Legge 31 Marzo 2000, n. 78
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Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2000
Capo I
NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
E DELLA POLIZIA DI STATO
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri)
1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare,
ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio
decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in
contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed
i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i
contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche'
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di
Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza
del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa,
secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio
1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei casi
di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate
stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,
sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e
sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica
militare, nonche', ai sensi dei codici penali militari, esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli
organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in
attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al
servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di
comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del
ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per
l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei
carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali
da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche
mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche,
l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e
specialita' anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle
esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei
gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di
reclutamento e di avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione e
il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del
grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle
carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche
quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario
per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i
restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione
gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli
ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche
del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che
esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed
eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto
superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo
ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio
dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti
legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni
altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2,
lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri
previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo
8.
(Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25)
1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza
armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari
dell'Arma,";
2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore
di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari
dell'Arma";
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore
di Forza armata" sono aggiunte le seguenti: "e, per i compiti
militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri";
2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze
armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";
3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze
armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri";
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e'
organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne
fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato
maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo
presiede.";
2) al comma 2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di
Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari
dell'Arma,".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle
rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di
Stato, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi prevedendo le
occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza
organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX
qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di
carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo
l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al
personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la
ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo
ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze
organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di
progressione.
2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere
nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai
predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta
giorni.3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il
parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente
ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Art 4.
(Delega al Governo per il riordino del Corpo della G. di F.)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento,
lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1
della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in
relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle
esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita'
operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di
natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione
europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei
ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale
soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di
nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare
anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e
le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di
valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed
all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del
limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione,
equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del
servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi;
conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica
del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione
funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita'
incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa
relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della
disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la
disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello
organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia
tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale
passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti
legislativi.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri
previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Art 5.
(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge
1º aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi
ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di
Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata
alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere,
con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del
prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione
gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio
delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle
modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo
coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni,
ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle
qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che
l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per
un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per
cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato
al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente
prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei
sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di
raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano
essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non
superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari
esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per
incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento
degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e
il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della
Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile,
delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti
ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10
ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che
esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi,
unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli
altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di
carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e
previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento
dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive
della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche
possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n.
488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di
destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di
provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla
differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto
dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Art. 6.
(Disposizioni per l'Amm.della pubb. sicurezza e per alcune attivita'
delle FFF.PP. e delle Forze armate)
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31,
primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1º aprile 1981, n. 121,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni
organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche
attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e
quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di
direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui
all'articolo 4, numero 3), della legge 1º aprile 1981, n. 121,
secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con atti
amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra
le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e
quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma
dell'articolo 3 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e' sostituita
dalla seguente:3. Identico. "a) dal personale addetto agli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti
e reparti in cui la stessa si articola;".
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le
modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei
gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle
Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi,
dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno
precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare,
possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere
l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai pri'ncipi e
alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande
musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio
rilasciati da Conservatori di musica;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione
delle sponsorizzazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1º aprile
1981, n. 121;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738;
c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni;
d) l'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;
e) l'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
f) l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e
33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197;
g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e
successive modificazioni;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
i) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
l) l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;
m) l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 7.
(Disposizioni comuni)
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono
adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne
l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del
personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche
con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle
finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui
all'articolo 6 non dovranno comportare modifiche della normativa
relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno
adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi
determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno
o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle
previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue
relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5,
quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a
decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198
e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai
princi'pi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo
3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30 giugno
2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n.
490, attenendosi ai princi'pi, ai criteri direttivi e alle procedure
di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97
e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Capo II
NORME IN MATERIA
DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
(Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno)
1. Il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica
sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di
cui all'articolo 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121, mediante il
dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto
dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.
Art. 11.
(Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse
da quelle di appartenenza)
1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato,
l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi,
unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di
attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro
interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto
con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede
alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i
casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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