Legge 28 Febbraio 2000, n. 42
"Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti
militari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2000
Art. 1.
1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del
brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e
maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma
volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro
il quarantacinquesimo anno di età.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio
nei seguenti importi:
a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà
all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in
unica soluzione;
c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in
unica soluzione;
d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in
unica soluzione;
e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica
soluzione.
3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del
brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo
anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria
di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei
limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla
differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello
complessivo dei premi percepiti.
4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del
brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il
cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche
previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi
condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento
dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo
pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.
Art. 2.
1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1,
da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è
aumentata di due anni.
Art. 3.
1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del
brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di
servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1
dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del
medesimo articolo.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il
quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di
ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica
soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio
previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di
cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.
3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non
superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche
qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in
qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli
articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un
premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota
militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma
volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a
quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se
provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a
termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo
l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio
permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per
il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto
dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del
diciannovesimo anno di servizio.
6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il
corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono
contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di
pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme
eventualmente contratte.
7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6
sono estesi i benefìci di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.
Art. 4.
1. I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento
fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48,
comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in
lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in
lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
|