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<<Riduzione della Licenza Ordinaria a seguito dell’aspettativa medica>>

 

 

- La licenza non deve essere decurtata -

 

“Il contributo di Sideweb ad una risoluzione del problema”

  

Qualche tempo fa il Centro Studi Diritto Militare di Sideweb era intervenuto sul sito con uno studio relativo alla decurtazione della licenza ordinaria in relazione ai periodi precedentemente svolti in aspettativa per motivi sanitari. 

L’intervento era stato stimolato da alcuni militari che avevano chiesto di essere tutelati con un ricorso contro un provvedimento di decurtazione dell’ordinaria che ritenevano illegittimo. 

Da un’analisi giuridica del problema era emerso che il comportamento di taluni enti, si rivelava contrario alle norme contrattuali che riconoscono il pieno diritto alla licenza ordinaria anche nei casi in cui il militare ha svolto lunghi periodi di aspettativa medica. 

L’errore ci sembrava di proporzioni tali da apparire come una evidente svista facilmente rettificabile con un’analisi testuale delle norme contrattuali. 

Sideweb pertanto, vista l’evidenza del “errore”, attraverso il suo Centro Studi Diritto Militare aveva quindi pubblicato uno studio che metteva in rilievo le indiscutibili ragioni normative poste a sostegno del diritto alla licenza ordinaria, sospendendo provvisoriamente ogni iniziativa legale, fiduciosa di un intervento correttivo delle autorità gerarchiche. 

In questo caso tale scelta si è rivelata opportuna in quanto l’amministrazione è intervenuta recentemente richiamando le norme contrattuali evidenziate altresì con la nostra pubblicazione, e riconoscendo quindi il diritto alla licenza ordinaria anche ai soggetti che nell’anno precedente hanno trascorso periodi più o meno lunghi in aspettativa medica. 

Ci compiacciamo per l’intervento dell’amministrazione che, diversamente da quanto spesso accade in queste circostanze, ha evitato agli interessati di impegnare le risorse economiche che sarebbero state necessarie per affrontare le spese legali a difesa dei propri diritti. 

Riportiamo il testo del precedente intervento del C.S.D.M. di Sideweb del 9/5/2007 e l’ultima circolare emessa lo scorso 16 maggio dal Comando Logistico dell'Aeronautica Militare - Ciampino.
 

Sideweb - Centro Studi Diritto Militare

9 luglio 2007

Versione stampabile
 



IL PRECEDENTE INTERVENTO DEL C.S.D.M. DI SIDEWEB DEL 9 MAGGIO 2007

 

“ALLARME LICENZA ORDINARIA”

L’aspettativa per motivi di salute riduce i giorni di licenza ordinaria ?

 

Nella speranza che sia solo una svista attendiamo ancora prima di organizzare un ricorso collettivo.

 

Siamo stati interessati da un gruppo di militari che svolgono servizio presso un reparto dell’Aeronautica ubicato nella provincia di Pisa (ma ci risulta che il problema riguarda anche altri reparti), i quali ci hanno chiesto informazioni sulla legittimità di taluni provvedimenti adottati dal loro comando: nello specifico non vengono riconosciuti i giorni di licenza ordinaria che, nell’anno precedente, non sono stati goduti a causa dei periodi più o meno lunghi trascorsi in aspettativa per infermità.

A quanto pare sembra che l’amministrazione, richiamandosi ad una interpretazione delle autorità superiori, stia disponendo una decurtazione della licenza ordinaria in modo proporzionale ai giorni che sono stati trascorsi in aspettativa per motivi di salute. In particolare viene fatto richiamo all’articolo 11 del D.P.R. 255/99 e ad un parere del Consiglio di Stato, il n° 2217 del 09/07/2003.

Il nostro ufficio studi ha effettuato una ricerca delle fonti richiamate e delle ulteriori fonti esistenti in materia, al fine di effettuare una prima ricostruzione dell’assetto normativo che disciplina l’argomento:

 L’articolo 11 del D.P.R. 255/99 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) stabilisce quanto segue:

“1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

 

 Come si può vedere il comma 1 sopra riportato estende al personale della FF.AA. la disciplina che era prevista per le forze di polizia ovvero l’articolo 14 comma 14 del D.P.R. 395/95 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)  il quale stabilisce che
 
“14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso “
 
L’amministrazione, a sostegno della sua tesi, si richiama ad un parere del Consiglio di Stato (C.d.S. n° 2217/03) che si riferisce ad un ricorso Straordinario di un “dipendente della Questura di... collocato in aspettativa per infermità dal ... al ... e [che] è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.”  il quale  “...[aveva] chiesto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito..”
 

Ebbene dalle fonti richiamate appare evidente come possa essere fatta una distinzione tra due casi di aspettativa per infermità:

§        Il primo è quello del militare in servizio che al termine del periodo di aspettativa mantiene l’idoneità e continua quindi il servizio nell’amministrazione di appartenenza;

§        Il secondo si riferisce invece al caso in cui il militare al termine del periodi di aspettativa è non idoneo al servizio e viene quindi congedato.

 

Le fonti normative e il parere addotti dall’amministrazione sembrano richiamarsi inequivocabilmente al secondo caso, ovvero al a quello del militare congedato che non ha potuto fruire della licenza ordinaria maturata nell’anno in cui è stato collocato in aspettativa.

In tal caso la giurisprudenza opera una distinzione verificando se l’impossibilità di fruire della licenza sia riconducibile o meno all’interessato, e riconoscendo quindi il diritto alla monetizzazione solamente ai casi in cui “l’impossibilità di fruire la licenza sia determinata da ragioni di servizio “(Cons. Stato, VI, 20 ottobre 1986, n. 802, Cons.Stato Sez VI 26 maggio 1999 n.670, Cons. Stato Sez, VI n.2520 del 7 maggio 2001) .

         E’ pertanto necessario distinguere il diritto alla licenza ordinaria da un’altro aspetto di tale diritto che è rappresentato dalla sua monetizzazione; è a quest’ultima che si riferiscono infatti le pronunce in appresso richiamate.

         Viene ora da chiedersi se esistano norme che disciplinano la licenza ordinaria nei casi in cui un militare permane in aspettativa per motivi sanitari e poi rientra in servizio.

A tal riguardo giova richiamare l’articolo 12 comma 10

del D.P.R. 394/95 (Recepimento del provvedimento di

concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale

delle Forze armate Esercito, Marina e Aeronautica- per le

FF.PP. vedasi l’art. 14 co.11 D.P.R. 395/95), il quale

 stabilisce che


“ Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione

di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia

protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è

autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinari

in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.”
 

Come si può notare il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile nei casi di assenza per infermità. In tal senso la norma non effettua alcuna distinzione tra congedo straordinario e aspettativa, come anche non differenzia i casi in cui l’infermità è dovuta a casi di servizio o meno.

         La stessa amministrazione nel dettare le norme applicative della licenze ha stabilito che

 

“I periodi di assenza dal servizio per infermità,

dovendosi comprendere in questa accezione i

giorni di licenza straordinaria per malattia o di

aspettativa per motivi di salute, non comportano

la riduzione del diritto a fruire della licenza di che

trattasi. Anzi nel caso in cui per le predette cause

il soggetto sia stato assente dal servizio per

l’intero anno solare questi potrà usufruire del periodo di

riposo per intero senza uno specifico limite temporale

(perciò oltre i quattro/sei mesi dell’anno successivo),

fatte salve le esigenze di organizzazione dell’ufficio.


La “ratio” di questa disposizione risiede nel fatto che

mentre la licenza ordinaria ha la funzione di consentire

all’interessato di recuperare l’usura psico-fisica

derivante dall’attività svolta, al contrario l’assenza per

malattia trova la propria giustificazione

nell’impossibilità per l’interessato di espletare la

propria attività lavorativa né tantomeno di recuperare le

energie, atteso che in questo periodo questi deve anzi

ritenersi assoggettato ad una diversa tipologia di stress

anche più debilitante. (Stato Maggiore Aeronautica –

licenze e permessi al personale militare-)

 

Anche per tali ragioni, le decurtazioni operate dall’amministrazione ci sembrano infondate e quindi illegittime.

         Gli utenti che ci hanno contattato hanno chiesto si valutare l’organizzazione di un ricorso collettivo per il riconoscimento dei giorni di licenza ordinaria non fruita a causa dell’aspettativa per infermità. Tuttavia, prima di organizzare “l’ennesimo” ricorso attendiamo di verificare se quanto appreso costituisce un evento isolato dovuto ad un travisamento delle disposizioni ricevute, nella speranza che le competenti autorità effettuino un riesame delle disposizioni e impediscano la decurtazione della licenza ordinaria, evitando così ai suoi amministrati di sostenere le spese legali che sarebbero necessarie per tutelare i loro diritti.

Cogliamo l’occasione infine di ricordare che le procedure per il rinnovo contrattuale delle FF.AA.  sono ancora in corso e che questa è un’occasione utile alla rappresentanza affinché vengano introdotte altresì delle disposizioni che impediscano ulteriori interpretazioni arbitrarie delle norme  contrattuali esistenti.


Sideweb

Centro Studi Diritto Militare.

9 maggio 2007
 

Versione stampabile
 


 

LA CIRCOLARE EMESSA DAL COMANDO LOGISTICO

DELL'AERONAUTICA MILITARE DI CIAMPINO DEL GIORNO 16/5/2007

 

Versione stampabile

 



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