IL PRECEDENTE INTERVENTO DEL C.S.D.M. DI SIDEWEB DEL 9 MAGGIO
2007
“ALLARME LICENZA ORDINARIA”
L’aspettativa per motivi di salute riduce i giorni di licenza
ordinaria ?
Nella speranza che sia solo una svista attendiamo ancora prima di
organizzare un ricorso collettivo.
Siamo stati interessati da
un gruppo di militari che svolgono servizio presso un reparto
dell’Aeronautica ubicato nella provincia di Pisa (ma ci risulta
che il problema riguarda anche altri reparti), i quali ci
hanno chiesto informazioni sulla legittimità di taluni
provvedimenti adottati dal loro comando: nello specifico non
vengono riconosciuti i giorni di licenza ordinaria che,
nell’anno precedente, non sono stati goduti a causa dei periodi
più o meno lunghi trascorsi in aspettativa per infermità.
A quanto pare sembra che
l’amministrazione, richiamandosi ad una interpretazione delle
autorità superiori, stia disponendo una decurtazione della
licenza ordinaria in modo proporzionale ai giorni che sono stati
trascorsi in aspettativa per motivi di salute. In particolare
viene fatto richiamo all’articolo 11 del D.P.R. 255/99 e ad un
parere del Consiglio di Stato, il n° 2217 del 09/07/2003.
Il nostro ufficio studi ha
effettuato una ricerca delle fonti richiamate e delle ulteriori
fonti esistenti in materia, al fine di effettuare una prima
ricostruzione dell’assetto normativo che disciplina l’argomento:
L’articolo
11 del D.P.R. 255/99 (Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999)
stabilisce quanto segue:
“1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal
comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia
stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per
infermità.
3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo
semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio
all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non
abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili
esigenze di servizio.
4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di
durata inferiore a due giorni.
Come si può vedere il comma 1
sopra riportato estende al personale della FF.AA. la disciplina
che era prevista per le forze di polizia ovvero l’articolo 14
comma 14 del D.P.R. 395/95 (Recepimento dell'accordo sindacale
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato e del provvedimento
di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare Arma dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza) il quale stabilisce che
“14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario
spettante a tale data non sia stato fruito per documentate
esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello
stesso “
L’amministrazione, a sostegno della sua tesi, si richiama ad un
parere del Consiglio di Stato (C.d.S. n° 2217/03) che si
riferisce ad un ricorso Straordinario di un “dipendente della
Questura di... collocato in aspettativa per infermità dal ... al
... e [che] è stato dispensato dal servizio per inabilità
fisica.” il quale “...[aveva] chiesto il pagamento sostitutivo
del congedo ordinario non fruito..”
Ebbene dalle fonti richiamate
appare evidente come possa essere fatta una distinzione tra due
casi di aspettativa per infermità:
§
Il primo è quello
del militare in servizio che al termine del periodo di
aspettativa mantiene l’idoneità e continua quindi il servizio
nell’amministrazione di appartenenza;
§
Il secondo si
riferisce invece al caso in cui il militare al termine del
periodi di aspettativa è non idoneo al servizio e viene quindi
congedato.
Le fonti normative e il parere
addotti dall’amministrazione sembrano richiamarsi
inequivocabilmente al secondo caso, ovvero al a quello del militare
congedato che non ha potuto fruire della licenza ordinaria
maturata nell’anno in cui è stato collocato in aspettativa.
In tal caso la giurisprudenza
opera una distinzione verificando se l’impossibilità di fruire
della licenza sia riconducibile o meno all’interessato, e
riconoscendo quindi il diritto alla monetizzazione solamente
ai casi in cui “l’impossibilità di fruire la licenza sia
determinata da ragioni di servizio “(Cons. Stato, VI, 20
ottobre 1986, n. 802, Cons.Stato Sez VI 26 maggio 1999 n.670,
Cons. Stato Sez, VI n.2520 del 7 maggio 2001) .
E’ pertanto
necessario distinguere il diritto alla licenza ordinaria da
un’altro aspetto di tale diritto che è rappresentato dalla sua
monetizzazione; è a quest’ultima che si riferiscono infatti
le pronunce in appresso richiamate.
Viene ora da chiedersi
se esistano norme che disciplinano la licenza ordinaria nei casi
in cui un militare permane in aspettativa per motivi sanitari e
poi rientra in servizio.
A tal riguardo giova richiamare l’articolo
12 comma 10
del D.P.R. 394/95 (Recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate Esercito, Marina e Aeronautica- per le
FF.PP. vedasi l’art. 14 co.11 D.P.R. 395/95), il quale
stabilisce che
“ Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione
di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia
protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è
autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinari
in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.”
Come si può notare il
diritto alla licenza ordinaria non è riducibile nei casi di
assenza per infermità. In tal senso la norma non effettua
alcuna distinzione tra congedo straordinario e aspettativa, come
anche non differenzia i casi in cui l’infermità è dovuta a casi
di servizio o meno.
La
stessa amministrazione nel dettare le norme applicative della
licenze ha stabilito che
“I periodi di assenza
dal servizio per infermità,
dovendosi comprendere in questa accezione i
giorni di licenza straordinaria per malattia o di
aspettativa per motivi di salute, non comportano
la riduzione del diritto a fruire della licenza di che
trattasi. Anzi nel caso in cui per le predette cause
il soggetto sia stato assente dal servizio per
l’intero anno solare questi potrà usufruire del periodo di
riposo per intero senza uno specifico limite temporale
(perciò oltre i quattro/sei mesi dell’anno successivo),
fatte salve le esigenze di organizzazione dell’ufficio.
La “ratio” di questa disposizione risiede nel fatto che
mentre la licenza ordinaria ha la funzione di consentire
all’interessato di recuperare l’usura psico-fisica
derivante dall’attività svolta, al contrario l’assenza per
malattia trova la propria giustificazione
nell’impossibilità per l’interessato di espletare la
propria attività lavorativa né tantomeno di recuperare le
energie, atteso che in questo periodo questi deve anzi
ritenersi assoggettato ad una diversa tipologia di stress
anche più debilitante. (Stato Maggiore Aeronautica –
licenze e permessi al personale militare-)
Anche per tali ragioni, le
decurtazioni operate dall’amministrazione ci sembrano infondate
e quindi illegittime.
Gli
utenti che ci hanno contattato hanno chiesto si valutare
l’organizzazione di un ricorso collettivo per il riconoscimento
dei giorni di licenza ordinaria non fruita a causa
dell’aspettativa per infermità. Tuttavia, prima di organizzare
“l’ennesimo” ricorso attendiamo di verificare se quanto appreso
costituisce un evento isolato dovuto ad un travisamento delle
disposizioni ricevute, nella speranza che le competenti autorità
effettuino un riesame delle disposizioni e impediscano la
decurtazione della licenza ordinaria, evitando così ai suoi
amministrati di sostenere le spese legali che sarebbero
necessarie per tutelare i loro diritti.
Cogliamo
l’occasione infine di ricordare che le procedure per il rinnovo
contrattuale delle FF.AA. sono ancora in corso e che questa è
un’occasione utile alla rappresentanza affinché vengano
introdotte altresì delle disposizioni che impediscano ulteriori
interpretazioni arbitrarie delle norme contrattuali esistenti.
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