RIORDINO
SOTTUFFICIALI ARMA CARABINIERI
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Decreto
Legislativo 12/05/1995 Num. 198
(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff.
n. 122, del 27 maggio)
norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri.
Preambolo
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo
1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente
Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la
competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso
nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
del tesoro e dell'interno; Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Istituzione
dei ruoli.
1. Nell'Arma dei Carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:
a) appuntati e carabinieri;
b) sovrintendenti;
c) ispettori. 2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la
corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei Carabinieri con i
corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella
allegata tabella A.
Articolo
2
Ruolo
degli appuntati e dei carabinieri.
1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è articolato in quattro
gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) carabiniere; b) carabiniere scelto;
c) appuntato; d)
appuntato scelto. 2. La
dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da n.
48.050 unità. 3. Il
reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è
disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del
ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.
Articolo
3
Funzioni
del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria. 2.
Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle
disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa
e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì
esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonchè di
addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione
professionale posseduta.
Articolo
4
Reclutamento
dei carabinieri.
1. Sono consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di
quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non
superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o
incorporati in altre armi o Forze Armate nonchè nelle Forze di Polizia, anche
ad ordinamento civile. Il limite di età è elevato a 28 anni per i giovani
che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma
di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi,
nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili
nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono
permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi,
commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche. Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si
provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di
preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione
caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere
pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in
essa utilmente collocati.
Articolo
5
Requisiti
per l'arruolamento.
1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono
possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e
non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni
per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;
c) idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri,
accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui
giudizio è definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto
ventisei anni di età; f) idoneità fisica e statura non inferiore
a m 1,65; g)
non essere stati espulsi dalle Forze Armate, da Corpi militarmente organizzati
o destituiti dai pubblici uffici;
h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita
di leva; i) non
essere stati condannati per delitto non colposo;
l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per
delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione
dello stato di carabiniere. 2.
Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri debbono essere in
possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1º febbraio
1989, n. 53, nonchè di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11
luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
Articolo
6
Bando
di arruolamento.
1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di
selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei
requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve
di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei
titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo
7
Posizione
di stato degli ammessi ai corsi allievi Carabinieri.
1. Gli arruolati volontari di cui all'art 4, comma 1, lettera a), sono
ammessi al corso per allievo Carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, consegue la nomina di Carabiniere allievo, previo
superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere, al
termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con
determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in
congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonchè il personale appartenente alla
altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso. 3.
Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati
carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o
dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso
gli istituti d'istruzione dell'Arma.
4. Agli ammessi ai corsi per allievo Carabiniere si applicano le norme
di cui al regolamento per le scuole allievi Carabinieri approvato con decreto
ministeriale.
Articolo
8
Riammissione
in servizio.
1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
Carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo
che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non
abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri
requisiti di cui all'art. 5. 2.
Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera
non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma
dei Carabinieri. 3. I
riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col
proprio grado. 4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque
cessato dal servizio permanente.
Articolo
9
Ruolo
dei sovrintendenti.
1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono
le seguenti denominazioni: a) vice brigadiere;
b) brigadiere; c)
brigadiere capo. 2. I
sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
a) in servizio permanente;
b) in congedo; c)
in congedo assoluto. 3. La
consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo
di 20.000 unità. 4. Le
eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento
all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
Articolo
10
Funzioni
del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria. 2. Il
personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti
dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive, richiedenti
un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Al suddetto personale possono essere affidati il
comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla
l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e
logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del
superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.
4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato possono essere
attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini, il comando di piccole unità nonchè incarichi operativi di più
elevato impegno.
Articolo
11
Immissione
nel ruolo dei sovrintendenti.
1. I sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono tratti mediante
concorso interno per titoli ed esame scritto consistente in risposte ad un
questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre
mesi: a) nel
limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai
carabinieri scelti, nonchè dai carabinieri in servizio permanente.
2. é ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione
caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o
giudizio equivalente; c)
non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna; d)
non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in
aspettativa. 3. Ai fini
della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto
ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità
di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a
concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con
bando di concorso indetto con decreto ministeriale.
5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una
categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati
esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.
6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla
data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a
quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono,
a riacquistata idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile.
7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso nonchè la
composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con
determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o
dall'Autorità da esso delegata. 8.
Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a
vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla
graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.
9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito
senza detrazione di anzianità e sono restituiti al normale servizio
d'istituto. 10. é dimesso
dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito
senza detrazione di anzianità, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso più di trenta
giorni, anche se non continuativi;
e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma
13. 11. Nelle ipotesi di
esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del
frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto
al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere
considerato ripetente. 12.
I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con
determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta
del Comandante dell'Istituto di Istruzione.
13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali
continuano ad applicarsi le vigenti nome sullo stato giuridico degli appuntati
e carabinieri si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel
Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo
12
Ruolo
degli ispettori.
1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri è articolato in
quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle seguenti
posizioni di stato: a)
in ferma volontaria; b)
in servizio permanente;
c) in congedo; d) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in
29.531 unità.
Articolo
13
Funzioni
del personale appartenente al ruolo degli ispettori.
1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria. 2.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti
di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono finzioni
di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.
Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o
di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità
operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed
istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonchè assumere la
direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative,
nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per
l'attività svolta. 3. Al
suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed
addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.
4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza
sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri,
coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo e, ove
sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti,
assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Articolo
14
Reclutamento
degli ispettori.
1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma
dei Carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento
Corazzieri, sono tratti:
a) per il 70 dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico
concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;
b) per il 30 dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso
interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è
riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a mesi sei; 2.
Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato
in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri alla data del bando di concorso.
3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1
eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti
previsti per il corso di cui alla lettera a) dello stesso comma.
4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi
per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti
dal presente decreto. 5. Le
modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la
valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite
delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di
concorso, emanati con decreto ministeriale.
6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei
Carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78.
Articolo
15
Ammissione
al corso biennale.
1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha
luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove
d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti
per i requisiti gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e
valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli
appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e
gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato; 2) siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;
4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi del
rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
5) siano in possesso della qualifica non inferiore a <<nella
media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla
Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente
decreto, che alla data suddetta:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui è bandito il concorso;
3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo
anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite
massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;
4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni
di età; 5)
siano in possesso di idonei, requisiti fisici e di statura non inferiore a m
1,65; 6)
non siano stati condannati per delitti non colposi;
7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in
situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di
maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento,
dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n.
53, nonchè di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio
1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; 9) non siano stati espulsi
dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da
pubblici uffici.
Articolo
16
Ammissione
al corso semestrale.
1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui
all'art. 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria
formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art.
17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli
preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di
concorso. 2. Possono
presentare domanda di partecipazione al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno
<<nella media>> o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più
gravi della consegna;
4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per
allievo maresciallo; b)
gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i
requisiti di cui alla precedente lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei
Carabinieri; 2) siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in
ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data
di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14,
comma 1, lettera a), concluso nell'anno.
Articolo
17
Prove
concorsuali.
1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a), sono costituiti da:
a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di
italiano; b)
una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
c) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio
nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del
Centro Nazionale di Selezione Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso
in sede di detto accertamento è definitivo;
d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali
medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente
già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato alla verifica
dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.
Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio
medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica
superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri. 2.
Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1,
lettera b), sono costituiti da:
b) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
attinente ai servizi d'istituto;
c) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la
cultura generale; d)
un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale
maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di
detto accertamento è definitivo;
e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre
ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad
accertare l'inesistenza di infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti
giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non
accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva
presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di
cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere
generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito
indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove
scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale,
di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.
Articolo
18
Commissione
di esame.
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi
di cui all'art. 14, comma 1, è composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso
del prescritto titolo accademico, membro;
d) un maresciallo aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto.
2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti
dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente
comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta,
unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite
ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione
originaria. 3. La
commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con
decreto ministeriale.
Articolo
19
Valutazione
delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito.
1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta
giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e
che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento
psico-attitudinale è ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un
punto di merito espresso in ventesimi. é idoneo il concorrente che riporta un
punto di merito di almeno dieci ventesimi.
4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella
prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini
della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per
gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di
concorso. 5. A parità di
merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di
decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al
valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonchè ai figli di
vittime del dovere. 6. I
concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al
corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa
fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la
possibilità, nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori
aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a
compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.
Articolo
20
Prova
facoltativa.
1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneità nelle altre
prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17,
è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel
bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo
i programmi in esso stabiliti. 2.
La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui
all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della
lingua estera oggetto, dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua
stessa. 3. La commissione
assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito
espresso in ventesimi Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti
ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel
punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel
bando di concorso.
Articolo
21
Posizione
di stato degli ammessi ai corsi.
1.
Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli
appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto
dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri
conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati
volontari nell'Arma; c)
se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari ottengono la commutazione
della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di
arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli
arruolati volontà nell'Arma;
d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione
della ferma già contratta in ferma, quadriennale con decorrenza dalla data di
arruolamento, sono nominati carabinieri effettivi;
e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in
congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale
appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile,
conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in
congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonchè il personale appartenente alle
altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso.
Articolo
22
Svolgimento
del corso biennale.
1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri si
svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri. Sono immessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che
superano gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a
marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo
anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di seconda sessione.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del
secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di
corso. 3. I provenienti dai
civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a
prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono
avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma;
in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di
leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare
di appartenenza. 4. Sono
dimessi dal corso i frequentatori che:
a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per più di
novanta giorni anche non consecutivi;
d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma
6. 5. Si osservano le
disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.
6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le
norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e
dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo
23
Svolgimento
del corso semestrale.
1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei Carabinieri, che
può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti
dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Conseguono l'idoneità per la
nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli
allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale
servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:
a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto il corso;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di
sessanta giorni anche non consecutivi;
d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma
4. 3. Si osservano le
disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le
norme contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e
dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo
24
Nomina
a maresciallo.
1. Agli effetti della nomina a maresciallo gli allievi che abbiano
superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal
punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità
delle disposizioni contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli
ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 11,
comma 13. 2. Le nomine al
grado di maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo
quelle del corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando,
in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei
nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda
sessione.
Articolo
25
Impiego
in servizio di ordine pubblico.
1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di
istruzione dell'Arma dei Carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato
in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri.
Articolo
26
Reclutamento
dei sovrintendenti.
1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante
concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre
mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri
dello stesso Reggimento. 2.
é ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;
b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione
caratteristica, una qualifica non inferiore a <<superiore alla media>>
o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più
gravi del rimprovero; d)
non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in
aspettativa; e)
non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a
vice brigadiere. 3. Ai fini
della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono,
nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la
maggiore età. 4. La
modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la
valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono
stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.
5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla
data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a
quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono
a riacquistata idoneità fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile.
6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonchè la
composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
7. é dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col
grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non superi gli esami finali;
d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta
giorni, anche se non continuativi;
e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma
10. 8. Nelle ipotesi di
esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del
frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto
al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere
considerato ripetente. 9. I
provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta
del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri. 10.
Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad
applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e
carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel
regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo
27
Commissione
d'esame.
1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26,
comma 1 e 29, comma 1, è composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) il comandante del Reggimento Corazzieri;
c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.
Articolo
28
Nomina
a vice brigadiere.
1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono
dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di
fine corso. 2. Coloro che
non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di
anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a
domanda, alla frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i
requisiti di cui all'art. 26, comma 2.
Articolo
29
Reclutamento
degli ispettori.
1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante
concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura
generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al
personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e
carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per
la presentazione delle domande siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
16, comma 2. 2. I vincitori
del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso
di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi,
da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri. 3. Coloro che
al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza
dalla data di fine corso. 4.
Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza
detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le
norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e
dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo
30
Stato
giuridico del personale.
1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri si applicano le disposizioni sullo
stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore
per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente
decreto. 2. Le disposizioni
del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1º febbraio 1989, n. 53,
relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di
maresciallo. 3. Lo stato
giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e Carabinieri
continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in
contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.
Articolo
31
Avanzamento
degli appuntati e carabinieri.
1.
Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei
carabinieri, è conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità
nel grado, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati dell'Arma dei Carabinieri che abbiano compiuto cinque
anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal
giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di
anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o
dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui
all'art. 4, comma 4, della legge 1º febbraio 1989, n. 53.
5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni
per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento
nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne
penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per
motivi privati. 6. Il
personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale
per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato
ovvero in aspettativa, non può essere valutato per l'avanzamento.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6,
purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo
personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al
comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza
che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in
assenza della causa impeditiva. 8.
Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità,
non possono essere valutati per l'avanzamento perchè divenuti permanentemente
inabili al servizio militare incondizionato o perchè deceduti o raggiunti dai
limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle
intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al
comma 4. 9. Gli avanzamenti
di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata
tabella <<B>>.
Articolo
32
Avanzamento
degli ispettori e dei sovrintendenti.
1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le
altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in
contrasto con il presente decreto.
2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri ha luogo: a) ad anzianità;
b) a scelta; c)
a scelta per esami; d)
per meriti eccezionali;
e) per benemerenze d'istituto.
3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si
effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle <<C1>> e
<<C2>>.
Articolo
33
Periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio, espletamento corsi
ed esami.
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, per
essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla
allegata tabella <<D>>.
Articolo
34
Determinazione
aliquote di avanzamento.
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri da
valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota
determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Articolo
35
Inclusione
ed esclusione dalle aliquote.
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i
sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle
condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle <<C1>> e
<<C2>>. 2.
Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento
penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di
stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea debitamente
accertata nonchè in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della
legge 31 luglio 1954, n. 599. 3.
Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del
quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle
situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o
cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato.
Articolo
36
Art.
36. Esclusione dalla valutazione.
1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle
aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di
salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi
dell'art. 35, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi
nella prima aliquota utile di valutazione.
Articolo
37
Avanzamento
ad anzianità.
1. L'avanzamento ad anzianità avviene secondo le modalità di cui
all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono
promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella
<<C1>>. 3. I
marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art.
36, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in
assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa
precedentemente posseduta.
Articolo
38
Avanzamento
<<a scelta>> ed <<a scelta per esami>>.
1. L'avanzamento <<a scelta>> avviene secondo le modalità
e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Nell'avanzamento <<a scelta>> le promozioni da conferire
sono così determinate:
a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal
giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto
dalle tabelle <<C1>> e <<C2>> allegate al presente
decreto; b) i restanti ispettori e sovrintendenti
sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di
essi: 1)
la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di
permanenza previsto dalle tabelle <<C1>> e <<C2>>
allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo
degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello
stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due
anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle
<<C1>> e <<C2>> sopra citate, prendendo posto nel
ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione
nello stesso anno. 3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle
aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto,
nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio
globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla
posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma
2. 4. L'avanzamento
<<a scelta per esami>> dei marescialli capi avviene secondo le
procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della
difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Articolo
39
Avanzamento
degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni.
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:
a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in
quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perchè
raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o
perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè
deceduti; b)
siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero
deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i
requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la
formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti,
essere inclusi nelle predette aliquote;
c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di
cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento sono
promossi previo giudizio di idoneità, con decreto ministeriale al grado
superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal
giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal
servizio permanente.
Articolo
40
Avanzamento
straordinario per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo
nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle
proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza
all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di
possedere qualità intellettuali di cultura professionali, così preclare da
dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le
funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è
formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente
dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. La promozione è disposta con decreto ministeriale, previo parere
favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità
di voti. 4. Gli ispettori o
i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti
eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli
ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per
meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il
quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la
motivazione. 6. Gli
ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto
nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado
aventi la stessa anzianità.
Articolo
41
Promozione
per benemerenze d'istituto.
1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto può aver
luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri
che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di
polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a
compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate
qualità professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto
è formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente
dipendono ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.
3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli
dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con
decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data
della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi
diversi. 4. Le promozioni sono disposte con decreto
ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di
avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per
benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai
requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di
impiego in incarichi di specializzazione.
6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano
anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri. 7. Le norme per la promozione per benemerenze
d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove
determinino il passaggio nel ruolo superiore.
Articolo
42
Avanzamento
a sottotenente.
1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei
Carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel
grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri. 2. La proposta
di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.
Articolo
43
Nomine
nel complemento.
1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei Carabinieri all'atto della loro
cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale
di complemento dell'Arma dei Carabinieri, purchè abbiano acquisito in via
normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo
di servizio prescritto. 2.
I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano
corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite
massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine
hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva
di complemento. 3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a
marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto della
cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri
capo, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a
riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Articolo
44
Modifiche
alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.
1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito
dal seguente: <<2. La detrazione di anzianità è pari al tempo
trascorso in una delle anzidette situazioni.>>.
2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo
24 marzo 1993, n. 117, le parole: <<dai marescialli e dai brigadieri>>,
sono sostituite dalle seguenti: <<dai marescialli aiutanti, marescialli
capi e marescialli ordinari>>.
3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole:
<<maresciallo maggiore carica speciale>>, <<maresciallo
maggiore aiutante>> e <<maresciallo maggiore>>, ancorchè
nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: <<maresciallo
aiutante>>, <<maresciallo capo>>, e <<maresciallo
ordinario>>. 4. Le
tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono
rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente
decreto.
Articolo
45
Abrogazione
e convalida di norme.
1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 857 e successive modificazioni;
b) la legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni;
c) l'art. 13 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;
d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente
decreto. 2. Gli articoli 4,
5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36,
37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano
all'Arma dei Carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212,
continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni
introdotte dal presente decreto.
Articolo
46
Inquadramento
nel ruolo degli ispettori.
1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in
servizio alla data del 1º settembre 1995 è inquadrato, mantenendo
l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo
ispettori: a)
nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali
che, alla predetta data rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi
quelli con qualifiche di <<aiutante>> e <<carica
speciale>> nonchè i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della
promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta
data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; b) nel grado di maresciallo capo, i
sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo
e di maresciallo ordinario, nonchè i brigadieri utilmente iscritti ai fini
della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla
suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla
predetta data, rivestono il grado di brigadiere nonchè i vicebrigadieri
utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983,
n. 212; d) nel
grado di maresciallo, i vicebrigadieri.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato
alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione
dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella
precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212,
aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per
conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della
tabella <<C1>> allegata al presente decreto.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando
quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di
maresciallo ordinario previsto nella tabella <<C1>> allegata al
presente decreto legislativo è di sei anni.
4. Gli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28
marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al
31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine
della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale già
precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera
d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3. 5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per
esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale è
ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia
domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di
selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza
del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli
conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla
selezione.
Articolo
47
Inquadramento
nel ruolo dei sovrintendenti.
1. A decorrere dal 1 º settembre 1995, gli appuntati scelti in
possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato
il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º
febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei
<<sovrintendenti>> e nominati rispettivamente brigadieri capo se
hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29
anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.
2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1º
settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso
straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da
stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei
conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1º
settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di
cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del
corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e
carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado.
3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene
secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono
nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella <<C2>>
annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza
nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore,
conservano l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e
sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un
periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale
di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º febbraio
1989, n. 53, calcolato alla data del 1º settembre 1995. Gli stessi sono
inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianità di
grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed
utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado
superiore con anzianità 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente
iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianità di grado rivestita.
Articolo
48
Inquadramento
nel ruolo appuntati e carabinieri.
1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti,
comunque in servizio al 1º settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati
nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2,
comma 1, con le medesime anzianità di servizio e di grado o qualifica.
Articolo
49
Passaggio
al nuovo sistema di avanzamento.
1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di
valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i
periodi prescritti dalla tabella <<C>> allegata alla legge 10
maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995.
2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati,
giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perchè non compresi nel
primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a
decorrere dal 1º settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente
con grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo
l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla
Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n.
212. 3. Gli esclusi a
qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla
legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive,
purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono
valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del
presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei
parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause
impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità
indicate nelle medesime disposizioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti
di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio
1983, n. 212.
Articolo
50
Criteri
di inquadramento.
1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri
e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed
appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:
a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1º settembre
1995; b) sono
effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di
iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado
secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:
1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31
luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;
2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la
legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1º febbraio 1989, n. 53.
Articolo
51
Eccedenze
organiche.
1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in
applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche
in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei
ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e
carabinieri.
Articolo
52
Personale
della Banda dell'Arma.
1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei Carabinieri che alla data
del 1º settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo
maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel
grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo
strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica
corrispondente.
Articolo
53
Disposizioni
varie.
1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei
sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine,
promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo è inquadrato secondo
le modalità di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52.
2. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con
il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e
giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali,
determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato
decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in
uso. 3. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo
stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per
qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano,
per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al
personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora
nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai
singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti
devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella
<<E>> di equivalenza, allegata al presente decreto.
4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella
posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto
ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46
della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modifiche e integrazioni e
dall'art. 12 della legge 1º febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria
spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui
al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo
1992, n. 216. 5. Fino
all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del
presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili
con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la
scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della
difesa dell'8 giugno 1993. 6.
Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei Carabinieri devono essere in
possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
Articolo
54
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere
dal 1º settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla
stessa data. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al
personale dell'Arma dei Carabinieri è attribuito lo stipendio del livello
retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella
<<F>> allegata al presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali
ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato,
previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo.
3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al
personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante -
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennità mensile pensionabile
è fissata nella misura lorda di lire 748.800.
4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al
comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento
dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Articolo
55
Clausola
finanziaria.
1. All'onere derivante all'applicazione del presente decreto si
provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Allegato
1
Tabella <<A>>
ORDINAMENTO GERARCHICO DEI
RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CON IL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
(Per
ragioni di migliore leggibilità, scomponiamo in due parti
la seguente tabella. N.d.r.). Ruolo
Arma dei Corpo della
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza
Maresciallo Aiu- Maresciallo
Aiu- Ispettore Superiore
| tante s.U.P.S.
tante
s.U.P.S. Ispettori | Maresciallo Capo
Maresciallo Capo Ispettore
Capo |
Maresciallo Or- Maresciallo
Or- Ispettore
| dinario
dinario
Maresciallo
Maresciallo Vice Ispettore
Brigadiere Capo Brigadiere
Capo Sovrintendente Capo Sovrinten-| Brigadiere
Brigadiere Sovrintendente
denti Vice
Brigadiere Vice
Brigadiere Vice
Sovrintendente Appuntati/ Assistenti|
Appuntato Scelto Appuntato
Scelto Assistente Capo Carabinie-| Appuntato Appuntato
Assistente ri/Finan- | Carabiniere Scelto Finanziere Scelto
Agente Scelto zieri/A- |
Carabiniere Finanziere
Agente genti/ |
Guardie Ruolo Arma dei
Corpo della Polizia
di Stato Carabinieri
Guardia di Finanza
Maresciallo Aiu- Ispettore
Superio- Ispettore Superiore
| tante s.U.P.S.
re Ispettori | Maresciallo Capo
Ispettore Capo Ispettore Capo
| Maresciallo Or- Ispettore
Ispettore |
dinario
Maresciallo
Vice Ispettore Vice
Ispettore Brigadiere
Capo Sovrintendente
Sovrintendente Capo Sovrinten-|
Capo denti
| Brigadiere Sovrintendente
Sovrintendente
| Vice Brigadiere Vice
Sovrinten- Vice
Sovrintendente
dente
dente Appuntati/ Assistenti|
Appuntato Scelto Assistente Capo Assistente Capo Carabinie-|
Appuntato Assistente
Assistente ri/Finan- | Carabiniere Scelto Agente Scelto
Guardia Scelta zieri/A- |
Carabiniere Agente
Guardia genti/ |
Guardie
Allegato
2
Tabella <<B>>
(art. 31, comma 9) PROGRESSIONE
DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
<<APPUNTATI E CARABINIERI>>
grado
Forme di
Requisiti da a
avanzamento ---
--- ---
--- Appuntato Appuntato
ad anzianità 5 anni di anzianità
Scelto
nel grado Carabiniere Appuntato ad anzianità
5 anni di anzianità Scelto
nel grado Carabiniere Carabiniere
ad anzianità 5 anni di servizio
Scelto
Allegato
3
Tabella
<<C1>>
(art. 32, comma 3)
Forme di
Periodi minimi gradi
o qualifiche
avanzamento
di permanenza nel
da a
grado
--- ---
---
--- Maresciallo Maresciallo
Scelta per esami
-- Capo
Aiutante
(1) o scelta 8
anni
s.UPS Maresciallo Maresciallo
scelta
7 anni Ordinario
Capo Maresciallo Maresciallo anzianità
2 anni
Ordinario --------------------- (1) Il numero delle promozioni da
conferire con l'avanzamento a scel-
ta per esami, ai sensi dell'art. 38, comma 4, è determinato come segue:
-- 1000 unità annue nel quadriennio 1995/98;
-- unità annue non superiori ad 1/30 dell'organico del ruolo de-
gli ispettori, dal 1999.
Allegato
4
Tabella
<<C2>>
(art. 32, comma 3)
gradi o qualifiche
Forme di Periodi minimi di
da
a
avanzamento permanenza
nel grado --- ---
---
--- Brigadiere
Brigadiere Capo
Scelta 7
anni Vice Brigadiere Brigadiere
Scelta
7 anni
Allegato
5
Tabella <<D>>
(art. 33)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOVRINTENDENTI E
ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI Gradi
Periodi minimi Altre
condizioni da
a di attribuzioni
Corsi (2) Esami
specifiche ---
--- ---
---
--- Maresciallo Capo Maresciallo
Aiutante
s.U.P.S.
1 anno di co-
mando di sta-
zione ovvero
di impiego in
incarichi di Maresciallo
Maresciallo specializza- Ordinario
Capo
zione anche
se compiuto
tutto o in
parte nel
grado di mare-
sciallo
(1). Maresciallo
Maresciallo
Ordinario Brigadiere Capo Maresciallo
Aver su-
perato Brigadiere
Brigadiere Capo
apposito
concorso Vice Brigadiere Brigadiere
e rela-
tivo corso.
--------------------- (1) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono
stabiliti con decreto
del Ministro della difesa in base alle esigenze di impie- go del personale. (2) Il Ministero della
difesa ha facoltà di istituire, con proprio
decreto, corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento te-
nendo conto delle esigenze formative del personale e delle parti-
colari necessità di servizio.
Allegato
6
Tabella
<<E>>
(art. 53, comma 3)
Ruolo Precedente
Ruolo Nuovo
ordinamento
ordinamento
---
---
---
---
Maresciallo Maggio-
Maresciallo Aiu-
re (1)
tante s.U.P.S.
Maresciallo Ordina-
Maresciallo Capo Sottufficiali
rio e Capo Ispettori
Maresciallo Or-
Brigadiere
dinario
Vice Brigadiere
Maresciallo
Brigadiere Capo
Appuntato Scelto
Sovrinten- Brigadiere
U.P.G.
denti Vice Brigadiere Carabinieri
Appuntato Scelto e Appuntati
Appuntato Scelto
Appuntato Scelto
Appuntato Appuntati
Appuntato
Carabiniere Scelto e
Carabi- Carabiniere
Carabiniere
nieri Scelto
Carabiniere
-------------------- (1) Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei
Carabinieri da im- mettere
in ruolo dopo l'inquadramento transitorio di cui all'art.
52, la corrispondenza tra il precedente ed il nuovo ordinamento
dei gradi è da intendersi come segue:
Maresciallo maggiore
Maresciallo Ordinario
Maresciallo maggiore Aiutante
Maresciallo Capo Maresciallo Maggiore
Aiutante Maresciallo Aiutante
carica speciale
Allegato
7
Tabella
<<F>>
(art. 54)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1º SETTEMBRE 1995
COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43-BIS
DELLA LEGGE 1º APRILE 1981, N. 121 Gradi
Livello Scatti
Indennità
gerarchici pensionabile
(1) mensile
lorda Maresciallo Aiutante s.U.P.S.
VII-bis 0 748.800
Maresciallo Capo
VII
0
734.400 Maresciallo Ordinario
VI-bis
1
705.600 Maresciallo
VI
2 676.800
Brigadiere Capo
VI-bis
0
705.600 Brigadiere
VI
1 648.000 Vice
Brigadiere
VI
0 648.000
Appuntato Scelto
V
3 561.600
Appuntato
V 2
489.600 Carabiniere Scelto
V
1 432.000
Carabiniere
V
0 381.600
------------------ (1) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello
stipen- dio in
godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione
individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti
gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello re- tributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis,
nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico, qualora risulti
attribuito.
Allegato
8
Tabella
<<G>>
(art. 44, comma 4)
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE
PREVISTE
NEL PRESENTE DECRETO Maestro direttore
Maggiore Maestro vice direttore
Tenente I Parte
A
Maresciallo Aiutante
B
Maresciallo Capo II Parte
A
Maresciallo Capo
B
Maresciallo Capo III Parte
A
Maresciallo Ordinario
B
Maresciallo Ordinario Archivista
Maresciallo Ordinario
Allegato
9
Tabella <<H>>
(art. 44, comma 4)
PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA
PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ORCHESTRALI
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Anzianità minima di anni di servizio
dalla nomina nella parte
Anzianità
1a A 1a B
2a A 2a B 3a
A 3a B ---
-- --
-- --
-- -- da
Maresciallo Ordinario a
Maresciallo Capo -
- -
- 7
7 da Maresciallo Capo a Maresciallo
aiutante
- 2
6 8
6 8
Allegato
10
Tabella <<I>>
(art. 44, comma 4)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORCHESTRALI ED ARCHIVISTA
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI Maresciallo ordinario
....................... livello
VI-bis; Maresciallo capo ............................
livello VII; Maresciallo aiutante ........................
livello VII-bis.
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