<<RIFORMA
DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE - TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO>>
Pubblichiamo l'ultimo testo del
ddl sulla riforma della rappresentanza militare, presentato in
Commissione Difesa del Senato dal Comitato ristretto.
Il 18 ottobre 2007 è l'ultimo giorno
per la presentazione degli emendamenti.
Poiche' questo argomento è di
notevole interesse del personale militare delle FF.AA. e
delle FF.PP. a ordinamento militare (Carabinieri e G.D.F.),
riteniamo che gli utenti e abbonati possano esprimere un loro
contributo di pensiero direttamente sul BLOG aperto per questo
scopo.
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TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI
LEGGE 74, 428, 652, 1683 E 1688
SCARICA LA VERSIONE STAMPABILE
DEL DDL
SULLA RIFORNA DELLA RAPPRESENTANZA
MILITARE
Art. 1
(Definizione
giuridica)
1. La
rappresentanza militare è l'istituto dell'ordinamento militare
che concorre alla cura ed alla tutela degli interessi
individuali e collettivi nonché al benessere degli appartenenti
alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento
militare.
Alla Rappresentanza
Militare è riconosciuto il ruolo di parte sociale,
valorizzandone l’operato e assegnando ad essa adeguata autonomia
economica e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge
(succ. art. 5 comma 9).
2. A tale
fine, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo
che la compongono, compete un potere propositivo e consultivo,
secondo quanto previsto dalla presente legge, che si esplica
sull’intero ambito delle materie di interesse, in primo luogo
tramite la presentazione di proposte, istanze e pareri su
tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli,
nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al
trattamento ed alla tutela economica, sociale, sanitaria,
previdenziale, culturale e morale del personale militare.
3. Agli organi
collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono,
competono inoltre:
a) a livello
nazionale le capacità negoziali e di contrattazione previste
dalla presente legge relativamente agli aspetti economici
normativi, previdenziali connessi al rapporto di impiego del
personale militare nonché la vigilanza sull'applicazione degli
accordi economici raggiunti a livello nazionale;
b) a livello
intermedio e territoriale le capacità negoziali di cui
rispettivamente, all'art. 3, comma 2 e all’art. 3, comma 3;
c) in
relazione ai propri compiti istituzionali di cui all’art. 1
comma 1, particolare attenzione alla applicazione della
legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni nei luoghi di lavoro nonché la salubrità degli stessi
e la salute dei lavoratori.
4. La presente
legge individua le autorità militari di riferimento degli organi
della "rappresentanza militare e le possibilità e modalità di
rapporto tra questi ultimi ed il Parlamento, il Governo, le
autorità politiche ed amministrative nazionali e locali.
5. Sono
esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il
rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e,
fatti salvi i riflessi di carattere generale individuale e
collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale
militare, l'addestramento, il settore logistico - operativo e
l'impiego del personale militare.
Art. 2
(Categorie di
personale militare).
1. Ai fini
della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle
seguenti categorie:
a) categoria "A":
ufficiali;
b) categoria "B":
marescialli e ispettori;
c) categoria "C":
sergenti, sovrintendenti e gradi corrispondenti;
d) categoria "D":
volontari in servizio permanente e gradi corrispondenti;
e) categoria "E":
personale volontario in ferma prefissata, rafferma annuale e
assimilati;
f) categoria "F":
ufficiali in ferma prefissata.
Art. 3
(Sistema della
rappresentanza Militare)
1. A livello
nazionale è istituito il «Consiglio centrale della
rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:
a) "consiglio
interforze", costituito da tutti gli eletti al COCER dell'
'Esercito, dell'Aeronautica Militare,della Marina Militare,
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza;
b) "sezioni" autonome
per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei
carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta
dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della
relativa Forza armata o Corpo armato;
c) "comparto Difesa" e
"comparto Sicurezza", rispettivamente composti dagli eletti al
COCER appartenenti alle Forze armate e da quelli appartenenti
all’Arma di carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza;
d) "commissioni di
categoria", attivate a livello interforze, di sezione o di
comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in
rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva
categoria.
2. A livello
intermedio, Regionale, o Interregionale ove opportuno, sono
costituiti i consigli intermedi della rappresentanza militare
per ciascuna Forza Armata, per l'Arma dei Carabinieri, per il
Corpo della Guardia di Finanza e per il Corpo delle Capitanerie
di Porto. Il Consiglio Intermedio delle Capitanerie di Porto è
eletto tra i delegati del COBAR delle Capitanerie di Porto.
Nell'ambito dei COIR
viene costituito un Organismo Regionale o Interregionale ove
opportuno, della Rappresentanza Militare composto dai Delegati
di ciascuna Forza Armata, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo
della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto,
competenti a trattare, tramite una propria delegazione,
direttamente con la Regione di riferimento le istanze del
personale rappresentato nelle seguenti specifiche materie:
a) edilizia
residenziale;
b) trasporti,
formazione ed aggiornamento culturale e professionale;
c) igiene del lavoro
ed antinfortunistica;
d)rapporti con enti
pubblici;
e) promozione umana e
benessere del personale.
Il presidente della
giunta e del consiglio regionale competente per territorio è
informato della costituzione dell'Organismo
Regionale/Interregionale costituito dai COIR tramite una lettera
del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni
dalla avvenuta elezione.
I COIR sono consultati
dal COCER durante l'attività negoziale e di contrattazione.
3. A livello
territoriale, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, dell'Arma
dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sono
costituiti i COBAR - Consigli di Base della Rappresentanza
Militare.
I COBAR possono essere
consultati dal COIR durante l'attività negoziale e di
contrattazione prevista dalla presente legge; essi formulano
pareri e proposte ai COIR.
Essi, d'intesa con
l'Amministrazione Militare competente, curano i rapporti con le
Amministrazioni Comunali e Provinciali nelle seguenti materie:
a) Alloggi;
b) Trasporti Pubblici;
c) Prestazioni
sanitarie collettive ed individuali.
Ai COBAR competein
particolare formulare pareri e proposte riguardo:
- l’articolazione
dell' orario di lavoro settimanale obbligatorio;
- l’igiene del lavoro,
- la qualità degli
alimenti e degli alloggi nonché la funzionalità delle
- strutture dedicate
alla protezione sociale;
- la sicurezza sul
lavoro;
- le attività
assistenziali, culturali e ricreative;
- la promozione del
benessere del personale rappresentato e dei familiari.
Il sistema della
rappresentanza militare di cui al presente articolo è istituito
nel rispetto del successivo art. 9 e del conseguente Regolamento
di attuazione.
Art. 4
(Competenze e
modalità operative del COCER)
1. Il COCER e
le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge,
partecipano alle attività negoziali e di contrattazione. A tal
fine possono avvalersi della competenza tecnica dei rispettivi
Stati Maggiori o dello Stato Maggiore della Difesa. Hanno
competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al
trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela
giuridica, sociale, economica, sanitaria, previdenziale,
culturale e morale. In particolare, essi hanno competenza in
ordine ai seguenti argomenti:
a) trattamento
economico fondamentale ed accessorio;
b) articolazione
dell'orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione
dell' orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;
c) criteri generali
relativi ed all'impiego del personale in Patria che in Missioni
Internazionali,
d) licenze,
aspettativa e permessi;
e) disciplina generale
della formazione e qualificazione professionale nonché alla
elevazIone culturale del personale militare;
f) disciplina generale
in materia di alloggi;
g) attività
assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale e
del benessere del personale e dei familiari;
h) vigilanza sulla
applicazione delle norme relative alla sicurezza/prevenzione
dagli infortuni ed alla tutela della salute;
i) criteri per la
gestione e partecipazione del COCER negli enti di assistenza del
personale;
j) informazione e
consultazione con i vari livelli di Comando delle Forze Armate e
Corpi Armati su tutte le materie di non precipua competenza che
possono avere riflesso sul trattamento e la tutela del personale
rappresentato;
k) incontri con gli
Organismi Sindacali per approfondimento di tematiche di comune
interesse riferibili alle materie di competenza del COCER anche
in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale.
2. Il COCER
delibera:
a) tramite il
consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse
per il personale militare;
b) tramite la
relativa sezione, per le questioni che riguardano
specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica
militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di
finanza;
c) per comparti, per
le questioni legate specificatamente all'attività di
contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma
9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive
modificazioni;
d) tramite l'apposita
commissione, per le questioni di interesse di un'unica specifica
categoria, a livello interforze o di sezione o di comparto.
3. Le autorità
con le quali il COCER si rapporta sono:
a) per il consiglio
interforze comprese le rispettive articolazioni e per le
commissioni interforze di categoria, il Ministro della Difesa
ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
b) per le sezioni e le
commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i
rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che
informano il Capo di Stato Maggiore della difesa delle
determinazioni assunte.
Art. 5
(Procedure di
negoziazione)
1.
All'apertura delle attività negoziali e di contrattazione, per
la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di
impiego del personale rappresentato, il COCER, presenta
preliminarmente al Ministro per la Funzione Pubblica un
documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della
rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e
contrattazione.
2. Il comma 1,
lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, è sostituito dal seguente:
"b) per quanto attiene
alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di
negoziazione fra i Ministri indicati alla lettera a) o i
Sottosegretari di Stato delegati e l'articolazione competente
del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.".
3. Il comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
è sostituito dal seguente:
"2. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito
di negoziazione fra i Ministri della funzione pubblica,
dell'economia e delle finanze e della difesa o Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati e le articolazioni competenti del
COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare.".
4. Il comma 3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
è sostituito dal seguente:
"3. Le delegazioni
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a)
sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera b) ed al
comma 2, il COCER (Consiglio centrale della rappresentanza)
opera per comparti rispettivamente in rappresentanza del
personale dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di
rappresentanti di tutte le categorie interessate, per ciascuna
sezione.".
5. Il comma 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di
assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro
della funzione pubblica in qualità di presidente delle
delegazioni di parte pubblica, nell' ambito delle procedure di
cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle
articolazioni competenti del COCER (Consiglio centrale della
rappresentanza), nonché delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2.".
6. Il comma 5
dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
è sostituito dal seguente:
"5. I lavori per la
formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze
di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipa la
competente articolazione del COCER, in rappresentanza del
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, e si concludono con la sottoscrizione dello schema
di provvedimento negoziato.".
7. Il comma 7
dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
è sostituito dal seguente:
"7. I lavori per la
formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze
armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a
cui partecipa la competente articolazione del COCER, in
rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato.".
8. Dopo il
comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, aggiungere il seguente:
"12-bis.
Relativamente alle Forze Armate e alle forze di polizia ad
ordinamento militare, la mancata accettazione da parte del COCER
dei rispettivi comparti dello schema di provvedimento elaborato
a conclusione della sessione di negoziazione è formalizzata con
delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, e viene
trasmessa per il tramite del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione al Presidente del
Consiglio dei ministri.
La negoziazione sullo
schema di provvedimento di cui al presente decreto legislativo,
è rinviata ad un’ulteriore sessione suppletiva della durata di
quindici giorni da tenere non prima di tre mesi dalla data del
rinvio.".
9. Entro 90
giorni dalla data di approvazione della presente Legge,
nell'ambito di un’apposita procedura di negoziazione, tra COCER
e Ministri competenti saranno definiti i criteri e le modalità
per l'autonomia economica e gestionale della Rappresentanza
Militare. I contenuti dell’accordo saranno recepiti nel
Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 9.
Art. 6
(Attività
consultiva e propositiva del COCER)
1. Il
Consiglio interforze e le sezioni del COCER, nelle materie di
specifiche competenza, esprimono parere sugli schemi di disegni
di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in
ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è
riportato nel preambolo di detti provvedimenti specificando se
favorevole o contrario.
2. Il parere è
preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione
della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al
comma 1. Esso è espresso entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in
senso favorevole.
3. In caso di
urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro
trenta giorni. In tali casi il Governo ed i Ministri competenti
possono convocare d'urgenza il COCER per un 'immediata
espressione del parere e definire lo schema di provvedimento
anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale
da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si
sia potuto esprimere tempestivamente.
4. Il COCER e
le sue articolazioni possono organizzare assemblee con il
rispettivo personale rappresentato per l'approfondimento delle
questioni sulle quali sono chiamati ad esprimere il parere d'
intesa con l'Autorità militare corrispondente.
5. Il COCER è
adeguatamente e formalmente informato dalle autorità militari
corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti
dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella
competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di
cui al presente comma è resa in appositi incontri e garantita
inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione
emanata dalle rispettive Autorità militari affiancate.
6. Nelle
materie rientranti nella propria competenza il COCER, previe
intese con le Autorità militari corrispondenti, può attivare
scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi,
sindacali e professionali interessati alle attività di
contrattazione e concertazione, partecipando ad incontri,
convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.
7. I delegati
eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività
di cui al comma 7 previa delega dell'organismo rappresentato,
secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
21, comma 1. Al di fuori di tali casi, i, delegati del COCER e
gli altri delegati eletti ai consigli di rappresentanza,
possono partecipare alle medesime attività, anche a titolo
personale.
8. I pareri di
cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alle autorità
militari corrispondenti.
9. Il COCER
partecipa, secondo le modalità descritte nel previsto
regolamento di attuazione, alle riunioni dei consigli di
amministrazione degli enti di assistenza del personale militare
nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze.
10.Per quanto attiene
agli interessi individuali e collettivi del personale militare
dei Reparti impiegati in missioni internazionali, le competenze
generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al
consiglio interforze del COCER e sue articolazioni.
Art. 7
(Assemblea)
1. I COBAR,
per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata,
convocano assemblee generali dei militari dell’unità di base
almeno due volte l’anno, in orario di servizio.
2. L’assemblea
di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un
quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata
anche limitatamente al personale appartenente ad uno o più
ruoli.
3. Le
assemblee di base sono presiedute dal militare più elevato in
grado presente alla riunione e coordinate dal segretario
esecutivo, che relaziona sugli argomenti all’ordine del giorno o
designa a tal fine uno o più delegati.
4. Le
convocazioni delle assemblee di base sono comunicate con dieci
giorni di anticipo, salvo che non ricorrano circostanze
eccezionali, al presidente del COBAR competente dal rispettivo
comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed
amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento.
5. I COBAR e i
COIR hanno facoltà di richiedere, se lo ritengono utile, la
presenza di delegati degli organi di rappresentanza di livello
superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione
al comando competente.
6. I COIR, per
la consultazione ed il confronto con la base rappresentata,
convocano assemblee dei COBAR corrispondenti almeno una volta
l’anno, in orario di servizio.
Art. 8
(Rapporti con il
Parlamento e con il Governo)
l. Le
autorità politiche di riferimento del COCER sono:
a) il Ministro della
difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze
od inerenti alle singole Forze armate;
b) Il Ministro
dell'economia e delle finanze, per le questioni di specifico
interesse del Corpo della Guardia di finanza.
2. Nelle
materie di propria competenza, il Consiglio Interforze, le
Sezioni o i Comparti del COCER possono chiedere, tramite
l'autorità politica di riferimento competente, di essere
ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo
ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di
rispettiva competenza; in particolare, per le questioni di
specifico interesse per il Corpo delle capitanerie di porto, la
Sezione COCER Marina può adire il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Art. 9
(Regolamento di
attuazione relativo alla composizione e al funzionamento dei
consigli della rappresentanza)
1. Il Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il regolamento di attuazione della rappresentanza militare,
predisposto in conformità alle disposizioni di cui alla presente
legge, d’intesa con l’organo centrale di rappresentanza militare
e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il regolamento deve in particolare prevedere il numero di
consigli di base in funzione della unità minima compatibile e la
corrispondente autorità gerarchica, nonché la composizione dei
consigli di rappresentanza, garantendo comunque l'elezione, a
livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante
donna. Il regolamento definisce i procedimenti elettorali, le
dotazioni organiche ed il materiale necessario per il
funzionamento dei consigli ai vari livelli.
2. La
composizione numerica dei Consigli della Rappresentanza Militare
dovrà essere prevista in misura proporzionale ponderale
relativamente alle categorie rappresentate nonché determinare le
cause di ineleggibilità e decadenza dal mandato del Delegato
della Rappresentanza Militare. Il COCER della Marina Militare è
composto dai delegati eletti della Marina Militare e da un
delegato per ogni categoria eletto dai delegati del Corpo delle
Capitanerie di Corpo.
3. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, i COCER approvano il proprio statuto, con il quale si
definiscono le norme di organizzazione e funzionamentodei vari
livelli della rappresentanza militare.
4. Il
regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della
rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della
difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
259 del 4 novembre 1985, è abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente
articolo.
Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti:
- il trattamento dei
delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;
- gli strumenti di
divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;
- i criteri e le
modalità per l'autonomia economica e gestionale della
Rappresentanza Militare di cui all’art. 5, comma 9.
5. I membri
dei Consigli della Rappresentanza Militare di qualunque livello
possono essere rieletti.
Art. 10
(Propaganda
elettorale)
Per la propaganda
elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi
programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale,
sono convocate, da parte del candidato delle categorie previste,
apposite assemblee, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza
armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza previa
intesa e conoscenza ai comandanti corrispondenti,. Le assemblee
autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.
Art. 11
(Facoltà e
limiti del mandato)
1. I delegati
rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della
rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle
condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati
eletti.
2. Ai fini di
cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai
consigli della rappresentanza sia assicurata una adeguata
disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi.
3. Fatte salve
le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER,
l'attività della rappresentanza militare è svolta durante
l'attività di servizio. La funzione di Delegato del COCER della
Rappresentanza Militare è ad incarico esclusivo per tutta la
durata del mandato. La documentazione caratteristica del
Delegato del COCER è sospesa e la funzione ricoperta è
considerata titolo complementare utile ai fini dell'
avanzamento.
4. I singoli
delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo
assolvimento del proprio mandato, possono richiedere
all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale
orario di servizio usufruendo delle infrastrutture e degli
strumenti messi a loro disposizione.
5. I delegati
eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente
di appartenenza ed espletano le attività relative al loro
mandato senza limitazioni di tempo.
6. La
partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli
costituisce un diritto/dovere per tutti i delegati e le sue
modalità sono disciplinate dal regolamento conseguente alla
presente Legge,
7. I delegati
ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli
enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono
presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.
8. I Delegati
della Rappresentanza in tutte le sue articolazioni , previa
informazione alle Autorità Militari affiancate, possono
svolgere, in orario di servizio, delle Assemblee con il
personale militare rappresentato. Tale richiesta dovrà pervenire
all'Autorità militare corrispondente con congruo anticipo per
consentirne le modalità organizzative.
9. Al fine di
assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, i
delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità
corrispondenti, possono effettuare visite conoscitive presso le
strutture del proprio ambito. Inoltre i predetti delegati,
compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze
operative, possono incontrare il personale e partecipare a
riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.
Tali incontri
costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di
servizio.
10. La durata
del mandato varia a seconda delle categorie che i delegati
rappresentano:
- il personale delle
categorie "A","B","C" e "D" dura in carica 4 anni;
- il personale delle
categorie "E" ed "F" dura in carica dalla loro nomina fino al
congedamento.
Per il personale
militare frequentatore delle Scuole, la durata del mandato
coincide con quella del corso, e comunque non può superare
l’anno.
Art. 12
(Tutela e
diritti dei delegati)
1. Sono
vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio
del mandato dei consigli della rappresentanza del personale
militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati .Tali
atti costituiscono grave mancanza disciplinare.
2. I militari
eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di
qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse
durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si
configurino come reato.
3. I delegati,
all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad
altra sede o reparto senza il consenso del delegato interessato.
4.
L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella
documentazione matricolare
5. I delegati
della Rappresentanza Militare possono manifestare il loro
pensiero in ogni sede su tutte le questioni pertinenti le
competenze attribuite alla rappresentanza Militare nonché
partecipare a Convegni, Seminari promossi da Enti locali,
associazioni di carattere culturale e sociale. Per la
partecipazione a convegni organizzati da organizzazioni
politiche devono osservare le norme previste dal Regolamento di
disciplina Militare.
6. Ai delegati
fuori sede per assolvere il mandato è applicabile il trattamento
di missione previsto dalle vigenti normative. Per il Delegato
non contrattualizzato è previsto il trattamento di missione
uguale al personale in servizio permanente;
7. In base
alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi
intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il
ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale
amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di
prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno
parte.
Art. 13
(Organi dei
consigli della rappresentanza)
1. Sono organi
dei consigli della rappresentanza l'assemblea, il presidente,
il segretario esecutivo e il Comitato di presidenza.
2. L'assemblea
è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo
consiglio.
3. Il
presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile
della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività
del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente
legge e dal relativo regolamento di attuazione. A tale fine
presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza,
assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o
impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in
grado dei presenti.
4. Il
segretario esecutivo è eletto dall'assemblea ed ha il compito di
assicurare la continuità dell'attività del consiglio nonché
funzioni di relazioni esterne all'Assemblea dei Delegati. Agisce
su delega del consiglio della rispettiva Rappresentanza
Militare. In particolare:
a) adotta,
tenendone informato l'ufficio di presidenza, le iniziative
conseguenti alle determinazioni del consiglio;
b) cura la
verbalizzazione delle riunioni, avvalendosi della collaborazione
del personale di cui all' art. 14, comma 2, e la
predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;
c) procede,
secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento
connesso alla presente Legge, alla convocazione dell'assemblea e
dell'ufficio di presidenza.
d) indica due
Delegati per la formazione dell'Ufficio del Segretario Esecutivo
per lo svolgimento delle attività di relazioni esterne e cura i
collegamenti con i Consigli delle altre articolazioni della
Rappresentanza Militare.
5. In caso di
assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente
sostituito da un delegato eletto nella circostanza
dall'assemblea.
6. Il Comitato
di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario
esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza
di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. Gli
eletti nel Comitato di Presidenza durano in carica un anno e
sono rieleggibili.
7. Il Comitato
di Presidenza cura i contatti con l'autorità corrispondente e
con le istituzioni secondo quanto previsto al comma 4 del
presente articolo.
Art. 14
(Convocazione
dei consigli della rappresentanza)
1. I consigli
della rappresentanza sono convocati dal presidente, per il
tramite del segretario esecutivo, quando il comitato di
presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un
quinto dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno
almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali
il termine è ridotto a ventiquattro ore.
2. II COCER e
i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i COIR o con i
COBAR rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.
3. II
consiglio è di norma convocato nella relativa sede
istituzionale, salvo che il comitato di presidenza non decida,
d'intesa con l'autorità corrispondente, che la riunione abbia
luogo in altra sede.
4. II
consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e
l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere
l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche
estranei all'Amministrazione.
5. Al fine di
garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di
istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di
cui al presente articolo sono concordate con le autorità
corrispondenti.
Art. 15
(Validità delle
riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e
dei comunicati).
Le riunioni dei
consigli della rappresentanza sono valide se è presente la
maggioranza dei delegati componenti il consiglio.
Le deliberazioni di
ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi
albi dell' unità di base in esso confluenti e delle unità
elementari in cui si articola l'unità di base.
Le deliberazioni e gli
eventuali comunicati approvati dal COCER, possono essere resi
pubblici dallo stesso consiglio o dai singoli delegati del
COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di
stampa.
Art. 16
(Disposizioni
finali)
1. Il
regolamento di cui all’articolo 9 si applica a titolo
sperimentale a decorrere dalla data della sua entrata in vigore
e sino alla conclusione del mandato in corso della
rappresentanza militare, al termine del quale sono avviate le
procedure per le nuove consultazioni elettorali e per il
relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e
dal citato regolamento.
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