AVANZAMENTO UFFICIALI

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AVANZAMENTO UFFICIALI

Legge "Angelini" 19/05/1986 Num.  224
(in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. n. 125, del 31 maggio)

Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Preambolo 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   Il Presidente della Repubblica:   Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.   2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età previsti dalle leggi in vigore.

Articolo 2

  1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.   2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1.   3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, semprechè abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.   4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'art. 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'art. 24 della presente legge.   5. Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.

Articolo 3

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.   2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:     a) essere cittadini italiani;     b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;     c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;     d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;     e) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;     f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.   3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.   4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Articolo 4

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.   2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.   3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.   4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Articolo 5

1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.   2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.   3. Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Articolo 6

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.   2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.   3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.   4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.

Articolo 7

  1. Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.   2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Articolo 8

1. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente art. 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.   2. I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.

Articolo 9

1. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.   2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.   3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.   4. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Articolo 10

1. Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'art. 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.   2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.   3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Articolo 11

1. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, comma 2, 9, comma 2, e 10, comma 2, è corrisposto un premio di congedamento.   2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:     a) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;     b) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;     c) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.   3. Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo art. 18.   4. Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

Articolo 12

  1. Il premio, di cui al precedente art. 11, è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.   2. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.   3. Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato il trattamento vitalizio di quiescenza.

Articolo 13

1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può, prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.   2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.   3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.   4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

Articolo 14

1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.   2. Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.   3. Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente art. 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.   4. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente art. 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente comma 3.   5. Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.   6. Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.

Articolo 15

  1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.   2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè quelle di cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo art. 33.   3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Articolo 16

  1. In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio, l'Amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti.   2. L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

Articolo 17

1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.   2. Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanto sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato nonchè, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma.   3. Le compagnie, di cui al precedente comma 1, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 18 

  1. é facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.   2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.   3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

Articolo 19

. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:     a) per l'Esercito da:       1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata -- presidente;       2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello -- membri;       3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione segretario senza diritto di voto;     b) per la Marina da:       1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio -- presidente;       2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata -- membri;       3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione -- segretario senza diritto di voto;     c) per l'Aeronautica da:       1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea -- presidente;       2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello -- membri;       3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione segretario senza diritto di voto.

Articolo 20

1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 19 valutano:       a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;       b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.     2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:       1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1;       2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1.     3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei.     4. Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabiloito.   5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1.   6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.   7. I vincitori del concorso assumono un'anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.   8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

Articolo 21

1. I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.   2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.   3. I sottufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.   4. I sottufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Articolo 22

  Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Articolo 23

1. Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, e 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè dagli articoli 33, secondo comma, e 40, primo comma, della medesima legge così come modificati dai successivi articoli 29, 38 e 39 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Articolo 24

1. Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.   2. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1983, n. 1876, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.   3. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e 39, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1º gennaio 1985; gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado, corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.   4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.   5. Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Articolo 25

1. L'ultimo comma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dai seguenti:   <<Per l'anno 1985:     a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;     b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;     c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.   I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV -- ruolo del Corpo tecnico -- compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1º gennaio 1985>>.

Articolo 26

1. All'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:   <<Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente>>.

Articolo 27

1. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'art. 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio se prescritto per l'avanzamento.   2. Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28 

1. All'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente comma:   <<I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età>>.

Articolo 29

1. Il primo comma dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:   <<Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente art. 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo>>.

Articolo 30

1. Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1º gennaio 1980, l'art. 34 della citata legge.   2. La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che sono stati richiamati o trattenuti in servizio nel periodo dal 1º gennaio 1980, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.   3. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio.

Articolo 31

1. Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa.   2. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di completamento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.

Articolo 32

 La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1º gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.   2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1º gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.   3. Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.   4. Ferma restando l'anzianità richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità, di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purchè non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.   5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'art. 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.   6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.   7. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.   8. I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.   9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtù del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera b), della presente legge.   10. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.   11. Le norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1º gennaio 1985.

Articolo 33

1. L'art. 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:   <<Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento, nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predeti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.   Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia già subìto una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i pari grado iscritti in un quadro per detto anno>>.

Articolo 34

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.   2. Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.   3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma precedente è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

Articolo 35

1. All'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente comma:   <<Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare>>.   2. All'ultimo comma dell'art. 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:     <<c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.>>.   3. L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettiva per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.   4. L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.   5. Le aliquote di avanzamento di cui all'art. 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'art. 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purchè i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.

Articolo 36

1. Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1º gennaio 1984 sono stati trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'art. 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.   2. Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Articolo 37

1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.   2. Per gli anni 1986, 1987, 1988:     a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado;     b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;     c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni;     d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato una anzianità di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni;     e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.   3. Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche, introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado.   4. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.   5. A decorrere dal 1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di <<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.   6. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.   7. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.   8. Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di <<a disposizione>> sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.

Articolo 38 

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.   2. Per il periodo dal 1º gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi di guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.   3. A decorrere dal 1º gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di <<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.   4. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.   5. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Articolo 39

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.   2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.   3. A decorrere dal 1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di <<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.   4. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.   5. I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di <<a disposizione>> sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.   6. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.   7. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

Articolo 40

1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di <<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.   2. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.   3. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamentfo.

Articolo 41

1. Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1º gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.   2. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

Articolo 42

1. A decorrere dal 1º gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della predetta legge.

Articolo 43

1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.   2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.   3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:     a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;     b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;     c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.   4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'art. 44 della presente legge.   5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4.   6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.   7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.   8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

Articolo 44

  1. Gli articoli 56, 67 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:     a) il primo comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente:   <<La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria>>;     b) il primo e secondo comma dell'art. 67 sono sostituiti dal seguente:   <<All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia>>;     c) il secondo comma dell'art. 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:   <<Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo>>.   2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1º gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1º gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 45

1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.   2. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.   3. Il Ministro della difesa emana le direttive e ne informa le competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'art. 25, lettera e), del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.

Articolo 46

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonchè la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

Articolo 47

 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.   2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di inflazione.   3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Allegato 1

(Si omettono le tabelle).

 

 
 

 


 

 

 

 

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