IMPORTANTE SENTENZA SULL'EQUO INDENNIZZO
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TAR Lazio, sentenza del 27/9/2004
Decorrenza del termine per presentare la domanda
Finalmente, anche la Pubblica Amministrazione comincia a pagare le spese
legali e/o processuali. Infatti, con tale Sentenza il Tar del Lazio
accogliendo in toto le richieste del ricorrente, ha condannato Il
Ministero delle Finanze al pagamento di 3000 Euro (tremila/00) per spese
di giudizio.
Quanto sopra, per la doverosa informazione a tutti i
potenziali "aventi diritto",
Ufficiali, Sottufficiali, Militari e Civili, dipendenti dalla P.A..
Servizio a cura di Giuseppe Chirico
sigmaquadro@aliceposta.it
N. Reg. Sent.
Anno
NN. 9874 e 8029
Reg. Gen.
Anni 1998 e 2000
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi nn. 9874/1998 e 8029/2000 proposti da C.G., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Cassiano Massimo, Marina Milli e Roberta Fanelli e presso il
primo elettivamente domiciliato in Roma, in Via F. Civinini n. 12;
C O N T R O
il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza,
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso n. 9874/1998,
del decreto del Dirigente del Servizio Amministrativo – Divisione III – del
Comando Generale della Guardia di Finanza n. 392 del 30.3.1998 con cui è stata
respinta la domanda di equo indennizzo per tardività della richiesta;
con il ricorso n. 8029/2000,
del decreto della medesima Autorità n. 263 del 17.12.1999 con cui si ritiene
che l’istanza di equo indennizzo è respinta anche perché mancherebbero i
requisiti di cui alla legge n. 1094 del 1970;
Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7.7.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avv.ti M. Cassiano e Tortora per l’Avvocatura Generale
dello Stato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il primo ricorso, notificato il 15 luglio 1998 e depositato il successivo
27 luglio, l’interessato, in qualità di finanziere scelto del Corpo della
Guardia di Finanza, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché
lesivo del proprio interesse connesso alla liquidazione dell’equo indennizzo
spettante per alcune infermità dipendenti da causa di servizio (tra cui in
particolare “esiti di gastroresezione con gea ben funzionante in pregressa
malattia peptica”).
Con il secondo ricorso la parte istante ha impugnato il successivo
provvedimento di diniego del beneficio a suo tempo richiesto fondato anche
sull’ulteriore presupposto della non utilizzabilità degli accertamenti sanitari
effettuati dalla C.M.O. di Milano nel 1996.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la
violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
D I R I T T O
Occorre preliminarmente precisare che i ricorsi indicati in epigrafe vanno
qui riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Con i motivi di gravame relativi al primo provvedimento impugnato, il
ricorrente contesta in pratica l’erroneità dell’affermazione contenuta nel
decreto del 30.3.1998, secondo cui la domanda di equo indennizzo debba
considerarsi intempestiva in relazione al termine di sei mesi imposto dall’art.
3 del regolamento approvato con R.D. 15.4.1928 n. 1024.
La doglianza è fondata, oltre che prevalente ed assorbente rispetto alle
altre.
Secondo l’Amministrazione intimata, l’interessato avrebbe avuto conoscenza
dell’infermità già in data 16.9.1991 (cioè al momento di uscita dall’Ospedale
Militare di Milano) e poi avrebbe presentato l’istanza per il relativo
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il 21.9.1963.
L’argomento è del tutto erroneo ed irrilevante, come giustamente sostenuto da
parte ricorrente, per la patente ragione connessa al diverso grado di infermità
sussistente nei due termini temporali di riferimento.
Infatti, nel momento individuato dalla p.a. il C. ha avuto conoscenza della
seguente affezione: “gastrite e colite spastica con lieve risentimento
appendicolare”; mentre, nella domanda di accertamenti la verifica della
dipendenza da causa di servizio è riferita alla diversa e più grave infermità
quale è quella della “ulcera duodeno bulbare”, che risulta accertata e
conosciuta dall’interessato soltanto in data 8.8.1963.
L’indagine circa la tempestività della domanda di accertamento della suddetta
dipendenza avrebbe presupposto da parte del Comando della G.d.F. delle
valutazioni tecniche che sono state obiettivamente disattese
dall’Amministrazione intimata proprio perché il termine semestrale previsto dal
citato art. 3 decorre, non dalla mera conoscenza della infermità genericamente
intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e
della dipendenza di essa da causa di servizio (v. Cons. Stato, Sez. IV,
10.3.2004 n. 1120).
In ogni caso, in presenza di infermità ad andamento evolutivo (come è nella
fattispecie di cui è merito), che si stabilizza solo ad un certo grado di
gravità col decorso del tempo, il termine per la presentazione della domanda di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio comincia a decorrere dalla
conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità e non dal
momento, di per sè notevolmente difficile da determinare, nel quale sia
successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che
l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (v. sul punto Cons. Stato,
Sez. VI, 20 giugno 2003 n. 3665).
Allo stesso modo risulta fondata la doglianza relativa al secondo
provvedimento impugnato secondo cui la non utilizzabilità degli accertamenti
sanitari condotti dal C.M.O. di Milano nel 1996 in merito alla dipendenza
dell’infermità “esiti di gastroresezione con gea ben funzionante in pregressa
malattia peptica” è il frutto di un’erronea applicazione della procedura
vigente.
Nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per
l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del
trattamento pensionistico privilegiato.
Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti,
previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto
l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla
sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del
dipendente.
Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai
diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento
dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito,
anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia
giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa
del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa
infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile
1999 n. 746).
Nel caso di cui è merito il sig. C. ha avuto riconosciuto il beneficio della
pensione privilegiata per effetto del decreto n. 119267 del 29.10.1997 ed in
conseguenza dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio della stessa
infermità per la quale l’Amministrazione resistente ha per ben due volte negato
il beneficio dell’equo indennizzo.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e
conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati laddove negano il
riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “esiti di gastroresezione
con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da C.G.,
li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di
cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano sin d’ora in € 3000, (tremila/00) a favore della parte
ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l’intervento
dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere Relatore
Anna BOTTIGLIERI Consigliere
Il Presidente Il Consigliere est.
Servizio a cura di Giuseppe Chirico
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Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. II, con la sentenza n.9803 del 27 settembre 2004, che rappresenta una decisione innovativa rispetto alla tradizionale restrittiva interpretazione delle Pubbliche Amministrazioni e degli stessi TAR in materia di Equo Indennizzo.
I giudici riconfermano inoltre che la richiesta di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata danno luogo a due distinti accertamenti e procedure, ma stabilisce che "il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito,anche ai fini dell'equo indennizzo,una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti-come nel caso in esame-dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata,in base alla stessa infermità".
Nel caso di specie la Pubblica Amministazione aveva negato per ben due volte, con due distinti decreti e motivazioni, l'equo indennizzo per la stessa infermità già riconosciuta dalla Corte dei Conti.
(Altalex, nota a cura di Massimo Cassiano, avvocato in Roma)