<<SENTENZA
NEGATIVA DEL TAR LAZIO SULLA RICHIESTA DI ALIENAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI DELLA DIFESA
OCCUPATI DA SINE-TITULO>>
PUOI DISCUTERE L'ARGOMENTO SUL NOSTRO
BLOG!
Per doverosa informazione,
pubblichiamo una sentenza dell'anno 2006, relativa all'oggetto.
La materia relativa alla vendita
degli alloggi demaniali è attualmente sotto l'esame del
Parlamento. Rimane difficile capire in anticipo cosa succederà.
Sideweb, sempre attenta alle
problematiche del personale, pubblichera' tutte le informazioni
positive o negative che saranno rese note su questo importante
argomento.
19/3/2007
PUOI DISCUTERE L'ARGOMENTO SUL NOSTRO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
DEL LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis
N /
Reg. Sent.
N. 1374/2006 Reg. Ric.
composto dai Magistrati:
- ELIA ORCIUOLO Presidente
- PIETRO MORABITO Consigliere
- ELENA STANIZZI Consigliere
Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso N. 1374/2006 R.G.
proposto dai Sig.ri xxxxxxx, rappresentati e difesi dall’Avv.
xxxxxxxxx ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale
di questi sito in Roma, Via xxxxxx n. xxxx;
CONTRO
- il MINISTERO DELLA
DIFESA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
- lo STATO MAGGIORE
DELL’AERONAUTICA MILITARE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è,
ope legis, domiciliato;
- l’AGENZIA DEL DEMANIO in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliata;
PER L'ANNULLAMENTO
- del silenzio rifiuto –
provocato anche a mezzo atti di diffida e messa in mora – delle
Amministrazioni resistenti sull’avviato procedimento
amministrativo tendente all’alienazione degli
alloggi (occupati dai
ricorrenti) di cui all’art. 26, comma 11-quater, della legge 24
novembre 2003 n. 326, con conseguente condanna a carico delle
Amministrazioni stesse a concludere il relativo procedimento
amministrativo mediante assegnazione del termine di giorni
trenta per la conclusione del procedimento, previo accertamento
del diritto di opzione e di prelazione per l’acquisto degli
stessi immobili da parte dei ricorrenti;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Udito, alla Camera di
Consiglio dell’1 marzo 2006, l’Avv. xxxxxxxxx per la parte
ricorrente - Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
I ricorrenti sono militari a
suo tempo assegnatari di alloggi
di servizio dell’Amministrazione della
Difesa in ordine ai quali, una volta perduto il relativo titolo
concessorio in data anteriore alla entrata in vigore della legge
n. 326 del 2003, sono allo stato occupanti sine titulo,
continuando a corrispondere regolarmente il relativo canone
concessorio.
Tramite notifica di atto
stragiudiziale i ricorrenti hanno intimato il Ministero della
Difesa, lo S.M. dell’A.M. ed
il Ministero dell’Economia e delle Finanze a provvedere, entro
il termine di giorni 30 decorrente dalla ricezione della
predetta intimazione, ad alienare loro l’immobile occupato in
relazione al quale sostengono, (in quanto in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 26, comma 11 quater della legge n.
326 del 2003), di essere titolari di un diritto soggettivo al
relativo acquisto.
Essendo rimasta senza esito
tale intimazione, i ricorrenti si sono dunque rivolti a questo
Tribunale, mediante proposizione del gravame in esame,
rappresentando che gli alloggi
occupati sono ubicati al di fuori di infrastrutture militari e
che essi, essendo in regola col pagamento del canone e non
avendo la proprietà di altro immobile nel comune di residenza,
hanno conseguito, per effetto della legge n. 410 del 2001 e
della legge n. 326 del 2003, il diritto ad acquistare l’alloggio
che occupano.
Sostengono, inoltre, in
proposito i ricorrenti che, ai sensi della legge n. 326 del
2003, l’Amministrazione Militare non avrebbe alcun potere di
discrezionale valutazione in ordine alla alienabilità degli
alloggi non ubicati
all’interno di infrastrutture militari, come peraltro osservato
anche dalla competente Sezione controllo atti della Corte dei
Conti.
Concludono, dunque, i
ricorrenti per l’illegittimità del contegno assunto dalle
intimate Amministrazioni, asseritamente violativo dell’art. 2
della legge n. 241 del 1990 che impone loro di concludere il
procedimento attivato con la diffida dei ricorrenti tramite un
provvedimento espresso, invocando dall’adito Giudice una
pronuncia declaratoria dell’illegittimità del descritto
comportamento omissivo con conseguente condanna delle
Amministrazioni evocate in giudizio a concludere, entro trenta
giorni, il procedimento per l’acquisto degli immobili occupati
sine titulo da essi ricorrenti.
Si sono costituite in
resistenza le intimate Amministrazioni con formula di rito.
Alla Camera di Consiglio
dell’1 marzo 2006, la causa è stata chiamata e trattenuta per la
decisione, come da verbale.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame gli
odierni ricorrenti, tutti occupanti sine titulo
alloggi di servizio di cui
hanno perso il titolo concessorio, chiedono l’annullamento del
silenzio rifiuto delle Amministrazioni resistenti formatosi
sulla diffida e messa in mora volta ad ottenere l’attivazione
del procedimento amministrativo tendente all’alienazione degli
alloggi (occupati dai
ricorrenti) di cui all’art. 26, comma 11-quater, della legge 24
novembre 2003 n. 326, chiedendo altresì la condanna delle
Amministrazioni stesse a concludere il relativo procedimento
amministrativo mediante assegnazione del termine di giorni
trenta per la conclusione del procedimento, previo accertamento
del diritto di opzione e di prelazione per l’acquisto degli
stessi immobili da parte dei ricorrenti.
Al fine della compiuta
delibazione in ordine alla controversia che qui occupa, è
opportuno preliminarmente delineare il quadro normativo di
riferimento cui la stessa si inscrive.
In tale direzione, vengono
in rilievo le seguenti disposizioni:
Art. 9 della legge n. 537
del 1993: comma 7:
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
difesa, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale
di gestione del patrimonio abitativo della
Difesa, con l'indicazione
dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli
alloggi di servizio, nonché
degli alloggi non più
ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili,
anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di
reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli
alloggi di servizio, ancorché
si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente
separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché
non siano proprietari di altro alloggio di certificata
abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del
patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di
nuovi alloggi di servizio
e per la manutenzione di quelli esistenti.
Art. 3, comma 112, della
legge n. 662 del 1996:
comma 112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa,
sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, sono individuati gli
immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da
realizzare secondo le seguenti procedure.......omissis;
Art. 44 della legge n.
448 del 1998: comma
1: Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze
strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello
organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e
le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a
tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni
compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico,
sono individuati, per la loro dismissione, attraverso
alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in
gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in
relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse
all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più
economicamente conveniente la gestione diretta. Comma 2.
Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute
nelle lettere da a) a e) del comma 112
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.43 della legge n. 388
del 2000: comma 7.
Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
immobili del Ministero della difesa
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo
44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Comma 9. Il
Ministero della difesa può
altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non
più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi
nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma
112, della 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata
qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere
della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia
inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali
alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed
immediatamente riassegnate al Ministero della
difesa, secondo le modalità
di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n.
448.
Comma 16.
In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate,
anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale
militare, il Ministro della difesa
è autorizzato a procedere all'alienazione degli
alloggi di cui alla legge 18
agaosto 1978 n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con
proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il
riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti.
Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla
riclassificazione degli alloggi
di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti
dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di
programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio
abitativo della Difesa. Il
Ministro della difesa, con
proprio decreto, individua annualmente gli
alloggi, non ubicati nelle
infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle
esigenze della Difesa, per
i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle
risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della
difesa ai sensi dell'articolo
14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma
4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e dell'articolo 43,
comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, è destinata, nella
misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli
alloggi di servizio e, nella
misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo
43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
D.L. n. 351 del 2001,
convertito nella legge n. 410 del 2001:
art.1,
comma 1: Per procedere
al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione
del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma
2, della legge 3 aprile 1997 n. 94, e 14, comma 2, del decreto
legislativo 7 agosto 1997 n. 279, l'Agenzia del demanio, con
propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti
della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici
pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni
facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.
– art.3,
comma 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo
1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile.
Comma 3. È
riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad
uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma
individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo
determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità
di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui
al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.
Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, sono estese ai
conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle
società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
D.L. n. 269 del 2003
convertito L. n. 326 del 2003:
art.26,
comma 11-quater.
Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive
modificazioni, sono alienati gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1979 n. 497, non
ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, né classificati quali
alloggi di servizio
connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in
servizio. La disposizione di cui al presente comma non si
applica agli alloggi che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio
per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel
rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di
cui al D.M. 16 gennaio 1997 n. 253 del Ministro della
difesa; b) sono in
corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c)
sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento
amministrativo di recupero forzoso.
E’ di tutta evidenza,
dunque, dall’analisi delle disposizioni dianzi rassegnate, che
all’originario procedimento di dismissione degli immobili del
Ministero della Difesa, si
è sovrapposta – con riferimento agli
alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978 non ubicati
nelle infrastrutture militari e per i quali non sussistono le
condizioni interdittive indicate nel sovra riportato comma 11
quater dell’art. 26 del D.L. n. 269 del 2003 – la procedura di
smobilizzo disciplinata dal D.L. n. 351 del 2001 che configura
un complesso procedimento che vede coinvolti diversi soggetti.
Ed infatti, l’Agenzia del
Demanio, anche avvalendosi degli elenchi di tali beni compilati
dalle varie Amministrazioni, è chiamata ad individuare e a
distinguere, con propri decreti, gli immobili aventi natura
demaniale ovvero appartenenti al patrimonio indisponibile e
disponibile dello Stato.
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con propri decreti, deve quindi disporre il
passaggio al patrimonio disponibile degli immobili inclusi negli
stessi decreti, mentre le società di cartolarizzazione cui
possono (e non debbono) essere trasferiti, a titolo oneroso, gli
immobili sub lett.b), intervengono per la successiva cessione ai
terzi, fra i quali sono considerati prelazionari gli occupanti
degli stessi immobili cui compete la facoltà di optare per il
loro acquisto in forma individuale od a mezzo di mandato
collettivo.
Ciò posto, rileva il
Collegio, dall’analisi degli atti di causa, che alcuna
intimazione è stata rivolta dai ricorrenti nei confronti
dell’Agenzia del Demanio e che il termine assegnato dagli
intimanti alle Amministrazioni diffidate per portare a termine
il procedimento avviato con la relativa istanza non è – come
prescrive l’art. 2 della legge n. 241, pur evocato dai
ricorrenti – di giorni 90 ma solamente di giorni trenta.
Inoltre, con tale
intimazione gli istanti non impegnano le Amministrazioni
destinatarie a concludere, nei termini imposti, il
sub-procedimento di rispettiva competenza (al fine di consentire
il trasferimento oneroso degli
alloggi alle società di cartolarizzazione nei
confronti delle quali poi fare valere il dichiarato diritto di
acquisto), ma diffidano le medesime Amministrazioni ad alienare
loro gli immobili che occupano, così risultando il procedimento
che gli istanti hanno inteso attivare non conforme alla
normativa di riferimento sopra illustrata.
Ne discende,
conseguentemente, che la domanda azionata dai ricorrenti deve
ritenersi – con riferimento alla disciplina vigente al tempo di
notificazione delle intimazioni ed a quello accordato alle
Amministrazioni diffidate per provvedere – manifestamente
infondata in quanto imperniata sull’erroneo presupposto che tali
Amministrazioni siano titolari del potere (segnatamente: di
vendere gli immobili occupati dagli stessi ricorrenti) il cui
esercizio è stato sollecitato.
Ancora, il ricorso in
epigrafe, notificato in data 2 febbraio 2006, trascura che a
decorrere dall’1 gennaio 2006, è entrata in vigore la norma del
comma 482 dell’art.1 della legge n. 266 del 2005 che ha
completamente ridisegnato il procedimento di alienazione degli
immobili militari, il che rende sotto ulteriore profilo
manifestamente infondata la domanda azionata col ricorso stesso,
che va dunque rigettato.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
-
Roma -Sezione Prima bis-
Pronunciando sul ricorso N.
1374/2006 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna ciascuno dei
ricorrenti al pagamento, nei confronti delle resistenti
Amministrazioni, di € 500,00 (cinquecento) a titolo di spese di
lite forfetariamente liquidate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio dell’1 marzo 2006.
Dott. Elia ORCIUOLO –
Presidente
Dott.ssa Elena STANIZZI –
Relatore Estensore
N. 1374/2006 R.G.
TAR Lazio –Roma – Sez. I bis-
ric. n. 1374/2006 r.g.
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SideWeb, 19/3/2007
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Tessera 2007/08
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