RELAZIONE SUL RIORDINO DEI GRADI
DELL'ON. RUFFINO
|
NDR. RELAZIONE
TOTALMENTE DELUDENTE,
SPECIALMENTE NELLA PARTE CONCLUSIVA!
Schema
di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 196 del
1995, concernente il personale non direttivo delle Forze armate.
(Esame e rinvio).
Relatore On. RUFFINO - partito DS
Martedì
6 febbraio 2001.
La Commissione inizia l'esame
dello schema di decreto legislativo in titolo
Elvio RUFFINO (DS-U), relatore,
illustrando lo schema di provvedimento in titolo,
osserva che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 26 articoli,
che dispongono le citate modifiche attraverso il metodo della novellazione.
Rileva inoltre che allo schema di decreto non è allegato il prescritto parere
degli organi di rappresentanza del personale, che sollecita al Governo.
Illustrando l'articolato, osserva che l'articolo 1 prevede la sostituzione della
denominazione di «aiutante», ovunque essa appaia nel decreto, con quella di «primo
maresciallo». Gli articoli 2 e 3 introducono gli articoli 4-bis e 5-bis
al decreto legislativo n. 196 del 1995, volti ad attribuire uno scatto
aggiuntivo, rispettivamente, ai caporal maggiori capi scelti e gradi
corrispondenti e ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano
prestato servizio nel grado per otto anni. L'articolo 4 introduce tre nuovi
articoli dopo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995. Il primo di
essi (articolo 6-bis) prevede l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai
primi marescialli in servizio nel grado da almeno sette anni e il successivo
conferimento della qualifica di «luogotenente» rinviando, tra l'altro,
all'articolo 35 della legge n. 212 del 1983 per quanto riguarda i criteri di
valutazione e al Ministro della difesa per quanto attiene al numero delle
qualifiche da attribuire.
Gli articoli da 5 a 8 contengono modifiche e integrazioni agli articoli da 8 a
11 del decreto legislativo n. 196 del 1995 relativi al reclutamento.
In particolare, l'articolo 5, modificando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 196 del 1995, stabilisce che il periodo trascorso in ferma
volontaria è da considerarsi valido agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva se non è inferiore al doppio della durata del servizio di
leva.
L'articolo 6 precisa la data di immissione dei volontari in ferma breve nel
ruolo del servizio permanente e la relativa decorrenza.
Gli articoli 7 e 8 modificano alcune norme contenute negli articoli 10 e 11 del
decreto legislativo n. 196 del 1995 al fine, tra l'altro, di ampliare il numero
dei candidati ammessi al concorso interno indetto per il reclutamento nel ruolo
dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Gli articoli da 9 a 13 contengono modifiche e integrazioni in materia di
avanzamento ad alcuni articoli contenuti nel decreto legislativo n. 196 del
1995, prevedendo, in particolare:
la facoltà, per i marescialli, i sergenti e i volontari di truppa in
aspettativa per infermità, di richiedere la sottoposizione a valutazioni e ad
esami ai fini dell'avanzamento o per l'accesso a ruoli superiori (articolo 9,
che modifica, aggiungendo un comma, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 196
del 1995);
l'omogeneizzazione della normativa con quella relativa alle Forze di polizia
circa l'avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente (articolo 10,
modificativo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 1995);
l'integrazione delle disposizioni riguardanti i periodi minimi di comando
attraverso la modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 196 del 1995
(articolo 11);
la modifica della disciplina relativa al personale non direttivo circa le
aliquote di avanzamento al fine renderla omogenea a quella prevista per gli
ufficiali (articolo 12, modificativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
196 del 1995);
misure volte ad assicurare la copertura dei posti disponibili annualmente nel
grado di aiutante attraverso l'integrazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 196 del 1995 (articolo 13).
L'articolo 14
modifica la denominazione del capo IV del decreto legislativo n. 196 del 1995,
mentre gli articoli 15 e 16 contengono modifiche integrazioni agli articoli 25 e
26. Il primo di essi (articolo 15) modificando l'articolo 25, ricalca quanto già
dettato dall'articolo 9; l'articolo 16, che integra con un comma aggiuntivo
l'articolo 26 del decreto legislativo n. 196 del 1995, estende ai volontari in
ferma breve o in rafferma l'istituto della sospensione dal servizio.
L'articolo 17 aggiunge gli articoli da 31-bis a 31-sexies al
decreto legislativo n. 196 del 1995, volti a disciplinare l'attribuzione di
emolumento pensionabile a sergenti, marescialli, marescialli ordinari e gradi
corrispondenti e l'attribuzione di un trattamento economico superiore a
marescialli capi e corrispondenti.
L'articolo 18, introducendo l'articolo 33-bis nel decreto legislativo n.
196 del 1995 e richiamandosi a quanto già disposto dall'articolo 4, prevede
l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»
anche per il personale del ruolo musicisti che ne abbia i requisiti.
Gli articoli 19 e 20 apportano integrazioni agli articoli 34 e 38 del decreto
legislativo n. 196 del 1995, che dettano norme transitorie.
L'articolo 19 prevede l'introduzione degli articoli da 34-bis a 34-quinquies,
che contengono norme relative all'attribuzione di un assegno personale di
riordino al personale non direttivo e un sistema transitorio più elastico che
favorisca sia l'immissione dei volontari in ferma breve in servizio permanente,
sia l'avanzamento al grado di primo maresciallo. L'articolo 38-bis del
decreto legislativo n. 196 del 1995, introdotto dall'articolo 20, invece, detta
norme relative all'avanzamento al grado di maresciallo capo.
L'articolo 21 aggiunge due commi all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196
del 1995. In particolare, il comma 15-bis conferisce la qualità di
allievo al personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio
permanente che frequenti i corsi delle scuole militari.
L'articolo 22 aggiunge l'articolo 39-bis al decreto legislativo n. 196
del 1995 allo scopo di attribuire ai primi marescialli e ai tenenti provenienti
dal ruolo marescialli l'emolumento pensionabile previsto dall'articolo 3, comma
2, della legge n. 85 del 1997.
L'articolo 23 prevede la sostituzione delle tabelle A/2 (Corrispondenza dei
gradi e dei ruoli dei sergenti e dei marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con i gradi dell'Arma dei carabinieri), B/2 (Progressione di
carriera nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente) e D
(Trattamento economico del personale delle Forze armate non dirigente e non
direttivo) e, a partire dal 1o gennaio 2001, la sostituzione delle
tabelle B/2 (Progressione di carriera nel ruolo dei sergenti) e B/3
(Progressione di carriera nel ruolo dei marescialli).
L'articolo 24 (Norma finale) esclude: la possibilità di applicare anche
all'indennità annua percepita dal personale in ausiliaria (ex articolo 3
della legge n. 212 del 1983) le norme relative all'adeguamento contenute nel
decreto in esame.
Nel rilevare la complessità della struttura del provvedimento, ritiene che
emergano taluni profili problematici da approfondire, nella consapevolezza che
il provvedimento Mira al miglioramento della condizione dei sottufficiali delle
Forze armate.
Ritiene in particolare opportuno verificare puntualmente se il testo soddisfa
completamente l'obiettivo di omogeneizzazione delle carriere dei sottufficiali
delle Forze armate con quelle dei loro omologhi delle Forze di polizia ad
ordinamento militare.
Al riguardo precisa che è questa la ragione che ha indotto il personale
interessato a richiedere il cambiamento della normativa vigente. Infatti nella
legge n. 78 del 2000 è stata inserita una disposizione di delega - differita
dalla legge finanziaria 2001 e corredata di una specifica copertura finanziaria
- per perseguire tale obiettivo.
Ritiene inoltre necessario verificare la previsione per la quale gli emolumenti
pensionabili siano concessi solo al personale che abbia riportato in sede di
valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e che
non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del rimprovero
(articolo 4, comma 17). A suo parere tale previsione è discutibile in
particolare per la parte riguardante le sanzioni disciplinari, che finirebbero
con l'avere un effetto amplificato, con significative ripercussioni per il
personale che si possono considerare in qualche modo vessatorie.
Si riserva di svolgere ulteriori osservazioni sulla base delle indicazioni che
emergeranno nel corso del dibattito, formulando successivamente uno schema di
parere che tenga conto dei contributi dei deputati che vi interverranno.
Roberto
LAVAGNINI, presidente, rinvia quindi a domani il seguito dell'esame.
NDR. Non dice
proprio nulla di quello che da mesi stiamo chiedendo. Si che l'Onorevole conosce
benissimo le nostre richieste e quelle del cocer! Come mai si e' dimenticato?
|