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Legge 31 Marzo 2000, n. 78

 

 

 Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2000

 

Capo I


NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
E DELLA POLIZIA DI STATO

                                Art. 1.
       (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri)

  1.  Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al 
pubblico  interesse  delle  attivita'  istituzionali,  il  Governo e'
delegato  ad  emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare,
ferme  restando  le  previsioni  del  regolamento approvato con regio
decreto  14  giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in
contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed
i  compiti  militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  ivi  comprese  le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i
contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai
compiti  di  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica, nonche'
l'esercizio  delle  funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura  penale,  sono  osservati  i  seguenti  princi'pi e criteri
direttivi:
   a)  collocazione  autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di
Forza  armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza
del  Comandante  generale  dal  Capo  di stato maggiore della difesa,
secondo  linee  coerenti  con le disposizioni della legge 18 febbraio
1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
   1)  concorso  alla  difesa  della Patria e alla salvaguardia delle
libere  istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei casi
di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382;
   2)  partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla   base   della  pianificazione  d'impiego  delle  Forze  armate
stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
   3)  partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,
sulla  base  di  accordi  e  mandati  internazionali,  concorso  alla
ricostituzione  dei  corpi  di  polizia locali nelle aree di presenza
delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
   4)  esercizio  esclusivo  delle  funzioni  di  polizia  militare e
sicurezza  per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica
militare,  nonche',  ai  sensi  dei codici penali militari, esercizio
delle  funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli
organi della giustizia militare;
   5)   sicurezza   delle  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
italiane  ivi  compresa  quella  degli  uffici degli addetti militari
all'estero;
   6)  assistenza  ai  comandi  e  alle  unita' militari impegnati in
attivita'   istituzionali   nel  territorio  nazionale,  concorso  al
servizio di mobilitazione;
   b)  realizzazione  di  una efficace ripartizione della funzione di
comando  e  controllo,  mediante  definizione dei livelli generali di
dipendenza  delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del
ricorso  a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari;
   c)  revisione  delle  norme sul reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
   1)  armonizzare  la  normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma
dei  carabinieri  ai  contenuti  del  decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  prevedendo  anche  commissioni  di  valutazione  per
l'avanzamento  degli  ufficiali  composte  da personale dell'Arma dei
carabinieri  e,  comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche   cariche   interforze   a  quelle  previste  dal  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
   2)  riordinare,  in relazione alle esigenze operative e funzionali
da  soddisfare,  i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche
mediante  la  rideterminazione  delle relative consistenze organiche,
l'eventuale  soppressione  ovvero  l'istituzione  di  nuovi  ruoli  e
specialita'  anche  per  consentire  l'autonomo soddisfacimento delle
esigenze   tecnico-logistiche   dell'Arma.   Tale   revisione  potra'
riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei
gradi,  le  permanenze,  i  requisiti,  i  titoli  e  le modalita' di
reclutamento  e  di avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione e
il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del
grado  apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata  alle  funzioni  da assolvere ed all'armonico sviluppo delle
carriere,  l'elevazione  a 65 anni del limite di eta', per i Generali
di  corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche
quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario
per  la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i
restanti  gradi;  conseguentemente,  assicurare  la  sovraordinazione
gerarchica  del  Comandante  generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
   3)   rivedere,  nel  quadro  del  potenziamento  dei  ruoli  degli
ufficiali  da  attuare mediante riduzione delle consistenze organiche
del  restante  personale,  le dotazioni dirigenziali in modo tale che
esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
   4)  rivedere  la  normativa  concernente  il  Corso  d'istituto ed
eventualmente   adeguare  le  modalita'  di  ammissione  all'Istituto
superiore  di  Stato  maggiore  interforze  istituito  con il decreto
legislativo   28  novembre  1997,  n.  464,  in  relazione  al  nuovo
ordinamento;
   5)  prevedere  disposizioni  transitorie per il graduale passaggio
dalla   vigente   normativa  a  quella  da  definire  con  i  decreti
legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni
altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
   3.  L'elevazione  a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2,
lettera  c),  numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
   4.  Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti  legislativi  di  cui  ai  commi  1 e 2, corredati dai pareri
previsti  dalla  legge,  per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti  per  materia,  esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario,  che  si  esprimono  entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
   5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
pari  a  lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo
8.
                             Art. 2.
             (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25)

  1.  Alla  legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 3:
   1)  al  comma  2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza
armata"   sono  inserite  le  seguenti:  ",  il  Comandante  generale
dell'Arma   dei   carabinieri,   limitatamente  ai  compiti  militari
dell'Arma,";
   2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore
di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante generale
dell'Arma   dei   carabinieri,   in  relazione  ai  compiti  militari
dell'Arma";
   b) all'articolo 4:
   1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore
di  Forza  armata"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e,  per i compiti
militari    dell'Arma,   il   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri";
   2)  al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze
armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";
   3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze
armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri";
   c) all'articolo 6:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e'
organo  di  consulenza  del  Capo  di Stato maggiore della difesa. Ne
fanno  parte  il  segretario  generale  della difesa, i Capi di Stato
maggiore  di  Forza  armata,  il  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri  e  il  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,  che lo
presiede.";
   2)  al  comma  2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di
Forza  armata"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari
dell'Arma,".
   2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 hanno effetto a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1, comma 1.

                                Art. 3.
       (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi  per  il  riordino  dei  ruoli  dei  funzionari del Corpo
forestale  dello  Stato,  al  fine  di conseguire, tenuto conto delle
rispettive   specificita',  omogeneita'  di  disciplina  con  i  pari
qualifica  dei  ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di
Stato, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi prevedendo le
occorrenti disposizioni transitorie:
   a)  istituzione  del  ruolo  direttivo  dei  funzionari  del Corpo
forestale  dello  Stato con determinazione della relativa consistenza
organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX
qualifica  funzionale,  nonche'  delle  modalita'  di progressione di
carriera e del corso di formazione;
   b)  revisione  delle  disposizioni  per  l'accesso alle qualifiche
dirigenziali  per  l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo
l'accesso   alla   qualifica  di  primo  dirigente  limitatamente  al
personale  del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la
ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
   c)  soppressione,  riduzione organica o istituzione di altro nuovo
ruolo  o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze
organiche,   delle   modalita'   di   accesso,  di  formazione  e  di
progressione.
  2.   Gli   schemi   di  decreti  legislativi  sono  trasmessi  alle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale  del  Corpo  forestale dello Stato, che esprimono il parere
nei  successivi  venti  giorni;  gli  schemi  medesimi, unitamente ai
predetti  pareri  pervenuti  entro  il  termine,  sono trasmessi alla
Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta
giorni.3.  Gli  schemi  di decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il
parere  nei  successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente
ai  predetti  pareri  pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti  dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato  della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti  per  materia,  esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario,  che  si  esprimono  entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

                                Art 4.
      (Delega al Governo per il riordino del Corpo della G. di F.)

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento,
lo  stato  giuridico  e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia  di  finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1
della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,  dei  compiti  del Corpo in
relazione al riordino della pubblica amministrazione.
  2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
   a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
   b)  armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
   c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle
esigenze  funzionali  e  tecnico-logistiche,  nonche' alle necessita'
operative  connesse  al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di
natura  economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione
europea.  All'adeguamento  potra'  procedersi  mediante  riordino dei
ruoli  normale,  speciale  e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale
soppressione,  la  non  alimentazione di essi ovvero l'istituzione di
nuovi   ruoli,   con  eventuale  rideterminazione  delle  consistenze
organiche  del  restante  personale. Tale revisione potra' riguardare
anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e
le  modalita'  di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di
valutazione  ed  il  numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione  del  grado  apicale  di Generale di corpo d'armata con
consistenza   organica   adeguata   alle  funzioni  da  assolvere  ed
all'armonico  sviluppo  delle  carriere,  l'elevazione  a 65 anni del
limite  di  eta',  per  i  Generali di corpo d'armata e di divisione,
equiparando  correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica,   nonche',  solo  se  necessario  per  la  funzionalita'  del
servizio,   innalzando  i  limiti  di  eta'  per  i  restanti  gradi;
conseguentemente  verranno  assicurati la sovraordinazione gerarchica
del  Comandante  generale  ed  il mantenimento dell'attuale posizione
funzionale;
   d)   aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad  attivita'
incompatibili  con  il  servizio,  nonche'  riordino  della normativa
relativa  ai  provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della
disciplina di tutto il personale;
   e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la
disponibilita'  alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello
organizzativo  previsto  dall'articolo  27,  comma  3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
   f)   riordino,   secondo   criteri   di   selettivita'   ed   alta
qualificazione,  della  disciplina  del  Corso  superiore  di polizia
tributaria;
   g)   previsione   di  disposizioni  transitorie  per  il  graduale
passaggio  dalla  vigente  normativa  a quella adottata con i decreti
legislativi.
  4.  Il  Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti  legislativi  di  cui  ai  commi  1 e 2, corredati dai pareri
previsti  dalla  legge,  per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti  per  materia,  esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario,  che  si  esprimono  entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
          
                             Art 5.
   (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine di cui
all'articolo  1,  comma  1,  uno  o  piu'  decreti legislativi per la
revisione  dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge
1º  aprile  1981,  n.  121,  secondo  i  seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
   a)  riordinamento  dei  ruoli  del personale direttivo e dirigente
della  Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi
ruoli   o  qualifiche,  anche  prevedendo  la  qualifica  apicale  di
Dirigente  generale  di  livello  B con consistenza organica adeguata
alle  funzioni  da  assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere,
con   conseguente   rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del
prefetto  avente  funzioni di Capo della polizia - Direttore generale
della  pubblica  sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione
gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
ed  il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio
delle  sue  attribuzioni,  provvedendo  anche  alla  revisione  delle
modalita'  di  accesso,  dei  relativi  corsi  di  formazione in modo
coerente  con  la  riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo,  per  i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni,
ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
   b)  integrazione  delle  disposizioni  relative  all'accesso  alle
qualifiche  dirigenziali  della  Polizia  di  Stato,  prevedendo  che
l'accesso  alla  qualifica  di  primo  dirigente  possa avvenire, per
un'aliquota  predeterminata  e  comunque  non  inferiore al venti per
cento  delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato
al  personale,  in  possesso  del  diploma  di laurea rispettivamente
prescritto,  dei  ruoli  dei  commissari, dei direttori tecnici e dei
sanitari  e conseguente determinazione delle relative disposizioni di
raccordo;
   c)  previsione  che  i  dirigenti  della  Polizia di Stato possano
essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti  determinati,  non
superiori  al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari
esigenze  di  servizio,  in  posizione  di  disponibilita', anche per
incarichi  particolari  o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita',  per  l'Amministrazione,  di provvedere al conferimento
degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
  d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e
il  trattamento  pensionistico, gia' in vigore per il personale della
Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile,
delle  disposizioni  in  vigore  per  il personale dei corrispondenti
ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
   e)  previsione  dell'abrogazione  dell'articolo  51 della legge 10
ottobre 1986, n. 668;
   f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
  2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a  livello  nazionale  del  personale  della  Polizia  di  Stato, che
esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi,
unitamente  ai  predetti  pareri  pervenuti  entro il termine ed agli
altri  pareri  previsti  dalla  legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di
carattere  finanziario,  che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
  3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, e' consentito, a domanda e
previa  intesa  tra  le amministrazioni interessate, il trasferimento
dei  dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive
della  Polizia  di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  per le medesime qualifiche
possedute  nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto delle
disposizioni  di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.   Qualora   il  trattamento  economico  dell'amministrazione  di
destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di
provenienza,   il  dipendente  trasferito  percepisce,  fino  al  suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla
differenza  di  trattamento.  Per  un periodo non superiore a novanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al  comma  1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti  interessati,  salvo rifiuto
dell'amministrazione  destinataria  dell'istanza,  da esprimere entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
          

                              Art. 6.
(Disposizioni per l'Amm.della pubb. sicurezza e per alcune attivita' 
             delle FFF.PP. e delle Forze armate)

  1.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, e' determinata la struttura
organizzativa    delle    articolazioni    centrali   e   periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31,
primo  comma,  numeri da 2) a 9), della legge 1º aprile 1981, n. 121,
nei  limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni
organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
   a)  economicita',  speditezza  e rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa;
   b)   articolazione  degli  uffici  per  funzioni  omogenee,  anche
attraverso  la  diversificazione  fra strutture con funzioni finali e
quelle con funzioni strumentali o di supporto;
   c)  ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di
direzione   e   controllo,  con  riferimento  alla  funzione  di  cui
all'articolo  4,  numero  3),  della  legge  1º  aprile 1981, n. 121,
secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
   d)  flessibilita'  organizzativa,  da  conseguire  anche  con atti
amministrativi.
  2.  Il  regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra
le  denominazioni  degli  uffici,  reparti  e  istituti individuati e
quelle  previgenti,  nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
  3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui   al   presente   articolo,  la  lettera  a)  del  secondo  comma
dell'articolo  3  della  legge  1º aprile 1981, n. 121, e' sostituita
dalla seguente:3. Identico. "a) dal personale addetto agli uffici del
dipartimento  della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti
e reparti in cui la stessa si articola;".
  4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono determinate le
modalita'  per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta  inidoneita'  alle specifiche mansioni del personale dei
gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle
Forze   armate,   nonche'   le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
   a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi,
dei   risultati   di  livello  almeno  nazionale  ottenuti  nell'anno
precedente;
   b)  previsione  che  i  gruppi  sportivi delle Forze armate, delle
Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
firmatari  di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI)  e  rappresentati  nel  Comitato  sportivo militare,
possano  essere  riconosciuti  ai  fini  sportivi  e possano ottenere
l'affiliazione   alle   federazioni   sportive   sulla   base   delle
disposizioni  dello  statuto del CONI, anche in deroga ai pri'ncipi e
alle  disposizioni  per  l'affiliazione  ed  il  riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
   c)   valutazione,  per  il  personale  da  reclutare  nelle  bande
musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di titoli di studio
rilasciati da Conservatori di musica;
   d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione
delle sponsorizzazioni.
  5.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  gli  articoli  47,  48,  49, 50, 61 e 94 della legge 1º aprile
1981, n. 121;
   b)  il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738;
   c)  gli  articoli  62  e  64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni;
   d) l'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;
   e)  l'articolo  41  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
   f)  l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e
33  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240,  come  modificati  dall'articolo  10  del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197;
   g)  il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e
successive modificazioni;
   h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
   i)  l'articolo  33,  commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
   l)  l'articolo  3  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n. 554,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;
   m) l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

                                 Art. 7.
                          (Disposizioni comuni)

  1.  I  decreti  legislativi  di  cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono
adottati,  ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia,  sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e, per quanto concerne
l'organizzazione  territoriale,  con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
  2.   Per   le   sole  disposizioni  concernenti  l'ordinamento  del
personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche
con  il  concerto  dei  Ministri  dell'interno,  della difesa e delle
finanze se non proponenti.
  3.  I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui
all'articolo  6  non  dovranno  comportare  modifiche della normativa
relativa   al  trattamento  economico  del  personale.  Essi  saranno
adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.
  4.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di
cui  al  comma  1, nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi
determinati  dagli  articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno
o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.

                               Art. 8.
                       (Copertura finanziaria)

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui  all'articolo  1,  in  lire  700 milioni annue relativamente alle
previsioni  di  cui  all'articolo  3,  in  lire  3.100  milioni annue
relativamente  alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100
milioni  annue  relativamente  alle previsioni di cui all'articolo 5,
quantificato  nella  misura  massima  di  lire 10.000 milioni annue a
decorrere  dal  2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

                                    Art. 9.

  (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198
    e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490)

  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e
senza  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi  12  maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai
princi'pi,  ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo
3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
  2.  Il  Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30 giugno
2000  e  senza  oneri  a  carico del bilancio dello Stato, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei
decreti  legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n.
490,  attenendosi ai princi'pi, ai criteri direttivi e alle procedure
di  cui,  rispettivamente,  all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2,
della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97
e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo II


NORME IN MATERIA
DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

                              Art. 10
 (Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno)

  1.  Il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica
sicurezza,  esercita  le  funzioni di coordinamento e di direzione di
cui  all'articolo  1  della legge 1º aprile 1981, n. 121, mediante il
dipartimento   della  pubblica  sicurezza,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.

                              Art. 11.
(Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse 
                      da quelle di appartenenza)

  1.  Per  le  Forze  di  polizia  diverse  dalla  Polizia  di Stato,
l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi,
unita'  e  reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di
attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
quelle  di  appartenenza,  sono  disposte,  su  proposta del Ministro
interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto
con  il  Ministro  dell'interno.  Con la stessa procedura si provvede
alla  soppressione  dei  predetti  comandi, unita' e reparti, salvi i
casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
                              Art. 12.
                        (Entrata in vigore)

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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