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<<VENDITA ALL'ASTA DEGLI ALLOGGI DEMANIALI DELLA DIFESA - LA PROPOSTA DELL'EX GENERALE RAMPONI  - ORA MEMBRO DELLA COMMISISONE DIFESA>>

 

 

Di seguito pubblichiamo la proposta, sottoforma di d.d.l., relativa alla vendita all'asta degli alloggi demaniali della Difesa, presentata dall'ex Gen. Ramponi, ora membro della Commissione Difesa.

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SideWeb, 12/7/2007
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DISEGNO DI LEGGE NR. 1596

Iniziativa Parlamentare

Luigi Ramponi (AN)

Presentato in data 24 maggio 2007;
annunciato nella seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007.


ALIENAZIONE DI BENI , ALLOGGI DI SERVIZIO , MINISTERO DELLA DIFESA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Silvana Pisa (SDSE) nominato il 28 giugno 2007 .

Assegnazione

Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa) in sede referente il 12 giugno 2007.
Annuncio nella seduta pom. n. 165 del 12 giugno 2007.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 13ª (Ambiente)


———–
Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d’interesse da parte dell’amministrazione della Difesa


———–

DISEGNO DI LEGGE 1596

Art. 1.

(Vendita di alloggi)


1. Gli alloggi classificati alloggi di servizio connessi all’incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI) o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, dichiarati non più di interesse da parte della amministrazione della Difesa, sono posti in vendita con procedura d’asta da definire con decreto del Ministero della difesa. L’asta è riservata al personale della Difesa in servizio o in congedo.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, l’elenco degli alloggi e le procedure di cessione di cui al comma 1. 3. Il prezzo di base d’asta è pari al prezzo risultante dal valore di mercato definito dall’Osservatorio del mercato immobiliare dopo la promulgazione dei decreti di cui al comma 2, ridotto del 40 per cento. 4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2. 5. Agli alloggi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.


Art. 2.
(Clausole di Salvaguardia)


1. Gli utenti degli alloggi di servizio classificati AST con reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito ai sensi del comma 7 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e che non siano proprietari di altra abitazione, possono continuare a usufruire dell’alloggio alle condizioni generali esistenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, fatti sempre salvi gli adeguamenti del canone d’affitto previsti dalla normativa vigente.

2. L’amministrazione della Difesa controlla allo scadere di ogni anno il permanere della validità delle condizioni stabilite dal comma 1, sulla base di documentazione prodotta dagli interessati entro il 30 settembre di ogni anno. 3. Il controllo deve garantire la titolarità dell’utente che deve essere appartenente o ex appartenente alla amministrazione della Difesa ovvero consorte vedovo.


Art. 3.
(Destinazione dei proventi)


1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in misura pari al 90 per cento in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa e destinati al reperimento di nuovi alloggi per il personale militare in servizio, con particolare attenzione alle fasce più deboli, nonché per il miglioramento e la manutenzione degli alloggi collettivi siti nelle infrastrutture militari.


Art. 4.
(Partecipazione del Cocer)


1. I decreti di cui all’articolo 1 sono emanati dal Ministro della difesa sentito il consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer).
2. Il Cocer partecipa alle procedure per l’assegnazione alle diverse aree nazionali delle risorse di cui all’articolo 3.


Art. 5.
(Relazione sullo stato di attuazionedel programma)


1. Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

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LA RELAZIONE


Onorevoli Senatori.

Il problema abitativo dei militari dipendenti dal Ministero della difesa è, da lungo tempo, da una parte oggetto di ampia e ripetuta discussione e dall’altra di assoluta inadeguata risposta alle obiettive necessità del personale derivanti dalla prevista, istituzionale mobilità con frequenti cambi di sede nel corso dell’impegno di lavoro.

Infatti, a fronte delle necessità poste da una esigenza di alloggio di almeno centomila nuclei familiari, la disponibiltà di alloggi è pari solo a circa sedicimila. Di questi, poi, circa quattromila sono occupati da utenti che hanno continuato ad usufruire dell’alloggio anche dopo la cessazione del diritto ad abitare lo stesso.

Per la verità, costoro corrispondono regolare canone mensile d’affitto secondo quanto stabilito da un decreto del Ministro della difesa pro tempore.

Non sono, quindi, abusivi per morosità, ma lo sono in quanto, al momento della scadenza del periodo di assegnazione, violando la norma regolamentare che fu applicata all’epoca della stessa assegnazione, hanno continuato ad occupare l’alloggio, grazie ad una serie di interventi di origine politica che hanno, finora, impedito all’autorità responsabile di perfezionare le procedure di sfratto degli occupanti abusivi, come regolarmente previsto dalle regole di gestione della cosa pubblica.

Tale fatto ha anche impedito, ad altrettante famiglie di militari, di usufruire dell’alloggio di servizio, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Pur non accettando il mancato rispetto delle regole che, malgrado gli interventi politici, per lo più concretati in iniziative legislative, determina sempre conseguenze negative per l’armonia e la correttezza dei rapporti in seno alla società, non si può non prendere atto che ormai da lungo tempo i circa quattromila alloggi occupati non sono disponibili e, quindi, funzionali alle esigenze alloggiative del personale militare in servizio.

Appare allora serio, produttivo e utile per la Difesa, considerare non disponibili tali alloggi, conseguentemente dichiararli di non interesse e cederli, con procedure d’asta aperta a tutti i dipendenti militari in servizio o in congedo della Difesa.

In tal modo, verranno reperite risorse finanziarie da impiegare per la costruzione di nuovi alloggi nelle aree dove maggiore è la carenza ed aumentare in tal modo, seppure in quantità assolutamente inadeguata, la disponibilità di alloggi per i dipendenti.

Il presente disegno di legge rende possibile tale procedura: esso reca misure di tutela per gli occupanti in particolari condizioni di bisogno e prevede la disponibilità per la Difesa del 90 per cento delle risorse reperite per l’acquisto di nuovi alloggi, prevedendo a tal fine la partecipazione del consiglio centrale di rappresentanza del personale militare nella scelta delle aree di nuova edificazione.

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