REPUBBLICA ITALIANA |
Reg. Sent. n. 2784/04 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Reg. Ric. n. 435/04 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL PIEMONTE |
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- SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 435/04 proposto da
G.P., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Sollazzo,
domiciliatario in Torino, corso Re Umberto, 44, come da mandato in calce al
ricorso;
contro il
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale
domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
della scheda valutativa del ricorrente relativa al periodo
5 febbraio 2002 – 19 febbraio 2003, recante abbassamento delle note
caratteristiche per il periodo oggetto di valutazione, nonché di ogni atto
anteriore e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi
inoltre all’udienza camerale del 27 ottobre 2004 l’avv. Riccardo Ludogoroff in
sostituzione dell’avv. Domenico Sollazzo per il ricorrente e l’Avvocato dello
Stato Guido Carotenuto per il Ministero della Difesa;
Vista l’istanza cautelare;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del
ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che il ricorrente, maresciallo
dell’Aeronautica in servizio a Cameri, impugna il provvedimento indicato in
epigrafe, con cui l’Amministrazione di appartenenza lo ha valutato “superiore
alla media”, contrariamente ai periodi precedenti, in cui era stato giudicato
“eccellente”;
Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia
il mancato riscontro, da parte dell’Amministrazione, della sua richiesta di
copia di tutta la documentazione caratteristica relativa al periodo oggetto di
valutazione;
Ritenuto che tale censura non è direttamente riferibile al
provvedimento impugnato, risolvendosi essa in una denuncia di illegittimità del
silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alla
documentazione a quello relativa, proposta a sensi dell’art. 25 L. 7 agosto
1990, n. 241;
Ritenuto che il mancato risconto di tale istanza non
costituisce un vizio del provvedimento cui la documentazione richiesta si
riferisce, trattandosi di un comportamento omissivo (denunciabile in apposita
sede) successivo al provvedimento stesso;
Ritenuto che il primo motivo deve essere conseguentemente
respinto;
Considerato che con il terzo mezzo, di cui si ritiene
opportuno anticipare l’esame, il ricorrente sostiene che il provvedimento
impugnato non sarebbe stato redatto “immediatamente” al termine del periodo
oggetto di valutazione e che il compilatore ed il revisore non avrebbero avuto
sufficienti contatti professionali con la sua persona, tali da legittimare
l’espressione di un giudizio;
Considerato, quanto al primo punto, che il periodo di
valutazione è terminato 19 febbraio 2003, mentre la scheda valutativa è datata
25 febbraio 2003;
Ritenuto che la circostanza che la scheda sia stata
compilata a poco più di un mese dal termine del periodo di valutazione non
consente di configurare il vizio di tardività come sopra dedotto;
Ritenuto, quanto al secondo argomento, che i limiti dei
contatti professionali intercorsi fra il ricorrente ed il compilatore e revisore
della scheda, oltre a non essere provati, non appaiono tali, alla luce delle
stesse affermazioni del primo, da giustificare l’astensione obbligatoria dei
secondi;
Ritenuto che anche il terzo mezzo deve quindi trovare
reiezione per infondatezza;
Considerato che il secondo motivo denuncia la scheda
valutativa per carenza di motivazione;
Considerato che il compilatore della scheda aveva espresso
una serie di giudizi parziali che lo avevano indotto a proporre un giudizio
complessivo di “eccellente”, mentre il secondo revisore non ha concordato su
alcuni giudizi parziali ed ha concluso per la più bassa valutazione complessiva
di “superire alla media”;
Ritenuto che, in base alle istruzioni per i documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
approvate con D.M. 18 gennaio 1966 in applicazione delle disposizioni recate
dalla L. 5 novembre 1962 n. 1695 e dal D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, la
qualifica di «eccellente» può essere attribuita al militare che emerge
nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, al militare le cui
qualità sono tanto spiccate e il cui rendimento è di tale livello e continuità
da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono,
ovvero, come dispone l’art. 3 D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431 cit., ai militari
che emergano nettamente per qualità e rendimento eccezionali (T.A.R. Veneto, 5
settembre 2000, n. 1522);
Ritenuto tuttavia che in materia di compilazione della
scheda valutativa dei militari, nel caso in cui il revisore non concordi col
giudizio del compilatore, il dissenso del primo deve essere puntualmente
motivato, in particolare con riferimento alle valutazioni afferenti alle singole
doti del militare, sulle quali il revisore medesimo non concordi con il
compilatore (T.A.R. Lazio, I, 25 gennaio 1984, n. 76; T.A.R. Toscana, I, 23
marzo 1995, n. 262; T.A.R. Campania – Napoli, 22 giugno 2000, n. 2398; v. anche
Circolare Ministeriale 5 ottobre 2002, Cap. III, punto 1.e. e punto 3.d.2);
Considerato che, nel caso in esame il secondo revisore
della scheda valutativa impugnata ha esternato le motivazioni analitiche del suo
dissenso con il compilatore (peraltro in modo esauriente ed analitico), soltanto
nel rapporto presentato all’Avvocatura dello Stato a seguito della proposizione
del ricorso,
Ritenuto che non può essere presa in considerazione dal
Giudice l’integrazione della motivazione dell’atto impugnato fatta
dall’Amministrazione nel corso del giudizio, posto che, per evidenti ragioni di
logica, la motivazione deve precedere e non seguire cronologicamente la parte
dispositiva del provvedimento (Cons. St., IV, 12 aprile 2001,
n. 226; Cons. St., V, 25 gennaio 2003, n. 342);
Ritenuto che, in ragione della rilevata fondatezza del suo
secondo motivo, il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato, ma con salvezza degli atti che
l’Amministrazione Militare dovrà adottare in sede di rinnovazione del
provvedimento annullato;
Ritenuto comunque equo disporre la compensazione integrale
delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte -
Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo
accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato, salvi restando gli atti ulteriori che
l’Amministrazione Militare dovrà adottare in sede di rinnovazione del
provvedimento annullato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Torino il 27 ottobre 2004 con l’intervento
dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - I^ Referendario Estensore
Paolo Peruggia - I^ Referendario
Il Presidente L’Estensore
F.to A. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 27 ottobre 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
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