"Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari"

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Legge 28 Febbraio 2000, n. 42

"Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2000

Art. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

Art. 3.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefìci di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Art. 4.

1. I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 
 

 


 

 

 

 

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