Nuove
norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate
e del Corpo della guardia di finanza
Legge
27/12/1990 Num. 404
(in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302).
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
1.
Nel periodo transitorio dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a
quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986,
n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio
permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo
sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari
alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza
nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme
di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a
scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.
2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23
settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992.
3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle
promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio
permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà
disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a
tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni
previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988. 4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3,
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella
annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di
tenente, le parole: <<2 anni in reparti di impiego>> sono
sostituite dalle seguenti: <<4 anni di anzianità di grado, di cui 2
anni in reparti di impiego>>.
5. Nei commi ottavo e nono dell'art. 70 della legge 10 maggio 1983, n.
212, le parole: <<presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno
di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge>>.
6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di
corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie
militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei
rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale
disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2, annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in corrispondenza dei
gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata,
dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole
<<o incarico equipollente>>.
Articolo
2
1.
Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto
il seguente: <<5-bis.
Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si
applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10
aprile 1954, n. 113>>. 2.
La promozione di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n.
224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o
decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1º gennaio
1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 8 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
sostituito dal seguente:
<<8. I benefici previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge
24 maggio 1970, n. 336; dall'art. 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971,
n. 536, e dall'art. 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6>>.
4. Dopo il comma 9 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
sono aggiunti i seguenti:
<<9-bis. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in
luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, del giorno
antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio
ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di
buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da
considerare ad anzianità, di cui all'art. 34 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal
servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti,
anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1º gennaio 1985.
9-ter. La promozione di cui all'art. 34, primo comma, della legge 20
settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli
normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del
Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1º gennaio
1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20
settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima
del 1º gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad
ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n.
1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980,
n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.
9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero
complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei
tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare
provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui
alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad
un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in
quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1º
gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in
sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da
integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni
da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo
sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi
vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui
al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause
diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 44 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'art. 41 della
legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, sono sostituite dalle
seguenti: ``a)
per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso
di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della marina mercantile;
b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso
della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra
i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del
Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato
dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due
anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di
imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in
alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo''.
9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della
legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi
dell'art. 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari
grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione
spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della
legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di
entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato
i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge
n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali
del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 52>>.
Articolo
3
1. É abrogato il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo
26 aprile 1990, n. 105. 2. Le disposizioni di cui all'art. 7, secondo comma,
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei
comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza.
Articolo
4
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in
servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio,
dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso
ruolo, pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con
anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se
idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno
successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si
applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della
Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o
superiore a quattro anni. 2.
Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1,
per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'art. 10 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, e all'art. 69 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi
nello svolgimento della carriera, ha subìto uno spostamento in ruolo viene
considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede
immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìt o detrazioni di
anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi
degli articoli predetti. 3.
Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a
seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle
determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per
l'avanzamento. 4. Qualora
le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano
sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime
promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.
Articolo
5
1. Al comma 5 dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Le cessazioni dal servizio di
cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il
raggiungimento dei limiti di età>>.
Articolo
6
1. Il primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n.
113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19
maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:
<<Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di
permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a
favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30
dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non
interrompono il decorso dell'ausiliaria>>.
2. Il primo e il secondo comma dell'art. 67 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 44 della legge
19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:
a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in
servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le
indennità; b)
per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della
indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:
1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge
24 maggio 1970, n. 336;
2) dell'eventuale pensione privilegiata;
3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento
economico aggiuntivo;
4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, e all'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
5) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge 11 luglio
1980, n. 312. 3.
L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo
assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare
dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità. 4. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente: <<A decorrere
dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni;
successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda
dell'idoneità fisica>>. 5.
A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al
compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono
collocati nella posizione di ausiliaria.
6. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 44 della legge 10
maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: <<A decorrere dal 30
dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono
collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità
fisica>>. 7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali
che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di
servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.
8. Il comma 1 dell'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è
sostituito dal seguente:
<<1. Al personale di cui alla presente legge collocato in
ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale
di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante
nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari
grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella
posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della
predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale,
nè della quota di aggiunta di famiglia>>.
9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a
ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria
ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.
10. Il primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
sostituito dal seguente:
<<Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento
della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire
virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con
anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta
differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della
quota di aggiunta di famiglia>>.
11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata
a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria
ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.
Articolo
7
1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile
1954, n. 113, come sostituite dall'art. 1, primo comma, della legge 18 ottobre
1962, n. 1499, e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089,
sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla
presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'art. 43 della citata legge
n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di età indicato nelle
predette tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla predetta legge n. 113 del 1954,
come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del 1962, per il grado di
capitano o corrispondente.
Articolo
8
1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D
hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli
normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del
Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e
speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad
esaurimento, nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado
posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal
servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere
con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi
limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione
della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente
legge. 3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo,
nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano
tutti gli anni, l'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo
negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano
stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del
grado di appartenenza fino alla promozione.
Articolo
9
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è
sostituito dal seguente: <<L'ufficiale promosso non è più
valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di ``a disposizione'' anche
nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal
servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di
colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo>>.
2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'art. 37, comma 6; all'art. 39, comma 4; all'art. 40,
comma 2; all'art. 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè quella di cui
all'art. 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di
cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
concernente il soprannumero al numero chiuso.
Articolo
10
1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia
comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
Articolo
11
1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo
scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art.
24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello
stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza
scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in
anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli
effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente
ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella
misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a
quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita
ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più
favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due
anni. 2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio
permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n.
224, e del comma 1.
Articolo
12
1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti
con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto comma 1
dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla
data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui
al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del
servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di
cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio
permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio
permanente. 3. Il grado
vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal
servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando
il beneficio di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme
previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19
maggio 1986, n. 224 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il comma 2 dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
sostituito dal seguente: <<2. Gli ufficiali dei ruoli normali
e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di
grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di
attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in
vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale
avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di
appartenenza>>.
Articolo
13
1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n.
224, è aggiunto il seguente:
<<3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui
ai commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 1º
gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con
uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli
speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i
rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle
disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12
novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni>>.
2. Il quinto comma dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
abrogato.
Articolo
14
1. L'art. 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
<<Art. 35. - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno
in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle
condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre
arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con
ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio
permanente. 2. Gli
ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali
che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di
cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di
conseguimento della laurea>>.
2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'art. 35 della legge 8
luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente
articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali
dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. 3. Il primo comma
dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente: <<I sottotenenti in servizio
permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi,
svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia
aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma
stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente
effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della
sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio
1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale
data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni.
L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è
determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto
riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame
di cultura militare>>. 4. La ferma di otto anni di cui al primo comma
dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente
comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari
dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge. 5. Gli
ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e
dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o
che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo
internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a
due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di
inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo
rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente
comma. 6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio
permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi,
all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente
dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine
o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma,
salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.
Articolo
15
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno
1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno
1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992,
quota parte dell'accantonamento: <<Norme sul reclutamento e
l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e
dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi
alle decorazioni al valor militare>>; quanto a lire 3.460 milioni per
l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: <<Aumento del contributo
all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>>
e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7 milioni per
l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: <<Ammodernamento dei mezzi
e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del
velivolo EFA (European Fighter Aircraft)>>. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
16
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
1
Tabella
A
OMISSIS
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