Legge
            14 novembre 2000, n. 331 
            pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
            269 del 17 novembre 2000
            
             
            "Norme
            per l'istituzione del servizio militare professionale"
            
             
            
            Art. 1.
            
            
             
            
            (Compiti delle Forze armate)
            
            
             
            
                1. Le Forze armate sono al servizio della
            Repubblica.
            
            
             
                2. L’ordinamento e l’attività delle
            Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione
            e alla legge. 
                3. Compito prioritario delle Forze armate è
            la difesa dello Stato. 
                4. Le Forze armate hanno altresì il compito
            di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza,
            in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle
            determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia
            fa parte. 
                5. Le Forze armate concorrono alla
            salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici
            in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di
            straordinaria necessità ed urgenza. 
                6. Le Forze armate sono organizzate su base
            obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla
            presente legge. 
                7. L’articolo 1 della legge 11 luglio
            1978, n. 382, e l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24
            dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
            
            
             
            
            
            Art. 2.
            
            
             
            
            (Personale militare impegnato 
            nella difesa nazionale)
            
            
             
            
                1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono
            assicurate da:
            
            
             
                    a) ufficiali
            in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto
            legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
            
            
             
                    b) sottufficiali
            in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto
            legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 
                    c) volontari
            di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all’articolo
            2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari
            in ferma volontaria prefissata; 
                    d) personale
            dell’Arma dei carabinieri; 
                    e) personale
            del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all’articolo
            1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; 
                    f) personale
            da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge
            in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale
            in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze
            di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare
            volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei
            seguenti casi:
            
            
             
                        1)
            qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo
            78 della Costituzione;
            
            
             
                        2)
            qualora una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia
            coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una
            organizzazione internazionale giustifichi un aumento della
            consistenza numerica delle Forze armate.
            
            
             
                2. Il servizio militare obbligatorio nei
            casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di
            dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
            stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli
            appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo
            nazionale dei vigili del fuoco.
            
            
             
            
            
            Art. 3.
            
            
             
            
            (Trasformazione progressiva dello strumento militare in
            professionale)
            
            
             
            
                1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
            un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
            parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
            entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo
            schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
            legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette
            anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
            decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva
            con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della
            difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi
            e criteri direttivi:
            
            
             
                    a)
            disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico
            complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della
            consistenza del personale in servizio coerente con l’evoluzione
            degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad
            esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
            finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di
            sette anni di cui all’alinea del presente comma, in modo da:
            
            
             
                        1)
            non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo
            1; 
                        2)
            prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
            ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti
            categorie di personale: 
                        2.1)
            ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del
            decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
                        2.2)
            sottufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del
            decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 
                        2.3)
            volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del
            decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma
            prefissata, di cui garantire l’immissione anche in deroga all’articolo
            39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
            modificazioni;
            
            
             
                    b)
            prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel
            periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma,
            ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985,
            rispettando la progressiva riduzione dell’organico complessivo
            delle Forze armate ai sensi della lettera a);
            
            
             
                    c)
            disciplinare il progressivo raggiungimento dell’entità dell’organico
            delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo
            anche il transito del personale in esubero rispetto all’organico
            delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione
            alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle
            assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di
            mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di
            cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di
            personale; 
                    d) prevedere
            l’emanazione di norme e l’individuazione di incentivi di
            carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di
            sette anni di cui all’alinea del presente comma, di ufficiali
            ausiliari delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del
            Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di
            complemento in congedo; 
                    e) nell’ambito
            del progressivo incremento dell’entità dell’organico dei
            volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di
            volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità
            e l’immissione in servizio permanente di non più di 10.450
            volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall’articolo
            2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 
                    f) prevedere
            norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze
            armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. In particolare
            il decreto legislativo: 
                        1)
            prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata
            di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia
            all’estero, modificando in funzione di tali previsioni le
            corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
            n. 196, nonchè la possibilità di differenziare le modalità
            di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di
            alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma
            prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di
            cinque anni per due successive rafferme biennali; 
                        2)
            prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di
            cinque anni, l’immissione dei volontari in ferma prefissata nel
            ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle
            esigenze organiche da soddisfare annualmente; 
                        3)
            prevede che per l’accesso alla ferma prefissata di cinque anni,
            per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari
            in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l’espletamento,
            senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
            specializzazioni acquisite durante tale periodo; 
                        4)
            incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
            cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari
            di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell’Esercito,
            esclusa l’Arma dei carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica,
            previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
            n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di
            personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in
            relazione alle carenze organiche; 
                        5)
            disciplina le modalità per favorire l’inserimento nel mondo del
            lavoro del personale eccedente rispetto all’organico delle Forze
            armate ai sensi della lettera a), nell’ambito degli
            ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi
            indicati al presente numero: 
                        5.1)
            prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale,
            il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale
            sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a
            convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
            imprese private e l’attivazione di agevolazioni anche finanziarie
            che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese; 
                        5.2)
            determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari
            che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell’Arma
            dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di
            finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
            dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di
            polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa; 
                        5.3)
            rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l’assunzione
            presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all’articolo
            30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall’articolo
            19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; 
                        5.4)
            prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per
            l’assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l’accesso
            ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
            integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazione di posto,
            tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo
            banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l’utilizzazione
            nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni
            attingendo dalla graduatoria degli idonei; 
                        6)
            disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in
            ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con
            quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai
            diversi tempi di prestazione del servizio volontario; 
                        7)
            prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia
            modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter
            dell’articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
            convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
            n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate; 
                        8)
            detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la
            posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla
            data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le
            previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con
            quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
            
            
             
                    g) prevedere,
            al fine di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei
            volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi
            amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della
            difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il
            soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto
            legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell’ambito
            degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private
            per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente
            svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di
            esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
            
            
             
                    h) adeguare
            la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo
            restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o
            alle armi, nonchè per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del
            decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da: 
                        1)
            consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare
            in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla
            formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall’articolo 1
            del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 
                        2)
            indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio
            militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con
            quelle emanate in attuazione della presente legge; 
                        3)
            prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da
            assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal
            luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di
            idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente
            occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo
            altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
            dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate,
            assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di
            trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per
            coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal
            luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle
            strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
            il rientro periodico al luogo di residenza;
            
            
             
                    i) coordinare
            le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare
            femminile;
            
            
             
                    l) prevedere
            che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze
            delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto,
            a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette
            anni di cui all’alinea del presente comma, il Ministro della
            difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
            Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, i
            contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei
            carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di
            finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale
            dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del
            contingente di giovani da chiamare alle armi.
            
            
             
                2. Al fine di incentivare i reclutamenti
            dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l’iniziale
            sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è
            autorizzato per l’anno 2000 a immettere in servizio permanente, a
            valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del
            comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della
            consistenza massima fissata dall’articolo 2 del decreto
            legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
            
            
             
                3. Al fine di promuovere la formazione
            culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa
            delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di
            leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
            
            
             
                    a) assicurare
            che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e
            regolamentari afferenti al servizio militare con specifica
            indicazione dei relativi diritti e doveri, nonchè sui contenuti
            fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni
            di educazione civica;
            
            
             
                    b)
            assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e
            di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate
            per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni
            internazionali; 
                    c) verificare
            l’adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
            rispondenti alle normative sull’igiene, la sicurezza e la
            prevenzione degli infortuni; 
                    d) garantire
            l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30 della legge
            24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell’ambito degli
            ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la
            stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate
            per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e
            alberghieri, compreso l’eventuale utilizzo di buoni pasto; 
                    e) prevedere
            che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell’articolo
            29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della
            rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di
            truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione
            dei programmi per l’utilizzo delle infrastrutture per l’attività
            ricreativa, culturale e per il tempo libero.
            
            
             
                4. Il Governo è delegato ad adottare,
            entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
            legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi
            recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
            legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri
            direttivi indicati nel medesimo comma 1.
            
            
             
            
            
            Art. 4.
            
            
             
            
            (Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale
            volontaria)
            
            
             
            
                1. In via transitoria, il servizio di leva
            previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma
            annuale, a domanda dell’interessato, entro quaranta giorni dalla
            data di incorporazione.
            
            
             
                2. La disposizione di cui al comma 1 si
            applica relativamente ad una quota delle unità di personale da
            reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della
            difesa, e comunque nell’ambito dei limiti di spesa indicati, per
            ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
            
            
             
            
            
            Art. 5.
            
            
             
            
            (Misure per agevolare l’inserimento dei 
            volontari congedati nel mondo del lavoro)
            
            
             
            
                1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
            vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con
            proprio decreto, nell’ambito delle direzioni generali del
            Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere
            attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
            valutare l’andamento dell’attività di reclutamento di personale
            volontario e di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei
            militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento
            delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici
            periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla
            Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
            funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
            privati e stipula convenzioni, nell’ambito degli ordinari
            stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti
            datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di
            promozione dell’occupazione, individuati ai sensi del decreto
            legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati
            all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai
            sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
            469 del 1997, e con i soggetti abilitati all’attività di
            fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo
            2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
            
            
             
                2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
            17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
            modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
            ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
            dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
            determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano
            servizio militare volontario, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione
            e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi
            obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti
            per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di
            specifiche professioni o mestieri.
            
            
             
            
            
            Art. 6.
            
            
             
            
            (Relazione al Parlamento)
            
            
             
            
                1. A decorrere dall’anno successivo a
            quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo
            3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
            Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale
            sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione
            delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione,
            nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività
            delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale
            militare volontario femminile e sull’azione della struttura di cui
            al comma 1 dell’articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di
            cui all’articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
            all’articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
            
            
             
            
            
            Art. 7.
            
            
             
            
            (Adeguamenti organizzativi e strutturali)
            
            
             
            
                1. Al fine di adeguare i procedimenti, la
            struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze
            armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello
            strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro
            mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno
            o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
            legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con
            criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento
            dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze
            armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello
            interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio
            1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati
            al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell’articolo
            20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari
            adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell’ordinamento delle
            Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono
            individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere
            efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
            Salvo quanto previsto dall’articolo 4-quater del
            decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
            modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere
            dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente
            articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le
            disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi
            regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
            
            
             
                    a)
            regolamento per l’amministrazione e contabilità dei corpi,
            istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10
            febbraio 1927, n. 443;
            
            
             
                    b) testo
            unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione
            e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
            approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; 
                    c) decreto
            del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482; 
                    d)
            regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere
            industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
            giugno 1976, n. 1077; 
                    e) legge 16
            giugno 1977, n. 372; 
                    f) legge 27
            aprile 1978, n. 183; 
                    g) legge 22
            dicembre 1989, n. 419; 
                    h) decreto
            legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
            
            
             
            
            
            Art. 8.
            
            
             
            
            (Copertura finanziaria)
            
            
             
            
                1. All’onere derivante dall’attuazione
            della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002,
            rispettivamente, in lire 43 miliardi per l’anno 2000, lire 362
            miliardi per l’anno 2001 e lire 618 miliardi per l’anno 2002, si
            provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
            iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
            dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
            speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
            bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo
            scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
            Ministero della difesa.
            
            
             
                2. Gli oneri derivanti dall’attuazione
            della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003
            sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A
            allegata alla presente legge. L’onere a regime a decorrere dal
            2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi. 
                3. A decorrere dall’anno 2003 e fino all’anno
            2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato
            dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al
            tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti,
            previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria
            approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria
            quantifica, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della
            legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la
            quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento,
            corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione. 
                4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
            della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
            propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            
            
             
            
            
            
            
            Art. 9.
            
            
             
            
            (Entrata in vigore)
            
            
             
            
                1. La presente legge entra in vigore il
            giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
            Ufficiale.
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            Tabella A
            
            
             
            [articolo 3, comma 1,
            lettera a)]
            
            
             
             
            
            
             
            ONERI FINANZIARI NETTI
            COMPLESSIVI
            
            
             
            (in miliardi di lire)
            
            
             
                        ANNO
              ONERE        
            
            
             
                        2000
              43            
            
            
             
                        2001
              362             
                        2002
              618             
                        2003
              649             
                        2004
              681             
                        2005
              717             
                        2006
              752             
                        2007
              790             
                        2008
              830             
                        2009
              871             
                        2010
              915             
                        2011
              960             
                        2012
              978             
                        2013
              997             
                        2014
              1.013             
                        2015
              1.031             
                        2016
              1.045             
                        2017
              1.060             
                        2018
              1.078             
                        2019
              1.093             
                        2020
              1.096    
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