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LA IV COMMISSIONE DIFESA LICENZIA IL PROVVEDIMENTO DI RIORDINO DEI SOTTUFFICIALI DELLE FF.AA. E DELLE FF.PP. ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE - ORAMAI IL RIORDINO E' AL PUNTO DI ARRIVO!

 


BOZZE NON CORRETTE

IV Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2001

 

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle 

Forze armate

 

PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
nel rilevare la necessità di garantire che i provvedimenti in materia di personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza presentino una simmetria anche sotto il profilo formale, con gli schemi dei decreti legislativi concernenti il personale corrispondente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, assicurando quindi l'effettività della funzione perequativa che con tali provvedimenti si intende realizzare;
preso atto che nelle delibere del COCER Esercito del 6 febbraio 2001, del COCER Aeronautica del 7 febbraio 2001 e del COCER Marina del 13 febbraio 2001, nonché nell'ambito dell'audizione informale dei COCER, svoltasi il 12 febbraio 2001, è emersa una decisa contrarietà sul testo trasmesso alle Camere, argomentato sulla base della mancanza di riconoscimenti effettivi per la professionalità del personale interessato e della mancanza di prospettive di carriera per il personale che raggiunge il livello apicale nel ruolo marescialli;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:
a) siano recepite le fondamentali indicazioni formulate dai COCER Esercito, Marina e Aeronautica con l'obiettivo di sanare le sperequazioni create con il riordino realizzato dai decreti legislativi emanati nel 1995 per il personale non direttivo, garantendo una effettiva uniformità dei criteri di avanzamento;
b) sia abolita la previsione della nuova qualifica di «luogotenente», nel caso sostituendola con la diversa previsione di un nuovo grado, ruolo speciale o tecnico-amministrativo, inquadrato nel personale direttivo, alimentato dal grado di primo maresciallo;
c) siano rivisti i livelli connessi ai vari gradi, in particolare favorendo l'attribuzione del VI livello al caporal maggiore capo ed equiparati, il VII livello al sergente maggiore capo ed equiparati, l'VIII livello al primo maresciallo ed equiparati, e tenendo conto della delega al Governo per la revisione del sistema stipendiale prevista dal disegno di legge approvato alla Camera (A.C. 7490) ed ora alla valutazione del Senato;
d) sia prevista anche per le tre Forze armate la progressione di carriera e l'accesso al ruolo superiore dei caporal maggiori o equiparati così come per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in generale facilitando il passaggio del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed equiparati al ruolo dei sergenti ed equiparati;
e) sia rispettata la professionalità degli appartenenti a ciascun grado, prevedendo la possibilità di inquadramenti nei livelli retributivi superiori ove corrispondenti ad effettiva anzianità ed introducendo una carriera economica disgiunta dallo stato giuridico, allo scopo di evitare che la permanenza nel livello di inquadramento iniziale nel ruolo di appartenenza determini una crescita della retribuzione insufficiente in rapporto alle responsabilità;

e con la seguente osservazione:
agli articoli 3, 4, e 17 si valuti l'opportunità di evitare norme che, con riferimento alle sanzioni disciplinari producano effetti vessatori a carico del personale interessato nella progressione di carriera, considerando al contrario l'opportunità di concedere un condono per le sanzioni inflitte o per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sempre che i provvedimenti non conseguano a sentenze di condanna passate in giudicato o comportino risoluzione del rapporto di servizio.


 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente 

dell'Arma dei carabinieri.

PARERE DEL RELATORE

 

La IV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
preso atto del pregevole lavoro compiuto dal Governo per disciplinare, in modo equo, con lo strumento delle sole integrazioni e correzioni ai preesistenti decreti legislativi del 1995, una materia oltremodo complessa, riguardante diversi Corpi, ciascuno dei quali caratterizzato da peculiari esigenze;
considerata la necessità di non determinare disarmonie fra i richiamati Corpi interessati all'attuazione della delega, e con specifico riferimento alle nuove qualifiche di «luogotenente» (Arma dei carabinieri) e di «sostituto commissario» (Polizia di Stato);
condiviso l'intendimento di attribuire a tali nuove posizioni un particolare rilievo nell'ordinamento;
ritenendo che il transito e l'impiego degli appuntati scelti nel ruolo dei sovrintendenti debba essere adeguato, in pari maniera, al principio della valorizzazione dell'anzianità di servizio;
atteso che è possibile razionalizzare e snellire l'onere di lavoro burocratico connesso agli avanzamenti;
ritenuta infine necessaria una ulteriore, articolata valorizzazione della professionalità degli appartenenti ai diversi ruoli dell'Arma dei carabinieri, ed in particolare del personale in posizione apicale, al quale vanno riconosciute qualificazione e responsabilità massime, in sintonia con quelle, ad esempio, loro attribuite con la legge sulla giurisdizione del giudice di pace;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 31, comma 7, primo periodo, sia inserita una tabella aggiornata che, nel recepire la nuova posizione di «luogotenente» e nel parificarla ad ogni effetto con quella prevista per la Polizia di Stato di «sostituto commissario», sostituisca la tabella «A» (articolo 1, comma 2) allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, disciplinante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri con il corrispondente personale delle altre forze di polizia;
b) la qualifica di «luogotenente» - qualora compatibile con le risorse finanziarie disponibili - sia sostituita con un grado apicale del ruolo degli ispettori collocato nella funzione direttiva, non denominato «luogotenente»;
c) all'articolo 6: al comma 1, lettera b), dopo le parole «ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente» siano aggiunte le seguenti «con almeno sette anni di servizio nell'Arma»; al comma 2, lettera d), prima delle parole «sia rinviato a giudizio» sia inserita la parola «non»;
d) all'articolo 25, la lettera a) del comma 1 sia modificata nel senso di sostituire, nel testo vigente del citato articolo 31, il riferimento alla Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 53 del 1989 con un riferimento alla Commissione di cui all'articolo 32 della legge n. 212 del 1983 e successive modificazioni;
e) all'articolo 26, fermo restando l'attuale formulazione sia modificato nel senso di prevedere in luogo dell'aggiunta al comma 3, lettera b), la soppressione del comma 3 del citato articolo 35;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'emergente opportunità di imprimere ogni possibile impulso alle iniziative in corso per assicurare specificità al «comparto sicurezza» rispetto a quello del pubblico impiego; in tale contesto - all'attuazione della prevista riparametrazione stipendiale commisurata al grado e non più ai livelli retributivi del pubblico impiego - valuti la necessità di attribuire adeguato riscontro alla professionalità dei gradi apicali di ciascun ruolo degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, a tal fine apprestando le risorse finanziarie indispensabili per garantire altresì che la permanenza nei gradi non confligga con l'esigenza di assicurare una retribuzione sufficiente alle effettive necessità di vita familiare;
b) valuti, altresì, il Governo, in una possibile futura prospettiva di riunificazione dei ruoli appuntati e carabinieri e sovrintendenti in un'unica carriera, l'opportunità di prevedere - ove compatibile con l'esigenza di servizio - il reimpiego dei nuovi vicesovrintendenti nell'ambito della Regione carabinieri in cui già prestavano servizio;
c) consideri, infine, il Governo l'assoluta necessità di attuare, nel suo complesso, la delega di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, verificando il coordinamento fra i diversi schemi di decreti legislativi trasmessi alle Camere, al fine di evitare sperequazioni fra appartenenti ai diversi corpi di polizia; si ricorda in particolare al riguardo la soppressione del «ruolo ad esaurimento» degli ispettori della Polizia di Stato, per i quali all'articolo 12 dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 197 del 1995 viene prevista, in occasione del loro inquadramento nel ruolo normale, il computo per intero della pregressa anzianità, con ciò vanificando completamente le norme precedenti e introducendo forti elementi di disequilibrio nel sistema complessivo (al riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di conteggiare un'anzianità, al più, pari al 30% di quella maturata).


 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della

 guardia di finanza.

 

PARERE DEL RELATORE

 

La IV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
nel rilevare la necessità di garantire che i provvedimenti in materia di personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza presentino una simmetria anche sotto il profilo formale, con gli schemi dei decreti legislativi concernenti il personale corrispondente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, assicurando quindi l'effettività della funzione perequativa che con tali provvedimenti si intende realizzare;
preso atto del parere del COCER Guardia di finanza del 1o febbraio 2001 e del fatto che nell'ambito dell'audizione informale dei COCER del 12 febbraio 2001 è emersa una decisa contrarietà sul testo trasmesso alle Camere, argomentato sulla base della mancanza di riconoscimenti effettivi per la professionalità del personale interessato e della mancanza di prospettive di carriera per il personale che raggiunge il livello apicale del grado di maresciallo nel ruolo ispettori;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:
a) la qualifica di «luogotenente» prevista dallo schema di provvedimento sia sostituita con un grado apicale del ruolo degli ispettori collocato nella funzione direttiva;
b) siano previste modifiche alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 198 del 1995 concernente l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza con il corrispondente personale delle altre Forze di polizia, in seguito all'introduzione nel ruolo ispettori di nuove qualifiche;
c) sia rispettata la professionalità degli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed ispettori, prevedendo la possibilità di inquadrare nel settimo livello retributivo i brigadieri capi e nel sesto gli appuntati scelti, risolvendo altresì l'eccessiva durata della permanenza nel livello retributivo quinto e sesto degli appartenenti ai restanti gradi dei ruoli sovrintendenti e appuntati;
d) sia modificata la dotazione dei ruoli sovrintendenti ed ispettori, allo scopo di rideterminare un rapporto equilibrato nella relativa consistenza organica che tenga conto delle effettive necessità della Guardia di finanza;
e) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sia assicurato il transito nel ruolo sovrintendenti anche degli appuntati e finanzieri con quindici anni di servizio, con disposizione analoga a quanto previsto dall'articolo 13 in tema di avanzamento dei marescialli e dei vicebrigadieri;
f) sia introdotta una carriera economica disgiunta dallo stato giuridico per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti ed appuntati, allo scopo di evitare che la permanenza nel livello di inquadramento iniziale del ruolo di appartenenza determini una crescita della retribuzione insufficiente in rapporto alle responsabilità connesse al grado ed alle effettive necessità di vita familiare;
g) siano recepite le ulteriori indicazioni formulate dal COCER Guardia di finanza, in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega legislativa e con le risorse definite nella relativa copertura finanziaria;

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di adottare un metodo di novellazione analogo a quello adottato per gli schemi di decreti legislativi concernenti il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri ed il personale non direttivo delle Forze armate.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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