<<VENDITA
ALL'ASTA DEGLI ALLOGGI DEMANIALI DELLA DIFESA - LA PROPOSTA
DELL'EX GENERALE RAMPONI - ORA MEMBRO DELLA COMMISISONE
DIFESA>>
Di seguito
pubblichiamo la
proposta, sottoforma di d.d.l., relativa alla vendita all'asta
degli alloggi demaniali della Difesa, presentata dall'ex Gen.
Ramponi, ora membro della Commissione Difesa.
SideWeb, 12/7/2007
Il
nostro impegno e la nostra professionalita' al servizio di tutti.
Sostieni le nostre attività!
DISEGNO DI LEGGE NR. 1596
Iniziativa
Parlamentare
Presentato in data 24 maggio 2007;
annunciato nella seduta pom. n. 156 del 29 maggio
2007.
ALIENAZIONE DI BENI
,
ALLOGGI DI SERVIZIO
,
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETI MINISTERIALI (Art.1),
MINISTERO DELLA DIFESA (Artt.1,
5),
REDDITO FAMILIARE (Art.2),
HANDICAPPATI (Art.2),
PROVENTI DA CESSIONE DI BENI (Art.3),
CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA ( COCER
) (Art.4),
RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.5)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen.
Silvana Pisa (SDSE)
nominato il 28 giugno 2007 .
Assegnazione
Assegnato alla
4ª Commissione permanente (Difesa)
in sede referente il 12
giugno 2007.
Annuncio nella seduta pom. n. 165 del 12 giugno
2007.
Pareri delle commissioni
1ª (Aff. cost.),
2ª (Giustizia),
5ª (Bilancio),
8ª (Lavori pubb.),
13ª (Ambiente)
———–
Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più
d’interesse da parte dell’amministrazione della Difesa
———–
DISEGNO DI LEGGE 1596
Art. 1.
(Vendita di alloggi)
1. Gli alloggi classificati alloggi di servizio connessi
all’incarico con o senza annessi locali di rappresentanza
(ASIR-ASI) o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per
le famiglie dei militari (AST), ai sensi dei numeri 2) e 3) del
primo comma dell’articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
dichiarati non più di interesse da parte della amministrazione
della Difesa, sono posti in vendita con procedura d’asta da
definire con decreto del Ministero della difesa. L’asta è
riservata al personale della Difesa in servizio o in congedo.
2. Il Ministro della difesa stabilisce, con uno o più decreti
da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, l’elenco degli alloggi
e le procedure di cessione di cui al comma 1. 3. Il prezzo di
base d’asta è pari al prezzo risultante dal valore di mercato
definito dall’Osservatorio del mercato immobiliare dopo la
promulgazione dei decreti di cui al comma 2, ridotto del 40 per
cento. 4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti di cui al comma 2. 5. Agli alloggi di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
Art. 2.
(Clausole di Salvaguardia)
1. Gli utenti degli alloggi di servizio classificati AST con
reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito
ai sensi del comma 7 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia
compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che
siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e che non siano proprietari di altra abitazione,
possono continuare a usufruire dell’alloggio alle condizioni
generali esistenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, fatti sempre salvi gli
adeguamenti del canone d’affitto previsti dalla normativa
vigente.
2. L’amministrazione della Difesa controlla allo scadere di
ogni anno il permanere della validità delle condizioni stabilite
dal comma 1, sulla base di documentazione prodotta dagli
interessati entro il 30 settembre di ogni anno. 3. Il controllo
deve garantire la titolarità dell’utente che deve essere
appartenente o ex appartenente alla amministrazione della Difesa
ovvero consorte vedovo.
Art. 3.
(Destinazione dei proventi)
1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 1
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in misura pari al 90 per cento in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della difesa e destinati al reperimento di nuovi alloggi per il
personale militare in servizio, con particolare attenzione alle
fasce più deboli, nonché per il miglioramento e la manutenzione
degli alloggi collettivi siti nelle infrastrutture militari.
Art. 4.
(Partecipazione del Cocer)
1. I decreti di cui all’articolo 1 sono emanati dal Ministro
della difesa sentito il consiglio centrale di rappresentanza
militare (Cocer).
2. Il Cocer partecipa alle procedure per l’assegnazione alle
diverse aree nazionali delle risorse di cui all’articolo 3.
Art. 5.
(Relazione sullo stato di attuazionedel programma)
1. Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
LA RELAZIONE
Onorevoli Senatori.
Il problema abitativo dei militari
dipendenti dal Ministero della difesa è, da lungo tempo, da una
parte oggetto di ampia e ripetuta discussione e dall’altra di
assoluta inadeguata risposta alle obiettive necessità del
personale derivanti dalla prevista, istituzionale mobilità con
frequenti cambi di sede nel corso dell’impegno di lavoro.
Infatti, a fronte delle necessità poste da una esigenza di
alloggio di almeno centomila nuclei familiari, la disponibiltà
di alloggi è pari solo a circa sedicimila. Di questi, poi, circa
quattromila sono occupati da utenti che hanno continuato ad
usufruire dell’alloggio anche dopo la cessazione del diritto ad
abitare lo stesso.
Per la verità, costoro corrispondono regolare
canone mensile d’affitto secondo quanto stabilito da un decreto
del Ministro della difesa pro tempore.
Non sono, quindi, abusivi
per morosità, ma lo sono in quanto, al momento della scadenza
del periodo di assegnazione, violando la norma regolamentare che
fu applicata all’epoca della stessa assegnazione, hanno
continuato ad occupare l’alloggio, grazie ad una serie di
interventi di origine politica che hanno, finora, impedito
all’autorità responsabile di perfezionare le procedure di
sfratto degli occupanti abusivi, come regolarmente previsto
dalle regole di gestione della cosa pubblica.
Tale fatto ha
anche impedito, ad altrettante famiglie di militari, di
usufruire dell’alloggio di servizio, così come stabilito dalla
normativa vigente in materia.
Pur non accettando il mancato
rispetto delle regole che, malgrado gli interventi politici, per
lo più concretati in iniziative legislative, determina sempre
conseguenze negative per l’armonia e la correttezza dei rapporti
in seno alla società, non si può non prendere atto che ormai da
lungo tempo i circa quattromila alloggi occupati non sono
disponibili e, quindi, funzionali alle esigenze alloggiative del
personale militare in servizio.
Appare allora serio, produttivo
e utile per la Difesa, considerare non disponibili tali alloggi,
conseguentemente dichiararli di non interesse e cederli, con
procedure d’asta aperta a tutti i dipendenti militari in
servizio o in congedo della Difesa.
In tal modo, verranno
reperite risorse finanziarie da impiegare per la costruzione di
nuovi alloggi nelle aree dove maggiore è la carenza ed aumentare
in tal modo, seppure in quantità assolutamente inadeguata, la
disponibilità di alloggi per i dipendenti.
Il presente disegno
di legge rende possibile tale procedura: esso reca misure di
tutela per gli occupanti in particolari condizioni di bisogno e
prevede la disponibilità per la Difesa del 90 per cento delle
risorse reperite per l’acquisto di nuovi alloggi, prevedendo a
tal fine la partecipazione del consiglio centrale di
rappresentanza del personale militare nella scelta delle aree di
nuova edificazione.
Abbonati alla nostra organizzazione
Avrai la consulenza telefonica; l'accesso alla banca dati
riservata,
gli studi legali convenzionati, la raccolta delle
pubblicazioni tascabili, ricorsi gerarchici e ai tar
facilitati;
l'impegno sociale ed economico a favore del personale, ecc...
Scopri come abbonarti subito!
Tessera 2007/08
|