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NOTE CARATTERISTICHE

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n. 2784/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric. n. 435/04

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

 

 

- SEZIONE I -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G.R. n. 435/04 proposto da

 

G.P., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Sollazzo, domiciliatario in Torino, corso Re Umberto, 44, come da mandato in calce al ricorso;

 

contro il

 

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'esecuzione

 

della scheda valutativa del ricorrente relativa al periodo 5 febbraio 2002 – 19 febbraio 2003, recante abbassamento delle note caratteristiche per il periodo oggetto di valutazione, nonché di ogni atto anteriore e conseguente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 27 ottobre 2004 l’avv. Riccardo Ludogoroff in sostituzione dell’avv. Domenico Sollazzo per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Guido Carotenuto per il Ministero della Difesa;

Vista l’istanza cautelare;

Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica in servizio a Cameri, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’Amministrazione di appartenenza lo ha valutato “superiore alla media”, contrariamente ai periodi precedenti, in cui era stato giudicato “eccellente”;

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia il mancato riscontro, da parte dell’Amministrazione, della sua richiesta di copia di tutta la documentazione caratteristica relativa al periodo oggetto di valutazione;

Ritenuto che tale censura non è direttamente riferibile al provvedimento impugnato, risolvendosi essa in una denuncia di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alla documentazione a quello relativa, proposta a sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che il mancato risconto di tale istanza non costituisce un vizio del provvedimento cui la documentazione richiesta si riferisce, trattandosi di un comportamento omissivo (denunciabile in apposita sede) successivo al provvedimento stesso;

Ritenuto che il primo motivo deve essere conseguentemente respinto;

Considerato che con il terzo mezzo, di cui si ritiene opportuno anticipare l’esame, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non sarebbe stato redatto “immediatamente” al termine del periodo oggetto di valutazione e che il compilatore ed il revisore non avrebbero avuto sufficienti contatti professionali con la sua persona, tali da legittimare l’espressione di un giudizio;

Considerato, quanto al primo punto, che il periodo di valutazione è terminato 19 febbraio 2003, mentre la scheda valutativa è datata 25 febbraio 2003;

Ritenuto che la circostanza che la scheda sia stata compilata a poco più di un mese dal termine del periodo di valutazione non consente di configurare il vizio di tardività come sopra dedotto;

Ritenuto, quanto al secondo argomento, che i limiti dei contatti professionali intercorsi fra il ricorrente ed il compilatore e revisore della scheda, oltre a non essere provati, non appaiono tali, alla luce delle stesse affermazioni del primo, da giustificare l’astensione obbligatoria dei secondi;

Ritenuto che anche il terzo mezzo deve quindi trovare reiezione per infondatezza;

Considerato che il secondo motivo denuncia la scheda valutativa per carenza di motivazione;

Considerato che il compilatore della scheda aveva espresso una serie di giudizi parziali che lo avevano indotto a proporre un giudizio complessivo di “eccellente”, mentre il secondo revisore non ha concordato su alcuni giudizi parziali ed ha concluso per la più bassa valutazione complessiva di “superire alla media”;

Ritenuto che, in base alle istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa approvate con D.M. 18 gennaio 1966 in applicazione delle disposizioni recate dalla L. 5 novembre 1962 n. 1695 e dal D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, la qualifica di «eccellente» può essere attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, al militare le cui qualità sono tanto spiccate e il cui rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono, ovvero, come dispone l’art. 3 D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431 cit., ai militari che emergano nettamente per qualità e rendimento eccezionali (T.A.R. Veneto, 5 settembre 2000, n. 1522);

Ritenuto tuttavia che in materia di compilazione della scheda valutativa dei militari, nel caso in cui il revisore non concordi col giudizio del compilatore, il dissenso del primo deve essere puntualmente motivato, in particolare con riferimento alle valutazioni afferenti alle singole doti del militare, sulle quali il revisore medesimo non concordi con il compilatore (T.A.R. Lazio, I, 25 gennaio 1984, n. 76; T.A.R. Toscana, I, 23 marzo 1995, n. 262; T.A.R. Campania – Napoli, 22 giugno 2000, n. 2398; v. anche Circolare Ministeriale 5 ottobre 2002, Cap. III, punto 1.e. e punto 3.d.2);

Considerato che, nel caso in esame il secondo revisore della scheda valutativa impugnata ha esternato le motivazioni analitiche del suo dissenso con il compilatore (peraltro in modo esauriente ed analitico), soltanto nel rapporto presentato all’Avvocatura dello Stato a seguito della proposizione del ricorso,

Ritenuto che non può essere presa in considerazione dal Giudice l’integrazione della motivazione dell’atto impugnato fatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, posto che, per evidenti ragioni di logica, la motivazione deve precedere e non seguire cronologicamente la parte dispositiva del provvedimento (Cons. St., IV, 12 aprile 2001, n. 226; Cons. St., V, 25 gennaio 2003, n. 342);

Ritenuto che, in ragione della rilevata fondatezza del suo secondo motivo, il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ma con salvezza degli atti che l’Amministrazione Militare dovrà adottare in sede di rinnovazione del provvedimento annullato;

 

Ritenuto comunque equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi restando gli atti ulteriori che l’Amministrazione Militare dovrà adottare in sede di rinnovazione del provvedimento annullato.

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 27 ottobre 2004 con l’intervento dei magistrati:

 

Alfredo Gomez de Ayala  - Presidente

Bernardo Baglietto   - I^ Referendario Estensore

Paolo Peruggia   - I^ Referendario

 

Il Presidente       L’Estensore

 

F.to A. Gomez de Ayala           F.to B. Baglietto

 

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

 

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 27 ottobre 2004

 

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave
 

 


 

 

 

 

 

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