Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della guardia di finanza

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Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della guardia di finanza

Legge 27/12/1990 Num.  404
(in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302).

Preambolo 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   Il Presidente della Repubblica:   Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Nel periodo transitorio dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.   2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992.   3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.   4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: <<2 anni in reparti di impiego>> sono sostituite dalle seguenti: <<4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego>>.   5. Nei commi ottavo e nono dell'art. 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: <<presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge>>.   6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.   7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole <<o incarico equipollente>>.

Articolo 2

1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:     <<5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113>>.   2. La promozione di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1º gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.   3. Il comma 8 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:     <<8. I benefici previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'art. 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'art. 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6>>.   4. Dopo il comma 9 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:     <<9-bis. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, del giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1º gennaio 1985.   9-ter. La promozione di cui all'art. 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1º gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1º gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.   9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1º gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.   9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:     ``a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;     b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo''.   9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52>>.

Articolo 3

1. É abrogato il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.   2. Le disposizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 4

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni.   2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, e all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subìto uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìt o detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.   3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.   4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.

Articolo 5

1. Al comma 5 dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età>>.

Articolo 6

1. Il primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:     <<Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria>>.   2. Il primo e il secondo comma dell'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:     a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;     b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:       1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;       2) dell'eventuale pensione privilegiata;       3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;       4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e all'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;       5) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.   3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.   4. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente: <<A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica>>.   5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.   6. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: <<A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica>>.   7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.   8. Il comma 1 dell'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:     <<1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia>>.   9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.   10. Il primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:     <<Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia>>.   11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Articolo 7

1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'art. 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'art. 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di età indicato nelle predette tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla predetta legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del 1962, per il grado di capitano o corrispondente.

Articolo 8

1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.   2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge.   3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

Articolo 9

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:     <<L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di ``a disposizione'' anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo>>.   2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6; all'art. 39, comma 4; all'art. 40, comma 2; all'art. 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè quella di cui all'art. 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.

Articolo 10

1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 11

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni.   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

Articolo 12

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto comma 1 dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.   2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.   3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.   4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224 e successive modifiche ed integrazioni.   5. Il comma 2 dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:     <<2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza>>.

Articolo 13

1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:     <<3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 1º gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni>>.   2. Il quinto comma dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

Articolo 14

1. L'art. 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:     <<Art. 35. - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.   2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea>>.   2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'art. 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.   3. Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:     <<I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare>>.   4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.   5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.   6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

Articolo 15

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: <<Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare>>; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: <<Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>> e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7 milioni per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: <<Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)>>.   2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

Tabella A

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