<<VENDITA
ALLOGGI DELLA DIFESA - NUOVO DISEGNO DI LEGGE E COMUNICATO
STAMPA DELEGATO COCER ESERCITO LUCA TARTAGLIONE>>
Riceviamo e
pubblichiamo il testo di un nuovo ddl sulla vendita degli
alloggi della Difesa e il comunicato stampa di Luca Tartaglione
del Cocer esercito.
SideWeb, 10/7/2007
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COMUNICATO STAMPA
Vendita Alloggi Difesa - CON L'ASTA PROPRIO NO!
a cura di Luca Tartaglione -
Cocer Esercito
Il Disegno di legge 1596 (in corso di esame in commissione
Difesa), mira a vendere il patrimonio abitativo della Difesa con
procedura d’asta ovvero con procedimento di vendita al migliore
offerente. Riservata al personale della Difesa in servizio o in
congedo.
Ovviamente la vendita al miglior offerente porta con se delle
potenziali controindicazioni:
- in spregio alle pari opportunità, l'asta verrebbe regolarmente
vinta dai "Dirigenti" (basta pensare ad una ipotetica asta dove
partecipa una Sergente contrapposto ad Generale di Corpo
d’Armata, magari in pensione);
- Possibile ingerenza indiretta di società immobiliari.
Personalmente, e fermo restando le posizioni assunte dal COCER
nel contesto generale della problematica, esprimo un giudizio
negativo sul DL S. 1596 in argomento. Esso privilegia
“incredibilmente” i redditi più alti e questo è inaccettabile!
Mi auguro che la Commissione presieduta dal Sen De Gregorio
prenda le distanze dal Dl 1596.
Luca Tartaglione
(delegato Co.Ce.R.)
__________________________________________
DISEGNO DI LEGGE NR. 1596
d’iniziativa del senatore RAMPONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007
———–
Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più
d’interesse da parte dell’amministrazione della Difesa
———–
Onorevoli Senatori. – Il problema abitativo dei militari
dipendenti dal Ministero della difesa è, da lungo tempo, da una
parte oggetto di ampia e ripetuta discussione e dall’altra di
assoluta inadeguata risposta alle obiettive necessità del
personale derivanti dalla prevista, istituzionale mobilità con
frequenti cambi di sede nel corso dell’impegno di lavoro.
Infatti, a fronte delle necessità poste da una esigenza di
alloggio di almeno centomila nuclei familiari, la disponibiltà
di alloggi è pari solo a circa sedicimila. Di questi, poi, circa
quattromila sono occupati da utenti che hanno continuato ad
usufruire dell’alloggio anche dopo la cessazione del diritto ad
abitare lo stesso. Per la verità, costoro corrispondono regolare
canone mensile d’affitto secondo quanto stabilito da un decreto
del Ministro della difesa pro tempore. Non sono, quindi, abusivi
per morosità, ma lo sono in quanto, al momento della scadenza
del periodo di assegnazione, violando la norma regolamentare che
fu applicata all’epoca della stessa assegnazione, hanno
continuato ad occupare l’alloggio, grazie ad una serie di
interventi di origine politica che hanno, finora, impedito
all’autorità responsabile di perfezionare le procedure di
sfratto degli occupanti abusivi, come regolarmente previsto
dalle regole di gestione della cosa pubblica. Tale fatto ha
anche impedito, ad altrettante famiglie di militari, di
usufruire dell’alloggio di servizio, così come stabilito dalla
normativa vigente in materia. Pur non accettando il mancato
rispetto delle regole che, malgrado gli interventi politici, per
lo più concretati in iniziative legislative, determina sempre
conseguenze negative per l’armonia e la correttezza dei rapporti
in seno alla società, non si può non prendere atto che ormai da
lungo tempo i circa quattromila alloggi occupati non sono
disponibili e, quindi, funzionali alle esigenze alloggiative del
personale militare in servizio. Appare allora serio, produttivo
e utile per la Difesa, considerare non disponibili tali alloggi,
conseguentemente dichiararli di non interesse e cederli, con
procedure d’asta aperta a tutti i dipendenti militari in
servizio o in congedo della Difesa. In tal modo, verranno
reperite risorse finanziarie da impiegare per la costruzione di
nuovi alloggi nelle aree dove maggiore è la carenza ed aumentare
in tal modo, seppure in quantità assolutamente inadeguata, la
disponibilità di alloggi per i dipendenti. Il presente disegno
di legge rende possibile tale procedura: esso reca misure di
tutela per gli occupanti in particolari condizioni di bisogno e
prevede la disponibilità per la Difesa del 90 per cento delle
risorse reperite per l’acquisto di nuovi alloggi, prevedendo a
tal fine la partecipazione del consiglio centrale di
rappresentanza del personale militare nella scelta delle aree di
nuova edificazione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Vendita di alloggi)
1. Gli alloggi classificati alloggi di servizio connessi
all’incarico con o senza annessi locali di rappresentanza
(ASIR-ASI) o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per
le famiglie dei militari (AST), ai sensi dei numeri 2) e 3) del
primo comma dell’articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
dichiarati non più di interesse da parte della amministrazione
della Difesa, sono posti in vendita con procedura d’asta da
definire con decreto del Ministero della difesa. L’asta è
riservata al personale della Difesa in servizio o in congedo.
2. Il Ministro della difesa stabilisce, con uno o più decreti
da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, l’elenco degli alloggi
e le procedure di cessione di cui al comma 1. 3. Il prezzo di
base d’asta è pari al prezzo risultante dal valore di mercato
definito dall’Osservatorio del mercato immobiliare dopo la
promulgazione dei decreti di cui al comma 2, ridotto del 40 per
cento. 4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti di cui al comma 2. 5. Agli alloggi di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
Art. 2.
(Clausole di Salvaguardia)
1. Gli utenti degli alloggi di servizio classificati AST con
reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito
ai sensi del comma 7 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia
compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che
siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e che non siano proprietari di altra abitazione,
possono continuare a usufruire dell’alloggio alle condizioni
generali esistenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, fatti sempre salvi gli
adeguamenti del canone d’affitto previsti dalla normativa
vigente.
2. L’amministrazione della Difesa controlla allo scadere di
ogni anno il permanere della validità delle condizioni stabilite
dal comma 1, sulla base di documentazione prodotta dagli
interessati entro il 30 settembre di ogni anno. 3. Il controllo
deve garantire la titolarità dell’utente che deve essere
appartenente o ex appartenente alla amministrazione della Difesa
ovvero consorte vedovo.
Art. 3.
(Destinazione dei proventi)
1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 1
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in misura pari al 90 per cento in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della difesa e destinati al reperimento di nuovi alloggi per il
personale militare in servizio, con particolare attenzione alle
fasce più deboli, nonché per il miglioramento e la manutenzione
degli alloggi collettivi siti nelle infrastrutture militari.
Art. 4.
(Partecipazione del Cocer)
1. I decreti di cui all’articolo 1 sono emanati dal Ministro
della difesa sentito il consiglio centrale di rappresentanza
militare (Cocer).
2. Il Cocer partecipa alle procedure per l’assegnazione alle
diverse aree nazionali delle risorse di cui all’articolo 3.
Art. 5.
(Relazione sullo stato di attuazionedel programma)
1. Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
SideWeb, 10/7/2007
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