DELIBERAZIONE 11 ottobre 2006
(GU n. 247 del 23-10-2006)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di
morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano
impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e
nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche' le
popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le
basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione
agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e
della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.
Art. 1.
1. E' istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata
«Commissione», che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che
hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili,
riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone
adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione
all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici
dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli
effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della
dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali
interazioni.
Art. 2.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo
insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle
risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate
proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed
alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla
individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e
all'adeguatezza degli istituti risarcitori, sia di natura
previdenziale che di sostegno al reddito.
Art. 3.
1. La Commissione e' composta da ventuno senatori, nominati dal
Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei
componenti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i
componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e
2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla
Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e
due Segretari.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione puo' acquisire copia di atti e documenti relativi
a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organismi inquirenti.
Art. 5.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal
Presidente del Senato.
2. La Commissione puo' altresi' avvalersi di collaborazioni
specializzate.
Art. 6.
1. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
Art. 7.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti
di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti
possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della
Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed
ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che
compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia
comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che
riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
Art. 8.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono
stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di
100.000 euro per l'anno 2007. Il Presidente del Senato della
Repubblica puo' autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui
al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per
cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della
Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento
dell'inchiesta.
Roma, 11 ottobre 2006
Il Presidente: Marini
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LAVORI PREPARATORI
Presentato dai senatori Malabarba, Casson, Calderoli,
Bulgarelli, Brisca Menapace, Franco Paolo, Cossutta, Rame,
Ferrante, Bianco, Scalera, Martone, Valpiana, Albonetti,
Mercatali, Vano, Donati, Ripamonti, Battaglia Giovanni,
Tecce, Calvi, Caprili, Confalonieri, Mazzarello, Bonadonna,
Alfonzi, Iovene, Pirovano, Capelli, Liotta, Bellini, Di
Siena, Russo Spena, Maritati, Villecco Calipari, Benvenuto,
Tibaldi, Rossi Fernando, Pellegatta, Pisa, Mele, Ronchi,
Roilo, Galardi, Bodini, Rossa, Zavoli, Boccia Antonio,
Mongiello, Marino, Allocca, Boccia Maria Luisa, Del Roio,
Di Lello Finuoli, Emprin Gilardini, Gagliardi, Giannini,
Nardini, Palermo, Sodano, Turigliatto, Zuccherini e Grassi
il 4 maggio 2006.
Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in
sede referente, il 9 giugno 2006, previ pareri della 1ª,
2ª, 3ª e 12ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute
del 29 giugno, 5 luglio e 14 settembre 2006.
Testo proposto dalla 4ª Commissione permanente
comunicato alla Presidenza il 18 settembre 2006 (Doc. XXII,
n. 3-A - Relazione orale - relatrice senatrice Brisca
Menapace).
Assegnato alla 5ª Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio), in sede consultiva,
il 22 settembre 2006.
Nuovamente assegnato alla 4ª Commissione permanente, in
sede deliberante, l'11 ottobre 2006.
Esaminato e approvato dalla 4ª Commissione permanente
nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2006.