Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

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D. LTLGT 12/04/1946 Num.  585 

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585
(in Gazz. Uff., 15 luglio
1946, n. 156)

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.  

Preambolo 

  In virtù dell'autorità a Noi delegata;   Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;   Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali;   Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;   Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;   Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;   Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro:   Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati:     1) con il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata al grado di capitano;     2) con il grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei carabinieri reali.   Dei posti vacanti in ciascun anno nei gradi di subalterno, due terzi sono riservati ai tenenti di cui al n. 1) e un terzo ai sottufficiali di cui al n. 2).

Articolo 2

I tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, prescelti per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali in seguito a concorso per titoli, debbono frequentare apposito corso di abilitazione tecnico professionale presso la scuola centrale dei carabinieri reali, alla fine del quale, se dichiarati idonei negli esami relativi, conseguono il trasferimento nell'Arma stessa.   Essi assumono nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento. L'anzianità relativa dei tenenti trasferiti nell'arma con la stessa data è determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza ed a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.   Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui ai commi precedenti possono essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Articolo 3

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto, per deficienza di elementi idonei, potranno essere ricolmati in seguito a concorsi per titoli ed esami, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra:     a) fra sottotenenti, tenenti e capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali, che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;     b) fra sottotenenti e tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero di laurea equipollente.   Alla fonte di reclutamento di cui alla lettera b), si potrà far ricorso soltanto quando non sia possibile colmare tutte le vacanze attraverso la fonte di reclutamento di cui alla lettera a).

Articolo 4

Per poter essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 3, i concorrenti non debbono aver superato, alla data del bando di concorso, il 32º anno di età se capitani, il 30º anno di età se tenenti e il 28º anno di età se sottotenenti.   I vincitori del concorso di cui alla lettera b) del precedente art. 3, nella categoria del complemento, sono nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.   Essi assumeranno anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.   I vincitori del concorso di cui alla lettera b) del precedente art. 3, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri reali, debbono aver frequentato, con esito favorevole, apposito corso presso la scuola centrale dei carabinieri reali, della durata che sarà stabilita dal Ministro per la guerra.

Articolo 5

Nella parte non regolata dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Articolo 6

E' abrogato il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Articolo 7
Disposizioni transitorie.

 Nella prima applicazione del presente decreto, è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare -- mediante concorsi per reali di 50 tenenti e di 250 sottotenenti in servizio permanente ripartiti come segue:     1) tenenti:       a) 10 tratti dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;       b) 40 tratti dai tenenti in servizio permanente dell'esercito in servizio presso l'Arma dei carabinieri reali da oltre un anno e dai tenenti di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;     2) sottotenenti:       a) 100 tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano appartenuto al Corpo italiano di liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi delle disposizioni in vigore;       b) 50 tratti dai sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;       c) 100 tratti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Articolo 8
Disposizioni transitorie.

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 7 debbono:     aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 496, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;     non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32º anno di età se capitani, il 30º se tenenti, il 28º se sottotenenti;     non aver superato il 34º anno di età, alla data del 31 dicembre 1943, se sottufficiali partecipanti al concorso di cui alla lettera c) del n. 2 del precedente art. 7.

Articolo 9
Disposizioni transitorie.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra.   I titoli da valutare sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.   Il reclutamento dei 50 tenenti di cui alle lettere a) e b) del n. 1 del precedente art. 7 sarà effettuato mediante unico concorso, ma con distinta graduatoria, una per i capitani ed una per i tenenti.   Il reclutamento di cui al precedente art. 7 sarà effettuato mediante concorsi separati che potranno essere indetti anche in tempi successivi.

Articolo 10
Disposizioni transitorie.

I vincitori dei concorsi assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.   I vincitori del concorso per la nomina a tenente provenienti dai capitani di complemento, precederanno nel ruolo quelli provenienti dai tenenti.

 

 
 

 


 

 

 

 

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