Legge
01/02/1989 Num. 53
(in Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43)
Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia
di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
Art. 1. 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza si distinguono in:
a) vicebrigadieri in servizio permanente;
b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
c) vicebrigadieri in congedo;
d) vicebrigadieri in congedo assoluto.
2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie
dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il
raggiungimento del limite d'eta sono estese le norme di cui al titolo IV della
legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
Articolo
2
Art. 2. 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti,
carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti,
carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva
ed in congedo assoluto. 2.
Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma
1. 3. Il personale di cui
al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o
commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi
incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'art. 6
della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni <<militari di
truppa>> e <<servizio continuativo>> riferite all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite
rispettivamente con le dizioni <<personale appartenente al ruolo
carabinieri ed appuntati>> oppure <<personale appartenente al
ruolo finanzieri ed appuntati>> e <<servizio permanente>>.
Articolo
3
Art. 3. 1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di
anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo art. 5.
Articolo
4
Art. 4. 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i
finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato
e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini
e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono
ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione
del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di
Corpo. 2. Possono ottenere
altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma
1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro
anni. 3. La domanda di
rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta
giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza
il militare. 4. L'ufficiale
diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia
meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via
gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che
decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i
sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la
decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.
5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano
dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo
eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria
è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo
stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di
servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di
anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra
normativa.
Articolo
5
Art. 5. 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non
possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica
al servizio incondizionato o perchè imputato in un procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso
dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma
volontaria. 2. La durata
complessiva del prolungamento della ferma:
a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio
incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per
l'aspettativa; b)
per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può
protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.
3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata
e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia
concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio
permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma
volontaria precedentemente contratta.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della
notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2,
lettera a), non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che
venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con
decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del
relativo giudizio.
Articolo
6
Art. 6. 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei
carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è subordinata al vincolo di
una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di
cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e
comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma
obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto,
rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per
i militari in servizio permanente.
Articolo
7
Art. 7. 1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza stabilisce una detrazione di anzianità
quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà
personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.
2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle
suddette posizioni. 3. Il
militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in
aspettativa per motivi privati. 4.
L'art. 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'art. 9 della legge 3 agosto
1961, n. 833, sono abrogati.
Articolo
8
Art. 8. 1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i
carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e
vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati.
Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne
che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha
determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità
ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora
fruiti. 4. L'aspettativa
per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati
dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di
servizio. 5. Fermo il
disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può
eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato
in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano
trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale
dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con
facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.
Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della
cattura. 7. Al militare in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di
servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in
attività di servizio. 8.
Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è
corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio
1976, n. 187. 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal
militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o
non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che
debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda,
sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono
richiamati in servizio. 11.
Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere
valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda,
sono richiamati in servizio. 12.
Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo
stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della
indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi
privati non è computato. 13.
Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e
12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
Articolo
9
Art. 9. 1. Al secondo comma dell'art. 12 della legge 18 ottobre 1961,
n. 1168, come modificato dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e
dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, e al primo comma dell'art. 15 della legge
3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole <<scarso
rendimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<scarso rendimento,
nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di
consegna di rigore>>. 2. Alle lettere b) dell'art. 20 della legge 18 ottobre
1961, n. 1168, e dell'art. 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte
in fine le seguenti parole: <<anche se cessi dal servizio per perdita
del grado>>.
Articolo
10
Art. 10. 1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente
legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno
di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare
incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi
permangono in tale posizione fino al compimento del sessantunesimo anno di
età; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a
seconda dell'idoneità fisica. 2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del
cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio
nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente
nella categoria della riserva. 3.
I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per
motivi di salute, previ accertamenti sanitari. 4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari
che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono
costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di
necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le
rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi
retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio
nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico
previsto per la categoria dell'ausiliaria.
6. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo
ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda,
essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è
computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria
dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di
età.
Articolo
11
Art. 11. 1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o
dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo
assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima
posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore
dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado
e la disciplina.
Articolo
12
Art. 12. 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in
ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel
tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di
servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento
nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni
di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo
comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parole:
<<spettante>>, sono aggiunte le seguenti: <<nel
tempo>>.
Articolo
13
Art. 13. 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque
anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.
2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto
dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.
3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di
servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti
con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da
essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso
dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al
precedente art. 4. 5. Agli
appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito
corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a
cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del
corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con
determinazione dei rispettivi comandanti generali.
6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno
computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per
effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari. 7. I
carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la
promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità
delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con
decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui è attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data, al
personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale
nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di
livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado
superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma
dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Articolo
14
Art. 14. 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n.
397, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il n. 2)
è sostituito dal seguente: <<2) per i rimanenti tre decimi dei
posti disponibili, mendiante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con
decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che
abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da
carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno
<<superiore alla media>>. Le modalità ed i programmi della durata
prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante
generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I
vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di
graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal
giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente
dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti
scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello
stesso anno>>. 2. I
numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono
sostituiti dai seguenti:
<<1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano
superato apposito corso della durata di due anni;
2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico
mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle
finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la
partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver
riportato la qualifica di <<superiore alla media>> nell'ultimo
triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli
appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non
idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti
possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al
successivo art. 2>>. 3.
L'art. 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15. - 1. La composizione della commissione esaminatrice,
l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di
svolgimento degli esami del concorso di cui al n. 2) dell'art. 1 della
presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata
nel bando di concorso. 3.
La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei
requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed
attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.
4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono
espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente,
formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto
attribuito ai titoli posseduti. 5.
Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportanoo almeno
10/20. 6. I medesimi sono
nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite
massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver
frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non
inferiore a sei mesi>>.
Articolo
15
Art. 15. 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento
degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'art. 14, nonchè la
composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con
decreto del Ministro della difesa. 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti
alle date indicate nel bando di concorso.
3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari
per partecipare ai concorsi, nonchè le prove degli esami, attribuendo a
ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto
ai fini della formazione della graduatoria.
Articolo
16
Art. 16. 1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di
cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833,
nonchè quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con
la presente legge.
Articolo
17
Art. 17. 1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i
vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto
quattro anni di servizio. 2.
La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di età.
Articolo
18
Art. 18. 1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul
matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati
i provvedimenti di cessazione dal servizio.
2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono
stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente
normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purchè non abbiano
superato il trentesimo anno di età e conservino i prescritti requisiti di
idoneità.
Articolo
19
Art. 19. 1. Il comma settimo dell'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n.
569, è sostituito dal seguente: <<La
qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a
ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio
complessivo>>. 2.
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
così come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, è sostituito dal seguente: <<Art.
12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di
assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio,
abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio
nella qualifica di assistente>>.
3. L'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:
<<1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'art. 9 gli
assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso
può essere ripetuto una sola volta>>.
4. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, così come modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, è sostituito dal seguente:
<<Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La
promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data
dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5
anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico>>.
5. L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29 (Promozione a ispettore principale). - 1. La promozione
alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti
disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il
personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di
effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio>>.
Articolo
20
Art. 20. 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
<<Art. 18 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento
di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono
ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano
compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione
del bando di concorso;
b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite
del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui
il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del
bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento
riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente
da almeno due anni. é consentita la ripetizione del corso a domanda e per una
sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di
servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonchè la
determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa
e la composizione della Commissione, i programmi e le modalità di svolgimento
del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a
vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di
fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo
precede il personale con la qualifica di assistente. 2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a)
precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).
3. L'art. 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è abrogato>>.
Articolo
21
Art. 21. 1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il
conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla
stessa data previo scrutinio per merito assoluto.
2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1º
gennaio 1988 è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30
giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalità di
attuazione e di partecipazione al corso, nonchè la durata ed i programmi del
medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento è
attribuita, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo al superamento
del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento
stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di
livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica
superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per
titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480 posti nelle varie
qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con
decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'art.
38 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso
interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti
nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di
Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987
ai sensi dell'art. 40 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi
avendo riguardo all'anzianità di servizio e alla validità delle domande
presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione
della graduatoria.
Articolo
22
Art. 22. 1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che
abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.
2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano
compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia
che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è
conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di
equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. 4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si
conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità della commissione
prevista dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584. 5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di
custodia con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito
corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui
possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del
corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con
determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.
6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno
computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per
effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari. 7. Le guardie
scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la
promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità
delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con
decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui è attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al
personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale
nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di
livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado
superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma
dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Articolo
23
Art. 23. 1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e
guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente
unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta,
appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione
alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si
consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui all'art. 7
della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni
grado, da guardia in poi. 2.
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste
il grado di guardia scelta, è inquadrato in quello di appuntato o, se in
possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in
quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data
sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti
secondo l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente è considerata sia ai fini
giuridici che economici. 3.
I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni
anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.
4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1º gennaio 1988 rivestano
il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di
anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21, secondo le
modalità di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472.
5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre
1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello
Stato.
Articolo
24
Art. 24. 1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con
riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della
polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in
carriera, nè agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con
i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e
psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori,
per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e
per impieghi speciali.
Articolo
25
Art. 25. 1. Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'art. 3 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:
<<Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari
della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e
qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle
funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria>>.
Articolo
26
Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato
e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1º aprile
1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Articolo
27
Art. 27. 1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima
rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al
compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio
permanente; b)
i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di
servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente;
c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale
transitano in servizio permanente;
d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con
rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I
medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della
scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente; e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i
finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato
l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia
concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono
ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto
quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al
compimento di tale periodo di servizio.
Articolo
28
Art. 28. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o,
comunque, incompatibili con la presente legge.
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.
Articolo
29
Art. 29. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 entrano
in vigore il 1º gennaio 1990.
Articolo
30
Art. 30. 1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella
presente legge decorrono dal 1º gennaio 1989; quelli economici dal 1º luglio
1989. 2. Alla copertura
finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei
corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per
l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per
il 1991. 3. Il Ministro del
tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Allegato
1
Tabella A Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo
degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed i corrispondenti gradi del
personale delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile
1981, n. 121:
Agente: carabiniere, finanziere, guardia;
Agente scelto: carabiniere scelto,
finanziere scelto, guardia scelta;
Assistente: appuntato;
Assistente capo: appuntato scelto.
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