<<INTERROGAZIONE
IN COMMISSIONE DIFESA:
riconoscimento del percorso di
laurea nei limiti del periodo di cui al all'art. 10 del R.D.
3458/28, ai fini dell'omogeneizzazione stipendiale degli
ufficiali a nomina diretta delle FF.AA.>>
Riceviamo da Antonio Vitale del Co.Ce.R. A.M. la seguente
interrogazione e la pubblichiamo sul portale dei militari.
SIDEWEB, 22/3/2007
Interrogazione a risposta scritta
Roma, 21 marzo 2007
Al Ministro della Difesa,
premesso che:
in questi
ultimi anni i militari italiani sono stati chiamati a compiti
sempre più gravosi e delicati;
l’impegno
delle forze armate italiane è un segno distintivo a livello
internazionale per il nostro Paese;
la
professionalizzazione delle nostre forze armate è gradualmente
aumentata raggiungendo oramai livelli di eccellenza, il nostro
Paese può contare sull’apporto di professionisti seri che spesso
dedicano la loro vita alla difesa dei diritti dell’uomo e della
libertà dei più deboli;
in più di un occasione abbiamo raccolto
ed assistito a testimonianze ufficiali di stima e di affetto nei
confronti dei nostri ragazzi;
il
legislatore ha il dovere, al di là di qualsiasi retorica, di
sostenere le nostre forze armate, i tanti professionisti che ne
fanno parte e che contribuiscono a tenere alto il prestigio
internazionale dell’Italia;
non è
superfluo ricordare in quante missioni internazionali sono stati
impegnati i nostri militari, con quanto coraggio, serietà e
soprattutto professionalità abbiano sempre e continuino ad
onorare il proprio mestiere ed il proprio Paese;
sappiamo di
poter contare, in qualsiasi caso di emergenza, di calamità
naturale, sull’aiuto di militari preparati ad ogni evenienza;
appare
opportuno seguire da vicino le dinamiche interne alla
professione militare per evitare qualsiasi contraddizione e
sostenerne l’adeguato sviluppo, garanzia di libertà, pace e
democrazia;
il
trattamento economico del personale delle forze armate
similmente a quanto accade per le forze di polizia è legato sia
al grado rivestito,sia all’anzianità della nomina di ufficiale;
più in
particolare nei primi tredici anni di carriera dell’ufficiale,
questo ha diritto ad un trattamento economico strettamente
legato al grado rivestito, tale meccanismo stipendiale viene
abbandonato al compimento del tredicesimo anno di servizio a far
data dalla nomina ad ufficiale aspirante;
tale forma
di omogeneizzazione stipendiale del personale ufficiale delle
FF.AA se da un lato si pone come il giusto riconoscimento della
valorizzazione professionale della figura dell’ufficiale
dall’altra ha creato alcuni aspetti di particolare dissonanza la
cui mancata correzione provoca a tutt’oggi aspetti di
discriminazione paradossale;
il personale
ufficiale accede alla carriera militare del servizio permanente
tramite gli istituti di Accademia o tramite concorsi riservati
al personale Ufficiale in ferma prefissata, tale personale si
arruola solitamente in un’età anagrafica che va a seconda dei
casi dai 18 ai 22 anni;
tali
ufficiali in virtù del computo dei tredici anni imposto
dall’istituto dell’omogenizzazione stipendiale, legge 8 agosto
1990, n. 231 arrivano a percepire il trattamento economico da
colonnello prima dei trentacinque anni di età o anche prima in
caso risultino vincitori dei concorsi riservati al personale
proveniente dalle ferme prefissate;
le forze
armate hanno però la necessità, in virtù della loro sempre
maggiore professionalizzazione, di arruolare figure di ufficiale
la cui professionalità consideri come requisito di base il
diploma di laurea, si tratta di figure importanti come
l’ufficiale medico, ingegnere, fisico o altro ancora;
in questi
casi vengono banditi concorsi pubblici per la nomina diretta a
tenete dei ruoli delle FF.AA, il cui limite di età anagrafico è
stabilito in anni 32, dieci in più rispetto al limite di accesso
all’accademia;
anche per
tale personale si applica il criterio di omogeneizzazione
stipendiale basato sul requisito dei tredici anni di carriera ;
appare
evidente pertanto che per tale personale laureato il criterio
dei tredici anni dalla nomina ad ufficiale per il raggiungimento
dell’omogenizzazione stipendiale appare come una paradossale
discriminante negativa fortemente penalizzante;
a tale
paradossale discriminazione, poco conosciuta in virtù
dell’esiguo numero di interessati che ne sono coinvolti, si è
tentato di trovare soluzione mediante l’applicazione dei periodi
indicati nell’articolo 10 del regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458, nel computo dei tredici anni utili per l’omogenizzazione
stipendiale, secondo tale meccanismo si è previsto che gli anni
del corso legale di laurea diminuiti di uno debbano essere
computati come anzianità di servizio da ufficiale;
l’amministrazione della difesa continua però a negare al
personale interessato tale riconoscimento;
numerosi
ricorsi, in merito alla questione descritta hanno interessato i
ruoli della giustizia amministrativa, senza che si sia giunti ad
una soluzione definitiva;
si chiede:
- se il
Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti
- quali
provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di superare
per equità quella che appare un’evidente contraddizione
discriminante, dando seguito alla necessaria interpretazione
autentica dell’articolo 10 del regio decreto 3458 del 1928
consentendo che gli anni della durata legale del corso di laurea
diminuiti di uno vengano ritenuti utili per in raggiungimento
del trattamento economico stipendiale del personale
omogeneizzato.
On.
Federica Rossi Gasparrini
SideWeb, 22/3/2007
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Tessera 2007/08
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