Decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
(in Suppl. ordinario n. 14/L, alla Gazz. Uff. n.
17 del 22 gennaio 1998)
Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Preambolo
Il Presidente della
Repubblica:
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ed in particolare l'art. 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sentite le rappresentanze del
personale; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto
alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto
previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti
non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati
e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega
conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il
giorno 31 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri
adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'interno e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle
consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'art. 1, comma
96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate
le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed
all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti
dal comma 97 del medesimo art. 1 della citata legge n. 662 del 1996. 3. Finchè le consistenze effettive dei ruoli non siano
contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per
realizzare le economie previste dall'art. 1, comma 97, lettera h), della legge
n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono
superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza
Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 4. Con
apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 97, della
predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle
pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di
servizio effettivo. 5. Ai
fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato,
con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i
corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato
nella tabella <<A>> allegata al presente decreto.
Art. 2. Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli
dell'Arma dei Carabinieri.
1. I ruoli nei quali sono
iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e
dei materiali; c)
ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito; f)
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni; g)
ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito; 2. I ruoli
nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina
sono i seguenti: a)
ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore; h)
ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio
permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico; d)
ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli
ufficiali della riserva nonchè quelli della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente. 5.
Relativamente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 3. Disposizioni comuni.
1. Per conseguire la nomina ad
ufficiale in servizio permanente delle Forze Armate è necessario possedere i
seguenti requisiti: a)
essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il 18º anno di età e non aver superato l'età
massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;
c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente; e)
essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra
accademia o istituto di formazione militare;
g) essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.
2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del
Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza Armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado
richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonchè
quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
ed eventuali ulteriori requisiti;
b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle
prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in
relazione ai titoli di studio richiesti.
3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
l'Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero
verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un
decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a
concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla
data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai
corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso
sia inferiore ad 1 anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12
della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali
in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente
superare un terzo dei posti messi a concorso.
4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei
ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di età
eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 4. Ufficiali dei ruoli normali.
1. Gli ufficiali dei ruoli
normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da
coloro che hanno frequentato le Accademie Militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna
Forza Armata. 2. Per
specifiche esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per l'ammissione
alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti
stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari
categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza Armata. 3. L'età per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e
superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato
servizio militare nelle Forze Armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono
essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e
superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei
diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2
dell'art. 3, che non abbiano superato il 32º anno di età alla data indicata
nel bando di concorso. 5.
Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo
delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di
guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina. 6.
I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il
prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno
nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo,
risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di
maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al
presente decreto. 7. I
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui
al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno
accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti
di formazione di ciascuna Forza Armata.
8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è
rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla
media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al
termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado
provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che
terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in
congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva
ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è
computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in
servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 5. Ufficiali dei ruoli speciali.
1. Gli ufficiali dei ruoli
speciali delle Forze Armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 2: a)
per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal
personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il 34º anno di
età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno 5
anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.
11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo
speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano
superato il 32º anno di età;
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle
Forze Armate e che non abbia superato il 32º anno di età;
4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non
abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo,
purchè idonei in attitudine militare;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma
precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali
delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo
formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento
che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini
evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale
dell'Aeronautica nonchè gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di
stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono
tratti, per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: a) prevalentemente, dal personale
appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo
superamento del concorso e del successivo corso finalizzato al conseguimento
del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il 26º
anno di età; b) dagli ufficiali di complemento del ruolo
naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del corpo delle
capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che
non abbiano superato il 28º anno di età ed abbiano almeno 2 anni di
servizio; c)
d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dai
sottotenenti del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi
dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di
navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi
bandi di concorso. 4. Gli
ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli
possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli
concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di
appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le
corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai predetti concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei
concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso applicativo di durata non
inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa e assoluta sono determinate in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria
di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per
intero ai fini dell'anzianità di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente
contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la
ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono
collocati in congedo; d)
se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.
Art. 6. Alimentazione dei ruoli.
1. Il numero degli ufficiali
da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare, per
ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali
inferiori nè eccedere, comunque, rispettivamente un decimo e un dodicesimo
del predetto organico.
Art. 7. Obblighi di servizio.
1. Gli allievi delle Accademie
militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una
ferma di tre anni. 2.
All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno
l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di
durata; b)
undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica. 4. I
frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle
eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo
di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga
concesso. 5. Gli ufficiali
reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al
superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza delle
precedente ferma. 6. Gli
ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo
di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che
assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti
di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio
permanente effettivo. 8. In
deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990,
n. 404, la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del
traffico aereo nonchè a corsi di elevato livello professionale, da
determinare per ciascuna Forza Armata con decreto ministeriale, è subordinata
al vincolo di un'ulteriore ferma di anni cinque che decorre dalla scadenza
della precedente ferma. L'ulteriore ferma contratta non rimane operante in
caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
Art. 8. Requisiti per l'avanzamento.
1. Per l'avanzamento al grado
superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le
funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado
è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado
superiore. 2. Per
l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al
comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni
di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Art. 9. Modalità di avanzamento.
1. L'avanzamento ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta; c) per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali
nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli
ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di
iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo
l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità
o a scelta. 5. I profili di
carriera e le modalità di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni
Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
Art. 10. Commissioni di avanzamento. Generalità.
1. Esprimono giudizi
sull'avanzamento ad anzianità e a scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado
di Maggior Generale e gradi corrispondenti;
b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali
aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadier Generale e gradi
corrispondenti; c)
le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in
servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi
corrispondenti; d)
i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai
ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali
importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a
disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme
di ordinamento. 3. Non
possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono
una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi
amministrazione; b)
Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi altra
amministrazione; c) Comandante Generale della Guardia di
Finanza; d)
Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;
e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono far parte delle predette commissioni gli
ufficiali impiegati presso:
a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla
legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di
servizio fuori dal territorio nazionale;
c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 5.
All'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti
modifiche: a)
al comma 2: dopo la lettera <<c)>> è aggiunta la seguente
<<d)>>:
<<attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con
specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per
l'Amministrazione.>>;
b) al comma 3: dopo le parole <<alle lettere a), b), c)>>,
è aggiunta la seguente <<, d)>>; le parole <<per tre>>
sono sostituite dalle seguenti <<per quattro>>;
c) al comma 4: dopo le parole <<nelle precedenti lettere a), b),
c)>>, è aggiunta la seguente <<, d)>>.
Art. 11. Norme procedurali.
1. Le commissioni di vertice e
le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza
Armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato
Maggiore della Difesa. 2. I
componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente
designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato
Maggiore di Forza Armata. 3.
I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine
inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validità delle deliberazioni delle
commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con
diritto al voto.
Art. 12. Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.
1. Per la valutazione dei
Maggior Generali e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza
Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della
Commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di
ciascuna Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata
ne assume la funzione di vice presidente.
3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta: a) dal Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito; b)
dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze
Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore
delle Armi; c) dai 3 Tenenti Generali più anziani in
ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non
ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli
ingegneri, nonchè dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non
compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali;
d) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei
singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai
rispettivi Corpi; e)
dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e
dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
4. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina; b) dall'Ammiraglio di Squadra più anziano
in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;
c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al
comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare
marittimo; d)
dall'Ufficiale Ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del
genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle
capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo
corpo. 5. La commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica è composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
b) dai 4 Generali di Squadra Aerea più anziani in ruolo che non
ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti
al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad
Alto Comando di Vertice nei settori operativo, tecnico logistico o
addestrativo; c)
dall'Ufficiale Generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma
aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di
commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la
valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo ruolo.
6. Il Segretario Generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice
Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta
qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione
di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già
parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. é obbligatoriamente consultato dalle
Commissioni di vertice allorchè la valutazione riguardi ufficiali di Forza
Armata diversa in servizio presso Uffici e Organi dipendenti.
7. Il Vice Segretario Generale militare del Ministero della difesa,
nonchè il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipano, quali
componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di
appartenenza, sempre che non vi facciano già parte, ai sensi dei commi 3, 4,
5. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di
avanzamento allorchè la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata
diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti.
8. Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento,
il Tenente Generale o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità
di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
9. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n.
1137 e successive modificazioni.
Art. 13. Commissioni ordinarie.
1. La Commissione ordinaria di
avanzamento dell'Esercito è composta:
a) da un Tenente Generale, che la presiede; b) da un Maggior Generale;
c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei
Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei
Corpi; e) da un
Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione
riguardi ufficiali dei predetti ruoli.
2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:
a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o
delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del
rispettivo Corpo. 3. La
commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:
a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede;
b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti
normale dell'Arma aeronautica;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo
normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o
di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione
riguardi ufficiali del rispettivo ruolo.
4. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della
Direzione Generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneità
all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato
da un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione
Generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale
da valutare. 5. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale più
elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.
6. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
successive modificazioni.
Art. 14. Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione.
1. L'Ufficiale, per essere
valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in
apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga
altrimenti. 2. Non può
essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di
Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi
in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
4. Il personale militare in servizio permanente che sia stato
condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per
delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di
fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o
dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non
poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la
valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Art. 15. Elementi di giudizio.
Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori.
1. La Commissione di Vertice,
la Commissione Superiore e la Commissione Ordinaria esprimono i giudizi
sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei
particolari requisiti previsti dall'art. 8 e dell'eventuale frequenza del
corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto
legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti
Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli
elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei
trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di
competenza di tale amministrazione.
3. Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di
grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
Art. 16. Rinvio.
1. Per quanto non diversamente
regolato nella presente Sezione, si applicano le disposizioni del Titolo I,
Capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Art. 17. Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria.
1. Il Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli
idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa,
forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti
gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli
ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero
dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali
idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a
quello delle promozioni da effettuare.
2. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si
riferiscono. 3. Qualora per
un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a
scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli
ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
4. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a
scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'art. 21, comma 2, e
nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le modalità di cui alla lettera b)
del comma 1. 5. La
promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli
ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti
e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e
gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto
ministeriale. 6. Agli
ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito
dell'avanzamento.
Art. 18. Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a
seguito di cause di esclusione.
1. Per i gradi nei quali le
promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della
difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente
la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del
Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno
vengono a verificarsi una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del
quadro. 2. Qualora un
ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause
stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella
graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.
Art. 19. Requisiti per la valutazione.
1. L'ufficiale in servizio
permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in
relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun
grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle
tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi
stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando,
di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle predette
tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte,
nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle annesse tabelle. I
predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti
organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve
essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre
che disciplinari, di addestramento e di impiego.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del
ruolo di appartenenza. 5. I
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco
possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati
nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 20. Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della
Marina.
1. Per gli ufficiali della
Marina Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in
territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o
in territorio nazionale. 2.
Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con
funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel
naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. é
altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per
istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco
prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina
Militare in armamento o in riserva.
Art. 21. Formazione delle
aliquote di valutazione e modalità di valutazione.
1. Il 31 ottobre di ogni anno,
il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, con
apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e
ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento
per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano
raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20;
b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo
il disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perchè sono venute a cessare
le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della
promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'art.
14, comma 2. 2. I Tenenti
Colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre
distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nelle
tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto
dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento
preminente ai fini della valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella
terza aliquota. 3. I Capitani dei ruoli normali e speciali, già
valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati
idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la
promozione ad anzianità. 4.
Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono valutati l'anno
successivo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, sono promossi con
anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione.
5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei
all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad
ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi
con anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione.
6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale
militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non
possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dall'art. 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima
determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento
delle predette condizioni.
Art. 22. Vacanze organiche.
1. Determinano vacanze
organiche: a)
le promozioni; b)
le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le
hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la
lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono
promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre
il 1º luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
Art. 23. Promozioni annuali.
1. Nei gradi in cui
l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è
stabilito per ciascuno grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente
decreto. 2. Le promozioni
sono conferite con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 20
settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni.
Art. 24. Modalità per colmare ulteriori vacanze.
1. Qualora, effettuate in un
grado le promozioni stabilite per l'anno dalle annesse tabelle 1, 2 e 3, si
constatino al 1º luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono
colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo
del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono
essere inferiori all'unità. 2.
Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta
sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle,
le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle
promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di
richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri
ovvero dall'ausiliaria.
Art. 25. Sottotenenti dell'Esercito.
1. Per i Sottotenenti dei
ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di
applicazione il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto
ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste
dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.
2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni
del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo
superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente
ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottotenenti che superino il
corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con
determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in
ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al
loro turno. 3. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, i Sottotenenti di cui al comma
1, che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti e presentino
domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), sono trasferiti, anche in
soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari
grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di
laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in
soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado
posseduta, dal 1º gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di
valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei
pari grado aventi la stessa anzianità di grado.
5. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del
Corpo sanitario che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto
per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione
ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino ad un
massimo di due anni accademici. Qualora completino il ciclo di studi
universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità
nel ruolo pari alla proroga concessa. 6. Agli ufficiali di cui al comma 5 che non conseguano
il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale
proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Art. 26. Ufficiali subalterni della Marina.
1. Fino al completamento del
ciclo formativo prescritto, l'ordine di anzianità degli ufficiali subalterni
dei corsi normali della Marina è determinato secondo le modalità stabilite
dagli ordinamenti di Forza Armata.
2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo
oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno
superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute,
riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti
dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi
sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono
ammessi a completarli nell'anno successivo purchè non ne abbiano già
ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso
successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui
sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma
5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi
prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a
completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono
essere trasferiti, purchè idonei in attitudine professionale, anche in
soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo
speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera
b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianità assoluta.
6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, dalla
data di acquisizione del grado di aspirante.
Art. 27. Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di
laurea.
1. Gli ufficiali subalterni
dei ruoli normali debbono completare gli studi applicativi e conseguire il
diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto dagli
ordinamenti di Forza Armata. 2.
Gli ufficiali che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo
prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una
proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facoltà
di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione
nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi
desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di
una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e
sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono
aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per
motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione
ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se
l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali,
che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati
ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in
soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo
speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1,
lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianità assoluta.
5. Per i Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali viene stabilito,
con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno
precedente il compimento del 4º anno di permanenza nel grado, in base
all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun
ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto
ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.
Art. 28. Sottotenenti dell'Aeronautica.
1. I Sottotenenti dei ruoli
normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano
completato con esito favorevole il terzo anno di corso.
2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi
accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal
piano degli studi della Accademia Aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di
corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia
Aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto
ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato
per la nomina a Sottotenente, elaborato secondo le norme regolamentari
dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in
centesimi, attribuito all'Ufficiale al completamento degli studi previsti
nell'ultimo anno di corso. 4.
Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle
sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che
hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con
determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno
di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in
ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al
loro turno. 6. Gli
ufficiali che non abbiano completato gli studi dell'ultimo anno di corso sono
ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al
corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo
l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati,
assumendone la stessa anzianità assoluta.
7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono
trasferiti con il proprio grado e la propria anzianità con le modalità
indicate dal comma 1, lettera b), ovvero dal comma 2, lettera c), dell'art. 5,
previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti speciali, mantenendo
gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo navigante normale
una volta conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di
navigatore militare; b)
nel ruolo speciale delle armi, a domanda, se non hanno conseguito il brevetto
di pilota militare o il brevetto di navigatore militare, tramutando gli
obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti per quest'ultimo
ruolo sempre con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se
appartenenti ai ruoli normali delle Armi e dei Corpi.
8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli
studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare
possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria
anzianità, nel ruolo normale delle armi, contraendo la ferma di cui all'art.
7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. Il trasferimento si
effettua, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento, che
stabilisce sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3
l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo.
9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non
idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno
accademico, possono essere trasferiti a domanda nei corrispondenti corsi
regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei
ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami
sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli
speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del
congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza
ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del
brevetto di pilota o di navigatore militare.
11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, ove non
esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in
soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.
L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di
trasferimento. 12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Art. 29. Mancato transito o inidoneità.
1. Gli ufficiali che non
abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art.
5, comma 1 lettera b), cessano dal servizio al termine della ferma contratta e
sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di
complemento del ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai
fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero
nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola
volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.
3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero
superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei
requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39.
Art. 30. Transito tra ruoli.
1. L'Amministrazione della
Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei
tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali,
qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore
esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i
capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'età non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad
<<eccellente>>. 3.
I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano
l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado
avente la medesima anzianità di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano
partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi,
previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali
transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono
ammessi al corso di stato maggiore, ancorchè in possesso del diploma di
laurea. 5. Al concorso di
cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del
bando abbiano: a)
un'età non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche
previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad
<<eccellente>>. 6.
I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono
iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con
l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima
anzianità di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo
speciale. 7. Gli ufficiali
del ruolo normale o del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, e del ruolo normale o del ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, pur conservando l'idoneità al
servizio militare, abbiano perso i requisiti fisici rispettivamente richiesti
per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo o all'interno del ruolo di
appartenenza in altra arma compatibilmente con la professionalità e
l'idoneità accertata, con il grado e l'anzianità posseduta. Il citato
personale sarà iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei
pari grado avente la medesima anzianità di grado. Con decreto del Ministro
della difesa saranno indicati i requisiti fisici minimi, in relazione al grado
e all'età anagrafica, richiesti rispettivamente per il ruolo normale e per il
ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni nonchè per il ruolo normale e per quello speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali. Con lo stesso decreto saranno altresì indicati i
limiti e le modalità dei trasferimenti di cui sopra.
8. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della
Marina fino al grado di tenente di vascello, che abbiano perso i requisiti
fisici richiesti per tale ruolo, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo
normale del Corpo di commissariato o del Corpo delle capitanerie di porto. Le
modalità di transito sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione relativamente al
Corpo delle capitanerie di porto. 9.
Gli ufficiali fino al grado di Colonnello dei ruoli naviganti normale o
speciale dell'Arma aeronautica, divenuti permanentemente non idonei al volo,
sempre che conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, possono
essere trasferiti a domanda con il proprio grado e anzianità, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, rispettivamente nei
ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma aeronautica. Essi sono iscritti
nei nuovi ruoli dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di
grado. 10. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli non vi siano
posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è
riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non
possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla
data del trasferimento. 11.
Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini
dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di
servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Art. 31. Promozioni nel congedo.
1. La durata dei periodi di
esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, è elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa
l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento può
essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.
2. Le disposizioni di cui al Titolo I, art. 4, del regio decreto 16
maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e all'Aeronautica.
Art. 32. Aspettativa.
1. L'art. 21 della legge 10
aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21. - 1. L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale
esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà
personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia
internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra,
ancorchè non formalmente dichiarato; b) infermità temporanee; c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1,
lettera a); a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera
b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorità per la
causa di cui al comma 1, lettera d).
3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata
dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermità
all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora
fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la
richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore a
quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo
anticipato in servizio. 5.
L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche
è disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative
è disposta a domanda, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n.
1078, e dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.>>.
Art. 33. Richiami dall'aspettativa.
1. L'art. 25 della legge 10
aprile 1954, n. 113, sostituito dall'art. 6 della legge 27 gennaio 1968, n.
37, è sostituito dal seguente:
<<Art. 25. - 1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, che
abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione
per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia
domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è
richiamato in servizio. 2.
é parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per
motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma
1.>>.
Art. 34. Sospensione precauzionale dall'impiego.
1. L'ultimo comma dell'art. 29
della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente:
<<L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si
prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero
non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.>>.
Art. 35. Cessazione anticipata dal servizio permanente.
1. L'art. 43 della legge 10
aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente:
<<Art. 43. - 1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente,
qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero
rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, è collocato nella
riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha
egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia
adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente
contratte. In tal caso è collocato nella categoria degli ufficiali di
complemento o della riserva di complemento a seconda dell'età.
3. L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di
cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento
per gravi motivi di servizio.>>.
Art. 36. Cessazione dalla riserva.
1. L'art. 63 della legge 10
aprile 1964, n. 113 del 1954 è sostituito dal seguente: <<Art. 63. - 1. L'ufficiale cessa di
appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge
i seguenti limiti di età:
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.>>.
Art. 37. Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice.
1. Le tabelle n. 1, 2 e 3
annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, così come modificate dalle tabelle
A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicate nell'art. 7
della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle 4, 5, e 6 annesse al
presente decreto. 2.
L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa
è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o
corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente può
essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al
comma 2. 4. Gli Ufficiali
Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza
Armata, ovvero Segretario Generale Direttore nazionale degli Armamenti del
Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni.
5. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora
raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del
mandato.
Art. 38. Ufficiali dei ruoli tecnici.
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non sono più alimentati il ruolo
tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli
specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica,
previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonchè il ruolo
degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui
all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento.
3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo
ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi
rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di
anzianità di grado da capitano. 4.
Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative
aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1
aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianità ai gradi di
capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti
ruoli aventi anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni
per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro
suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel
quadro di avanzamento a scelta. 5.
A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi
di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti
ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 3. 6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore anche i capitani con sei anni
di anzianità di grado purchè abbiano maturato 35 anni di servizio militare
comunque prestato. 7. Per
ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei
ruoli previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono
eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente
decreto. 8. Finchè non
siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli
speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il
transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di
tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai
ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il
possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di due anni per i
Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori.
9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi
è applicata una detrazione di anzianità di due anni per i Tenenti, di tre
anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. Effettuati gli
avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a
parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i
pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio
da ufficiale. 10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al
comma 8 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal
servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli
speciali.
Art. 39. Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio
permanente.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la
promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in
servizio permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990, n.
404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza
nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di
servizio. 2. I maggiori e
gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei, al
grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che
abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente,
l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-bis
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma
1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito,
ancorchè nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo
ed abbiano almeno ventidue anni di anzianità di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianità
di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-bis dell'art. 32
della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorchè nei
gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano
almeno diciotto anni di anzianità di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4 sono
considerate alternative. 6.
Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle
rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al
grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi
uguale anzianità di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le
disposizioni dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e
dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma
1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti
delle rideterminazioni di anzianità degli ufficiali in servizio permanente da
qualunque causa determinate. 7.
Finchè non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei
ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito
il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli
speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianità di grado
non inferiore a tre anni. é parimenti consentito il transito, per concorso
per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente
colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore
a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi
è applicata una detrazione di anzianità di tre anni. Effettuati gli
avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto
della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado,
secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7
non si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge 19
maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Art. 40. Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.
1. Il giudizio di avanzamento
a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertare, ai
sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado
superiore. La seconda fase è caratterizzata dall'applicazione dei criteri di
cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
come integrato e modificato dall'art. 10, comma 5, del presente decreto.
2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di
merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli
ufficiali idonei. 3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento
annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o
di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le
seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con
l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo
a suo tempo; b)
l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta,
se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato
promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al
grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione
avesse avuto luogo a suo tempo. 4.
La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite
nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza
nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere
effettuata la promozione, gli ufficiali già promossi, in relazione ai quali
è stata riconosciuta l'illegittimità della mancata iscrizione in quadro
degli ufficiali vincitori di ricorso, vengono collocati in aspettativa per
riduzione di quadri di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il
limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età
prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche
prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli
articoli 19 e 20. 6. Le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che,
imputati in procedimento penale, siano stati assolti con formula piena e con
sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a
seguito di eventuale procedimento disciplinare.
7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti
entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica
all'Amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha
annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi
tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è
necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro
competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del
ricorrente. 8. é istituita
una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento
competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati
d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
9. La Commissione è costituita da cinque membri nominati con decreto
del Ministro della difesa, di cui quattro scelti tra Magistrati
amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali
delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con
obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di
avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra
i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i
casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi
componenti, ai quali è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è
determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi
all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli
stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.
10. Il Ministro della difesa, in presenza di giudizi di avanzamento
annullati, può convocare la Commissione di cui al comma 8 affinchè accerti:
a) la regolarità delle attività e delle valutazioni delle commissioni
di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze
della documentazione caratteristica del personale valutato;
b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attività e
delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di
accoglimento dei ricorsi. 11.
La Commissione di cui al comma 8 è attivata anche in caso di promozione di
ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa
Commissione riferisce al Ministro della difesa in ordine agli accertamenti
svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva
individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli
ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per
il Corpo della Guardia di Finanza è istituita una autonoma commissione di
controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e
11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della difesa sono
riferite al Ministro delle finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 è
individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della
Guardia di Finanza.
Art. 41. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del
Corpo sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con
esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del
Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento ha luogo:
a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con
l'anzianità di grado posseduta, secondo le modalità stabilite dagli articoli
8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le
modalità indicate all'art. 42.
Art. 42. Rideterminazione delle anzianità.
1. Gli ufficiali del Corpo
sanitario (ufficiali medici) di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 41 sono
trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con l'anzianità di grado
posseduta. 2. Gli ufficiali
del Corpo sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del Corpo veterinario di
cui al comma 2, lettera b), dell'art. 41 sono trasferiti nel ruolo normale del
Corpo sanitario con un'anzianità, rideterminata ai soli fini giuridici, fatte
salve le condizioni più favorevoli maturate, corrispondente:
a) per i Capitani, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di
Tenente; b) per
i Maggiori, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente e otto
anni nel grado di Capitano;
c) per i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel
grado di Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di
Maggiore. 3. In caso di
scavalcamento tra ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della
rideterminazione di anzianità di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato è
attribuita la stessa anzianità del pari grado che lo precede immediatamente
in ruolo. 4. Nei confronti
dell'ufficiale che ha subito uno spostamento in ruolo, in applicazione delle
norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per
ritardi nello svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di
anzianità, viene considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che
lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza.
5. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito
in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 6. Le
rideterminazioni di anzianità cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non
determinano il diritto ad ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi
titolo. 7. Nei confronti
degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica
l'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 43. Vantaggi di carriera.
1. Nei confronti degli
ufficiali medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
stiano frequentando uno dei corsi di cui al D.P.R. 5 dicembre 1978 e
successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art.
69-bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed
integrazioni. I relativi vantaggi di carriera sono attribuiti dopo il
trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale del Corpo sanitario.
Art. 44. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio
permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio
1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della
riserva di complemento dei ruoli dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario
sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e
del Corpo veterinario permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
Art. 45. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente,
con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli del Corpo di
amministrazione, del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo
di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono trasferiti nel ruolo normale
del Corpo di amministrazione e di commissariato, mantenendo la propria
posizione di stato. 2. Il
trasferimento ha luogo:
a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con
l'anzianità di grado posseduta secondo le modalità stabilite dagli articoli
8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni; b) per i Sottotenenti, secondo l'ordine
derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del
Corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'art. 65 della legge 12
novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I
Sottotenenti reclutati per concorso a nomina diretta vengono trasferiti
secondo l'ordine di graduatoria del concorso, collocandosi dopo i pari grado
provenienti dai Corsi di Accademia;
c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con
l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del
pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo
di carriera più favorevole, non conseguente all'applicazione degli articoli
55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo
è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
successive modificazioni. 3.
Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di commissariato non si applica l'art. 24, comma 4, della
legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 46. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio
permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio
1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della
riserva di complemento dei ruoli del Corpo di amministrazione e dei Corpi di
commissariato sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo di
amministrazione e di commissariato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di
Amministrazione e del ruolo sussistenza del Corpo di Commissariato permangono,
ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
Art. 47. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente,
appartenenti al ruolo medici ed al ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono
trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria
posizione di stato. 2.
L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base
agli articoli di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
successive modificazioni.
Art. 48. Categorie del congedo.
1. A decorrere dal 1º gennaio
1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della
riserva di complemento del ruolo medici e del ruolo farmacisti del Corpo
sanitario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario
unificato. 2. Il
trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi
degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni.
Art. 49. Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente,
con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti al ruolo ingegneri, al
ruolo chimici ed al ruolo fisici del Genio aeronautico sono trasferiti nel
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, mantenendo la propria posizione
di stato. 2. L'ordine di
iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli
8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.
3. I Sottotenenti sono iscritti in ruolo secondo l'ordine derivante dal
posto conseguito nella graduatoria formata al termine del Corso di Accademia.
I Tenenti reclutati per concorso a nomina diretta sono iscritti in ruolo
secondo l'ordine della graduatoria finale, collocandosi in ruolo dopo i pari
grado provenienti dai Corsi regolari di Accademia.
Art. 50. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio
permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio
1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della
riserva di complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo
fisici del genio aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del
Corpo del genio aeronautico. 2.
Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi
degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge
20 settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, assumono la
denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
Art. 51. Ridenominazione dei ruoli.
1. Il ruolo normale unico ed
il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio dell'Esercito assumono la denominazione di ruolo normale e di ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Il ruolo del Corpo tecnico dell'Esercito assume la denominazione di
ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
3. Il ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la
denominazione di ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito. 4. Gli
ufficiali ad esaurimento in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma
aeronautica assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in
servizio permanente del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica.
5. Il ruolo servizi dell'Arma aeronautica assume la denominazione di
ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma
aeronautica dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi
operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali
e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. Gli
ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con
attività di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e
la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione
ed al loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle armi
esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.
6. Il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico assume
la denominazione di ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. 7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario
aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assumono la
denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.
8. Il ruolo degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la
denominazione di ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali
del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio
aeronautico ruolo assistenti tecnici assumono la denominazione di ufficiali
del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
del genio aeronautico. 9.
Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di
commissariato aeronautico, ruolo commissariato, assumono la denominazione di
ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale
del Corpo di commissariato aeronautico.
10. Il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico
assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la
denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.
11. Gli ufficiali già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo
sono iscritti nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianità
assoluta e relativa possedute. 12.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva
di complemento già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono
iscritti nei nuovi ruoli conservando la posizione di stato e l'anzianità
assoluta e relativa possedute.
Art. 52. Istituzione dei ruoli speciali.
1. Sono istituiti i ruoli
speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonchè il ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica. 2.
Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale
dell'Aeronautica, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, sono compresi nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica. 3. Sono
altresì istituiti i ruoli speciali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica.
Art. 53. Transito tra i ruoli. Disposizioni varie.
1. Gli ufficiali fino al grado
di Tenente Colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e
dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito
possono presentare domanda di transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei
singoli gradi, per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione
di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art.
26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parità
di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado
e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.
3. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato
e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo
viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n.
113 e successive modificazioni.
Art. 54. Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica.
1. Gli ufficiali fino al grado
di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma
aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo
ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Gli ufficiali
fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo
del Genio Aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di
volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unità di volo, possono
presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi
dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. I
vincitori dei concorsi per la nomina a Sottotenente in servizio permanente
effettivo dell'Arma Aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle
Armi dell'Aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di
transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina
in servizio permanente effettivo. 4.
Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e
l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo
viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n.
113 e successive modificazioni.
Art. 55. Periodi di comando. Riapertura dei termini.
1. Ai fini dell'avanzamento
agli ufficiali trasferiti ai sensi degli articoli 53 e 54 non è richiesto
l'assolvimento dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche
previsti per il grado rivestito nei ruoli di provenienza.
2. In relazione a particolari esigenze funzionali e comunque non prima
di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto potrà essere
disposta con decreto ministeriale la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di transito nei ruoli speciali.
Art. 56. Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
1. Gli ufficiali del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi
di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con
decreto ministeriale. 2.
Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di
grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un
giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento
che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito
in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 4. Non è
ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito
il titolo di Scuola di Guerra di cui all'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1979, n. 611.
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo
speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale nè di
partecipare al Corso di Stato Maggiore.
6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi
si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 53.
Art. 57. Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e
dei materiali.
1. Gli ufficiali del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, limitatamente al periodo transitorio, possono transitare, a
domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
limitatamente ai gradi da Capitano a Tenente Colonnello compreso, nel numero e
con le modalità stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli
avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di
stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo è
stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
successive modificazioni, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei
materiali aventi uguale anzianità di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi
si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 53. Costituisce titolo
preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei
trasporti e dei materiali, non specificatamente destinati ad ufficiali
appartenenti ad altri ruoli.
Art. 58. Disposizioni varie.
1. In attesa dell'adeguamento
dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di
formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere
reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei
commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui
all'art. 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli Ufficiali saranno
regolati sulla base della normativa previgente. 2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma
1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di
complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno più incorporati,
dal concorso che sarà bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti
destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai
ruoli speciali degli ufficiali non potrà essere inferiore al 50 per cento. I
posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti
destinati alle altre forme di reclutamento.
3. In fase di prima applicazione, per i primi due concorsi il limite di
età del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai
ruoli speciali degli ufficiali di cui all'art. 5, comma 1, è elevato a 40
anni, ferma restando l'applicazione della normativa previgente relativamente
ai requisiti di servizio richiesti per la partecipazione ai concorsi. 4. Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a
Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi,
rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli
incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'art. 65.
5. Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente
è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il
20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi
stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65.
6. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati
nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le
decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165. 7. I limiti
di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e
B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di
maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli
speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei
Corpi logistici dell'Esercito nonchè per il grado di ammiraglio di divisione.
Fino all'anno 2008 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente
degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di
età previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito sono pari a 60 anni per i Colonnelli, a 61 anni per i Brigadieri
Generali e a 63 anni per i Maggiori Generali.
9. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati
nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 e successive
modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono
elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal
2008. Per il grado di Generale di Squadra Aerea sono elevati di un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un
ulteriore anno a decorrere dal 2008.
10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi i periodi
di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla
pregressa normativa. 11.
Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di
colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli
organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza
Armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni ed
integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza
Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione
di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più
anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se
generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità,
l'ufficiale anagraficamente più anziano. 12. Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri di cui al comma 11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici
dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza Armata
coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'art. 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi
dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli
organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino
alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati
in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente.
15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei
rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte
particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi
straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati
ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32º anno di età alla
data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea
richiesti.
Art. 59. Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento.
1. Il Ministro della difesa ha
facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione
rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai Titoli II e III della legge
19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni ed integrazioni, con
anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel
ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali
inferiori dei predetti ruoli. 2.
All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al
comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni. Effettuati gli
avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a
parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i
pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado,
ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità
di servizio. 3. Nei
confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui
al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore
degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio-permanente.
4. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli
articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di
merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza
demerito in ferma dodecennale.
Art. 60. Disciplina degli organici nel regime transitorio.
1. Al fine di realizzare con
gradualità la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun
grado di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto ministeriale
in modo da ricondurle entro il 31 dicembre 2005 ai livelli previsti dalle
tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie
di Porto detto decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e
della navigazione. 2. In
relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il
numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado
dei ruoli del servizio permanente nonchè la determinazione delle relative
aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei
gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, sono annualmente fissati,
con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal
presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa,
può essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa
normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente
decreto per la singola Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente
decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di
promozioni da conferire può essere aumentato fino a raggiungere quello
previsto dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei
ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in
relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte
graduatorie di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere
ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli
o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal
presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota
potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota
formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei
ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'art. 21.
3. Alla data del 1º gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di
colonnello e di generale nonchè il numero di promozioni annuali nei vari
gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti
entro i limiti stabiliti dal presente decreto.
4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari
gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono
determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti
salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonchè le disposizioni
richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 61. Avanzamento. Regime transitorio.
1. A decorrere dal 1º gennaio
1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e
di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini
dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al
presente decreto. 2. In
fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali
appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei
gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale
del corso di laurea; b)
per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4, in fase di
prima applicazione e comunque fino al 2005, le permanenze minime nei gradi del
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla
legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano a tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero
annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e
speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo
sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in
tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di
grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o
superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali,
per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di
commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i
Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore
rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei
trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
amministrazione e di commissariato.
6. é consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli
ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo
ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario
nel corrispondente ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8
dell'art. 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del
medesimo articolo. 7. Le
disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si applicano a partire dagli
ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della
legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4
dell'art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente
ruolo ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non
abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
<<nella media>>. I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo
i pari grado di uguale anzianità di grado.
Art. 62. Avanzamento. Regime transitorio.
1. I Guardiamarina dei ruoli
speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianità di grado 1999 e
successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 2 anni
di permanenza nel grado. 2.
I Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per
essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle
anzianità di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado
progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al
presente decreto. 3. In
fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di
promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di
tutti i Corpi della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di
Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento. 4. Nel
periodo transitorio i Capitani di Corvetta dei ruoli speciali devono aver
compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado
superiore. 5. In fase di
prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo
sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di
Capitano di Vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le
proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate
distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per
l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio e di Capitano di Vascello del ruolo
normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali già
valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente
dall'anzianità acquisita nel nuovo ruolo.
7. I Capitani di Fregata ed i Tenenti di Vascello provenienti dal ruolo
farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota
di valutazione, qualora siano stati inclusi i pari grado provenienti dal ruolo
medici aventi la medesima anzianità da ufficiale in servizio permanente.
8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di
valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di
Ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i Contrammiragli dei
Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianità
minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dall'annessa tabella 2.
9. Fino a che non siano stati promossi tutti i Contrammiragli dei Corpi
di cui al comma 8, aventi anzianità di grado antecedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle
promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianità pari alla differenza tra
un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e
le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2,
arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unità.
10. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano agli ufficiali del
Corpo di Stato Maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a
partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei
ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianità di
grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo
ordine di anzianità viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti
all'atto della nomina. 11.
Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione
dell'art. 48, comma 7, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Art. 63. Avanzamento. Regime transitorio.
1. Nelle aliquote di
valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a
Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i
tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed
i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni.
2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado
di Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non può
essere inferiore a 5 unità. 3.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima
applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in
esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di
provenienza. 4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la
formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli
ufficiali già valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati
che precedono nel nuovo ruolo i pari grado già valutati nei ruoli di
provenienza. 5. Per l'anno
1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori
del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali
che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa
normativa nonchè gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo.
6. é consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli
ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo
ingegneri, del Corpo di Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario
aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalità di cui ai
commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il
comma 9 del medesimo articolo.
Art. 64. Avanzamento. Disposizioni varie.
1. Nel periodo transitorio e
comunque fino al 2005, la permanenza nel grado di tenente ai fini
dell'avanzamento al grado superiore è progressivamente aumentata secondo le
modalità riportate nella tabella <<C>> annessa al presente
decreto. 2. Nel periodo
transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per
ciascun ruolo, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in
aliquota di avanzamento. 3.
Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto
quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.
4. I Brigadier Generali ed i Colonnelli del ruolo normale del Corpo del
genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio
aeronautico, fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di età previsto
per il rispettivo grado nel ruolo di provenienza.
5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1
dell'art. 19, restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi
previsti dalla pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso
superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti
normale.
Art. 65. Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie.
1. Al comma 1 dell'art. 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole <<della durata massima
di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dell'ufficiale anagraficamente più anziano
ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello,
ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità,
dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.>>. 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge
8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole <<ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti>> sono inserite le seguenti: <<ai maggiori
ed>>. 3. Alla lettera
b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle
parole <<ai colonnelli e gradi corrispondenti>> sono inserite le
seguenti: <<ai tenenti colonnelli ed>>.
4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37
è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le
massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto
disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle
vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza
Armata. 6. All'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n.
989, alle parole <<muniti del brevetto di pilota militare>> sono
aggiunte le seguenti: <<o del brevetto di navigatore militare>> ed
alle parole <<come ufficiali piloti>> sono aggiunte le seguenti:
<<o come ufficiali navigatori>>.
7. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
sostituito dal seguente:
<<1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per
navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.>>.
8. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado
richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento
all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel
grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto
agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione
di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non
possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per
ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in
più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in
aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti
ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno
anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a
parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano. 10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli
ufficiali che ricoprano le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato o
che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero
impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il
personale di cui all'art. 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'art. 15
del R.D. 16 giugno 1932, n. 840 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10
ha luogo il 1º luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali
effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla
data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da
collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. 12.
Le funzioni di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo
delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità
di grado. 13. Ai fini
dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali
appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in
specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti
messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità. Per il
Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate
d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego
di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono
ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo
le procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in
applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
Art. 66. Vantaggi di carriera.
1. Il vantaggio di carriera di
cui alla tabella n. 4, quadro II della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di
Stato Maggiore, non sarà più concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore
che avrà inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso
che avrà inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sarà
attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima
corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a due anni.
Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni
1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le
modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad
una rideterminazione di anzianità non superiore a un anno.
2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II,
della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, conseguibile
a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o
dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sarà più
concesso a partire dal Corso che avrà inizio nell'anno 1999.
3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, previsto per gli
ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978 e successive modificazioni,
non sarà più concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.
4. A partire dal Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente
Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avrà inizio nell'anno 1999
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28
aprile 1976, n. 192.
Art. 67. Suddivisione dei ruoli in specialità.
1. Ai fini dell'impiego e in
relaz ione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli
dell'Aeronautica Militare possono essere ripartiti in specialità con
determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso
possono essere ripartiti tra le varie specialità. 2. é istituita la specialità di navigatore militare
nel ruolo naviganti speciale in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica. 3. Gli
ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del
brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed
economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in
possesso del brevetto di pilota militare.
4. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 e nel comma
1 dell'art. 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè agli articoli 4, 5,
6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le
parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante
corsi per navigatori militari. 5.
Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole <<pilota>>,
<<pilota militare>>, <<corsi di pilotaggio>>,
<<attitudine al pilotaggio>>, <<brevetto di pilota di
aeroplano>> e <<brevetto di pilota militare>>, sono
aggiunte, rispettivamente, le parole <<navigatore>>,
<<navigatore militare>>, <<corsi di navigatori>>,
<<attitudine ad espletare mansioni di navigatore>> e
<<brevetto di navigatore militare>>.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da
mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione del numero massimo
degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al
trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 19
maggio 1986, n. 224.
Art. 68. Disposizioni varie.
1. Fermi restando gli organici
complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente
decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze Armate,
non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di
ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dalla legge 27
dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle
promozioni annuali previsti dal presente decreto, nell'ambito delle
disposizioni attuative dei decreti legislativi di ristrutturazione
dell'organizzazione della Difesa emanati in applicazione della legge 27
dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà
essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze
Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza
Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza Armata
risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento
di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze Armate o
riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. 3.
Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni
annuali previsti dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri
aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di
una Forza Armata, prevedendo analoghi profili di carriera. 4. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli
organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto
ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari,
potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni
organiche dei singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le
disponibilità alle effettive esigenze operative, anche a seguito
dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione
dell'organizzazione della Difesa. 5.
Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti ministeriali di
cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con il Ministro dei trasporti e
della navigazione. 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento
degli ufficiali.
Art. 69. Norme concernenti i cappellani militari.
1. La tabella organica dei
cappellani militari in servizio permanente annessa alla legge 1º giugno 1961,
n. 512, modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873, è così sostituita:
a) terzi cappellani militari capi: n. 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e
cappellani militari addetti n. 190.
2. Le modalità di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei
cappellani militari sono indicati nell'annessa tabella 7.
3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito il
ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di
complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono
iscritti nel ruolo ad esaurimento.
4. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei
cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani
militari di cui al comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente,
qualora abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani
militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario Militare da
emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo
matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto
ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in
quella del servizio permanente di cui alla parte IV della legge 1º giugno
1961, n. 512 e successive modificazioni.
5. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei
cappellani militari di cui al comma 3 è di 62 anni, fermo restando quanto
disposto dall'art. 8 della legge 1º giugno 1961, n. 512.
6. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 1º giugno 1961, n. 512, le
parole: <<al gradi di generale di brigata>> sono sostituite dalle
seguenti: <<al grado di maggior generale>> e le parole: <<al
grado di tenente colonnello>> sono sostituite dalle seguenti: <<al
grado di brigadier generale>>.
7. Al comma 1 dell'art. 15 della legge 1º giugno 1961, n. 512, dopo le
parole: <<dai seguenti gradi:>> sono aggiunte le seguenti:
<<terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di
colonnello; secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di
tenente colonnello.>>. 8.
Al comma 1 dell'art. 28 della legge 1º giugno 1961, n. 512 e successive
modificazioni, le parole: <<un anno>> e <<40º anno di
età>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<almeno
due anni>> e <<50º anno di età>> e dopo lo stesso comma 1
è aggiunto il seguente:
<<La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente
è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che abbiano superato
il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il
relativo Istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di
cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a
giudizio dell'ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50º anno di
età.>>. 9. Dopo il
comma 1 dell'art. 65 della legge 1º giugno 1961, n. 512 è aggiunto il
seguente: <<I
cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di
servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio
permanente ai sensi dell'art. 28, qualora non siano riconosciuti idonei a
giudizio dell'Ordinario Militare, cessano definitivamente dal
servizio.>>. 10.
Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2 della legge 1º giugno 1961, n.
512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario
Generale Militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario
Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e
gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in
aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici
previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze Armate.
Art. 70. Norme che si applicano al personale delle Forze Armate.
1. Non si applicano al
personale delle Forze Armate:
a) l'art. 41 paragrafo A) lettere a), b) e c) della legge 8 luglio
1926, n. 1178; b)
gli articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile
1954, n. 113; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonchè il Titolo II capi
VI, VII e VIII, il Titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre
1955, n. 1137; d)
l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;
e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46 della legge 20
settembre 1980, n. 574;
f) gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3, della legge 10
maggio 1983, n. 212; g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n.
123; h) gli
articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19
maggio 1986, n. 224; i)
l'art. 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n.
231; j) gli
articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C
della legge 27 dicembre 1990, n. 404. 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica
altresì ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente
decreto. 3. Agli Ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 71. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1998. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997.
Allegato 1
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
Per
maggiori approfondimenti sugli allegati consultare anche il supp. ord. n°
14/L, alla G.U. n° 17 del 22.01.1998.
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