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RELAZIONE SUL RIORDINO DEI GRADI DELL'ON. RUFFINO

 

 

NDR. RELAZIONE TOTALMENTE DELUDENTE, 
SPECIALMENTE NELLA PARTE CONCLUSIVA!

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 196 del 1995, concernente il personale non direttivo delle Forze armate.
(Esame e rinvio).  
Relatore On. RUFFINO - partito DS

Martedì 6 febbraio 2001.

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo

Elvio RUFFINO (DS-U), relatore, 

illustrando lo schema di provvedimento in titolo, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 26 articoli, che dispongono le citate modifiche attraverso il metodo della novellazione.
Rileva inoltre che allo schema di decreto non è allegato il prescritto parere degli organi di rappresentanza del personale, che sollecita al Governo.


Illustrando l'articolato, osserva che l'articolo 1 prevede la sostituzione della denominazione di «aiutante», ovunque essa appaia nel decreto, con quella di «primo maresciallo». Gli articoli 2 e 3 introducono gli articoli 4-bis e 5-bis al decreto legislativo n. 196 del 1995, volti ad attribuire uno scatto aggiuntivo, rispettivamente, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti e ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio nel grado per otto anni. L'articolo 4 introduce tre nuovi articoli dopo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995. Il primo di essi (articolo 6-bis) prevede l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai primi marescialli in servizio nel grado da almeno sette anni e il successivo conferimento della qualifica di «luogotenente» rinviando, tra l'altro, all'articolo 35 della legge n. 212 del 1983 per quanto riguarda i criteri di valutazione e al Ministro della difesa per quanto attiene al numero delle qualifiche da attribuire.


Gli articoli da 5 a 8 contengono modifiche e integrazioni agli articoli da 8 a 11 del decreto legislativo n. 196 del 1995 relativi al reclutamento.


In particolare, l'articolo 5, modificando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 196 del 1995, stabilisce che il periodo trascorso in ferma volontaria è da considerarsi valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva se non è inferiore al doppio della durata del servizio di leva.
L'articolo 6 precisa la data di immissione dei volontari in ferma breve nel ruolo del servizio permanente e la relativa decorrenza.


Gli articoli 7 e 8 modificano alcune norme contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 1995 al fine, tra l'altro, di ampliare il numero dei candidati ammessi al concorso interno indetto per il reclutamento nel ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Gli articoli da 9 a 13 contengono modifiche e integrazioni in materia di avanzamento ad alcuni articoli contenuti nel decreto legislativo n. 196 del 1995, prevedendo, in particolare:
la facoltà, per i marescialli, i sergenti e i volontari di truppa in aspettativa per infermità, di richiedere la sottoposizione a valutazioni e ad esami ai fini dell'avanzamento o per l'accesso a ruoli superiori (articolo 9, che modifica, aggiungendo un comma, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 196 del 1995);
l'omogeneizzazione della normativa con quella relativa alle Forze di polizia circa l'avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente (articolo 10, modificativo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 1995);
l'integrazione delle disposizioni riguardanti i periodi minimi di comando attraverso la modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 196 del 1995 (articolo 11);
la modifica della disciplina relativa al personale non direttivo circa le aliquote di avanzamento al fine renderla omogenea a quella prevista per gli ufficiali (articolo 12, modificativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 196 del 1995);
misure volte ad assicurare la copertura dei posti disponibili annualmente nel grado di aiutante attraverso l'integrazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196 del 1995 (articolo 13).

L'articolo 14 modifica la denominazione del capo IV del decreto legislativo n. 196 del 1995, mentre gli articoli 15 e 16 contengono modifiche integrazioni agli articoli 25 e 26. Il primo di essi (articolo 15) modificando l'articolo 25, ricalca quanto già dettato dall'articolo 9; l'articolo 16, che integra con un comma aggiuntivo l'articolo 26 del decreto legislativo n. 196 del 1995, estende ai volontari in ferma breve o in rafferma l'istituto della sospensione dal servizio.


L'articolo 17 aggiunge gli articoli da 31-bis a 31-sexies al decreto legislativo n. 196 del 1995, volti a disciplinare l'attribuzione di emolumento pensionabile a sergenti, marescialli, marescialli ordinari e gradi corrispondenti e l'attribuzione di un trattamento economico superiore a marescialli capi e corrispondenti.


L'articolo 18, introducendo l'articolo 33-bis nel decreto legislativo n. 196 del 1995 e richiamandosi a quanto già disposto dall'articolo 4, prevede l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente» anche per il personale del ruolo musicisti che ne abbia i requisiti.
Gli articoli 19 e 20 apportano integrazioni agli articoli 34 e 38 del decreto legislativo n. 196 del 1995, che dettano norme transitorie.


L'articolo 19 prevede l'introduzione degli articoli da 34-bis a 34-quinquies, che contengono norme relative all'attribuzione di un assegno personale di riordino al personale non direttivo e un sistema transitorio più elastico che favorisca sia l'immissione dei volontari in ferma breve in servizio permanente, sia l'avanzamento al grado di primo maresciallo. L'articolo 38-bis del decreto legislativo n. 196 del 1995, introdotto dall'articolo 20, invece, detta norme relative all'avanzamento al grado di maresciallo capo.


L'articolo 21 aggiunge due commi all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 1995. In particolare, il comma 15-bis conferisce la qualità di allievo al personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente che frequenti i corsi delle scuole militari.


L'articolo 22 aggiunge l'articolo 39-bis al decreto legislativo n. 196 del 1995 allo scopo di attribuire ai primi marescialli e ai tenenti provenienti dal ruolo marescialli l'emolumento pensionabile previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 85 del 1997.


L'articolo 23 prevede la sostituzione delle tabelle A/2 (Corrispondenza dei gradi e dei ruoli dei sergenti e dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con i gradi dell'Arma dei carabinieri), B/2 (Progressione di carriera nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente) e D (Trattamento economico del personale delle Forze armate non dirigente e non direttivo) e, a partire dal 1o gennaio 2001, la sostituzione delle tabelle B/2 (Progressione di carriera nel ruolo dei sergenti) e B/3 (Progressione di carriera nel ruolo dei marescialli).


L'articolo 24 (Norma finale) esclude: la possibilità di applicare anche all'indennità annua percepita dal personale in ausiliaria (ex articolo 3 della legge n. 212 del 1983) le norme relative all'adeguamento contenute nel decreto in esame.


Nel rilevare la complessità della struttura del provvedimento, ritiene che emergano taluni profili problematici da approfondire, nella consapevolezza che il provvedimento Mira al miglioramento della condizione dei sottufficiali delle Forze armate.


Ritiene in particolare opportuno verificare puntualmente se il testo soddisfa completamente l'obiettivo di omogeneizzazione delle carriere dei sottufficiali delle Forze armate con quelle dei loro omologhi delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Al riguardo precisa che è questa la ragione che ha indotto il personale interessato a richiedere il cambiamento della normativa vigente. Infatti nella legge n. 78 del 2000 è stata inserita una disposizione di delega - differita dalla legge finanziaria 2001 e corredata di una specifica copertura finanziaria - per perseguire tale obiettivo.


Ritiene inoltre necessario verificare la previsione per la quale gli emolumenti pensionabili siano concessi solo al personale che abbia riportato in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e che non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del rimprovero (articolo 4, comma 17). A suo parere tale previsione è discutibile in particolare per la parte riguardante le sanzioni disciplinari, che finirebbero con l'avere un effetto amplificato, con significative ripercussioni per il personale che si possono considerare in qualche modo vessatorie.


Si riserva di svolgere ulteriori osservazioni sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito, formulando successivamente uno schema di parere che tenga conto dei contributi dei deputati che vi interverranno.

Roberto LAVAGNINI, presidente, rinvia quindi a domani il seguito dell'esame.   

 


NDR. Non dice proprio nulla di quello che da mesi stiamo chiedendo. Si che l'Onorevole conosce benissimo le nostre richieste e quelle del cocer! Come mai si e' dimenticato?
 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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