<<PATERNITA' E MATERNITA' -
PRESENTATO UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE>>
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 1761
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa delle senatrici PISA, BRISCA
MENAPACE, VILLECCO CALIPARI e PALERMI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO
2007
———–
Estensione al personale militare delle norme a
sostegno della maternità e della paternità previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
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Onorevoli Senatori. – Il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, ha, tra l’altro, disciplinato l’assegnazione temporanea
dei dipendenti pubblici ad una sede di servizio vicina alla
residenza di famiglia, per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, quando il dipendente sia genitore con
figli minori fino a tre anni di età.
La norma non prevede espressamente l’estensione dei
benefici di legge anche al personale delle Forze armate, che è
pure richiamato all’articolo 10 del medesimo testo unico.
La giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e
del Consiglio di Stato si è espressa in modo discorde in
materia; i TAR ritengono applicabile la norma anche agli
appartenenti alle Forze armate mentre il Consiglio di Stato, con
ordinanza n. 7472 del 28 dicembre 2005, ha ritenuto non
applicabile all’Arma dei carabinieri e, quindi, alle Forze
armate, l’assegnazione temporanea argomentando che il dipendente
di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esclude il personale
appartenente alle Forze armate.
Viceversa, la presenza sempre più consistente di donne in
tutti i corpi delle Forze armate richiede un esplicito sostegno
alla maternità ed alla paternità superando una situazione di
oggettiva disparità di trattamento per le donne, ed in generale
per i genitori, appartenenti alle Forze armate.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 42-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano al personale militare delle Forze armate. Sono fatte
salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione».
SideWeb s.r.l., 13/10/2007
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