Risoluzione sul diritto di associazione dei militarI

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CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII n° 38

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

 

Approvata nella seduta di giovedì 12 aprile 1984

Risoluzione sul diritto di associazione dei militari

 annunziata il 18 maggio 1984


IL PARLAMENTO EUROPEO

sulla base della proposta di risoluzione sul diritto di associazione dei militari (doc. 1-323/81), presentata dagli onorevoli Schall, Klepsch, Vergeer, Tindemans, Habsburg, Janssen van Raay, Cocklet, K. Schon, Rinsche, Notenboom, Walz, Hahn, Von Hassel, Penders, Malangré, Fuchs, Brok, Fnib e Mertens,

 vista la relazione della commissione giuridica (doc. 1-1387/83),

a)       con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo (proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) in particolare l’articolo 20 (libertà di riunione e di associazione), e della Convenzione europea sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, in modo particolare l’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione), nonché l’articolo 3 della Carta sociale europea,

b)       vista la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa dell’8.5.1979, che consente agli agenti di polizia, agli agenti di polizia militare, ai militari e alle milizie, che svolgono funzioni di polizia, di fondare organizzazioni professionali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo,

c)       considerata la constatazione della Assemblea parlamentare, secondo cui queste associazioni debbono avere il diritto di partecipare ai negoziati che riguardano gli interessi professionali e sociali dei loro membri,  

d)       considerato che i militari siano essi di leva o di lunga ferma       non devono essere isolati dalla
       società democratica, e debbono partecipare essi stessi alla democrazia che difendono,

(a)     considerato il principio che il soldato è un cittadino in divisa,

(b)     considerato che lo sciopero non è da considerarsi un mezzo per risolvere i problemi sociali
       dei militari.

 Art. 1

Invita tutti gli Stati membri della Comunità europea ad accordare in periodi di pace ai loro militari il diritto di fondare associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo.

 Art. 2

E’ favorevole al ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali, tenuto conto dei relativi articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali della carta europea.

 Art. 3

Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai Ministri della Comunità europea riuniti nell’ambito della cooperazione politica, invitandoli ad inoltrare questa risoluzione ai ministeri responsabili e ai parlamenti degli Stati membri con richiesta di esprimere un parere.

Il Segretario generale H.J. Opitz

Firmato il Vice Presidente

 

 
 

 


 

 

 

 

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