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<<INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE DIFESA:
riconoscimento del percorso di laurea nei limiti del periodo di cui al all'art. 10 del R.D. 3458/28, ai fini dell'omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali a nomina diretta delle FF.AA.>>

 


Riceviamo da Antonio Vitale del Co.Ce.R. A.M. la seguente interrogazione e la pubblichiamo sul portale dei militari.

SIDEWEB, 22/3/2007


 

Interrogazione a risposta scritta

Roma, 21 marzo 2007

  

Al Ministro della Difesa,

 

premesso che: 

 

in questi ultimi anni i militari italiani sono stati chiamati a compiti sempre più gravosi e delicati; 

l’impegno delle forze armate italiane è un segno distintivo a livello internazionale per il nostro Paese; 

la professionalizzazione delle nostre forze armate è gradualmente aumentata raggiungendo oramai livelli di eccellenza, il nostro Paese può contare sull’apporto di professionisti seri che spesso dedicano la loro vita alla difesa dei diritti dell’uomo e della libertà dei più deboli; 

in più di un occasione abbiamo raccolto ed assistito a testimonianze ufficiali di stima e di affetto nei confronti dei nostri ragazzi; 

il legislatore ha il dovere, al di là di qualsiasi retorica, di sostenere le nostre forze armate, i tanti professionisti che ne fanno parte e che contribuiscono a tenere alto il prestigio internazionale dell’Italia;  

non è superfluo ricordare in quante missioni internazionali sono stati impegnati i nostri militari, con quanto coraggio, serietà e soprattutto professionalità abbiano sempre e continuino ad onorare il proprio mestiere ed il proprio Paese; 

sappiamo di poter contare, in qualsiasi caso di emergenza, di calamità naturale, sull’aiuto di militari preparati ad ogni evenienza; 

appare opportuno seguire da vicino le dinamiche interne alla professione militare per evitare qualsiasi contraddizione e sostenerne l’adeguato sviluppo, garanzia di libertà, pace e democrazia; 

il trattamento economico del personale delle forze armate similmente a quanto accade per le forze di polizia è legato sia al grado rivestito,sia all’anzianità della nomina di ufficiale; 

più in particolare nei primi tredici anni di carriera dell’ufficiale, questo ha diritto ad un trattamento economico strettamente legato al grado rivestito, tale meccanismo stipendiale viene abbandonato al compimento del tredicesimo anno di servizio a far data dalla nomina ad ufficiale aspirante; 

tale forma di omogeneizzazione stipendiale del personale ufficiale delle FF.AA se da un lato si pone come il giusto riconoscimento della valorizzazione professionale della figura dell’ufficiale dall’altra ha creato alcuni aspetti di particolare dissonanza la cui mancata correzione provoca a tutt’oggi aspetti di discriminazione paradossale; 

il personale ufficiale accede alla carriera militare del servizio permanente tramite gli istituti di Accademia o tramite concorsi riservati al personale Ufficiale in ferma prefissata, tale personale si arruola solitamente in un’età anagrafica che va a seconda dei casi dai 18 ai 22 anni; 

tali ufficiali in virtù del computo dei tredici anni imposto dall’istituto dell’omogenizzazione stipendiale, legge 8 agosto 1990, n. 231 arrivano a percepire il trattamento economico da colonnello prima dei trentacinque anni di età o anche prima in caso risultino vincitori dei concorsi riservati al personale proveniente dalle ferme prefissate; 

le forze armate hanno però la necessità, in virtù della loro sempre maggiore professionalizzazione, di arruolare figure di ufficiale la cui professionalità consideri come requisito di base il diploma di laurea, si tratta di figure importanti come l’ufficiale medico, ingegnere, fisico o altro ancora; 

in questi casi vengono banditi concorsi pubblici per la nomina diretta a tenete dei ruoli delle FF.AA, il cui limite di età anagrafico è stabilito in anni 32, dieci in più rispetto al limite di accesso all’accademia; 

anche per tale personale si applica il criterio di omogeneizzazione stipendiale basato sul requisito dei tredici anni di carriera ; 

appare evidente pertanto che per tale personale laureato il criterio dei tredici anni dalla nomina ad ufficiale per il raggiungimento dell’omogenizzazione stipendiale appare come una paradossale discriminante negativa fortemente penalizzante; 

a tale paradossale discriminazione, poco conosciuta in virtù dell’esiguo numero di interessati che ne sono coinvolti, si è tentato di trovare soluzione mediante l’applicazione dei periodi indicati nell’articolo 10 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, nel computo dei tredici anni utili per l’omogenizzazione stipendiale, secondo tale meccanismo si è previsto che gli anni del corso legale di laurea diminuiti di uno debbano essere computati come anzianità di servizio da ufficiale; 

l’amministrazione della difesa continua però a negare al personale interessato tale riconoscimento; 

numerosi ricorsi, in merito alla questione descritta hanno interessato i ruoli della giustizia amministrativa, senza che si sia giunti ad una soluzione definitiva; 
 

si chiede:

 

- se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti  

- quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di superare per equità quella che appare un’evidente contraddizione discriminante, dando seguito alla necessaria interpretazione autentica dell’articolo 10 del regio decreto 3458 del 1928 consentendo che gli anni della durata legale del corso di laurea diminuiti di uno vengano ritenuti utili per in raggiungimento del trattamento economico stipendiale del personale omogeneizzato.   

 On. Federica Rossi Gasparrini


SideWeb, 22/3/2007
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