CAMERA DEI
DEPUTATI
Doc. XII n° 38
RISOLUZIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO
Approvata nella
seduta di giovedì 12 aprile 1984
Risoluzione sul diritto di associazione
dei militari
annunziata
il 18 maggio 1984
IL PARLAMENTO EUROPEO
sulla base della proposta di risoluzione sul diritto di
associazione dei militari (doc. 1-323/81), presentata dagli onorevoli Schall,
Klepsch, Vergeer, Tindemans, Habsburg, Janssen van Raay, Cocklet, K. Schon,
Rinsche, Notenboom, Walz, Hahn, Von Hassel, Penders, Malangré, Fuchs, Brok,
Fnib e Mertens,
vista la relazione della commissione giuridica (doc. 1-1387/83),
a)
con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
(proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948) in particolare l’articolo 20 (libertà di riunione e di
associazione), e della Convenzione europea sulla protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, in modo
particolare l’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione),
nonché l’articolo 3 della Carta sociale europea,
b)
vista la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
dell’8.5.1979, che consente agli agenti di polizia, agli agenti di polizia
militare, ai militari e alle milizie, che svolgono funzioni di polizia, di
fondare organizzazioni professionali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo
attivo,
c)
considerata la constatazione della Assemblea parlamentare, secondo cui
queste associazioni debbono avere il diritto di partecipare ai negoziati che
riguardano gli interessi professionali e sociali dei loro membri,
d)
considerato che i militari siano essi di leva o di lunga ferma
non devono essere isolati dalla
società democratica, e debbono partecipare
essi stessi alla democrazia che difendono,
(a)
considerato il principio che il soldato è un cittadino in divisa,
(b)
considerato che lo sciopero non è da considerarsi un mezzo per risolvere i
problemi sociali
dei militari.
Art. 1
Invita tutti gli Stati membri della Comunità europea ad accordare in
periodi di pace ai loro militari il diritto di fondare associazioni
professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali, di aderirvi e
di svolgervi un ruolo attivo.
Art. 2
E’ favorevole al ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali,
tenuto conto dei relativi articoli della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali della carta
europea.
Art. 3
Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio e ai Ministri della Comunità europea riuniti nell’ambito della
cooperazione politica, invitandoli ad inoltrare questa risoluzione ai
ministeri responsabili e ai parlamenti degli Stati membri con richiesta di
esprimere un parere.
Il Segretario generale H.J. Opitz
Firmato il Vice Presidente
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