Legge
"Angelini" 19/05/1986 Num. 224
(in
Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. n. 125, del 31 maggio)
Norme
per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980,
n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate e della Guardia di finanza.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
1. Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste
dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire
concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in
servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai
sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma
aeronautica, ruolo specialisti. 2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti per
l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai
quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età previsti dalle
leggi in vigore.
Articolo
2
1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto
dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato
in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.
2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali
in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma
aeronautica, stabilita dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal
precedente comma 1. 3. I
tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono
promossi al grado superiore, semprechè abbiano compiuto i prescritti periodi
di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.
4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad
applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'art. 30
della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'art. 24 della
presente legge. 5. Ai
predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'art. 25 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto
dall'art. 39 della presente legge.
Articolo
3
1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal
Ministro della difesa. 2. I
requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo
anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a
pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure
di prevenzione; d)
aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto
equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
e) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso
appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la
navigazione aerea, in qualità di piloti militari;
f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi
esercita la tutela. 3.
Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto
della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni
dodici. 4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno
adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al
corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.
Articolo
4
1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono
assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere
la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione
della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di
pilota di aeroplano. 3. Gli
ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio,
assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano
dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente
posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini
della anzianità di grado. 4.
Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi
provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo
o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Articolo
5
1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le
prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli
esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina
a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.
2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono
stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove
prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la
nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con
il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data
d'inizio dei corsi di pilotaggio. 3.
Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di
pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi
psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi
disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Articolo
6
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, comma
3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di
pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o
per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la
qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria
di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.
2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari
al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di
complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in
attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria
senza assegni. 3. Il
periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è
considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di
complemento dell'Esercito possono, a domanda e previa rinuncia al grado
raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.
Articolo
7
1. Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti
di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della
presente legge, sono collocati in congedo illimitato.
2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno
otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato
prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della
compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di
linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.
Articolo
8
1. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato,
prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente art. 4, gli
allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in
relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre
compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.
2. I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva,
qualora non abbiano a ciò ottemperato.
Articolo
9
1. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle
ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di
pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto
dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente
dalla data di inizio dei corsi stessi.
2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno
otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo
illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze
della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie
di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.
3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a
termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti
dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma
precedentemente contratti. 4.
Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto
di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono
esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi
psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni
dodici.
Articolo
10
1. Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la
ferma di anni sei, prevista dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249,
è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'art. 4 della legge
21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti
ufficiali, deve intendersi di anni dodici.
2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno
otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato
prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della
compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di
linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.
3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente,
vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi
psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni
dodici.
Articolo
11
1. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della
ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7,
comma 2, 9, comma 2, e 10, comma 2, è corrisposto un premio di congedamento.
2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato
posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si
sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito
indicato: a)
lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni
dodici; b) lire
275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore
a dodici anni ma superiore a dieci; c) lire 200.000, per gli ufficiali che
abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni. 3. Il premio è corrisposto nella misura di lire
100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio
permanente effettivo, ai sensi del successivo art. 18.
4. Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato
prestato per almeno tre mesi.
Articolo
12
1. Il premio, di cui al precedente art. 11, è corrisposto, in
relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati
prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.
2. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento
è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.
3. Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato
il trattamento vitalizio di quiescenza.
Articolo
13
1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria
di avanzamento, può, prima del termine della ferma, disporre il collocamento
in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per
gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero
per scarso rendimento tecnico-professionale.
2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non è
corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa
commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze
attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio
provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione
del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.
3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati
esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità
posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso
alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi
sono collocati in congedo illimitato.
4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici,
all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di
anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il
Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di
avanzamento.
Articolo
14
1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti
prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle
armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici,
decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.
2. Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7,
9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.
3. Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di
servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla
base delle misure previste dal precedente art. 11. Il numero dei semestri
utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Areonautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle
leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n.
556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni
dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente art.
11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto
stabilito nel precedente comma 3. 5.
Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni
semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità
aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato
prestato servizio per almeno tre mesi.
6. Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e
dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n.
249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di
assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio
nella misura prevista dal precedente comma.
Articolo
15
1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla
presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto
in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme
previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
nonchè quelle di cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
successivo art. 33. 3. Ai
medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al
1983, le norme di cui all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
Articolo
16
1. In favore degli ufficiali piloti di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della
ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver
acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio,
l'Amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo
periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme
vigenti. 2. L'importo dei
contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è
trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte
eccedente rimane a carico dello Stato.
Articolo
17
1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono
acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il
conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale
pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie
italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le
abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio
militare. 2. Le compagnie,
di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10
della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo
illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al
bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le
spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota
d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanto sono gli anni di
anticipato collocamento in congedo illimitato nonchè, per l'intero loro
importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma.
3. Le compagnie, di cui al precedente comma 1, devono altresì
rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2, l'intero
ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota
d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del
precedente art. 8.
Articolo
18
1. é facoltà del Ministro della difesa di bandire
annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in
servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale
unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di
vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato
maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti speciale. 2. A
tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di
appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici
che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini
di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data
di inizio della ferma. 3.
Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può
superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi
nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.
Articolo
19
. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con
decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di
brigata -- presidente;
2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo
normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado
non inferiore a tenente colonnello -- membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a
direttore di sezione segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a
contrammiraglio -- presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di
fregata -- membri; 3) un funzionario della
carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione --
segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non
inferiore a generale di brigata aerea -- presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di
grado non inferiore a tenente colonnello -- membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a
direttore di sezione segretario senza diritto di voto.
Articolo
20
1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 19
valutano: a)
i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato
di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti
presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.
2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere
posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un
massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1;
2)
15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1.
3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui
alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per
ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1,
soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabiloito.
5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio
risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma 1. 6. Gli
ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti
messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso
stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo
dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio,
tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo
di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti speciale.
7. I vincitori del concorso assumono un'anzianità assoluta pari a
quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del
decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e
prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta,
nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la
stessa anzianità assoluta. 8.
I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio
permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere
riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della
indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa
ufficiali.
Articolo
21
1. I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e
rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di
aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione,
vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di
inizio dei corsi stessi. 2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i sottufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno
compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in
congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle
esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane
concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro
della difesa. 3. I
sottufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non
superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di
pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di
anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente
contratti. 4. I
sottufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto
di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono
esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi
psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni
dodici.
Articolo
22
Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che
regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per
l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti maggiori e
marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata
in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo
23
1. Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma,
e 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè dagli articoli 33, secondo
comma, e 40, primo comma, della medesima legge così come modificati dai
successivi articoli 29, 38 e 39 della presente legge, le norme previste per i
ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo
assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo
amministrazione.
Articolo
24
1. Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma
dell'art. 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31
dicembre 1988. 2. Il
termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'art. 3 della legge 10
maggio 1983, n. 1876, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La
presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno
lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente
tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e 39, e le norme di cui agli
articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di
carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare
fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli
effetti del trattamento economico dal 1º gennaio 1985; gli ufficiali
scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25,
28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli
stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di
appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente
effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore
assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di
grado, corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di
maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in
ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma
comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per
l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello. Le norme di cui al presente
comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di
ufficiali più anziani in ruolo. 4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in
applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado
superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi
uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che
appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle
norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli 24,
25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a
quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali
dei ruoli ad esaurimento. 5.
Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive
scadenze dei termini prorogati.
Articolo
25
1. L'ultimo comma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, è sostituito dai seguenti:
<<Per l'anno 1985:
a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio
permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli
non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso
anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità,
fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre
1973, n. 804; b)
l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico
ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni
di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità
corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;
c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono
valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se
idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette
anni di permanenza nel grado. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti
per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli
indicati nel quadro IV -- ruolo del Corpo tecnico -- compreso nell'allegato B
della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il
grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le
aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in
servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data
del 1º gennaio 1985>>.
Articolo
26
1. All'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
aggiunto il seguente comma: <<Ai sottotenenti, già in servizio alla data del
9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole
gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi
della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per
titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un
anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme
precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente>>.
Articolo
27
1. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del
Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza
del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami
obbligatori per l'avanzamento, di cui all'art. 38 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga
all'art. 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a
domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito
il relativo titolo di studio se prescritto per l'avanzamento.
2. Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
28
1. All'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del
detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai
limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una
volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di
età>>.
Articolo
29
1. Il primo comma dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, è sostituito dal seguente:
<<Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al
precedente art. 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti
messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna
Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza
dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a
nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali
l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti
riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i
partecipanti al concorso a diverso titolo>>.
Articolo
30
1. Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano
stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della
legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1º gennaio 1980,
l'art. 34 della citata legge. 2.
La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che sono
stati richiamati o trattenuti in servizio nel periodo dal 1º gennaio 1980,
sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni dell'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto
dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio.
Articolo
31
1. Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni
di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di
complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per
il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria
ed all'aspettativa. 2. Gli
ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la
precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di
completamento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.
Articolo
32
La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali
dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1º gennaio 1984, può essere
effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo
anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto
diciotto anni di servizio. 2.
La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli
ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1º gennaio 1984, dopo quattro
anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni
di servizio. 3. Il vincolo
dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei
confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei
ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso
di un diploma di laurea. 4.
Ferma restando l'anzianità richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli
ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli
ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità, di grado,
nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purchè non siano stati
dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per
qualsiasi causa. 5. I
tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza,
qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e)
dell'art. 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado
superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad
esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale
promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di
servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.
6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è
comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche
oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i
ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.
7. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli
ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di <<a
disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei
ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza, si applica la promozione di cui all'art. 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574. 8. I benefici
previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n.
574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo. 9. Agli ufficiali
promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla
promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in
virtù del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13
della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto
per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 67, primo comma,
della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma 1,
lettera b), della presente legge. 10.
Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo
previsto non possono essere richiamati in servizio.
11. Le norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo hanno
decorrenza ai fini giuridici dal 1º gennaio 1985.
Articolo
33
1. L'art. 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
sostituito dal seguente: <<Gli ufficiali di grado inferiore a tenente
colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di
cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente
valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato formulato
il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento,
sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero
conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento, nella
precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predeti ufficiali
non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età
previsto dal grado rivestito. Quanto
previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che
abbia già subìto una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel
caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e
risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di
grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della
presente legge, dopo i pari grado iscritti in un quadro per detto anno>>.
Articolo
34
1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad
esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche
elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa,
avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la
posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo comma 2, sulla base
dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del
periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari
grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei
pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di
promozioni. 2. Il militare
di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento in
aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni
stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la
dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le
valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio,
comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per
l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati
o adempiuti. 3. La
ricostruzione di carriera prevista dal comma precedente è consentita fino al
grado di colonnello e gradi equiparati.
Articolo
35
1. All'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
sostituito dall'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: <<Le disposizioni di cui al secondo, terzo e
quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che,
imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con
sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a
seguito di eventuale procedimento disciplinare>>.
2. All'ultimo comma dell'art. 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
è aggiunta la seguente lettera:
<<c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia
colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere
attribuito lo stesso comando o un altro livello equivalente alla prima
assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.>>.
3. L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e
generale e gradi corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'art. 54
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'art. 26 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale
promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure
all'atto del collocamento in aspettiva per riduzione di quadri oppure all'atto
della cessazione dal servizio permanente.
4. L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri
massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 5. Le aliquote di avanzamento di cui all'art. 39 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa
allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti
sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma
dell'art. 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito
dall'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purchè i predetti
ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già
stati inclusi in precedenti aliquote.
Articolo
36
1. Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei
all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal
servizio permanente effettivo e che alla data del 1º gennaio 1984 sono stati
trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di
ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad
esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'art. 36
della legge 20 settembre 1980, n. 574.
2. Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità
posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma
precedentemente contratti.
Articolo
37
1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge
20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.
2. Per gli anni 1986, 1987, 1988:
a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo
dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due
anni di permanenza nel grado;
b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi
vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo
veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo
dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto
quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico
dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianità di grado.
Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo
automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;
c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in
servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari
alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31
dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado.
Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario,
la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di sette anni
e, per gli anni successivi, di otto anni; d) i maggiori dei ruoli in servizio
permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato una anzianità di
quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo
detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli
con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I
maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni
1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli
anni successivi, di tre anni;
e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado
superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo
dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L,
allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'art.
3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da
conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà
superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio
precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.
3. Quanto previsto nel precedente comma non si applica per
l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei
carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al
quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel
testo risultante dalle modifiche, introdotte con la legge 24 luglio 1985, n.
410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per
essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di
permanenza nel grado. 4.
Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del
presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici
previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con
le modalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 20 settembre 1980,
n. 574. 5. A decorrere dal
1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione
di <<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804. 6.
Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e
5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per
riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge possono
permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del
limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di
appartenenza. 7. In caso di
insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli
dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste
dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in
numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità)
degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
8. Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di
<<a disposizione>> sono valutati o nuovamente valutati a partire
dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad
essi vengono applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente
articolo.
Articolo
38
1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali
e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33,
secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al
31 dicembre 1988. 2. Per il periodo dal 1º gennaio 1985 al 31 dicembre
1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali
della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici
dei gradi di guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 1985, i capitani di fregata transitano
nella posizione di <<a disposizione>> esclusivamente ai sensi
dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art.
2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'art. 6 della legge 10 dicembre
1973, n. 804. 4. In caso di
insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani
di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli
articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero
pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli
ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
5. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto
dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.
Articolo
39
1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali
e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e
33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino
al 31 dicembre 1988. 2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma
aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia
aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato
quattro anni di permanenza nel grado.
3. A decorrere dal 1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli
dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di <<a
disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge 10
dicembre 1973, n. 804. 4.
Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e
5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per
riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge possono
permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del
limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di
appartenenza. 5. I tenenti
colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino
già nella posizione di <<a disposizione>> sono valutati ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
6. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti
massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali
previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono
conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni
di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
7. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto
dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.
Articolo
40
1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli della
Guardia di finanza transitano nella posizione di <<a disposizione>>
esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
2. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in
aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta
legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al
raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.
3. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nel contingente
massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il
riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamentfo.
Articolo
41
1. Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari
ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi
anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in
applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'art. 1
della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le
esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al
conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di
tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole,
fino al 1º gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del
limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per
essi previsto. 2. Le
disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a
decorrere dal 31 dicembre 1984.
Articolo
42
1. A decorrere dal 1º gennaio 1989, le eccedenze
eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'art. 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle
disposizioni dell'art. 7 della predetta legge.
Articolo
43
1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza
collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo
stato giuridico. 2. Agli
stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante,
gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi
ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota
aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per
riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante: a)
il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi
sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età,
compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;
b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal
successivo art. 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n.
536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e
giudicati idonei. 4. Gli
ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono,
all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le
indennità e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica
la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n.
113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente
modificato dall'art. 44 della presente legge.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di
servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne
facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età.
Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del
precedente comma 4. 6. Gli
ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a
disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del
Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di
cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi
4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di
richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.
Articolo
44
1. Gli articoli 56, 67 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così
modificati: a)
il primo comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente:
<<La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque
anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria>>;
b) il primo e secondo comma dell'art. 67 sono sostituiti dal seguente:
<<All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per
cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il
trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello
stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta
dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della
predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e
della quota di aggiunta di famiglia>>;
c) il secondo comma dell'art. 69, già sostituito dalla legge 25 maggio
1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<<Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante
il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della
normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di
quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso
all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli
aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo
trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni,
sia dell'indennità di cui all'art. 67 della presente legge. Nel caso in cui
l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine
del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo>>.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1º
gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo
detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1º gennaio
1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Articolo
45
1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi
per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo
criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.
2. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al
precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla
richiesta del Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa emana le direttive e ne informa le
competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di
comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con
ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle
Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego.
Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e
9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1477, e di cui all'art. 25, lettera e), del regolamento approvato con
regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti
la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.
Articolo
46
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto
disposto dalla presente legge, nonchè la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli
articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.
Articolo
47
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire
per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede per il
1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986,
quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a
lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni
degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti dei rispettivi
stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.
2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel
triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati
delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato
di inflazione. 3. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
necessarie variazioni di bilancio.
Allegato
1
(Si
omettono le tabelle).