AVANZAMENTO UFFICIALI
Legge
28/03/1997 Num. 85
(in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 76).
Disposizioni
in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento
economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle
Forze di polizia.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
1.
Le disposizioni di cui all'art. 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono
prorogate sino al 31 dicembre 1997.
2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici
complessivi dei ruoli interessati.
3. I periodi minimi di comando e attribuzioni specifiche, i corsi e gli
esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia
di finanza sono stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze.
Articolo
2
1.
Le disposizioni di cui al comma 9-quater dell'art. 32 della legge 19 maggio
1986, n. 224, introdotto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici
ruoli dell'Esercito dell'Aeronautica militare.
2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici
complessivi dei ruoli interessati.
Articolo
3
1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, ai vice commissari, ai
commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al
personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti
stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:
a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a
norma dell'art. 43-bis della legge 1º aprile 1981, n. 121;
b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai
marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio
nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla
differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo
superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da
determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle
procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse
finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito,
evitando sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequative
occorrenti, ai tenenti eal personale di grado e qualifica corrispondente,
aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.
3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale
corrispodnente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che
rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli
ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella
dei commissari della Polizia di Stato.
4. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli
direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 40
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del
personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera
direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti
della Polizia di Stato. 5.
I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo,
compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in
applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai
commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale
corrisposta dal 1º gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino
degli inquadramenti retributivi.
Articolo
4
1. Per gli ufficiali di cui all'art. 31, comma 1, della legge
19 maggio 1986, n. 224, e all'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990,
n. 404, la facoltà di opzione di cui all'art. 44, comma 2, della predetta
legge n. 224 del 1986 può essere esercitata, a domanda, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
5
1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle
Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e
gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della
Marina militare e dell'Aeronautica miltare, rispettivamente interessati, si
applicano, si applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le
indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il
trattamento di missione.
Articolo
6
1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, l'indennità di impiego
operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n.
78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive
modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e
generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella
allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'azianità
di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado
corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato.
2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1º gennaio
1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, nonchè, con
le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360. 3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le
indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6,
7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegate
alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego
operativo di base, sono determinate con riferimento alle nuove misure di cui
alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le
indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli
8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonchè dalla
tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla
misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I
allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di
cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, per il personale militare
appartenente alla XIII fascia. 4.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego
operativo e delle relative indennità supplementari, nonchè dell'art. 3,
commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei
confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano
servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le
indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di
grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni
operative. 5. Gli
incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono
l'assegno provvisorio corrisposto dal 1º gennaio 1996 in attesa della
riformulazione delle indennità di impiego operativo.
6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come
rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997
l'aumento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle
altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.
Articolo
7
1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di
Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31
agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio
successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun
ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso
straordinario. 2. Ai
concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia
di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti
attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti,
la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed
abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a
<<buono>>, appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del
personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che
espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio
nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione
della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le
modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del
Ministro dell'interno che indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e
sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non
inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni
dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1,
per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro
psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili
alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro
che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le
attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di
Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto
1990, n. 232.
Articolo
8
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un
concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nonchè non più di due concorsi
straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in
servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale
del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso,
sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;
b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni; c) non avere riportato negli ultimi tre
anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio
complessivo con qualifica inferiore a <<superiore alla media>>; d) idoneità fisico-psico-attitudinale al
servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.
3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle
materie di esame e dei titoli, nonchè i relativi criteri di valutazione sono
stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un
corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine
della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con
decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori
del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso
anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, n.
1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.
Articolo
9
1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo
capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonchè due o più
concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da
mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli
complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo
speciale, alla data del 31 agosto 1996.
2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i
requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione
giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli
utili, nonchè dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il
decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo
speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni, e sono ammessi
alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.
Articolo
10
1. A decorrere dal 1º luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995
la retribuzione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n.
231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.
2. Al comma 5 dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le
parole: <<all'atto del trasferimento>> sono aggiunte le seguenti:
<<o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale>>.
3. All'art. 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è
aggiunto il seguente comma:
<<2-bis. In deroga a quanto stabilito nella
tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri
del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri
avevano anzianità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono
valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al
grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento
della predetta anzianità>>.
Articolo
11
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è
valutato in lire 102.978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a
decorrere dall'anno 1998. Al predetto onere si provvede, quanto a lire 102.978
milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a
lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione
del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
1
Tabella
(Art. 6, comma 1)
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|
Grado
| Misure
|
| mensili lorde -----------+---------------------------------------+-----------------
A |Generale
di Corpo d'Armata e di Divi- |
| sione.................................|
910.000 B
|Generale di Brigata....................|
850.000 C
|Colonnello + 25........................| 790.000
D |Colonnello.............................| 730.000
|