggiore;       caporal maggiore scelto;       caporal maggiore capo;       caporal maggiore capo scelto.     b) Marina       sottocapo di 3a classe;       sottocapo di 2a classe;       sottocapo di la classe;       sottocapo di la classe scelto.     c) Aeronautica       aviere capo;       1º aviere scelto;       1º aviere capo;       1º aviere capo scelto.   2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:     Esercito: 16.722;     Marina: 4.615;     Aeronautica: 2.250.   Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.   3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma primo del successivo art. 6.

Articolo 3

Ruoli dei sergenti e dei marescialli.

  1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:     a) Esercito       sergente;       sergente maggiore;       sergente maggiore capo.     b) Marina       sergente;       secondo capo;       secondo capo scelto.     c) Aeronautica       sergente;       sergente maggiore;       sergente maggiore capo.   2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:     a) Esercito       maresciallo;       maresciallo ordinario;       maresciallo capo;       aiutante.     b) Marina       capo di 3a classe;       capo di 2a classe;       capo di la classe;       aiutante.     c) Aeronautica       maresciallo di 3a classe;       maresciallo di 2a classe;       maresciallo di la classe;       aiutante.   3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è così costituita:     a) Esercito       sergenti: 10.700;       marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);     b) Marina       sergenti: 7.875;       marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);     c) Capitanerie di Porto:       sergenti: 2.100;       marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); --     b) Aeronautica       sergenti: 10.044;       marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).

Articolo 4

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

  1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonchè incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.   2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.   3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Articolo 5

 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti.

  1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonchè il comando di più militari e/o mezzi.   2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Articolo 6

 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli.

  1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:     sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;     svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonchè compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;     espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.   2. Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto gli aiutanti:     sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;     assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.   3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Articolo 7

 Volontari di truppa in ferma breve.

  1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:     Esercito 23.000;     Marina 5.509;     Aeronautica 2.250.   Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.   2. La ferma breve ha la durata di anni tre.   3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del relativo regolamento di attuazione.   4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Articolo 8

Volontari di truppa in ferma breve.

  1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.   2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.   3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento.

Articolo 9

 Volontari di truppa in servizio permanente.

  1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:     graduatoria di ammissione alla ferma breve;     attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;     qualità morali e culturali;     esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;     numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;     titolo di studio posseduto.   2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1º caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione.

Articolo 10

 Reclutamento nel ruolo dei sergenti.

  1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:     a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;     b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti.   Il Ministero della difesa definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti coperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.   2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il grado di sergente.

Articolo 11

 Reclutamento nel ruolo dei marescialli.

  1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:     a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;     b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.   I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).   2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:     a) i giovani che:       1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;       2) non siano incorsi:         in condanne per delitti non colposi;         nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;       3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;       4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;       5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;       6) compiano il 17º anno di età e non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;       7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;     b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:       1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;       2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;       3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;       4) siano in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.   3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:     a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:       1) non abbiano superato il 40º anno di età;       2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<superiore alla media>> o giudizio corrispondente;       3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;     b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):       1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;       2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.   Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.   4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonchè alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonchè dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.   5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni.   6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonchè, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212.   7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.   8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.   9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

Articolo 12

 Corrispondenza dei gradi.

  1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri è riportata nelle tabelle <<A/1>> ed <<A/2>> allegate al presente decreto.

Articolo 13

 Avanzamento dei volontari in ferma breve.

  1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:     a) caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;     b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.   2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.

Articolo 14

 Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.

  1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.   2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:     a) ad anzianità;     b) a scelta;     c) per concorso per titoli di servizio ed esami;     d) per meriti eccezionali.   3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle <<B/1>>, <<B/2>> e <<B/3>>, allegate al presente decreto.   4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15

Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente.

  1. Al 1º caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni complessivi di servizio, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.   2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.   3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.   4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.   5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

Articolo 16

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami.

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle <<C/1>>, <<C/2>>, <<C/3>>, allegate al presente decreto.

Articolo 17

Aliquote di avanzamento.

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.   2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.   3. Dalle predette aliquote è escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea debitamente accertata o in aspettativa.   4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato.   5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.   6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

Articolo 18

 Avanzamento ad anzianità.

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle <<B/l>> e <<B/3>>, allegate al presente decreto.   2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Articolo 19

 Avanzamento a scelta.

  1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.   2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:     a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle <<B/2>> e <<B/3>>, allegate al presente decreto;     b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:       1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle <<B/2>> e <<B/3>>, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);       2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle <<B/2>> e <<B/3>>, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.   3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.   4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.   5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Articolo 20

 Avanzamento al grado di aiutante.

  1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.   2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.   3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.   4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.   5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.   6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Articolo 21

 Avanzamento in particolari condizioni.

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perchè raggiunto dai limiti di età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perchè deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.   2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perchè divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perchè deceduto, nonchè al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

Articolo 22

Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.

  1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.   2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.   3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.   4. ll personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.   5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.   6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

Articolo 23

 Disposizioni generali.

  1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in:     a) volontari di truppa in ferma breve;     b) volontari di truppa in servizio permanente;     c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

Articolo 24

Posizioni di stato giuridico.

  1. Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:     servizio effettivo;     aspettativa;     sospensione dal servizio.   2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.   3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialità e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario.

Articolo 25

Aspettativa.

  1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.   2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.   3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.   4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni.   5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. ll militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.   6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.   7. L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.

Articolo 26

 Sospensione dal servizio.

  1. La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.   2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.   3. La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. é revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.   4. La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.   5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.   6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.   7. La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.

Articolo 27

 Cessazione dal servizio permanente.

  1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:     a) età;     b) infermità;     c) domanda;     d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;     e) nomina all'impiego civile;     f) perdita del grado;     g) scarso rendimento.   2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.   3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.   4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.   5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano al servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.

Articolo 28

 Ausiliaria.

  1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro.   2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.   3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.   4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.   5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizione di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Articolo 29

Riserva.

  1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.   2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Articolo 30

Norma di rinvio.

  1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.   2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni <<sottufficiale>> e <<complemento>> rispettivamente con le dizioni <<volontario di truppa>> e <<congedo illimitato>>.

Articolo 31

 Trattamento economico.

  1. Con decorrenza dal 1º settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella <<D>>, allegata al presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.   2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1º settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.   4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

Articolo 32

Disposizioni diverse.

  1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella <<A/1>> allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121.   2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonchè il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.   3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonchè dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Articolo 33

Bande musicali.

  1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita, altresì, la banda musicale della Marina militare.   2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche:     a) ovunque sono citate le parole <<Carabinieri>> oppure <<Arma>> oppure <<Arma dei Carabinieri>> esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme;     b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:       1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;       2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina;       3) del Comando del reparto servizi centrale A.M. quella dell'Aeronautica;     c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:       1) Stato maggiore Esercito;       2) Stato maggiore Marina;       3) Stato maggiore Aeronautica.     d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda impiegata;     e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonchè dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:       1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;       2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;       3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:         per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;         per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;         per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;     f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;     g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. é inoltre previsto che:       1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;       2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;       3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;     h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:       1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;       2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;       3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;     i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:       1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;       2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto.   3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:     a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;     b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;     c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perchè vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;     d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;     e) il concorso interno di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:       1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonchè dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;       2) per la formazione delle graduatorie è nominata per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;       3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;       4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;       5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;     f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:       1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;       2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;       3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;     g) le commissioni di cui alla lettera e):       1) sono composte:         per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;         per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;         per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;       2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;       3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.   4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto.   5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare.

Articolo 34

Inquadramento nel ruolo dei marescialli.

  1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:     a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di <<aiutante>> o di <<scelto>>, nonchè i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;     b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonchè i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;     c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonchè i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995.   2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella <<C>> allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995.   3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari.   4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici.   5. I sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.   6. I sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla data del 1º settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.   7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinchè non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3.   8. I sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212.   9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni.   10. Gli allievi sottufficiali, già arruolati alla data del 1º settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, dopo due anni dal reclutamento.   11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.   12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1º settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma, sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.   13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.   14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.   15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.

Articolo 35

 Inquadramento nel ruolo dei sergenti.

  1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.   2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purchè in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modifiche, nonchè i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:     a) non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;     b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;     c) non siano incorsi:       1) in condanne per delitti non colposi;       2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;       3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

Articolo 36

 Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

  1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.   2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:     a) non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;     b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;     c) non siano incorsi:       1) in condanne per delitti non colposi;       2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;       3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

Articolo 37

Militari di truppa in ferma volontaria.

  1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.   2. L'accoglimento della domanda comporta:     a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta;     b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato;     c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;     d) la facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.   3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:     a) non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;     b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;     c) non siano incorsi:       1) in condanne per delitti non colposi;       2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;       3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.   4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.

Articolo 38

 Eccedenze organiche.

  1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.   2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.   3. Fino al riassorbimento delle eccedenze, la promozione al grado di aiutante si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 39

 Modifiche alla normativa vigente.

  1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente:     <<2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.>>.   2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: <<... di specializzazione, di specialità...>> sono inserite le parole: <<di categoria>>.   3. All'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è cancellato il periodo: <<... e del conferimento delle qualifiche di "aiutante" o "scelto"...>>.   4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:     <<Art. 32. -- 1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:       presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;       membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1º gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.>>.   5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto il seguente comma:     <<Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.>>.   6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma:     <<Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.>>.   7. Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:     <<1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica.>>.   8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è così modificato:     <<Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.>>.   9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:     <<2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.>>.   10. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma:     <<A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404>>.   11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   12. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente:     <<L'indennità di volo prevista delle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti è estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purchè ne siano comunque sprovvisti>>.   13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:     <<1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.   2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.   3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.   4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.   5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.>>.   14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:     <<5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1º gennaio di ogni anno.>>.   15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento.

Articolo 40

 Abrogazione e convalida di norme.

  1. Sono abrogati:     a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;     b) la legge 10 marzo 1965, n. 121;     c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;     d) la legge 6 giugno 1986, n. 254;     e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;     f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.   2. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.   3. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme integrative delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 41

. Clausola finanziaria.

  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Allegato 1

                                                     Tabella A/1                                                   (art. 12, comma 1)     CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO     PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON                    I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI Descrizione           Volontari in servizio              Gradi                       permanente forze armate       Arma Carabinieri    -----                      -----                      -----                  1º caporal maggiore (e gradi      carabiniere                    corrispondenti) Volontari in     caporal maggiore scelto (e gradi  carabiniere scelto   servizio         corrispondenti)  permanente      caporal maggiore capo (e gradi    appuntato                    corrispondenti)                  caporal maggiore capo scelto (e   appuntato scelto                    gradi corrispondenti)

Allegato 2

                                                       Tabella A/2                                                    (art. 12, comma 1)   CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI       DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI                       DELL'ARMA DEI CARABINIERI Ruolo     Esercito     Marina   Aeronautica       Arma                                                Carabinieri  ---         ---         ---        ---            ---           Aiutante    Aiutante    Aiutante     Maresciallo                                                  Aiutante    |                                                s.UPS       |                                                            |           Maresciallo capo di    Maresciallo   Maresciallo |           capo        1a classe  di 1a classe  capo        | Mare-                                                      |  Ruolo scialli   Maresciallo capo di    Maresciallo   Maresciallo |ispettori           ordinario   2a classe  di 2a classe  ordinario   |                                                            |           Maresciallo capo di    Maresciallo   Maresciallo |                       3a classe  di 3a classe                          Sergente    2º capo    Sergente      Brigadiere              maggiore    scelto     maggiore      capo        |           capo                   capo                      |                                                            | Ruolo Sergenti  Sergente    2º capo    Sergente      Brigadiere  | sovrin-           maggiore               maggiore                  | tendenti                                                            |           Sergente    Sergente   Sergente      Vice Briga- |                                                diere        

Allegato 3
Tabella B/1
 (art. 14, comma 3)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA  IN SERVIZIO PERMANENTE          

GRADO FORME DI AVANZAMENTO REQUISITI
DA A
Caporal Magg. Capo Caporal Magg. Capo Scelto anzianità 5 anni di anzianità nel grado
Caporal Magg. Scelto Caporal Magg. Capo anzianità 5 anni di anzianità nel grado
1° Caporal Maggiore Caporal Magg. Scelto anzianità 5 anni di servizio

 

Allegato 4

                                                      Tabella B/2                                                    (art. 14, comma 3)           PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI            grado                     Forme di    da                 a            avanzamento        Requisiti   ---                ---               ---               --- Sergente      Sergente Maggiore      Scelta     7 anni di permanenza Maggiore       Capo                               nel grado Sergente      Sergente Maggiore      Scelta     7 anni di permanenza                                                   nel grado

Allegato 5

                                                      Tabella B/3                                                    (art. 14, comma 3)           PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI             grado               Forme di      da              a         avanzamento         Requisiti     ---             ---           ---                 --- Maresciallo      Aiutante        Scelta      8 anni di permanenza nel Capo                                          grado o "per esami" Maresciallo      Maresciallo     Scelta      7 anni di permanenza nel Ordinario        Capo                         grado Maresciallo      Maresciallo    Anzianità    2 anni di anzianità nel                  Ordinario                    grado

Allegato 6

                                                      Tabella C/1                                                    (art. 16, comma 1)       CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI                   IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO          gradi                                                Altra     da             a              Periodi minimi di        condizione                                attribuzioni specifiche      Corsi (2)    ---            ---                    ---                  ---                              3 anni di comando di plotone                            |  o reparti corrispondenti Maresciallo   Maresciallo  |  oppure 4 anni di impiego in  Ordinario       Capo      |  incarichi tecnici o nelle                            |  specializzazioni (1) anche                            |  se compiuti in tutto o in                               parte da Maresciallo. Maresciallo   Maresciallo                Ordinario                              3 anni di comando di squadra Sergente      Sergente     |  o reparti corrispondenti Maggiore      Maggiore     |  oppure 4 anni di impiego in                 Capo       |  incarichi tecnici o nelle                               specializzazioni (1). Sergente      Sergente       Come sopra.               Maggiore ------------------ (1) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con     decreto del Ministro della difesa base alle esigenze della F.A. (2) Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio de-     creto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo     conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle partico-     lari necessità di servizio.

Allegato 7

                                                       Tabella C/2                                                    (art. 16, comma 1)        CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI                  IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA      grado                                                Corsi  Esa-   da        a      Periodi minimi di imbarco     Note      (2)    mi   ---      ---               -----                ---      ---   ---     Aiutanti       Nocchierie tecnici di mac-   I perio-                    chine: 1 anno; Specialisti   di a                    delle telecomunicazioni e    fianco                    scoperta: 1 anno; Tecnici    indicati                    di armi: 1 anno; Elettro-    devono                    nici: 1 anno; Palombari,     essere                    incursori, fucilieri di      effet-                    marina, specialisti di       tuati                    volo: 1 anno; Specialisti    nel                    del servizio amministra-     grado                    tivo e logistico: 1 anno;                    Nocchieri di porto: 3 an-                    ni di titolare di ufficio                    minore. Capi      Aiu-     Nocchieri e tecnici di mac-  I perio- di 1a     tanti    chine: 8 anni; Specialisti   di d'im- classe             delle telecomunicazioni e    barco si                    scoperta: 8 anni; Tecnici    intendo-                    di armi: 7 anni; Elettro-    no pre-                    nici: 7 anni; Palombari,     stati in                    incursori, fucilieri di      qualun-                    marina, specialisti di       que gra-                    volo: 7 anni; Specialisti    do                    del servizio amministrati-                    vo e logistico: 4 anni;                    Nocchieri di porto: 3 anni                    (1). Capi      Capi     Nocchieri e tecnici di       idem come di 2a     di 1a    macchine: 6 anni; Specia-      sopra classe    classe   listi delle telecomunica-                    zioni e scoperta: 6 anni;                    Tecnici di armi: 6 anni;                    Elettronici: 6 anni; Pa-                    lombari, incursori, fuci-                    lieri di marina, specia-                    listi di volo: 6 anni;                    Specialisti del servizio                    amministrativo e logisti-                    co: 4 anni. Capi      Capi di 3a     di 2a classe    classe                Nocchieri e tecnici di        idem come Capo      Capo     macchine: 10 anni; Specia-      sopra           scelto   listi delle telecomunica-                    zioni e scoperta: 10 anni;                    Tecnici di armi: 8 anni;                    Elettronici: 8 anni; Pa-                    lombari, incursori, fuci-                    lieri di marina, speciali-                    sti di volo: 8 anni; Spe-                    cialisti del servizio am-                    ministrativo e logistico:                    5 anni; Nocchieri di por-                    to: 6 anni (1). Ser-             Nocchieri e tecnici di        idem come gente     Capo     macchine: 7 anni; Specia-       sopra                    listi delle telecomunica-                    zioni e scoperta: 7 anni;                    Tecnici di armi: 6 anni;                    Elettronici: 6 anni; Pa-                    lombari, incursori, fuci-                    lieri di marina, speciali-                    sti di volo: 6 anni; Spe-                    cialisti del servizio am-                    ministrativo e logistico:                    4 anni; Nocchieri di por-                    to: 3 anni (1). Sotto-    Sotto-   Nocchieri e tecnici di        idem come capo      capo     macchine: 8 anni; Specia-       sopra di 1a     di 1a    listi delle telecomunica- classe    classe   zioni e scoperta: 8 anni;           scelto   Tecnici di armi: 7 anni;                    Elettronici: 7 anni; Pa-                    lombari, incursori, fuci-                    lieri di marina, specia-                    listi di volo: 7 anni;                    Specialisti del servizio                    amministrativo e logisti-                    co: 4 anni; Nocchieri di                    porto: 3 anni (1). Sotto-    Sotto-   Nocchieri e tecnici di        idem come capo      capo     macchine: 6 anni; Specia-       sopra di 2a     di 1a    listi delle telecomunica- classe    classe   zioni e scoperta: 6 anni;                    Tecnici di armi: 6 anni;                    Elettronici: 6 anni; Pa-                    lombari, incursori, fu-                    cilieri di marina, spe-                    cialisti di volo: 6 anni;                    Specialisti del servizio                    amministrativo e logisti-                    co: 3 anni. ------------------------- (1) Per il personale appartenente ad abilitazioni tecniche le attri-     buzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in par-     te, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo     (nuclei aerei, Sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazione LORAN,     VTS/PAC, stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo     necessario per il completamento del periodo richiesto. (2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio de-     creto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo     conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle partico-     lari necessità di servizio.

Allegato 8

                                                       Tabella C/3                                                    (art. 16, comma 1)       CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI                IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA           gradi                  Periodi minimi di           altra                               attribuzioni specifiche     condizione     da             a                                        Corsi (1)    ---            ---                   ---                   --- Maresciallo    Aiutante        4 anni di impiego in 1a classe                      incarichi della cate-                                goria di appartenenza. Maresciallo    Maresciallo     5 anni di impiego in 2a classe      1a classe       incarichi della cate-                                goria di appartenenza                                anche se svolti in                                parte nel grado di M3. Maresciallo    Maresciallo 3a classe      2a classe Sergente       Sergente Mag-   4 anni di impiego in Maggiore       giore Capo      incarichi della cate-                                goria di appartenenza. Sergente       Sergente Mag-   4 anni di impiego in                giore           incarichi della cate-                                goria di appartenenza. ------------------------- (1) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio de-     creto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo     conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle partico-     lari necessità del servizio.

Allegato 9

                                                        Tabella D                                                    (art. 31, comma 1)          TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE      NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1º SETTEMBRE 1995                                                          Trattamento      Gradi                    Livello      Scatti        integrativo,                                          gerarchici(*)    accessorio                                                          edeventuale Aiutante                      VII bis        --- Maresciallo Capo              VII            --- Maresciallo Ordinario          VI bis        + 1 Maresciallo                    VI            + 2 Sergente Maggiore Capo         VI bis        --- Sergente Maggiore              VI            + 1 Sergente                       VI            --- Caporal Maggiore Capo Scelto    V            + 3 Caporal Maggiore Capo           V            + 2 Caporal Maggiore Scelto         V            + 1 1º Caporal Maggiore             V            --- ------------------------- (*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello stipendio     in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione in-     dividuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti     gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello re-     tributivo).     Per il passaggio dal V livello retributivo al VI/VI livello bis     confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico,     qualora risulti attribuito.

Allegato 10

                                             Tabella E/1                                 [art. 33, comma 2, lettera i), n. 1]           PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLE BANDE                               Direttore.            Grado                                 Anzianità             ---                                     --- Maggiore e corrispondenti                          5 anni Tenente Colonnello ecorrispondenti                   --                             Vice Direttore.            Grado                                 Anzianità             ---                                     --- Tenente e corrispondenti                           2 anni Capitano e corrispondenti                            --

Allegato 11

                                               Tabella E/2                                  [art. 33, comma 2, lettera i), n. 2]      PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI MARESCIALLI DEL RUOLO MUSICISTI Anzianità                       Anzianità minima di anni di servizio                                       dalla nomina nella parte                                1a A   1a B   2a A   2a B   3a A  3a B                                 --     --     --     --     --    -- da Maresciallo Ordinario a  Maresciallo Capo                -      -      -      -      7     7 da Maresciallo Capo ad Aiutante  -      2      6      8      6     8

Allegato 12

                                                 Tabella E/3                                        [art. 33, comma 2, lettera c)]            INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO MUSICISTI Maestro Direttore                         Maggiore Maestro Vice Direttore                    Tenente I parte                   A               Aiutante                           B               Maresciallo Capo II parte                  A               Maresciallo Capo                           B               Maresciallo Capo III parte                 A               Maresciallo Ordinario                           B               Maresciallo Ordinario Archivista                                Maresciallo Ordinario

 


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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RIORDINO DELLE CARRIERE DEI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE - D.LGS. 196/95