<<Indennità
al militare trasferito (Sentenza Tar Veneto 1744/2006)>>
Il beneficio economico viene concesso per
fronteggiare i disagi dello spostamento.
Spetta
l’indennità di trasferimento al personale delle Forze Armate
trasferito in una sede di servizio diversa da quella del comune
di provenienza. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto ha così accolto il ricorso di un militare dell’Esercito
Italiano, in servizio permanente, contro il Ministero della
Difesa che non gli aveva corrisposto l’indennità prevista
nonostante fosse stato trasferito d'autorità.
Secondo
i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la legge
stabilisce molto chiaramente che il personale delle Forze
Armate, sia volontario coniugato che in servizio permanente, in
caso di trasferimento d'ufficio, ha diritto alla relativa
indennità, la cui finalità è quella di fornire gli aiuti
necessari a fronteggiare il disagio derivante dal cambio di
sede. (19
giugno 2006)
Segue sentenza
Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Sezione Prima, sentenza n. 1744/06
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei
magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Fulvio Rocco Consigliere
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2518/2001 proposto da xxx, rappresentato e
difeso dagli avvocati xxxx. e yyyy, con elezione di domicilio
presso il loro studio in Venezia, xxxxxx;
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro "pro
tempore", costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria per legge in Piazza San Marco n. 63;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente di percepire l’indennità di
trasferimento di cui agli articoli 1 e 13, comma 1, della l. n.
86 del 2001 e per la condanna dell’Amministrazione della difesa
al pagamento dell’indennità con gli accessori;
visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Ministero della Difesa
vista la documentata nota di chiarimenti Min. dif. –D. g.
personale militare, 10 maggio 2006, prot. n. DGMIL 36098;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza pubblica dell’11 maggio 2006 (relatore
il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati xxxxx per la parte
ricorrente e xxxxx per la P.A. resistente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.-Con il ricorso in epigrafe xxx ha esposto:
-di essere maresciallo aiutante dell’Esercito Italiano,
già in servizio ad Affi (VR), presso il Comando Alleato
Interforze del Sud, e di essere stato trasferito d’autorità, in
data 12 marzo 2001, presso il Comando Alleato Interforze del Sud
–Verona;
-di avere chiesto, in seguito al suddetto trasferimento
d’autorità, ma senza ottenerla, l’indennità di trasferimento
prevista dall’art. 1 della legge n.86 del 2001 ;
-di essersi perciò risolto a domandare al Tar
l’accertamento del diritto predetto, oltre alla condanna della
P.A. al pagamento della richiesta indennità con svalutazione e
interessi e di avere, a questo riguardo, proposto un unico
motivo di ricorso, concernente violazione degli articoli 1 e 13,
comma 1,della legge n. 86/2001;
Resiste l’Avvocatura dello Stato.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che
seguono.
L’art. 1 della l. n. 86/2001 dispone che "al personale
volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle
Forze Armate, ………., trasferiti d’autorità ad altra sede di
servizio sita in un comune diverso dal quello di provenienza,
compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in
misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura
ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. ……".
L’art. 13 della citata l. n. 86/2001 dispone poi che "le
disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2001 ……".
Il maresciallo xxxxx fa parte del personale in servizio
permanente delle Forze Armate.
Inoltre, come risulta dal documento n. 1 allegato al
ricorso, egli risulta essere stato "comandato in missione per
servizio isolato da Affi a Verona (il 9 aprile 2001) per il
seguente motivo: trasferimento d’autorità …… datato 12.03.2001
di SME reparto impiego del personale".
Il collegio ritiene che non possano esistere dubbi sul
fatto che il trasferimento in esame rientri nel campo di
applicazione previsto dal legislatore.
Il trasferimento di autorità vi è stato, è avvenuto dopo
il 1° gennaio del 2001 (il xxxxx si è spostato da Affi a Verona
il 9 aprile 2001 in seguito a provvedimento del 12 marzo 2001)
ed ha comportato lo spostamento del ricorrente in un comune
diverso da quello di provenienza.
D’altronde, se si guarda alla "ratio" di questa indennità,
che è quella di sovvenire il trasferito a fare fronte alle prime
esigenze e ai conseguenti disagi connessi a un trasferimento,
"ratio" confermata anche dalla durata temporanea dell’erogazione
del beneficio, non si può che confermare l’applicabilità della
norma in questione al caso "de quo".
Considerando che l’indennità in questione è finalizzata a
far fronte alle prime esigenze dipendenti dal trasferimento, si
ritiene che la somma sia dovuta, nella misura e per il tempo
stabiliti dalla legge (vale a dire "in misura intera per i primi
dodici mesi ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici
mesi"), dalla data dell’effettivo trasferimento, cioè dal 9
aprile 2001.
Per quanto riguarda la domanda relativa agli interessi
legali ed alla rivalutazione il collegio ritiene che la natura
meramente indennitaria della somma dovuta non permetta di
riconoscere la rivalutazione monetaria, in quanto "non
costituisce appropriato strumento di restituito in integrum"
(Cons. St., sez. IV, 7 marzo 1997 n. 213), mentre "occorre
applicare alla somma tardivamente corrisposta gli interessi
legali" (Cons. St., sent. cit.).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in
dispositivo.
P. Q . M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione prima accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per
l’effetto
- accerta il diritto del ricorrente e condanna
l’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità dovuta,
oltre ad interessi legali dal 9 aprile 2001 al saldo.
- condanna l’Amministrazione della difesa al pagamento
delle spese di lite che vengono liquidate in € 1.000,00, oltre a
IVA e a CPA.
La presente sentenza verrà eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11
maggio 2006.
Il Presidente L'Estensore
Il Segretario
Depositata in Segreteria il 13 giugno 2006
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