Legge
31 dicembre 1996, n. 675
(in Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz. Uff. n. 5, 8
gennaio)
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.
1. Finalità e definizioni.
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) Per <<banca di dati>>, qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento; b) per <<trattamento>>,
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per <<dato personale>>, qualunque informazione realtiva a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per <<titolare>>, la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per <<responsabile>>, la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali; f)
per <<interessato>>, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per <<comunicazione>>, il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per <<diffusione>>, il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per <<dato anonimo>>, il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile; l)
per <<blocco>>, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per <<Garante>>, l'autorità istituita ai sensi dell'art.
30.
Art.
2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art.
3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15,
nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º aprile
1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonchè in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della medesima legge; c)
nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro
decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778
e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei
carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36,
nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1,
le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6. Trattamento di dati detenuti all'estero.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'art. 28.
Art.
7. Notificazione.
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante. 2. La notificazione è effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione. 3.
La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento. 4. La
notificazione contiene: a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare; b)
le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonchè coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n, 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art.
8. Responsabile.
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza. 2.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto. 5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Art.
9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi; c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art.
10. Informazioni rese al momento della raccolta.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati; c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
11. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammeso solo con il consenso espresso dall'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso. 3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'art. 10.
Art.
12. Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale; c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestar
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
13. Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto: a) di
conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere
a), b) e h); c)
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta; e) di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'art. 33, comma 3. 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limittamente alla fonte della notizia.
Art.
14. Limiti all'esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive
modificazioni; b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive
modificazioni; c)
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 della
Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonchè la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Art.
15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso, non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata. 4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art.
4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.
16. Cessazione del trattamento dei dati.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti; b)
ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
Art.
17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. 2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art.
18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
Art.
19. Incaricati del trattamento.
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorità.
Art.
20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti
a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nonchè tra società controllate e società collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono
stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'art. 27.
Art.
21. Divieto di comunicazione e diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'art. 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia
decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei
dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi
6 e 7. 4. La comunicazione e
la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art.
22. Dati sensibili.
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite. 4.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art.
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.
Art.
23. Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del
Garante. 2. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. é vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art.
24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura
penale.
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art.
25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista.
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento
dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti
del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica
il limite previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti dal presente
comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può
essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il
codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal
Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'art. 31, comma 1, lettera l). 4.
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art.
26. Dati concernenti persone giuridiche.
1. Il trattamento nonchè la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione. 2. Ai dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le
disposizioni dell'art. 28.
Art.
27. Trattamento da parte di soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti. 2.
La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge. 3.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da
norme di legge o di regolamento. 4.
I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui al'art. 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art.
28. Trasferimento di dati personali all'estero.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24. 2. Il trasferimento
può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24. 3.
Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o
di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza. 4.
Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in
forma scritta; b)
sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti; d) sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere
proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7. 6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. 7. La
notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'art. 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art.
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico
atto unitamente a quella prevista dall'art. 7.
Art.
29. Tutela.
1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere
proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a
cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione. 6. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il
titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito, L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento. 7.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E, e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il
ricorso per cassazione. 8.
Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria. 9. Il
danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9.
Art.
30. Istituzione del Garante.
1. é istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. 3. Il Garante
è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art.
31. Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti fono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) ricevere le segnalazioni ed i reclami
degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai
sensi dell'art. 29; e)
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento; g)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico
delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonchè delle
misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati; m)
segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
destinata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della
Convenzione medesima; p)
esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o
dai regolamenti. 2. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge. 3. Il
registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei
modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni. 4.
Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a
tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art.
32. Accertamenti e controlli.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti. 2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini
del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art.
10, comma 4, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 42,
comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al
segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'art. 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai
dati di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art.
33. Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del
Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti. 3. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art.
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contradditorio tra le parti
interessate, nonchè le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'art. 13, nonchè della notificazione di cui all'art. 7, per
via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
Art.
34. Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il
fatto concerne la notificazione prevista dall'art. 16, comma 1, la pena è della
reclusione sino ad un anno.
Art.
35. Trattamento illecito di dati personali.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o
diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22,
23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. 3.
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a
tre anni.
Art.
36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15, è punito con la reclusione sino
ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due
mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa
si applica la reclusione fino ad un anno.
Art.
37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, o dell'art. 29, commi 4 e 5, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38. Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art.
39. Sanzioni amministrative.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni. 2.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. 3.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art.
40. Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547,
è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41. Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando l'esercizio dei diri tti di cui agli articoli 13 e 29,
le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste
dalla presente legge. 2. Per
i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore
della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui all'art. 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31
gennaio 1998. 3. Le misure
minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art.
15, comma 1. 4. Le misure di
cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. 5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3,
ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art.
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
42. Modifiche a disposizioni vigenti.
1. L'art. 10 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è so stituito dal
seguente:
<<Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti. 2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta
se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. 5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge
o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile>>.
2. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, è sostituito dal seguente:
<<1. é istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto;
tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione>>. 3. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
<<1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di
cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998>>.
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: <<Garante per la protezione dei dati>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali>>.
Art.
43. Abrogazioni.
1. So no abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'art. 8 ed il
quarto comma dell'art. 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1, della presente
legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato art. 8 della legge n.
121 del 1981. 2. Restano
ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5
giugno 1990, n. 135 e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonchè le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali. 3. Per i trattamenti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 1º
aprile 1981, n. 121.
Art.
44. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per
il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano
a decorrere dal 1º gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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