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<<SENTENZA NEGATIVA DEL TAR LAZIO SULLA RICHIESTA DI ALIENAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI DELLA DIFESA OCCUPATI DA SINE-TITULO>>

 

PUOI DISCUTERE L'ARGOMENTO SUL NOSTRO BLOG!


Per doverosa informazione, pubblichiamo una sentenza dell'anno 2006, relativa all'oggetto.

La materia relativa alla vendita degli alloggi demaniali è attualmente sotto l'esame del Parlamento. Rimane difficile capire in anticipo cosa succederà.

Sideweb, sempre attenta alle problematiche del personale, pubblichera' tutte le informazioni positive o negative che saranno rese note su questo importante argomento.

19/3/2007
 

PUOI DISCUTERE L'ARGOMENTO SUL NOSTRO BLOG!

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

ROMA – SEZIONE PRIMA bis

 

N                 /

Reg. Sent.

N. 1374/2006 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

- ELIA ORCIUOLO  Presidente

- PIETRO MORABITO  Consigliere

- ELENA STANIZZI  Consigliere Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 1374/2006 R.G. proposto dai Sig.ri xxxxxxx, rappresentati e difesi dall’Avv. xxxxxxxxx ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale di questi sito in Roma, Via xxxxxx n. xxxx;

CONTRO

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

- lo STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

- l’AGENZIA DEL DEMANIO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliata;

PER L'ANNULLAMENTO

  - del silenzio rifiuto – provocato anche a mezzo atti di diffida e messa in mora – delle Amministrazioni resistenti sull’avviato procedimento amministrativo tendente all’alienazione degli alloggi (occupati dai ricorrenti) di cui all’art. 26, comma 11-quater, della legge 24 novembre 2003 n. 326, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni stesse a concludere il relativo procedimento amministrativo mediante assegnazione del termine di giorni trenta per la conclusione del procedimento, previo accertamento del diritto di opzione e di prelazione per l’acquisto degli stessi immobili da parte dei ricorrenti;

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

  Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

  Visti gli atti tutti della causa;

  Udito, alla Camera di Consiglio dell’1 marzo 2006, l’Avv. xxxxxxxxx per la parte ricorrente - Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

  I ricorrenti sono militari a suo tempo assegnatari di alloggi di servizio dell’Amministrazione della Difesa in ordine ai quali, una volta perduto il relativo titolo concessorio in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 326 del 2003, sono allo stato occupanti sine titulo, continuando a corrispondere regolarmente il relativo canone concessorio.

  Tramite notifica di atto stragiudiziale i ricorrenti hanno intimato il Ministero della Difesa, lo S.M. dell’A.M. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze a provvedere, entro il termine di giorni 30 decorrente dalla ricezione della predetta intimazione, ad alienare loro l’immobile occupato in relazione al quale sostengono, (in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 11 quater della legge n. 326 del 2003), di essere titolari di un diritto soggettivo al relativo acquisto.

  Essendo rimasta senza esito tale intimazione, i ricorrenti si sono dunque rivolti a questo Tribunale, mediante proposizione del gravame in esame, rappresentando che gli alloggi occupati sono ubicati al di fuori di infrastrutture militari e che essi, essendo in regola col pagamento del canone e non avendo la proprietà di altro immobile nel comune di residenza, hanno conseguito, per effetto della legge n. 410 del 2001 e della legge n. 326 del 2003, il diritto ad acquistare l’alloggio che occupano.

  Sostengono, inoltre, in proposito i ricorrenti che, ai sensi della legge n. 326 del 2003, l’Amministrazione Militare non avrebbe alcun potere di discrezionale valutazione in ordine alla alienabilità degli alloggi non ubicati all’interno di infrastrutture militari, come peraltro osservato anche dalla competente Sezione controllo atti della Corte dei Conti.

  Concludono, dunque, i ricorrenti per l’illegittimità del contegno assunto dalle intimate Amministrazioni, asseritamente violativo dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 che impone loro di concludere il procedimento attivato con la diffida dei ricorrenti tramite un provvedimento espresso, invocando dall’adito Giudice una pronuncia declaratoria dell’illegittimità del descritto comportamento omissivo con conseguente condanna delle Amministrazioni evocate in giudizio a concludere, entro trenta giorni, il procedimento per l’acquisto degli immobili occupati sine titulo da essi ricorrenti.

  Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni con formula di rito.

  Alla Camera di Consiglio dell’1 marzo 2006, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

  Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti, tutti occupanti sine titulo alloggi di servizio di cui hanno perso il titolo concessorio, chiedono l’annullamento del silenzio rifiuto delle Amministrazioni resistenti formatosi sulla diffida e messa in mora volta ad ottenere l’attivazione del procedimento amministrativo tendente all’alienazione degli alloggi (occupati dai ricorrenti) di cui all’art. 26, comma 11-quater, della legge 24 novembre 2003 n. 326, chiedendo altresì la condanna delle Amministrazioni stesse a concludere il relativo procedimento amministrativo mediante assegnazione del termine di giorni trenta per la conclusione del procedimento, previo accertamento del diritto di opzione e di prelazione per l’acquisto degli stessi immobili da parte dei ricorrenti.

  Al fine della compiuta delibazione in ordine alla controversia che qui occupa, è opportuno preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento cui la stessa si inscrive.

  In tale direzione, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

  Art. 9 della legge n. 537 del 1993: comma 7: Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

  Art. 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996: comma 112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure.......omissis;

  Art. 44 della legge n. 448 del 1998: comma 1: Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Comma 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Art.43 della legge n. 388 del 2000: comma 7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

   Comma 9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

   Comma 16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agaosto 1978 n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

  D.L. n. 351 del 2001, convertito nella legge n. 410 del 2001:

  art.1, comma 1: Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997 n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

  art.3, comma 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

   Comma 3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

  D.L. n. 269 del 2003 convertito L. n. 326 del 2003:

   art.26, comma 11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1979 n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 1997 n. 253 del Ministro della difesa; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

  E’ di tutta evidenza, dunque, dall’analisi delle disposizioni dianzi rassegnate, che all’originario procedimento di dismissione degli immobili del Ministero della Difesa, si è sovrapposta – con riferimento agli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978 non ubicati nelle infrastrutture militari e per i quali non sussistono le condizioni interdittive indicate nel sovra riportato comma 11 quater dell’art. 26 del D.L. n. 269 del 2003 – la procedura di smobilizzo disciplinata dal D.L. n. 351 del 2001 che configura un complesso procedimento che vede coinvolti diversi soggetti.

  Ed infatti, l’Agenzia del Demanio, anche avvalendosi degli elenchi di tali beni compilati dalle varie Amministrazioni, è chiamata ad individuare e a distinguere, con propri decreti, gli immobili aventi natura demaniale ovvero appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato.

  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti, deve quindi disporre il passaggio al patrimonio disponibile degli immobili inclusi negli stessi decreti, mentre le società di cartolarizzazione cui possono (e non debbono) essere trasferiti, a titolo oneroso, gli immobili sub lett.b), intervengono per la successiva cessione ai terzi, fra i quali sono considerati prelazionari gli occupanti degli stessi immobili cui compete la facoltà di optare per il loro acquisto in forma individuale od a mezzo di mandato collettivo.

  Ciò posto, rileva il Collegio, dall’analisi degli atti di causa, che alcuna intimazione è stata rivolta dai ricorrenti nei confronti dell’Agenzia del Demanio e che il termine assegnato dagli intimanti alle Amministrazioni diffidate per portare a termine il procedimento avviato con la relativa istanza non è – come prescrive l’art. 2 della legge n. 241, pur evocato dai ricorrenti – di giorni 90 ma solamente di giorni trenta.

  Inoltre, con tale intimazione gli istanti non impegnano le Amministrazioni destinatarie a concludere, nei termini imposti, il sub-procedimento di rispettiva competenza (al fine di consentire il trasferimento oneroso degli alloggi alle società di cartolarizzazione nei confronti delle quali poi fare valere il dichiarato diritto di acquisto), ma diffidano le medesime Amministrazioni ad alienare loro gli immobili che occupano, così risultando il procedimento che gli istanti hanno inteso attivare non conforme alla normativa di riferimento sopra illustrata.

  Ne discende, conseguentemente, che la domanda azionata dai ricorrenti deve ritenersi – con riferimento alla disciplina vigente al tempo di notificazione delle intimazioni ed a quello accordato alle Amministrazioni diffidate per provvedere – manifestamente infondata in quanto imperniata sull’erroneo presupposto che tali Amministrazioni siano titolari del potere (segnatamente: di vendere gli immobili occupati dagli stessi ricorrenti) il cui esercizio è stato sollecitato.

  Ancora, il ricorso in epigrafe, notificato in data 2 febbraio 2006, trascura che a decorrere dall’1 gennaio 2006, è entrata in vigore la norma del comma 482 dell’art.1 della legge n. 266 del 2005 che ha completamente ridisegnato il procedimento di alienazione degli immobili militari, il che rende sotto ulteriore profilo manifestamente infondata la domanda azionata col ricorso stesso, che va dunque rigettato.

  Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

  P.Q.M.

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

  - Roma -Sezione Prima bis-

  Pronunciando sul ricorso N. 1374/2006 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

  Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento, nei confronti delle resistenti Amministrazioni, di € 500,00 (cinquecento) a titolo di spese di lite forfetariamente liquidate.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

  Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’1 marzo 2006. 

Dott. Elia ORCIUOLO – Presidente 

Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore 


 N. 1374/2006 R.G. 

TAR  Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 1374/2006 r.g.

 

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SideWeb, 19/3/2007
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